N. 99 ORDINANZA 8 - 12 marzo 2010
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Imposte e tasse - Norme della Regione Umbria - Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 5 del 2008 - Disciplina per la concessione delle agevolazioni dei tributi attribuiti alla Regione - Prevista adozione con regolamento anziche' con legge regionale - Ricorso del Governo - Sopravvenute modifiche normative della disposizione impugnata - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte - Estinzione del processo. - Legge della Regione Umbria 13 novembre 2008, n. 16, art. 8, comma 2. - Costituzione, art. 23; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 23.(GU n.11 del 17-3-2010 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; ha pronunciato la seguente
Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge della Regione Umbria 13 novembre 2008, n. 16 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 26 marzo 2008, n. 4, della legge regionale 26 marzo 2008, n. 5 e della legge regionale 27 marzo 2008, n. 6. Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2008 e reiscrizione di somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2007 - Art. 45 e art. 82 - comma 6 - della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 legge regionale di contabilita'), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 13 - 16 gennaio 2009, depositato in cancelleria il 22 gennaio 2009 ed iscritto al n. 4 del registro ricorsi 2009. Udito nella Camera di consiglio del 10 febbraio 2010 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro. Ritenuto che, con ricorso depositato il 22 gennaio 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge della Regione Umbria 13 novembre 2008, n. 16 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 26 marzo 2008, n. 5 e della legge regionale 27 marzo 2008, n. 6. Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2008 e reiscrizione di somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2007 - Art. 45 e art. 82 - comma 6 - della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 legge regionale di contabilita'), nella parte in cui introduce nella legge della Regione Umbria 26 marzo 2008, n. 5 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2008 in materia di entrate e di spese) l'art. 6-bis, che a sua volta introduce l'art. 7-bis della legge della stessa Regione 24 dicembre 2007, n. 36 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria), secondo il quale «Nel rispetto della legislazione tributaria e dei principi di coordinamento con il sistema tributario, la Regione Umbria con regolamento disciplina le fattispecie, le modalita', i termini e le limitazioni per la concessione delle agevolazioni dei tributi ad essa attribuiti»; che, secondo lo Stato, tale norma violerebbe la riserva di legge contenuta nell'art. 23 della Costituzione, dal momento che, se e' vero che essa e' di carattere «relativo», nessun criterio viene introdotto per escludere o limitare la discrezionalita' dell'attivita' regolamentare; che, successivamente al ricorso, l'art. 12 della legge della Regione Umbria 5 marzo 2009, n. 5 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese) ha disposto la soppressione delle parole «con regolamento» all'interno della norma impugnata; che, in data 28 maggio 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso; che, in data 9 dicembre 2009, la Regione Umbria ha accettato la rinuncia; che, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso comporta, nel caso di specie, l'estinzione del processo.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara estinto il processo. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2010. Il Presidente: De Siervo Il redattore: Finocchiaro Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 12 marzo 2010. Il direttore della cancelleria: Di Paola