N. 1 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 29 dicembre 2009
Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 5 gennaio 2010 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Appalti pubblici - Regione Siciliana - Collaudo di opere pubbliche - Decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale foreste - Previsione di iscrizione in apposito albo quale condizione necessaria per l'affidamento degli incarichi di collaudo - Contrasto con la disciplina statale - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile. - Decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale foreste della Regione Siciliana 22 ottobre 2009, art. 2. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e) ed l); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, artt. 4, comma 3, 45, comma 4, e 120, comma 2-bis.(GU n.7 del 17-2-2010 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato; Contro la Regione Siciliana, in persona del Presidente pro tempore, per la declaratoria della illegittimita' costituzionale in parte qua del decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale foreste in data 22 ottobre 2009, pubblicato nella G.U. della Regione Siciliana n. 51 del 6 novembre 2009. La proposizione del presente ricorso e' stata deliberata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 17 dicembre 2009 (si depositeranno estratto conforme del verbale e relazione del Ministro proponente). Il decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale foreste in data 22 ottobre 2009, pubblicato nella G.U. della Regione Siciliana n. 51 del 6 novembre 2009 dispone l'approvazione dell'albo dei collaudatori per l'affidamento degli incarichi di collaudo degli interventi finanziati, aventi natura di lavori pubblici, e dei professionisti per l'affidamento degli incarichi relativi ad opere finanziate o per le quali l'Amministrazione dell'Assessorato agricoltura e foreste e' stazione appaltante, aventi natura di lavori pubblici. L'articolo 2 del decreto dispone che «l'inserimento nell'albo e' condizione necessaria per l'affidamento degli incarichi che sara' effettuato mediante selezione comparativa tra i soggetti iscritti secondo le procedure di cui all'art. 11, comma 2, e all'art. 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163». La disposizione contenuta nel riportato articolo 2 viola la competenza legislativa esclusiva attribuita allo Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere e) e l), e derivatamente gli articoli 4, comma 3, e 45, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006. L'articolo 4, comma 3, dispone che «Le regioni ... non possono prevedere una disciplina diversa da quella del presente codice in relazione ... alla stipulazione e all'esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione dell'esecuzione, direzione dei lavori, contabilita' e collaudo...». L'articolo 45, comma 4, a sua volta prevede che «l'iscrizione in elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi non puo' essere imposta agli operatori economici in vista della partecipazione ad un pubblico appalto». Il decreto dirigenziale impugnato incide, introducendo una disciplina diversa, sulla previsione di quest'ultima norma e viola, in tal modo, la competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile. Come codesta ecc.ma Corte ha insegnato nelle sentenze n. 401 del 2007 e n. 411 del 2008, il legislatore regionale non puo' introdurre una disciplina in materia di appalti pubblici diversa da quella dettata dal legislatore statale. Cio' vale anche per le norme sul collaudo di opere pubbliche, che sono di esclusiva competenza statale. E vale anche per le autonomie dotate di competenza esclusiva in materia di lavori pubblici di interesse regionale (sentenza n. 411 del 2008). In materia di collaudo, poi, l'articolo 120, comma 2-bis, del codice degli appalti obbliga le stazioni appaltanti a valutare l'idoneita' di propri dipendenti o di dipendenti di altra amministrazione aggiudicatrice; solo in caso di carenza di organico o d'inidoneita' dei dipendenti, e' consentito il ricorso a professionalita' esterne «secondo le procedure e con le modalita' previste per l'affidamento dei servizi». Non e', quindi, consentita la previsione di un albo o elenco, l'iscrizione nel quale sia condizione necessaria per l'affidamento degli incarichi di collaudo.
P. Q. M. Si chiede che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 2 del decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale foreste in data 22 ottobre 2009, pubblicato nella G.U. della Regione Siciliana n. 51 del 6 novembre 2009. Roma, addi' 29 dicembre 2009 L'Avvocato dello Stato: Carlo Sica