N. 70 SENTENZA 22 - 26 febbraio 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Impiego  pubblico  -  Norme  della  Regione  Abruzzo   -   Lavoratore
  trasferito  dalla  Regione  alla  Provincia  -  Spettanza   di   un
  trattamento retributivo inferiore rispetto a quello precedentemente
  goduto  -  Prevista   corresponsione,   da   parte   dell'Ente   di
  appartenenza, di un assegno ad personam non riassorbibile pari alla
  differenza tra i due trattamenti economici  -  Introduzione  di  un
  nuovo onere di spesa  senza  indicazione  del  mezzo  di  copertura
  finanziaria per farvi  fronte  -  Illegittimita'  costituzionale  -
  Assorbimento delle censure ulteriori. 
- Legge della Regione Abruzzo 21 novembre 2008, n. 16, art. 1,  comma
  116. 
- Costituzione, art. 81, quarto comma (artt. 3 e 97). 
(GU n.9 del 3-3-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe   TESAURO,   Paolo   Maria
  NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1,  comma  116,
della  legge  della  Regione  Abruzzo  21  novembre   2008,   n.   16
(Provvedimenti urgenti e indifferibili) promosso dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 26-29 gennaio  2009,
depositato in cancelleria il 3 febbraio 2009 ed iscritto al n. 8  del
registro ricorsi 2009; 
    Udito nell'udienza  pubblica  del  9  febbraio  2010  il  Giudice
relatore Luigi Mazzella; 
    Udito l'avvocato dello Stato Enrico Arena per il  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha   promosso,   in
riferimento agli artt. 3, 81 e 97 della  Costituzione,  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 116, della legge della
Regione Abruzzo 21 novembre 2008,  n.  16  (Provvedimenti  urgenti  e
indifferibili). 
    Il ricorrente premette che la norma impugnata dispone che «L'art.
1, comma 1 della legge regionale 17 agosto 2006  n.  28  «Trattamento
economico  del  personale  trasferito   alle   Province»   e'   cosi'
modificato:  dopo  le  parole  «e'   corrisposto,   dagli   enti   di
appartenenza», le parole «un assegno ad personam riassorbibile»  sono
sostituite con le parole «un assegno ad personam non riassorbibile». 
    Secondo l'art. 1, comma 1, della legge della Regione  Abruzzo  17
agosto 2006, n. 28  (Norme  in  tema  di  trattamento  economico  del
personale  trasferito  alle  province),  nel  testo  precedente  alla
modifica introdotta dall'art. 1, comma 116, della legge  reg.  n.  16
del  2008,  «Al  personale  regionale  transitato  nei  ruoli   delle
amministrazioni provinciali in attuazione del D.Lgs. 31  marzo  1998,
n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli Enti Locali, in  attuazione  del  capo  I  della
legge 15 marzo 1997, n. 59) e delle LL.RR.  12  agosto  1998,  n.  72
(Organizzazione  dell'esercizio  delle  funzioni   amministrative   a
livello locale) e 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del D.Lgs. 31 marzo
1998,  n.  112:  Individuazione  delle  funzioni  amministrative  che
richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di
funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle  autonomie
funzionali), e' corrisposto, dagli enti di appartenenza,  un  assegno
ad  personam  riassorbibile  pari  alla  differenza  del  trattamento
economico retributivo complessivo  riferito  all'esercizio  2004,  al
netto  di  missioni,  straordinario  ed  eventuali   emolumenti   non
appartenenti    alla    voce    "retribuzione",     goduto     presso
l'amministrazione    regionale    e    quello    percepito     presso
l'amministrazione provinciale con decorrenza dall'esercizio 2005». 
    Ad avviso della difesa erariale, il comma 116 dell'art.  1  della
legge reg. Abruzzo n. 16 del 2008, accordando al personale  regionale
il  vantaggio  della  non  riassorbibilita'  dell'assegno  personale,
contrasterebbe con i principi di uguaglianza,  di  imparzialita',  di
buon andamento della pubblica amministrazione e  di  copertura  delle
spese, previsti dagli artt. 3, 97 e 81 della Costituzione. 
    In particolare, il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene
che il trasferimento di un dipendente da un ente pubblico ad un altro
costituisce di per se'  una  misura  di  favore  per  il  lavoratore,
poiche' evita che egli rimanga privo  di  occupazione,  a  causa  del
trasferimento delle competenze e della conseguente  soppressione  dei
posti di lavoro da parte dell'ente di provenienza. Inoltre,  aggiunge
il  ricorrente,  il  principio  di  carattere  generale  vigente  nel
pubblico  impiego,  per  il  quale  ogni  riforma,  trasformazione  o
ristrutturazione deve far salvo il  trattamento  economico  raggiunto
dai dipendenti al momento della  sua  entrata  in  vigore,  e'  stato
costantemente  attuato  mediante  la  corresponsione  di  un  assegno
personale riassorbibile con la successiva progressione  di  carriera.
Pertanto, in presenza di  un  trasferimento  per  il  quale  e'  gia'
prevista  la  salvaguardia  del   trattamento   economico,   mediante
l'assegno personale attribuito dall'art. 1 della legge  reg.  Abruzzo
n. 28 del 2006 il riconoscimento  a  favore  di  una  sola  categoria
dipendenti (quelli della Regione Abruzzo  transitati  alle  province)
del  permanente  vantaggio  economico  dell'assegno   personale   non
riassorbibile con i futuri miglioramenti costituirebbe una disparita'
di trattamento priva di razionale  giustificazione,  con  conseguente
violazione dell'art. 3 della Costituzione. 
    Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, poi,  l'art.
1, comma 116, della  legge  reg.  Abruzzo  n.  16  del  2008  risulta
contrario al principio di buona amministrazione  enunciato  dall'art.
97 Cost., perche' con esso il legislatore  regionale  e'  intervenuto
retroattivamente su un provvedimento legislativo (la legge  regionale
n. 28 del 2006) che disciplinava una fattispecie concreta per un arco
temporale ben definito ed aveva gia'  prodotto  ed  esaurito  i  suoi
effetti. 
    Infine, secondo il ricorrente, sussisterebbe anche contrasto  con
l'art. 81, quarto comma, Cost., poiche' la norma impugnata non indica
i mezzi con cui fare fronte alle maggiori spese che essa comporta. 
    2. - Ritualmente notificato il ricorso, la Regione Abruzzo non si
e' costituita. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Il Presidente del Consiglio dei  ministri  ha  promosso,  in
riferimento agli artt. 3, 81 e 97 della  Costituzione,  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 116, della legge della
Regione Abruzzo 21 novembre 2008,  n.  16  (Provvedimenti  urgenti  e
indifferibili). 
    La  disposizione  censurata  modifica  una  precedente  norma  e,
precisamente, l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 17
agosto 2006, n. 28  (Norme  in  tema  di  trattamento  economico  del
personale trasferito alle province), che  disciplina  il  trattamento
economico  spettante  ai   dipendenti   regionali   transitati   alle
dipendenze delle province a seguito della delega a queste  ultime  di
funzioni amministrative  precedentemente  svolte  dalla  Regione.  La
norma prevede che, nel caso in  cui  al  lavoratore  trasferito  alla
Provincia spetti un  trattamento  retributivo  inferiore  rispetto  a
quello goduto quando era alle dipendenze della Regione, al lavoratore
stesso  deve  essere  attribuito  un  assegno  personale  pari   alla
differenza tra i due trattamenti economici. Nel suo testo originario,
l'art. 1, comma 1, della legge reg. n. 28 del 2006 prevedeva che tale
assegno  fosse  riassorbibile.  La  norma  oggetto   della   presente
questione ha modificato la  disposizione  del  2006,  stabilendo  che
l'assegno, erogato ai dipendenti aventi diritto  con  decorrenza  dal
2005, non sia riassorbibile. 
    Ad avviso del ricorrente, l'art. 1, comma 116, della  legge  reg.
Abruzzo n. 16 del 2008 violerebbe l'art.  3  Cost.,  perche'  sarebbe
fonte  di  una  disparita'  di   trattamento   priva   di   razionale
giustificazione rispetto agli altri dipendenti pubblici, per i  quali
vale il principio generale secondo cui l'assegno personale erogato in
casi analoghi e' riassorbibile. La norma impugnata  violerebbe,  poi,
l'art. 81, quarto comma, Cost., poiche' non  indica  i  mezzi  con  i
quali far fronte alle  maggiori  spese  che  essa  comporta,  nonche'
l'art.  97  Cost.,  perche',  intervenendo  retroattivamente  su   un
provvedimento legislativo che disciplinava una  fattispecie  concreta
per un arco temporale ben definito ed aveva gia' prodotto ed esaurito
i  suoi  effetti,  lederebbe   il   principio   di   buon   andamento
dell'amministrazione. 
    2. - La questione, sollevata in riferimento all'art.  81,  quarto
comma, Cost., e' fondata. 
    Questa Corte ha ripetutamente  affermato  che,  in  virtu'  della
predetta norma costituzionale, le leggi  istitutive  di  nuove  spese
debbono  recare  un'esplicita  indicazione  del  relativo  mezzo   di
copertura e che a tale obbligo non sfuggono le disposizioni regionali
(sentenze n. 213 del 2008 e n. 359 del 2007). 
    Orbene, la norma oggetto della presente questione e'  sicuramente
fonte di aumento della spesa complessiva per il personale degli  enti
provinciali, perche'  qualsiasi  incremento  retributivo,  invece  di
determinare una corrispondente diminuzione dell'assegno personale, si
aggiunge integralmente all'assegno medesimo, il quale resta fisso nel
suo ammontare originario. 
    Il legislatore regionale, pertanto, avrebbe  dovuto  quantificare
l'aggravio  di  spesa  derivante  dalla  disposizione  legislativa  e
provvedere specificamente alla sua copertura, cosa che  esso  non  ha
fatto. 
    In particolare, tale onere non puo'  considerarsi  assolto  dalle
sole due disposizioni in tema di  copertura  finanziaria  rinvenibili
nella legge reg. Abruzzo n. 16 del 2008 e, cioe', dall'art. 1,  commi
119 e 120. 
    Invero,  il  primo   stabilisce   che   «Agli   oneri   derivanti
dall'applicazione della  presente  legge  si  provvede  mediante  gli
stanziamenti iscritti sui pertinenti capitoli di spesa  del  bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario 2008».  Si  tratta  di  una
disposizione generica che  non  contiene  una  puntuale  e  specifica
determinazione dell'onere finanziario derivante dal precedente  comma
116, onde non e' possibile verificare l'idoneita' degli  stanziamenti
gia' iscritti nel bilancio 2008 a far fronte a quell'onere. 
    Il secondo dispone che allo stato di previsione  della  spesa  di
cui alla legge di bilancio  per  l'esercizio  finanziario  2008  sono
apportate le variazioni in termini di competenza e di cassa  elencate
nell'allegato 2 alla stessa legge n. 16 del 2008. Tale  allegato  non
contiene alcuna voce alla quale  possa  essere  ricondotta  la  spesa
relativa all'assegno  personale  spettante  ai  dipendenti  regionali
trasferiti alle province. 
    Va quindi dichiarata l'illegittimita' della norma  impugnata  per
violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione. 
    3. - Le questioni sollevate in riferimento gli artt. 3 e 97 Cost.
restano assorbite. 
 
                          Per questi motivi 
 
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma  116,
della  legge  della  Regione  Abruzzo  21  novembre   2008,   n.   16
(Provvedimenti urgenti e indifferibili). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                       Il redattore: Mazzella 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 26 febbraio 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola