N. 7 ORDINANZA 11 - 14 gennaio 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Contratto, atto e negozio giuridico - Locazione di immobili urbani ad
  uso abitativo - Successione nel contratto  in  caso  di  cessazione
  volontaria della convivenza more uxorio -  Mancata  previsione  del
  diritto del convivente di succedere al  conduttore  in  assenza  di
  prole naturale nel nucleo coabitante  -  Asserita  irragionevolezza
  nonche'  violazione  del  diritto  fondamentale  all'abitazione   -
  Questione  identica  ad  altra   gia'   dichiarata   manifestamente
  infondata - Manifesta infondatezza. 
- Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 6, terzo comma. 
- Costituzione, artt. 2 e 3. 
(GU n.3 del 20-1-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Franco
  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria
  Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe
  FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  6,  comma
quarto [recte: terzo], della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina
delle locazioni di immobili urbani), promosso dal Tribunale di  Roma,
nel procedimento vertente tra la  Fondazione  Enasarco  e  S.  L.  ed
altra, con ordinanza del 13 dicembre 2007, iscritta  al  n.  196  del
registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 2009. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 2009  il  Giudice
relatore Paolo Grossi. 
    Ritenuto che il Tribunale di Roma ha  sollevato,  in  riferimento
agli artt. 2  e  3  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 6, comma quarto [recte: terzo], della  legge
27 luglio 1978,  n.  392  (Disciplina  delle  locazioni  di  immobili
urbani), nella parte in cui -  tenuto  conto  della  declaratoria  di
illegittimita' costituzionale, pronunciata con la sentenza n. 404 del
1988 - non prevede che, in caso  della  cessazione  della  convivenza
more uxorio, al conduttore di un immobile ad  uso  abitativo  succeda
nel  contratto  di  locazione  il  convivente  rimasto   ad   abitare
nell'immobile locato, pure in mancanza di prole comune; 
        che il Tribunale rimettente ha premesso, in fatto, di  essere
chiamato a  decidere  una  controversia  vertente  sulla  domanda  di
risoluzione per inadempimento  del  contratto  di  locazione  ad  uso
abitativo, proposta dall'ENASARCO - ente locatore - nei confronti  di
S.L. e della «terza» occupante l'immobile locato, C.M.T.; 
        che nella propria domanda, l'ente contesta al  conduttore  di
essersi da tempo allontanato dall'appartamento oggetto di  locazione,
trasferendone il godimento alla ex convivente; 
        che, nel costituirsi in giudizio, entrambi i convenuti  hanno
resistito alla  domanda,  rivendicando  C.M.T.,  in  particolare,  il
diritto a succedere nel contratto al proprio ex convivente; 
        che a tal proposito il  giudice  a  quo  sottolinea  come,  a
seguito degli interventi di questa Corte, la platea dei  successibili
nel  contratto  di  locazione  sia  stata   sensibilmente   ampliata,
segnalando, in particolare, la sentenza  n.  404  del  1988,  che  ha
peraltro subordinato la successione nel contratto del convivente alla
presenza di prole naturale nel nucleo coabitante; 
        che pertanto - puntualizza ancora  il  giudice  rimettente  -
essendo venute meno le ragioni che, secondo una diversa  sensibilita'
etica e di costume, avevano indotto a privilegiare, anche nel settore
delle locazioni a fini abitativi, la famiglia  legittima  rispetto  a
quella naturale, ed una  volta  estesa  -  rispetto  alla  previgente
normativa - anche a terzi estranei alla famiglia (secondo il concetto
tradizionale dell'istituto) la protezione  del  diritto  fondamentale
alla abitazione (eredi e parenti di qualsiasi grado, nonche' affini),
la residua esclusione del convivente more uxorio, risulterebbe «ormai
caratterizzata da irragionevole disparita'»,  determinando  al  tempo
stesso  «violazione  del  diritto  fondamentale  all'abitazione   nei
confronti di persona non meno di  altri  legittimata  da  un  vincolo
affettivo di coabitazione»; 
        che nel giudizio e' intervenuto il Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale  dello
Stato, la quale ha concluso  chiedendo  dichiararsi  inammissibile  o
infondata la questione proposta. 
    Considerato che il Tribunale di Roma solleva, in riferimento agli
artt.  2  e  3  della   Costituzione,   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 6, comma quarto [recte: terzo]  della  legge
27 luglio 1978,  n.  392  (Disciplina  delle  locazioni  di  immobili
urbani), nella parte in cui,  in  caso  di  convivenza  more  uxorio,
condiziona  -  a  seguito  della   declaratoria   di   illegittimita'
costituzionale pronunciata da questa Corte con la sentenza n. 404 del
1988 - la successione nel  contratto  di  locazione  del  convivente,
rimasto ad  abitare  l'immobile  locato,  alla  presenza  nel  nucleo
coabitante di prole naturale; 
        che tale disciplina si porrebbe in contrasto, ad  avviso  del
rimettente, con gli artt. 2 e 3 della Carta fondamentale, in  quanto,
atteso il venir meno delle ragioni di  ordine  etico  e  sociale  che
avevano indotto a  privilegiare,  nel  settore  delle  locazioni,  la
famiglia legittima rispetto a quella naturale, la residua  esclusione
del  convivente  more  uxorio   dalla   successione   nel   contratto
risulterebbe ormai priva di ragionevolezza e  tale  da  vulnerare  il
fondamentale diritto alla abitazione; 
        che sulla identica questione questa Corte ha gia' avuto  modo
di pronunciarsi con  la  ordinanza  n.  204  del  2003  -  del  tutto
trascurata dal giudice  rimettente  -  nella  quale  si  e'  reputato
manifestamente infondato il dubbio di legittimita' costituzionale, in
considerazione della piu' volte  affermata  profonda  diversita'  che
caratterizza  la  convivenza  more  uxorio   rispetto   al   rapporto
coniugale, tale da  impedire  l'automatica  parificazione  delle  due
situazioni, ai fini di una identita' di trattamento fra i  rispettivi
regimi; 
        che tali  considerazioni  valgono,  evidentemente,  anche  in
relazione alla comparazione tra la cessazione  della  convivenza  con
prole e la cessazione di quella senza  prole,  trattandosi,  pure  in
questo caso, di situazioni del tutto disomogenee, rispetto alle quali
non  sono  invocabili  ne'  il  principio  di  eguaglianza   ne'   le
argomentazioni contenute nella sentenza n. 404 del 1988 - evocata dal
giudice rimettente - a sostegno della esigenza di tutelare un  nucleo
familiare sul presupposto della esistenza della prole naturale; 
        che, pertanto, non essendo state addotte, dal giudice a  quo,
ragioni nuove o diverse da quelle  allora  scrutinate,  la  questione
deve essere dichiarata manifestamente infondata. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma terzo, della legge  27
luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili  urbani),
sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3  della  Costituzione,  dal
Tribunale di Roma, con l'ordinanza in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                        Il redattore: Grossi 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il il 14 gennaio 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola