N. 45 SENTENZA 8 - 12 febbraio 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Appalti pubblici - Norme della Provincia di  Trento  -  Modificazioni
  alle leggi provinciali n. 26 del 1993, n. 6 del 1999, n. 1 del 2008
  e  n.  10  del  2008  -  Ricorso  del  Governo   -   Eccezione   di
  inammissibilita'  e  difetto  di  interesse   della   Provincia   -
  Reiezione. 
- Legge della Provincia autonoma di Trento 24  luglio  2008,  n.  10,
  artt. 1, nella parte in cui sostituisce l'art. 1, commi 1, 2, 4,  6
  e 7, della legge della Provincia autonoma di  Trento  10  settembre
  1993, n. 26; 2; 3; 4, nella parte  in  cui  sostituisce  l'art.  2,
  comma 2, della legge provinciale n. 26 del 1993; 5; 6; 10; 15;  16,
  comma 1, lettera c);  17,  nella  parte  in  cui  introduce  l'art.
  13-bis, commi 1, 2, lettere b), c), e), f), i), j), k), l), m), n),
  o), p), q), r), s), e 3, della medesima legge provinciale n. 26 del
  1993; 18, comma 1, lettera a); 20; 22, nella parte in cui, al comma
  1, lettere c), d) ed e),  nel  modificare  l'art.  20  della  legge
  provinciale n. 26 del 1993, sostituisce i commi 5 e 8 ed  introduce
  i commi 12-bis e 12-ter del medesimo art. 20; 23; 24,  nella  parte
  in cui  sostituisce  l'art.  22,  comma  3,  della  medesima  legge
  provinciale n. 26 del 1993; da 25 a 32; 33, comma 1, lettera a); da
  34 a 44; 45, comma 1, lettera a); 46; 47; 48; 53; da 55 a 74; da 79
  a 95; da 97 a 108; 110; 111, commi 1 e 2; 112, comma 2; legge della
  Provincia autonoma di Trento 12 settembre 2008,  n.  16,  art.  29,
  commi 2 (che ha inserito nell'art. 111 della legge provinciale.  n.
  10 del 2008 i commi 1-bis e 1-ter), e 3 (che ha modificato il comma
  2 dell'art. 112 della legge provinciale n. 10 del 2008). 
- Costituzione, artt. 11, 117, primo e secondo comma, lettere e), l),
  ed m); Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt.  4  e  8,  primo
  comma. 
Appalti pubblici - Norme della Provincia di  Trento  -  Modificazioni
  alle leggi provinciali n. 26 del 1993, n. 6 del 1999, n. 1 del 2008
  e n. 10 del 2008 - Ricorso del Governo - Preliminare individuazione
  delle disposizioni statutarie quali  parametri  applicabili  e  dei
  limiti all'esercizio delle competenze provinciali. 
- Legge della Provincia autonoma di Trento 24  luglio  2008,  n.  10,
  artt. 1, nella parte in cui sostituisce l'art. 1, commi 1, 2, 4,  6
  e 7, della legge della Provincia autonoma di  Trento  10  settembre
  1993, n. 26; 2; 3; 4, nella parte  in  cui  sostituisce  l'art.  2,
  comma 2, della legge provinciale n. 26 del 1993; 5; 6; 10; 15;  16,
  comma 1, lettera c);  17,  nella  parte  in  cui  introduce  l'art.
  13-bis, commi 1, 2, lettere b), c), e), f), i), j), k), l), m), n),
  o), p), q), r), s), e 3, della medesima legge provinciale n. 26 del
  1993; 18, comma 1, lettera a); 20; 22, nella parte in cui, al comma
  1, lettere c), d) ed e),  nel  modificare  l'art.  20  della  legge
  provinciale n. 26 del 1993, sostituisce i commi 5 e 8 ed  introduce
  i commi 12-bis e 12-ter del medesimo art. 20; 23; 24,  nella  parte
  in cui  sostituisce  l'art.  22,  comma  3,  della  medesima  legge
  provinciale n. 26 del 1993; da 25 a 32; 33, comma 1, lettera a); da
  34 a 44; 45, comma 1, lettera a); 46; 47; 48; 53; da 55 a 74; da 79
  a 95; da 97 a 108; 110; 111, commi 1 e 2; 112, comma 2; legge della
  Provincia autonoma di Trento 12 settembre 2008,  n.  16,  art.  29,
  commi 2 (che ha inserito nell'art. 111 della legge  provinciale  n.
  10 del 2008 i commi 1-bis e 1-ter), e 3 (che ha modificato il comma
  2 dell'art. 112 della legge provinciale n. 10 del 2008). 
- Costituzione, artt. 11, 117, primo e secondo comma, lettere e), l),
  ed m); Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt.  4  e  8,  primo
  comma. 
Appalti pubblici - Norme della Provincia di  Trento  -  Modificazioni
  alla legge provinciale n. 26 del 1993 in materia di lavori pubblici
  - Ricorso del Governo - Lamentata lesione di  competenze  esclusive
  statali - Formulazione generica delle  censure  -  Inammissibilita'
  delle questioni. 
- Legge della Provincia autonoma di Trento 24  luglio  2008,  n.  10,
  artt. 1, nella parte in cui sostituisce l'art. 1,  comma  1,  della
  legge della Provincia autonoma di Trento 10 settembre 1993, n.  26,
  5; 10; 15; 16,  comma  1,  lettera  c);  17,  nella  parte  in  cui
  introduce l'art. 13-bis, commi 1, 2, lettere b), c),  e),  f),  i),
  j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), e 3, della  medesima  legge
  provinciale n. 26 del 1993; 18, comma  1,  lettera  a);  22,  nella
  parte in cui, al comma 1, lettere c),  d)  ed  e),  nel  modificare
  l'art. 20 della legge provinciale n. 26  del  1993,  sostituisce  i
  commi 5 e 8 ed introduce i commi 12-bis e 12-ter del medesimo  art.
  20; 23; 24, nella parte in cui  sostituisce  l'art.  22,  comma  3,
  della medesima legge provinciale n. 26 del 1993; da 25  a  32;  33,
  comma 1, lettera a); 34, che  sostituisce  l'art.  31  della  legge
  provinciale n. 26 del 1993,  limitatamente  ai  commi  2  e  3  del
  suddetto art. 31; 36; da 38 a 44; 45, comma 1, lettera a); da 46  a
  48; 53; da 55 a 74; da 79 a 85; da 87 a 89; da 91 a 95; 97; 98;  da
  100 a 108; 112, comma 2. 
- Costituzione, artt. 11, 117, primo e secondo comma, lettere e), l),
  ed m); Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt.  4  e  8,  primo
  comma. 
Appalti pubblici - Norme della Provincia di  Trento  -  Modificazioni
  alla legge provinciale n. 26 del 1993 in materia di lavori pubblici
  -  Interventi  eseguiti  direttamente  da  privati  a  scomputo  di
  contributi connessi ad atti  abilitanti  all'attivita'  edilizia  o
  conseguenti agli obblighi derivanti da convenzioni di lottizzazioni
  - Omessa previsione dell'applicabilita' delle norme di garanzia che
  disciplinano le procedure di gara - Violazione dei limiti statutari
  per contrasto con i principi dettati dal Codice  degli  appalti  in
  attuazione della normativa comunitaria a tutela della concorrenza -
  Illegittimita' costituzionale. 
- Legge della Provincia autonoma di Trento 24  luglio  2008,  n.  10,
  art. 1, nella parte in cui sostituisce l'art.  1,  comma  6,  della
  legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26. 
- Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 4  e  8,  primo  comma;
  d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, artt. 32, comma 1, lett. g), e 55. 
Appalti pubblici - Norme della Provincia di  Trento  -  Modificazioni
  alla legge provinciale n. 26 del 1993 in materia di lavori pubblici
  - Applicazione delle regole a tutela della concorrenza solo  per  i
  contratti di sponsorizzazione relativi ad opere o  lavori  pubblici
  di cui all'allegato I del Codice degli appalti e non anche  per  le
  forniture ed i servizi di cui allegato II - Violazione  dei  limiti
  statutari per contrasto con i principi  dettati  dal  Codice  degli
  appalti in attuazione della normativa comunitaria  a  tutela  della
  concorrenza - Illegittimita' costituzionale. 
- Legge della Provincia autonoma di Trento 24  luglio  2008,  n.  10,
  art. 1, nella parte in cui sostituisce l'art.  1,  comma  7,  della
  legge della Provincia autonoma di Trento 10 settembre 1993, n. 26. 
- Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 4  e  8,  primo  comma;
  d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 26  e  allegato  II;  direttiva
  2004/18/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  31  marzo
  2004, allegato I (corrispondente all'allegato I  del  Codice  degli
  appalti). 
Appalti pubblici - Norme della Provincia di  Trento  -  Modificazioni
  alla legge provinciale n. 26 del 1993 in materia di lavori pubblici
  - Estensione dell'applicazione dell'intera legge provinciale  anche
  ai  lavori  eseguiti  da  soggetti  diversi  dalle  amministrazioni
  aggiudicatrici   finanziate   dalla   Provincia   -    Applicazione
  condizionata all'esistenza di progetti di importo complessivo  pari
  a tre milioni  di  euro  -  Violazione  dei  limiti  statutari  per
  contrasto con i  principi  dettati  dal  Codice  degli  appalti  in
  attuazione della normativa comunitaria a tutela della concorrenza -
  Illegittimita' costituzionale. 
- Legge della Provincia autonoma di Trento 24  luglio  2008,  n.  10,
  art. 4, nella parte in cui sostituisce l'art.  2,  comma  2,  della
  legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26. 
- Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 4  e  8,  primo  comma;
  d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 32. 
Appalti pubblici - Norme della Provincia di  Trento  -  Modificazioni
  alla legge provinciale n. 26 del 1993 in materia di lavori pubblici
  - Invito alla procedura ristretta alle sole  imprese  scelte  dalla
  stazione appaltante e non invece a tutte le imprese che ne facciano
  richiesta - Violazione dei limiti statutari  per  contrasto  con  i
  principi dettati dal  Codice  degli  appalti  in  attuazione  della
  normativa comunitaria a tutela della concorrenza  -  Illegittimita'
  costituzionale. 
- Legge della Provincia autonoma di Trento 24  luglio  2008,  n.  10,
  art. 34. 
- Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 4  e  8,  primo  comma;
  d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 55, comma 6. 
Appalti pubblici - Norme della Provincia di  Trento  -  Modificazioni
  alla legge provinciale n. 26 del 1993 in materia di lavori pubblici
  - Ricorso alla procedura negoziata per fattispecie non  contemplate
  dal  legislatore  statale  e  senza  pubblicazione  del   bando   -
  Violazione dei  limiti  statutari  per  contrasto  con  i  principi
  dettati dal Codice degli  appalti  in  attuazione  della  normativa
  comunitaria   a   tutela   della   concorrenza   -   Illegittimita'
  costituzionale. 
- Legge della Provincia autonoma di Trento 24  luglio  2008,  n.  10,
  art. 35. 
- Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 4  e  8,  primo  comma;
  d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 56 e 57. 
Appalti pubblici - Norme della Provincia di  Trento  -  Modificazioni
  alla legge provinciale n. 26 del 1993 in materia di lavori pubblici
  - Disciplina dell'accordo quadro e sua riferibilita' ad  un  numero
  di casi da definire con futuro regolamento provinciale, anziche'  a
  casi  ben  definiti  come  previsto  dalla  normativa   statale   -
  Violazione dei  limiti  statutari  per  contrasto  con  i  principi
  dettati dal Codice degli  appalti  in  attuazione  della  normativa
  comunitaria   a   tutela   della   concorrenza   -   Illegittimita'
  costituzionale. 
- Legge della Provincia autonoma di Trento 24  luglio  2008,  n.  10,
  art. 37. 
- Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 4  e  8,  primo  comma;
  d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 59. 
Appalti pubblici - Norme della Provincia di  Trento  -  Modificazioni
  alla legge provinciale n. 26 del 1993 in materia di lavori pubblici
  - Affidamento della concessione di lavori pubblici con liberta'  di
  scelta tra le procedure aperta, ristretta o negoziata, quest'ultima
  invece esclusa dalla normativa  statale  -  Violazione  dei  limiti
  statutari per contrasto con i principi  dettati  dal  Codice  degli
  appalti in attuazione della normativa comunitaria  a  tutela  della
  concorrenza - Illegittimita' costituzionale. 
- Legge della Provincia autonoma di Trento 24  luglio  2008,  n.  10,
  art. 56, nella parte in cui sostituisce l'art. 50, comma  4,  della
  legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26. 
- Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 4  e  8,  primo  comma;
  d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 144. 
Appalti pubblici - Norme della Provincia di  Trento  -  Modificazioni
  alla legge provinciale n. 26 del 1993 in materia di lavori pubblici
  - Procedura di affidamento in caso di fallimento  dell'esecutore  o
  di  risoluzione  del  contratto  per  suo  grave  inadempimento   -
  Interpello a  partire  dal  soggetto  che  ha  formulato  la  prima
  migliore offerta, con  esclusione  dell'originario  aggiudicatario,
  come invece previsto  dalla  normativa  statale  -  Violazione  dei
  limiti statutari per contrasto con i principi  dettati  dal  Codice
  degli appalti in attuazione della normativa  comunitaria  a  tutela
  della concorrenza - Illegittimita' costituzionale. 
- Legge della Provincia autonoma di Trento 24  luglio  2008,  n.  10,
  art. 86. 
- Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 4  e  8,  primo  comma;
  d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 140. 
Appalti pubblici - Norme della Provincia di  Trento  -  Modificazioni
  alla legge provinciale n. 26 del 1993 in materia di lavori pubblici
  - Applicazione della legge  in  caso  di  realizzazione  di  lavori
  pubblici d'importo inferiore o superiore alla soglia comunitaria  -
  Ricorso del Governo - Ritenuta violazione dei principi dettati  dal
  Codice degli appalti in attuazione della  normativa  comunitaria  a
  tutela  della  concorrenza   -   Inidoneita'   della   disposizione
  denunciata a recare vulnus  alle  competenze  costituzionali  dello
  Stato - Non fondatezza della questione. 
- Legge della Provincia autonoma di Trento 24  luglio  2008,  n.  10,
  artt. 1, comma 2, che sostituisce l'art. 1 della legge  provinciale
  10 settembre 1993, n. 26, e 99. 
- Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 4  e  8,  primo  comma;
  d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 
Appalti pubblici - Norme della Provincia di  Trento  -  Modificazioni
  alla legge provinciale n. 26 del 1993 in materia di lavori pubblici
  - Definizione di contratto misto di lavori, forniture e servizi cui
  si applica la legge provinciale - Ricorso del  Governo  -  Ritenuta
  violazione  dei  principi  dettati  dal  Codice  degli  appalti  in
  attuazione della normativa comunitaria a tutela della concorrenza -
  Inidoneita' della disposizione  denunciata  a  recare  vulnus  alle
  competenze  costituzionali  dello  Stato  -  Non  fondatezza  della
  questione. 
- Legge della Provincia autonoma di Trento 24  luglio  2008,  n.  10,
  art. 1, comma 4, che sostituisce l'art. 1, della legge  provinciale
  10 settembre 1993, n. 26. 
- Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 4  e  8,  primo  comma;
  d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 14, comma 3. 
Appalti pubblici - Norme della Provincia di  Trento  -  Modificazioni
  alla legge provinciale n. 26 del 1993 in materia di lavori pubblici
  - Obbligo di rispettare taluni  principi  generali  nella  fase  di
  affidamento ed esecuzione di opere e lavori pubblici - Ricorso  del
  Governo - Ritenuta violazione dei principi dettati dal Codice degli
  appalti in attuazione della normativa comunitaria  a  tutela  della
  concorrenza - Inidoneita' della disposizione  denunciata  a  recare
  vulnus alle competenze costituzionali dello Stato - Non  fondatezza
  della questione. 
- Legge della Provincia autonoma di Trento 24  luglio  2008,  n.  10,
  art. 2. 
- Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 4  e  8,  primo  comma;
  d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 
Appalti pubblici - Norme della Provincia di  Trento  -  Modificazioni
  alla legge provinciale n. 26 del 1993 in materia di lavori pubblici
  - Definizioni di locuzioni  impiegate  nella  legge  provinciale  -
  Ricorso del Governo - Ritenuta violazione dei principi dettati  dal
  Codice degli appalti in attuazione della  normativa  comunitaria  a
  tutela  della  concorrenza   -   Inidoneita'   della   disposizione
  denunciata a recare vulnus  alle  competenze  costituzionali  dello
  Stato - Non fondatezza della questione. 
- Legge della Provincia autonoma di Trento 24  luglio  2008,  n.  10,
  art. 3. 
- Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 4  e  8,  primo  comma;
  d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 
Appalti pubblici - Norme della Provincia di  Trento  -  Modificazioni
  alla legge provinciale n. 26 del 1993 in materia di lavori pubblici
  - Disciplina dei «lavori  sequenziali»  -  Ricorso  del  Governo  -
  Introduzione di definizione sconosciuta al  diritto  comunitario  e
  nazionale - Ritenuta violazione dei  principi  dettati  dal  Codice
  degli appalti in attuazione della normativa  comunitaria  a  tutela
  della concorrenza - Inidoneita' della  disposizione  denunciata  ad
  incidere negativamente sul  livello  di  tutela  della  concorrenza
  assicurato  dalla  legislazione  statale  -  Non  fondatezza  della
  questione. 
- Legge della Provincia autonoma di Trento 24  luglio  2008,  n.  10,
  art. 6, che introduce l'art. 3-bis nella legge 10  settembre  1993,
  n. 26. 
- Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 4  e  8,  primo  comma;
  d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 
Appalti pubblici - Norme della Provincia di  Trento  -  Modificazioni
  alla legge provinciale n. 26 del 1993 in materia di lavori pubblici
  - Rinvio a regolamento provinciale  anche  per  la  disciplina  dei
  capitolati generali e per  l'adozione  delle  norme  di  attuazione
  della  legge  provinciale  -  Ricorso  del   Governo   -   Ritenuta
  esorbitanza dagli ambiti di esclusiva  competenza  provinciale  con
  violazione  delle   materie   di   competenza   esclusiva   statale
  «ordinamento civile» e «tutela della concorrenza»  -  Esclusione  -
  Non fondatezza della questione. 
- Legge della Provincia autonoma di Trento 24  luglio  2008,  n.  10,
  artt. 17, che introduce l'art. 13-bis, commi 1 e 2, lettere b); e);
  f); k); l); m); n); o); p); q); r); s), nella  legge  10  settembre
  1993, n. 26, e 111. 
- Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 4  e  8,  primo  comma;
  d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 
Appalti pubblici - Norme della Provincia di  Trento  -  Modificazioni
  alla legge provinciale n. 26 del 1993 in materia di lavori pubblici
  -  Documento  tecnico  di  cantiere  -  Disciplina  concernente  la
  progettazione e l'esecuzione dei lavori -  Ricorso  del  Governo  -
  Ritenuta  violazione  delle  competenze  statali  in   materia   di
  determinazione  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni  e  di
  ordinamento civile - Esclusione - Non fondatezza della questione. 
- Legge della Provincia autonoma di Trento 24  luglio  2008,  n.  10,
  art. 20. 
- Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 4  e  8,  primo  comma;
  d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 
Appalti pubblici - Norme della Provincia di  Trento  -  Modificazioni
  alla legge provinciale n. 26 del 1993 in materia di lavori pubblici
  - Disciplina dell'accordo bonario per la risoluzione delle  riserve
  e  le  contestazioni   tra   l'amministrazione   aggiudicatrice   e
  l'appaltatore - Ricorso del Governo  -  Ritenuta  violazione  della
  competenza  statale  in  materia  di  giustizia  amministrativa   -
  Inerenza   della   disciplina   alla    fase    dell'organizzazione
  amministrativa della Provincia - Non fondatezza della questione. 
- Legge della Provincia autonoma di Trento 24  luglio  2008,  n.  10,
  art. 90. 
- Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 4  e  8,  primo  comma;
  d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 
Appalti pubblici - Norme della Provincia di  Trento  -  Modificazioni
  alla legge provinciale n. 26 del 1993 in materia di lavori pubblici
  - Rinvio alla normativa comunitaria per gli istituti  non  previsti
  dalla legge provinciale - Ricorso del Governo - Ritenuta  lesivita'
  delle  prerogative  statali  da  parte  della  norma  censurata   -
  Esclusione - Non fondatezza della questione. 
- Legge della Provincia autonoma di Trento 24  luglio  2008,  n.  10,
  art. 110. 
- Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 4  e  8,  primo  comma;
  d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 
Appalti pubblici - Norme della Provincia di  Trento  -  Modificazioni
  alla legge provinciale n. 10 del 2008  -  Immediata  applicabilita'
  della normativa in materia di finanza di progetto  ivi  incluse  le
  disposizioni da essa richiamate - Ricorso del  Governo  -  Ritenuta
  lesione delle prerogative statali ad opera  della  norma  censurata
  per illegittimita' derivata da quella delle norme di cui si dispone
  l'immediata  applicazione  -  Esclusione  -  Non  fondatezza  della
  questione. 
- Legge della Provincia autonoma di Trento 12 settembre 2008, n.  16,
  art. 29, comma 2, che inserisce, dopo  il  comma  1  dell'art.  111
  della legge provinciale 24 luglio 2008, n.  10,  i  commi  1-bis  e
  1-ter. 
- Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 4  e  8,  primo  comma;
  d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 
Appalti pubblici - Norme della Provincia di  Trento  -  Modificazioni
  alla legge provinciale n. 10 del 2008  -  Immediata  applicabilita'
  della normativa in materia di finanza di progetto  ivi  incluse  le
  disposizioni da essa richiamate - Ricorso del  Governo  -  Ritenuta
  lesione  della  competenza  statale  in  materia  di  tutela  della
  concorrenza - Genericita' della censura  -  Inammissibilita'  della
  questione. 
- Legge della Provincia autonoma di Trento 12 settembre 2008, n.  16,
  art. 29, comma 2, che inserisce, dopo  il  comma  1  dell'art.  111
  della legge provinciale 24 luglio 2008, n.  10,  i  commi  1-bis  e
  1-ter. 
- Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 4  e  8,  primo  comma;
  d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 
Appalti pubblici - Norme della Provincia di  Trento  -  Modificazioni
  dell'art. 112, comma 2, della legge provinciale n. 10  del  2008  -
  Misure degli  aiuti  finanziari  -  Protrazione  dell'efficacia  di
  norma, ancorche' abrogata, alle domande  presentate  e  non  ancora
  definite alla data del 20 dicembre 2008 -  Ricorso  del  Governo  -
  Ritenuta   lesione   delle   prerogative    statali,    da    parte
  della disposizione censurata,  per  illegittimita'  derivata  della
  norma di cui si dispone la protrazione di efficacia - Esclusione  -
  Non fondatezza della questione. 
- Legge della Provincia autonoma di Trento 12 settembre 2008, n.  16,
  art. 29, comma 3, che modifica il comma 2 dell'art. 112 della legge
  provinciale 24 luglio 2008, n. 10. 
- Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 4  e  8,  primo  comma;
  d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 
Appalti pubblici - Norme della Provincia di  Trento  -  Modificazioni
  dell'art. 112, comma 2, della legge provinciale n. 10  del  2008  -
  Misure degli  aiuti  finanziari  -  Protrazione  dell'efficacia  di
  norma, ancorche' abrogata, alle domande  presentate  e  non  ancora
  definite alla data del 20 dicembre 2008 -  Ricorso  del  Governo  -
  Ritenuta lesione della competenza  statale  in  materia  di  tutela
  della  concorrenza  -  Censura  non  sorretta  da   alcuna   idonea
  argomentazione - Inammissibilita' della questione. 
- Legge della Provincia autonoma di Trento 12 settembre 2008, n.  16,
  art. 29, comma 3, che modifica il comma 2 dell'art. 112 della legge
  provinciale 24 luglio 2008, n. 10. 
- Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 4  e  8,  primo  comma;
  d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 
(GU n.7 del 17-2-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe   TESAURO,   Paolo   Maria
  NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Sentenza 
 
nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  della   legge   della
Provincia autonoma di Trento 24 luglio  2008,  n.  10  (Modificazioni
della legge provinciale 10 settembre  1993,  n.  26,  in  materia  di
lavori pubblici, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n.  6,  in
materia di sostegno dell'economia, e della legge provinciale 4  marzo
2008, n. 1, in materia di urbanistica): articoli 1,  nella  parte  in
cui sostituisce l'art. 1, commi 1, 2, 4, 6 e  7,  della  legge  della
Provincia autonoma di Trento 10  settembre  1993,  n.  26  (Norme  in
materia  di  lavori  pubblici  di  interesse  provinciale  e  per  la
trasparenza negli appalti); 2; 3; 4, nella parte in  cui  sostituisce
l'art. 2, comma 2, della legge prov. n. 26 del 1993; 5;  6;  10;  15;
16, comma 1, lettera c); 17, nella  parte  in  cui  introduce  l'art.
13-bis, commi 1, 2, lettere b), c), e), f), i), j), k), l),  m),  n),
o), p), q), r), s), e 3, della medesima legge prov. n. 26  del  1993;
18, comma 1, lettera a); 20; 22, nella parte  in  cui,  al  comma  1,
lettere  c),  d)  ed  e),  nel  modificare  l'art.  20  della   legge
provinciale n. 26 del 1993, sostituisce i commi 5 e 8 ed introduce  i
commi 12-bis e 12-ter del medesimo art. 20; 23; 24,  nella  parte  in
cui sostituisce l'art. 22, comma 3, della medesima legge prov. n.  26
del 1993; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33, comma  1,  lettera  a);
34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45, comma 1, lettera  a);
46; 47; 48; 53; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65;  66;  67;
68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86;  87;  88;
89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105;
106; 107; 108; 110; 111, commi 1 e 2; 112, comma  2,  e  della  legge
della  Provincia  autonoma  di  Trento  12  settembre  2008,  n.   16
(Disposizioni  per  la  formazione  dell'assestamento  del   bilancio
annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 e per la formazione del bilancio
annuale 2009 e pluriennale  2009-2011  della  Provincia  autonoma  di
Trento - legge finanziaria provinciale 2009): art. 29, commi 2  e  3,
promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con  due  ricorsi,
rispettivamente notificati il 6-9 ottobre 2008 ed il  17-21  novembre
2008, depositati in cancelleria il 14 ottobre 2008 ed il 25  novembre
2008 ed iscritti ai nn. 62 e 92 del registro ricorsi 2008; 
    Visti gli  atti  di  costituzione  della  Provincia  autonoma  di
Trento; 
    Udito nell'udienza  pubblica  del  12  gennaio  2010  il  giudice
relatore Alfonso Quaranta; 
    Uditi l'avvocato dello Stato Danilo del Gaizo per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri e gli avvocati Giandomenico Falcon, Andrea
Manzi e Franco Mastragostino per la Provincia autonoma di Trento. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ricorso notificato il 9 ottobre 2008 e depositato presso
la cancelleria della Corte il successivo 14 ottobre (reg. ric. n.  62
del 2008), il Presidente del Consiglio dei ministri ha  impugnato  la
legge della Provincia autonoma  di  Trento  24  luglio  2008,  n.  10
(Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n.  26,  in
materia di lavori pubblici, della legge provinciale 13 dicembre 1999,
n. 6, in materia di sostegno dell'economia, e della legge provinciale
4 marzo 2008, n.  1,  in  materia  di  urbanistica),  nelle  seguenti
disposizioni: 1, nella parte in cui sostituisce l'art. 1, commi 1, 2,
4, 6 e 7, della legge della Provincia autonoma di Trento 10 settembre
1993, n. 26  (Norme  in  materia  di  lavori  pubblici  di  interesse
provinciale e per la trasparenza negli appalti); 2; 3; 4, nella parte
in cui sostituisce l'art. 2, comma 2, della legge  prov.  n.  26  del
1993; 5; 6; 10; 15; 16, comma 1, lettera c); 17, nella parte  in  cui
introduce l'art. 13-bis, commi 1, 2, lettere b), c), e), f), i),  j),
k), l), m), n), o), p), q), r), s), e 3, della medesima  legge  prov.
n. 26 del 1993; 18, comma 1, lettera a); 20; 22, nella parte in  cui,
al comma 1, lettere c), d) ed e),  nel  modificare  l'art.  20  della
legge prov. n. 26 del 1993, sostituisce i commi 5 e 8 ed introduce  i
commi 12-bis e 12-ter del medesimo art. 20; 23; 24,  nella  parte  in
cui sostituisce l'art. 22, comma 3, della medesima legge prov. n.  26
del 1993; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33, comma  1,  lettera  a);
34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45, comma 1, lettera  a);
46; 47; 48; 53; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65;  66;  67;
68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86;  87;  88;
89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105;
106; 107; 108; 110; 111, commi 1 e 2; 112, comma 2. 
    2. - Il ricorrente ha prospettato la  violazione  degli  articoli
11, 117, primo  e  secondo  comma,  lettere  e),  l),  ed  m),  della
Costituzione, nonche' degli artt. 4 e 8, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione  del
testo  unico  delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo   statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige). 
    3. - Espone la  difesa  dello  Stato  che  la  legge  provinciale
sospettata di  illegittimita'  costituzionale  si  interseca  con  la
disciplina dettata dal decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163
(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE),  il  quale
all'art. 4, comma 5, stabilisce che «le Regioni a statuto speciale  e
le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  adeguano  la  propria
legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e  nelle
relative norme di attuazione». 
    Secondo il ricorrente, come la Corte costituzionale ha avuto modo
di affermare con la sentenza  n.  401  del  2007,  per  la  Provincia
autonoma di Trento opera, a tale riguardo, il meccanismo sancito  dal
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione  dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti  il  rapporto
tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche'
la potesta' statale di indirizzo e coordinamento), il quale  all'art.
2, tra l'altro, prevede che «la legislazione regionale e  provinciale
deve essere adeguata ai principi e norme costituenti limiti  indicati
dagli articoli 4  e  5  dello  statuto  speciale  e  recati  da  atto
legislativo dello Stato». Lo statuto speciale  per  il  Trentino-Alto
Adige/Südtirol, a sua volta, attribuisce alle  Province  autonome  la
potesta' legislativa  in  diverse  materie  tra  le  quali,  assumono
rilievo le seguenti: «tutela e conservazione del patrimonio  storico,
artistico e popolare» (art. 8, primo comma, n. 3,  dello  statuto  di
autonomia); «urbanistica e piani regolatori» (art. 8, primo comma, n.
5, dello statuto di autonomia); «opere di  prevenzione  e  di  pronto
soccorso per calamita' pubbliche» (art. 8, primo comma, n. 13,  dello
statuto di autonomia); «viabilita', acquedotti e lavori  pubblici  di
interesse provinciale» (art. 8, primo comma, n. 17, dello statuto  di
autonomia). 
    Lo statuto, nel citato art. 8, precisa che  detta  potesta'  deve
essere esercitata «entro i limiti indicati dall'art. 4» e,  pertanto,
«in  armonia  con  la  Costituzione  e  i  principi  dell'ordinamento
giuridico  della  Repubblica  e  con  il  rispetto   degli   obblighi
internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali e'  compreso
quello della tutela delle minoranze  linguistiche  locali  -  nonche'
delle  norme  fondamentali  delle  riforme  economico-sociali   della
Repubblica» (art. 4, primo comma, dello statuto di autonomia). 
    La giurisprudenza della Corte costituzionale, con la sentenza  n.
269 del 2007, ha ritenuto che tra i  suddetti  limiti  rientra  anche
quello  di  prestare  puntuale  osservanza  al  diritto  comunitario,
precisando che «le direttive comunitarie, infatti, fungono  da  norme
interposte atte ad integrare  il  parametro  per  la  valutazione  di
conformita' della normativa regionale  (nel  caso  di  specie,  della
normativa  della  Provincia  autonoma  di   Trento)   all'ordinamento
comunitario, in base  agli  artt.  117,  primo  comma,  e  11  Cost.,
quest'ultimo inteso quale principio fondamentale». 
    Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  rileva,  quindi,  in
ragione dei richiamati limiti, che le disposizioni censurate appaiono
in contrasto con le direttive comunitarie sui  pubblici  appalti,  in
quanto non  rispettano  l'obbligo  di  dare  puntuale  esecuzione  al
diritto comunitario. 
    Inoltre, deduce l'Avvocatura dello Stato, anche dopo  la  riforma
del  Titolo  V  della  parte  II   della   Costituzione,   la   Corte
costituzionale, ha ritenuto, con le sentenze n. 51 e n. 447 del 2006,
che «il legislatore statale conserva quindi il potere di vincolare la
potesta'  legislativa  primaria  della  Regione  speciale  attraverso
l'emanazione di leggi qualificabili come "riforme economico-sociali"»
(citata sentenza n. 51 del 2006). 
    Al  riguardo  e'  innegabile,  secondo  il  ricorrente,  che   le
disposizioni contenute nel d.lgs. n. 163 del 2006  rechino,  oltre  a
principi generali dell'ordinamento giuridico, norme  fondamentali  di
riforma economico-sociale. In tal senso viene in  rilievo  la  scelta
del  legislatore  statale  di  dare  alla  concorrenza   una   tutela
rafforzata e  maggiore  rispetto  a  quella  apprestata  dal  diritto
comunitario. In proposito sono richiamate: la previsione di un numero
minore di ipotesi  nelle  quali  si  puo'  ricorrere  alla  procedura
negoziata; «il divieto di procedura negoziata per l'affidamento delle
concessioni di lavori»; l'estensione «dei principi del Trattato CE ai
contratti di sponsorizzazione»; la tassativita' dei casi di  utilizzo
dell'accordo quadro per gli appalti di lavori; una maggiore  apertura
alla concorrenza nelle procedure ristrette. 
    Tali   opzioni,   afferma   l'Avvocatura   dello   Stato,    sono
«sconfessate» dalla Provincia autonoma di Trento, che, invece, con le
norme impugnate ha: «esteso  l'utilizzo  della  procedura  negoziata;
consentito   la   procedura   negoziata   per   l'affidamento   delle
concessioni; regolato con gara solo le  sponsorizzazioni  relative  a
beni culturali; ristretto la concorrenza nelle procedure ristrette». 
    Secondo il ricorrente, inoltre, limiti alla potesta'  legislativa
provinciale  sussistono,  altresi',  in  ragione   delle   competenze
legislative statali, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, Cost., in
ordine alla tutela della concorrenza,  all'ordinamento  civile,  alla
giurisdizione,   alle   norme   processuali    e    alla    giustizia
amministrativa, cosi' come definite dalla citata sentenza della Corte
costituzionale n. 401 del 2007, in relazione  ai  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture. 
    4. - Tanto premesso, il Presidente del Consiglio dei ministri  ha
specificato le censure come di seguito, in sintesi, riportato,  salvo
quella relativa alla sostituzione, nella legge prov. n. 26 del  1993,
dell'art. 1 comma 1, che e' priva totalmente di  considerazioni,  pur
essendo stata indicata nell'epigrafe del ricorso. 
    L'art. 1 della legge prov. n. 10 del 2008, nel sostituire  l'art.
1, della legge prov. n. 26 del 1993,  al  comma  2  di  quest'ultimo,
stabilisce che la legge in questione «si applica per la realizzazione
di  lavori  pubblici  d'importo  inferiore  alla  soglia  comunitaria
nonche'  di  lavori  d'importo  superiore  alla   soglia   medesima»,
«dimenticando» che le direttive comunitarie in materia  si  applicano
anche a quelli di importo pari alla soglia comunitaria. 
    Pertanto, ad avviso del ricorrente, la suddetta norma eccederebbe
le  competenze  statutarie  e  lederebbe  il  vincolo   del   diritto
comunitario. 
    Il comma 4, dell'art. 1 della legge prov. n. 26  del  1993,  come
sostituito, poiche' attiene ai contratti misti,  ambito  che  rientra
nella materia ordinamento civile, violerebbe la potesta'  legislativa
esclusiva dello Stato. 
    A sua volta, il comma 6 dell'art. 1 della legge prov. n.  26  del
1993, come novellato, reca una  disciplina  delle  opere  a  scomputo
degli oneri di urbanizzazione in contrasto con i  principi  affermati
dal Trattato CE a tutela della  concorrenza.  Da  un  lato,  per  gli
appalti sopra soglia si prevede un regime di affidamento  diverso  da
quello fissato dall'art. 32 del d.lgs. n. 163 del 2006; dall'altro si
consente l'affidamento diretto delle opere a scomputo  sotto  soglia.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, a  sostegno  delle  proprie
censure, ricorda, altresi', che il suddetto  affidamento  diretto  ha
formato oggetto di procedura di infrazione promossa dalla commissione
europea  nei  confronti  della  Repubblica  italiana,  che  e'  stata
superata novellando l'art. 122 del Codice degli appalti. Il  suddetto
comma 6, pertanto, sarebbe incostituzionale in relazione all'art.  4,
dello statuto, perche' violerebbe gli obblighi  internazionali  dello
Stato derivanti dall'ordinamento comunitario e perche' invaderebbe la
materia tutela della concorrenza riservata alla potesta'  legislativa
dello Stato. 
    Analogamente e' censurato l'art. 1, comma 7, della legge prov. n.
26 del 1993, come sostituito dall'art. 1 della legge prov. n. 10  del
2008.  Tale  norma  attiene   ai   contratti   di   sponsorizzazione,
disciplinati solo con riguardo ai lavori relativi a  beni  culturali,
«con l'effetto di legittimare la  trattativa  privata  per  le  altre
sponsorizzazioni», in contrasto con quanto previsto dall'art. 26  del
d.lgs. n. 163 del 2006. 
    L'art. 2 della legge prov. n. 10 del 2008 introduce l'art.  1-bis
della legge prov. n. 26 del 1993, che detta i principi dell'attivita'
contrattuale. La norma lederebbe la competenza statale  a  dettare  i
principi generali della materia, in particolare laddove si  consideri
che essa riproduce solo quelli enunciati dall'art. 2,  comma  1,  del
d.lgs. n. 163 del 2006 e non quelli contenuti nei commi 2, 3 e 4  del
suddetto art.  2,  «laddove  la  legislazione  provinciale  non  puo'
sottrarsi a tali principi». 
    L'art. 3 della legge prov. n. 10 del 2008 introduce l'art.  1-ter
della legge prov. n. 26 del 1993 e reca «"le  definizioni"  dei  tipi
contrattuali, delle procedure,  dei  soggetti,  delle  varianti».  La
norma introdotta sarebbe incostituzionale, in  tutti  i  suoi  commi,
perche'  tocca  istituti  rientranti  nelle  materie   tutela   della
concorrenza ed ordinamento civile. 
    Inoltre, in particolare, i commi 5, 6, 8, e 13 del suddetto  art.
1-ter sarebbero illegittimi perche' riguardano i servizi o i concorsi
di progettazione, e dunque un ambito che non rientra  tra  quelli  di
cui all'art. 8 del citato statuto speciale. 
    L'art.  4  della  legge   prov.   n.   10   del   2008,   sarebbe
incostituzionale nella parte in cui sostituisce l'art. 2 della  legge
prov. n. 26 del 1993, il cui  comma  2  fa  riferimento  ai  soggetti
privati che affidano lavori  pubblici  di  importo  superiore  a  tre
milioni di euro, finanziati dalla Provincia in misura superiore al 50
per cento, assoggettandoli agli obblighi  delle  stazioni  appaltanti
pubbliche. Il Codice  degli  appalti,  invece,  fissa  la  diversa  e
inferiore soglia  di  un  milione  di  euro,  cosi'  assicurando  una
maggiore  concorrenzialita'.  La   norma   provinciale   invaderebbe,
pertanto, la materia tutela della concorrenza. 
    L'art. 5 della legge prov. n. 10 del 2008, nel sostituire  l'art.
3 della  legge  prov.  n.  26  del  1993,  stabilisce  i  criteri  di
determinazione del valore degli appalti, «ricalcando»  la  disciplina
del d.lgs. n. 163 del 2006. Poiche' la soglia di valore attiene  alla
tutela della concorrenza, la norma sarebbe incostituzionale. 
    L'art. 6 della legge prov. n. 10 del 2008 introduce l'art.  3-bis
della legge prov. n. 26 del 1993. Tale  disposizione,  poiche'  «reca
una definizione sconosciuta al diritto comunitario  e  nazionale»  di
«lavori sequenziali», invaderebbe la competenza  statale  in  materia
tutela della concorrenza. 
    L'art. 10 della legge prov. n. 10 del 2008, nel sostituire l'art.
7-bis, della legge prov. n. 26 del 1993, che disciplina il diritto di
accesso e i divieti  di  accesso  agli  atti  in  materia  di  lavori
pubblici, sarebbe lesivo della  potesta'  legislativa  statale  nelle
materie  tutela  della  concorrenza,  ordinamento  civile  e  livelli
essenziali delle prestazioni. 
    L'art. 15 della legge prov. n. 10 del 2008, sostituisce l'art. 12
della legge prov.  n.  26  del  1993  e  disciplina  le  prescrizioni
tecniche. Ad  avviso  del  ricorrente  «si  tratta  delle  specifiche
tecniche che possono essere chieste ai concorrenti in relazione  alle
prestazioni, e attengono alla tutela della  concorrenza.  A  riprova,
esse  ricevono  una  minuta  disciplina  da  parte  delle   direttive
comunitarie  sui  pubblici  appalti».   L'intero   articolo   sarebbe
incostituzionale  perche'  invaderebbe  la   competenza   legislativa
statale. 
    L'art. 16 della legge prov. n. 10 del 2008,  modifica  l'art.  13
della legge prov. n. 26 del 1993. In particolare, il comma 1, lettera
c), del citato art. 16, sostituisce il comma 6-ter dell'art.  13.  La
norma cosi' modificata detta disposizioni in materia  di  adeguamento
dei prezzi dell'appalto. Si inciderebbe, pertanto, su un istituto che
si inserisce nella fase di esecuzione del contratto e  rientra  nella
materia ordinamento civile. 
    L'art. 17 della legge prov. n.  10  del  2008,  introduce  l'art.
13-bis della legge prov.  n.  26  del  1993  che  elenca  le  materie
demandate  al  regolamento  provinciale  e  al  capitolato   generale
provinciale e disciplina i capitolati. La disposizione,  nella  parte
in cui disciplina i capitolati (art. 13-bis, comma 2,  lettera  c,  e
comma 3) sarebbe incostituzionale. Poiche' questi ultimi hanno natura
contrattuale, gli stessi  rientrerebbero  nella  materia  ordinamento
civile riservata allo Stato. 
    Anche il comma  l  sarebbe  incostituzionale  laddove  rinvia  al
regolamento provinciale senza specificare che quest'ultimo  non  puo'
disciplinare le materie di competenza legislativa statale esclusiva. 
    Nel  dettaglio,  poi,  sono  state   demandate   al   regolamento
provinciale materie che rientrano  nell'ordinamento  civile  e  nella
tutela della concorrenza, come tali riservate allo Stato. Sotto  tale
profilo, sarebbe incostituzionale il comma 2, lettere:  b);  e);  f);
i); j); k); 1); m); n);  o);  p);  q);  r);  s).  Tale  disposizione,
infatti,  eccederebbe  la  competenza  statutaria,  attribuendo  alla
Provincia la potesta' regolamentare  nella  seguenti  materie:  norme
tecniche  connesse  con  la  progettazione  dei  lavori;   forme   di
pubblicita' e di conoscibilita' degli atti procedimentali;  requisiti
soggettivi,  certificazioni   di   qualita',   qualificazione   degli
esecutori e modalita' di verifica, secondo i criteri stabiliti  dalla
presente legge; procedure di affidamento dei  contratti,  compresi  i
servizi di ingegneria e architettura e le prestazioni di consulenza e
supporto  tecnico-amministrativo  nonche'  forme  di   comunicazione,
verbali,  informazioni  ai  candidati  e  agli  offerenti,  spese  di
pubblicita', inviti,  comunicazioni;  contenuti  della  progettazione
definitiva in  caso  di  contratti  d'appalto  aventi  a  oggetto  la
progettazione esecutiva  e  l'esecuzione  dei  lavori;  modalita'  di
stipulazione e  contenuto  del  contratto;  direzione  dei  lavori  e
coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione,   relative
coperture     assicurative     e      attivita'      di      supporto
tecnico-amministrativo; disciplina delle penali e dei  premi  e  loro
modalita'   applicative;    attivita'    necessarie    per    l'avvio
dell'esecuzione dei contratti  e  per  le  sospensioni  disposte  dal
direttore  dell'esecuzione  o  dal  responsabile  del   procedimento;
esecuzione dei lavori;  forma  e  contenuto  della  contabilita'  dei
lavori; proroghe; contestazioni, controversie e riserve; formulazione
di nuovi prezzi; schemi-tipo di cauzioni e polizze assicurative; casi
e procedure per  l'esecuzione  d'ufficio  dei  lavori;  modalita'  di
collaudo e attivita' di supporto tecnico-amministrativo, comprese  le
ipotesi   di   collaudo   semplificato   sulla   base   di   apposite
certificazioni  di  qualita',  i  relativi  compensi,   i   requisiti
professionali secondo le caratteristiche dei lavori. 
    L'art. 18, comma 1, lettera a), della legge prov. n. 10 del 2008,
modifica l'art. 14 della legge prov. n. 26 del 1993,  introducendo  i
commi 01 e 02. Tali  disposizioni,  nell'indicare  il  contenuto  del
documento  preliminare  di  progettazione,  lederebbero   i   livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e  sociali,
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai quali
concorre la progettazione uniforme delle opere pubbliche. 
    L'art. 20 della legge prov.  n.  10  del  2008  introduce  l'art.
17-bis  nella  legge  prov.  n.  26  del  1993.  Esso  disciplina  il
«documento  tecnico  di  cantiere»,  che  puo'  essere  chiesto   dal
direttore dei lavori nella fase esecutiva.  La  norma  interferirebbe
con la progettazione e con l'esecuzione,  che  costituiscono  oggetto
della potesta' legislativa statale, ai sensi dell'art.  117,  lettere
l) ed m), Cost. 
    L'art. 22, comma 1, lettera c), della legge n. 10 del  2008,  nel
modificare l'art. 20, comma 5, della legge  prov.  n.  26  del  1993,
disciplina l'affidamento esterno degli incarichi di  progettazione  e
«pertanto, la tutela della concorrenza (tra cui rientrano secondo  la
Corte costituzionale le procedure di affidamento), e gli  appalti  di
servizi,  che  non  sono  compresi  tra  le  materie  di   competenza
legislativa provinciale» secondo l'art.  11  (recte:  art.  8)  dello
statuto di autonomia. 
    L'art. 22, comma 1, lettera d), nel modificare l'art.  20,  comma
8, della legge prov. n. 26 del 1993, indicando come vanno  utilizzate
le tariffe professionali, lederebbe la potesta'  legislativa  statale
nella materia tutela della concorrenza. 
    L'art. 22, comma 1,  lettera  e),  nell'introdurre  nell'art.  20
della legge prov. n. 26 del 1993, il comma 12-bis,  detta  limiti  al
subappalto per i servizi di progettazione. Esso ricadrebbe, pertanto,
nelle materie tutela della  concorrenza  ed  ordinamento  civile,  ed
atterrebbe,  altresi',  alla  fase  di  esecuzione   del   contratto,
anch'essa da ascrivere all'ordinamento civile. 
    L'art. 22, comma 1,  lettera  e),  nell'introdurre  nell'art.  20
della legge prov. n. 26 del  1993,  il  comma  12-ter,  disciplina  i
requisiti  soggettivi  per  l'affidamento  e  verrebbe  ad  incidere,
pertanto, sulla materia tutela della concorrenza. 
    L'art. 23, della legge n. 10 del 2008 sostituisce l'art. 21 della
legge prov. n. 26 del 1993. La norma  sarebbe  incostituzionale,  nel
suo complesso, in quanto disciplina i concorsi di progettazione,  che
esulano dalla materia lavori pubblici, rientrando tra i  servizi.  Si
tratterebbe, altresi', di  un  istituto  riconducibile  alla  materia
tutela della concorrenza. 
    L'art. 24 della legge prov. n. 10 del 2008,  e'  impugnato  nella
parte in cui sostituisce l'art. 22, comma 3, della legge prov. n.  26
del 1993. La norma sarebbe incostituzionale in  quanto,  mediante  il
rinvio al precedente art. 20, disciplinerebbe anche l'affidamento  di
incarichi esterni, «che rientra  nelle  procedure  di  affidamento  e
dunque nella materia tutela della concorrenza, riservata allo Stato». 
    L'art. 25 sostituisce l'art. 23 della legge prov. n. 26 del  1993
e nel disciplinare l'istituto  della  garanzia  dell'offerta  sarebbe
interamente incostituzionale. La garanzia  infatti  e'  un  contratto
civilistico, che rientra nella materia ordinamento civile e  pertanto
non puo' essere disciplinato dalla legge provinciale. 
    L'art. 26 della legge prov. n.  10  del  2008,  introduce  l'art.
23-bis  della  legge  prov.  n.  26  del  1993.  Detta   norma,   nel
disciplinare le garanzie che  l'esecutore  dei  lavori  e'  tenuto  a
prestare, invaderebbe la materia ordinamento civile. 
    L'art. 27 della legge prov. n. 10 del 2008, modifica  l'art.  24,
comma l, della legge prov. n. 26 del 1993. Esso sarebbe lesivo  delle
competenze statali,  laddove  disciplina  gli  incarichi  esterni  di
collaudo e i requisiti soggettivi richiesti, incidendo sulle  materie
ordinamento civile e tutela della concorrenza. 
    L'art. 28 della legge prov. n. 10 del 2008 sostituisce l'art.  27
della legge prov. n. 26 del 1993. La norma  sarebbe  incostituzionale
in quanto disciplina, in generale, le procedure  di  affidamento,  la
pubblicita' e i termini - tutti  istituti  regolati  dalle  direttive
comunitarie sugli appalti - che rientrano nella materia «tutela della
concorrenza», riservata alla legge statale. 
    L'art. 29 della legge n. 10  del  2008  introduce  l'art.  27-bis
della legge prov. n. 26 del 1993, relativo alla pubblicita' dei bandi
di gara. La disposizione in esame  sarebbe  incostituzionale  perche'
invade la materia tutela della concorrenza. Una pubblicita'  uniforme
su tutto il territorio nazionale, infatti, e'  condizione  essenziale
per la concorrenza. 
    L'art. 30 della legge prov. n. 10 del 2008 sostituisce l'art.  28
della legge prov. n. 26  del  1993,  che  disciplina  gli  avvisi  di
aggiudicazione,  incidendo   sulla   materia   della   tutela   della
concorrenza. 
    L'art. 31 introduce l'art. 28-bis della legge  prov.  n.  26  del
1993. Esso disciplina le informazioni  circa  i  mancati  inviti,  le
esclusioni e le aggiudicazioni. Anche in questo caso sarebbe lesa  la
potesta' legislativa statale in materia di tutela della  concorrenza,
oltre quella attinente alla giurisdizione e al processo. Infatti, una
pubblicita' uniforme su tutto il territorio nazionale  e'  condizione
essenziale per la concorrenza ed e' inoltre  prodromica  alla  tutela
giurisdizionale.  A  sostegno  delle   proprie   argomentazioni,   il
ricorrente deduce che «la disciplina delle informazioni circa mancati
inviti, esclusioni  e  aggiudicazioni  forma  oggetto  di  disciplina
dettagliatissima da parte delle direttive comunitarie sugli  appalti,
essendo strumentale alla tutela giurisdizionale e  ai  meccanismi  di
standstill previsti dalla direttiva ricorsi di imminente  recepimento
in  Italia».  Si  imporrebbe  «pertanto   come   indispensabile   una
disciplina unitaria su tutto il territorio nazionale». 
    L'art. 32 della legge n. 10 del 2008 modifica  l'art.  29,  comma
2-bis, della legge prov. n. 26 del 1993, e disciplina i  contratti  a
corpo e a misura in modo difforme dal d.lgs. n. 163  del  2006,  come
successivamente modificato. La disposizione sarebbe  incostituzionale
perche' interviene in un ambito materiale che  rientra  nella  tutela
della concorrenza. 
    L'art. 33 della legge n. 10 del 2008  modifica  l'art.  30  della
legge prov. n. 26 del 1993. Il comma 1, lettera a), nell'inserire  il
comma 1-bis, nel citato art. 30, sarebbe incostituzionale  in  quanto
disciplina il dialogo competitivo, incidendo cosi' sulle procedure di
affidamento, che sono riservate allo Stato in quanto rientrano  nella
tutela della concorrenza. 
    L'art. 34 della legge n. 10 del 2008 sostituisce l'art. 31  della
legge prov. n. 26 del 1993 e disciplina la licitazione, «e dunque una
procedura di affidamento, che e' riservata allo Stato, quale istituto
rientrante nella tutela della concorrenza». Espone  la  difesa  dello
Stato, in proposito, «che l'espressione "licitazione" non  appartiene
piu' al linguaggio comunitario e nazionale (essendo sostituita  dalla
denominazione "procedura ristretta"), e che il  diritto  nazionale  a
maggior tutela della concorrenza impone che nella procedura ristretta
siano invitate tutte le imprese che ne fanno richiesta,  e  non  solo
quelle scelte dalla stazione appaltante,  come  dispone,  invece,  la
legge provinciale, che dunque garantisce una minore soglia di  tutela
della concorrenza». 
    L'art. 35 della legge n. 10 del 2008 sostituisce l'art. 33  della
legge prov. n. 26 del  1993  e  disciplina  la  procedura  negoziata,
consentendola  in  un  maggiore  numero   di   casi   rispetto   alla
legislazione  statale.   L'intera   disposizione,   riguardando   una
procedura  di  affidamento,  invaderebbe  la  materia  tutela   della
concorrenza, oltretutto dando a quest'ultima  una  minore  tutela,  e
sarebbe, percio', incostituzionale. 
    L'art. 36 della legge n. 10 del  2008  introduce  l'art.  33-bis,
della legge prov. n. 26 del 1993. La norma  sarebbe  incostituzionale
in quanto disciplina il  dialogo  competitivo,  che  costituisce  una
procedura di affidamento, come tale  rientrante  nella  tutela  della
concorrenza riservata allo Stato. 
    L'art. 37 introduce l'art. 33-ter della legge  prov.  n.  26  del
1993 e disciplina l'accordo quadro, che costituisce,  anch'esso,  una
procedura di affidamento, come tale  rientrante  nella  tutela  della
concorrenza riservata allo Stato. Inoltre, ad avviso del  ricorrente,
«la  legge  provinciale  consente  l'accordo  quadro  in  un   numero
indefinito  di  casi,  lasciati,  con  norma  in  bianco,  al  futuro
regolamento provinciale, laddove l'art. 59 del d.lgs. n. 163 del 2006
limita l'accordo quadro, nel campo dei  lavori,  ai  soli  lavori  di
manutenzione, a maggior tutela della concorrenza». L'intero articolo,
pertanto, sarebbe incostituzionale. 
    L'art. 38 introduce l'art. 33-quater della legge prov. n. 26  del
1993 e disciplina l'asta elettronica, che costituisce  una  procedura
di affidamento, come  tale  rientrante  nella  materia  tutela  della
concorrenza riservata alla potesta' legislativa dello Stato. L'intera
disposizione sarebbe, quindi, incostituzionale.  Inoltre,  deduce  la
difesa erariale, l'asta viene disciplinata anche con  riferimento  ai
servizi, oltre che ai lavori, laddove lo statuto non attribuisce alla
legge provinciale competenza in ordine agli appalti di servizi. 
    Gli articoli da 39 a 44, nel sostituire gli artt. 34, 35, 36 e 37
e nell'introdurre gli artt. 34-bis e 34-ter nella legge prov.  n.  26
del 1993, disciplinano i soggetti ammessi alle gare e i requisiti  di
partecipazione.   Tali   istituti,    secondo    la    giurisprudenza
costituzionale,  rientrerebbero  nella  tutela  della  concorrenza  e
sarebbero percio' riservati allo Stato.  Le  disposizioni  in  esame,
pertanto, sarebbero incostituzionali. 
    Lo stesso, secondo  il  ricorrente,  dovrebbe  valere  in  ordine
all'art. 47 della legge prov. n. 10 del 2008, che modifica l'art. 41,
commi 2, 3 e 5 della legge prov. n. 26 del 1993. 
    Detta norma  sarebbe  incostituzionale  in  quanto  disciplina  i
controlli  sui  soggetti  ammessi  alle  gare  e   i   requisiti   di
partecipazione,   istituti    che,    secondo    la    giurisprudenza
costituzionale rientrano  nella  materia  tutela  della  concorrenza,
riservata alla potesta' legislativa statale. 
    L'art. 45, nel modificare l'art. 39 della legge prov. n.  23  del
1993, disciplina i criteri  di  aggiudicazione,  cosi'  incidendo  su
profili rientranti nella tutela della  concorrenza,  in  quanto  tali
riservati alla potesta' legislativa statale. In particolare,  per  le
suddette ragioni, sarebbe da ritenere illegittimo l'art. 45, comma 1,
lettera a), della legge prov. n. 10 del 2008, che sostituisce  l'art.
39, comma 1, lettera b), della legge prov. n.  26  del  1993,  quanto
alle parole: «determinata in  base  a  una  pluralita'  di  elementi,
variabili secondo la  natura,  le  caratteristiche  e  l'oggetto  del
contratto, definiti dal regolamento di attuazione;  l'amministrazione
committente indica nel bando di gara o nell'invito  gli  elementi  di
valutazione e i rispettivi pesi oppure, se questo e' impossibile  per
ragioni debitamente motivate, l'ordine decrescente d'importanza  loro
attribuita». 
    L'art. 46 inserisce l'art. 40-bis nella legge  prov.  n.  26  del
1993 e «disciplina le  fasi  dell'aggiudicazione  e  stipulazione,  e
riguarda la sequenza "procedura di  evidenza  pubblica"  che  rientra
nella  tutela  della  concorrenza».  Disciplinando   la   forma   del
contratto,  lo  stesso  articolo   invaderebbe   anche   la   materia
dell'ordinamento civile. 
    L'art. 48 sostituisce l'art. 42 della legge prov. n. 26 del 1993,
e disciplina il subappalto. La diposizione  sarebbe  incostituzionale
in  quanto  invaderebbe  le  materie  ordinamento  civile  e   ordine
pubblico, riservate allo Stato. 
    L'art. 53 sostituisce l'art. 46-ter della legge prov. n.  26  del
1993, e reca la disciplina economica del  rapporto  contrattuale.  Lo
stesso, percio', inerisce alla fase di  esecuzione  del  contratto  e
dunque sarebbe incostituzionale poiche' invade la materia ordinamento
civile. 
    L'art. 55 sostituisce l'art. 49 della legge prov. n. 26 del 1993,
e reca la disciplina della concessione di lavori pubblici. Secondo il
ricorrente «si tratta della definizione e descrizione di uno dei tipi
contrattuali in materia di lavori pubblici, si ricade pertanto  nella
materia  della  tutela  della  concorrenza  riservata  allo   Stato».
L'intera norma sarebbe, quindi, incostituzionale. 
    L'art. 56 sostituisce l'art. 50 della legge prov. n. 26 del 1993,
e disciplina la pubblicita'  delle  procedure  di  affidamento  delle
concessioni.  Si  ricadrebbe   nell'istituto   delle   procedure   di
affidamento che rientra nella materia della tutela della concorrenza,
riservata allo Stato. Verrebbe inoltre «consentita per  l'affidamento
delle concessioni la procedura negoziata, che invece  il  legislatore
nazionale non ammette, a maggior tutela della concorrenza. Sicche' la
legge provinciale si traduce in  una  diminuzione  della  concorrenza
effettiva nel delicato settore delle concessioni di lavori pubblici».
Per   le   suddette   argomentazioni,   l'intero   articolo   sarebbe
incostituzionale. 
    L'art. 57 introduce l'art. 50-bis nella legge  prov.  n.  26  del
1993, e disciplina l'affidamento diretto al concessionario dei lavori
complementari che attiene  alla  materia  tutela  della  concorrenza,
riservata allo Stato. 
    L'art. 58 introduce l'art. 50-ter nella legge  prov.  n.  26  del
1993, e disciplina gli  appalti  del  concessionario.  La  norma,  in
quanto  attiene  all'istituto  delle  procedure  di  affidamento   e,
segnatamente, alle condizioni di affidamento esterno, sarebbe  lesiva
della potesta' legislativa dello Stato  nella  materia  tutela  della
concorrenza. 
    L'art. 59 introduce il capo  VII-bis  e  l'art.  50-quater  nella
legge prov. n. 26 del  1993,  «riscrivendo  ex  novo  la  finanza  di
progetto». Quest'ultima «costituisce  un  tipo  contrattuale  per  la
realizzazione dei lavori pubblici,  e  delle  relative  procedure  di
affidamento, con i connessi  temi  dei  requisiti  soggettivi,  della
societa'  di  progetto,  delle  garanzie,  della  risoluzione  e  del
recesso. Tutti istituti che  rientrano  nella  materia  tutela  della
concorrenza». La societa' di progetto, l'emissione  di  obbligazioni,
le garanzie, la  risoluzione  e  il  recesso  rientrano  anche  nella
materia ordinamento civile. «L'intero  capo  VII-bis,  e  dunque  gli
artt. da 59 a 72 compresi, della legge prov. n.  10  del  2008,  sono
pertanto incostituzionali». 
    L'art. 73 della legge prov. n. 10 del 2008 sostituisce l'art.  51
della legge prov. n. 26 del 1993, relativo alle varianti in corso  di
esecuzione del contratto. 
    L'art. 74 della legge prov. n.  10  del  2008,  introduce  l'art.
51-bis della legge prov. n.  26  del  1993,  relativo  alle  varianti
migliorative. 
    Entrambe le disposizioni sarebbero  incostituzionali,  in  quanto
attengono alla fase di esecuzione del contratto,  che  rientra  nella
materia ordinamento civile, riservata allo Stato. 
    L'art. 79 della legge prov. n. 10 del 2008 introduce nella  legge
prov. n. 26 del 1993 il capo X-bis dedicato  al  contratto.  L'intero
capo disciplina la fase  di  esecuzione  del  contratto  relativo  ai
lavori pubblici, che e' un contratto di diritto privato,  che  ricade
nella materia ordinamento civile riservata al legislatore statale. 
    «L'intero capo  X-bis,  e  pertanto  gli  articoli  da  79  a  90
compresi, della legge prov. n. 10 del 2008, sono incostituzionali». 
    In particolare, l'art. 86 della legge prov. n. 10 del  2008,  che
introduce l'art. 58.8, nella legge prov. n.  26  del  1993,  relativo
alle procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore  o
risoluzione del contratto  per  grave  inadempimento  dell'esecutore,
viola  altresi'  la  materia  tutela  della  concorrenza,  in  quanto
disciplinando una procedura di affidamento, contrasta con l'art.  140
del Codice degli appalti, come novellato. 
    A sua volta, l'art. 90 della legge prov.  n.  10  del  2008,  che
introduce l'art. 58.12 nella legge prov. n.  26  del  1993,  relativo
alle riserve dell'appaltatore e alle contestazioni tra quest'ultimo e
l'amministrazione aggiudicatrice,  nella  misura  in  cui  disciplina
l'accordo  bonario  e   il   ricorso   amministrativo   alla   Giunta
provinciale, entrambi  strumenti  alternativi  di  risoluzione  delle
liti, invaderebbe la materia «giustizia amministrativa»  che  rientra
nella legislazione statale esclusiva. 
    L'art. 91 della legge prov. n. 10  del  2008  introduce  il  capo
X-ter e l'art. 58.13 nella legge prov. n. 26 del 1993,  disciplinando
i  lavori  relativi  a  beni  culturali  e  il  relativo  ambito.  Il
ricorrente sostiene che «se e'  vero  che  rientra  nella  competenza
legislativa esclusiva provinciale la tutela dei  beni  culturali,  ai
sensi dell'art. 11» (recte: 8) «dello statuto, tuttavia tale  materia
legislativa provinciale va definita tenendo  conto  della  competenza
esclusiva statale nelle materie tutela della concorrenza, ordinamento
civile, giurisdizione, norme processuali, giustizia  amministrativa».
Pertanto,  deve  ritenersi  preclusa  alla   legge   provinciale   la
disciplina dei lavori su beni culturali, quanto ai tipi contrattuali,
alle  procedure  di  affidamento,  ai  requisiti   soggettivi,   alle
garanzie, alla fase di esecuzione, con la conseguente  illegittimita'
costituzionale delle norme in esame. 
    L'art. 92 della legge prov. n. 10 del 2008 introduce l'art. 58.14
nella legge prov. n. 26 del 1993 relativo agli appalti  misti  per  i
beni  culturali:  si  tratta  di  disciplina  del  tipo  contrattuale
riservata, in quanto tale, al legislatore statale. 
    L'art. 93 della legge prov. n. 10 del 2008 introduce l'art. 58.15
nella legge prov. n. 26 del 1993 relativo all'affidamento separato  o
congiunto dei lavori su  beni  culturali.  Pertanto,  si  inciderebbe
sulle procedure di affidamento. 
    L'art. 94 della legge prov. n.  10  del  2008,  introduce  l'art.
58.16 nella legge prov. n. 26 del  1993  «relativo  ai  requisiti  di
qualificazione, istituto che rientra nella tutela della concorrenza». 
    L'art. 95 della legge prov. n. 10 del 2008 introduce l'art. 58.17
nella  legge  prov.  n.  26  del  1993  relativo  alle  attivita'  di
progettazione, direzione  e  accessorie.  Tale  ambito,  inerendo  ad
appalti  di  servizi,   esulerebbe   dalla   competenza   legislativa
provinciale. 
    L'art. 97 della legge prov. n. 10 del 2008 introduce l'art. 58.19
nella legge  prov.  n.  26  del  1993  relativo  alla  progettazione,
«materia preclusa alla legislazione provinciale». 
    L'art. 98 della legge prov. n. 10 del 2008 introduce l'art. 58.20
nella legge prov. n. 26 del 1993 relativo alle varianti,  ambito  che
rientra nella fase  di  esecuzione  del  contratto,  e  dunque  nella
materia ordinamento civile riservata alla potesta' legislativa  dello
Stato. 
    L'art. 99 della legge prov. n. 10  del  2008  introduce  il  capo
X-quater e l'art. 58.21 nella legge prov. n. 26  del  1993,  dettando
una  disciplina  per  i  lavori  di  importo  superiore  alla  soglia
comunitaria.  Il  riferimento  all'importo  superiore   alla   soglia
comunitaria si porrebbe in contrasto con gli obblighi internazionali.
Ed  infatti,  le  direttive  comunitarie  sui  pubblici  appalti,   e
conseguentemente il diritto nazionale che le recepisce, si  applicano
ai contratti di importo pari o superiore alla soglia  comunitaria,  e
non solo a quelli di importo superiore. 
    Gli articoli da 100 a 108 della legge prov. n. 10 del  2008,  che
introducono gli articoli da 58.22 a 58.30 nella legge prov. n. 26 del
1993, disciplinano le procedure di affidamento e di  selezione  delle
offerte, e sarebbero, pertanto, incostituzionali perche' invadono  la
materia tutela della concorrenza riservata allo Stato. 
    In particolare, l'art. 100, nell'introdurre  l'art.  58.22  nella
legge prov. n. 26 del 1993, relativo alle  procedure  di  affidamento
degli  incarichi   di   progettazione   sopra   soglia   comunitaria,
inciderebbe sulla materia tutela  della  concorrenza  riservata  allo
Stato.  Inoltre,  la  Provincia  autonoma  di  Trento   non   avrebbe
statutariamente la competenza a disciplinare gli appalti di  servizi,
nel cui ambito rientrano gli incarichi di progettazione. 
    L'art. 101 introduce l'art. 58.23 relativo alle procedure  aperte
o ristrette: si  verterebbe  in  materia  tutela  della  concorrenza,
riservata allo Stato. 
    L'art. 102 introduce l'art. 58.24 relativo all'asta pubblica, che
costituisce procedura di  affidamento,  come  tale  rientrante  nella
tutela della concorrenza. 
    L'art.  103  introduce  l'art.  58.25  relativo  alla   procedura
ristretta,  come  tale  rientrante,  anch'esso,  nella  tutela  della
concorrenza. 
    L'art. 104 introduce l'art. 58.26 relativo  all'appalto-concorso,
che rientra tra le procedure di affidamento e  dunque  nella  materia
tutela della concorrenza. 
    L'art.  105  introduce  l'art.  58.27  relativo  all'avvalimento,
istituto che attiene ai requisiti soggettivi di  partecipazione  alle
gare e, come tale, rientra nella tutela della concorrenza. 
    L'art. 106  introduce  l'art.  58.28,  relativo  agli  avvisi  di
preinformazione, che attengono alle procedure di affidamento e dunque
alla tutela della concorrenza. 
    L'art. 107 introduce l'art. 58.29 relativo alle offerte  anomale,
che  attengono  ai  criteri  di  selezione  delle  offerte,  istituto
rientrante nella materia tutela della concorrenza. 
    L'art. 108 introduce l'art.  58.30  relativo  a  progettazione  e
direzione  dei  lavori,  istituti  preclusi,  per  le  ragioni  sopra
esposte, alla legislazione provinciale. 
    L'art. 110 sostituisce l'art. 64 della piu'  volte  citata  legge
provinciale, stabilendo che per  quanto  da  essa  non  disposto,  si
applica  la  normativa  comunitaria  in  materia,  che  puo'   essere
specificata  con  i  regolamenti  provinciali  di  attuazione   della
suddetta legge provinciale. 
    La disposizione da  ultimo  richiamata  sarebbe  incostituzionale
nella parte in cui rinvia solo al diritto comunitario e non anche  al
diritto statale; quest'ultimo,  infatti,  «si  pone  come  necessaria
fonte interposta tra il diritto comunitario e il diritto regionale  o
provinciale,  nelle  materie  che  sono  di  competenza   legislativa
esclusiva statale». 
    L'art. 111, commi 1 e 2, sarebbe incostituzionale nella misura in
cui demanda ad un  regolamento  provinciale  le  norme  attuative  in
materie riservate alla competenza legislativa statale  esclusiva.  In
tali materie, infatti, la competenza regolamentare spetta allo Stato,
secondo quanto disposto dall'art. 5 del d.lgs. n. 163 del 2006. 
    L'art.  112,  comma   2,   consentendo   un'ultrattivita'   della
disposizione abrogata dal precedente comma - art. 9 della legge della
Provincia autonoma di Trento 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della
Provincia autonoma di Trento per il sostegno  dell'economia  e  della
nuova  imprenditorialita'.  Disciplina  dei  patti  territoriali   in
modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4  e  disposizioni
in materia di commercio) che disponeva una maggiorazione del  10  per
cento dell'aiuto all'investimento rispetto ai livelli  di  intensita'
previsti dalla normativa comunitaria, limitatamente alle  domande  di
agevolazione  pendenti  non  ancora  definite  -  determinerebbe  una
violazione del rispetto del vincolo comunitario, di cui  all'art.  8,
primo comma, dello statuto di autonomia, in  combinato  disposto  con
l'art. 117, primo comma, Cost. 
    5. - In data 28 ottobre  2008,  si  e'  costituita  la  Provincia
autonoma di Trento che ha chiesto  dichiararsi  inammissibili  o  non
fondate le questioni di costituzionalita' in esame. 
    6. - Con un  ulteriore  ricorso  (reg.  ric.  n.  92  del  2008),
notificato il 21 novembre 2008 e depositato il successivo giorno  25,
il Presidente del Consiglio dei  ministri  ha  impugnato  l'art.  29,
commi 2 e 3, della  legge  della  Provincia  autonoma  di  Trento  12
settembre   2008,   n.   16   (Disposizioni   per    la    formazione
dell'assestamento del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 e
per la formazione del bilancio annuale 2009 e  pluriennale  2009-2011
della Provincia autonoma di Trento -  legge  finanziaria  provinciale
2009). 
    Con il citato comma 2 sono stati  inseriti  nell'art.  111  della
legge prov. n. 10 del 2008 i commi 1-bis e 1-ter. 
    Il citato comma 1-bis dispone: «in deroga a quanto  previsto  dal
comma 1, la disciplina del capo VII-bis della legge provinciale n. 26
del 1993, ad eccezione dell'art. 50-sexies, ivi compresi gli articoli
da essa richiamati, introdotta da questa legge, puo' essere applicata
dalle  amministrazioni  aggiudicatrici  a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore di questo comma, anche per  gli  interventi  per  i
quali gli strumenti di programmazione di  tali  amministrazioni  gia'
prevedono, a tale data, il ricorso alla finanza di progetto.  In  tal
caso  le  disposizioni  attuative   eventualmente   necessarie   sono
stabilite con gli atti di gara». 
    Il  successivo  comma  1-ter  stabilisce:  «in  deroga  a  quanto
previsto dal comma 1 sono inoltre immediatamente applicabili i  commi
4 e 5 dell'articolo 46-ter della legge provinciale n.  26  del  1993,
come sostituito da questa legge». 
    A sua volta il comma 3 del suddetto  art.  29  ha  modificato  il
comma 2 dell'art. 112 della legge prov. n. 10 del  2008,  sostituendo
le parole «alla data di entrata in vigore di  questa  legge»  con  le
seguenti «alla data del 20 dicembre 2008». 
    Ad  avviso  del  ricorrente   l'art.   29,   comma   2,   sarebbe
incostituzionale  per  illegittimita'  derivata   dall'illegittimita'
degli artt. 2, 4, 29, 36, 42, 53, 55 e da 59 a 72 della  legge  prov.
n. 10 del 2008, per violazione degli artt. 11, 117, primo  e  secondo
comma, lettere e), l), ed m), della Costituzione, nonche' degli artt.
4 e 8 del d.P.R. n. 670 del 1972. La disposizione in esame,  infatti,
renderebbe  immediatamente  applicabili  le  disposizioni  del   capo
VII-bis della legge prov. n. 26  del  1993,  ad  eccezione  dell'art.
50-sexies, ivi compresi gli  articoli  da  essa  richiamati,  nonche'
l'art. 46-ter, commi 4 e 5, della  stessa  legge  provinciale,  tutti
introdotti dalle disposizioni della legge prov. n. 10 del 2008, sopra
citate. 
    Le disposizioni in  questione,  sarebbero  altresi'  viziate  per
«autonoma violazione delle suddette norme della Costituzione e  dello
statuto di autonomia». 
    Il comma 1-bis, inserito dal suddetto comma  2  dell'art.  29,  a
propria volta, eccederebbe la competenza statutaria di  cui  all'art.
8, primo comma, del d.P.R. n. 670 del  1972,  in  quanto  attiene  ad
ambiti, quali l'ordinamento civile e  la  tutela  della  concorrenza,
rimessi alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato. 
    Analoghe considerazioni sono svolte rispetto al comma  1-ter,  il
quale dispone l'immediata applicabilita' dei commi 4  e  5  dell'art.
46-ter della legge n. 26 del 1993, come sostituito dall'art. 53 della
legge prov. n. 10 del 2008, gia' censurato  in  quanto  lesivo  della
potesta'  legislativa  statale  in  materia  di  ordinamento  civile,
poiche'   detterebbe   una   disciplina   economica   del    rapporto
contrattuale. 
    L'art.  29,  comma  3,  sarebbe   incostituzionale   in   ragione
dell'illegittimita' dell'art. 112 della legge prov. n.  10  del  2008
(per violazione degli artt. 11, 117, primo e secondo  comma,  lettere
e, l, ed m, della Costituzione, nonche' degli artt. 4 e 8 del  d.P.R.
n. 670 del 1972). Lo stesso sarebbe, altresi', lesivo,  autonomamente
«delle  suddette  norme  della  Costituzione  e  dello   statuto   di
autonomia». 
    In particolare, la modifica introdotta  dall'art.  29,  comma  3,
consentendo un'ultrattivita' dell'abrogato art. 9 della  legge  prov.
n. 6 del 1999,  risulterebbe  autonomamente  lesiva  della  normativa
comunitaria di riferimento e, di  conseguenza,  violerebbe  l'art.  8
dello statuto, che impone al legislatore provinciale il rispetto  del
diritto comunitario, in combinato  disposto  con  l'art.  117,  primo
comma, della Costituzione. 
    7. - In data 11 dicembre 2008,  si  e'  costituita  la  Provincia
autonoma di Trento che ha chiesto  dichiararsi  inammissibili  o  non
fondate le questioni in esame. 
    8. - In data 6 ottobre 2009 la Provincia autonoma  di  Trento  ha
depositato memoria, in ordine al ric. n. 62 del 2008, con la quale ha
articolato una pluralita' di tesi difensive. 
    In premessa, la Provincia ha esposto di aver  adottato  la  legge
nella quale sono contenute le disposizioni  impugnate  nell'esercizio
della potesta' legislativa di cui all'art. 8,  primo  comma,  n.  17,
dello statuto di autonomia ed in adempimento dello specifico  obbligo
di adeguamento dell'ordinamento provinciale ai principi di riforma  e
di rispetto degli obblighi comunitari contenuti nel d.lgs. n. 163 del
2006, compito riconosciuto come  «incombente»  dalla  sentenza  della
Corte costituzionale n. 401 del 2007. 
    Tanto osservato la resistente ha dedotto, in particolare,  quanto
segue. 
    8.1.  -  In  primo  luogo,  e'  prospettato  che  la   competenza
legislativa esercitata da essa Provincia nella fattispecie  in  esame
e' stata affermata dalla Corte costituzionale con la citata  sentenza
n. 401 del 2007. 
    Ed infatti, in detta sede  veniva  dichiarata  inammissibile  per
difetto di interesse l'impugnazione dell'art. 4, comma 3, del decreto
legislativo n. 163 del 2006. 
    Ad avviso della Provincia, la citata sentenza ha  stabilito  che,
in ragione dell'art. 2 del d.lgs. n.  266  del  1992,  nonche'  della
clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 4, comma 5,  del  d.lgs.
n. 163 del  2006,  le  norme  del  Codice  degli  appalti  non  hanno
determinato un'abrogazione di leggi provinciali preesistenti, ma solo
un obbligo di adeguamento. 
    8.2. - In secondo luogo, si rileva  che  l'identificazione  della
materia lavori pubblici provinciali e dei suoi confini va  effettuata
con riferimento alla situazione anteriore alla riforma costituzionale
del 2001,  in  quanto  piu'  favorevole  rispetto  al  riparto  delle
competenze legislative operato in base al nuovo Titolo V della  parte
II della Costituzione. 
    All'entrata  in  vigore  della  novella   dettata   dalla   legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche  al  titolo  V  della
parte seconda della Costituzione) la competenza di  cui  all'art.  8,
primo comma, n. 17, dello statuto comprendeva,  pacificamente,  oltre
alla programmazione e al finanziamento dell'opera pubblica, anche  la
fase amministrativa  di  scelta  dell'altro  contraente,  nonche'  la
disciplina   del   contenuto   della    volonta'    della    pubblica
amministrazione, anche quando essa si fosse manifestata con  o  negli
strumenti di diritto privato. 
    A  sostegno  delle  proprie  argomentazioni,  la   Provincia   ha
richiamato le disposizioni legislative  che  si  sono  succedute  nel
tempo (art. 4, comma 4,  della  legge  della  Provincia  autonoma  di
Trento 10 settembre 1973, n. 40, che  reca  "Interventi  straordinari
per opere pubbliche e norme in materia  di  lavori  pubblici";  legge
della Provincia autonoma di Trento 29 luglio 1976, n.  20,  che  reca
"Norme per  l'acceleramento  delle  procedure  in  materia  di  opere
pubbliche"; artt. 9-11 della legge della Provincia autonoma di Trento
27 gennaio 1978, n. 3, che reca "Integrazioni di programmi  di  opere
pubbliche  e  nuove  procedure  amministrative").  La  resistente  ha
ricordato, altresi', che con la legge provinciale 3 gennaio 1983,  n.
2  (Norme  per  l'esecuzione  di   lavori   pubblici   di   interesse
provinciale)  e'  stata  adottata  una  disciplina   organica   sulla
esecuzione dei lavori pubblici. 
    A detta legge si e' aggiunta la legge provinciale 19 luglio 1990,
n. 23 (Disciplina dell'attivita' contrattuale e  dell'amministrazione
dei beni della Provincia autonoma di Trento). 
    Quindi alla disciplina della  citata  legge  n.  2  del  1983  e'
subentrata  quella  dettata  dalla  legge  prov.  n.  26  del   1993,
modificata dalle disposizioni impugnate. 
    Prima  della  legge  impugnata   ha   osservato   la   Provincia,
l'esercizio di  detta  potesta'  legislativa,  intesa  come  relativa
all'intero ciclo della  esecuzione  dell'opera  pubblica,  non  aveva
costituito oggetto di contestazioni. Cio' sarebbe giustificato  dalla
circostanza che  non  avrebbe  senso  l'attribuzione  della  suddetta
competenza se la Provincia non potesse disciplinare la  realizzazione
dell'opera pubblica dalla prima progettazione alla finale esistenza. 
    A conferma di cio' e' richiamato l'art. 19-bis  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  22  marzo  1974,  n.  381  (Norme   di
attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto  Adige
in  materia  di  urbanistica  ed  opere  pubbliche),  contenente   le
disposizioni di attuazione delle previsioni statutarie (e' citata  la
sentenza n. 230 del 2001). 
    Tale ricostruzione del contenuto della  materia  lavori  pubblici
provinciali  sarebbe,   altresi',   avallata   dalla   giurisprudenza
costituzionale. 
    La Provincia in proposito richiama le sentenze n. 86 del 1979, n.
214 del 1985 e n. 482 del 1995, ed afferma che dell'ampiezza e  della
complessita' della suddetta materia si ha ulteriore conferma  con  la
sentenza  n.  302  del  2003,  secondo  la  quale  le   norme   sulla
qualificazione  degli  esecutori  di  lavori  pubblici  ricadono  nel
settore delle  opere  pubbliche  di  interesse  provinciale,  ma  non
necessariamente devono essere uniformi,  ed  e'  incostituzionale  un
regolamento dello Stato che pretenda di dettarle. 
    8.3. - In terzo luogo, la Provincia  sottolinea  come  l'art.  10
della legge cost. n. 3 del 2001 tenda a far si'  che  le  Regioni  ad
autonomia  speciale   usufruiscano   dell'incremento   di   autonomia
contenuto nella novella in quanto sia rispettata l'autonomia  di  cui
godevano in base allo statuto. 
    In tal senso e' richiamata la sentenza n. 48  del  2003,  con  la
quale si riconosce che  la  competenza  sull'ordinamento  degli  enti
locali attribuita alle Regioni ad autonomia speciale non e' intaccata
dalla riforma del Titolo V della  parte  II  della  Costituzione,  ma
sopravvive, quanto meno, negli stessi ambiti e  negli  stessi  limiti
definiti dagli statuti. 
    La  persistenza  della  potesta'  legislativa  provinciale,   con
riguardo all'ambito in questione, emergerebbe, comunque, dalla stessa
sentenza  n.  401  del  2007,  laddove   quest'ultima   ha   ritenuto
sussistente il difetto d'interesse all'impugnazione del  citato  art.
4, comma 3, del Codice degli appalti, anche in ragione della clausola
di adeguamento di cui al successivo comma 5 del medesimo art. 4. 
    La stessa prassi legislativa e' in tal senso,  tenuto  conto,  ad
esempio. che la statuizione normativa  sulla  rilevazione  in  ambito
provinciale dell'aumento dei costi  dei  materiali  (art.  13,  comma
6-ter, della legge n. 26 del 1999, ora sostituito dall'impugnato art.
16 della legge prov. n. 10 del  2008)  risultava  gia'  dall'art.  23
della legge provinciale 15 dicembre  2004,  n.  10  (Disposizioni  in
materia  di  urbanistica,  tutela  dell'ambiente,  acque   pubbliche,
trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia) e dall'art.
47 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 (Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 della
Provincia autonoma di Trento − legge finanziaria). 
    8.4. - In ragione di tali premesse, nonche' della circostanza che
i lavori pubblici provinciali  costituiscono  una  vera  materia,  ad
avviso della resistente lo scrutinio di costituzionalita' va condotto
alla luce dei limiti stabiliti dallo statuto,  come  specificati,  in
particolare,  in  quelli  delle  riforme  economico-sociali  e  degli
obblighi comunitari. 
    Le disposizioni  statali  dettate  a  tutela  della  concorrenza,
pertanto, non possono imporsi tout court alla  Provincia,  in  quanto
adottate nell'esercizio di una potesta' legislativa statale, ma  solo
nel caso in  cui  le  stesse  corrispondano  a  principi  di  riforma
economico-sociale e agli  obblighi  internazionali  della  Repubblica
(sono richiamate le sentenze n. 65 del 2005 e n. 230 del 2001). 
    Analoghe considerazioni valgono per la resistente in ordine  alle
disposizioni  espressione  della  potesta'  legislativa  statale   in
materia di ordinamento civile. 
    Diversamente, quest'ultimo si estenderebbe fino  a  ricomprendere
tutta la fase preliminare  alla  stipulazione,  di  formazione  della
volonta' della stazione appaltante e tutta la fase successiva, in cui
l'amministrazione  si  determina  ad  utilizzare  questo   o   quello
strumento privatistico (sono richiamate le sentenze n. 159 del 2008 e
n. 35 del 1992). 
    8.5.  -  La  Provincia  da'  atto,   tuttavia,   che   la   Corte
costituzionale  con  la  sentenza  n.  411  del  2008   e'   sembrata
discostarsi dalla clausola dell'art. 10 della legge cost.  n.  3  del
2001, ed ammettere che le competenze enunciate dall'art. 117, secondo
comma, Cost. possono avere un  effetto  limitativo  delle  competenze
statutarie. 
    Tuttavia, cio' rappresenta  una  ingiustificata  differenziazione
rispetto alla costante  linea  giurisprudenziale  del  Giudice  delle
leggi. 
    Ne'  sarebbe  giustificata  l'applicazione  del  criterio   della
prevalenza, utilizzato con riguardo alle Regioni a statuto ordinario.
Detto criterio, ad avviso della resistente, sarebbe stato  utilizzato
dalla sentenza n. 401 del 2007  per  «riedificare  (...)  le  materie
"tutela  della   concorrenza"   e   "ordinamento   civile"   che   la
giurisprudenza  costituzionale  precedente  aveva   "smaterializzato"
inquadrandole in materie "trasversali", e che (...) nella sentenza n.
411 del 2008 essa ha assunto come perno della sua motivazione». 
    8.6. - Resta fermo, pertanto, ad avviso della Provincia autonoma,
che  il  vaglio  di  costituzionalita'   deve   tener   conto   delle
disposizioni statutarie. In tal senso, sono richiamate le sentenze n.
1 del 2008 e n. 14 del  2004,  le  quali  mettono  in  evidenza  tale
metodologia di giudizio. 
    8.7. - Poiche' ad avviso della Provincia il ricorso  dello  Stato
muove dall'asserzione della incompetenza della Provincia  medesima  a
dettare le disposizioni censurate, le questioni sottoposte  all'esame
della Corte sarebbero infondate. 
    Nel caso in cui, invece, si ritenesse che lo Stato ha  contestato
il  superamento  dei  limiti  statutari,   le   questioni   sarebbero
inammissibili per genericita' delle censure, in quanto il  ricorrente
deduce la contrarieta' alle disposizioni del Codice degli appalti, ma
non argomenta sulla natura  di  norme  di  riforma  economico-sociale
delle stesse, dal momento che tale qualifica non puo' attribuirsi  ad
un intero complesso normativo statale. 
    Ne' puo' affermarsi che la  tutela  della  concorrenza,  per  sua
stessa natura, debba essere necessariamente uniforme. 
    Proprio l'esame dell'ordinamento comunitario pone  in  luce  come
siano  lasciati  spazi  di   discrezionalita'.   Cosi',   la   stessa
Commissione europea esemplifica  diverse  forme  di  pubblicita'  che
possono essere seguite dalle amministrazioni per  i  contratti  sotto
soglia di interesse trasfrontaliero certo (Corte di  giustizia  delle
Comunita' europee, sentenza 15 maggio 2008, resa nelle cause C-147/06
e C-148/06, paragrafi 31 e 33). 
    8.8. - Infine, rileva la Provincia che nell'affermare la  propria
potesta' legislativa, essa non intende difendere  «normative  opache,
con le quali si innalzino  barriere  protezionistiche,  a  tutela  di
interessi localistici». 
    Ad  impedire  cio'  sussiste  il  limite   del   rispetto   della
Costituzione (in particolare, gli artt. 3, 41 e 120 Cost.). 
    8.9. - Passando all'esame  delle  singole  censure  la  Provincia
contesta le violazioni prospettate dallo Stato e mette in evidenza la
genericita' delle censure stesse. 
    9. - In data 7 ottobre 2009, la Provincia ha  depositato  memoria
anche in ordine al ricorso n. 92 del 2008. 
    9.1.   -   Innanzi   tutto,   nel   dedurre   l'infondatezza    e
l'inammissibilita' delle censure prospettate in ordine  all'art.  29,
comma 2, della legge prov. n. 16 del 2008, sono richiamate le  difese
prospettate con la memoria relativa al ricorso n. 62 del 2008. 
    In  ordine  alle  ragioni  che  hanno  determinato  la   disposta
anticipazione del termine  di  entrata  in  vigore  della  disciplina
dell'istituto della finanza di  progetto,  si  osserva  che  risponde
all'interesse pubblico mettere subito in campo la normativa in esame. 
    Cio' vale anche per l'immediata applicazione  dei  commi  4  e  5
dell'art. 46-ter della legge n. 26 del 1996,  come  sostituito  dalla
legge n. 10 del 2008, che riguardano alcuni meccanismi di regolazione
delle condizioni economiche del contratto. 
    Ad avviso della Provincia, pur venendo enunciato, non sarebbe  in
effetti prospettato alcun vizio autonomo della  norma  in  questione,
ragione per la quale la relativa censura  sarebbe  inammissibile  per
genericita'. 
    9.2.  -  Analoghe  considerazioni  sono   svolte   con   riguardo
all'impugnazione dell'art. 29, comma 3, della legge prov. n.  16  del
2008. 
    Mancano, infatti, le motivazioni  che  facciano  comprendere  per
quale ragione sarebbe costituzionalmente illegittima la  reviviscenza
parziale, e limitata ad un periodo, con tutta  evidenza  transitorio,
della norma di cui e' stata disposta l'abrogazione. 
    Sarebbe palese,  quindi,  l'inammissibilita'  delle  censure  per
genericita'. 
    La questione, comunque, non sarebbe fondata in  quanto  la  norma
impugnata, nel prevedere aiuti finanziari di sostegno economico  alle
imprese, e' estranea alla materia dei lavori  pubblici  di  interesse
provinciale. 
    Tale   ultrattivita',   inoltre,    troverebbe    giustificazione
nell'esigenza  di  garantire  parita'  di  trattamento  e   mantenere
l'azione amministrativa nei canoni di imparzialita' e buon andamento. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Con un primo ricorso (n. 62  del  2008)  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri ha impugnato numerose disposizioni della legge
della  Provincia  autonoma  di  Trento  24   luglio   2008,   n.   10
(Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n.  26,  in
materia di lavori pubblici, della legge provinciale 13 dicembre 1999,
n. 6, in materia di sostegno dell'economia, e della legge provinciale
4 marzo 2008, n. 1, in materia di  urbanistica),  ed  in  particolare
quelle contenute negli articoli 1, nella  parte  in  cui  sostituisce
l'art. 1, commi 1, 2, 4, 6 e 7, della legge della Provincia  autonoma
di Trento 10 settembre 1993,  n.  26  (Norme  in  materia  di  lavori
pubblici  di  interesse  provinciale  e  per  la  trasparenza   negli
appalti); 2; 3; 4, nella parte in cui sostituisce l'art. 2, comma  2,
della legge prov. n. 26 del 1993; 5; 6; 10; 15; 16, comma 1,  lettera
c); 17, nella parte in cui  introduce  l'art.  13-bis,  commi  1,  2,
lettere b), c), e), f), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), e
3, della medesima legge prov. n. 26 del 1993; 18,  comma  1,  lettera
a); 20; 22, nella parte in cui, nel modificare l'art. 20 della  legge
prov. n. 26 del 1993, sostituisce i commi 5 e 8 ed introduce i  commi
12-bis e 12-ter del medesimo art. 20; 23;  24,  nella  parte  in  cui
sostituisce l'art. 22, comma 3, della medesima legge prov. n. 26  del
1993; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33, comma 1,  lettera  a);  34;
35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45, comma 1, lettera a);  46;
47; 48; 53; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66;  67;  68;
69; 70; 71; 72; 73; 74; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87;  88;  89;
90; 91; 92; 93; 94; 95; 97; 98; 99; 100; 101;  102;  103;  104;  105;
106; 107; 108; 110; 111, commi 1 e 2; 112, comma  2,  in  riferimento
agli articoli 11, 117, primo e secondo comma, lettere e), l), ed  m),
della Costituzione, nonche' agli  artt.  4  e  8,  primo  comma,  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  31  agosto  1972,  n.  670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). 
    Le disposizioni impugnate, secondo il ricorrente, esorbiterebbero
dalla competenza legislativa primaria  che  l'art.  8  dello  statuto
speciale attribuisce, nei limiti predeterminati dal  precedente  art.
4, alla Provincia, in materia  soprattutto  di  «lavori  pubblici  di
interesse provinciale» (art. 8, primo comma, n. 17). 
    Tali disposizioni, infatti, inciderebbero su ambiti materiali  di
competenza legislativa  statale  esclusiva,  quali  la  tutela  della
concorrenza,  l'ordinamento  civile  e  i  livelli  essenziali  delle
prestazioni concernenti i diritti civili che debbono essere garantiti
su tutto il territorio nazionale; nell'esercizio di  tali  competenze
lo Stato ha emanato il decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163
(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). 
    Inoltre,  le  disposizioni  impugnate,  sotto   alcuni   profili,
lederebbero anche la  potesta'  legislativa  statale  in  materia  di
giurisdizione, norme processuali, giustizia amministrativa  e  tutela
dell'ambiente. 
    1.1. - Con un ulteriore ricorso (n. 92 del  2008)  il  Presidente
del Consiglio dei ministri ha anche impugnato l'art. 29, commi 2 e 3,
della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16 (Disposizioni per la
formazione dell'assestamento del bilancio annuale 2008 e  pluriennale
2008-2010 e per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale
2009-2011 della Provincia autonoma  di  Trento  -  legge  finanziaria
provinciale 2009). 
    Secondo il ricorrente, l'art. 29, comma  2,  sarebbe  viziato  da
illegittimita' derivata dall'illegittimita' degli artt. 2, 4, 29, 36,
42, 53, 55 e da 59 a 72  della  legge  prov.  n.  10  del  2008,  per
violazione degli artt. 11, 117, primo e secondo  comma,  lettere  e),
l), ed m), Cost., nonche' degli artt. 4 e 8, primo comma, del  d.P.R.
n. 670 del 1972, in quanto renderebbe immediatamente  applicabili  le
disposizioni del capo VII-bis della legge prov. n. 26  del  1993,  ad
eccezione dell'art. 50-sexies, ivi  compresi  gli  articoli  da  essa
richiamati, nonche' l'art. 46-ter, commi 4 e 5,  della  stessa  legge
provinciale, tutti introdotti dalle disposizioni della legge prov. n.
10 del 2008, sopra citate. 
    Le  disposizioni  in  questione   sarebbero,   altresi',   lesive
direttamente dei suddetti parametri costituzionali. 
    2. - I due  giudizi,  per  la  loro  connessione,  devono  essere
riuniti ai fini di un'unica decisione. 
    3. - In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione  della
Provincia autonoma di Trento, secondo cui le questioni proposte dallo
Stato sarebbero tutte inammissibili o comunque non fondate, essendosi
formato «un vero e proprio giudicato vincolante tanto  per  lo  Stato
quanto per la Provincia» a seguito della sentenza di questa Corte  n.
401 del 2007 (punto 6.1 del Considerato in diritto), la' dove  si  e'
dichiarato il difetto di interesse della Provincia  ad  impugnare  il
Codice degli appalti. 
    L'eccezione non e' fondata. 
    Con la citata decisione e'  stata  dichiarata  inammissibile  per
difetto di interesse la questione  proposta  dall'odierna  resistente
nei confronti, tra l'altro, del comma 3 dell'art. 4 del d.lgs. n. 163
del 2006. Tale norma disciplina le procedure di gara  e  la  fase  di
esecuzione del contratto in  relazione  alle  quali  le  Regioni  non
possono prevedere una disciplina  diversa  da  quella  stabilita  nel
medesimo Codice degli appalti. 
    Per giungere a tale conclusione questa  Corte  ha  richiamato  la
clausola di salvaguardia  contenuta  nel  comma  5  dell'art.  4  del
suddetto Codice, secondo cui «le Regioni  a  statuto  speciale  e  le
Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  adeguano  la  propria
legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e  nelle
relative norme di attuazione». A  questo  fine  opera,  pertanto,  il
meccanismo prefigurato dall'art. 2 del decreto legislativo  16  marzo
1992, n. 266 (Norme di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige concernenti  il  rapporto  tra  atti  legislativi
statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta'  statale
di indirizzo e coordinamento), secondo il quale l'emanazione di nuove
norme  statali  non  determina  una  diretta  abrogazione  di   leggi
provinciali  preesistenti,  ma  solo  l'obbligo  di  adeguamento  «ai
principi e norme costituenti limiti indicati dagli artt. 4 e 5  dello
statuto speciale», che siano  stati  determinati  dalla  legislazione
dello Stato, entro i sei mesi successivi alla pubblicazione dell'atto
legislativo statale nella Gazzetta Ufficiale o nel piu' ampio termine
da esso stabilito. Nella sentenza citata si afferma, inoltre, come il
mancato adempimento di siffatto obbligo puo' essere fatto valere  dal
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  con  ricorso  contro  leggi
provinciali che non si sono «adeguate». 
    Da  queste  affermazioni  non  puo',  pertanto,  desumersi,  come
sostiene  la  difesa  della  Provincia,  che  la   legge   impugnata,
costituendo esecuzione del dovere di adeguamento,  non  possa  essere
oggetto della impugnazione principale ora in esame. 
    Appare evidente che  l'eccezione  di  giudicato  si  basa  su  un
equivoco. La resistente ritiene  che  l'impugnazione  proposta  dallo
Stato, involgente la quasi  totalita'  delle  norme  contenute  nella
legge  provinciale,  postuli  la  negazione  della  competenza  della
Provincia autonoma relativa alla  adozione  della  stessa  legge.  In
realta'  l'impugnazione  e'  rivolta  nei  confronti  di   specifiche
disposizioni della legge stessa, senza pero' che sia stata dedotta la
negazione della competenza della Provincia ad adottare una  normativa
in materia; normativa  adottata  in  attuazione  di  quanto  previsto
dall'art. 2 del d.lgs. n. 266  del  1992.  Non  viene,  pertanto,  in
rilievo  nella  specie  alcun  giudicato  costituzionale  comportante
preclusione per lo Stato ad impugnare le leggi provinciali de quibus. 
    4. - Prima di esaminare le singole censure  proposte  con  i  due
ricorsi dello Stato, occorre stabilire,  avuto  riguardo  ai  rilievi
contenuti  nelle  memorie  della  difesa  provinciale,   se   trovino
applicazione, o comunque rilevino, le norme contenute  nel  Titolo  V
della parte II della Costituzione  ovvero  debbano  essere  applicate
soltanto quelle contemplate nello statuto speciale. 
    In particolare, la resistente assume che,  avendole  il  predetto
statuto attribuito  la  materia  dei  lavori  pubblici  di  interesse
provinciale, troverebbero applicazione esclusivamente le disposizioni
statutarie perche' piu' favorevoli rispetto al sistema di  competenza
delineato, nel settore in esame, dal Titolo V della  parte  II  della
Costituzione.  Pertanto,  a  giudizio   della   difesa   provinciale,
«l'identificazione della materia e dei suoi  confini  va  svolta  con
riferimento  alla  situazione  normativa   anteriore   alla   riforma
costituzionale del 2001, in quanto essa risulta -  per  lo  specifico
ambito dei lavori pubblici di interesse provinciale - piu' favorevole
del riparto condotto in base al Titolo V come riformato nel 2001». 
    Come e' noto, secondo l'art. 10  della  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte  seconda  della
Costituzione)  «sino  all'adeguamento  dei  rispettivi  statuti»,  le
disposizioni della stessa legge costituzionale  «si  applicano  anche
alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e
di Bolzano per le parti in cui  prevedono  forme  di  autonomia  piu'
ampie rispetto a quelle gia' attribuite». 
    Questa Corte ha chiarito che la  funzione  espletata  dal  citato
art. 10 e' quella «di garantire alle Regioni  a  statuto  speciale  e
alle Province autonome - attraverso un  procedimento  di  adeguamento
automatico e all'esito di una valutazione complessiva dei due sistemi
in comparazione - quegli spazi di maggiore autonomia  previsti  dalle
norme contemplate dal nuovo Titolo V, in attesa della  revisione  dei
singoli statuti speciali attraverso il procedimento introdotto  dalla
legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni  concernenti
l'elezione diretta dei presidenti delle Regioni a statuto speciale  e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano)» (sentenza n. 370 del
2006). Con la norma in esame, la legge costituzionale n. 3  del  2001
ha,  pertanto,   perseguito   «l'obbiettivo   di   evitare   che   il
rafforzamento del sistema delle autonomie  delle  Regioni  ordinarie,
attuato dalla riforma del Titolo V, potesse  determinare  un  divario
rispetto  a  quelle  Regioni  che  godono  di  forme   e   condizioni
particolari di autonomia» (citata sentenza n. 370 del 2006). 
    Occorre,  pertanto,  accertare,  in  applicazione  dei   predetti
principi, il rapporto che intercorre tra  le  disposizioni  contenute
nel novellato Titolo V e  quelle  contenute  nello  statuto  speciale
della Regione Trentino Alto-Adige/Südtirol. 
    Va  premesso  che,  con  riferimento  al  riparto  di  competenze
legislative tra lo Stato e le Regioni  a  statuto  ordinario,  questa
Corte  ha  piu'  volte  affermato  che,  in  mancanza   di   espressa
indicazione costituzionale,  nel  nuovo  art.  117  Cost.,  i  lavori
pubblici «non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano
a seconda dell'oggetto al quale afferiscono»  (sentenza  n.  303  del
2003) e pertanto possono  essere  ascritti,  di  volta  in  volta,  a
potesta' legislative statali  o  regionali.  Ne  deriva  che  non  e'
«configurabile ne' una materia relativa ai lavori pubblici nazionali,
ne' tantomeno un ambito materiale afferente  al  settore  dei  lavori
pubblici di interesse regionale» (sentenza n. 401 del 2007,  punto  3
del Considerato in diritto). Si e', inoltre, puntualizzato che  «tali
affermazioni  non  valgono  soltanto  per  i  contratti  di   appalti
pubblici, ma sono estensibili all'intera attivita' contrattuale della
pubblica amministrazione che non puo' identificarsi in una materia  a
se', ma rappresenta, appunto, un'attivita' che inerisce alle  singole
materie sulle quali essa si esplica»  (citata  sentenza  n.  401  del
2007). In questa prospettiva, avendo riguardo alle  competenze  delle
singole Regioni, deve ritenersi che esse sono legittimate a  regolare
soltanto quelle fasi procedimentali  che  afferiscono  a  materie  di
propria competenza, nonche' gli oggetti  della  procedura  rientranti
anch'essi in ambiti materiali di pertinenza  regionale  (sentenza  n.
160 del 2009). Questa Corte ha poi affermato che, «al fine di evitare
che  siano  vanificate  le  competenze  delle  Regioni»   a   statuto
ordinario, e' consentito che norme  regionali  riconducibili  a  tali
competenze possano produrre «effetti proconcorrenziali», purche' tali
effetti «siano indiretti e marginali e non si  pongano  in  contrasto
con gli obiettivi posti dalle norme statali che tutelano e promuovono
la concorrenza» (citata sentenza  n.  160  del  2009,  che  riprende,
testualmente, le affermazioni della sentenza n. 431 del 2007). 
    L'art. 8, primo comma, n.  17),  del  d.P.R.  n.  670  del  1972,
recante lo  statuto  speciale,  attribuisce,  invece,  alle  Province
autonome di Trento e di Bolzano competenza  legislativa  primaria  in
materie specificamente enumerate, tra le quali rientra  anche  quella
dei  «lavori  pubblici  di  interesse  provinciale».  Tale   espressa
previsione di una competenza propria nella  materia  in  questione  e
l'ampiezza  della  stessa  sono  tali  da  comportare  una   maggiore
autonomia delle Province autonome cosi' come delle Regioni a  statuto
speciale  rispetto  a  quella  assicurata  alle  Regioni  a   statuto
ordinario dal novellato Titolo V, che, come  gia'  sottolineato,  non
contempla un ambito materiale, nel settore dei lavori  pubblici,  che
possa considerarsi di competenza regionale. 
    Quanto sin qui esposto non significa, pero', che -  in  relazione
alla disciplina dei contratti di  appalto  che  incidono  nell'ambito
territoriale della Provincia - la legislazione provinciale sia libera
di  esplicarsi  senza  alcun  vincolo  e  che  non  possano   trovare
applicazione le disposizioni di principio contenute nel d.lgs. n. 163
del 2006. 
    Lo  stesso  art.  8,  sopra  citato,  prevede  che  la   potesta'
legislativa primaria della Provincia deve osservare i limiti previsti
dall'art. 4 dello  statuto,  il  quale  stabilisce  che  la  potesta'
legislativa regionale, ma anche quella provinciale,  deve  esplicarsi
«in  armonia  con  la  Costituzione  e  i  principi  dell'ordinamento
giuridico  della  Repubblica  e  con  il  rispetto   degli   obblighi
internazionali e degli interessi nazionali (...) nonche' delle  norme
fondamentali delle riforme economico-sociali  della  Repubblica».  Ne
consegue che la potesta' legislativa provinciale in questa  specifica
materia deve essere esercitata, come questa Corte ha gia' avuto  modo
di affermare con riguardo ad altri ambiti ex art. 8 dello statuto  di
autonomia, nel rispetto dei suddetti  limiti  (sentenze  n.  226  del
2009, n. 378 del 2007). 
    4.1.  -  Orbene,   deve   rilevarsi   come   tra   gli   obblighi
internazionali sia da annoverarsi il rispetto dei  principi  generali
del diritto comunitario e delle disposizioni contenute  nel  Trattato
del  25  marzo  1957  istitutivo   della   Comunita'   europea,   ora
ridenominato, dopo l'entrata  in  vigore  del  Trattato  di  Lisbona,
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, per
quanto interessa in questa sede, di quelle  che  tutelano  la  libera
concorrenza. 
    Questa Corte ha gia' avuto modo di precisare che  la  nozione  di
concorrenza di cui al secondo comma, lettera e), dell'art. 117  della
Costituzione «non puo'  che  riflettere  quella  operante  in  ambito
comunitario» (sentenza n. 401 del 2007). 
    Avendo riguardo al  diritto  europeo,  devono,  pertanto,  essere
ricomprese in tale nozione: a) «le misure legislative  di  tutela  in
senso proprio, che hanno ad oggetto gli atti ed i comportamenti delle
imprese che incidono negativamente  sull'assetto  concorrenziale  dei
mercati e ne disciplinano le modalita'  di  controllo,  eventualmente
anche di sanzione» (sentenza n. 430 del 2007): si tratta, in sintesi,
di misure antitrust; b) le disposizioni legislative  «di  promozione,
che  mirano  ad  aprire  un  mercato  o  a  consolidarne  l'apertura,
eliminando barriere all'entrata, riducendo o  eliminando  vincoli  al
libero   esplicarsi   della   capacita'   imprenditoriale   e   della
competizione tra imprese» (citata  sentenza  n.  430  del  2007):  si
tratta, in sintesi, di misure volte ad assicurare la concorrenza «nel
mercato»; c) le disposizioni legislative che perseguono  il  fine  di
assicurare   procedure   concorsuali   di   garanzia   mediante    la
strutturazione di tali procedure in modo da assicurare «la piu' ampia
apertura del mercato a tutti gli operatori  economici»  (sentenza  n.
401 del  2007):  si  tratta,  in  sintesi,  di  interventi  mirati  a
garantire la concorrenza «per il mercato» (da ultimo, sentenza n. 160
del 2009). 
    Nello specifico settore degli appalti vengono in rilievo tutte le
disposizioni che perseguono fini riconducibili  all'esigenza  sia  di
evitare comportamenti delle imprese  idonei  ad  alterare  le  regole
concorrenziali sia di garantire la progressiva  liberalizzazione  dei
mercati in cui sono ancora  presenti  barriere  all'entrata  o  altri
impedimenti all'ingresso di nuovi operatori economici. 
    In questa sede assumono, poi, rilevanza particolare le norme che,
disciplinando la fase procedimentale prodromica alla stipulazione del
contratto, si qualificano per la finalita' perseguita  di  assicurare
la concorrenza «per» il mercato. Si tratta di disposizioni  che,  sul
piano comunitario, e dunque anche sul  piano  dell'ordinamento  dello
Stato, tendono a tutelare  essenzialmente  i  principi  della  libera
circolazione delle merci, della  liberta'  di  stabilimento  e  della
libera prestazione di servizi (artt. da 28 a 32; da 34 a 37; da 45  a
54; da 56 a 66 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea,
gia' artt. da 23 a 31 e da 39 a 59 del  Trattato  che  istituisce  la
Comunita' europea). 
    La   previsione,   infatti,   di   norme   che   si   discostino,
eventualmente, dal modello definito in ambito comunitario viola tanto
i valori  tutelati  dal  diritto  europeo  impedendo  o  restringendo
l'esercizio  delle  fondamentali  liberta'  comunitarie,  quanto   le
corrispondenti  normative  statali  adottate   nell'esercizio   della
competenza legislativa  esclusiva  prevista  dall'art.  117,  secondo
comma, lettera e), della Costituzione. 
    In conclusione sul punto, la Provincia autonoma  di  Trento,  nel
dettare norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale,
pur esercitando una  competenza  primaria  specificamente  attribuita
dallo  statuto  di  autonomia,  deve  non  di  meno  rispettare,  con
riferimento soprattutto alla disciplina della fase  del  procedimento
amministrativo di evidenza pubblica, i principi  della  tutela  della
concorrenza strumentali  ad  assicurare  le  liberta'  comunitarie  e
dunque  le  disposizioni  contenute  nel  Codice  degli  appalti  che
costituiscono diretta attuazione delle prescrizioni poste  a  livello
europeo. 
    4.2.  -  Altro  limite  alla  suddetta   competenza   legislativa
provinciale e' rinvenibile nei  principi  dell'ordinamento  giuridico
della Repubblica, tra i quali sono ricompresi anche quelli  afferenti
alla disciplina di istituti e rapporti privatistici, che non puo' che
essere uniforme sull'intero territorio nazionale,  in  ragione  della
esigenza di assicurare il rispetto del principio di uguaglianza. 
    In  relazione  a  questo  aspetto  viene  in  rilievo,  in  linea
generale, la fase di  conclusione  ed  esecuzione  del  contratto  di
appalto. Con riferimento a tale fase questa Corte, infatti, ha  avuto
modo di rilevare come l'amministrazione si ponga in una posizione  di
tendenziale parita' con la controparte ed agisca  non  nell'esercizio
di  poteri  amministrativi,  bensi'  nell'esercizio   della   propria
autonomia negoziale (sentenza n. 401 del 2007). 
    A cio' e' da aggiungere che nella suindicata fase di  conclusione
ed esecuzione del rapporto contrattuale si collocano  anche  istituti
che rispondono ad interessi unitari e che, implicando  valutazioni  e
riflessi finanziari, che non tollerano discipline  differenziate  nel
territorio dello Stato,  possono  ritenersi  espressione  del  limite
rappresentato    dalle    norme    fondamentali     delle     riforme
economico-sociali (sia pure con riferimento ad  un  singolo  istituto
afferente alla fase esecutiva, si vedano la sentenza n. 447 del  2006
e, prima della riforma del Titolo V, la sentenza n. 482 del 1995). 
    In definitiva, la Provincia autonoma e' tenuta,  tra  l'altro,  a
rispettare, con  riguardo,  in  particolare,  alla  disciplina  della
suddetta fase, anche quelle norme statali, contenute  nel  d.lgs.  n.
163 del 2006, che  sono  espressione  dei  principi  dell'ordinamento
giuridico   della   Repubblica   e    delle    norme    di    riforma
economico-sociale. 
    A questo  ultimo  proposito,  va  ricordato  che  con  la  citata
sentenza n. 482 del 1995 questa Corte ha avuto modo di  chiarire  che
la legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di  lavori
pubblici), poi sostanzialmente  trasfusa  nel  Codice  degli  appalti
pubblici, ha innovato profondamente il quadro legislativo dei  lavori
pubblici. Tale pronuncia, con riferimento alla legge citata, ha cosi'
osservato: «essa e' diretta a riordinare complessivamente la materia,
modificando   tratti   essenziali   della   precedente    disciplina,
considerata inadeguata per un'efficace amministrazione  del  settore,
che richiede la programmazione e l'effettiva esecuzione  delle  opere
pubbliche in tempi ed a costi certi e prefissati,  secondo  procedure
trasparenti  ed  idonee  a  garantire  la  correttezza  e  la  libera
concorrenza, con una netta separazione, anche per gli aspetti tecnici
che  vanno  dalla  progettazione  al  collaudo,  dei  compiti  propri
dell'amministrazione committente rispetto all'attivita' di chi esegue
le opere. La complessiva e profonda innovazione  normativa  tocca  un
settore  che,  negli  aspetti  disciplinati  dalla  riforma,   assume
importanza nazionale e richiede l'attuazione di principi uniformi  su
tutto il territorio del Paese. Tali principi comportano, tra l'altro,
l'omogeneita'  e   la   trasparenza   delle   procedure,   l'uniforme
qualificazione dei soggetti, la libera concorrenza degli operatori in
un mercato senza restrizioni regionali. Inoltre si afferma l'esigenza
di  costituire  un  organismo  indipendente,  al  quale  affidare  la
vigilanza e la garanzia  del  rispetto  dei  principi  fissati  dalla
legge. Nel caso in esame ricorrono, dunque,  gli  elementi  richiesti
dalla Corte perche' una disciplina legislativa  veda  riconosciuti  i
caratteri   sostanziali   delle   norme   fondamentali   di   riforma
economico-sociale (sentenze numeri 406, 153, 29  del  1995,  356  del
1994, 359 e 355 del 1993)». 
    Alla luce delle considerazioni,  gia'  allora  svolte  da  questa
Corte, ancora oggi  valide,  deve  essere  riconosciuto  ai  principi
desumibili dalle disposizioni del Codice degli appalti la  natura  di
norme fondamentali di  riforma  economico-sociale  della  Repubblica,
come tali costituenti legittimamente limite alla potesta' legislativa
primaria della  resistente  Provincia  autonoma  di  Trento;  e  cio'
segnatamente per quelle norme del predetto Codice che  attengono,  da
un lato, alla scelta del contraente (alle procedure  di  affidamento)
e, dall'altro,  al  perfezionamento  del  vincolo  negoziale  e  alla
correlata sua esecuzione. 
    Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per quanto  attiene  alla
materia del contenzioso giurisdizionale, rispetto alla quale  operano
i medesimi limiti derivanti dai principi dell'ordinamento  giuridico,
che riconducono tale materia alla  esclusiva  competenza  legislativa
dello  Stato  per  evidenti  motivi  di  unitarieta'  e   uniformita'
sull'intero territorio nazionale delle relative disposizioni. 
    La disciplina statale in  materia  pone,  nel  suo  complesso,  i
requisiti validi per garantire, su tutto il territorio nazionale,  la
tutela   giurisdizionale;   come    tale,    costituisce    principio
dell'ordinamento giuridico  che  funge,  anch'esso,  da  limite  alla
potesta' legislativa primaria della Provincia autonoma di  Trento  ex
art. 8, primo comma, n. 17), dello statuto (sentenza n. 73 del 2008). 
    5. - In conclusione, dunque, nel settore degli  appalti  pubblici
il riparto di competenze si atteggia in modo diverso  a  seconda  che
trovino applicazione il Titolo V della parte  II  della  Costituzione
ovvero norme statutarie speciali che prevedano, in via  autonoma,  la
materia dei lavori pubblici, di interesse regionale o, come nel  caso
qui in esame, di interesse provinciale. 
    Nel primo  caso,  in  mancanza  della  previsione  di  un  ambito
materiale nel quale ricondurre gli appalti  pubblici,  le  Regioni  a
statuto  autonomo  possono,  nell'esercizio  di  una  loro  specifica
competenza, emanare norme che producano «effetti  proconcorrenziali»,
nei limiti innanzi indicati. 
    In presenza, invece, di una previsione statutaria,  quale  quella
in esame, che contempli, quale materia a se', i  lavori  pubblici  di
interesse provinciale, l'ente ad autonomia speciale e' legittimato  a
disciplinare  il  settore,  ma,  nell'esercizio  di  tale   specifica
competenza  legislativa,  deve  rispettare  i  limiti  fissati  dallo
statuto speciale (art. 4). 
    Cio' comporta, per quanto  attiene  in  particolare  alla  tutela
della concorrenza, che la disciplina provinciale non possa  avere  un
contenuto difforme da quella assicurata in ambito europeo e nazionale
e, quindi, non possa alterare  negativamente  il  livello  di  tutela
assicurato da quest'ultimo. 
    6. - Esaurita l'analisi delle questioni  preliminari  prospettate
dalla resistente, prima di passare  a  valutare  le  singole  censure
proposte  dallo  Stato,  e'  opportuno  sottolineare  come   in   una
fattispecie per  molti  aspetti  analoga,  relativa  all'impugnazione
statale della legge della  Regione  Sardegna  7  agosto  2007,  n.  5
(Procedure  di  aggiudicazione  degli  appalti  pubblici  di  lavori,
forniture e servizi, in attuazione  della  direttiva  comunitaria  n.
2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la  disciplina  delle
fasi del ciclo dell'appalto), l'Avvocatura generale dello Stato, pure
impugnando numerose disposizioni di tale legge per  violazione  della
competenza statale in  materia  di  tutela  della  concorrenza  e  di
ordinamento civile, ha formulato specifiche  ed  argomentate  censure
nei confronti di ciascuna delle disposizioni  della  legge  regionale
impugnata. Tanto che, con la sentenza n. 411 del 2008,  questa  Corte
si e' pronunciata nel merito di queste impugnazioni. 
    Nella fattispecie ora in esame, invece, il ricorso proposto dallo
Stato nei confronti della legge della Provincia  autonoma  di  Trento
e',  in  larghissima  parte,  apodittico  e  carente  di  motivazioni
specifiche nei confronti delle singole norme della citata legge,  dal
momento che esso, in generale, si limita a dedurre  che  varie  norme
oggetto di gravame sono invasive  della  competenza  esclusiva  dello
Stato in tema di tutela della concorrenza e di ordinamento civile. E'
mancato, pure in  presenza  del  descritto  quadro  articolato  delle
competenze dello Stato e della Provincia autonoma e di  un  contenuto
talora anche molto complesso delle  norme  impugnate,  uno  specifico
riferimento alle ragioni che determinerebbero un insanabile contrasto
con la disciplina comunitaria o con quella contenuta nel Codice degli
appalti. 
    In  particolare,  dalle  indicazioni  sintetiche  contenute   nel
ricorso dello Stato non e'  dato  comprendere  neppure  se  le  norme
impugnate  vengano  censurate  per  il  solo  fatto  di  invadere  la
competenza esclusiva dello Stato in tema di tutela della  concorrenza
o di ordinamento civile oppure vengano censurate per il loro asserito
contrasto con  i  parametri  interposti  contenuti  nella  disciplina
comunitaria o in quella nazionale di cui al  citato  Codice.  A  tale
ultimo proposito, deve, inoltre,  sottolinearsi  come  il  ricorrente
avrebbe dovuto indicare le disposizioni del predetto Codice, o almeno
il  loro  contenuto,  eventualmente  recanti  prescrizioni   difformi
rispetto a quelle oggetto di impugnazione (sentenze n. 411 del 2008 e
n. 51 del 2008). 
    In tale situazione, non puo' che dichiararsi la  inammissibilita'
delle censure formulate in modo generico ed indeterminato. 
    Le suindicate carenze argomentative determinano, innanzitutto, la
inammissibilita' dell'impugnazione dell'art. 1, nella  parte  in  cui
sostituisce il comma 1 dell'art. 1 della legge prov. n. 26 del  1993,
in  quanto,  malgrado  esso  sia  stato  indicato  nell'epigrafe  del
ricorso, non risultano formulate nei suoi confronti censure di  alcun
genere. 
    Deve essere, poi, dichiarata la inammissibilita' per  genericita'
di un primo e ampio gruppo di censure, che sono appena adombrate  nel
ricorso. Tale inammissibilita', in particolare, concerne le doglianze
proposte nei confronti dei seguenti articoli della legge prov. n.  10
del 2008: 5 (in tema di determinazione del valore degli affidamenti);
10 (in tema di divieti di divulgazione; in relazione a tale norma  e'
evocato,   inoltre,   un   parametro   costituzionale    inconferente
rappresentato  dalla  determinazione  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni); 15 (sulle prescrizioni tecniche); 16, comma 1,  lettera
c), in tema di adeguamento prezzi; 17, che  introduce  l'art.  13-bis
della legge prov. n. 26 del 1993 (nella parte in cui il suddetto art.
13-bis, comma 2, lettera c, e comma 3, disciplina i capitolati);  18,
comma 1, lettera a), (in tema di progettazioni; anche in questo  caso
e' richiamato, ancora una volta in maniera inconferente, il parametro
costituzionale dei livelli essenziali delle prestazioni);  22,  nella
parte in cui, nel modificare l'art. 20 della legge prov.  n.  26  del
1993, sostituisce i commi 5 e 8 ed introduce i commi 12-bis e  12-ter
del medesimo  art.  20  (in  tema  di  affidamento  di  incarichi  di
progettazione); 23 (sul concorso di progettazione); 24,  nella  parte
in cui sostituisce l'art. 22, comma 3, della legge prov.  n.  26  del
1993 (sulle procedure di affidamento degli incarichi di direzione dei
lavori);  25  (sulle  garanzie  dell'offerta);  26  (sulle  coperture
assicurative); 27 (in tema di affidamento  di  incarichi  esterni  ai
collaudatori); 28 (sui bandi di  gara);  29  (sulla  pubblicita'  dei
bandi   di   gara);   30   (sulla   pubblicita'   degli   avvisi   di
aggiudicazione); 31 (sulle informazioni circa i  mancati  inviti,  le
esclusioni e aggiudicazioni); 32 (sui contratti a corpo e  a  misura;
in relazione a tale disposizione, a fondamento dell'impugnazione,  il
ricorrente aggiunge, ma sempre genericamente, la diversita'  rispetto
al «terzo correttivo»,  che,  pero',  e'  un  decreto  successivo  al
ricorso); 33, comma 1, lettera a), (sul dialogo competitivo); 34, che
sostituisce l'art. 31  della  legge  prov.  n.  26  del  1993  (sulla
licitazione), limitatamente ai commi 2 e 3 del suddetto art.  31;  36
(sul dialogo competitivo); 38 (sull'asta elettronica);  da  39  a  44
(sui soggetti ammessi alla gara e sui requisiti  di  partecipazione);
45, comma 1, lettera a (sui criteri  di  aggiudicazione  dell'offerta
economica); 46 (sulle fasi dell'aggiudicazione); 47  (sulla  verifica
dei   requisiti   dell'aggiudicatario);   48   (sulle    disposizioni
organizzative per il ricorso al  subappalto);  53  (sulla  disciplina
economica dell'esecuzione dei lavori pubblici); 55 (sulla concessione
di lavori pubblici); 56, ad eccezione di quanto si  dira'  tra  breve
con riferimento alla parte dello stesso art. 56 che,  nel  sostituire
l'art. 50 della legge prov. n. 26 del 1993, modifica il comma  4  del
medesimo  art.  50;  57  (in   tema   di   affidamenti   diretti   al
concessionario); 58 (in tema di appalti del concessionario); da 59  a
72 (sulla finanza di progetto); 73 e 74 (sulle varianti progettuali);
da 79 a 85, e da 87 a 89  (sulla  fase  di  esecuzione  del  rapporto
contrattuale); da 91 a 95,  97  e  98  (su  lavori  relativi  a  beni
culturali); da 100  a  108  (sulle  procedure  di  affidamento  e  di
selezione  delle  offerte);  112,  comma  2   (sulla   applicabilita'
dell'abrogato comma 4 dell'art. 9 della legge provinciale 13 dicembre
1999, n. 6, recante «Interventi della Provincia  autonoma  di  Trento
per il  sostegno  dell'economia  e  della  nuova  imprenditorialita'.
Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale
8 luglio 1996, n. 4 e disposizioni  in  materia  di  commercio»).  In
particolare, in relazione a tale ultima disposizione, attesa  la  sua
incidenza su ambiti specifici diversi da quello degli appalti, non si
adduce  alcuna  argomentazione  idonea  a   sorreggere   la   censura
formulata. 
    7. -  Un  secondo  gruppo  di  censure  deve,  invece,  ritenersi
ammissibile e fondato. 
    In particolare, esse  sono  dirette  contro  talune  disposizioni
afferenti, prevalentemente, alla fase della procedura di  affidamento
dell'appalto  e  contenenti  norme,  per  molti  aspetti,  differenti
rispetto a  quelle  dettate  dal  legislatore  statale  e  da  quello
comunitario. Tale  diversita'  altera  il  livello  di  tutela  della
concorrenza assicurato dallo Stato su tutto il territorio  nazionale,
incidendo  negativamente  anche   sulle   liberta'   comunitarie   di
circolazione delle persone e delle merci. 
    In particolare, sono fondate, in quanto sorrette da adeguate, sia
pure   sintetiche,   argomentazioni,   le   censure   relative   alle
disposizioni che vengono di seguito indicate. 
    7.1. - L'art. 1 della legge prov.  n.  10  del  2008  sostituisce
l'art. 1 della legge prov. n. 26 del 1993. 
    Il comma 6  del  novellato  art.  1  stabilisce  che  -  per  gli
interventi eseguiti direttamente da privati a scomputo di  contributi
connessi ad atti abilitanti all'attivita' edilizia o conseguenti agli
obblighi derivanti da convezioni di lottizzazione - non si  applicano
le norme di garanzia che disciplinano le procedure di gara. 
    Tale  previsione  e'  illegittima,  in  quanto  viola  i   limiti
statutari poiche' reca una disciplina in  contrasto  con  i  principi
contenuti nell'art.  32,  comma  1,  lettera  g),  del  Codice  degli
appalti,  dettati  dal  legislatore  statale  in   attuazione   della
normativa comunitaria a tutela della concorrenza. 
    La  disposizione  statale,  infatti,  prevede  che  -  ricorrendo
l'ipotesi   suddetta   -    l'avente    diritto    deve    presentare
all'amministrazione, in sede di richiesta del permesso di  costruire,
un progetto preliminare delle opere da  eseguire,  con  l'indicazione
del tempo massimo in  cui  devono  essere  completate,  allegando  lo
schema del relativo contratto di  appalto.  L'amministrazione,  sulla
base del progetto preliminare,  indice  una  gara  con  le  modalita'
previste dall'art. 55 del medesimo Codice degli appalti. 
    La necessita'  dell'espletamento  di  tale  gara  non  e'  invece
contemplata dall'impugnata disposizione  provinciale,  donde  la  sua
illegittimita' costituzionale, atteso che essa  incide  negativamente
sul livello di tutela della concorrenza assicurata dalle disposizioni
statali. 
    7.2. - Il comma 7 del novellato art. 1 della suddetta legge prov.
n. 26 del 1993 prevede l'applicazione delle  regole  a  tutela  della
concorrenza soltanto per i contratti di sponsorizzazione relativi  ad
opere o  lavori  pubblici  di  cui  all'allegato  I  della  direttiva
2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31  marzo  2004
(corrispondente all'allegato I del Codice degli Appalti), nonche' per
quelli aventi ad oggetto i beni culturali, non  menzionando,  invece,
ne' i servizi di cui all'allegato II del Codice degli appalti, ne' le
forniture disciplinate dal medesimo (gli uni come le  altre,  invece,
espressamente menzionati dall'art. 26 del Codice). 
    La norma in esame  e'  illegittima  in  quanto  lede  i  principi
affermati dal legislatore statale nel citato art. 26 del Codice degli
appalti, il quale, da un lato, contiene una disposizione  di  portata
applicativa piu' ampia, per dare effettivita' nel settore alla tutela
della concorrenza, ricomprendendo tutte le tipologie di contratti  di
sponsorizzazione; dall'altro, puntualizza che si applicano soltanto i
principi del Trattato quando «i lavori, i servizi, le forniture  sono
acquisiti o  realizzati  a  cura  e  spese  dello  sponsor»,  con  la
conseguenza che trovano applicazione le norme del Codice  qualora  il
contratto abbia natura onerosa per l'amministrazione. 
    7.3. - L'art. 4, nella parte in cui sostituisce l'art.  2,  comma
2, della legge prov. n.  26  del  1993,  estende  l'applicazione  del
contenuto dell'intera legge provinciale anche ai lavori  eseguiti  da
soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici,  che  ricevono
finanziamenti dalla Provincia. La norma  e'  illegittima,  in  quanto
pone, quale  condizione  per  la  sua  applicazione,  l'esistenza  di
progetti di importo complessivo pari a tre milioni  di  euro,  mentre
l'art. 32 del d.lgs. n. 163 del 2006 prevede il diverso limite di  un
milione  di  euro,  cosi'  assicurando  una  maggiore  tutela   della
concorrenza. 
    7.4. - L'art. 34 disciplina la licitazione  privata,  stabilendo,
al comma 1, che con tale procedura «si fa luogo a una  gara  pubblica
esperita sulla base di un progetto esecutivo, o definitivo  nei  casi
previsti dalla legge, fra piu' soggetti invitati  a  questo  scopo  e
selezionati secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione». 
    Ad   avviso   del   ricorrente,   detta   disposizione    sarebbe
incostituzionale, in quanto «il diritto nazionale  a  maggior  tutela
della concorrenza impone che nella procedura ristretta siano invitate
tutte le imprese che ne fanno richiesta, e  non  solo  quelle  scelte
dalla  stazione  appaltante,   come   dispone,   invece,   la   legge
provinciale, che dunque garantisce una minore soglia di tutela  della
concorrenza». 
    La questione relativa al predetto comma e' fondata. 
    L'art. 55 del Codice degli appalti  prevede,  in  particolare  al
comma 6, che  «nelle  procedure  ristrette  gli  operatori  economici
presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalita' e  dei
termini fissati dal bando di  gara  e,  successivamente,  le  proprie
offerte nel rispetto delle modalita'  e  dei  termini  fissati  nella
lettera invito.  Alle  procedure  ristrette  sono  invitati  tutti  i
soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in  possesso  dei
requisiti di qualificazione previsti dal bando». 
    E'  evidente,  pertanto,  che,  nella  prospettiva  nazionale  di
attuazione dei principi  di  libera  concorrenza,  e'  consentita  la
partecipazione alla procedura ristretta di «tutti i soggetti  che  ne
abbiano fatto richiesta» e  non  solo,  come,  invece,  previsto  dal
legislatore  provinciale,  di   quelli   prescelti   dalla   stazione
appaltante. Tale diversita' di regolazione incide  negativamente  sul
livello di concorrenzialita' che deve essere assicurato,  atteso  che
si riduce la platea degli operatori economici che possono partecipare
alla  procedura  di  scelta   del   contraente   con   consequenziale
pregiudizio, tra l'altro, delle liberta'  comunitarie  specificamente
tutelate nel settore in esame. 
    Pertanto, deve essere dichiarata la illegittimita' costituzionale
del  dell'art.  34,  comma  1,  ferma  restando  la  declaratoria  di
inammissibilita' per genericita' della censura  riferita  alle  altre
disposizioni del medesimo articolo (v. supra, il punto 6). 
    7.5. - L'art. 35 disciplina la  procedura  negoziata  in  maniera
difforme rispetto ai principi enunciati  negli  artt.  56  e  57  del
d.lgs. n. 163  del  2006,  che  danno  attuazione  alle  disposizioni
contenute negli artt. 30 e 31 della direttiva comunitaria n.  18  del
2004. 
    Esso prevede, da  un  lato,  la  possibilita'  del  ricorso  alla
procedura negoziata, previa pubblicazione del bando, per  fattispecie
non contemplate dal legislatore statale (e segnatamente - sia pure in
casi  eccezionali  -  nel  caso   di   lavori   la   cui   natura   o
imprevedibilita' non consentono una fissazione preliminare e  globale
dei  prezzi);  dall'altro,  subordina  il  ricorso   alla   procedura
negoziata, senza previa pubblicazione del bando,  a  condizioni  meno
stringenti di quelle previste dal legislatore statale nel citato art.
57 del Codice. 
    La norma impugnata, infatti, stabilisce modalita'  procedimentali
in vari punti differenti rispetto al modello prefigurato dal predetto
decreto; ne' assume rilievo che alcuni casi di ammissione  coincidano
con quelli contemplati a livello nazionale e comunitario. 
    La  disposizione,  pertanto,  e'  illegittima,   in   quanto   le
diversita', per alcune ipotesi, delle fattispecie  per  le  quali  e'
consentito il ricorso alla procedura negoziata, nonche' relativamente
ad alcuni profili di rilevanza procedimentale, sono  comunque  idonee
ad  incidere  negativamente  sulle  liberta'  di  circolazione  delle
persone  e  delle  merci  alterando  le  regole  che  presiedono   al
funzionamento del sistema di disciplina degli appalti. 
    7.6.  -  Con  riferimento  all'impugnazione  dell'art.  37,   che
disciplina l'accordo quadro, il ricorrente, dopo avere  rilevato  che
tale accordo, costituendo «una procedura di affidamento», invaderebbe
l'ambito materiale della tutela della concorrenza,  aggiunge  che  la
legge provinciale consentirebbe la stipulazione di tale  accordo  «in
un numero indefinito di casi,  lasciati,  con  norma  in  bianco,  al
futuro regolamento provinciale, laddove l'art. 59 del d.lgs.  n.  163
del 2006 limita l'accordo quadro,  nel  campo  dei  lavori,  ai  soli
lavori di manutenzione, a maggior tutela della concorrenza». 
    La censura e' fondata. 
    Nella prospettiva comunitaria e nazionale l'accordo quadro «e' un
accordo concluso tra una o piu' amministrazioni aggiudicatrici e  uno
o piu' operatori economici e il cui scopo e' quello di  stabilire  le
clausole  relative  agli  appalti  da  aggiudicare  durante  un  dato
periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del  caso,
le quantita' previste» (art. 1, paragrafo 5, della  direttiva  n.  18
del 2004; la definizione e'  stata  recepita,  sul  piano  nazionale,
dall'art. 3, comma 13, del d.lgs. n. 163 del 2006). 
    Nella  specie,  il   legislatore   provinciale,   demandando   al
regolamento provinciale la definizione dei casi in cui  e'  possibile
stipulare l'accordo quadro, ha introdotto una normativa differente da
quella prevista dal citato art.  59  del  Codice  degli  appalti,  il
quale,   come   sottolineato,   limita   la   possibilita'   per   le
amministrazione aggiudicatrici di stipulare accordi  quadro  soltanto
nel settore dei lavori pubblici di manutenzione. 
    Tale diversita' di ambito di applicazione e' idonea  ad  incidere
negativamente  sul  livello  di  tutela  dei  mercati  concorrenziali
assicurata  in  ambito  statale.  Infatti,   la   legge   provinciale
attribuisce al regolamento  il  compito  di  individuare  i  casi  in
relazione  ai  quali  le  stazioni  appaltanti  possono  limitarsi  a
determinare il contenuto quadro dell'accordo, rinviando ad un momento
successivo  la  concreta  stipulazione  dei  contratti   di   appalto
attuativi del predetto accordo. 
    7.7. - L'art. 56, nel sostituire l'art. 50 della legge  prov.  n.
26 del 1993, sostituisce anche il comma 4  del  medesimo  art.  50  e
prevede che, per affidare la  concessione  di  lavori  pubblici,  «le
amministrazioni  aggiudicatrici  sono  libere  di  scegliere  tra  le
procedure aperta, ristretta o negoziata,  purche'  sia  garantito  un
adeguato confronto concorrenziale, volto  a  individuare  le  offerte
piu' vantaggiose dal punto di vista tecnico, economico e  gestionale,
anche secondo il profilo della redditivita', previa  definizione  dei
criteri di valutazione o della loro ponderazione,  con  le  modalita'
stabilite dal regolamento di attuazione». 
    Sul piano nazionale, il legislatore statale ha previsto,  invece,
che  le  stazioni  appaltanti  «affidano  le  concessioni  di  lavori
pubblici con procedura aperta o ristretta,  utilizzando  il  criterio
selettivo dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa» (art. 144 del
d.lgs. n. 163 del 2006). Non viene consentito, pertanto,  nell'ambito
di questa tipologia di contratto di partenariato pubblico privato, di
ricorrere alla procedura negoziata. E' evidente  come  la  disciplina
provinciale  si   discosti   dalla   normativa   statale,   incidendo
negativamente sul livello di tutela della concorrenza assicurato  dal
legislatore nazionale. 
    Deve  conseguentemente  essere   dichiarata   la   illegittimita'
costituzionale dell'art. 56, nella parte in cui sostituisce il  comma
4 dell'art. 50 della legge prov. n. 26 del 1993. 
    7.8. - L'art. 86, disciplinando la procedura  di  affidamento  in
caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto  per
suo grave  inadempimento,  prevede  che  l'affidamento  avviene  alle
condizioni  fatte  in   sede   di   originaria   offerta   da   parte
dell'interpellata e non da parte dell'originario aggiudicatario, come
invece previsto dall'art. 140 del d.lgs. n. 163 del  2006.  Anche  la
suddetta disposizione, quindi, e'  illegittima,  in  quanto  viola  i
limiti dettati dall'art. 4 dello statuto. 
    8.- Infine,  un  terzo  gruppo  di  censure  deve  ritenersi  non
fondato. 
    8.1. - In particolare, non puo' trovare accoglimento  la  censura
con la quale il ricorrente impugna l'art. 1 della legge prov.  n.  10
del 2008, che sostituisce l'art. 1 della legge prov. n. 26 del  1993,
lamentando come al comma 2 il legislatore provinciale abbia  previsto
che la legge impugnata si applichi soltanto ai contratti  di  importo
«inferiore» o «superiore» alla soglia comunitaria e non  anche,  come
stabilito in ambito europeo, a quelli di importo «pari»  alla  soglia
medesima. 
    Al riguardo, va innanzitutto osservato che l'art. 3  della  legge
censurata in esame, introducendo l'art. 1-ter nella legge provinciale
n. 26 del 1993, ha espressamente  sancito,  contrariamente  a  quanto
asserito dal ricorrente, che i contratti sopra la soglia  comunitaria
sono quelli il cui valore stimato, al netto dell'imposta  sul  valore
aggiunto, e' pari o superiore alle  soglie  fissate  dalla  direttiva
comunitaria in materia di  procedure  di  aggiudicazione  di  appalti
pubblici di lavori. 
    Chiarito cio', deve rilevarsi come la disposizione  censurata  si
limiti a definire l'ambito  di  applicazione  della  normativa  e  in
quanto tale abbia un contenuto non idoneo a recare alcun vulnus  alle
competenze costituzionali dello Stato. 
    8.2. - Per le medesime ragioni non e' fondata  l'analoga  censura
avente ad  oggetto  l'art.  99,  relativo  agli  appalti  di  importo
superiore alla soglia comunitaria. 
    8.3.  -  Non  puo'  trovare  accoglimento  neanche  la  doglianza
relativa al comma 4 dell'art. 1 della legge prov.  n.  26  del  1993,
sostituito dall'art. 1 della legge prov. n. 10  del  2008,  il  quale
prevede che nei contratti misti di lavori, forniture e servizi, e nei
contratti di  forniture  e  servizi  quando  comprendono  lavori,  si
applica la legge provinciale n. 10 del 2008  «se  i  lavori  assumono
rilievo  superiore  al  50  per  cento,   salvo   che,   secondo   le
caratteristiche specifiche dell'appalto, i lavori  abbiano  carattere
meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture  e  purche'
queste costituiscano l'oggetto principale del contratto». Come emerge
dalla lettura  della  riportata  disposizione,  essa,  limitandosi  a
fornire una definizione di contratto misto, ai fini dell'applicazione
della normativa  provinciale  sostanzialmente  equivalente  a  quella
contenuta nel comma 3 dell'art. 14 del Codice degli appalti,  non  e'
suscettibile di recare alcun vulnus alle competenze statali. 
    8.4. - Altresi' non fondata, sempre per inidoneita'  della  norma
censurata ad incidere  sulle  competenze  statali,  e'  la  doglianza
avente ad oggetto l'art. 2, il quale si limita a stabilire  l'obbligo
di rispettare taluni principi generali nella fase  di  affidamento  e
esecuzione  di  opere  e  lavori  pubblici,  quali  i   principi   di
economicita',  efficacia,   tempestivita'   e   correttezza,   libera
concorrenza,   parita'   di   trattamento,    non    discriminazione,
trasparenza, proporzionalita' e pubblicita'. E' bene  aggiungere  che
la circostanza che non siano richiamati altri principi contenuti  nei
commi 2, 3, e 4 dell'art. 4 del Codice  degli  appalti  non  implica,
d'altro canto, contrariamente a quanto sostenuto dal  ricorrente,  la
loro inapplicabilita'. 
    8.5. - Non e' fondata neanche  la  censura  relativa  all'art.  3
della legge provinciale impugnata, atteso che la norma  in  questione
si limita a fornire talune definizioni che, per  la  mancanza  di  un
effettivo contenuto precettivo, non sono idonee  ad  invadere  ambiti
costituzionalmente riservati alla competenza legislativa statale. 
    8.6. - Non  puo'  essere  accolta  neanche  la  censura  relativa
all'art 6, che introduce l'art. 3-bis nella legge  n.  26  del  1993.
Tale articolo, la cui rubrica reca «lavori sequenziali», prevede,  al
primo comma, che «i lavori  possono  essere  motivatamente  suddivisi
dalle amministrazioni aggiudicatrici  in  piu'  contratti  d'appalto,
fatto salvo quanto previsto dall'art. 3. La motivazione da' conto, in
particolare, della  convenienza  della  scelta  dal  punto  di  vista
tecnico-organizzativo e finanziario.  Il  regolamento  di  attuazione
definisce  i  criteri  distintivi  tra  lotti  funzionali  e   lavori
sequenziali»; il secondo comma stabilisce che «per la predisposizione
del documento preliminare di progettazione previsto  dall'art.  14  e
per  il  coordinamento  dei  lavori  sequenziali  e'  individuato  un
responsabile di progetto». 
    Il  ricorrente  assume  che  tale  norma  «reca  una  definizione
sconosciuta  al  diritto   comunitario   e   nazionale   di   "lavori
sequenziali", tenuti distinti dai lavori in lotti, e che  costituisce
la giustificazione per affidamenti a  trattativa  privata  fuori  dai
casi previsti dal diritto comunitario» e dal d.lgs. n. 163 del  2006,
con violazione della tutela della concorrenza. 
    La censura non e' fondata. 
    In via preliminare, si deve chiarire che, contrariamente a quanto
sostenuto dal ricorrente, non e' sufficiente  la  mancata  disciplina
dell'istituto  in   ambito   comunitario   per   inferirne   la   sua
illegittimita'  costituzionale.  Avendo  la  Provincia  autonoma  una
competenza specifica in  materia  di  lavori  pubblici  di  interesse
provinciale, essa puo' regolamentare il settore purche', come  si  e'
prima  precisato,  vengano  osservati  i  limiti  contemplati   dallo
statuto. 
    Nella specie tali limiti non risultano violati. 
    Il  legislatore  provinciale  ha   disciplinato,   infatti,   una
modalita' afferente alla individuazione dell'oggetto del contratto di
appalto, stabilendo che i lavori possono essere suddivisi mediante la
stipulazione di piu' contratti di appalto. Orbene, tale  suddivisione
in se' non e' idonea a pregiudicare la tutela della concorrenza. 
    In   primo   luogo,   perche'   la   norma   non   prevede    che
l'amministrazione  possa  fare  ricorso  alla  procedura   negoziata.
L'eventuale  frazionamento   dell'oggetto   del   contratto   impone,
comunque, che, in relazione a  ciascun  contratto,  l'amministrazione
rispetti sempre le regole di scelta del  contraente  poste  a  tutela
della concorrenza. A tale proposito, non  e'  senza  rilievo  che  la
stessa disposizione impugnata puntualizzi che debba  essere  comunque
rispettato quanto statuito dall'art. 3 della legge provinciale n.  26
del  1993,  come  modificata  dalla  legge  n.  10  del  2008,  sulla
determinazione  del  valore   degli   affidamenti   ai   fini   della
individuazione della disciplina  applicabile.  E  cio'  assicura  che
l'eventuale suddivisione dei lavori  in  piu'  contratti  non  possa,
appunto, rappresentare uno strumento per eludere le regole imperative
di regolamentazione della procedura di evidenza pubblica. 
    In   secondo   luogo,   la   legge   provinciale    impone    che
l'amministrazione aggiudicatrice dia conto delle ragioni della scelta
e della sua convenienza dal punto di  vista  tecnico-organizzativo  e
finanziario. 
    In altri termini, il legislatore provinciale ha posto  condizioni
e limiti all'esercizio del potere di valutazione dell'amministrazione
aggiudicatrice, idonei ad evitare che  si  incida  negativamente  sul
livello di tutela della  concorrenza  assicurato  dalla  legislazione
statale. 
    La questione deve, pertanto, essere dichiarata non fondata. 
    8.7. - Non e' fondata neanche la censura formulata nei  confronti
dell'art. 17, che introduce l'art. 13-bis della legge provinciale  n.
26 del 1993, articolo ritenuto incostituzionale nella parte  in  cui,
al comma 1, ed al comma 2, lettere b); e); f); i); j);  k);  1);  m);
n); o); p); q); r); s),  rinvia  ad  un  regolamento  provinciale  la
disciplina di materie che, a giudizio del ricorrente,  rientrerebbero
nell'ordinamento civile e nella tutela della concorrenza. 
    La norma impugnata -  fermo  quanto  affermato  al  punto  6,  in
relazione ai capitolati - si sottrae a tale censura, in  quanto  essa
deve essere intesa nel senso che il regolamento puo'  essere  emanato
per disciplinare, anche quando ha  ad  oggetto  capitolati  generali,
ambiti   materiali   rientranti   esclusivamente   nella   competenza
provinciale.  Qualora  l'atto  regolamentare  esorbiti  dai  predetti
ambiti restano comunque esperibili i previsti rimedi giurisdizionali,
compreso,  eventualmente,  anche  il   ricorso   per   conflitto   di
attribuzione innanzi a questa Corte. 
    8.8. - Per le medesime ragioni da ultimo indicate, non e' fondata
la censura relativa all'art.  111,  che  demanda  ad  un  regolamento
provinciale  l'adozione  delle  norme  di  attuazione   della   legge
provinciale in esame. 
    8.9. - E' oggetto di impugnazione anche  l'art.  20  della  legge
provinciale n. 10 del 2008, il quale disciplina il documento  tecnico
di cantiere che puo' essere richiesto all'appaltatore  dal  direttore
dei   lavori   per   lavorazioni   nelle    quali    l'organizzazione
dell'appaltatore e  le  tecnologie  operative  di  cui  esso  dispone
richiedono di dettagliare le fasi esecutive. 
    Secondo il ricorrente tale norma, attenendo alla progettazione  e
alla esecuzione dei  lavori,  violerebbe  le  competenze  statali  in
materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni  e
di ordinamento civile. 
    La questione non e' fondata, in quanto la disposizione  impugnata
si limita a  disciplinare  fasi  afferenti  alla  organizzazione  del
momento  esecutivo  del  rapporto  contrattuale  senza  incidere  sui
principi  generali  che  impongono  il  rispetto  di  regole   comuni
finalizzate ad assicurare  un  pari  trattamento  tra  gli  operatori
economici del settore. Questa Corte,  sia  pure  con  riferimento  al
riparto di competenza tra Stato e Regioni a statuto  ordinario,  dopo
avere  affermato  che  la  fase  di  conclusione  ed  esecuzione  del
contratto  rientra  prevalentemente  nella  materia  dell'ordinamento
civile, ha aggiunto che  cio'  non  significa  che  «in  relazione  a
peculiari esigenze di interesse pubblico, non  possano  residuare  in
capo alla pubblica amministrazione poteri  pubblici  riferibili,  tra
l'altro, a specifici aspetti organizzativi afferenti alla stessa fase
esecutiva» (sentenza n. 401 del 2007, punto 6.8. del  Considerato  in
diritto). 
    8.10. - Destituita di fondamento e' anche la  doglianza  relativa
all'art. 90, il quale disciplina le riserve e  le  contestazioni  tra
l'amministrazione aggiudicatrice e l'appaltatore. Tale  disposizione,
infatti, contempla l'istituto dell'accordo bonario per la risoluzione
delle riserve che non rientra, come ritenuto  dal  ricorrente,  nella
materia  della  giustizia   amministrativa,   attenendo   alla   fase
dell'organizzazione amministrativa dell'ente provinciale. 
    8.11. - Infine, non e' fondata la censura che ha investito l'art.
110, il quale stabilisce che «per gli istituti  non  previsti»  dalla
legge provinciale «trova applicazione  la  normativa  comunitaria  in
materia, che  puo'  essere  specificata  mediante  i  regolamenti  di
attuazione».   Secondo   il   ricorrente,    tale    norma    sarebbe
incostituzionale nella parte in cui opererebbe un rinvio soltanto  al
diritto comunitario e non anche a quello statale. 
    E' agevole rilevare come le disposizioni di  principio  contenute
nel Codice degli appalti, che, nella specie, costituiscono attuazione
delle prescrizioni comunitarie, non necessitano  di  un  richiamo  da
parte delle norme impugnate ai fini  della  loro  applicabilita'  nel
territorio provinciale. Ne consegue l'assenza di qualsiasi  lesivita'
di prerogative statali da parte della norma censurata. 
    9. - Con il secondo ricorso n. 92 del 2008 sono stati  impugnati,
come gia' sottolineato, i commi  2  e  3  dell'art.  29  della  legge
provinciale n. 16 del 2008. 
    9.1.  -  In  particolare,  il  comma   2   rende   immediatamente
applicabili le disposizioni del capo VII-bis,  la  cui  rubrica  reca
«Disposizioni  in  materia  di  finanza  di  progetto»  della   legge
provinciale n. 26 del 1993, ad  eccezione  dell'art.  50-sexies,  ivi
compresi gli articoli da essa richiamati,  nonche'  quelle  contenute
nell'art. 46-ter, commi 4 e 5 della  predetta  legge,  relativo  alle
condizioni   economiche   del   contratto.   Tale    norma    sarebbe
incostituzionale,  secondo   il   ricorrente,   da   un   lato,   per
illegittimita' derivata da quella delle norme di cui  si  dispone  la
immediata applicazione, dall'altro,  per  vizi  autonomi,  avendo  il
legislatore provinciale leso la  competenza  statale  in  materia  di
tutela della concorrenza e di ordinamento civile. 
    La prima censura non e' fondata. 
    La dichiarazione di inammissibilita'  delle  censure  riferite  a
tutte le disposizioni richiamate  dalla  norma  in  esame,  rende  la
doglianza prospettata priva del «presupposto» su  cui  la  stessa  e'
stata proposta, con conseguente declaratoria di non fondatezza  della
questione prospettata. 
    La seconda censura, con cui  si  prospettano  vizi  autonomi  e',
invece, inammissibile per  genericita',  risultando  persino  incerta
l'indicazione  dei  parametri  costituzionali  che  sarebbero   stati
violati. 
    9.2. - Il comma 3 dello stesso art. 29 prevede che  «al  comma  2
dell'art. 112 della legge provinciale n. 10 del 2008 le parole  "alla
data di entrata in vigore di  questa  legge"  sono  sostituite  dalle
seguenti "alla data  del  20  dicembre  2008"».  Tale  norma  sarebbe
incostituzionale, secondo il ricorrente, per illegittimita'  derivata
della norma di cui si dispone la protrazione di efficacia e per  vizi
autonomi, avendo il legislatore provinciale violato l'art.  8,  comma
1, dello statuto che imporrebbe il rispetto del  diritto  comunitario
«in  combinato  disposto  con  l'art.   117,   primo   comma,   della
Costituzione». 
    La declaratoria di inammissibilita'  della  censura  relativa  al
richiamato art. 112 comporta la infondatezza della censura in  esame.
Inoltre, deve ritenersi inammissibile  anche  la  autonoma  doglianza
prospettata,  non  essendo  la  stessa  sorretta  da  alcuna   idonea
argomentazione. 
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Riuniti i giudizi, 
        dichiara l'illegittimita' costituzionale  degli  articoli  1,
nella parte in cui sostituisce l'art. 1, commi 6  e  7,  della  legge
della Provincia autonoma di Trento 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in
materia  di  lavori  pubblici  di  interesse  provinciale  e  per  la
trasparenza negli appalti); 4, nella parte in cui sostituisce  l'art.
2, comma 2, della legge provinciale n. 26 del 1993; 34,  nella  parte
in cui sostituisce l'art. 31, comma 1, della legge prov.  n.  26  del
1993; 35; 37; 56, nella parte in cui sostituisce l'art. 50, comma  4,
della legge prov. n. 26 del 1993, e 86 della  legge  della  Provincia
autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10 (Modificazioni  della  legge
provinciale 10 settembre 1993, n. 26, in materia di lavori  pubblici,
della legge provinciale  13  dicembre  1999,  n.  6,  in  materia  di
sostegno dell'economia, e della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1,
in materia di urbanistica); 
        dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli articoli  1,  nella  parte  in  cui  sostituisce
l'art. 1, comma 1, della legge prov. n. 26 del 1993; 5; 10;  15;  16,
comma 1, lettera c); 17, nella parte in cui introduce l'art.  13-bis,
comma 2, lettera c), e comma 3, della legge prov. n. 26 del 1993; 18,
comma 1, lettera a); 22, nella parte in cui nel modificare l'art.  20
della legge prov. n. 26 del 1993,  sostituisce  i  commi  5  e  8  ed
introduce i commi 12-bis e 12-ter del medesimo art. 20; 23; 24, nella
parte in cui sostituisce l'art. 22, comma 3, della legge prov. n.  26
del 1993; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33, comma  1,  lettera  a);
34, nella parte in cui sostituisce l'art. 31, commi 2 e 3 della legge
prov. n. 26 del 1993, 36; 38; da 39 a 44; 45, comma  1,  lettera  a);
46; 47; 48; 53; 55; 56, nella parte  in  cui  sostituisce  l'art.  50
della legge prov. n. 26 del 1993, ad eccezione di quanto statuito  in
ordine al comma 4 di quest'ultimo; 57; 58; da 59 a 72; 73 e 74; da 79
a 85; da 87 a 89; da 91 a 95; 97 e 98; da 100 a 108;  112,  comma  2,
della suddetta legge prov. n. 10 del 2008,  proposte  dal  Presidente
del Consiglio dei ministri, in riferimento  agli  articoli  11,  117,
primo e secondo comma, lettere e),  l)  ed  m),  della  Costituzione,
nonche' agli articoli 4 e 8, primo comma, del decreto del  Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico
delle leggi costituzionali concernenti lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige), con il ricorso  n.  62  del  2008  indicato  in
epigrafe; 
        dichiara inammissibili, nella parte  in  cui  si  prospettano
vizi autonomi, le questioni di legittimita' costituzionale  dell'art.
29, commi 2 e 3, della legge della Provincia autonoma  di  Trento  12
settembre   2008,   n.   16   (Disposizioni   per    la    formazione
dell'assestamento del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 e
per la formazione del bilancio annuale 2009 e  pluriennale  2009-2011
della Provincia autonoma di Trento −  legge  finanziaria  provinciale
2009),  proposte  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  in
riferimento agli articoli 11, 117, primo e secondo comma, lettere e),
l) ed m), della Costituzione, nonche' agli  articoli  4  e  8,  primo
comma, del d.P.R. n. 670 del 1972, con il  ricorso  n.  92  del  2008
indicato in epigrafe; 
        dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli articoli 1, che sostituisce l'art. 1, commi 2  e
4, della legge prov. n. 26 del 1993; 2; 3; 6; 17, nella parte in  cui
introduce l'art. 13-bis, commi 1 e 2, lettere b); e); f); i); j); k);
1); m); n); o); p); q); r); s), della legge prov. n. 26 del 1993; 20;
90; 99; 110 e 111 della suddetta legge prov. n. 10 del 2008, proposte
dal Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  in  riferimento  agli
articoli 11, 117, primo e secondo comma, lettere e), l) ed m),  della
Costituzione, nonche' agli articoli 4 e 8, primo comma, del d.P.R. n.
670 del 1972, con il ricorso n. 62 del 2008 indicato in epigrafe; 
        dichiara non fondate, nella parte in cui si prospettano  vizi
di   illegittimita'   derivata,   le   questioni   di    legittimita'
costituzionale dell'art. 29, commi 2 e 3, della suddetta legge  prov.
n. 16 del 2008, proposte dal Presidente del Consiglio  dei  ministri,
in riferimento agli articoli 11, 117, primo e secondo comma,  lettere
e), l) ed m), della Costituzione, nonche' agli articoli 4 e 8,  primo
comma, del d.P.R. n. 670 del 1972, con il  ricorso  n.  92  del  2008
indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta l'8 febbraio 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                       Il redattore: Quaranta 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 12 febbraio 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola