AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 7 aprile 2000, n. 22 

Divieto  di  partecipazione  alla  medesima  gara  di  imprese che si
trovino  fra  di  loro  in  una  delle situazioni di controllo di cui
                  all'art. 2359 del codice civile.
(GU n.120 del 25-5-2000 - Suppl. Ordinario n. 80)
 
 Vigente al: 25-5-2000  
 

Il  Comune di Agazzano ha comunicato, con una nota in data 19 ottobre
1999,  di  aver  riscontrato  delle  irregolarita'  nel  corso di una
procedura  di  gara,  esperita dall'ente stesso con pubblico incanto.
Nel bando e' stata inserita la clausola che richiedeva ai concorrenti
di  attestare  di non trovarsi, con altri partecipanti, in situazioni
di  controllo  e/o collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c. e di non
avere  in comune titolari, amministratori o procuratori con poteri di
rappresentanza. Entro i termini sono pervenute le offerte, in seguito
valutate;   all'esito  delle  operazioni  di  gara  si  e'  proceduto
all'aggiudicazione  provvisoria  e  la commissione si e' riservata di
procedere a verifiche e controlli.

Dalle  indagini svolte dalla stazione appaltante sono emersi elementi
tali da far ritenere che, tra alcuni dei partecipanti, poteva essersi
concretizzata  una  situazione  atta  ad  alterare  i risultati della
procedura  che,  pertanto,  e'  stata  sospesa  e  gli  atti relativi
inoltrati  all'Autorita', affinche' quest'ultima, ai, sensi dell'art.
4,  comma  4  della  legge  11  febbraio  1994,  n.  109 e successive
modificazioni, potesse espletare il controllo sulla regolarita' delle
procedure di gara.

La  ricostruzione  dell'intreccio  societario,  a  prescindere  dalla
qualificazione  come  controllo  e  collegamento  e' stata effettuata
tenendo conto della relazione fornita dalla Guardia di Finanza, dalla
documentazione   fornita  dai  soggetti  interessati,  nonche'  dalle
risultanze  dell'audizione  tenutasi  presso  l'Autorita'  in data 26
gennaio 2000 alla quale hanno preso parte i rappresentanti del Comune
e delle Imprese.

Nel  caso  specifico, il primo elemento che, pur rivestendo carattere
difficilmente  probante,  concorre  a dimostrare una relazione tra le
societa'  partecipanti  alla gara e' relativo alla comunanza di sedi,
siano  esse principali o secondarie, il che trova conferma negli atti
depositati presso questa Autorita'.

Il  secondo  elemento,  riscontrato  nei verbali della commissione di
gara,  e'  la  progressivita'  del  numero delle raccomandate spedite
dalle tre imprese e contenenti le offerte.

Il  terzo  elemento e' la presenza dell'amministratore unico e legale
rappresentante  di  una  quarta societa' del gruppo, non partecipante
alla   gara,   nelle   assemblee  ordinarie  di  due  delle  societa'
partecipanti  tenutesi  entrambe  il  30  aprile  1999.  Quest'ultima
affermazione  trova  conforto  nella  tabella allegata alla relazione
della Guardia di Finanza.

Tutto  cio'  premesso,  va  considerato  che,  ai fini di provare una
qualsivoglia  ipotesi di controllo societario tra le tre societa' che
hanno  partecipato  all'appalto,  dalla  relazione  della  Guardia di
Finanza,   risulta  che  ne'  la  Igeco,  ne'  la  G.C.S.  posseggono
partecipazioni  in alcuna societa' e la Cogni possiede partecipazioni
in societa' comunque estranee a quelle in questione.

In  una  memoria  per  il  Comune  di  Agazzano  si  e'  sostenuta la
sussistenza   del  controllo  societario  in  base  a  situazione  di
partecipazione  sociale  indiretta che lega tra loro non tanto le tre
societa'  partecipanti  alla  gara,  quanto  le  stesse con altre del
gruppo.

Il  chiaro  disposto  dell'art.  2359  comma  1  c.c. porta invece ad
escludere che ricorrano le situazioni previste dalla nonna stessa sia
per  l'ipotesi  del  punto  i che per quella del punto 2 e per quanto
riguarda  quelle  di  cui  al punto 3, dai documenti esaminati non si
evince  la  presenza di vincoli contrattuali che possano far supporre
l'influenza  dominante  esercitata  da  una  delle tre societa' sulle
altre.

Ad ulteriore riprova della inesistenza di una situazione di controllo
ai  sensi  dell'art.  2359 del c.c., si ricorda la tesi, cui ha fatto
riferimento la difesa della societa': in base al tenore letterale del
disposto  di  cui  all'art.10,  comma  1  bis  della  legge  109/94 e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  secondo  cui  il divieto di
partecipazione alla medesima gara, contenuto nella nonna, e' relativo
esclusivamente  al caso di societa' che si trovino tra di loro in una
delle situazioni di' controllo di cui all'articolo 2359 c.c.

Per  le  societa'  in  questione  cioe' non ricorrerebbero ipotesi di
reciproco intreccio quanto alle partecipazioni, che, invece, esistono
con altre societa' appartenenti al medesimo gruppo.

Che  si  tratti  di  un  gruppo e' fuor di dubbio, ma che le societa'
dello  stesso  abbiano  perso  la  loro  individualita' gestionale ed
acquisito   quella   di   un   unico   centro  decisionale  quanto  a
determinazione  della  volonta'  sociale  e'  una circostanza che non
risulta  provata  nella  ricostruzione  appena formulata e tendente a
dimostrare  l'inesistenza  delle  fattispecie  di  controllo ai sensi
dell'art.  2359  c.c..  Ne'  puo'  avere  rilievo  la  ricorrenza  di
situazioni  di  controllo  da parte di altre societa' del gruppo, non
implicate  nella  gara di cui trattasi, secondo quanto dispone l'art.
10 comma 1-bis della legge 109/94.

Occorre  ora verificare se, nel caso che ci occupa si sia in presenza
di  una  situazione di collegamento come definita dall'art. 2359 c.c.
al  comma  3,  in quanto a questa situazione si riferisce con effetti
ostativi  alla  partecipazione,  il bando che e' "Legge della gara" e
che non risulta essere stato impugnato.

La norma del codice civile ora citata non appare di facile lettura in
quanto  prende  come  riferimento per la definizione del collegamento
societario  il  concetto,  elastico,  di influenza notevole. Di detta
influenza deve essere offerta dimostrazione al di fuori delle ipotesi
in  cui  la norma la presume e cioe' quando, nell'assemblea ordinaria
puo'  essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se
la  societa'  ha  azioni  quotate  in  borsa.  Ma  la  realta'  delle
partecipazioni   societarie,   indicata   in  precedenza,  rende  non
configurabile  nel  caso in esame questa situazione e, dunque, non si
ravvisa l'ipotesi del collegamento presunto.

Per  quanto riguarda, invece, le altre ipotesi di influenza notevole,
quali  individuate dall'elaborazione della giurisprudenza in materia,
si  deve  ritenere  che  ricorre  questa  situazione  tra le societa'
partecipanti alla gara di cui trattasi.

Dalle  indagini  svolte  dalla Guardia di Finanza, emerge un elemento
idoneo  a  far  ritenere  esistente  un  collegamento tra le suddette
imprese  e  che  riguarda  la compagine sociale di ciascuna delle tre
societa'  partecipanti:  in  tutte  si evidenzia la presenza, a vario
titolo, di componenti della famiglia Cogni.

Appare  evidente, allora, come un intreccio di organi amministrativi,
di  rappresentanza  e  tecnici si sia concretizzato tra le imprese in
questione. Non ignora l'Autorita' che la giurisprudenza del Consiglio
di  Stato  nella recente pronuncia della Sez. IV, 12 gennaio 1999, n.
16,  ha ritenuto che una ipotesi di collegamento societario, definita
ai   sensi   dell'art.  2359  c.c.,  non  e'  di  per  se'  idonea  a
concretizzare  quegli effetti distorsivi e pertanto atti ad inficiare
il  buon  esito di una procedura di gara. Cio' in quanto, in presenza
di  un  gruppo,  le  societa'  che di esso fanno parte, mantengono la
piena  indipendenza  ed autonomia sul piano giuridico. Il gruppo, non
implica  di  per  se'  il  formarsi  di  una  soggettivita' distinta,
soggettivita' che permane in capo a ciascuna impresa.

Tuttavia  a  parte il fatto se sia determinante la clausola del bando
che  ha  assegnato  all'intreccio di organi della societa', come dato
obiettivo, la qualita' di situazione idonea ad influire sul risultato
della  procedura  di gara, e' la realta' degli accertamenti che rende
coerente   la   valutazione  fatta  dall'amministrazione  e  cio'  in
conformita'  a consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui e'
ammissibile  l'esclusione  dalle gare nell'ipotesi di offerte di piu'
imprese riconducibili ad un medesimo centro decisionale che alteri la
trasparenza e la par condicio tra i concorrenti.

Nel  caso  di  specie,  cioe',  non  e'  il collegamento in se', come
categoria generale di cui all'art 2359 c.c., ed a cui il Comune si e'
richiamato  nel bando di gara, che legittima la esclusione, bensi' la
valutazione  della  potenziale  incidenza delle esposte situazioni di
fatto a consentire l'adozione del provvedimento di esclusione.

                                  Il Presidente: GARRI