N. 90 ORDINANZA 24 febbraio - 5 marzo 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Appalti pubblici - Norme della Regione Veneto  -  Disciplina  per  la
  realizzazione, le verifiche di  conformita'  e  il  collaudo  degli
  impianti sciistici e delle piste - Rinvio alle  norme  della  legge
  regionale n. 27 del 2003 anziche' alla disciplina  del  codice  dei
  contratti pubblici -  Ricorso  del  Governo  -  Sopravvenienza,  in
  prossimita' dell'udienza pubblica, di  modifica  legislativa  della
  normativa regionale censurata - Richiesta di rinvio  del  giudizio,
  cui ha aderito la parte resistente - Rinvio  della  causa  a  nuovo
  ruolo. 
- Legge della Regione Veneto 21 novembre 2008, n. 21, artt. 24, comma
  4, e 40, comma 4. 
- Costituzione, artt. 97 e 117, secondo comma, lett. e) ed l). 
(GU n.10 del 10-3-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe   TESAURO,   Paolo   Maria
  NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 24, comma  4,
e 40, comma 4, della legge della Regione Veneto 21 novembre 2008,  n.
21 (Disciplina degli impianti a fune adibiti al servizio pubblico  di
trasporto, delle piste e dei sistemi  di  innevamento  programmato  e
della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve),  promosso  dal
Presidente del Consiglio dei ministri  con  ricorso  spedito  per  la
notifica il 23 gennaio 2009, depositato in cancelleria il 27  gennaio
2009 ed iscritto al n. 5 del registro ricorsi 2009. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto; 
    Udito nell'udienza  pubblica  del  9  febbraio  2010  il  giudice
relatore Sabino Cassese; 
    Uditi l'avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente  del
Consiglio dei ministri e  l'avvocato  Andrea  Manzi  per  la  Regione
Veneto. 
    Ritenuto che  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con
ricorso del 23 gennaio 2009, depositato il 27 gennaio 2009 (reg. ric.
n. 5 del 2009), ha impugnato gli artt. 24, comma 4, e  40,  comma  4,
della legge della Regione Veneto 21 novembre 2008, n. 21  (Disciplina
degli impianti a fune adibiti  al  servizio  pubblico  di  trasporto,
delle  piste  e  dei  sistemi  di  innevamento  programmato  e  della
sicurezza nella pratica degli sport sulla neve); 
        che, ad  avviso  del  ricorrente,  entrambe  le  disposizioni
censurate, nella parte in cui rinviano alla disciplina dettata  dalla
legge della Regione Veneto  7  novembre  2003,  n.  27  (Disposizioni
generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale  e  per
le costruzioni in zone classificate sismiche),  come  successivamente
modificata dalle leggi della Regione Veneto 26 novembre 2004, n.  23,
e 20 luglio 2007, n. 17, si porrebbero in contrasto con gli artt.  97
e 117, secondo comma, lettere e) e l), Cost.; 
        che, in prossimita' dell'udienza pubblica, gli artt.  3  e  4
della legge della Regione Veneto 22 gennaio  2010,  n.  4  (Modifiche
alla legge regionale  21  novembre  2008,  n.  21  «Disciplina  degli
impianti a fune adibiti al  servizio  pubblico  di  trasporto,  delle
piste e dei sistemi di  innevamento  programmato  e  della  sicurezza
nella  pratica  degli  sport  sulla  neve»),  hanno   modificato   le
disposizioni impugnate sostituendo, in entrambe le ipotesi  (impianti
a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto e piste da  sci),  il
censurato rinvio alla disciplina della legge della Regione Veneto  n.
27 del 2003 con un richiamo alla «normativa vigente in materia»; 
        che l'Avvocatura generale dello Stato, nel corso dell'udienza
pubblica,  ha  formulato  richiesta  di  rinvio  al  fine  di   poter
consentire al Presidente del Consiglio dei ministri  di  valutare,  a
seguito  delle  modifiche  legislative  intervenute,  la  persistenza
dell'interesse al ricorso; 
        che la Regione Veneto ha aderito alla  richiesta  di  rinvio,
affermando che le disposizioni  impugnate  non  hanno  trovato  medio
tempore applicazione. 
    Considerato  che  un  rinvio  consentirebbe  al  Presidente   del
Consiglio dei ministri di valutare la persistenza  dell'interesse  al
ricorso e permetterebbe anche, a entrambe le parti, di raccogliere  e
fornire a questa Corte elementi  probatori  riguardanti  la  asserita
mancata applicazione delle disposizioni impugnate nel periodo in  cui
esse sono state in vigore; 
        che la richiesta di  rinvio,  concordemente  formulata  dalle
parti, appare pertanto meritevole di accoglimento. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Rinvia la causa a nuovo ruolo. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                        Il redattore: Cassese 
 
 
                      Il cancelliere: Fruscella 
 
    Depositata in cancelleria il 5 marzo 2010. 
 
                      Il cancelliere: Fruscella