N. 45 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 marzo 2010
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 12 marzo 2010 (della Regione Piemonte). Elezioni - Elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario - Procedimento elettorale - Interpretazione autentica dell'art. 9, comma 1, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 - Presentazione delle liste alla cancelleria del Tribunale - Rispetto del termine orario - Condizione di assolvimento - Presenza nei locali del Tribunale, entro il termine di legge, dei delegati incaricati della presentazione delle liste, muniti della prescritta documentazione, comprovabile con ogni mezzo idoneo - Ritenuta esorbitanza del legislatore statale dalla potesta' di stabilire i principi fondamentali nella materia concorrente della elezione dei Consigli regionali, ed interferenza nella correlata potesta' regionale con l'adozione di norme di dettaglio, innovative e interpretative - Lamentata mancanza di un'espressa «clausola di cedevolezza» di rispetto della divergente normativa regionale, mancanza di coordinamento con le Regioni, uso improprio e irragionevole della decretazione d'urgenza, irragionevole interferenza con le elezioni regionali gia' indette - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente della elezione dei Consigli regionali, lesione del principio di ragionevolezza, lesione del principio di leale collaborazione, violazione della riserva di legge in senso formale nella materia elettorale. - Decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, art. 1, comma 1. - Costituzione, artt. 3, 5, 70, 72, 76, 77, 114, 117, 120 e 122, primo comma; legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, art. 5, comma 1; legge della Regione Piemonte 29 luglio 2009, n. 21. Elezioni - Elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario - Procedimento elettorale - Interpretazione autentica dell'art. 9, comma 3, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 - Regolarita' della autenticazione delle firme - Sufficienza che i dati richiesti dall'art. 21, comma 2, ultima parte, del d.P.R. n. 445/2000, siano comunque desumibili in modo univoco da altri elementi presenti nella documentazione prodotta - Esclusione che la regolarita' medesima possa essere inficiata dalla presenza di una irregolarita' meramente formale quale la mancanza o la non leggibilita' del timbro della autorita' autenticante, dell'indicazione del luogo di autenticazione, dell'indicazione della qualificazione dell'autorita' autenticante, purche' autorizzata - Ritenuta esorbitanza del legislatore statale dalla potesta' di stabilire i principi fondamentali nella materia concorrente della elezione dei Consigli regionali, ed interferenza nella correlata potesta' regionale con l'adozione di norme di dettaglio, innovative e interpretative - Lamentata mancanza di un'espressa «clausola di cedevolezza» di rispetto della divergente normativa regionale, mancanza di coordinamento con le Regioni, uso improprio e irragionevole della decretazione d'urgenza, irragionevole interferenza con le elezioni regionali gia' indette - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente della elezione dei Consigli regionali, lesione del principio di ragionevolezza, lesione del principio di leale collaborazione, violazione della riserva di legge in senso formale nella materia elettorale. - Decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, art. 1, comma 2. - Costituzione, artt. 3, 5, 70, 72, 76, 77, 114, 117, 120 e 122, primo comma; legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, art. 5, comma 1; legge della Regione Piemonte 29 luglio 2009, n. 21. Elezioni - Elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario - Procedimento elettorale - Interpretazione autentica dell'art. 10, comma 5, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 - Decisioni di ammissione e di eliminazione di liste di candidati o di singoli candidati da parte dell'Ufficio centrale regionale - Regime delle impugnative - Individuazione dei soggetti legittimati a ricorrere - Ritenuta esorbitanza del legislatore statale dalla potesta' di stabilire i principi fondamentali nella materia concorrente della elezione dei Consigli regionali, ed interferenza nella correlata potesta' regionale con l'adozione di norme di dettaglio, innovative e interpretative - Lamentata mancanza di un'espressa «clausola di cedevolezza» di rispetto della divergente normativa regionale, mancanza di coordinamento con le Regioni, uso improprio e irragionevole della decretazione d'urgenza, irragionevole interferenza con le elezioni regionali gia' indette - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente della elezione dei Consigli regionali, lesione del principio di ragionevolezza, lesione del principio di leale collaborazione, violazione della riserva di legge in senso formale nella materia elettorale. - Decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, art. 1, comma 3. - Costituzione, artt. 3, 5, 70, 72, 76, 77, 114, 117, 120 e 122, primo comma; legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, art. 5, comma 1; legge della Regione Piemonte 29 luglio 2009, n. 21. Elezioni - Elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario - Procedimento elettorale - Interpretazione autentica - Applicazione alle operazioni e ad ogni altra attivita' relative alle elezioni regionali in corso - Possibilita' per i delegati incaricati della presentazione delle liste, che si siano trovati nelle condizioni descritte dal comma 1 dell'art. 1 del decreto, di presentare le liste dalle ore otto alle ore venti del primo giorno non festivo successivo a quello di entrata in vigore del decreto medesimo - Ritenuta esorbitanza del legislatore statale dalla potesta' di stabilire i principi fondamentali nella materia concorrente della elezione dei Consigli regionali, ed interferenza nella correlata potesta' regionale con l'adozione di norme di dettaglio, innovative, interpretative - Lamentata mancanza di un'espressa «clausola di cedevolezza» di rispetto della divergente normativa regionale, mancanza di coordinamento con le Regioni, uso improprio e irragionevole della decretazione d'urgenza, irragionevole interferenza con le elezioni regionali gia' indette - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente della elezione dei Consigli regionali, lesione del principio di ragionevolezza, lesione del principio di leale collaborazione, violazione della riserva di legge in senso formale nella materia elettorale. - Decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, art. 1, comma 4. - Costituzione, artt. 3, 5, 70, 72, 76, 77, 114, 117, 120 e 122, primo comma; legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, art. 5, comma 1; legge della Regione Piemonte 29 luglio 2009, n. 21. Elezioni - Elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario - Procedimento elettorale - Interpretazione autentica - Consultazioni per il rinnovo degli organi delle Regioni a statuto ordinario fissate per il 28 e 29 marzo 2010 - Affissione del manifesto recante le liste e le candidature ammesse, a cura dei sindaci, non oltre il sesto giorno antecedente la data della votazione - Ritenuta esorbitanza del legislatore statale dalla potesta' di stabilire i principi fondamentali nella materia concorrente della elezione dei Consigli regionali, ed interferenza nella correlata potesta' regionale con l'adozione di norme di dettaglio, innovative, interpretative - Lamentata mancanza di un'espressa «clausola di cedevolezza» di rispetto della divergente normativa regionale, mancanza di coordinamento con le Regioni, uso improprio e irragionevole della decretazione d'urgenza, irragionevole interferenza con le elezioni regionali gia' indette - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente della elezione dei Consigli regionali, lesione del principio di ragionevolezza, lesione del principio di leale collaborazione, violazione della riserva di legge in senso formale nella materia elettorale. - Decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, art. 2. - Costituzione, artt. 3, 5, 70, 72, 76, 77, 114, 117, 120 e 122, primo comma; legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, art. 5, comma 1; legge della Regione Piemonte 29 luglio 2009, n. 21.(GU n.13 del 31-3-2010 )
Per la Regione Piemonte, in persona della sua Presidente, prof.ssa Mercedes Bresso, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal prof. Roberto Cavallo Perin del Foro di Torino e dal prof. Alberto Romano del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Lungotevere Sanzio n. 1, in forza di procura speciale a margine del presente ricorso per la dichiarazione d'illegittimita' costituzionale del decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, artt. 1 e 2, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - 6 marzo 2010, n. 54. F a t t o 1. La Presidente della Giunta regionale del Piemonte - esercitando le competenze regionali in materia elettorale ex art. 122, comma 1, Cost. ed art. 51, primo comma, Statuto della Regione - ha indetto le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale per il 28 e 29 marzo 2010, provvedendo inoltre all'assegnazione dei seggi del Consiglio stesso alle singole circoscrizioni provinciali (decreto del Presidente della Giunta regionale 1° febbraio 2010. n. 6 e n. 7). A procedimento elettorale in corso ed a tre settimane dalla chiusura della campagna elettorale il Governo ha approvato il decreto-legge in epigrafe (d.l. 5 marzo 2010, n. 29) dettando disposizioni «d'interpretazione autentica» della preesistente legge statale (legge 17 febbraio 1968, n. 108, artt. 9 e 10). A seguito dei responsi d'esclusione di talune liste da parte degli uffici elettorali della Regione Lombardia e Lazio il Governo ha con il decreto inteso imporre una propria interpretazione della disposizione di legge statale: sul termine di presentazione delle liste (art. 1, comma 1, d.l. n. 29 del 2010), sulle firme a sostegno delle liste (art. 1, comma 2, d.l. n. 29 del 2010), sui rimedi alle decisioni degli uffici elettorali (art. 1 comma 3, d.-1. n. 29 del 2010), comunque con effetto immediato sulle «operazioni ed ogni altra attivita' relativa alle elezioni regionali in corso», ivi comprese quelle della Regione Piemonte (art. 1, terzo comma, primo periodo, d.l. n. 29 del 2010), giungendo anzi a porre una singolare norma per la «nuova» presentazione di liste che vale solamente l'8 marzo 2010 (art. 1, comma 3, secondo periodo. d.l. n. 29 del 2010). In epigrafe al decreto la straordinaria necessita' ed urgenza del provvedimento (art. 77, Cost.) e' ritenuta per «consentire il corretto svolgimento delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi delle Regioni a statuto ordinario fissate per il 28 e 29 marzo 2010» con affermazione di un favor electionis che vorrebbe incidere sui contenziosi in atto dei principali procedimenti elettorali delle Regioni Lombardia e Lazio, ma con l'effetto ulteriore di «favorire» in ogni Regione italiana la piu' ampia partecipazione alle elezioni in modo tale da «rendere effettivo l'esercizio del diritto politico di elettorato attivo e passivo, nel rispetto costituzionalmente dovuto per il favore nei confronti della espressione della volonta' popolare». Lo stesso decreto legge - ancora per le sole elezioni regionali 28 e 29 marzo 2010 - impone ai sindaci di curare l'affissione del manifesto «recante le liste e le candidature ammesse» «non oltre il sesto giorno antecedente la data della votazione» (di. n. 29 del 2010, art. 2). La Regione Piemonte ritiene che tali disposizioni di legge statale ledano la propria sfera di competenza legislativa stabilita in Costituzione e pertanto con il presente atto presenta ricorso ex art. 127, Cost. per le seguenti ragioni in D i r i t t o 1. Illegittimita' costituzionale del d.l. 5 marzo 2010, n. 29, art. 1, per violazione dell'art. 122, comma 1, Cost. e dell'art. 5, comma 1, legge cost. 22 novembre 1999, n. 1. A) «Il sistema di elezione ed i casi di ineleggibili e di incompatibilita' del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonche' dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica» (art. 122, comma 1 Cost., cosi' come sostituito dalla legge Cost. 22 novembre 1999, n. 1, art. 2). Fino alla data d'entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali regionali «l'elezione del Presidente della Giunta regionale e' contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalita' previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali» (legge cost. n. l del 1999, art. 5, comma 1), cioe' la legge 17 febbraio 1968, n. 108 e legge 23 febbraio 1995, n. 43. Tale disciplina statale fu approvata in attuazione della norma costituzionale previgente (art. 122, comma 1, Cost.) che attribuiva allo Stato («legge della Repubblica») l'emanazione delle norme sull'elezione dei Consigli delle Regioni a Statuto ordinario. I principi fondamentali - posti a limite della potesta' legislativa regionale in materia di elezioni dei consiglieri, del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale (ex nuovo art. 122, Cost.) sono stati cosi' definiti dalla legge 2 luglio 2004, n. 165: «a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze; b) contestualita' dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, se il Presidente e' eletto a suffragio universale e diretto. Previsione, nel caso in cui la regione adotti l'ipotesi di elezione del Presidente della Giunta regionale secondo modalita' diverse dal suffragio universale e diretto, di termini temporali tassativi, comunque non superiori a novanta giorni, per l'elezione del Presidente e per l'elezione o la nomina degli altri componenti della Giunta; c) divieto di mandato imperativo» (art. 4). La Regione Piemonte ha approvato il suo nuovo Statuto (legge regionale 4 marzo 2005, n. 1), nonche' apposita legge che - ex art. 122, comma 1, Cost. - regola la «presentazione delle liste per le elezioni regionali» (legge regionale 29 luglio 2009, n. 21) disciplinando autonomamente parte di quanto gia' in precedenza era disciplinato in via esclusiva dall'art. 9, legge n. 108 del 1968 e dall'art. 1, comma 3, legge n. 43 del 1995. Trattasi della nota tecnica di «rinvio recettizio» nel quale e' la legge di rinvio - nel caso quella regionale - a definire l'assetto normativo tra le due leggi, che preclude ad altri (nel caso lo Stato) ogni successiva diversa definizione - anche d'interpretazione autentica - proprio per l'espresso richiamo della legge regionale ad un determinato testo di legge statale (art 9, legge n. 108 del 1968; art. 1, comma 3, legge n. 43 del 1995) ed ancor prima per cessazione della potesta' normativa statale in materia. B) Da tempo la Corte costituzionale ha stabilito che in base alle indicate disposizioni di rango costituzionale (art. 122, comma 1, Cost.; art. 5, comma 1, legge cost. n. l del 1999) le leggi statali vigenti in materia d'elezioni regionali (legge n. 108 del 1968; legge n. 43 del 1995) «conservano la loro efficacia, in forza del principio di continuita', fino a quando non vengano sostituite dalle leggi regionali» approvate in conformita' ai principi fondamentali dello Stato (non importa qui se posti ex novo o ricavabili dalla legislazione preesistente). La Corte ha soggiunto che le stesse leggi statali n. 108 del 1968 e n. 43 del 1995 - che recano disposizioni di dettaglio sul procedimento elettorale - sono state «irrigidite in via transitoria» ex art. 5, comma 1, legge cost. n. 1 del 1999 (Corte cost., 5 giugno 2003, n. 196), cioe' risultano indisponibili allo stesso legislatore statale che le ha poste, poiche' per norma costituzionale si e' ormai affermata la potesta' legislativa regionale ed e' cessata la potesta' legislativa statale di dettaglio. Tutto cio' a prescindere dalla circostanza che in materia sia stata effettivamente emanata una legge regionale in tutto od anche solo in parte - sostitutiva della preesistente legge statale. Quest'ultima conclusione fu messa a punto dalla Corte costituzionale con la prima attuazione della legge cost. n. 1 del 1999 e s'afferma a maggior ragione oggi perche' lo Stato ha gia' esercitato la sua residua potesta' legislativa di principio (legge regionale n. 165 del 2004, art. 4) ed a fortiori perche' la Regione Piemonte ha approvato il suo nuovo Statuto (legge regionale n. l del 2005) e le norme sulla presentazione delle liste (legge regionale n. 21 del 2009) che alla legge statale preesistente espressamente danno rinvio (art. 9, legge n. 108 del 1968; art. 1 comma 3, legge n. 43 del 1995). C) Ad avviso della ricorrente - dopo la legge costituzionale n.1 del 1999 - lo Stato deve stabilire con legge ordinaria i principi fondamentali cui le Regioni debbono attenersi con le proprie leggi elettorali, sicche' lo Stato non puo' piu' porre in qualsiasi forma disposizioni di dettaglio, anche in via interpretativa delle preesistenti legge n. 108 del 1968 e legge n. 43 del 1995, poiche' cio' si risolverebbe in un esercizio attuale della cessata potesta' legislativa di dettaglio in materia d'elezioni regionali che piu' non gli appartiene per scelta costituzionale (art 122, Cost.). Trattasi di principio che e' inderogabile anche per le Regioni a Statuto speciale, in particolare per la Regione Trentino-Alto Adige ove la potesta' legislativa in materia d'elezione del Consiglio e del Presidente della Provincia di Bolzano e' stato sottratta all'esclusiva competenza della Regione ed attribuita alla Provincia stessa che la esercita «in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento della Repubblica, con il rispetto degli obblighi internazionali e con l'osservanza di quanto disposto» dal Titolo II Capo II dello Statuto regionale che definisce i principi in materia di «forma di governo» provinciale (art. 4, comma 1, legge cost. 31 gennaio 2001, n. 2, che sostituisce l'art. 47 dello Statuto regionale). Analogamente la legge costituzionale valida per la Regione Trentino-Alto Adige ha precisato che «fino alla data di entrata in vigore» della nuova legge elettorale della Provincia di Bolzano «continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le leggi elettorali vigenti» della Regione Trentino-Alto Adige (art. 4, comma 4, legge cost. n. 2 del 2001). Affetta da illegittimita' costituzionale e' stata ritenuta la legge regionale d'interpretazione autentica (legge regionale 29 settembre 2004, n. 3) della preesistente legge regionale che disciplinava l'elezione del Consiglio provinciale di Bolzano (legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, art. 11, comma 1), perche' l'indicata disposizione transitoria di legge costituzionale (art. 4, comma 1, legge cost. n. 2 del 2001) «non vale certamente a ripristinare la competenza legislativa sottratta» dalla stessa legge costituzionale (art. 4, comma 4, legge cost. n. 2 del 2001), sicche' in definitiva quest'ultima legge costituzionale salva in via transitoria le «leggi elettorali ''vigenti'' emanate da chi fino a qual momento aveva la relativa competenza» (Corte cost. 16 giugno 2006, n. 232). Si e' avuto cura di precisare che la legge d'interpretazione autentica «e' una legge espressione della potesta' legislativa - e non gia' di una ''soggettiva'' volonta' ''chiarificatrice'' del suo autore - e pertanto essa, al pari di qualsiasi legge puo' provenire soltanto» da chi e' «attualmente investito di tale potesta', senza che in alcun modo rilevi la qualita' di ''autore'' della legge interpretata» (Corte cost. 16 giugno 2006, n. 232 cui adde Corte cost. 6 novembre 2009, n. 290 per un caso di legislazione concorrente Stato-regioni). Ad avviso della ricorrente risulta dunque precluso allo Stato porre norme d'interpretazione autentica nella materia «elezioni regionali» quand 'anche riferite a leggi statali proprio perche' oggi tale materia e' stata sottratta allo Stato ed attratta nella competenza delle Regioni che esercitano la relativa potesta' nel rispetto dei principi fondamentali posti dallo Stato (legge n. 165 del 2004, art 4). D) Sotto altro profilo si evidenza l'illegittimita' costituzionale delle disciplina impugnata in epigrafe anche nei confronti della Regione Piemonte poiche' lo Stato - incidendo sulla sfera di competenza legislativa regionale con disposizioni di dettaglio - non le ha accompagnate con il decreto impugnato in epigrafe quanto meno da un'espressa «clausola di cedevolezza» di rispetto della «divergente normativa regionale che abbia gia' diversamente disposto o che disponga per l'avvenire» (Corte cost. 23 novembre 2007, n. 401; Corte cost. 1° ottobre 2003, n. 303; cfr. anche legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 1, comma 2). L'indirizzo costituzionale e' cosi' mutato rispetto al previgente art. 117, Cost. (per tutte Corte cost. 22 luglio 1985, n. 214) che riteneva invece la legge statale in materia di potesta' concorrente capace di contenere anche disposizioni di dettaglio che s'affermavano senz'altro nei confronti delle Regioni sino a quando queste ultime non avessero approvato la propria disciplina. E) Da tutto quanto sinora argomentato discende - ad avviso della Regione ricorrente l'illegittimita' costituzionale del d.l. n. 29 del 2010, art. 1 per violazione dell'art. 122, comma 1, Cost. e dell'art. 5, comma 1, legge cost. n.1 del 1999 avendo lo Stato dettato in materia elettorale e con effetto per elezioni in corso nella Regione Piemonte nuove disposizioni legislative di dettaglio in forma d'interpretazione autentica sebbene la potesta' legislativa in materia sia gia' stata affermata in capo alla Regione Piemonte con l'entrata in vigore dell'art. 122, Cost., della legge cost. n.1 del 1999, della legge statale di principio n. 165 del 2004 ed infine della legge regionale Piemonte n. 21 del 2009, ricordata l'immediata lesivita' dello stesso decreto-legge qui impugnato sulla competenza regionale a disciplinare il procedimento elettorale in corso (ex plurimis, Corte cost. 20 novembre 2009, n. 298; 14 dicembre 2007, n. 430; 28 luglio 2004, n. 287). 2. Illegittimita' costituzionale del d.l. 5 marzo 2010, n. 29, art. 2, per violazione dell'art. 122, comma 1, Cost. ed art. 5, comma 1, legge cost. 22 novembre 1999, n. 1. Le stesse ragioni sopra riportate d'illegittimita' costituzionale del decreto impugnato in epigrafe per violazione della competenza legislativa regionale in materia «elezioni regionali» per l'impassibilita' della legge statale di porre nuove disposizioni di dettaglio e non solo principi fondamentali (art. 122, comma 1, Cost.; art. 5, comma 1, legge Cost., n. l del 1999) si ripropongono con riferimento ad altra disposizione dello stesso d.l. n. 29 del 2010 (art. 2) ove con norma statale valida per le sole elezioni regionali 28-29 marzo 2010, di carattere auto-applicativo e senza clausola di cedevolezza, s'impone ai sindaci di curare l'affissione del manifesto «recante le liste e le candidature ammesse» «non oltre il sesto giorno antecedente la data della votazione». 3. Illegittimita' costituzionale del d.l. 5 marzo 2010, n. 29, artt. 1 e 2, per violazione dell'art. 122, comma 1, Cost., dell'art. 5, comma 1, legge cost. 22 novembre 1999, n. 1, degli artt. 70, 72, 76, 77, Cost., nonche' degli artt. 5, 114, 117, Cost. e dei principi di ragione (art. 3, Cost.) e di legale collaborazione Stato-Regioni (art. 120, Cost.). A) Lesiva della competenza regionale risulta la scelta del Governo di utilizzare la forma del decreto legge per addivenire ad emanare le norme in esame, poiche' il relativo procedimento in concreto adottato non ha contemplato da parte dello Stato neppure la ricerca di un coordinamento con le Regioni, in palese violazione del principio di leale collaborazione (art. 120, Cost.) che impone allo Stato di sottoporre alle rappresentanze regionali - sub specie alla Conferenza Stato Regioni - le norme recanti principi come limite alla legislazione regionale concorrente (cfr. art. 1, comma 4 legge 5 giugno 2003, n. 131). A fortiori la violazione del principio si afferma con riferimento al decreto impugnato in epigrafe che ha adottato norme statali di dettaglio, emanate in materia di competenza regionale senz'alcuna clausola di cedevolezza. B) Per norma costituzionale - fino all'entrata in vigore delle norme regionali elettorali - l'elezione s'effettua «con le modalita' previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali» (legge cost. n.1 del 1999, art 5, comma 1). La disposizione transitoria di legge costituzionale si riferisce alle «leggi ordinarie vigenti- dello Stato che tuttora sono la legge n. 108 del 1968 e la legge n. 43 del 1995, enunciando una norma costituzionale che - in attuazione dei principi sopra indicati (supra, § 1 e 2) - impedisce espressamente allo Stato sia di adottare la forma della decretazione d'urgenza (ex art. 77, Cost.), sia la stessa possibilita' di modificare le leggi vigenti «irrigidite in via transitoria» (Corte cost., 5 giugno 2003, n.196). La legge costituzionale (n. 1 del 1999) completa un principio di rango costituzionale - individuato in via ricognitiva dalla stessa legislazione statale (legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 15, comma 2) - in materia elettorale (artt. 70, 72, 76, 77, Cost.) il quale impone la procedura normale nell'esame dei disegni di legge che appare consona all'indicato principio di leale collaborazione una volta attratta alla sfera dell'autonomia regionale la disciplina elettorale (arte. 5, 114, 117, Cost.). La Regione Piemonte chiede - quanto meno - la dichiarazione d'illegittimita' costituzionale del d.l. n. 29 del 2010 per invasione della propria competenza legislativa (artt. 5, 114, 117, Cost.) in materia elettorale (art. 122, comma 1, Cost.) avvenuta non secondo le procedure di consultazione e di garanzia proprie della legge ordinaria, ma facendo uso di una decretazione d'urgenza vietata allo Stato sia per espressa disposizione di legge costituzionale speciale (legge cost. n.1 del 1999, art. 5, comma 1), che completa il piu' generale principio costituzionale ex artt. 70, 72, 76, 77, Cost. Trattasi della prima volta in cui lo Stato - dopo la riforma del Titolo V, Parte II della Costituzione - e' intervenuto con decreto legge su operazioni elettorale in corso nelle Regioni italiane, a conferma della gravita' della decisione presa dal Governo con il d.l. n. 29 del 2010. Il Governo e' intervenuto in materia elettorale con decretazione d'urgenza ex art. 77, Cost. solo per le elezioni di carattere nazionale (referendum abrogativi; elezioni di Camera e Senato) o di Comuni e Province (ad es. dal. 6 aprile 1993, n. 97; d.l. 19 gennaio 1994, n. 41; d.1. 19 gennaio 1994, n. 41; d.l. 19 gennaio 1994, n. 42; d.l. 29 gennaio 1994, n. 73; d.l. 4 febbraio 1994, n. 88; d.l. 16 marzo 1995, n. 72; d.l. marzo 1995, n. 83; d.1. 10 marzo 1996, n. 12; d.1. 10 maggio 1996, n. 257). C) L'illegittimita' costituzionale della forma del decreto-legge qui impugnato si afferma anche per violazione del principio di ragione (ex art. 3, Cost.) poiche', stante che la Costituzione caratterizza tale forma come «provvedimento provvisorio» (art. 77, comma 2, Cost.), lo stesso non garantisce - in ragione della sua aleatorieta' data dalla conversione o non conversione in legge che lo svolgimento delle elezioni 28-29 marzo 2010 assicuri il normale funzionamento di organi ed enti che sono ritenuti costitutivi della Repubblica italiana (art 114, Cost.). L'utilizzo in questo caso della decretazione d'urgenza apre infatti la strada a conseguenze difficilmente prevedibili e rimediabili poiche' non si puo' neppure escludere che il Parlamento (in sede di conversione o con legge di sanatoria) ponga ulteriori norme retroattive che - al pari del decreto-legge qui impugnato - destabilizzerebbero ulteriormente i risultati delle elezioni 28-29 marzo 2010 (artt., 5 e 114, Cost.). Ad avviso della Regione Piemonte vi e' un principio di ragione che impedisce una disciplina retroattiva o d'interpretazione autentica del procedimento elettorale di organi ed enti costituzionali a partire dalla data d'indizione dei comizi elettorali, con conseguente illegittimita' costituzionale del decreto legge impugnato in epigrafe per avere disposto una disciplina interpretativa a procedimento elettorale iniziato nella Regione Piemonte.
P. Q. M. Previa autorizzazione della Regione Piemonte ad intervenire alle eventuali camere di consiglio disposte dalla Corte anche in via cautelare per la trattazione della presente controversia, anche riunita ad altre, dichiarare l'illegittimita' costituzionale del d.l. 5 marzo 2010, n. 29, artt. 1 e 2 per violazione dell'art. 122, comma 1, Cost., dell'art. 5, comma 1, legge cost. 22 novembre 1999, n. 1, degli artt. 70, 72, 76, 77, Cost., nonche' degli artt. 5, 114. 117, Cost. e dei principi di ragione (art. 3, Cost.) e di leale collaborazione Stato-regioni (art. 120, Cost) con conseguente annullamento delle stesse norme impugnate. Roma-Torino, addi' 11 marzo 2010 Prof. Alberto Romano - Prof. Roberto Cavallo Perin