N. 75 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 dicembre 2007

Ordinanza del 12 dicembre 2007 emessa  dal  Tribunale  amministrativo
regionale per il Lazio sul ricorso proposto dall'Ordine nazionale dei
biologi ed altro contro Ministero della salute ed altri. 
 
Sanita' pubblica - Prestazioni specialistiche  e  di  diagnostica  di
  laboratorio  rese  da  strutture  private  accreditate  -   Obbligo
  dell'applicazione di uno sconto tariffario rispettivamente del 2  e
  del 20 per cento sulle tariffe di cui al decreto del Ministro della
  sanita' 22 luglio 1996 - Incidenza sui principi di uguaglianza,  di
  tutela della salute, di liberta' di iniziativa economica privata  e
  di buon andamento della pubblica amministrazione -  Violazione  del
  diritto di azione e  del  principio  di  tutela  giurisdizionale  -
  Lesione della sfera di competenza regionale per  la  determinazione
  diretta delle tariffe in luogo della indicazione di criteri per  la
  determinazione delle stesse. 
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lett. o);  legge
  della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10, art. 33, comma 2,  come
  modificato dall'art. 2 della legge della Regione  Puglia  5  giugno
  2007, n. 16. 
- Costituzione, artt. 24, 32, 41, 97, 113 e 117. 
(GU n.12 del 24-3-2010 )
 
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
    Ha pronunciato la seguente sentenza sul ricorso n. 1663/2007 R.G.
proposto  da  Ordine  nazionale  dei  biologi,  in  persona  del  suo
Presidente, prof. Ernesto Landi,  rappresentato  e  difeso  dall'avv.
Giuseppe  Barone,  ed  elettivamente  domiciliato  presso  lo  studio
dell'avv. Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde n. 2; 
    Contro: 
        il Ministero  della  salute,  in  persona  del  Ministro  pro
tempore, costituitosi formalmente in giudizio a mezzo dell'Avvocatura
generale dello Stato; 
        il Ministero dell'economia e delle finanze,  in  persona  del
Ministro   pro   tempore,   costituitosi   in   giudizio   a    mezzo
dell'Avvocatura generale dello Stato; 
        la Regione Sicilia, non costituitasi in giudizio; 
        Regione Sicilia - Assessorato alla sanita', non  costituitosi
in giudizio; 
        la Regione Puglia, costituitasi in giudizio a mezzo dell'avv.
S. Biallo S. Ornella; 
    con   l'intervento   ad   adjuvandum   Federbiologi-S.NA.BI.L.P.,
costituitosi in giudizio a mezzo dell'avv. R.P. Crudo; 
    Per l'annullamento: 
    quanto al ricorso introduttivo: 
        del decreto del Ministero della salute del 12 settembre 2006,
emanato di concerto con il Ministro dell'economica e  delle  finanze,
con  il  quale  si  e'  proceduto  alla  ricognizione  e   al   primo
aggiornamento  delle  tariffe  massime  per  la  remunerazione  delle
prestazioni sanitarie. 
    quanto ai I motivi aggiunti: 
        del  provvedimento  dell'Assessorato  alle  politiche   della
salute della Regione Puglia, prot. n.  24/796/AOSI2  del  25  gennaio
2007  avente  ad  oggetto:  «Legge  finanziaria  2007 -   chiarimenti
contabilizzazione  quote  fisse   e   sconti   per   prestazioni   di
specialistica ambulatoriale». 
        nonche' della nota del direttore generale dell'Azienda unita'
sanitaria locale BR/1 di Brindisi del 31 gennaio  2007,  prot.  5199,
avente ad oggetto: DMS 12 settembre 2006. Modifica tariffe branca  di
patologia clinica, nonche' ogni ulteriore atto presupposto,  connesso
o conseguente. 
    quanto ai II motivi aggiunti: 
        della deliberazione della G.R. della Puglia del 3 aprile 2007
n. 404 pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione  Puglia  del
17 aprile 2007 avente ad oggetto la disciplina delle  prestazioni  di
assistenza  specialistica  ambulatoriale  erogabili  nell'ambito  del
Servizio Sanitario Regionale (SSR) e delle relative tariffe,  nonche'
ogni ulteriore atto presupposto, connesso o conseguente. 
    Visto il ricorso con i relativi motivi aggiunti; 
    Viste le memorie prodotte dalle parti in causa; 
    Visti gli atti di costituzione delle Amministrazioni resistenti; 
    Visti gli atti tutti della causa; 
    Nominato relatore alla pubblica udienza del 17  ottobre  2007  il
Consigliere Umberto Realfonzo; e uditi gli avvocati come  da  verbale
d'udienza. 
    Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue: 
 
                              F a t t o 
 
    Con il ricorso introduttivo, l'Ordine nazionale  dei  biologi  ha
impugnato,  denunciando  due  motivi  di  gravame,  il  decreto   del
Ministero della salute del 12 settembre 2006, emanato di concerto con
il Ministro dell'economica e  delle  finanze,  con  il  quale  si  e'
proceduto alla ricognizione e al primo  aggiornamento  delle  tariffe
massime per la remunerazione delle prestazioni sanitarie. 
    Con il primo atto di motivi aggiunti la parte ricorrente impugna,
per invalidita'  derivata  ed  eccesso  di  potere,  il  sopravvenuto
provvedimento dell'Assessorato  alle  politiche  della  salute  della
Regione Puglia, relativo a chiarimenti sulla contabilizzazione  quote
fisse  e  sconti  per  prestazioni  di  specialistica   ambulatoriale
connessi con la legge  finanziaria  2007  e  la  nota  del  Direttore
generale dell'A. USL BR/1 di Brindisi del 31 gennaio  2007,  relativo
al DMS 12  settembre  2006  «Modifica  tariffe  branca  di  patologia
clinica». 
    Con  il  secondo  atto  di  motivi  aggiunti  si  impugna  infine
deliberazione della  G.R  della  Puglia  n.  404/2007  relativa  alle
prestazioni, ed alle relative tariffe,  di  assistenza  specialistica
ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario  Regionale
(SSR). 
    La Difesa Erariale si e' solo formalmente costituita in giudizio. 
    Solo l'Amministrazione regionale della Puglia si  e'  ritualmente
costituita  in  giudizio  e  con  memoria  ha  eccepito,   in   linea
preliminare,  l'inammissibilita'  del  ricorso  avverso  le   proprie
circolari  perche'  queste  sarebbero  carenti  del  requisito  della
lesivita';  nel  merito  ha  confutato  le  argomentazioni  di  parte
ricorrente e delle relative tariffe, ed ha  rilevato  una  cessazione
della materia del contendere sui secondi motivi aggiunti. 
    La Federbiologi-S.Na. Bi.L.P.  si  e'  costituita  ad  adjuvandum
sottolineando - adesivamente  alle  tesi  di  parte  ricorrente  -  i
profili  di  danno  per  la  categoria  e   le   argomentazioni   che
deporrebbero per l'accoglimento. 
    All'udienza  pubblica,  la  causa  e'  stata  trattenuta  per  la
decisione. 
 
                            D i r i t t o 
 
    1. - Avverso  il  decreto  del  Ministero  della  salute  del  12
settembre 2006, emanato di concerto con il Minisiro dell'economica  e
delle finanze, con il quale si e' proceduto alla  ricognizione  e  al
primo aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione  delle
prestazioni sanitarie, la  parte  ricorrente  deduce  due  motivi  di
gravame che, per esigenze di economia  processuale  appare  opportuno
esaminare unitariamente. 
    1.1.1. -  Illegittimamente  il  Ministero  della  salute  avrebbe
stabilito le tariffe massime per la remunerazione  delle  prestazioni
di assistenza  specialistica  ambulatoriale  a  carico  del  Servizio
sanitario nazionale con riferimento al  decreto  del  Ministro  della
sanita' 22 luglio 1996, senza tener conto che: 
        i costi sarebbero aumentati del 7-8%; 
        il predetto decreto e' stato annullato dal Consiglio di Stato
(cfr. sez.  IV,  decisione  n.  1839/2001)  per  motivi  sostanziali,
relativi alla insufficienza della remunerazione delle prestazioni  di
diagnosi strumentale e di laboratorio,  cagionata  da  un'istruttoria
sommaria e parziale, che aveva preso  in  considerazione  soltanto  i
dati  emergenti  dall'osservazione  dei  costi  ed  alle entrate  dei
laboratori, con riferimento a tre Regioni e non a tutto il territorio
dello Stato. 
    Non si poteva, dopo 11 anni, richiamare in vita  le  tariffe  del
1996 giudicate inattendibili,  quando  i  costi  di  gestione  di  un
laboratorio di analisi sarebbero vistosamente aumentati arrecando  un
danno economico considerevole a tutti  i  professionisti  accreditati
con il Servizio sanitario  nazionale,  che  svolgono  l'attivita'  di
analisti, cioe' eseguono analisi cliniche  a  scopo  di  accertamento
diagnostico. 
    1.1.2. - Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art.
3 della legge n. 241/1990 per omessa motivazione della decisione  con
riferimento al parere negativo  della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano. Il Ministero  avrebbe  dovuto  motivare  in  ordine  alle
ragioni, che lo inducevano a  disattendere  l'avviso  della  predetta
conferenza, 
    1.2. - Il ricorso, nel merito, e' fondato e deve essere assolto. 
    In primo luogo non e' seriamente dubitabile della grave lesivita'
dell'atto impugnato, perche', anche se in  esso  si  prevede  che  le
regioni possono fissare tariffe piu' elevate di quelle a  carico  del
Servizio Sanitario Nazionale, appare  decisivo  che  in  concreto  la
regione non si e' avvalsa di' tale facolta', per  le  difficolta'  di
finanziare, col proprio  bilancio,  gli  aumenti  delle  tariffe.  In
sostanza i parametri tariffari stabiliti dall'Amministrazione statale
lasciano certamente sempre aperta la teorica possibilita' di  tariffe
massime piu' elevate, che pero' resta, nella  fattispecie,  una  mera
eventualita', che esula «dal mondo del diritto». 
    In sostanza la determinazione e' illegittima nella parte  in  cui
le  tariffe  massime  per  la  remunerazione  delle  prestazioni   di
assistenza  specialistica  ambulatoriale  a   carico   del   Servizio
Sanitario Nazionale sono quelle individuate dal decreto del  Ministro
della  sanita'  del  22  luglio  1996  (cfr.  primo  comma  lett.  a)
dell'art.3). 
    II decreto qui impugnato  infatti  illegittimamente  richiama  (e
rende  ora  applicabili)  le  tariffe  determinate  con  un   decreto
ministeriale annullato in sede giurisdizionale dal Consiglio di Stato
con sentenza della sez. IV 29 marzo 2001 n. 1839. 
    Il Collegio rileva come il principale difetto istruttorio  derivi
proprio dal fatto che l'atto impugnato non da' minimamente  conto  di
tale questione. 
    Ed e' irrilevante che l'abbia ignorata perche' non  a  conoscenza
dell'annullamento  giurisdizionale,  ovvero   perche'   ha   ritenuto
comunque possibile, nonostante  l'annullamento,  far  rivivere  dette
tariffe. 
    Peraltro  tale  circostanza  ha  condotto  l'Amministrazione   ad
incorrere negli stessi vizi rilevati dal Consiglio di Stato, che,  in
buona sostanza aveva evidenziato  un  difetto  di  istruttoria  nella
determinazione delle tariffe, per mancata  applicazione  dei  precisi
criteri dettati dallo stesso  Ministero.  Il  D.M.  15  aprile  1994,
all'art. 3 espressamente  prevedeva  che  le  tariffe  devono  essere
fissate sulla base del costo  standard  di  produzione  e  dei  costi
generali,  in  quota  percentuale  rispetto  ai  costi  standard   di
produzione. Il comma  2  detta  poi  criteri  assai  dettagliati  per
calcolare le componenti del costo standard. 
    Se  il  Consiglio  di  Stato  ritenne  applicabili   al   decreto
ministeriale di fissazione delle tariffe allora impugnato  i  criteri
contenuti nel D.M. del 1994, il dubbio puo'  comunque  ritenersi  non
proponibile nella presente fattispecie, in quanto nelle premesse  del
decreto qui impugnato si richiama espressamente  il  D.M.  14  aprile
1994, che quindi la stessa Amministrazione resistente ritiene  ancora
in vigore ed applicabile al caso in  esame.  Peraltro  la  necessita'
(logica) di fissare le tariffe massime tenendo  conto  dei  costi  di
produzione standard  e  delle  quote  standard  dei  costi  generali,
risultava recepito in norma di legge chiara, quale  l'art.  8-sexies,
comma 5 del d.lgs. n. 502/1992 (introdotto dall'art. 8  comma  4  del
d.lgs. n. 229/1999). 
    Sinteticamente il principio si trova riprodotto  anche  nell'art.
1, comma 170 della legge finanziaria 30 dicembre 2004 n. 311. 
    Che l'Amministrazione non abbia seguito ai suddetti criteri e non
abbia quindi  effettuato  una  analitica  istruttoria  sui  costi  di
produzione, prima di determinare le  tariffe  massime  da  remunerare
tramite Servizio Sanitario Nazionale, e' dimostrato  soprattutto  dal
fatto che il provvedimento richiama puramente e semplicemente un atto
di  dieci  anni  prima,  la  cui  istruttoria,  ammesso  che  potesse
considerarsi allora adeguata («in disparte» la circostanza che  detto
atto e'  stato  annullato  dal  Giudice  amministrativo  proprio  per
difetto istruttorio), avrebbe  sicuramente  avuto  necessita'  di  un
aggiornamento ed una verifica per valutare la congruita' dei costi di
dieci  anni  prima  (basterebbe  al  riguardo  richiamare  il  «fatto
notorio» del cambiamento valutario che ha comportato un significativo
aumento generalizzato dei costi). 
    Ulteriore elemento del  deficit  istruttorio  e'  rivelato,  come
sinteticamente rilevato con il  secondo  motivo,  dal  fatto  che  il
provvedimento impugnato non reca alcuna motivazione per  superare  il
parere contrario della Conferenza Stato-regioni. 
    E' pur vero che l'originaria previsione contenuta nel citato art.
8-sexies, comma 5 (dell'obbligo di intesa del Ministro della  sanita'
con la Conferenza) e' stata poi edificata con  la  previsione  di  un
mero parere obbligatorio  dall'art.  1,  comma  170  della  legge  30
dicembre 2004 n. 311  (finanziaria  per  il  2005),  tuttavia  appare
evidente la necessita' comunque di motivare, seppure  sinteticamente,
sulle ragioni che hanno condotto l'amministrazione a disattendere  il
parere di un cosi importante organo  (col  quale  in  precedenza  era
necessaria l'intesa), anche se i profili attenevano,  almeno  secondo
quanto affermato nell'atto dall'amministrazione, alla opportunita'. 
    In conclusione il ricorso introduttivo e' dunque fondato  e,  nei
termini sopra indicati, il D.M. Salute 12 settembre 2006 deve  essere
annullato. 
    2. - Per ragioni di economia espositiva il primo  ed  il  secondo
atto dei motivi aggiunti, devono essere esaminati  congiuntamente  in
quanto coinvolgono tutti una identica problematica. 
    2.1 - Con i primi motivi aggiunti si impugna la circolare del  25
gennaio 2007  dell'Assessorato  alle  Politiche  della  Salute  della
Regione Puglia che ha cosi' disposto:  «Si  evidenzia,  inoltre,  che
dall'entrata in vigore del DMS  12  settembre  2006  ...  le  tariffe
massime applicabili sono quelle riportate nel DMS 22  luglio  1996  e
relativi allegati. Ne consegue che da tale data,  ferme  restando  le
tariffe inferiori, non sono piu' applicabili le tariffe regionali  di
prestazioni specialistiche ambulatoriali  superiori  alle  suindicate
tariffe massime». 
    Parimenti illegittimo sarebbe anche il  successivo  provvedimento
adottato dal Direttore  generale  AUSL  BR/1  che  pretende  di  dare
«applicazione immediata alla circolare regionale 24/796/AOS/2 del  25
gennaio 2000», in quanto affetto in via derivata  dagli  stessi  vizi
del provvedimento ministeriale e del provvedimento regionale. 
    2.1.1. - La circolare qui impugnata, in quanto  pretenderebbe  di
dare attuazione al predetto DMS 12 settembre 2006, che ne costituisce
il fondamento, sarebbe anch'essa affetta da invalidita' derivata, che
conseguirebbe dal volere applicare il DMS 22 luglio  1996,  annullato
dal Consiglio di' Stato, sez. IV, con la decisione n. 1839/2001. 
    2.1.2.  -  La   circolare   impugnata   sarebbe   illegittima   e
contraddittoria in quanto l'Assessorato alle Politiche  della  Salute
della Regione Puglia, nel dispone l'applicazione dei DMS 12 settembre
2006 e del 22 luglio 1996, aggiunge che «non  sono  piu'  applicabili
le tariffe  regionali  di  prestazioni specialistiche   ambulatoriali
superiori  alle  suindicate  tariffe   massime»   senza   previamente
annullare i provvedimenti di approvazione  delle  tariffe  regionali,
per cui le stesse non potrebbero cessare di produrre i  loro  effetti
se non vengono previamente annullati d'ufficio, revocati o sospesi in
autotutele e previo il rispetto di particolari procedimenti, che oggi
sarebbero peraltro legislativamente previsti dalla legge n.  15/2005.
Ne' il contrasto tra  il  tariffario  regionale  e  un  provvedimento
statale, avrebbe potuto determinare  automaticamente  la  perdita  di
efficacia del provvedimento regionale, che anzi prevarrebbe su quello
statale, finche' non venga privato dei suoi effetti  nelle  forme  di
legge. 
    Di  qui  anche  l'illegittimita'  del  successivo   provvedimento
adottato dal Direttore in via derivata, per gli stessi vizi. 
    2.2. - Con i secondi motivi aggiunti si impugna la  deliberazione
del 3 aprile  2007  n.  404  della  GR  della  Paglia  con  cui,  nel
confermare le disposizione  di  cui  alle  precedenti  circolari  (n.
241/1966 del 29 dicembre 2006 e n. 24/796 del 25  gennaio  2007),  ha
stabilito: 
        a) che, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a
quello di adozione del suo atto, le specifiche  prestazioni  inserite
nel nomenclatore tariffario con DD.GG.RR. n. 1392 del 5 ottobre 2001,
n. 295 del 15 marzo 2004 e n. 427 del 4  aprile  2006  non  sarebbero
piu' state  erogabili  con  oneri  a  carico  del  SSR  e,  pertanto,
dovrebbero essere eliminate dal  nomenclatore  tariffario  regionale,
con  l'ovvia  conseguenza  che le  prestazioni  gia'   inserite   nel
nomenclatore tariffario fino a questo momento vigente  nella  Regione
Puglia non sarebbero state piu' erogabili; 
        b) che, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a
quello di adozione  del  suo  atto,  in  esecuzione  al  DMS  del  12
settembre 2006, avrebbe applicato le tariffe di cui al precedente  DM
22 luglio 1996. 
    In conseguenza dell'illegittimita' del DMS 12 settembre  2006,  e
degli altri atti conseguenti anche  la  circolare  qui  impugnata  e'
affetta da invalidita' derivata oltre che da eccesso  di  potere  per
irragionevolezza,  mancato  utilizzo  delle   procedure   di   legge,
contraddittorieta' tra provvedimenti. 
    3.1. - Quanto alla censura di cui al n. 2.1.2., si osserva che  i
provvedimenti tariffari -  che  hanno  natura  di  atti  generali  ed
inscindibili - non possano che provvedere all'attualita' del  periodo
nei  cui  hanno  efficacia  (salvo  una  differente  indicazione  del
legislatore  infatti  non  possono  essere  mai   retroattivi:   cfr.
Cassazione  civile,  sez.  III,  17  maggio  2004,   n.   9344).   In
conseguenza, gli aggiornamenti delle tariffe,  in  quanto  operano  a
partire dal momento in cui e' prevista la loro entrata in vigore, non
implicano dunque alcun provvedimento di annullamento o  revoca  della
precedente tariffa, i cui provvedimenti  peraltro  mantengono,  ratio
temporis, la loro  validita'  e,  conseguentemente  relativamente  ai
periodi in cui e' stata in vigore, la sua efficacia. 
    Contrariamente a quanto erroneamente affermato dalla Difesa della
Regione, il secondo comma dell'art. 33 della L.R.  Puglia  16  aprile
2007 n. 10, se e' vero che riammette  la  erogabilita'  di  tutte  le
prestazioni ricomprese nel nomenclatore tariffario di cui  alla  G.R.
27 maggio 1997 n. 3600, non appare completamente  satisfattivo  della
pretesa della  parte  ricorrente  in  quanto  fissa  le  tariffe  dei
DD.GG.RR. n. 1392 del 5 ottobre 2001, n. 295 del 15 marzo 2004  e  n.
427 del 4 aprile 2006. 
    3.2.  -Per  cio'  che  concerne  i  provvedimenti  regionali  che
recepiscono e fanno esplicito riferimento al D.M Salute 12  settembre
2006, devono ritenersi fondati, in parte qua, i  profili  di  gravame
relativi alla illegittimita' derivata della nota del 25 gennaio  2007
dell'Assessorato alle Politiche della Salute della Regione Puglia, il
successivo conseguente provvedimento adottato del Direttore  generale
dell'AUSL BR/1, e la delibera del 3 aprile 2007 n.  404  della  G  R.
della Puglia. 
    Come rilevato in  precedenza,  i  suddetti  provvedimenti  devono
considerarsi illegittimi per i profili  sopra  evidenziati  al  punto
1.2, in quanto l'illegittimita' del  D.M  Salute  12  settembre  2006
riverbera la  sua  illegittimita'  sugli  atti  regionali  che  fanno
diretta applicazione di detto decreto, non venendo minimamente qui in
rilievo il D.M. 22 luglio 1996. 
    4. - Per la restante parte  del  contenzioso  di  cui  ai  motivi
aggiunti, si osserva come, in realta', l'effetto  lesivo  degli  atti
impugnati relativo alla decurtazione dei compensi per le  prestazioni
erogate per il mese di dicembre 2006 e per il  2007  (perlomeno  fino
all'adozione del DIEF) deriva dal precetto di cui all'art.  1,  comma
796, lett. o) della legge n.  296/2006  e  dell'art.  33  della  L.R.
Puglia n. 10/2007. 
    Posto  che  tali  disposizioni  appaiono  allo  stato  preclusive
all'accoglimento della pretesa in esame, il Collegio  sostanzialmente
condividendole, richiama  le  ragioni  poste  a  base  dalla  Seconda
Sezione del TAR Puglia, Sezione di Lecce, nella sua ordinanza n. 3631
del   19   ottobre   2007   di   rimessione   della   questione    di
costituzionalita' delle predette norme alla Corte costituzionale. 
    Ora, a parte  la  considerazione  che  comunque  la  pendenza  di
questione di legittimita' costituzionale della norma  applicabile  al
rapporto dedotto in causa, sollevata da altro giudice, non determina,
come e' noto, l'obbligo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., di pronunciare
la sospensione necessaria del giudizio, il Collegio ritiene di  dover
a  sua  volta  sollevare  d'ufficio,  in  quanto  rilevante   e   non
manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale
nei termini che seguono. 
    4.1. - Per quanto concerne la rilevanza della questione si rileva
che questa deve essere identificata nella diretta compressione che le
predette norme hanno sulle posizioni giuridiche degli interessati. 
    L'art. 1, comma 796, lett. o), della legge 27 dicembre  2006,  n.
296, in particolare stabilisce che «... fatto salvo  quanto  previsto
in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie
dall'art. 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla  data
di entrata in  vigore  della  presente  legge  le  strutture  private
accreditte, ai fini della remunerazione delle  prestazioni  rese  per
conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari  al
2 per cento degli importi indicati per le prestazioni  specialistiche
dal decreto del Ministro della sanita' 22 luglio 1996, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n.  216  del  14
settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per  le
prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto. Fermo
restando il predetto sconto,  le  regioni  provvedono,  entro  il  28
febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione  della  rete
delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti  prestazioni
specialistiche   e   di   diagnostica   di   laboratorio,   al   fine
dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti
con i processi  di  incremento  dell'efficienza  resi  possibili  dal
ricorso a metodiche automatizzate ...». 
    L'art. 33 L.R. n. 10/2007 (nel testo  modificato  dalla  L.R.  n.
6/2007) prevede  che  «1.  Il  documento  di  indirizzo  economico  e
funzionale (DIEF), che definisce l'utilizzazione del fondo  sanitario
attribuito  alla  Regione  per  l'anno  2007,  determina  le  tariffe
relative alle prestazioni di laboratorio  da  applicare  a  far  data
dalla sua approvazione. 2. Fino all'emanazione dei nuovi  livelli  di
assistenza nazionali (LEA), per il periodo compreso tra il 1° gennaio
e la data di' approvazione del DIEF di cui  al  comma  1,  le tariffe
relative  alle  suddette  prestazioni  sono  quelle   riportate   nel
nomenclatore tariffario regionale  delle  prestazioni  specialistiche
ambulatoriali di patologia clinica indicata  nell'allegato  A)  della
Delib.G.R. 22 settembre 1998, n. 3784 alle quali si applica lo sconto
del 20 per cento previsto dall'art. 1, comma 796,  lettera  o)  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007).
3. Il maggiore onere riveniente dall'attuazione del comma 2 e posto a
carico del bilancio autonomo della Regione». 
    Come e' evidente dalla  lettura  stessa  delle  disposizioni,  la
rilevanza della questione appare evidente  se  si  considera  che  il
finanziamento delle prestazioni che viene determinato  applicando  lo
sconto del 20% sulle prestazioni di laboratorio di analisi e  del  2%
sulle restanti branche (ed il conseguente budget per l'anno 2007)  e'
una  applicazione  diretta  delle  norme   della   cui   legittimita'
costituzionale e' dato dubitare. 
    4.2.  -  La  non  manifesta  infondatezza   deve   invece   esser
identificata perche' le norme in esame appaiono confliggenti con  gli
artt. 24 e 113, 32, 41, 97 e 117, Cost., per le seguenti ragioni. 
    4.2.1. - In primo luogo la norma  rende  applicabile  un  decreto
ministeriale, quello del 22 luglio 1996 che era stato annullato,  con
sentenza coperta da giudicato, dal Consiglio di Stato, con  decisione
della IV sezione 29 marzo 2001 n. 1839. 
    Appare evidente la sovrapposizione della legge  ad  un  giudicato
formatosi gia' da tempo, con palese violazione degli artt. 24  e  113
della Costituzione. E' noto infatti il principio piu' volte affermato
dalla Corte costituzionale (cfr. da ultimo ad es. sentenza 15  luglio
2005 n. 282) in base al quale  l'emanazione  di  leggi  incontra  una
serie di limiti  che  attengono  alla  salvaguardia  di  fondamentali
valori di civilta' giuridica posti a  tutela  dei  destinatari  delle
norme e dello  stesso  ordinamento,  tra  i  quali  il  rispetto  del
principio generale di ragionevolezza e di uguaglianza,  l'affidamento
legittimamente sorto nei soggetti quale principio  connaturato  nello
Stato di diritto ed il  rispetto  delle  funzioni  costituzionalmente
riservate  al  potere  giudiziario,  essendo  comunque  precluso   al
legislatore di intervenire con norme aventi portata tale da annullare
gli effetti di un giudicato. 
    4.2.2. - Nel caso di specie, la tariffa viene fissata con legge e
la relativa norma si limita ad imporre uno sconto  (oltretutto  anche
del 20%) sulle tariffe vigenti, senza dare conto delle ragioni  della
misura fissata: risultano quindi violati  anche  i  principi  di  cui
all'art. 41, Cost. Tra l'altro, lo sconto viene applicato su  tariffe
molto risalenti (quelle statali rimontano  al  1996)  e  cio'  appare
irragionevole, non potendosi dubitare del fatto che, in dieci anni, i
costi dei fattori produttivi (si pensi, per tutti, alla remunerazione
del personale) siano cresciuti, a volte anche  sensibilmente.  Ma  in
ogni caso, anche se per ipotesi i costi di produzione fossero rimasti
costanti o addirittura diminuiti nel periodo di tempo  summenzionato,
od avrebbe dovuto risultare da una compiuta  istruttoria,  necessaria
anche per la norma di legge quando essa si  pone  come  provvedimento
amministrativo seppure a carattere generale. 
    Ed in effetti, tenuto conto del fatto che il  D.M.  12  settembre
2006 ha confermato le tariffe del 1996, con cio' volendo  significare
che quelle tariffe sono da ritenere  ancora  congrue  a  distanza  di
dieci anni dalla loro determinazione, non si  puo'  non  rilevare  la
contraddittorieta' del Legislatore statale, il quale, dopo appena tre
mesi dall'approvazione del D.M. 12 settembre  2006 -  pubblicato  fra
l'altro nella G.U. del 13 dicembre 2006 - ritiene non piu' congrue le
predette tariffe una ulteriore riduzione. 
    4.2.3 - Naturalmente, le difficolta' che alle  strutture  private
derivano dall'applicazione delle regole di cui all'art. 1, comma 796,
lett. o) della legge n. 296/2006 sono in grado di compromettere anche
la piena esplicazione del diritto di cui all'art.  32,  Cost.,  visto
che  le   strutture   private   accreditate   potrebbero   incontrare
difficolta' a garantire la piena funzionalita' dei servizi,  il  che,
in un sistema che vede la sanita' pubblica non in grado di assicurare
tempestivamente  l'erogazione  delle  prestazioni   sanitarie,   puo'
compromettere il diritto alla salute e il diritto  di  libera  scelta
dei cittadini-utenti. A questo riguardo, si deve evidenziare  che  la
presenza significativa degli operatori privati nel  SSN  risponde  ad
esigenze insopprimibili dell'Amministrazione sanitaria, la quale  non
riesce, con le proprie  strutture,  a  garantire  l'erogazione  delle
prestazioni sanitarie a favore degli utenti, per cui non si  potrebbe
nemmeno  sostenere  che  le  strutture  private,  se  ritengono   non
convenienti le tariffe, possano «uscire» dal sistema.  Spetta  invece
all'Amministrazione competente, previa adeguata istruttoria, decidere
rilasciare o meno l'accreditamento e stabilire annualmente il  volume
di prestazioni che intende acquistare dai privati; nel momento in cui
rilascia  l'accreditamento  e  fissa  i  tetti  di   spesa   annuali,
l'Amministrazione sanitaria riconosce di  aver  bisogno  dell'ausilio
degli  operatori  privati,  i   quali   vanno   pero'   adeguatamente
remunerati. 
    4.2.4. - La mancanza (o  comunque  la  non  allegazione)  di  una
compiuta istruttoria da' luogo altresi' ad una  violazione  dell'art.
97,  Cost.,  in  quanto  la  P.A.  (e  la  cosa  vale  anche  per  il
Legislatore-amministratore, ovviamente) deve sempre porre a base  del
proprio operato un'adeguata conoscenza dei fatti,  della  quale  deve
dare conto nella motivazione del provvedimento  terminale.  Nel  caso
della legge, naturalmente, la motivazione puo' anche  consistere  nel
richiamato, espresso o implicito, ai lavori preparatori  o  ad  altri
atti (nella specie, pero', l'istruttoria,  che  pure  il  Legislatore
della legge  n.  296/2006  ritiene  necessaria,  viene  espressamente
posticipata,  il  che  da'  luogo  ad  un'illogica   inversione   del
procedimento). 
    4.2.5. - Il sistema delineato dall'art. 1, comma  796,  lett.  o)
della legge finanziaria per il 2007, si pone in contrasto con  l'art.
117, Cost., nel momento in cui lo Stato non si  limita  a  dettare  i
criteri per la fissazione delle tariffe da parte delle Regioni, ma le
fissa direttamente. A  tal  proposito,  pur  potendosi  astrattamente
ritenere che le esigenze di contenimento della spesa  pubblica  e  il
conseguente potere dello Stato  di  dettare  norme  di  coordinamento
della finanza pubblica (art. 117, comma 3, Cost.) militino nel  senso
della legittimita' in parte qua della  legge  n.  296/2006,  si  deve
tenere conto  dei  recenti  arresti  della  Corte  costituzionale  in
materia   di   limiti   della legislazione   statale   in   tema   di
individuazione dei settori in cui le Regioni debbono operare «tagli»:
il riferimento e' alle note sentenze della Consulta 390 del 2004, 417
e 449 del 2005, 88 del 2006 e 157 del 2007, in cui si e' ritenuto non
spettare allo Stato l'individuazione dettagliata delle voci di  costo
dei bilanci regionali da  ridurre,  potendo  il  Legislatore  statale
stabilire solo i principi fondamentali della materia e, al limite, la
misura delle riduzioni di spesa. 
    Nel  caso  di  specie,  pero',  il  Legislatore  statale   e   di
conseguenza quello regionale non si sono limitati a cio',  in  quanto
lo sconto del 2% e del 20%  viene  applicato  al  tariffario  vigente
nella sua globalita', il che e'  come  dire  che  il  legislatore  ha
rideterminato nel dettaglio le tariffe in questione. 
    4.2.6. -  Per  tutto  quanto  detto,  non  appare  nemmeno  utile
l'invocazione, contenuta nell'incipit del comma 796 dell'art. 1 della
Legge finanziaria per il 2007 alle  esigenze  di  «...  garantire  il
rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi
di finanza pubblica per il  triennio  2007-2009,  in  attuazione  del
protocollo di intesa  tra  il  Governo,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la  salute
sul quale la Conferenza delle  regioni  e  delle  province  autonome,
nella riunione del 28 settembre 2006 ...», sia perche'  tali  ragioni
non possono essere opposte, in assenza di adeguata istruttoria,  agli
operatori  privati,  sia  perche'   non   appare   costituzionalmente
giustificata l'incisione di interessi privati in  nome  delle  sempre
invocate ragioni di contenimento della spesa pubblica. 
    4.3. - La norma regionale di  cui  all'art.  33  L.R.  Puglia  n.
10/2007 (nel testo  modificato  dalla  L.R.  Puglia  n.  16/2007)  e'
afflitta in primo luogo dai medesimi vizi di cui sopra ed in  secondo
luogo appare in contrasto con i canoni dell'imparzialita' e del  buon
andamento laddove: 
        affida senza apporre alcun termine ad un futuro documento  la
fissazione di nuove tariffe; 
        non prevede alcun meccanismo di regolazione  tra  le  tariffe
provvisorie  e  quelle  che  eventualmente  avrebbero  dovuto  essere
fissate, per cui identiche prestazioni nel  2007  potrebbero  trovare
una diversa remunerazione non in considerazione della loro  oggettiva
entita', ma per la solo casuale  collocazione  temporale  della  loro
effettuazione nell'ambito del medesimo anno. 
    Se le difficolta' delle  finanze  regionali  non  possono  essere
indiscriminatamente  poste  a  carico  dei  prestatori  dei  predetti
servizi,  La  disposizione  della  legge  regionale  pugliese  appare
contrastare con l'art. 97 della Costituzione  laddove  affida  ad  un
futuro «documento di indirizzo  economico  e  funzionale  (DIEF)»  le
modalita' di l'utilizzazione  del  fondo  sanitario  attribuito  alla
Regione per l'anno 2007, e rinvia alle tariffe delle  prestazioni  al
«nomenclatore tariffario regionale delle  prestazioni  specialistiche
ambulatoriali di patologia clinica indicata  nell'allegato  A)  della
Delibera G.R. 22 settembre 1998, n.  3784»  sui  quali  applicare  lo
sconto del 20 per cento previsto dall'art. 1, comma 796, lettera  o),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
    5. - In conclusione: 
        il ricorso introduttivo e' fondato e deve essere accolto  con
il conseguente annullamento del decreto del  Ministero  della  Salute
del  12  settembre  2006,  emanato  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, con  il  quale  si e'  proceduto  alla
ricognizione e al primo aggiornamento delle tariffe  massime  per  la
remunerazione delle prestazioni sanitarie; 
        il primo atto di motivi aggiunti e', in  parte  qua,  fondato
per illegittimita' derivata,  limitatamente  alla  parte  in  cui  la
circolare del 25 gennaio 2007 dell'Assessorato alle  politiche  della
salute  della  Regione  Puglia  dispone  l'applicazione  del  DMS  12
settembre 2006; 
        analogamente, l'atto di motivi aggiunti  e',  in  parte  qua,
fondato per illegittimita' derivata della delibera del 3 aprile  2007
n.  404  della  G.R.  della  Puglia  nella  parte  in   cui   dispone
l'applicazione delle precedenti circolati «in esecuzione del D.M.S. 2
settembre 2006». 
    Per la restante parte relativa ai due atti  di  motivi  aggiunti,
sospende il giudizio e rimette alla Corte costituzionale la questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 1 comma 196, lett. o)  della
legge 27 dicembre 2006 n. 296,e dell'art. 33,  comma  2,  della  L.R.
Puglia n. 10/2007, come modificato dall'art. 2 della L.R.  Puglia  n.
16/2007 per violazione degli artt. 24 e 113, 32, 41, 97 e  117  della
Costituzione. 
    Rinvia al definitivo la statuizione sulle spese di causa. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Accoglie il ricorso introduttivo per l'effetto annulla il decreto
del Ministero della salute del 12 settembre 2006 in parte qua. 
    Accoglie, in parte qua, il primo atto di motivi  aggiunti  e  per
l'effetto annulla, la circolare del 25 gennaio 2007  dell'Assessorato
alle politiche della salute della Regione Puglia  limitatamente  alla
parte in cui si dispone l'applicazione del DMS 12 settembre 2006; 
    Accoglie, in parte qua, l'atto di motivi aggiunti e per l'effetto
annulla la delibera del 3 aprile 2007 n. 404 della GR.  della  Puglia
nella parte in cui dispone l'applicazione delle precedenti  circolari
«in esecuzione del D.M.S. 12 settembre 2006», 
    Per  il  resto.  sospende  il  giudizio  e  rimette  alla   Corte
costituzionale la questione di legittimita' costituzionale  dell'art.
1, comma 796 lett.  o)  della  legge  27  dicembre  2006  n.  296,  e
dell'art. 33 L.R. Puglia n 10/2007 (nel testo modificato  dalla  L.R.
Puglia n. 16/2007) per violazione degli artt. 24 e 113, 32, 41, 97  e
117 della Costituzione. 
    Dispone che, a cura della segreteria, gli atti del giudizio siano
trasmessi alla Corte  costituzionale  e  che  il  presente  atto  sia
notificato alle parti, alla Presidenza del Consiglio dei ministri  ed
al Presidente della giunta regionale della Puglia, e  sia  comunicato
ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
ed al Presidente del Consiglio regionale della Puglia. 
    Rinvia al definitivo la statuizione sulle spese di causa. 
    Ordina che  la  presente  sentenza  sia  eseguita  dall'Autorita'
amministrativa. 
    Cosi' deciso dal Tribunale amministrativo regionale del  Lazio  -
Sez. III - quater, in Roma, nelle Camere di consiglio del 17  ottobre
2007 e del 14 novembre 2007. 
 
                     Il Presidente: Di Giuseppe 
 
 
                                       Il consigliere-est.: Realfonzo