N. 5 ORDINANZA 11 - 14 gennaio 2010
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Maso chiuso - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Svincolo del maso chiuso - Imposizione al proprietario della aggregazione delle particelle gia' facenti parte del maso ad altri masi - Asserita violazione dei principi di ragionevolezza, della liberta' di iniziativa economica privata e del libero godimento della proprieta' privata - Astrattezza della questione per carente descrizione della fattispecie - Inadeguata sperimentazione del tentativo di interpretazione conforme a Costituzione - Impossibilita' di valutare la rilevanza della questione - Manifesta inammissibilita'. - Legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, art. 36, comma 1, come sostituito dall'art. 33, comma 3, legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 giugno 2007, n. 6. - Costituzione, artt. 3, 41, 42, 97 e 117.(GU n.3 del 20-1-2010 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; ha pronunciato la seguente
Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 36, comma 3 [recte: comma 1], della legge provinciale di Bolzano 28 ottobre 2001, n. 17 (Legge sui masi chiusi), come sostituito dall'art. 34 [recte: 33], comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 giugno [recte: luglio] 2007, n. 6 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori), promosso dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano nel procedimento vertente tra Dissertori Pichler Erica e la Provincia autonoma di Bolzano con ordinanza del 16 marzo 2009, iscritta al n. 168 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, 1ª serie speciale, dell'anno 2009. Visto l'atto di costituzione di Dissertori Pichler Erica e quello, fuori termine, della Provincia autonoma di Bolzano; Udito nell'udienza pubblica del 15 dicembre 2009 il Giudice relatore Paolo Grossi; Udito l'avvocato Luigi Manzi per la Provincia autonoma di Bolzano. Ritenuto che - nel corso di un giudizio, promosso per ottenere l'annullamento della decisione della Commissione provinciale per i masi chiusi con la quale la stessa ha autorizzato lo svincolo di un maso chiuso, disponendo la contestuale aggregazione delle relative particelle ad altri masi chiusi - il Tribunale regionale di giustizia amministrativa-Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, con ordinanza emessa il 16 marzo 2009, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 36, comma 3 [recte: comma 1], della legge provinciale di Bolzano 28 ottobre 2001, n. 17 (Legge sui masi chiusi), come sostituito dall'art. 34 [recte: 33], comma 3, della legge provinciale di Bolzano 23 giugno [recte: luglio] 2007, n. 6 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori); che la norma viene censurata - «per contrasto con gli artt. 3, 41, 42 e 117 della Costituzione e con il principio di ragionevolezza (art. 97 della Costituzione)» - «nella parte in cui contestualmente all'atto di revoca della qualifica di maso chiuso la commissione locale per i masi chiusi deve disporre l'aggregazione delle particelle ad altri masi chiusi, anche nei casi in cui l'interessato non sia proprietario di altri masi chiusi»; che, affermata la rilevanza della questione di costituzionalita', dedotta dalla parte quale unico motivo di impugnazione dell'atto de quo, il rimettente esclude la praticabilita' di «un'interpretazione costituzionalmente conforme della disposizione, attesa la sua formulazione letteralmente chiara e apodittica»; che, nel merito, il giudice a quo rileva che la disposizione censurata impone al proprietario di un maso chiuso, che richieda la revoca della qualifica di maso chiuso per difetto oggettivo di redditivita' dello stesso, l'aggregazione delle particelle gia' facenti parte del maso ad altri masi; con la conseguenza che il proprietario del maso svincolato, il quale non «sia proprietario anche di altri masi (il che e' la regola), verrebbe costretto ad alienare a terzi (a titolo di compravendita, donazione o altro titolo) tutte le particelle produttive dell'ex maso chiuso»; e cio' - ad avviso del giudicante - rende dubbia la legittimita' costituzionale della citata disposizione sia in relazione agli artt. 41 e 42 della Costituzione, sia in relazione al principio di ragionevolezza (art. 97 della Costituzione, applicabile non solo agli atti amministrativi, ma anche agli atti legislativi); che, infatti, il rimettente osserva che se i principi della liberta' dell'iniziativa economica (art. 41) e del libero godimento della proprieta' privata (art. 42) certamente consentono che agli stessi siano imposti dal legislatore dei limiti, ai fini di farli armonizzare con l'utilita' sociale e rendere in tal modo possibile quella funzione sociale che non puo' disgiungersi dal godimento della proprieta', compresa la facolta' di poterne disporre liberamente, tuttavia non sembra che l'obbligo di aggregazione ad altri masi possa essere in qualche modo collegato alla funzione sociale dell'istituto del maso chiuso; infatti tale collegamento (che solo potrebbe giustificare deroghe anche al principio di uguaglianza) deve essere individuato nell'esigenza di garantire, attraverso la salvaguardia dell'unita' del maso, per quanto sufficientemente redditizio, «la funzione oggettiva del maso nell'ambito della famiglia»; che quindi, secondo il rimettente, l'obbligo incondizionato di aggregare le particelle «svincolate» ad altri masi chiusi, porterebbe alla conseguenza - «almeno nell'ipotesi che il proprietario non disponesse di altri masi chiusi o non si trovassero terzi proprietari interessati all'acquisto» - che il maso rimarrebbe «chiuso» senza averne i presupposti di redditivita', venendone cosi', irragionevolmente e senza il rispetto del criterio di proporzionalita', snaturata irrimediabilmente la ratio. Oltretutto, la norma apparirebbe «di dubbia attuabilita' o addirittura inattuabile, oltre che nel caso della necessita' dell'aggregazione delle particelle a masi chiusi di terzi, nel caso - tutt'altro che teorico - che nelle vicinanze non si trovino affatto dei masi chiusi a cui aggregare le particelle»; che si e' costituita la ricorrente, concludendo per l'accoglimento della questione, sulla base di argomentazioni analoghe a quelle svolte nell'ordinanza di rimessione; che la parte ribadisce, in particolare, come la norma impugnata si ponga in contrasto con gli artt. 41 e 42 Cost. senza alcuna giustificazione connessa alla esigenza di tutela del maso chiuso, giacche' l'obbligatoria contestuale aggregazione dei terreni gia' costituenti il maso a terzi proprietari di altri masi chiusi risulta totalmente estranea ad ogni ragione di salvaguardia della funzione oggettiva e della ratio ispiratrice dell'istituto, per la semplice considerazione che detto maso chiuso una volta "svincolato" non esiste piu', per cui non puo' venire salvaguardato con la forzata vendita a terzi di tutte le particelle fondiarie. Considerato che il Tribunale regionale di giustizia amministrativa - Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano censura l'art. 36, comma 1, della legge provinciale di Bolzano 28 ottobre 2001, n. 17 (Legge sui masi chiusi), come sostituito dall'art. 33, comma 3, della legge provinciale di Bolzano 23 luglio 2007, n. 6 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori), «nella parte in cui contestualmente all'atto di revoca della qualifica di maso chiuso la commissione locale per i masi chiusi deve disporre l'aggregazione delle particelle ad altri masi chiusi, anche nei casi in cui l'interessato non sia proprietario di altri masi chiusi»; che, secondo il giudice a quo, la imposizione al proprietario di un maso chiuso, che ne richieda la revoca, della aggregazione delle particelle gia' facenti parte del maso ad altri masi, determinerebbe (senza alcun collegamento alla funzione sociale dell'istituto del maso chiuso) la violazione dei principi di liberta' dell'iniziativa economica (art. 41 Cost.), di libero godimento della proprieta' privata (art. 42 Cost.) e di ragionevolezza (in combinato disposto con l'art. 97 Cost.), in quanto: (a) il proprietario del maso svincolato, il quale non «sia proprietario anche di altri masi (il che e' la regola), verrebbe costretto ad alienare a terzi (a titolo di compravendita, donazione o altro titolo) tutte le particelle produttive dell'ex maso chiuso»; (b) il maso - «almeno nell'ipotesi che il proprietario non disponesse di altri masi chiusi o non si trovassero terzi proprietari interessati all'acquisto» - rimarrebbe «chiuso» senza averne i presupposti di redditivita'; (c) la norma apparirebbe «di dubbia attuabilita' o addirittura inattuabile, oltre che nel caso della necessita' dell'aggregazione delle particelle a masi chiusi di terzi, nel caso - tutt'altro che teorico - che nelle vicinanze non si trovino affatto dei masi chiusi a cui aggregare le particelle»; che, tuttavia - formulate in tali termini le censure (non essendo, peraltro, in alcun modo argomentata l'ulteriore doglianza riferita genericamente all'art. 117 Cost.) - il rimettente omette di precisare se la parte ricorrente sia o meno proprietaria anche di altri masi, se la medesima non abbia reperito terzi proprietari di altri masi interessati all'acquisto, se nelle vicinanze del maso svincolato non si trovino dei masi chiusi a cui aggregare le particelle; che, in tal modo, l'ordinanza di rimessione - in quanto viziata da una carente descrizione della fattispecie, che determina l'insanabile astrattezza della questione (ordinanze n. 398 e n. 12 del 2008) - non consente a questa Corte di valutarne la rilevanza ai fini della definizione del giudizio a quo (ordinanze n. 127 e n. 79 del 2009); che sotto diverso profilo, come ulteriore motivo di inammissibilita', si aggiunge la mancata sperimentazione di una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata, o quantomeno la mancata motivazione della impossibilita' di pervenire ad essa; che, infatti, il rimettente si limita ad affermare acriticamente che «non appare possibile un'interpretazione costituzionalmente conforme della disposizione, attesa la sua formulazione letteralmente chiara ed apodittica», omettendo completamente di rilevare che lo stesso comma 1 del censurato art. 36 esplicitamente sancisce, nel periodo immediatamente successivo a quello oggetto del presente scrutinio di costituzionalita', che - sebbene «solo in casi eccezionali e debitamente fondati» - «si puo' prescindere da tale aggregazione»; che, cosi' facendo, il rimettente non si pone il problema della natura e della portata di siffatta clausola derogatoria della regola imposta dalla norma censurata, ne' della eventuale applicabilita' della eccezione al caso concreto, in ragione appunto delle riferite peculiarita' degli effetti derivanti dallo specifico atto di revoca del maso chiuso sottoposto al suo giudizio; che, pertanto, la questione e' manifestamente inammissibile.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 36, comma 1, della legge provinciale di Bolzano 28 ottobre 2001, n. 17 (Legge sui masi chiusi), come sostituito dall'art. 33, comma 3, della legge provinciale di Bolzano 23 luglio 2007, n. 6 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori), sollevata - «per contrasto con gli artt. 3, 41, 42 e 117 della Costituzione e con il principio di ragionevolezza (art. 97 della Costituzione)» - dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa - Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2010. Il Presidente: Amirante Il redattore: Grossi Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 14 gennaio 2010. Il direttore della cancelleria: Di Paola