N. 75 ORDINANZA 22 - 26 febbraio 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Partecipazioni  pubbliche   -   Norme   della   Regione   Liguria   -
  Riorganizzazione della societa' Sviluppo Genova s.p.a., partecipata
  dalla Regione, dalla Provincia e dal  Comune  nonche'  da  societa'
  pubblico-private e istituti bancari - Affidamento diretto (c.d.  in
  house), da parte della Regione o di societa' da essa direttamente o
  indirettamente controllate, di prestazioni di beni e  servizi  alla
  societa' Sviluppo Genova s.p.a - Ricorso del Governo - Sopravvenuta
  abrogazione  della  disciplina   impugnata,   medio   tempore   non
  applicata, con effetti totalmente satisfattivi  delle  pretese  del
  ricorrente - Cessazione della materia del contendere. 
- Legge Regione Liguria 20 ottobre 2008, n.  37,  art.  1,  comma  2;
  Legge Regione Liguria 24 dicembre 2008, n. 44, art. 20. 
- Costituzione, art. 117, primo e secondo comma, lett.  e);  Trattato
  istitutivo della Comunita' europea, artt. 43 e 49;  d.l.  4  luglio
  2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto
  2006, n. 248), art. 13. 
(GU n.9 del 3-3-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA ,  Franco
  GALLO, Luigi MAZZELLA , Gaetano SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria
  Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO , Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe
  FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma  2,
della legge della Regione Liguria 20 ottobre 2008, n.  37  (Modifiche
alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 -  disposizioni  collegate
alla legge finanziaria 2008) e dell'art. 20 della legge della Regione
Liguria 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni  collegate  alla  legge
finanziaria 2009), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri
con due ricorsi notificati il primo il  19-24  dicembre  2008  ed  il
secondo spedito per la notifica il 23 febbraio  2009,  depositati  in
cancelleria il 23 dicembre 2008 ed il 3 marzo  2009,  rispettivamente
iscritti al n. 102 del registro ricorsi 2008 ed al n. 13 del registro
ricorsi 2009; 
    Visti gli atti di costituzione della Regione Liguria; 
    Udito nell'udienza  pubblica  del  26  gennaio  2010  il  Giudice
relatore Giuseppe Tesauro; 
    Uditi l'Avvocato dello Stato Enrico Arena per il  Presidente  del
Consiglio dei ministri e l'avvocato Orlando Sivieri  per  la  Regione
Liguria; 
    Ritenuto che, con ricorso  notificato  il  19-24  dicembre  2008,
depositato il successivo 23 dicembre (ed iscritto al reg. ric. n. 102
del 2008), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di
legittimita' costituzionale in via principale dell'art. 1,  comma  2,
della legge della Regione Liguria 20 ottobre 2008, n.  37  (Modifiche
alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 -  disposizioni  collegate
alla legge finanziaria 2008),  in  riferimento  all'art.  117,  primo
comma e secondo comma, lettera e), della Costituzione; 
        che la citata norma  e'  impugnata  nella  parte  in  cui  ha
inserito il comma 2-bis nell'art. 34 della legge regionale 28  aprile
2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008),  il
quale - provvedendo sulla riorganizzazione della societa' per  azioni
Sviluppo Genova - stabilisce che: «Qualora si pervenga  all'esercizio
del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi da parte
della regione, anche in forma associata, previa intesa  fra  i  soci,
gli enti, le aziende, le agenzie regionali e le societa'  controllate
direttamente  o  indirettamente  dalla  regione,  possono   affidare,
tramite  specifiche   convenzioni,   prestazioni   finalizzate   alla
produzioni di beni e servizi» alla predetta societa' Sviluppo Genova,
gia' costituita per il recupero di aree  industriali  dismesse  della
Provincia di Genova e  che,  alla  data  di  proposizione  del  primo
ricorso, era partecipata al 52,5% da Regione  Liguria,  Provincia  di
Genova e Comune di Genova; al 24,5% da societa' pubblico-private;  al
23% da istituti bancari; 
        che la norma impugnata, secondo il ricorrente, violerebbe, in
primo luogo, l'art. 117, primo comma, della Costituzione in relazione
agli artt. 43 e 49 del Trattato CE, in quanto, oltre ad ipotizzare un
controllo della Regione Liguria analogo a quello sui  propri  servizi
sulla societa' Sviluppo Genova  futuro  ed  eventuale,  consentirebbe
anche alle societa',  dalla  Regione  direttamente  o  indirettamente
controllate, l'affidamento diretto di prestazione di beni  o  servizi
alla predetta societa', in assenza dei presupposti richiesti a  detto
fine dall'ordinamento comunitario e dall'ordinamento nazionale; 
        che  la  medesima  norma  sarebbe,  inoltre,   lesiva   della
competenza legislativa esclusiva dello Stato  in  materia  di  tutela
della concorrenza, violando l'art. 117, secondo  comma,  lettera  e),
Cost., perche' in contrasto con l'art. 13 del decreto-legge 4  luglio
2006, n. 223  (Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  economico  e
sociale, per il  contenimento  e  la  razionalizzazione  della  spesa
pubblica, nonche' interventi in materia di  entrate  e  di  contrasto
all'evasione fiscale),  come  convertito,  con  modificazioni,  nella
legge 4 agosto 2006, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni,
del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti  per  il
rilancio  economico   e   sociale,   per   il   contenimento   e   la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia
di entrate e di contrasto all'evasione  fiscale),  e  successivamente
modificato; 
        che  nel  giudizio  si  e'  costituita  la  Regione  Liguria,
chiedendo, anzitutto, che  la  Corte  dichiari  la  cessazione  della
materia del contendere, a seguito della modifica apportata alla norma
impugnata dall'art. 20 della legge regionale 24 dicembre 2008, n.  44
(Disposizioni  collegate  alla  legge  finanziaria  2009),  la  quale
dimostrerebbe  che  la  societa'  Sviluppo  Genova  dovrebbe  operare
realmente quale societa' in house, legata alla Regione da un rapporto
di «controllo analogo» e, in subordine,  sostenendo  che  il  ricorso
debba essere dichiarato infondato; 
        che, con un secondo ricorso, spedito per la  notifica  il  23
febbraio 2009, depositato il successivo 3  marzo  2009  (iscritto  al
reg. ric. n. 13 del 2009), il Presidente del Consiglio dei  ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
impugnato anche la suddetta norma sostitutiva di quella impugnata con
il primo ricorso, introdotta dall'art. 20 della legge regionale n. 44
del 2008, la quale ha stabilito che «la Regione  opera  affinche'  si
verifichino le condizioni perche' Sviluppo  Genova  spa  agisca  come
societa' in house  sulla  quale  la  Regione  esercita  il  controllo
analogo a quello sui propri servizi, previa intesa con gli altri soci
pubblici. Qualora entro dodici  mesi  dall'entrata  in  vigore  della
presente legge  il  capitale  sociale  di  Sviluppo  Genova  non  sia
totalmente detenuto da  soci  pubblici  e  non  siano  verificate  le
condizioni previste per operare quale societa' in  house,  la  Giunta
regionale   attiva   le   procedure   per   la   dismissione    della
partecipazione»; 
        che tale norma, nella parte in cui prevede  solo  un  impegno
della Regione a creare condizioni tali  che  Sviluppo  Genova  S.p.A.
agisca come societa' in house sulla  quale  la  Regione  esercita  un
controllo «analogo» a quello  che  ha  sui  propri  servizi,  «previa
intesa con gli altri soci pubblici»,  violerebbe  l'art.  117,  primo
comma,  Cost.,  perche'  si  porrebbe  in  contrasto  con  i  vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario in materia di  affidamento  di
prestazioni in house (artt. 43 e 49 del Trattato CE, oggi artt. 49  e
56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), in quanto  il
controllo  previsto  dalla  disposizione  non  sarebbe  un  controllo
strutturale, effettivo e svincolato da qualsiasi condizione futura ed
eventuale,  ma  futuro  ed  eventuale,  quindi  lesivo  dei  principi
desumibili dai citati artt. 43 e 49 (oggi artt. 49 e 56); 
        che anche in  tale  giudizio  si  e'  costituita  la  Regione
Liguria, la quale ha depositato memoria, nell'imminenza  dell'udienza
pubblica, chiedendo che la Corte  dichiari  cessata  la  materia  del
contendere in quanto la norma impugnata e' stata  abrogata  dall'art.
21,  comma  4,  della  legge  regionale  28  dicembre  2009,  n.   63
(Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010). 
    Considerato  che,  con  i  ricorsi  indicati  in   epigrafe,   il
Presidente del Consiglio dei ministri dubita, rispettivamente,  della
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, della  legge  della
Regione  Liguria  20  ottobre  2008,  n.  37  (Modifiche  alla  legge
regionale 28 aprile 2008, n. 10 - disposizioni collegate  alla  legge
finanziaria 2008), nella parte in cui  ha  inserito  il  comma  2-bis
nell'art.  34  della  legge  regionale  28   aprile   2008,   n.   10
(Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008),  relativo  alla
riorganizzazione della societa' per azioni Sviluppo  Genova,  nonche'
dell'art. 20 della successiva legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44
(Disposizioni  collegate  alla  legge  finanziaria  2009),   che   ha
sostituito il predetto comma 2-bis dell'art. 34 della legge regionale
n. 10 del 2008, in riferimento all'art. 117, primo  comma  e  secondo
comma, lettera e), della Costituzione; 
        che l'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 37  del  2008
e' censurato in quanto, oltre ad ipotizzare un  controllo  futuro  ed
eventuale da parte della Regione Liguria sulla  societa'  per  azioni
Sviluppo Genova, consentirebbe anche  alle  societa'  direttamente  o
indirettamente  controllate  dalla  Regione   stessa,   l'affidamento
diretto di prestazione di  beni  o  servizi  alla  predetta  Sviluppo
Genova  S.p.A.,  in  assenza  di  tutti  i   presupposti   prescritti
dall'ordinamento  comunitario   e   dall'ordinamento   nazionale   in
relazione all'affidamento in house,  ponendosi  in  contrasto  con  i
principi  della  liberta'  di  stabilimento  e  di  circolazione  dei
servizi, oltre che con  la  competenza  legislativa  esclusiva  dello
Stato in tema di tutela della concorrenza e quindi  con  l'art.  117,
primo e secondo comma, lettera e), Cost.; 
        che l'art. 20  della  legge  regionale  n.  44  del  2008  ha
sostituito l'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 37  del  2008,
ma e' stato, tuttavia, anch'esso impugnato in quanto,  prevedendo  un
mero impegno della Regione a creare condizioni tali che  la  societa'
per  azioni  Sviluppo  Genova  agisca   come   societa'   in   house,
stabilirebbe un controllo della medesima  Regione  su  tale  societa'
futuro ed eventuale e non strutturale ed effettivo, in contrasto  con
i  vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  in  materia  di
affidamento di prestazioni in house; 
        che la sostanziale  omogeneita'  dei  contenuti  delle  norme
impugnate,  l'identita'  di  alcune  delle  censure  proposte  e  dei
parametri invocati rendono opportuna la riunione dei giudizi; 
        che,  successivamente  alla  proposizione  dei  ricorsi,   e'
entrato in vigore l'art. 21,  comma  4,  della  legge  della  Regione
Liguria 28 dicembre 2009, n. 63 (Disposizioni  collegate  alla  legge
finanziaria 2010), il quale ha stabilito espressamente  l'abrogazione
dell'intero articolo 34 della legge regionale 28 aprile 2008,  n.  10
(Disposizioni collegate alla  legge  finanziaria  2008)  «cosi'  come
modificato dalla legge regionale 20 ottobre 2008, n. 37, dalla  legge
regionale 6 giugno 2008, n. 14 e dalla legge  regionale  24  dicembre
2008, n. 44» ed inerente alla riorganizzazione della citata  societa'
per azioni Sviluppo Genova; 
        che la suddetta  abrogazione  e'  stata  disposta  a  seguito
dell'adozione della delibera della Giunta regionale del  22  dicembre
2009 n. 1873, che ha stabilito l'«Avvio di procedura di  dismissione,
ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 24 dicembre 2008,  n.  44
[...], della partecipazione detenuta in Sviluppo Genova  S.p.A.»,  in
quanto la Regione ha ritenuto non potessero verificarsi le condizioni
stabilite in ordine al riassetto societario della stessa,  necessarie
per configurarla quale societa' in house della Regione; 
        che, pertanto, il suindicato  intervento  normativo,  che  ha
comportato l'abrogazione dell'intero art. 34 della legge regionale n.
10 del 2008, relativo alla  riorganizzazione  della  Sviluppo  Genova
S.p.A., puo' ritenersi totalmente satisfattivo delle pretese avanzate
con i ricorsi, in quanto  l'avvenuta  abrogazione  e'  effetto  della
dismissione della partecipazione regionale nella societa' in esame, a
sua  volta  conseguente  all'accertamento   dell'impossibilita'   del
verificarsi delle condizioni atte a configurare la predetta  societa'
quale societa' in house; 
        che i richiamati argomenti dimostrano, altresi', che le norme
impugnate  non  hanno  avuto  medio  tempore  applicazione,   essendo
entrambe condizionate nella  loro  applicazione  al  verificarsi  del
presupposto che  la  Regione  attuasse  sulla  predetta  societa'  un
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, nonche'  al
soddisfacimento degli  altri  requisiti  necessari  a  consentire  la
configurabilita' della stessa quale societa' in house, condizioni che
l'avvenuta dismissione della partecipazione regionale  alla  predetta
societa' conferma non essersi mai realizzate; 
        che sono, percio', venute meno le ragioni della  controversia
e conseguentemente va dichiarata  la  cessazione  della  materia  del
contendere. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Riuniti i giudizi; 
    Dichiara cessata la materia del contendere in ordine  ai  ricorsi
indicati in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                        Il redattore: Tesauro 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 26 febbraio 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola