N. 30 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 febbraio 2010

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 3 marzo 2010 (della Regione Friuli-Venezia Giulia). 
 
Finanza regionale -  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  -  Attribuzione
  delle quote dei proventi erariali spettanti alla Regione - Sentenza
  della  Corte  costituzionale   n.   74   del   2009,   dichiarativa
  dell'illegittimita' costituzionale  dell'art.  2,  comma  5,  primo
  periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  che  limitava,  per
  gli anni 2008 e 2009, l'ammontare annuo delle ritenute sui  redditi
  da pensione percepiti dai soggetti passivi residenti nella Regione,
  ancorche' riscosse fuori del territorio regionale,  spettante  alla
  Regione - Disposizione attuativa della sentenza - Previsione di  un
  tavolo   paritetico   tra   Ministero   dell'economia   e   Regione
  Friuli-Venezia Giulia per determinare l'ammontare  delle  somme  da
  riconoscere alla Regione,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2010,  e
  corresponsione provvisoria di un acconto di 200 milioni di  euro  -
  Lamentata decorrenza dal 1° gennaio 2010 anziche'  dal  1°  gennaio
  2008 - Lamentata modifica di  norme  di  attuazione  dello  statuto
  speciale con legge ordinaria - Ricorso della Regione Friuli-Venezia
  Giulia - Denunciata  violazione  dell'autonomia  finanziaria  della
  Regione,  violazione  del  regime  delle  fonti,   violazione   del
  giudicato costituzionale. 
- Legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 21. 
- Costituzione,  art.  136;  statuto  della  Regione   Friuli-Venezia
  Giulia, artt. 48, 49 e 65; d.lgs. 31 luglio 2007, n. 137,  art.  1,
  comma 4. 
(GU n.13 del 31-3-2010 )
     Ricorso della regione  Friuli-Venezia  Giulia,  in  persona  del
Presidente della Giunta regionale  pro  tempore  dott.  Renzo  Tondo,
autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n.  216  dell'11
febbraio 2010 (doc. 1), rappresentata e difesa - come  da  procura  a
margine del presente atto - dall'avv. prof.  Giandomenico  Falcon  di
Padova,  con  domicilio  eletto   in   Roma   presso   l'Ufficio   di
rappresentanza della Regione, in Piazza Colonna, 355; 
     Contro  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   per   la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 21,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, Disposizioni per la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria
2010), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  302  del  30  dicembre
2009, per violazione: 
        degli articoli 48 e 49 della legge cost. n. 1 del 1963; 
        dell'art. 1, comma 4, d. lgs. n. 137/2007; 
        dell'art. 65 della legge cost. n. 1 del 1963; 
        del giudicato costituzionale di cui  alla  sent.  n.  74/2009
della Corte costituzionale (art. 136 della Costituzione  e  art.  30,
legge n. 87/1953), 
per i profili e nei modi di seguito illustrati. 
 
                              F a t t o 
 
    In  base  all'art.  48  dello  Statuto   speciale,   la   Regione
Friuli-Venezia Giulia «ha una propria finanza, coordinata con  quella
dello Stato, in armonia con i principi della solidarieta'  nazionale,
nei modi stabiliti dagli articoli seguenti». E di seguito  l'art.  49
dello Statuto dispone che «spettano alla Regione  le  seguenti  quote
fisse delle sottoindicate entrate tributarie  erariali  riscosse  nel
territorio  della  Regione  stessa:  1)  sei   decimi   del   gettito
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche». 
    Con d.lgs. 31 luglio 2007, n. 137, sono state  emanate  Norme  di
attuazione   dello   statuto   speciale   della   regione    autonoma
Friuli-Venezia Giulia in  materia  di  finanza  regionale,  ai  sensi
dell'art. 65 dello Statuto speciale. 
    L'art.  1  d.  lgs.  n.  137/2007  definisce  le   Modalita'   di
attribuzione  delle  quote  dei  proventi  erariali  spettanti   alla
regione.  In  particolare,   per   quanto   interessa   la   presente
controversia, il comma 4 stabilisce che, «a decorrere dalla  data  di
entrata in vigore della legge finanziaria statale  per  l'anno  2008,
nell'ambito delle disposizioni che ivi  disciplinano  la  regolazione
finanziaria tra lo Stato e la regione, fra le entrate regionali  sono
comprese, nella misura prevista dall'articolo 49, primo comma, n. 1),
della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo  statuto
speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, le ritenute sui redditi
da pensione, di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a),  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  22   dicembre   1986,   n.   917,   e   successive
modificazioni, riferite ai soggetti passivi residenti nella  medesima
regione, ancorche' riscosse fuori del territorio regionale». 
    Dunque, l'art. 1, comma 4, d.lgs. n. 137/2007 ha esteso  la  base
imponibile della compartecipazione statutaria regionale  ai  proventi
erariali, ricomprendendovi  i  redditi  da  pensione  con  decorrenza
dall'entrata in vigore della legge finanziaria per il 2008. 
    Tale disposizione e' stata  assunta,  come  ricordava  lo  stesso
comma 4 dell'art. 1 del citato decreto  legislativo,  «in  attuazione
dell'articolo 3, comma 7, del Protocollo d'intesa  stipulato  tra  il
Governo e la regione Friuli-Venezia Giulia in data  6  ottobre  2006»
(doc. 2). Fondandosi sulla disposizione dell'art. 49,  co.  1,  n.  1
dello Statuto speciale, in base alla quale sono devoluti alla regione
i sei decimi del  gettito  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche, riscossi nel territorio della regione stessa, si voleva  por
fine alla anomalia per la quale le trattenute operate sulle  pensioni
non erano calcolate fra i proventi erariali di cui all'art.  49,  co.
1, n. 1. 
    Tale disciplina e' stata gia' presa in considerazione da  codesta
ecc.ma Corte costituzionale con la sentenza n. 74 del 2009. 
    La Regione Friuli-Venezia Giulia, infatti, aveva impugnato l'art.
2, co. 5, della 1. n. 244/2007, la quale stabiliva che, «in  sede  di
prima applicazione, i maggiori introiti a favore del  bilancio  della
regione autonoma Friuli-Venezia  Giulia  derivanti  dall'applicazione
del comma 4 dell'art. 1 del decreto legislativo 31  luglio  2007,  n.
137, non possono superare, per gli anni 2008 e 2009,  rispettivamente
gli importi di 20 milioni di euro e di 30 milioni di euro». 
    In questo modo, la legge finanziaria  sostanzialmente  modificava
la norma di attuazione, riducendo i  benefici  derivanti  da  essa  e
arrecando cosi' una lesione  alle  prerogative  costituzionali  della
Regione Friuli-Venezia Giulia, mediante  una  fonte  che  invece  per
vincolo  costituzionale  e'  tenuta  al  rispetto  delle   norme   di
attuazione. 
    Con la citata sentenza codesta Corte costituzionale ha accolto il
ricorso, sancendo che la norma allora impugnata,  ponendo  un  limite
all'ammontare annuo  statutariamente  spettante  alla  Regione  delle
ritenute sui redditi da pensione, violava il combinato disposto degli
artt. 48 e 49 dello Statuto  e  dell'art.  1,  comma  4,  del  citato
decreto legislativo di  attuazione  dello  statuto.  La  disposizione
impugnata veniva dunque annullata. 
    La  Corte  ha  anche  esteso  la  pronuncia   di   illegittimita'
costituzionale  alle  norme  statali   che   avevano   prorogato   la
limitazione   al   2010   ed   al   2011,   utilizzando    l'istituto
dell'illegittimita'  conseguenziale  di  cui   all'art.   27,   legge
n. 87/1953. 
    A seguito della citata pronuncia lo Stato ha dettato, all'art. 2,
comma  21, legge  n.  191/2009  (finanziaria  2010),   una   apposita
disposizione «attuativa». Testualmente, essa e' cosi' formulata: 
    «Per l'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 74
del 13 marzo 2009, e' istituito un tavolo paritetico tra il Ministero
dell'economia e delle finanze e la regione Friuli-Venezia  Giulia  al
fine di determinare  l'ammontare  delle  somme  da  riconoscere  alla
regione ai sensi dell'art. 1, comma 4,  del  decreto  legislativo  31
luglio 2007, n. 137, a decorrere dal 1° gennaio 2010. In attesa della
predetta determinazione, e' corrisposto alla  regione  Friuli-Venezia
Giulia, nell'anno 2010 e per l'importo iscritto  nel  bilancio  dello
Stato a legislazione vigente, un acconto di 200 milioni di euro». 
    Sennonche' tale  norma,  in  realta',  non  da'  affatto  congrua
attuazione alla sentenza di codesta ecc.ma Corte, e risulta lesiva  -
oltre che del giudicato costituzionale -  dell'autonomia  finanziaria
della Regione sotto i seguenti profili e ragioni di 
 
                            D i r i t t o 
 
1) Violazione degli artt. 48, 49 e 65 dello Statuto  e  dell'art.  1,
comma 4, d.lgs. n. 137/2007. 
    Come sopra esposto, l'art.  2,  comma  5, legge  n. 244/2007,  e'
stato dichiarato illegittimo da codesta Corte in quanto limitava, per
gli anni 2008 e 2009, l'«ammontare  annuo  statutariamcntc  spettante
alla Regione delle ritenute sui redditi  da  pensione  percepiti  dai
soggetti  passivi  residenti  nella  medesima  Regione»,  mentre  «il
combinato disposto degli evocati  parametri  (artt.  48  e  49  dello
statuto;  art.  1,  comma  4,  del  citato  decreto  legislativo   di
attuazione dello statuto)..., nell'ambito dei sei decimi del  gettito
dell'IRPEF, non pone alcun limite a detto ammontare». 
    L'effetto chiaro della pronuncia della Corte relativa  alla legge
n.  244/2007 era (ed e') l'obbligo per lo Stato di corrispondere alla
Regione l'intera somma spettante  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  4,
d.lgs. n. 137/2007, cioe' i sei decimi delle imposte sui  redditi  da
pensione percepiti dai soggetti passivi residenti nella regione negli
anni  2008  e  2009.  Invece,   la   norma   impugnata   prevede   il
riconoscimento delle spettanze regionali solo  «a  decorrere  dal  1°
gennaio 2010». 
    Sembra evidente che tale norma viola gli artt. 48 e 49 Statuto  e
l'art. 1, co. 4, d.lgs. n.  137/2007,  che  disciplinano  l'autonomia
finanziaria  regionale,  nonche'  l'art.  65  Statuto,  la'  dove  fa
decorrere dal 1° gennaio 2010 - invece che dal 1° gennaio 2008  -  il
periodo per il quale il  tavolo  paritetico  da  essa  previsto  deve
determinare l'ammontare delle somme  che  sono  dovute  alla  Regione
Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 1, comma 4, d.lgs.  137/2007
e in attuazione della sent. 74/2009 della Corte costituzionale. 
    La violazione  delle  disposizioni  statutarie  e  di  attuazione
risulta dal contrasto tra il dies a quo indicato nell'art.  2,  comma
21, per il riconoscimento delle spettanze regionali («a decorrere dal
1° gennaio 2010») ed il dies a quo  fissato  nell'art.  1,  comma  4,
d.lgs. n. 137/2007 («a decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge finanziaria statale per l'anno 2008»). 
    Una volta accertato che risulta violata la norma  di  attuazione,
ne consegue  automaticamente  l'illegittimita'  costituzionale  della
disposizione di  legge  ordinaria  violatrice:  non  ci  sono  dubbi,
infatti,  sull'idoneita'  delle  norme  di   attuazione   ad   essere
utilizzate come parametro del giudizio di costituzionalita'  (v.,  ad
es., le sentt. 263/2005 e 287/2005 nonche', da ultimo, la sentenza n.
334 del 2009). 
    Negli stessi termini, e contemporaneamente,  la  norma  impugnata
viola l'art. 65 dello Statuto, che affida ad una particolare fonte (i
decreti legislativi  di  attuazione  dello  Statuto)  il  compito  di
dettare le norme di attuazione dello Statuto speciale. 
    Come noto, tali fonti dispongono di  una  competenza  separata  e
riservata e di forza prevalente rispetto alla  legge  ordinaria,  che
non puo' alterare la disciplina da esse stabilita.  Questo  principio
e' pacifico ed e' stato  piu'  volte  ribadito  dalla  giurisprudenza
costituzionale. 
    Cosi', ad esempio, nella sent. n.  51/2006  si  precisa  che  «le
norme di attuazione degli statuti speciali possiedono un sicuro ruolo
interpretativo ed integrativo delle stesse espressioni statutarie che
delimitano le sfere di competenza delle Regioni ad autonomia speciale
e non possono essere modificate che mediante  atti  adottati  con  il
procedimento appositamente previsto negli statuti, prevalendo in  tal
modo sugli atti legislativi ordinari (secondo quanto  ha  piu'  volte
affermato questa Corte)» (punto 5 del Diritto). Nello stesso senso si
possono poi vedere altresi' le sentenze n. 249/2005, n. 406 e n.  341
del 2001, n. 520/2000, n. 213 e n. 137 del 1998, n. 237 del 1983 e n.
180 del 1980, oltre a quelle gia' ricordate sopra. 
    Per le medesime ragioni, l'art. 2,  co.  21,  legge  n.  191/2009
viola gli artt. 48, 49 e 65 dello Statuto e l'art. 1, co.  4,  d.lgs.
n. 137/2007 anche la' dove, attraverso l'espressione «in attesa della
predetta determinazione», imputa l'acconto di 200 milioni di euro  ad
anticipazione delle somme dovute a decorrere  dal  1°  gennaio  2010,
anziche' imputarlo alle somme dovute a partire dal 1° gennaio 2008. 
    E' da aggiungere che tale metodo basato su  un  «acconto»  e  sul
successivo saldo puo' essere accettato solo in via transitoria ed  in
relazione alla specifica vicenda dell'attuazione della sent.  74/2009
di codesta Corte, come risulta dall'art. 2, comma 21, 1. 191/2009,  e
che dunque esso sarebbe costituzionalmente  illegittimo  ove  dovesse
essere inteso come metodo «a regime». 
    Di per se', infatti, dall'art. 49 dello Statuto  e  dall'art.  1,
comma 4, d.lgs. 137/2007 risulta che alla Regione  «spettano»  i  sei
decimi delle imposte sui redditi da pensione e l'art. 1, commi 1 e 3,
d.lgs. 137/2007 regola le modalita' di attribuzione delle  quote  dei
proventi erariali  spettanti  alla  Regione  ai  sensi  dell'art.  49
Statuto, senza contemplare un acconto, per cui l'introduzione  di  un
meccanismo «a regime» che contemplasse il versamento di  un  acconto,
seguilo da un saldo, contrasterebbe con lo Statuto e con le norme  di
attuazione. 
2) Violazione del giudicato costituzionale 
    Nel punto precedente si sono illustrate le ragioni per  le  quali
l'art. 2, co. 21, legge n. 191/2009 viola direttamente gli artt.  48,
49 e 65 dello Statuto e l'art. 1, co. 4, d.lgs. 137/2007. 
    La norma impugnata, pero', contrasta anche  frontalmente  con  il
giudicato costituzionale di cui alla sent. 74/2009  e,  tramite  tale
violazione, lede l'autonomia finanziaria regionale. 
    Dalla sent. 74/2009 si evince chiaramente che: a) l'art.  1,  co.
4, d.lgs. 137/2007 integra l'art. 49 Statuto e, percio', e' idoneo  a
fungere da parametro di valutazione delle leggi  ordinarie,  che  non
possono violarlo; b) il combinato disposto  dell'art.  49  Statuto  e
dell'art. 1, co. 4, d.lgs. 137/2007 non pone limiti all'ammontare dei
sei decimi delle imposte  sui  redditi  da  pensione  spettante  alla
Regione; c) tali proventi spettano alla Regione a partire dal 2008. 
    La norma impugnata, disconoscendo il credito  regionale  relativo
al 2008 e al 2009, viola palesemente la sent. 74/2009  e,  con  cio',
l'art. 136  Cost.  e  l'art.  30,  legge  n.  87/1953,  che  regolano
l'efficacia delle sentenze della Corte costituzionale (per un caso in
cui  la  Corte  ha  dichiarato  illegittima  una  legge  statale  per
violazione dell'art. 136 Cost., in un giudizio in via principale,  v.
la sent. 545/1990). 
      
      
      
      
      
      
    Tale  illegittimita'  si  traduce   in   lesione   dell'autonomia
finanziaria regionale,  come  disciplinata  dall'art.  49  Statuto  e
dall'art. 1, co. 4, d.lgs. 137/2007, dato che  il  contrasto  con  il
dictum della Corte costituzionale porta alla sottrazione di  proventi
che le norme appena citate assegnano alla Regione. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Voglia codesta Corte costituzionale  dichiarare  l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 2, comma 21,  della  legge  23  dicembre
2009, n. 191, Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010), sotto i  profili  e
per i motivi sopra esposti. 
        Padova, addi' 22 febbraio 2010 
 
                   Prof. avv.: Giandomenico Falcon