N. 13 ORDINANZA 11 - 15 gennaio 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte  -  Mancata  indicazione,
  nella cartella di pagamento, del responsabile del  procedimento  di
  iscrizione a ruolo e di quello di emissione e  notificazione  della
  stessa - Sanzione di nullita' applicabile  solo  alle  cartelle  di
  pagamento relative ai ruoli consegnati agli agenti a decorrere  dal
  1° giugno 2008 - Ritenuta violazione degli artt. 53 e 136  Cost.  -
  Prospettazione    generica    delle    questioni    -     Manifesta
  inammissibilita'. 
- D.l. 31 dicembre 2007, n. 246 (convertito, con modificazioni, dalla
  legge 28 febbraio 2008, n.  31),  art.  36,  comma  4-ter,  secondo
  periodo. 
- Costituzione, artt. 53 e 136. 
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte  -  Mancata  indicazione,
  nella cartella di pagamento, del responsabile del  procedimento  di
  iscrizione a ruolo e di quello di emissione e  notificazione  della
  stessa - Sanzione di nullita' applicabile  solo  alle  cartelle  di
  pagamento relative ai ruoli consegnati agli agenti a decorrere  dal
  1° giugno 2008 - Asserita violazione dei principi di ragionevolezza
  e di uguaglianza, di buon andamento e imparzialita' della  pubblica
  amministrazione, anche in relazione alle disposizioni dello statuto
  del contribuente, nonche' del  diritto  alla  difesa  e  al  giusto
  processo - Questioni gia' dichiarate non fondate  e  manifestamente
  infondate con precedenti pronunce - Manifesta infondatezza. 
- D.l. 31 dicembre 2007, n. 246 (convertito, con modificazioni, dalla
  legge 28 febbraio 2008, n.  31),  art.  36,  comma  4-ter,  secondo
  periodo. 
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 111; legge 17 luglio 2000, n.  212,
  artt. 3 e 7. 
(GU n.3 del 20-1-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Franco
  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria
  Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe
  FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente: 
 
                              Ordinanza 
 
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 36, comma 4-ter,
secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248  (Proroga
di  termini  previsti  da  disposizioni  legislative  e  disposizioni
urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2008, n. 31, promossi dalla Commissione  tributaria
provinciale di Trento con  ordinanza  del  22  dicembre  2008,  dalla
Commissione tributaria regionale del Veneto con una ordinanza del  12
settembre 2008, con due ordinanze del  22  gennaio  2009  e  con  una
ordinanza  del  28  luglio  2008  e  dalla   Commissione   tributaria
provinciale  di  Grosseto  con  ordinanza   del   31   ottobre   2008
rispettivamente iscritte ai nn. da 161 a 164, 203 e 209 del  registro
ordinanze 2009 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 23, 24, 34 e 35, 1ª serie speciale, dell'anno 2009. 
    Visti gli atti di  costituzione  della  Equitalia  Polis  s.p.a.,
nonche' gli atti di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 2009  il  Giudice
relatore Sabino Cassese. 
    Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Trento, con
ordinanza pronunciata il 20 ottobre e depositata il 22  dicembre  del
2008 (r.o. n. 161 del 2009), ha sollevato questione  di  legittimita'
costituzionale dell'articolo 36, comma 4-ter,  secondo  periodo,  del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di  termini  previsti
da  disposizioni  legislative  e  disposizioni  urgenti  in   materia
finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
2008, n.  31,  per  violazione  degli  articoli  3,  24  e  97  della
Costituzione; 
    che l'art. 36, comma 4-ter, del decreto-legge  n.  248  del  2007
prevede quanto segue: «la cartella di pagamento di  cui  all'art.  25
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
602, e  successive  modificazioni,  contiene,  altresi',  a  pena  di
nullita',  l'indicazione  del  responsabile   del   procedimento   di
iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione  della
stessa cartella. Le disposizioni di  cui  al  periodo  precedente  si
applicano  ai  ruoli  consegnati  agli  agenti  della  riscossione  a
decorrere dal 1° giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili
dei  procedimenti  nelle  cartelle  di  pagamento  relative  a  ruoli
consegnati prima di tale data non e' causa di nullita' delle stesse»; 
    che  la  Commissione  tributaria  rimettente  riferisce   che   i
ricorrenti nel giudizio principale hanno impugnato  due  cartelle  di
pagamento, relative a ruoli consegnati all'agente  della  riscossione
in data anteriore al 1° giugno  del  2008,  deducendo,  fra  l'altro,
l'omessa   indicazione   del   nominativo   del   responsabile    del
procedimento; 
    che il giudice a quo  ha  sollevato  d'ufficio  la  questione  di
legittimita' costituzionale della disposizione censurata, ritenendola
rilevante e non manifestamente infondata; 
    che il collegio rimettente, sul presupposto che l'indicazione del
responsabile del procedimento fosse da ritenersi imposta  a  pena  di
nullita' prima dell'introduzione della norma censurata,  ritiene  che
quest'ultima avrebbe l'effetto di sanare il vizio di  nullita'  delle
cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima del 1° giugno
del  2008  e,  quindi,  sarebbe  affetta  da   gravissimi   vizi   di
illegittimita' costituzionale; 
    che, ad avviso del giudice a quo, la  disposizione  impugnata  si
porrebbe innanzitutto in contrasto con l'art. 3 Cost., sia  sotto  il
profilo del principio di uguaglianza,  «per  evidente  disparita'  di
trattamento del contribuente destinatario della notificazione di  una
cartella di pagamento prima e dopo il 1° giugno 2008», sia  sotto  il
profilo del principio di ragionevolezza, perche' la norma riconosce e
sanziona un vizio di nullita' per il futuro,  al  contempo  sanandolo
per il passato; 
    che,  in  secondo  luogo,  sarebbe  violato  l'art.   24   Cost.,
risultando leso il diritto di difesa di tutti coloro che,  prima  del
1° giugno del 2008, hanno ricevuto una cartella  di  pagamento  priva
dell'indicazione del responsabile; 
    che, infine, ad avviso del  rimettente,  la  norma  censurata  si
porrebbe altresi' in conflitto con il  principio  di  buon  andamento
della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost., «in base  al
quale il contribuente deve essere posto in  condizione  di  conoscere
l'autore dell'atto impositivo»; 
    che la Commissione  tributaria  regionale  del  Veneto,  con  tre
distinte ordinanze pronunciate il 27 giugno del 2008 e depositate  il
12 settembre del 2008 (r.o. n. 162 del 2009) e il 22 gennaio del 2009
(r.o. nn. 163 e 164 del 2009), ha sollevato questione di legittimita'
costituzionale  dell'art.  36,  comma  4-ter,  secondo  periodo,  del
decreto-legge n. 248 del 2007, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 31 del 2008, per violazione degli articoli 3, 24, 97  e  111
della Costituzione; 
    che la Commissione tributaria rimettente riferisce che, in  tutti
e tre i giudizi principali, gli appellanti chiedono,  in  riforma  di
sentenze di primo grado,  l'annullamento  di  cartelle  di  pagamento
emesse  nei  loro  confronti,  deducendo,  fra  l'altro,  la  mancata
indicazione del nominativo del responsabile del procedimento; 
    che in tali  giudizi  il  collegio  rimettente  ha  sollevato  la
questione   di   legittimita'   costituzionale   della   disposizione
censurata, osservando, in punto di  rilevanza,  che  le  cartelle  di
pagamento si riferiscono a ruoli resi esecutivi nel  periodo  in  cui
opera  la  sanatoria  disposta  dalla  norma  impugnata,  la   quale,
pertanto, «comporta inevitabilmente il rigetto de[gli]  appell[i]  in
esame  in  relazione   alla   sopravvenuta   infondatezza   ex   lege
dell'eccezione di nullita' della cartella priva  del  nominativo  del
responsabile del procedimento»; 
    che,  quanto  alla  non  manifesta  infondatezza,   il   collegio
rimettente ritiene, innanzitutto, che  la  norma  censurata  violi  i
canoni costituzionali del buon andamento e dell'imparzialita' di  cui
all'art.  97  Cost.,  perche'  rappresenterebbe   un   «irragionevole
esercizio    di    competenze    riservate    in    via     esclusiva
all'amministrazione», alla  quale  non  verrebbe  consentito  «alcuna
valutazione sull'esercizio dell'autotutela»; 
    che,  in  secondo  luogo,  ad  avviso  del  giudice  a  quo,   la
disposizione censurata, nel sottrarre indiscriminatamente le cartelle
di pagamento al sindacato del giudice, «e' difforme dalla neutralita'
della   funzione   legislativa   nei   confronti    della    funzione
giurisdizionale,   cui   devono   comunque   adeguarsi    le    leggi
provvedimento, a norma degli artt. 24 e 111 Cost.»; 
    che, infine, la Commissione tributaria  rimettente  considera  la
«discriminante temporale» del 1° giugno 2008, «oltre che  palesemente
illogica», anche «lesiva del  precetto  di  uguaglianza»  e,  quindi,
sotto tale duplice profilo in contrasto con l'art. 3 Cost.; 
    che la Commissione tributaria regionale del Veneto, con ordinanza
pronunciata il 17 luglio e depositata il 28 luglio del 2008 (r.o.  n.
203 del 2009), ha sollevato questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 36, comma 4-ter, secondo periodo, del decreto-legge n.  248
del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del  2008,
per violazione degli articoli 3, 53, 97 e 111  Cost.,  nonche'  degli
artt. 3 e 7 della legge 27  luglio  2000,  n.  212  (Disposizioni  in
materia di statuto dei diritti del contribuente); 
    che  il  collegio  rimettente  riferisce  che  l'appellante   nel
giudizio  principale,  nell'impugnare  la  sentenza  di  rigetto  del
ricorso proposto avverso una cartella di pagamento  notificatagli  in
data 23 marzo 2006, ha dedotto, fra l'altro, l'omessa indicazione del
responsabile  del  procedimento   e,   nelle   more   del   giudizio,
successivamente all'entrata in vigore della  disposizione  censurata,
ha eccepito l'illegittimita' costituzionale di quest'ultima; 
    che  la  Commissione  tributaria  rimettente  ha   sollevato   la
questione di legittimita'  costituzionale,  osservando,  quanto  alla
rilevanza, che la norma censurata, «esplicando il proprio effetto  in
relazione alle cartelle emesse precedentemente la propria entrata  in
vigore, coinvolge anche quella  impugnata  con  il  ricorso  de  quo,
impedendo, quindi, la possibilita' di ritenere fondata  la  questione
pregiudiziale sollevata dal contribuente, questione che,  se  accolta
positivamente [...], consentirebbe  di  disporre  la  totale  riforma
dell'impugnata decisione esonerando dall'esame delle altre  eccezioni
sollevate dall'appellante»; 
    che il giudice a quo, in ordine alla non manifesta  infondatezza,
ritiene innanzitutto che la norma censurata si ponga in contrasto con
i principi generali e con le norme  costituzionali  richiamate  dalla
legge n. 212 del 2000, le cui disposizioni, ai sensi dell'art.  1  di
tale  legge,  «costituiscono   principi   generali   dell'ordinamento
tributario e possono essere derogate o modificate solo  espressamente
e mai da leggi speciali», mentre la disposizione censurata  di  fatto
abrogherebbe, senza alcun richiamo espresso, gli articoli 3 e 7 della
predetta legge n. 212 del 2000, ponendosi in particolare in contrasto
con l'art.  97  Cost.  e  con  il  principio,  da  esso  sancito,  di
responsabilita' dei funzionari; 
    che, inoltre, secondo il collegio rimettente, la norma censurata,
«penalizzando colui che abbia ricevuto la cartella esattoriale  [...]
in un momento anteriore  al  1°  giugno  2008»,  prevede  un  diverso
trattamento di situazioni sostanzialmente identiche in violazione del
«principio di uguaglianza dei cittadini di cui ai richiamati artt.  3
e 53 della Costituzione»; 
    che, in terzo luogo, il giudice a quo ravvisa una violazione  del
principio di imparzialita' di  cui  all'art.  97  Cost.,  determinata
dalla disparita' di trattamento fra cittadini  contribuenti  prodotta
dal  meccanismo  di  sanatoria  retroattiva  introdotto  dalla  norma
censurata; 
    che,  infine,  secondo  la  Commissione  tributaria   rimettente,
risulterebbe leso anche il  principio  del  giusto  processo  di  cui
all'art. 111 della Costituzione,  dal  momento  che  la  disposizione
impugnata  garantisce  unicamente  gli   interessi   della   pubblica
amministrazione; 
    che  la  Commissione  tributaria  provinciale  di  Grosseto,  con
ordinanza pronunciata il 6 ottobre e depositata  il  31  ottobre  del
2008 (r.o. n. 209 del 2009), ha sollevato questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art.  36,  comma  4-ter,  secondo  periodo,  del
decreto-legge n. 248 del 2007, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 31 del 2008, per violazione degli articoli 3, 97, 111 e  136
della Costituzione; 
    che il  collegio  rimettente  riferisce  che  il  ricorrente  nel
giudizio a quo ha impugnato una cartella di pagamento emessa nei suoi
confronti, deducendo, fra l'altro, il vizio della mancata indicazione
del  responsabile  del  procedimento  ed  eccependo  l'illegittimita'
costituzionale della disposizione censurata; 
    che  la  Commissione  tributaria  rimettente  ha   sollevato   la
questione di legittimita'  costituzionale,  osservando,  quanto  alla
rilevanza,  che  la  applicabilita'  retroattiva  della  disposizione
censurata alle cartelle esattoriali emesse «porterebbe ad un  rigetto
del ricorso, mentre la eventuale dichiarazione di incostituzionalita'
della  seconda  parte   del   comma   4-ter,   dell'art.   36   [...]
determinerebbe l'applicazione della disposizione contenuta  nell'art.
7 dello Statuto del contribuente, come letto  dall'ordinanza  (n.d.r.
n.  377  del  2007)  del  giudice  delle   leggi,   con   conseguente
accoglimento del ricorso»; 
    che,  in  punto  di  non  manifesta  infondatezza,   il   giudice
rimettente ritiene che la norma  impugnata  violi,  in  primo  luogo,
l'art. 111 Cost., «che presuppone  una  posizione  di  parita'  delle
parti  nel  processo,  posto  che,  nella  specie,  l'amministrazione
finanziaria ha avuto il privilegio di rivestire il  doppio  ruolo  di
parte in causa e di legislatore e che, in questa seconda  veste,  nel
corso del giudizio ha introdotto una disposizione  che,  non  potendo
del tutto obliterare il dictum della Corte costituzionale,  ha  fatti
salvi gli effetti negativi (per  l'amministrazione)  delle  pregresse
violazioni»; 
    che, inoltre, ad avviso del collegio a quo, sarebbe  leso  l'art.
97 Cost., «perche' la pubblica amministrazione ha sempre l'obbligo di
essere e di apparire imparziale»; 
    che in tutti i giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che  le  questioni  di  legittimita'  costituzionale
sollevate vengano dichiarate non fondate; 
    che, nei giudizi di cui al r.o. nn. 163, 164 e 203 del  2009,  si
e'  costituita  la  societa'  Equitalia  Polis   S.p.A.,   insistendo
affinche' la questione di legittimita' costituzionale sia  dichiarata
inammissibile o, in via gradata, manifestamente infondata. 
    Considerato che,  con  sei  distinte  ordinanze,  la  Commissione
tributaria  provinciale  di  Trento  (r.o.  n.  161  del  2009),   la
Commissione tributaria regionale del Veneto (r.o. nn. 162, 163, 164 e
203 del 2009) e la Commissione  tributaria  provinciale  di  Grosseto
(r.o. n. 209 del 2009)  hanno  sollevato  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art.  36,  comma  4-ter,  secondo  periodo,  del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di  termini  previsti
da  disposizioni  legislative  e  disposizioni  urgenti  in   materia
finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
2008, n. 31, che stabilisce quanto segue: «la cartella  di  pagamento
di cui all'art. 25 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre  1973,  n.  602,  e  successive  modificazioni,   contiene,
altresi', a pena di  nullita',  l'indicazione  del  responsabile  del
procedimento di iscrizione a ruolo e di  quello  di  emissione  e  di
notificazione della  stessa  cartella.  Le  disposizioni  di  cui  al
periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della
riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008;  la  mancata  indicazione
dei  responsabili  dei  procedimenti  nelle  cartelle  di   pagamento
relative a ruoli consegnati prima  di  tale  data  non  e'  causa  di
nullita' delle stesse»; 
    che  le  Commissioni  tributarie  rimettenti  ritengono  che   la
disposizione  censurata,  nell'escludere  la  nullita',  per   omessa
indicazione del responsabile  del  procedimento,  delle  cartelle  di
pagamento relative a ruoli consegnati agli agenti  della  riscossione
anteriormente alla sua entrata in vigore, si ponga in  contrasto  con
gli artt. 3, 24, 53, 97, 111 e  136  Cost.,  nonche'  con  le  norme,
asseritamente interposte, di cui agli artt. 3  e  7  della  legge  27
luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto  dei  diritti
del contribuente); 
    che deve essere preliminarmente disposta la riunione dei giudizi,
in quanto concernenti la medesima disposizione e relativi a parametri
in larga parte coincidenti; 
    che le questioni sollevate dalla Commissione tributaria regionale
del Veneto, con riferimento all'art. 53 Cost. (r.o. n. 203 del 2009),
e  dalla  Commissione  tributaria  provinciale   di   Grosseto,   con
riferimento all'art. 136 Cost. (r.o. n. 209 del 2009), devono  essere
dichiarate manifestamente inammissibili  perche'  prive  di  autonoma
motivazione e, quindi, del tutto generiche; 
    che  sulle  questioni  di   legittimita'   costituzionale   della
disposizione censurata, con riferimento a tutti gli  altri  parametri
richiamati dalle Commissioni tributarie rimettenti, questa  Corte  si
e'  gia'  pronunciata  con  la   sentenza   n.   58   del   2009   e,
successivamente, con le ordinanze n. 291 e n. 221 del 2009; 
    che, con le predette  pronunce,  la  Corte  ha  chiarito  che  la
disposizione stessa  «dispone  per  il  futuro,  comminando,  per  le
cartelle prive dell'indicazione del responsabile del procedimento, la
sanzione della nullita', la quale non era invece prevista in base  al
diritto anteriore»; 
    che, in particolare, nella sentenza n. 58 del 2009, la  Corte  ha
affermato che la norma  censurata  non  viola  l'art.  3  Cost.  (non
essendo irragionevole «prevedere, a partire da un certo  momento,  un
effetto piu' grave,  rispetto  alla  disciplina  previgente,  per  la
violazione di una norma»), ne' lede  gli  articoli  24  e  111  Cost.
(perche' «non incide  sulla  posizione  di  chi  abbia  ricevuto  una
cartella di pagamento anteriormente al termine  da  essa  indicato»),
ne', ancora, contrasta con  l'art.  97  Cost.  (che  «non  impone  un
particolare regime di invalidita' per gli atti privi dell'indicazione
del responsabile del  procedimento»),  ne',  infine,  puo'  ritenersi
illegittima in quanto confliggente con «le previsioni della legge  n.
212 del 2000» (le quali non «hanno  rango  costituzionale»,  «neppure
come norme interposte»); 
    che, di conseguenza, avendo questa Corte dichiarato  non  fondate
le questioni di legittimita' costituzionale della norma censurata con
riferimento a tutti i parametri evocati dalle Commissioni  tributarie
rimettenti, tali questioni devono  essere  dichiarate,  nel  presente
giudizio costituzionale, manifestamente infondate. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Riuniti i giudizi; 
    Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  delle   questioni   di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  36,  comma  4-ter,   secondo
periodo, del decreto-legge 31  dicembre  2007,  n.  248  (Proroga  di
termini previsti da disposizioni legislative e  disposizioni  urgenti
in materia finanziaria), convertito, con modificazioni,  dalla  legge
28 febbraio 2008, n. 31, sollevate, con riferimento agli artt.  53  e
136 della Costituzione, rispettivamente dalla Commissione  tributaria
regionale del Veneto e dalla Commissione  tributaria  provinciale  di
Grosseto, con le ordinanze in epigrafe; 
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   delle   questioni   di
legittimita' costituzionale della stessa disposizione, sollevate, con
riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111  della  Costituzione,  nonche'
agli artt. 3 e 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni  in
materia di statuto dei diritti del contribuente),  dalla  Commissione
tributaria  provinciale  di  Trento,  dalla  Commissione   tributaria
regionale del Veneto e dalla Commissione  tributaria  provinciale  di
Grosseto con le ordinanze in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, 11 gennaio 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                        Il redattore: Cassese 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 15 gennaio 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola