N. 21 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 9 febbraio 2010
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 16 febbraio 2010 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Campania - Intrapresa da parte dei privati proprietari di interventi straordinari di incremento volumetrico o di mutamento di destinazione d'uso - Necessita' di istituire, per l'efficacia dei relativi titoli abilitativi, un libretto di fabbricato, da redigere con le modalita' e i contenuti definiti da apposito regolamento - Lamentata imposizione a privati di compiti propri della pubblica amministrazione, contraddittorieta' rispetto ai fini, intervento in ambito riservato alla legge statale - Ricorso del Governo - Denunciata irragionevolezza, violazione del principio di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, lesione della liberta' di iniziativa economica, del diritto di proprieta', della specifica riserva di legge statale per le prestazioni imposte, della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, o in subordine, della competenza statale nella materia concorrente del governo del territorio. - Legge della Regione Campania 28 dicembre 2009, n. 19, art. 9, commi 2 e 3. - Costituzione, artt. 3, 23, 41, 42, 97 e 117, secondo comma, lett. l), e terzo. Edilizia e urbanistica - Calamita' pubbliche e protezione civile - Norme della Regione Campania - Interventi in zona sismica - Inizio lavori - Necessita' per l'inizio dei lavori in zone sismiche della preventiva autorizzazione sismica - Sufficienza per l'inizio dei lavori nelle zone a bassa sismicita' del «deposito sismico», verificato dal competente Settore provinciale del Genio Civile, salvi controlli con il metodo a campione - Contrasto con i principi fondamentali in materia di governo del territorio e protezione civile - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nelle materie concorrenti del governo del territorio e della protezione civile. - Legge della Regione Campania 28 dicembre 2009, n. 19, art. 10, comma 2, che modifica l'art. 4, commi 2 e 3, della legge della Regione Campania 7 gennaio 1983, n. 9. - Costituzione, art. 117, terzo comma; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 94; legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 19 e 20.(GU n.11 del 17-3-2010 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi 12, domicilia, contro la Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 pubblicata sul B.U.R. n. 80 del 29 dicembre 2009 recante «Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa». La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal Consiglio dei ministri nella riunione del 4 febbraio 2010 (si depositeranno l'estratto del verbale e la relazione del Ministro proponente). La legge regionale in epigrafe indicata, in attuazione dell'Intesa stipulata tra lo Stato e regioni il 1° aprile 2009, consente misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa nel settore edilizio. La legge regionale, tuttavia, presenta alcuni profili di illegittimita' costituzionale: 1) Le norme contenute nell'art. 9, commi 2 e 3, subordinano l'efficacia dei titoli abilitativi per i previsti interventi straordinari di incremento volumetrico o di mutamento di destinazione d'uso, alla predisposizione di un «libretto di fabbricato». Detto libretto, oltre a comprendere gli esiti della valutazione di sicurezza, prevista dal comma 1 del medesimo art. 9, e il certificato di collaudo (ove previsto), raccoglie e aggiorna le informazioni di tipo progettuale, strutturale, impiantistico, geologico riguardanti la sicurezza dell'intero fabbricato; un successivo regolamento della regione stabilira' i contenuti di tale fascicolo nonche' le modalita' per la redazione, la custodia e l'aggiornamento del medesimo. Tali disposizioni, oltre a mostrarsi contraddittorie rispetto alle finalita' perseguite dalla legge, d'incentivazione ed incremento dell'edilizia privata, aggravando gli adempimenti e gli oneri amministrativi dei proprietari privati nell'intrapresa di nuove iniziative edilizie, si pongono in contrasto con diverse norme costituzionali. In primo luogo, impongono a carico e a spese dei privati, la duplicazione di accertamenti e la conservazione di informazioni e documenti, ricadenti nei compiti affidati alla pubblica amministrazione nella sua azione di vigilanza, violando i principi dell'art. 3 Cost., sotto il profilo del generale canone di ragionevolezza, e dell'art. 97 Cost., in relazione al principio di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, cosi' come gia' rilevato nella sent. n. 315 del 2003 della Corte costituzionale nei confronti di analoghe previsioni contenute in una legge della Regione Campania. Inoltre, le norme regionali si presentano contrastanti con la Costituzione laddove impongono misure che si atteggiano come «prestazioni imposte» per le quali, ai sensi dell'art. 23 Cost., vige una specifica riserva di legge che, incidendo sulle liberta' garantite dagli articoli 41 e 42 della Costituzione relative al diritto di proprieta' e all'iniziativa economica privata, spetta alla disciplina statale dettare, in violazione quindi anche della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l) Cost. In subordine, si rileva che la previsione obbligatoria dell'istituzione di un libretto di fabbricato attiene alla competenza legislativa statale in materia di governo del territorio, ai sensi dell'art. 117, comma 3, cost. Infatti, tale previsione costituisce indubbiamente principio fondamentale della materia succitata che, per uniformita' di trattamento sull'intero territorio nazionale, non puo' essere rimessa alle singole differenti discipline regionali; ne' un obbligo siffatto e' desumibile dalla normativa vigente, cui le regioni possono far riferimento per le proprie leggi in materia. Per tali motivi, quindi, le norme citate eccedono dalla competenza legislativa regionale invadendo la competenza statale sui principi fondamentali della materia governo del territorio, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. 2) L'art. 10, comma 2, introduce una novella dell'articolo 4 della legge regionale n. 9/1983. I commi 2 e 3 di detto articolo 4, come novellati, prevedono che in tutte le zone sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicita', l'inizio dei lavori e' subordinato al rilascio dell'autorizzazione sismica e che nelle zone classificate a bassa sismicita', i lavori possono iniziare dopo che il competente Settore provinciale del Genio Civile, all'esito del procedimento di verifica, ha attestato l'avvenuto e corretto deposito sismico, prevedendo altresi' che siano effettuati controlli sulla progettazione con metodi a campione, finalizzati a verificare la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti. Tali disposizioni si pongono in contrasto con i principi fondamentali in materia di governo del territorio e protezione civile, desumibili dal combinato disposto degli articoli 94 del d.P.R. n. 380/2001 e 19 e 20 della l. n. 241/1990 s.m.i. Infatti, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 182/2006, poiche' il deposito del progetto deve considerarsi denuncia di inizio attivita', la previsione regionale concreta una violazione delle norme del d.P.R. n. 380/2001 (Testo unico in materia edilizia) che prescrive l'autorizzazione regionale esplicita per gli interventi edilizi in zone classificate sismiche. La Consulta afferma infatti che «l'intento unificatore della legislazione statale e' palesemente orientato ad esigere una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo ai rischio sismico, attesa la rilevanza del bene protetto, che trascende anche l'ambito della disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela dell'incolumita' pubblica che fanno capo alla materia della protezione civile, in cui, ugualmente, compete allo Stato la determinazione dei principi fondamentali»; pertanto non puo' consentirsi l'introduzione di modalita' di «controllo successivo o semplificato» ove siano coinvolti interessi primari della collettivita'. Le norme regionali, quindi, contrastano con l'art. 117, terzo comma, Cost.
P.Q.M. Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 9 commi 2 e 3 e dell'art. 10, comma 2, della legge della Regione Campania 28 dicembre 2009, n. 19 pubblicata sul B.U.R. n. 80 del 29 dicembre 2009 recante «Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa» in relazione agli articoli 3, 97, 23, 41, 42, 117 secondo comma lett. l) e 117, terzo comma della Costituzione, con consequenziali statuizioni di legge. Roma, addi' 9 febbraio 2010 L'Avvocato dello Stato: Giuseppe Fiengo