N. 134 SENTENZA 12 - 15 aprile 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Straniero - Norme  della  Regione  Liguria  -  Modifiche  alla  legge
  regionale n. 7 del 2007 - Indisponibilita' della Regione  ad  avere
  sul proprio territorio  strutture  o  centri  in  cui  si  svolgono
  funzioni preliminari di trattamento e identificazione personale dei
  cittadini stranieri immigrati - Contrasto con la disciplina statale
  che   prevede   l'emanazione   di    decreto    ministeriale    per
  l'individuazione o la costituzione dei centri di identificazione ed
  espulsione - Violazione della competenza  esclusiva  statale  nella
  materia dell'immigrazione - Illegittimita' costituzionale parziale. 
- Legge della Regione Liguria 6 marzo 2009, n. 4, art. 1. 
- Costituzione art. 117, secondo comma, lett.  b);  d.lgs  25  luglio
  1998, n. 286, art. 14. 
(GU n.16 del 21-4-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe   TESAURO,   Paolo   Maria
  NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione
Liguria del 6  marzo  2009,  n.  4,  recante  «Modifiche  alla  legge
regionale  20  febbraio  2007,  n.  7  (Norme  per  l'accoglienza   e
l'integrazione sociale delle  cittadine  e  dei  cittadini  stranieri
immigrati)», promosso dal Presidente del Consiglio dei  ministri  con
ricorso notificato l'11-14 maggio 2009, depositato in cancelleria  il
19 maggio 2009 ed iscritto al n. 32 del registro ricorsi 2009. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria; 
    Udito nell'udienza pubblica del 23 marzo 2010 il Giudice relatore
Maria Rita Saulle; 
    Uditi l'avvocato dello Stato Gabriella D'Avanzo per il Presidente
del Consiglio dei ministri  e  l'avvocato  Ludovica  Franzin  per  la
Regione Liguria. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con  ricorso  notificato
l'11 maggio 2009 e depositato il successivo 19 maggio,  ha  impugnato
l'art. 1 della legge della  Regione  Liguria  6  marzo  2009,  n.  4,
recante «Modifiche alla legge regionale 20 febbraio 2007, n. 7 (Norme
per l'accoglienza e l'integrazione  sociale  delle  cittadine  e  dei
cittadini  stranieri  immigrati)»,  per  violazione  dell'art.   117,
secondo comma, lettera b), della Costituzione. 
    Il ricorrente ritiene che la norma censurata, nella parte in  cui
afferma la «indisponibilita'  della  Regione  Liguria  ad  avere  sul
proprio territorio strutture o centri in  cui  si  svolgono  funzioni
preliminari di trattamento e identificazione personale dei  cittadini
stranieri immigrati», invade la competenza dello Stato nella  materia
immigrazione. 
    Il legislatore regionale avrebbe in tal modo interferito  con  le
attivita' di controllo dell'ingresso e del soggiorno degli  stranieri
sul territorio statale, in violazione di quanto previsto dall'art. 14
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286  (Testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero), il quale demanda ad un decreto del
Ministro dell'interno, da adottare di concerto con i Ministri per  la
solidarieta'  sociale  e   del   tesoro,   del   bilancio   e   della
programmazione economica,  l'individuazione  e  la  costituzione  sul
territorio nazionale dei centri di identificazione  e  di  espulsione
degli stranieri. 
    2. - Si e' costituita in giudizio la  Regione  Liguria  chiedendo
che la questione sia dichiarata non fondata. 
    La resistente osserva che con la legge impugnata  il  legislatore
regionale  non  ha  esercitato  alcuna  attivita'  di   controllo   e
disciplina dell'accesso degli stranieri nel territorio nazionale,  ma
si  e'  limitato  a  perseguire  la  finalita'  di  integrazione  dei
cittadini non comunitari, prevedendo a tal  uopo  interventi  tesi  a
garantirne l'accoglienza, le pari opportunita' di accesso ai servizi,
la formazione e tutela dei minori, la valorizzazione delle  identita'
culturali,  religiose  e  linguistiche,  in  conformita'  con  quanto
previsto dall'art. 2  del  proprio  statuto  adottato  con  la  legge
regionale 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della Regione Liguria). 
    Dette finalita' sarebbero, a parere della resistente, compromesse
dalla presenza sul territorio  regionale  degli  indicati  centri  di
identificazione. 
    2.1.  -  In  prossimita'  dell'udienza  la  Regione  Liguria   ha
depositato una memoria con la quale ha  sostanzialmente  ribadito  le
argomentazioni contenute nell'atto di costituzione. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Con il ricorso in epigrafe, il Presidente del Consiglio  dei
ministri  ha  promosso  questione  di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 1 della legge della Regione Liguria 6  marzo  2009,  n.  4,
recante «Modifiche alla legge regionale 20 febbraio 2007, n. 7 (Norme
per l'accoglienza e l'integrazione  sociale  delle  cittadine  e  dei
cittadini  stranieri  immigrati)»,  per  violazione  dell'art.   117,
secondo comma, lettera b), della Costituzione. 
    La norma impugnata, nel  modificare  l'art.  1,  comma  4,  della
citata legge regionale n. 7 del 2007, ha aggiunto agli  obiettivi  da
realizzare a favore  dei  cittadini  stranieri  immigrati  quello  di
«eliminare ogni forma di razzismo o discriminazione, anche attraverso
la manifesta indisponibilita' della  Regione  Liguria  ad  avere  sul
proprio territorio strutture o centri in  cui  si  svolgono  funzioni
preliminari di trattamento e identificazione personale dei  cittadini
stranieri immigrati, al fine di garantire una  sinergica  e  coerente
politica di interscambio culturale, economico e sociale con i  popoli
della terra, nel rispetto della tradizione del popolo ligure e  della
sua cultura di integrazione multietnica». 
    Il ricorrente assume che tale disposizione si pone  in  contrasto
con l'art. 117, secondo comma, lettera b), della Costituzione,  nella
parte in cui  in  cui  afferma  la  «indisponibilita'  della  Regione
Liguria ad avere sul proprio territorio strutture o centri in cui  si
svolgono  funzioni  preliminari  di  trattamento  e   identificazione
personale dei cittadini stranieri immigrati»,  in  quanto  disciplina
aspetti che attengono alla materia  immigrazione,  impedendo  in  tal
modo le attivita' di competenza statale di controllo dell'ingresso  e
del soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale. 
    2. - La questione e' fondata. 
    I centri di identificazione ed  espulsione  (CIE)  sono  previsti
dall'art. 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n.  286  (Testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla  condizione  dello  straniero)  e  sostituiscono,  per  effetto
dell'art. 9 del d.l. 23 maggio 2008,  n.  92  (convertito  in  legge,
dalla legge  24  luglio  2008,  n.  125),  gli  originari  centri  di
permanenza temporanea ed assistenza. 
    Tali strutture sono destinate al trattenimento,  convalidato  dal
giudice di pace, degli  stranieri  extracomunitari  irregolari  e  si
propongono di evitare la loro dispersione sul territorio  e,  quindi,
di consentire l'esecuzione dei provvedimenti di espulsione. 
    L'art. 14, comma 1, stabilisce, in particolare, che i  centri  di
identificazione e di espulsione sono individuati  o  costituiti  «con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per  la
solidarieta'  sociale  e   del   tesoro,   del   bilancio   e   della
programmazione economica». 
    Il successivo comma 2, con specifico riferimento alle  condizioni
che devono essere assicurate presso tali strutture, statuisce che «Lo
straniero e' trattenuto nel centro con modalita' tali  da  assicurare
la necessaria assistenza ed il pieno  rispetto  della  sua  dignita'.
Oltre a quanto previsto dall'art. 2, comma 6, e' assicurata  in  ogni
caso la liberta' di corrispondenza anche telefonica con l'esterno». 
    Da quanto sopra si evince che la costituzione e  l'individuazione
dei CIE attengono ad aspetti direttamente riferibili alla  competenza
legislativa esclusiva statale di cui  all'art.  117,  secondo  comma,
lettera b), della Costituzione, in quanto le suddette strutture  sono
funzionali alla  disciplina  che  regola  il  flusso  migratorio  dei
cittadini extracomunitari nel territorio nazionale. 
    La norma impugnata, nel negare la possibilita' di  istituire  nel
territorio ligure i centri  di  identificazione  ed  espulsione,  ha,
dunque, travalicato le competenze legislative regionali. 
    Se,  infatti,  deve  essere  riconosciuta  la   possibilita'   di
interventi  legislativi  delle  Regioni  con  riguardo  al   fenomeno
dell'immigrazione, per come previsto dall'art. 1, comma 4, del d.lgs.
n.  286  del  1998  -  secondo  cui  «Nelle  materie  di   competenza
legislativa delle Regioni, le disposizioni del presente  testo  unico
costituiscono principi fondamentali  ai  sensi  dell'art.  117  della
Costituzione»  -  tuttavia,  tale  potesta'  legislativa   non   puo'
riguardare aspetti che attengono alle politiche di programmazione dei
flussi di ingresso e di soggiorno nel territorio nazionale, ma  altri
ambiti,  come  il  diritto  allo  studio  o  all'assistenza  sociale,
attribuiti alla competenza  concorrente  e  residuale  delle  Regioni
(sentenze n. 50 del 2008 e n. 156 del 2006). In conformita' con  tali
indirizzi  questa  Corte,  proprio  con  riferimento  ai  centri   di
permanenza temporanea, ora centri di identificazione e di espulsione,
ha dichiarato legittima  una  norma  regionale  che  attribuiva  alla
Regione compiti di osservazione e monitoraggio del funzionamento  dei
suddetti centri, in quanto non contenente una disciplina in contrasto
con quella statale che li ha istituiti, limitandosi «a  prevedere  la
possibilita' di  attivita'  rientranti  nelle  competenze  regionali,
quali l'assistenza in  genere  e  quella  sanitaria  in  particolare,
peraltro secondo modalita'  (in  necessario  previo  accordo  con  le
prefetture) tali da impedire comunque indebite intrusioni»  (sentenza
n. 300 del 2005). 
    Conseguentemente, l'art. 1, della legge della Regione Liguria  n.
4 del 2009, deve  essere  dichiarato  costituzionalmente  illegittimo
nella parte in cui afferma la «indisponibilita' della Regione Liguria
ad avere sul proprio territorio strutture o centri in cui si svolgono
funzioni preliminari di trattamento e identificazione  personale  dei
cittadini stranieri immigrati». 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della  legge
della Regione Liguria 6 marzo 2009, n.  4,  recante  «Modifiche  alla
legge regionale 20 febbraio 2007, n. 7  (Norme  per  l'accoglienza  e
l'integrazione sociale delle  cittadine  e  dei  cittadini  stranieri
immigrati)», nella parte in cui afferma  la  «indisponibilita'  della
Regione Liguria ad avere sul proprio territorio strutture o centri in
cui si svolgono funzioni preliminari di trattamento e identificazione
personale dei cittadini stranieri immigrati». 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 aprile 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                        Il redattore: Saulle 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 15 aprile 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola