N. 73 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 settembre 2009
Ordinanza del 25 settembre 2009 emessa dal Tribunale di Trento nel procedimento penale a carico di Singh Gurdev. Straniero - Reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Mancata previsione, per la ipotesi dell'illegittimo trattenimento, dell'esclusione della responsabilita' penale qualora ricorrano i «giustificati motivi» di cui all'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Disparita' di trattamento - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione del principio di personalita' della responsabilita' penale. - Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94. - Costituzione, artt. 3 e 27.(GU n.12 del 24-3-2010 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, nel procedimento a carico dell'imputato di cui alla sentenza che qui di seguito si riporta integralmente, pronunciata e letta nella udienza odierna con motivazione contestuale. Il Tribunale, in composizione monocratica, presieduto dal giudice dott. Carlo Ancona all'udienza del 25 settembre 2009 ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza e contestuale motivazione (art. 544 e segg., 549 c.p.p.) nel procedimento penale contro Singh Gurdev, nato il 31 maggio 1966 in Kamrai (India), in Italia senza fissa dimora, attualmente detenuto c/o Casa circondariale di Trento, difeso d'ufficio dall'avv. Bozzolan Stefania del foro di Trento, con studio in Trento, via del Travai n. 130, arrestato in data 21 settembre 2009, ore 16, scarcerato il 23 settembre 2009, imputato in ordine al seguente reato: 1): delitto p. e p. dall'art. 14, comma 5-bis e ter, legge n. 286/1998, cosi' come modificato dall'art. 13 legge n. 189/2002, perche', senza giustificato motivo, si tratteneva nel territorio dello Stato italiano, in violazione degli atti emessi a suo carico in data 8 gennaio 2008 (notificatigli in pari data), ovvero del decreto di espulsione del Prefetto di Alessandria e del successivo ordine impartitogli dal Questore di Alessandria di lasciare l'Italia entro il termine di cinque giorni. Fatto accertato in Trento il 21 settembre 2009. 2): reato p. e p. dall'art. 10-bis, legge n. 286/1998 per essersi trattenuto illegalmente sul territorio nazionale fino al 21 settembre 2009. In Trento (contestato in udienza del 23 settembre). Conclusioni delle parti: assoluzione per il delitto e rimessione alla Corte costituzionale per la contravvenzione. Motivazione Il presente processo, celebrato in rito abbreviato su richiesta dell'imputato tratto a giudizio in rito direttissimo a seguito di arresto in flagranza, presenta insieme ad aspetti ormai a dir poco ricorrenti in punto di fatto un problema del tutto nuovo, a seguito della contestazione in udienza del reato sussidiario di cui all'art. 10, d.lgs. n. 286/1998; contestazione corretta in punto di rito, atteso che tra le due norme incriminatrici ricorre indiscutibilmente l'ipotesi di concorso formale di reati, e che quindi devono ritenersi commessi con la stessa condotta omissiva (art. 6, legge n. 274/2000). L'imputato e' un extracomunitario di nazionalita' indiana provvisto di documenti (regolare passaporto) ma non di dimora stabile; egli e' in Italia da quattro anni ed e' incensurato, e la assenza di pericolo per recidiva ha indotto il PM a non richiedere alcuna misura cautelare al termine della udienza di convalida del 23 settembre; e' stato quindi scarcerato (ai sensi della lettura coordinata degli artt. 291 - 391 - 449 cpp). Egli non e' occupato in un lavoro stabile, non dispone di fonti di reddito o di un patrimonio di qualche rilievo, non solo accertati, ma neppure presumibili; pare difficile contestare la versione dei fatti che ha reso nel breve interrogatorio dinanzi al giudice in sede di convalida, secondo la quale si e' mantenuto per tutti questi anni in Italia con lavori precari e senza possibilita' di accantonare risparmi. Era stato raggiunto dall'ordine del Questore di cui al capo di imputazione; in tale sede si dava atto che non era possibile provvedere al materiale accompagnamento alla frontiera, per indisponibilita' di vettore, e cioe' per mancanza di fondi per l'acquisto del biglietto aereo. Non ha ottemperato, e quindi e' stato arrestato e tradotto alla udienza del 23 settembre, ove gli veniva contestato il delitto in rubrica; in tale sede, dopo la convalida dell'arresto, ha chiesto di definire il processo con rito abbreviato, e poiche' il PM ha contestato anche il nuovo reato sussidiario previsto dall'art. 10-bis del d.lgs. n. 286, pur rinunciando a contestazioni sul rito ha tuttavia chiesto ed ottenuto un breve differimento per la discussione alla udienza odierna. In tale sede il PM ha richiesto la assoluzione dell'imputato, ritenendo che ricorrano nel caso in specie i giustificati motivi che rendano inesigibile l'espatrio, nella descrizione che di essi rende la sentenza della Corte costituzionale numero 5 del 2004. Stessa richiesta formulava la difesa. In ordine al reato contravvenzionale, invece, le parti chiedevano ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, in quanto la nuova norma incriminatrice, pur prevedendo (nella ipotesi di semplice illecito trattenimento) una fattispecie analoga a quella di cui al delitto, non prevede pero' la causa di giustificazione del giustificato motivo a sciriminante della condotta, con trattamento differenziato senza apparenti ragioni tra ipotesi analoghe, e quindi con violazione dell'art. 3 della carta Costituzionale. Sulla seconda richiesta di provvede con separata ordinanza; che pero' a sua volta riporta per intero il contenuto della presente sentenza, per necessaria opera di completezza nella ricostruzione rilevanza della questione sollevata nel presente procedimento. La richiesta di assoluzione per il delitto deve essere accolta. Sul punto pare necessario e sufficiente un breve richiamo alla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia. Basterebbe rilevare che il provvedimento del questore di cui al capo di imputazione e' correttamente ed esplicitamente motivato sul punto essenziale delle ragioni che hanno indotto ai sensi dell'art. 14, comma primo, della legge n. 286 a non procedere, in deroga al drastico imperativo di cui all'art. 13, comma 4, all'accompagnamento coattivo: le ragioni sono individuate nella impossibilita' di un rimpatrio per via aerea, per assenza di disponibilita' di vettore; e dunque essa, a sua volta (il corsivo e' sempre riferito al testo della sentenza della Corte delle leggi n. 5/2004) non puo' non costituire sicuro indizio di riconoscimento di situazioni nelle quali puo' ravvisarsi, per lo straniero, la sussistenza dei «giustificati motivi» per non ottemperare all'ordine del questore ...; a cio' va aggiunto che in concreto e' dimostrato che ricorre anche un altro giustificato motivo, perche' nel nostro caso l'inadempienza dipende dalla condizione di assoluta impossidenza dello straniero, che non gli consente di recarsi alla frontiera, e di acquistare il biglietto di viaggio. Nella successiva sent. 22 luglio, la stessa Corte e' tornata sull'argomento, per decidere della correttezza costituzionale del trattamento sanzionatorio previsto dalla norma qui invocata. Ed ha osservato che, quanto all'eccessivo rigore della norma censurata, lamentato in gran parte delle ordinanze di rimessione, da cui si dedurrebbe una irragionevolezza intrinseca della norma stessa, si deve anzitutto ricordare che questa Corte, conformemente alla sua recente giurisprudenza (sentenza n. 5 del 2004; ordinanze numeri 302 e 80 del 2004), ha sottolineato «il ruolo che, nell'economia applicativa della fattispecie criminosa, e' chiamato a svolgere il requisito negativo espresso dalla formula ''senza giustificato motivo'', presente nella descrizione del fatto incriminato dal citato comma 5-ter dell'art. 14» (ordinanza n. 386 del 2006). Tale formula, secondo la citata giurisprudenza, copre tutte le ipotesi di impossibilita' o di grave difficolta' (mancato rilascio di documenti da parte dell'autorita' competente, assoluta indigenza che rende impossibile l'acquisto di biglietti di viaggio e altre simili situazioni), che, pur non integrando cause di giustificazione in senso tecnico, impediscono allo straniero di prestare osservanza all'ordine di allontanamento nei termini prescritti. I giudici rimettenti, in realta', hanno censurato la previsione legislativa della misura delle pene, minima e massima, per la fattispecie di cui alla norma oggetto del presente giudizio, indipendentemente dalla restrizione dell'ambito applicativo che, nell'apprezzamento della concreta offensivita' delle condotte sanzionate, deve essere operata in via d'interpretazione. In altri termini, dice la Corte, quel trattamento sanzionatorio si giustifica proprio perche' la norma prevede un precetto limitato, dato che da esso vanno escluse tutte le ipotesi di giustificato motivo, descritto nel senso ampio che essa stessa ha precisato nella precedente sentenza; e tale conclusione impedisce di ritenere che il legislatore abbia incriminato condotte che l'autore non era in concreto in grado di evitare, e che quindi abbia imposto a precetto penale condotte inesigibili. La giurisprudenza di merito si e' immediatamente adeguata; secondo la gran parete delle decisioni note in materia, dopo la sent. della Corte cost. n. 5 del 131 2004, assumono importanza al fine di integrare la causa di giustificazione non solo la assenza di validi documenti per l'espatrio, ma anche quella di denaro necessario per il viaggio, e tutte le situazioni per cui l'ordine non sia eseguibile per impedimento soggettivo ed oggettivo, senza colpa del migrante irregolare. Anche la giurisprudenza di legittimita' si e' adeguata, sia pure con esitazioni, dato che in una prima fase ha resistito all'idea che la causa di giustificazione potesse applicarsi anche al caso piu' ricorrente, del semplice migrante economico. Ma in tempi recenti pare abbia superato ogni difficolta': per la sent. SC 11 maggio 2004, Taibi Aziz, il concetto di giustificato motivo comporta l'esame di due profili: a) l'accertamento delle condizioni in cui si e' prodotta in concreto la permanenza nel territorio nello Stato oltre i cinque giorni; b) il giudizio di esigibilita' dell'obbligo condotto non esclusivamente su basi oggettive, ma tenendo conto del reale condizionamento psichico esercitato dalle circostanze concrete sulle capacita' di adempimento dell'obbligo stesso; anche per la SC 8 febbraio 2008, Cisse', ai fini del riconoscimento della esimente del giustificato motivo occorre fare riferimento ai due criteri della disponibilita' di denaro dell'espulso e del costo del biglietto da viaggio; a riguardo la prova compete alla accusa, ma puo' essere raggiunta tramite presunzione. Su quest'ultimo punto la sent. SC 25 maggio 2006, Aleandru Nicolae, ha precisato che per accertare i giustificati motivi lo straniero ha solo un onere di allegazione; ed il giudice deve accertare la loro esistenza tenendo conto di tutte le circostanze del fatto, come da sent. 5 /2004 della Corte cost. Vero e' che (sentenza della Corte di cassazione del 7 luglio 2006, che ha annullato una decisione del tribunale di Trento) per raggiungere una conclusione sul punto il giudice non puo' fondarsi su presunzioni fondate sull'id quod plerumque accidit e su proprie congetture, ma deve effettuare un'accurata valutazione del fatto; ed infatti in quella vicenda la sentenza del primo giudice venne annullata, perche' aveva ignorato la presenza di precedenti penali per rapina, potenziale sintomo della disponibilita' almeno temporanea di somme di denaro di qualche rilievo. Ma in questo caso la situazione e' diversa: come si e' detto, dagli elementi di informazione raccolti nel processo risulta (o comunque non ricorrono neppure deboli indizi in senso contrario) che le somme a disposizione dell'imputato erano idonee solo a consentire il suo mantenimento in vita, e non certo ad accantonare il costo di un biglietto aereo; pertanto, ricorrono proprio le ipotesi previste dalla norma, come autorevolmente interpretata dalla Corte delle Leggi, per la ricorrenza della esimente del giustificato motivo, che esclude la antigiuridicita' della condotta e quindi la punibilita' del fatto.
P. Q. M. Visto l'art. 442 c.p.p. assolve Singh Gurdev del delitto ascritto, perche' il fatto non costituisce reato. Provvede con separata ordinanza alla rimessione alla Corte costituzionale della questione di costituzionalita', sollevata con riferimento alla contravvenzione contestata; sospende il relativo procedimento. Trento, 25 settembre 2009 Il giudice ritenuto che: in punto di' rilevanza: 1) la contravvenzione prevista dall'art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998 e' stata correttamente contestata dinanzi a questo giudice, a sensi dell'art. 6 della legge n. 274/2000, con le modalita' descritte nella sentenza che si e' appena trascritta; e quindi questo giudice deve provvedere a riguardo, dato che a seguito della assoluzione per il delitto la sua competenza non e' venuta meno, una volta che essa era esistente al momento dell'esercizio della azione penale; cosi' come non vi e' dubbio che a seguito della assoluzione per il primo reato diviene applicabile alla fattispecie il reato sussidiario previsto appunto dall'art. 10-bis, la cui ricorrenza in concreto non puo' essere messa in seria discussione, come rilevato dal p.m. in discussione; 2) in relazione alla condotta dell'imputato va sottolineato che sussiste in concreto la ricorrenza della causa di giustificazione del «giustificato motivo», cosi' come descritta dalla corrente giurisprudenza che si e' consolidata in materia di applicazione del delitto sub art. 14 comma 5-ter: anche su questo punto puo' e deve essere fatto pieno richiamo alla sentenza che si e' appena riprodotta per intero; In punto di non manifesta infondatezza: 1) in questa sede (come gia' evidenziato in sentenza) e' sollevato non gia' il tema della costituzionalita' della incriminazione della condotta illecita del migrante, ma quello della assenza, nella fattispecie propria del reato contravvenzionale, e per la sola ipotesi di illecito trattenimento, della previsione della causa di giustificazione «senza giustificato motivo», che invece e' prevista dalla fattispecie di delitto di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286; 2) tale differenza di trattamento non e' giustificata dalla maggiore gravita' del fatto punito a titolo di contravvenzione (come invece avviene nella nuova ipotesi di reato di trattenimento ulteriore, prevista dal comma 5-quater, anch'essa introdotta con la legge 15 luglio 2000, n. 94), perche' anzi non pare possibile dubitare che questa costituisca un reato sussidiario rispetto al delitto, e percio' prevede e punisce una fattispecie meno grave; ed infatti per la sua integrazione non e' necessario che clandestinita' dello straniero sia stata «certificata» dall'autorita' con l'ordine di' lasciare il territorio dello Stato impartito dal Questore; 3) ad un'esame preliminare, non appare quindi ne' comprensibile ne' ragionevole la ragione del diverso trattamento delle due fattispecie, entrambe omissive ed anzi tali da realizzare in concreto una stessa condotta di illecito trattenimento; 4) tuttavia, questa situazione non pare possa legittimare un'interpretazione secondo il principio del favor rei, per cui la condotta sarebbe punibile solo se in concreto l'autore non puo' vantare un giustificato motivo per allontanarsi dall'Italia, cosi' come avviene per il delitto; perche' la fattispecie astratta descritta dal legislatore, nella sua asciutta proposizione, non pare consenta tale soluzione, e con essa percio' una interpretazione correttiva in senso costituzionalmente orientato; 5) tale scelta del legislatore, di non attribuire rilevanza nella nuova fattispecie ad eventuali motivi che possano giustificare il trattenimento illegale, puo' ed anzi deve provocare l'intervento del Giudice delle leggi, proprio a sensi di quanto la stessa Corte ha scritto nelle sentenze n. 5 del 2004 e nella successiva n. 22 del 2007; dalla loro lettura emerge la necessita' di ritenere la causa di giustificazione un elemento (negativo) del fatto, essenziale della fattispecie penale, perche' solo la sua previsione consente di superare ogni obiezione e ritenere costituzionalmente corretta (in particolare, a sensi dell'art. 27 Cost.) la incriminazione della condotta omissiva; sul punto non puo' che farsi richiamo a quanto riportato nella sentenza odierna e qui trascritta; la sentenza 22 luglio della Corte delle Leggi puo' essere richiamata per intero nella parte che fa riferimento all'argomento qui trattato: «quanto all'eccessivo rigore della norma censurata, lamentato in gran parte delle ordinanze di rimessione, da cui si dedurrebbe una irragionevolezza intrinseca della norma stessa, si deve anzitutto ricordare che questa Corte, conformemente alla sua recente giurisprudenza (sentenza n. 5 del 2004; ordinanze numeri 302 e 80 del 2004), ha sottolineato ''il ruolo che, nell'economia applicativa della fattispecie criminosa, e' chiamato a svolgere il requisito negativo espresso dalla formula 'senza giustificato motivo', presente nella descrizione del fatto incriminato dal citato comma 5-ter dell'art. 14'' (ordinanza n. 386 del 2006). Tale formula, secondo la citata giurisprudenza, copre tutte le ipotesi di impossibilita' o di grave difficolta' (mancato rilascio di documenti da parte dell'autorita' competente, assoluta indigenza che rende impossibile l'acquisto di biglietti di viaggio e altre simili situazioni), che, pur non integrando cause di giustificazione in senso tecnico, impediscono allo straniero di prestare osservanza all'ordine di allontanamento nei termini prescritti». 6) neppure puo' facilmente invocarsi il doveroso rispetto della discrezionalita' del legislatore; basti ricordare anche su tale argomento quel che precisa sempre la sentenza n. 22/2007: «Il sindacato di costituzionalita' puo' investire le pene scelte dal legislatore solo se si appalesi una evidente violazione del canone della ragionevolezza, in quanto ci si trovi di fronte a fattispecie di reato sostanzialmente identiche, ma sottoposte a diverso trattamento sanzionatorio»; e pare difficile contestare (almeno nella presente delibazione di non manifesta infondatezza) che qui ricorra proprio una evidente violazione del canone della ragionevolezza, in quanto ci si trova di fronte a fattispecie di reato (o almeno a condotte) sostanzialmente identiche (salvo che per la maggiore gravita' del delitto, laddove la omissione si concretizza anche nella violazione di' un esplicito ordine impartito dalla autorita'), sottoposte a diverso trattamento sanzionatorio, ma con previsione che in concreto finisce con l'essere molto piu' rigorosa per il reato che dovrebbe essere considerato meno grave, avendo natura sussidiaria; e dunque si riscontra una sostanziale parziale identita' tra le fattispecie prese in considerazione, e si rileva invece, come nel caso in esame, una sproporzione sanzionatorio che penalizza non gia' le condotte piu' gravi, ma invertita rispetto a tale criterio; in termini tali da consentire un eventuale intervento di riequilibrio della Corte delle leggi (e rendere inevitabile il presente giudizio delibativi di non manifesta infondatezza). P. Q. M. Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione proposta, solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis, d.lgs. n. 286/1998, nella parte in cui non prevede per la ipotesi di illegittimo trattenimento la esclusione di responsabilita' penale qualora ricorrano i «giustificati motivi» di cui all'art. 14 comma 5-ter dello stesso d.lgs. n. 286/1998; per violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione; Ordina la trasmissione degli atti Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; con comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle Camere. Trento, addi' 25 settembre 2009 Il Giudice: Ancona