N. 88 ORDINANZA 24 febbraio - 5 marzo 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Patrocinio a spese dello Stato -  Procedimento  civile  -  Onorari  e
  spese dovuti al difensore di parte ammessa al  patrocinio  a  spese
  dello Stato - Prevista  liquidazione  anche  nel  caso  in  cui  il
  difensore  proponga  un'impugnazione  dichiarata  inammissibile   -
  Denunciata   violazione   dei   principi   di    uguaglianza,    di
  ragionevolezza e di ragionevole  durata  del  processo  -  Parziale
  ricostruzione del  quadro  normativo  di  riferimento  -  Manifesta
  infondatezza della questione. 
- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 131. 
- Costituzione, artt. 3 e 111. 
(GU n.10 del 10-3-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Ugo DE SIERVO; 
Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi
  MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,
  Giuseppe  TESAURO,  Paolo   Maria   NAPOLITANO,   Giuseppe   FRIGO,
  Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 131 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115  (Testo  unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia),  promosso  dalla  Corte  d'appello  di  Catania,  sezione
minori, sull'istanza proposta da G.C. con ordinanza del  15  dicembre
2008, iscritta al n. 213 del registro  ordinanze  2009  e  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, 1ª  serie  speciale,
dell'anno 2009. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio  2010  il  giudice
relatore Maria Rita Saulle. 
    Ritenuto che la Corte d'appello di Catania, sezione  minori,  con
ordinanza del 15 dicembre 2008, ha  sollevato,  in  riferimento  agli
artt.  3  e  111  della  Costituzione,  questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 131 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di
spese di giustizia), nella parte  in  cui  consente  la  liquidazione
dell'onorario al difensore di persona ammessa al patrocinio  a  spese
dello  Stato   anche   quando   viene   proposta   una   impugnazione
inammissibile; 
        che la rimettente riferisce di  aver  dichiarato  il  reclamo
avanzato dall'avv. G.C., in qualita' di difensore di M.M., ammesso al
patrocinio a  spese  dello  Stato,  avverso  un  decreto  emesso  dal
Tribunale dei minori di  Catania,  inammissibile  e  che,  nonostante
cio',  deve  provvedere  al  pagamento  degli  onorari  spettanti  al
difensore anche in tale fase (nella misura prevista dagli  artt.  82,
comma 1 e 83, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002),  in  quanto  essi
rientrano, ai sensi dell'art. 131 citato,  tra  le  spese  anticipate
dall'erario indipendentemente dall'esito del giudizio di gravame; 
        che il giudice a quo  rileva  che,  a  differenza  di  quanto
previsto nel giudizio  civile  per  effetto  della  norma  censurata,
l'art. 106 del d.P.R. n. 115 del 2002, nel disciplinare il patrocinio
a spese dello Stato nell'ambito del processo penale, dispone che  non
sia liquidato alcun compenso  nel  caso  di  impugnazioni  dichiarate
inammissibili, comportando cio' una disparita' di trattamento  per  i
difensori in ragione del diverso procedimento in cui prestano la loro
opera; 
        che, in particolare, la Corte rimettente ritiene tale diversa
disciplina irragionevole, tenuto conto, da un lato,  della  identita'
di ragioni che  nel  processo  penale  e  in  quello  civile  possono
condurre alla dichiarazione  di  inammissibilita'  dell'impugnazione,
quali la tardivita' dell'atto di gravame (art. 585 cod. proc. pen.  e
artt. 325 e 326 cod. proc. civ.); dall'altro, delle similitudini  del
giudizio di secondo grado, limitato, salvi  casi  eccezionali,  dalle
acquisizioni probatorie assunte in primo grado; 
        che, a parere della rimettente, la norma censurata violerebbe
anche il principio della ragionevole durata  del  processo,  poiche',
nel prevedere sempre la liquidazione di un  compenso  a  spese  dello
Stato, costituisce un incentivo ad impugnare le sentenze civili anche
quando non ricorrano i presupposti di legge, con conseguente  inutile
aggravio delle Corti d'appello e inevitabile allungamento  dei  tempi
di trattazione delle cause; 
        che, in punto di rilevanza, la Corte d'appello si  limita  ad
osservare di essere chiamata a liquidare l'onorario all'avv. G.C.  e,
quindi, di dover applicare l'art. 131 del d.P.R. n. 115 del 2002; 
        che e' intervenuto in giudizio il  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che la  questione  sia  dichiarata  inammissibile  o
infondata; 
        che, in via preliminare, la difesa erariale  osserva  che  la
rimettente ha omesso di esplorare la  possibilita'  di  pervenire  ad
un'interpretazione conforme a Costituzione della norma  censurata  e,
comunque, ha richiesto alla Corte un intervento  manipolativo  al  di
fuori di qualsiasi vincolo costituzionale; 
        che   l'ordinanza   di   rimessione   sarebbe,    poi,    non
sufficientemente  motivata  in  ordine  alla  rilevanza  e  alla  non
manifesta infondatezza della questione, non indicando tra l'altro  la
Corte d'appello se l'impugnazione proposta sia  stata  effettivamente
dichiarata inammissibile; 
        che, comunque, sarebbe errato il  presupposto  interpretativo
da cui muove il giudice a quo, secondo il quale la liquidazione degli
onorari del difensore di persona ammessa al patrocinio a spese  dello
Stato sarebbe sempre dovuta, anche in caso in cui venga proposta  una
impugnazione inammissibile, atteso che l'art. 82 del  d.P.R.  n.  115
del 2002 assegna un margine di discrezionalita' al giudice chiamato a
liquidare i suddetti onorari,  essendo  egli  tenuto  a  valutare  in
concreto l'impegno professionale e gli atti  compiuti  dall'avvocato,
fino al punto di poter negare la liquidazione richiesta; 
        che,  quanto  alla  presunta  violazione  dell'art.  3  della
Costituzione, la difesa erariale si limita ad osservare che non vi e'
alcun vincolo costituzionale che impone al legislatore l'adozione  di
un modello unico di procedimento di liquidazione  degli  onorari  del
difensore di persona ammessa  al  patrocinio  a  spese  dello  Stato,
rilevando  nel   caso   di   specie   la   diversa   disciplina   che
contraddistingue il processo penale da quello civile; 
        che, quanto alla  presunta  violazione  dell'art.  111  della
Costituzione, l'Avvocatura  ritiene  il  richiamo  a  tale  parametro
inconferente, in  quanto  la  norma  denunciata  attiene  ad  un  sub
procedimento (quello di liquidazione degli onorari del difensore) non
idoneo ad incidere sui tempi di celebrazione del processo cui accede. 
    Considerato che la Corte d'appello di  Catania,  sezione  minori,
censura l'art. 131 del d.P.R. 30 maggio 2002,  n.  115  (Testo  unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia),  «nella   parte   in   cui   consente   la   liquidazione
dell'onorario al difensore» di persona ammessa al patrocinio a  spese
dello Stato, anche quando egli propone  una  impugnazione  dichiarata
inammissibile, ritenendolo, in parte de qua,  in  contrasto  con  gli
artt. 3 e 111 della Costituzione; 
        che la  Corte  rimettente  rileva  che  la  norma  censurata,
nell'imporre l'indicata liquidazione, da un lato, favorisce  in  modo
irragionevole il difensore nei procedimenti civili, in quanto in sede
penale l'art. 106 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che non si debba
pervenire  alla  suddetta  liquidazione  in  caso   di   impugnazione
dichiarata  inammissibile;  dall'altro,  nel  prevedere   sempre   la
liquidazione di un compenso  a  spese  dello  Stato,  costituisce  un
incentivo ad impugnare le sentenze civili anche quando non  ricorrano
i presupposti di legge, con conseguente inutile aggravio delle  Corti
d'appello e inevitabile allungamento dei tempi di  trattazione  delle
cause; 
        che la questione e' manifestamente infondata; 
        che   la   rimettente   nel   prospettare   il   dubbio    di
costituzionalita' ha trascurato di considerare gli artt.  120  e  136
del d.P.R. n. 115 del 2002; 
        che, in particolare, tali norme, inserite nel Titolo  IV  del
citato decreto che disciplina il patrocinio a spese dello  Stato  nel
processo civile, amministrativo, contabile  e  tributario,  prevedono
che  «La  parte  ammessa  rimasta  soccombente  non   puo'   giovarsi
dell'ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l'azione  di
risarcimento del danno nel processo penale» (art.  120)  e  che  «Con
decreto   il   magistrato   revoca   l'ammissione    al    patrocinio
provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine  degli  avvocati,
se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se
l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o  colpa
grave» (art. 136); 
        che  delle  indicate  disposizioni,  in  quanto  riferite  al
patrocinio a spese  dello  Stato  in  ambito  civile,  la  ricorrente
avrebbe  dovuto  tener  conto  al  fine  di   valutarne   l'eventuale
applicazione nella fattispecie concreta  e,  in  tal  modo,  la  loro
idoneita' a superare il dubbio di costituzionalita' sollevato; 
        che, dunque, le doglianze della Corte d'appello rimettente si
fondano su una ricostruzione parziale del quadro  normativo,  sicche'
la  pretesa  compromissione  dei  canoni  di  ragionevolezza   e   di
ragionevole durata del processo  finisce  per  risultare  palesemente
destituita di fondamento. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 131 del d.P.R. 30 maggio  2002,
n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia), sollevata, in riferimento agli  artt.
3 e 111 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Catania, sezione
minori, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2010. 
 
                      Il Presidente: De Siervo 
 
 
                        Il redattore: Saulle 
 
 
                      Il cancelliere: Fruscella 
 
    Depositata in cancelleria il 5 marzo 2010. 
 
                      Il cancelliere: Fruscella