N. 81 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 maggio 2008

Ordinanza del 16 maggio 2008 emessa  dal  tribunale  di  Orvieto  nel
procedimento penale a carico di Nencini Luigi. 
 
Reati tributari - Omesso pagamento dell'imposta sul  valore  aggiunto
  (I.V.A.), dovuta in  base  alla  dichiarazione  annuale,  entro  il
  termine per il  versamento  dell'acconto  relativo  al  periodo  di
  imposta successivo - Previsione,  a  seguito  del  decreto-legge  4
  luglio 2006, n. 223, della sanzione della reclusione da sei mesi  a
  due anni - Applicazione ai fatti  commessi  prima  dell'entrata  in
  vigore  della  nuova  normativa  -  Violazione  del  principio   di
  uguaglianza - Contrasto con il principio di irretroattivita'  della
  legge penale. 
- Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-ter (in relazione
  all'art. 5 dello stesso d.lgs.), aggiunto dall'art.  35,  comma  7,
  del  decreto-legge  4  luglio  2006,   n.   223,   convertito   con
  modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248. 
- Costituzione, artt. 3 e 25. 
(GU n.12 del 24-3-2010 )
 
                            IL TRIBUNALE 
 
    Ritenuto che il reato p.p. del  d.lgs.  74/2000,  n.  10-ter,  e'
stato introdotto in epoca  successiva  alla  scadenza  dei  pagamenti
periodici relativi ai redditi 2005; 
    Ritenuto  pertanto   di   doversi   accertare   la   legittimita'
costituzionale  della  suddetta  normativa  relativamente  ai   fatti
contestati, con riferimento agli artt. 3 e 25 della  Costituzione  di
cui se ne sospetta la violazione: 
        quanto all'art. 3 della Cost., ossia riguardo al principio di
uguaglianza, perche' il termine di pagamento dell'imposta  dovuta  in
base alla dichiarazione annuale dei redditi coincideva con la data di
presentazione della dichiarazione  anteriore  all'entrata  in  vigore
della normativa di cui se ne pretende l'applicazione; 
        quanto all'art. 25 della Cost. perche'  nessuno  puo'  essere
punito se non in forza di una legge che sia entrata in  vigore  prima
dei fatti contestati. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Ritenuta la rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza  della
illegittimita' cost. sospende il giudizio in corso  e  deferisce  gli
atti alla Corte costituzionale per  la  definizione  della  questione
relativamente all'art. 10-ter in relazione all'art. 5 del  d.lgs.  n.
74/2000 nella parte in cui prevede l'applicazione della normativa  ai
fatti commessi prima della sua entrata in vigore  in  relazione  agli
artt. 3 e 25 della Cost.; 
    Ordina alla cancelleria di trasmettere  immediatamente  gli  atti
alla  Corte  costituzionale  nonche'  la  notifica  della  copia  del
presente  verbale  al  Consiglio  dei  ministri  nonche'   di   darne
comunicazione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. 
    Chiuso alle ore 13.00. 
 
                  I giudici: Franconiero - Fornaro