AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 5 aprile 2000, n. 16 

Perizia  di  variante in sanatoria. Illegittimita'. Art. 25, comma 1,
lett. a), legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.
(GU n.120 del 25-5-2000 - Suppl. Ordinario n. 80)
 
 Vigente al: 25-5-2000  
 

Con  nota  del  4  gennaio  2000,  alcuni  consiglieri  del comune di
Calcinato   (Brescia)   denunciavano   a  questa  Autorita'  presunte
irregolarita'  commesse  dalla amministrazione e relative a lavori di
completamento,   ed   adeguamento   dell'asilo   nido   comunale.  In
particolare, veniva fatto riferimento alla delibera di giunta n. 544,
del  14  dicembre  1999,  relativa  alla  approvazione  con immediata
esecutivita' di una perizia suppletiva e di variante in sanatoria.

Al  riguardo  era dato, tra l'altro, rilevare che la perizia indicata
era  stata  approvata  nel  presupposto che, durante l'esecuzione dei
lavori,  si  era  riscontrata  la necessita', derivante dal numero di
domande  di  iscrizione pervenute all'amministrazione successivamente
all'approvazione   del   progetto,   di   ampliare   la  ricettivita'
dell'asilo;  di  tal  che  gli  ulteriori  lavori, per il complessivo
importo  di lire 53.900.000, erano stati eseguiti in corso d'opera in
considerazione  della  imprevedibilita' dell'indicato evento e stante
la  necessita'  di rispettare i tempi di consegna previsti al fine di
non  interrompere un servizio pubblico importante ed improrogabile. I
maggiori  lavori  consistevano  nella realizzazione di un vialetto di
accesso  carrabile,  nell'ampliamento  della  cucina,  in  una  nuova
distribuzione interna dei locali ed ulteriori piccole opere.

Sussiste,  nella fattispecie, violazione del disposto di cui all'art.
25  della  legge  11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
che  esclude la possibilita' del ricorso a variazioni progettuali non
previamente  approvate dalla stazione appaltante. Cio' e' sufficiente
affermare senza che occorra valutare l'ulteriore violazione dell'art.
35  del  decreto  legislativo 77/1995 relativo alla contabilizzazione
dei  lavori  di  somma  urgenza,  quando  la regolarizzazione non sia
intervenuta nel termine previsto di giorni trenta.

Ne'  a giustificare detta violazione del preciso precetto della legge
quadro  sui lavori pubblici puo' valere l'argomento della mancanza di
ogni altra soluzione, in quanto per soddisfare l'esigenza prospettata
dalla giunta comunale, si sarebbe potuto procedere ad affidamento dei
nuovi  lavori  a  trattativa  privata  ai  sensi  del disposto di cui
all'art.  24,  comma  1,  lett. a) dell'indicata legge n. 109/1994 il
quale,  per  i  lavori di importo complessivo non superiore a 300.000
ECU,  consente  di  ricorrere  alla  trattativa privata, tra l'altro,
senza   necessita'   di   preventiva  gara  informale,  nel  caso  di
sussistenza di una situazione di urgenza.

                                  Il Presidente: GARRI