N. 3 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 dicembre 2009
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 5 gennaio 2010 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Personalita' (diritti della) - Norme della Regione Liguria - Accesso ai servizi pubblici e privati - Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identita' di genere - Divieto per gli operatori economici privati, nonche' pubblici, di rifiutare la loro prestazione o di erogarla a condizioni deteriori rispetto a quelle ordinarie, per motivi riconducibili all'orientamento sessuale o all'identita' di genere - Possibilita' per gli organi regionali di prevedere apposite sanzioni amministrative - Lamentata introduzione di una ipotesi di obbligo legale a contrarre, incidente sull'autonomia negoziale dei privati - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile. - Legge della Regione Liguria 10 novembre 2009, n. 52, artt. 7, comma 1, e 13, comma 3. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. l); r.d. 6 maggio 1940, n. 635, art. 187. Salute (tutela della) - Personalita' (diritti della) - Norme della Regione Liguria - Prestazioni sanitarie e politiche sociali - Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identita' di genere - Possibilita' per ogni soggetto maggiorenne di designare una persona che abbia accesso alle strutture di ricovero e cura per ogni esigenza assistenziale e psicologica del designante e a cui gli operatori delle strutture pubbliche e private socio-assistenziali devono riferirsi per tutte le comunicazioni relative al suo stato di salute - Lamentata ampiezza della formulazione, tale da includere la possibilita' di delegare ad altra persona il consenso ad un determinato trattamento sanitario - Ritenuta incidenza sull'istituto della rappresentanza - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile. - Legge della Regione Liguria 10 novembre 2009, n. 52, art. 8, comma 2. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. l).(GU n.7 del 17-2-2010 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, nei confronti della Regione Liguria in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale della legge della Regione Liguria n. 52 del 10 novembre 2009, recante «Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identita' di genere», pubblicata nel BUR n. 20 dell'11 novembre 2009, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 17 dicembre 2009, con riguardo agli articoli 7, comma 1, e 8, comma 2 e le norme ad essi collegati. La legge regionale indicata in epigrafe, recante «Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identita' di genere», presenta diversi profili di illegittimita' costituzionale. Va ricordato che, come si evince dal titolo stesso, con la legge regionale in esame la Regione Liguria affronta i problemi posti dalle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale dell'identita' di genere. E' avviso del Governo che, con le norme denunciate in epigrafe, articoli 7, comma 1, 8, comma 2, e le norme ad essi collegati, in particolare, l'art. 13, comma 3, la Regione Liguria abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti M o t i v i 1) L'art. 7, comma 1, e le norme collegate, in particolare, l'art. 13, comma 3, della legge Regione Liguria n. 52/2009 violano l'art. 117, primo comma, lett. 1) della Costituzione. L'art. 7, comma 1, della legge della Regione Liguria n. 52/2009 citata, prevedendo che la Regione «da' attuazione al principio in base al quale le prestazioni erogate dai servizi pubblici e privati non possano essere rifiutate ne' somministrate in maniera deteriore per le cause di discriminazioni», stabilisce il divieto, per gli operatori economici privati, di rifiutare la loro prestazione o di erogarla a condizioni deteriori rispetto a quelle ordinarie, per motivi riconducibili all'orientamento sessuale o all'identita' di genere. La norma regionale prevede in sostanza un'ipotesi di obbligo legale a contrarre - obbligo gia' previsto in via generale dal legislatore statale all'art. 187 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 recante l'«approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza». Come gia' rilevato in casi analoghi dalla Corte costituzionale, tale disposizione regionale di cui al citato art. 7, comma 1, «introduce una disciplina incidente sull'autonomia negoziale dei privati e, quindi, su di una materia riservata, ex art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato» (sentenza n. 253/2006). Risulta, altresi', illegittima, per la connessione con la disposizione in esame, la previsione contenuta nell'art. 13, comma 3, della citata legge regionale n. 52/2009, in base alla quale «nell'esercizio dell'attivita' legislativa, regolamentare, programmatoria e amministrativa, gli organi regionali si conformano alla presente legge, anche prevedendo (...) le sanzioni dei comportamenti discriminatori». Alla illegittimita' della disposizione che prevede l'obbligo a contrarre consegue, infatti, stante il parallelismo tra potere di predeterminazione della fattispecie da sanzionare e potere di determinare la sanzione, anche l'illegittimita' dell'ulteriore previsione relativa alla applicabilita', in caso di violazione dell'obbligo predetto, della sanzione amministrativa (sentenza n. 253/2006 citata). 2) L'art. 8, comma 2, della legge Regione Liguria n. 52/2009 viola l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. L'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 52/2009 citata stabilisce che «chiunque abbia raggiunto la maggiore eta' puo' designare una persona che abbia accesso alle strutture di ricovero e cura per ogni esigenza assistenziale e psicologica del designante e a cui gli operatori delle strutture pubbliche e private socio-assistenziali devono riferirsi per tutte le comunicazioni relative al suo stato di salute». In tal modo, prevedendo la delega ad altro soggetto in relazione ad «ogni esigenza assistenziale del designante» - formula generale nella quale non puo' non ritenersi ricompresa anche la possibilita' di delegare ad altra persona il consenso ad un determinato trattamento sanitario - il legislatore regionale disciplina l'istituto della rappresentanza, che, come affermato dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 253/2006, rientra nella materia dell'ordinamento civile, riservata in via esclusiva allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lett. l) Costituzione.
P. Q. M. Si conclude perche' gli articoli 7, comma 1, 8, comma 1, e 13, comma 3, e le norme ad essi collegate della legge della Regione Liguria n. 52/2009 citata in epigrafe siano dichiarati costituzionalmente illegittimi. Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri in data 17 dicembre 2009. Roma, addi' 22 dicembre 2009 L'Avvocato dello Stato: Gabriella Palmieri