N. 54 ORDINANZA 10 - 18 febbraio 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Straniero  e  apolide  -  Espulsione  amministrativa   -   Reato   di
  trattenimento nel territorio dello Stato senza giustificato motivo,
  in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal  questore
  - Arresto obbligatorio - Asserita violazione di numerosi  parametri
  costituzionali - Difetto di rilevanza delle questioni  -  Manifesta
  inammissibilita'. 
- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, commi 5-ter e  5-quinquies,
  come sostituiti dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271. 
- Costituzione, artt. 3, 10, 13, 27 e 136. 
(GU n.8 del 24-2-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Ugo DE SIERVO; 
Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi
  MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,
  Giuseppe  TESAURO,  Paolo   Maria   NAPOLITANO,   Giuseppe   FRIGO,
  Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 14, commi  5-ter
e 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  (Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero) - come sostituiti dall'art.
1 della legge 12 novembre 2004, n. 271  (Conversione  in  legge,  con
modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n.  241,  recante
disposizioni  urgenti  in  materia  di  immigrazione),  promossi  dal
Tribunale di Agrigento con ordinanze dell'8 aprile e  del  29  giugno
2006, iscritte, rispettivamente,  ai  nn.  104  e  105  del  registro
ordinanze 2009 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 15, 1ª serie speciale, dell'anno 2009. 
    Visti gli atti di intervento del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella Camera di consiglio del 27 gennaio  2010  il  giudice
relatore Gaetano Silvestri. 
    Ritenuto che, con due ordinanze di analogo tenore, deliberate l'8
aprile e il 29 giugno 2006, il Tribunale ordinario  di  Agrigento  ha
sollevato, in riferimento agli artt.  3,  10,  13,  27  e  136  della
Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale dell'art.  14,
commi 5-ter e 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286  (Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la   disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello  straniero)  -  come
sostituiti  dall'art.  1  della  legge  12  novembre  2004,  n.   271
(Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  14
settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti  in  materia  di
immigrazione) -, nella parte in cui, rispettivamente, configurano  la
fattispecie  delittuosa  dell'indebito  trattenimento  del  cittadino
straniero nel  territorio  dello  Stato  (comma  5-ter)  e  l'arresto
obbligatorio  del  soggetto  responsabile  di  tale  delitto   (comma
5-quinquies); 
        che i  rimettenti,  chiamati  a  provvedere  in  merito  alla
convalida dell'arresto di  cittadini  extracomunitari  inottemperanti
all'ordine di  allontanarsi  dal  territorio  nazionale,  emesso  dal
questore ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis, del d.lgs.  n.  286  del
1998, hanno disposto la scarcerazione degli arrestati con motivazione
fondata sulla carenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla
sussistenza del delitto contestato, e successivamente hanno sospeso i
giudizi di convalida per sollevare le questioni in oggetto; 
        che  le  censure  prospettate  concernono  in   primo   luogo
l'asserito contrasto della previsione dell'arresto obbligatorio con i
principi sanciti dagli artt. 13 e 27 Cost.; 
        che infatti, a parere dei rimettenti, il legislatore  avrebbe
imposto la misura precautelare, cui dovrebbe ricorrere  con  criterio
di eccezionalita', nei confronti di soggetti che generalmente non  si
trovano  «nelle  condizioni  materiali  di  adempiere  spontaneamente
all'ordine di espulsione», perche' privi  di  documenti,  carenti  di
mezzi finanziari e capacita'  di  procurarsi  un  regolare  mezzo  di
trasporto per fare ritorno in patria, e dunque a fronte di situazioni
nelle  quali  l'ottemperanza  all'ordine   di   allontanamento   puo'
risultare inesigibile; 
        che,  proseguono  i  giudici  a  quibus,  in   mancanza   del
trasferimento del cittadino  extracomunitario  fuori  dal  territorio
dello Stato  ad  opera  dell'autorita',  e  stante  «l'impossibilita'
pratica da parte dello straniero di fare utilmente  rientro  da  solo
nel suo paese», non potrebbe «oggettivamente pretendersi  che  questi
esegua spontaneamente un provvedimento a lui pregiudizievole»; 
        che, inoltre,  l'ottemperanza  all'ordine  di  allontanamento
potrebbe esporre il cittadino extracomunitario  a  conseguenze  anche
«piu' gravi di quelle derivanti  dalla  sua  permanenza  illegale  in
Italia», ogni qual volta lo stesso, non potendo raggiungere il  Paese
d'origine, sia costretto a fare  ingresso  in  altro  Stato,  con  il
rischio «certamente  inesigibile»  di  subire  ulteriori  limitazioni
della liberta'; 
        che le norme censurate, in violazione  dell'art.  136  Cost.,
sarebbero anche elusive della pronuncia  della  Corte  costituzionale
con la quale e' stata dichiarata l'illegittimita' del previgente art.
14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n.  286  del  1998,  che  stabiliva
«identico congegno normativo»: al solo fine di ripristinare l'arresto
obbligatorio, il legislatore avrebbe  «surrettiziamente»  trasformato
la  precedente  fattispecie  contravvenzionale  in   una   previsione
delittuosa,   il   cui   rigore    sanzionatorio    non    troverebbe
giustificazione nel bilanciamento tra interesse protetto e  principio
di inviolabilita' della liberta' personale; 
        che  i  giudici  a  quibus  denunciano  il  contrasto   delle
previsioni censurate con il principio di uguaglianza, rilevando  come
tale normativa realizzi «una  indebita  e  arbitraria  disparita'  di
trattamento tra la condotta incriminata e altri fatti  per  i  quali,
invece, malgrado la loro obiettiva maggiore  gravita',  l'arresto  e'
reso solamente facoltativo in base ai principi generali  dettati  dal
codice di procedura penale»; 
        che in un caso (r.o. n. 105 del 2009) e' prospettato anche il
contrasto  della  normativa  predetta  con  l'art.  10   Cost.,   per
violazione degli obblighi assunti dall'Italia  per  la  tutela  delle
vittime del traffico internazionale di esseri umani; 
        che in entrambi i giudizi, con atti di  identico  tenore,  e'
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ed ha  concluso  per  la
declaratoria di inammissibilita' delle questioni o, in subordine,  di
non fondatezza; 
        che preliminarmente la difesa erariale segnala la carenza  di
motivazione in ordine alla rilevanza delle questioni,  affermata  dai
rimettenti con il generico riferimento agli  effetti  favorevoli  che
deriverebbero, in capo agli  indagati,  dall'eventuale  pronuncia  di
accoglimento; 
        che inoltre, sempre in via preliminare,  la  soluzione  delle
questioni   poste   risulterebbe   oggettivamente   ininfluente   sui
procedimenti principali di convalida di arresto, avendo i  rimettenti
disposto la liberazione degli arrestati per carenza dei gravi  indizi
di colpevolezza; 
        che sul punto l'Avvocatura generale richiama la  sentenza  n.
236 del 2008 della Corte costituzionale,  nella  quale  questioni  in
tutto identiche a quelle odierne sono state dichiarate  inammissibili
per difetto di rilevanza; 
        che, nel merito, la difesa erariale sottolinea come,  con  la
citata sentenza n.  236  del  2008,  la  Corte  costituzionale  abbia
altresi' ritenuto  non  manifestamente  irragionevole  la  previsione
dell'arresto obbligatorio dello straniero  inottemperante  all'ordine
di allontanamento; 
        che,  inoltre,  risulterebbe  non  pertinente   il   richiamo
all'art. 136 Cost., la cui violazione e' prospettata  in  riferimento
alla sentenza  n.  223  del  2004  di  illegittimita'  costituzionale
dell'arresto  obbligatorio,  e  cio'  in  quanto  tale  pronuncia  ha
riguardato un testo di legge diverso dall'odierno; 
        che sarebbe poi da escludere, ad avviso  della  difesa  dello
Stato, una irragionevolezza della norma  incriminatrice  presupposta,
l'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, non solo  perche'
i rimettenti  non  hanno  indicato  tertia  comparationis,  ma  anche
perche' nella sentenza n. 22 del  2007  la  Corte  costituzionale  ha
evidenziato il ruolo centrale che, nell'applicazione della previsione
incriminatrice, e' chiamato a svolgere il requisito negativo espresso
con  la  formula  «senza  giustificato   motivo»,   contenuta   nella
descrizione della fattispecie; 
        che,  infine,  risulterebbe  inammissibile   per   l'assoluta
genericita' di motivazione,  e  comunque  infondata  nel  merito,  la
censura prospettata in riferimento all'art. 10, primo comma, Cost.  e
alle «convenzioni e protocolli delle Nazioni  unite»  in  materia  di
repressione  della  criminalita'  organizzata  transnazionale  e   di
repressione del traffico di esseri umani; 
        che, infatti, la previsione dell'arresto  obbligatorio  dello
straniero  il  quale,  senza  giustificato  motivo,   non   ottemperi
all'ordine   di   allontanamento   dal   territorio    dello    Stato
legittimamente emesso, non si porrebbe di per se' in contrasto con le
norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. 
    Considerato  che  le  due  ordinanze  di   rimessione   sollevano
questioni aventi ad oggetto l'art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del
d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui configura  la  fattispecie
delittuosa dell'indebito trattenimento del  cittadino  straniero  nel
territorio  dello  Stato  e  l'arresto  obbligatorio   del   soggetto
responsabile di tale delitto; 
      che, stante la parziale coincidenza delle questioni, i  giudizi
debbono essere riuniti e decisi con un'unica pronuncia; 
      che, ancora in via  preliminare,  va  rilevato  come  questioni
identiche a quelle odierne siano state  dichiarate  inammissibili  da
questa Corte con la sentenza n. 236 del 2008; 
      che, oggi come allora, dalle ordinanze di rimessione emerge che
i giudici a  quibus  hanno  disposto  l'immediata  liberazione  degli
arrestati per la ritenuta carenza di gravi indizi di colpevolezza  in
ordine al reato loro contestato; 
      che pertanto, avendo i rimettenti gia' escluso la  possibilita'
di convalidare gli arresti eseguiti, l'esito  del  presente  giudizio
incidentale di legittimita'  non  puo'  spiegare  alcun  effetto  nei
giudizi principali; 
      che di conseguenza, difettando il presupposto della  rilevanza,
le  questioni  sollevate  debbono  essere  dichiarate  manifestamente
inammissibili. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Riuniti i giudizi, 
    Dichiara   manifestamente   inammissibili   le    questioni    di
legittimita' costituzionale dell'art. 14, commi 5-ter e  5-quinquies,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286  (Testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero), come sostituiti dall'art. 1  della
legge  12  novembre  2004,  n.  271  (Conversione   in   legge,   con
modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n.  241,  recante
disposizioni urgenti  in  materia  di  immigrazione),  sollevate,  in
riferimento agli artt. 3, 10, 13, 27 e 136  della  Costituzione,  dal
Tribunale ordinario  di  Agrigento,  con  le  ordinanze  indicate  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2010. 
 
                      Il Presidente: De Siervo 
 
 
                       Il redattore: Silvestri 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 18 febbraio 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola