N. 74 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 aprile 2009

Ordinanza del 22 aprile  2009  emessa  dal  Tribunale  amministrativo
regionale per  il  Molise  sul  ricorso  proposto  dalla  Federazione
provinciale coltivatori diretti di  Campobasso  contro  Provincia  di
Campobasso ed altri. 
 
Caccia - Norme della Regione Molise  -  Comitati  di  gestione  degli
  ambiti territoriali - Composizione - Lesione  del  principio  della
  partecipazione paritaria, negli ambiti territoriali di caccia,  dei
  rappresentanti delle associazioni degli  agricoltori  e  di  quelle
  venatorie, stabilito dalla legislazione statale (art. 14, comma 10,
  legge n. 157/1992) - Irragionevolezza. 
- Legge della Regione Molise 10 agosto 1993, n. 19, art. 19. 
- Costituzione, artt. 3 e 117; legge 11 febbraio 1992, n.  157,  art.
  14, comma 10. 
(GU n.12 del 24-3-2010 )
 
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 277 del 2007, proposto da: Federazione  provinciale
coltivatori diretti di Campobasso, rappresentato e  difeso  dall'avv.
Nicola Berardi, con domicilio eletto presso Nicola  Berardi  avv.  in
Campobasso, via Roma n.114; 
    Contro Provincia di Campobasso, rappresentato e difeso  dall'avv.
Matteo Iacovelli, con domicilio eletto presso Matteo  Iacovelli  avv.
in Campobasso, via Roma, 47; Regione Molise, rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura  distrettuale  Stato,  domiciliata   per   legge   in
Campobasso, via Garibaldi, 124: 
    Nei confronti  di  Federazione  nazionale  della  caccia  -  Sez.
prov.le di Campobasso,  rappresentato  e  difeso  dagli  avv.  Angelo
Farinacci, Maria Vittoria  Farinacci,  con  domicilio  eletto  presso
Maria  Vittoria  Farinacci  avv.  in  Campobasso,  piazza  Pepe,  32;
Associazione nazionale libera caccia, rappresento e difeso dagli avv.
Luigi Cirese, Romeo Trotta, con domicilio detto presso  Romeo  Trotta
avv. in Campobasso, via Roma, 53; Italcaccia,  Enalcaccia,  A.N.U.U.,
Arcicaccia, Luciano e altri Di Larna: 
    Per  l'annullamento  previa  sospensione  dell'efficacia,   della
deliberazione di Giunta provinciale n. 87  del  15  maggio  2007;  2)
della delibera della  Giunta  prov.  di  Campobasso  n.  123  del  18
settembre 2006  impugnata  anche  come  atto  presupposto;  3)  della
delibera della G.R. del Molise n. 6 del 15 gennaio 2007. 
      
    Visto il ricorso con i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio  di  Provincia   di
Campobasso; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Federazione nazionale
della caccia - Sez. prov.le di Campobasso; 
    Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio   di   Associazione
nazionale libera caccia; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Molise; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno  17  dicembre  2008  il
dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i  difensori  come
specificato nel verbale; 
    Con delibera n. 87 del 15 maggio 2007, la giunta  provinciale  di
Campobasso ha designato, ai sensi dell'art.19 della  legge  regionale
n.19 del 1993, i componenti dei comitati di  gestione,  degli  ambiti
territoriali di caccia di Campobasso e Termoli. 
    In particolare, con tale delibera, per  i  comitati  di  gestione
degli ambiti  territoriali  di  caccia,  sia  di  Campobasso  che  di
Termoli, sono stati nominati undici rappresentanti delle associazioni
venatorie e solo cinque  rappresentanti  delle  organizzazioni  degli
agricoltori. 
    La ricorrente federazione provinciale dei coltivatori diretti  di
Campobasso lamenta, tra l'altro, il contrasto  tra  l'art.  19  della
legge regionale cit., nel testo modificato dalla legge  regionale  n.
34 del 2006, con il principio della  rappresentanza  paritaria  delle
organizzazione professionali agricole e delle associazioni venatorie,
rinvenibile nell'articolo 14 comma 10 della legge statale  n.157  del
1992, secondo cui, appunto, «... deve essere assicurata  la  presenza
paritaria, in misura pari complessivamente al 60% dei componenti, dei
rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali
agricole ... e delle associazioni venatorie ...». 
    Cio', poiche' l'art. 19 della legge  regionale  n.  19  del  1993
prevede che «i comitati di gestione degli ambiti territoriali per  la
gestione  programmata  della   caccia   ...   sono   costituiti   con
provvedimento della giunta provinciale competente  per  territorio  e
sono cosi' composti: a) da cinque rappresentanti delle organizzazioni
professionali  agricole  maggiormente   rappresentative   a   livello
nazionale e organizzate nella provincia...; b) da  un  rappresentante
per ciascuna associazione venatoria riconosciuta a livello  nazionale
ed organizzata nella provincia da almento un anno.  Inoltre  ciascuna
associazione designa, fino  ad  un  massimo  di  tre,  un  numero  di
componenti che rappresentino ciascuno almeno un decimo del totale dei
cacciatori  residenti   nella   provincia   ammessi   ad   esercitare
l'attivita' venatoria negli  ATC;  c)  da  tre  rappresentanti  delle
associazioni   ambientali...;   dai   sindaci    dei    tre    comuni
territorialmente  piu'  estesi   ricadenti   nell'ATC;   d)   da   un
rappresentante  dell'amministrazione   provinciale   competente   per
territorio con voto consultivo». 
    In merito alla rilevanza della questione di costituzionalita', e'
evidente  che,  in  caso  di  dichiarazione  di   incostituzionalita'
dell'art. 19 della legge regionale molisana n.19 del  1993 -  laddove
non garantisce la parita' numerica dei  membri  delle  organizzazioni
faunistiche e  di  quelle  delle  organizzazioni  degli  agricoltori,
all'interno  degli  ambiti  territoriali -  muterebbe  la  disciplina
primaria applicabile alla  fattispecie  in  esame,  venendo  meno  il
parametro normativo di cui all'art. 19 della  legge  regionale  cit.,
del quale la  delibera  impugnata  risulta,  allo  stato,  attuazione
diretta. 
    Con la conseguenza che il presente ricorso ne sarebbe  certamente
influenzato, in  ordine  al  giudizio  di  validita'  della  medesima
delibera,  che  si  presenta   legittima,   appunto,   solo   perche'
applicazione dell'art. 19 cit. 
    In   particolare,   oggetto   della   presente    questioni    di
costituzionalita' e' l'art. 19 della legge regionale n. 19 del  1993,
laddove, in violazione del principio contenuto nell'art. 14 comma  10
della legge statale n. 157 del 1992, non consente  la  partecipazione
paritaria di associazioni venatorie e tra agricoltori,  negli  ambiti
territoriali per la caccia. 
    Con   la   conseguenza   che,   l'eventuale   dichiarazione    di
illegittimita'   costituzionale   di   tale   norma   determinerebbe,
quantomeno,  per  il  principio   di   continuita'   dell'ordinamento
giuridico (Corte costituzionale, 21 aprile 2005, n.  162;  Cassazione
civile, 11 marzo 2005, n. 5380; Corte costituzionale, 21 luglio 2004,
n. 255), la riespansione, nella Regione  Molise,  nelle  more  di  un
adeguamento alla pronuncia da parte del legislatore regionale,  della
vigenza dell'art. 14 comma 10 della legge  statale  n.157  del  1992,
pienamente satisfattivo dell'interesse azionato nel presente ricorso. 
    Sulla non manifesta  infondatezza  della  questione,  si  osserva
quanto segue. 
    La legge n. 157 del 1992, all'art. 10, prevede che il  territorio
agro-silvo-pastorale di ogni regione deve essere  destinato  per  una
quota compresa tra il 20 e il 30 per cento a protezione  della  fauna
selvatica (comma 3), per una quota massima del 15 per cento a  caccia
riservata alla gestione privata e ai centri privati  di  riproduzione
della fauna selvatica allo stato naturale (comma  5);  sul  rimanente
territorio le regioni devono promuovere forme di gestione programmata
della caccia, secondo quanto previsto dal successivo art.  14  (comma
6). 
      
    Quanto alla suddivisione di tale rimanente  territorio  regionale
in ambiti di gestione dell'esercizio della caccia, l'art. 14 comma 1,
a sua volta, prevede che «le regioni, con apposite norme, sentite  le
organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative  a
livello  nazionale  e  le  province  interessate,   ripartiscono   il
territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata  ai
sensi dell'art. 10, comma 6, in ambiti  territoriali  di  caccia,  di
dimensioni sub provinciali possibilmente  omogenei  e  delimitati  da
confini naturali». 
    Sotto il profilo della composizione degli organismi deputati alla
gestione della caccia in tali ambiti sub provinciali,  il  successivo
comma 10  prevede  poi  che  «negli  organi  direttivi  degli  ambiti
territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza  paritaria,
in misura pari complessivamente al 60 per cento dei  componenti,  dei
rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali
agricole maggiormente rappresentative a  livello  nazionale  e  delle
associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in  forma
organizzata sul  territorio.  Il  20  per  cento  dei  componenti  e'
costituito da rappresentanti di  associazioni  protezione  ambientale
presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento  da
rappresentanti degli enti locali». 
    Ne consegue che la legge non  si  occupa  tanto  della  struttura
giuridica attraverso quale questi  enti  di  gestione  devono  essere
organizzati. 
    La legge n. 157 del 1992, tuttavia, anche in  tema  di  struttura
organizzativa degli enti di gestione degli ambiti territoriali  della
caccia, impone un equilibrio tra i vari  componenti,  come  strumento
del contemperamento dei vari interessi,  che  la  medesima  legge  si
propone di tutelare in tale settore dell'attivita' umana. 
    In particolare, e'  stata  prevista  una  presenza  paritaria  di
agricoltori  e  cacciatori,  la   partecipazione   necessaria   degli
ambientalisti, e di rappresentanti degli enti pubblici. 
    Quanto ai compiti demandati a questi organismi  di  gestione,  il
successivo comma 11  dell'art.  14  cit.  prevede  che  negli  ambiti
territoriali di caccia essi promuovono ed organizzano le attivita' di
ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica,
e devono poi programmare gli interventi per  il  miglioramento  degli
habitat. 
    Devono inoltre provvedere all'attribuzione di incentivi economici
ai conduttori dei fondi rustici per la ricostruzione di una  presenza
faunistica ottimale  per  il  territorio;  per  le  coltivazioni  per
l'alimentazione naturale  dei  mammiferi  e  degli  uccelli;  per  il
ripristino di zone umide e di fossati; per la differenziazione  delle
colture; per la coltivazione di siepi, cespugli, alberi  adatti  alla
nidificazione; per la collaborazione operativa ai fini  della  difesa
preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, ecc.. 
      
    Ne consegue che le funzioni demandate agli enti  di  gestione  in
esame riguardano, prima facie, l'ambiente, l'agricoltura, la caccia. 
    Quindi materie che sono devolute,  dall'attuale  art.  117  della
Costituzione, almeno in  parte,  anche  alla  legislazione  esclusiva
statale, con riferimento alla tutela dell'ambiente (comma  2  lettera
s) dell'art. 117 della Costituzione, cfr.  Corte  costituzionale,  18
giugno  2008,  n.  214);  e  alla   legislazione   concorrente,   con
riferimento alla «valorizzazione dei beni ambientali». 
    E non pare secondario rilevare che, nella legge n. 157 del  1992,
l'agricoltura e' intesa anche come strumento di valorizzazione  e  di
conservazione dell'ambiente naturale. 
    Si tratta, in effetti, di una legge molto attenta  alle  esigenze
dell'agricoltura, e di riflesso dell'ambiente, nel senso che in  essa
l'agricoltore non e' considerato solo  come  produttore  di  beni  ma
anche, e soprattutto,  come  conservatore  dell'ambiente,  anche  con
specifico riferimento all'attivita' venatoria. 
    Lo stesso titolo della legge «Norme per la protezione della fauna
selvatica  omeoterma  e  per  il  prelievo   venatorio»   ne   rileva
l'ispirazione di fondo, nettamente  a  favore  della  protezione  dei
valori  ambientali  (tra  cui  anche  le  coltivazioni  agricole)   e
faunistici,  rispetto  al   prelievo   venatorio,   il   quale   deve
necessariamente svolgersi senza recare danno ai primi. 
    Ne consegue che, laddove, nello stabilire la  composizione  degli
enti di gestione degli ambiti territoriali  della  caccia,  la  legge
nazionale n. 157 del 1992 ha previsto una parita' tra  rappresentanti
delle organizzazioni degli agricoltori e quelli delle  organizzazioni
venatorie, lo ha fatto mirando, in tal modo, a dar  adeguato  rilievo
anche al bene ambiente, nella dimensione teste' illustrata, cercando,
appunto, un equilibrio tra i  vari  valori  coinvolti  dall'esercizio
della caccia. 
    Si  tratta,  pertanto,  di  un  principio  espresso  in   materia
riservata alla legislazione  esclusiva  o,  al  massimo,  concorrente
dello Stato, e pertanto vincolante per le leggi regionali. 
    Quella  in  esame,  peraltro,  come  riconosciuto   dalla   Corte
costituzionale (Corte costituzionale, 12 gennaio 2000, n. 4), e'  una
legge che detta, in materia, principi fondamentali, vincolanti per le
Regioni  (ancora  oggi,  ai  sensi  dell'art.  117  comma   3   della
Costituzione), proprio laddove valorizza il ruolo della comunita' che
e' insediata nel territorio e che e' chiamata, attraverso gli  organi
degli ambiti territoriali, a gestire la caccia  e  gli  interessi  in
essa coinvolti. 
      
    La partecipazione  paritaria  nell'organismo  di  gestione  degli
ambiti territoriali, con evidenza, rappresenta una scelta  di  fondo,
poiche' attiene al rilievo  da  attribuire,  nelle  formazione  delle
varie decisioni, ai diversi interessi considerati dalla legge. 
    Con la conseguenza che appare  non  manifestamente  infondata  la
questione di costituzionalita' della legge regionale del Molise  n.19
del 1993, art. 19, per contrasto con l'art. 117  della  Costituzione,
laddove ha modificato l'art. 19 della legge regionale del Molise n.19
del 1993, alterando il principio  fondamentale  della  partecipazione
paritaria, negli ambiti territoriali della caccia, dei rappresentanti
delle associazioni  degli  agricoltori  e  di  quelle  venatorie,  in
contrasto con il principio contenuto  nell'art.  14  comma  10  della
legge nazionale n.157 del 1992, in materia riservata  a  legislazione
esclusiva, o in subordine concorrente, dello Stato. 
    Il medesimo art.  19  della  legge  regionale  n.  19  del  1993,
inoltre,  si  presenta  in  contrasto  anche  con  l'art.   3   della
Costituzione, poiche', in violazione del principio di ragionevolezza,
e quindi di' non contraddizione, deroga  al  principio  fondamentale,
contenuto  nella  legge  nazionale  n.157  del   1993,   della   pari
rappresentativita', in seno agli ambiti territoriali per la  gestione
della caccia, associazioni tra agricoltori e di quelle  venatorie;  e
cio' senza alcuna evidente ragione  e,  principalmente,  senza  tener
conto che, invece, all'art. 1 della medesima legge regionale n.19 del
1993, e' chiaramente espresso  il  fine  principale  di  dettare  una
regolamentazione del prelievo venatorio,  all'interno  della  Regione
Molise, «nel rispetto dei principi sanciti dalla legge dello Stato n.
157 dell'11 febbraio 1992». 
 
                              P. Q. M. 
 
    Tutto cio' premesso, e considerata la rilevanza e  non  manifesta
infondatezza, rimette alla Corte costituzionale gli atti del presente
ricorso, per l'esame della questione di illegittimita' costituzionale
dell'art. 19 della legge regionale  del  Molise  n.19  del  1993,  in
quanto sospetto: 
        1)  di  violazione  dell'articolo  117  della   Costituzione,
laddove viola il criterio della parita', nella  rappresentanza  delle
associazioni degli agricoltori e delle associazioni venatorie,  negli
ambiti  territoriali  della  caccia,  in  violazione  del   principio
contenuto nell'art. 14, comma 10 della legge statale n.157 del  1992,
che  coinvolge  materie  riservate  alla  legislazione  esclusiva   o
comunque concorrente dello Stato, e attiene ai principi  fondamentali
della materia ai sensi dell'art. 117, comma 3 della Costituzione; 
        2) di violazione dell'art. 3 della Costituzione, laddove,  in
violazione  del  principio  di  ragionevolezza,  e  quindi   di   non
contraddizione, deroga al  principio  fondamentale,  contenuto  nella
legge nazionale n.157 del 1993,  della  pari  rappresentativita',  in
seno agli ambiti territoriali per la  gestione  della  caccia,  delle
associazioni tra agricoltori e di  quelle  venatorie;  e  cio'  senza
alcuna evidente ragione e, principalmente,  senza  tener  conto  che,
invece, all'art. 1 della medesima legge regionale n. 19 del 1993,  e'
chiaramente   espresso   il   fine   principale   di   dettare    una
regolamentazione del prelievo venatorio,  all'interno  della  Regione
Molise, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge dello Stato  n.
157 dell'11 febbraio 1992». 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso; 
    Ordina, ai sensi dell'art. 23 comma 4 della legge n. 87 del 1953,
che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle
parti in causa, nonche' al  Presidente  della  Giunta  regionale  del
Molise. 
    L'ordinanza deve essere altresi' comunicata, dalla segreteria, al
Presidente del Consiglio regionale del Molise. 
        Cosi' deciso in Campobasso  nella  Camera  di  consiglio  del
giorno 17 dicembre 2008. 
 
                      Il Presidente: Giaccardi 
 
 
                                              L'estensore: Balloriani