N. 95 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 novembre 2009

Ordinanza . 
 
Responsabilita' amministrativa e contabile  -  Esercizio  dell'azione
  per danno all'immagine da parte della Procura della Corte dei conti
  limitato ai casi e modi previsti dall'art. 7 della legge n. 97/2001
  (rilevanza  penale   dell'illecito   amministrativo)   -   Prevista
  sospensione del termine di prescrizione fino alla  conclusione  del
  procedimento  penale  -  Prevista  nullita'   di   qualunque   atto
  istruttorio o processuale posto  in  essere,  in  violazione  delle
  predette disposizioni, subordinata all'azione di chiunque vi  abbia
  interesse - Lesione del principio di uguaglianza,  del  diritto  di
  azione e  del  principio  del  giusto  processo  -  Violazione  del
  principio di riserva alla Corte dei conti delle questioni  relative
  alla responsabilita' contabile ed amministrativa. 
- Decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.  78,  art.  17,  comma  30-ter,
  inserito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, modificato dall'art. 1,
  comma 1, lett. c), n. 1, del decreto-legge 3 agosto 2009,  n.  103,
  convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 2009, n. 141. 
- Costituzione, artt. 3, 24, 103, secondo comma, e 111. 
(GU n.14 del 7-4-2010 )
 
                         LA CORTE DEI CONTI 
 
    Ha  pronunciato   la   seguente   ordinanza   nel   giudizio   di
responsabilita', ad istanza della Procura regionale, iscritto  al  n.
25449 del registro di segreteria, nei confronti di: 
        Carnini Mario, rappresentato e difeso dall'avv. Yvonne  Messi
ed elettivamente domiciliato in Milano, via  Tecla,  4,  presso  avv.
Andrea Parisi; 
        Di  Tolle  Marco  Luigi,  rappresentato  e  difeso  dall'avv.
Valentina Maria Sessa e presso la stessa elettivamente domiciliato in
Milano, via Cappuccio, 13; 
        Sala Ambrogio, rappresentato e difeso dall'avv. Yvonne  Messi
ed elettivamente domiciliato in Milano,  via  Tecla,  4  presso  avv.
Andrea Parisi; 
        Salmoiraghi Roberto, rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto
Lanni e Roberto Speroni e presso il secondo elettivamente domiciliato
in Milano, piazza Argentina, 1; 
        Selva Armando, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Venco
e  presso  lo  stesso  elettivamente   domiciliato   in   Como,   via
Auguadri,10; 
        Sesana Massimo, rappresentato e  difeso  dagli  avv.ti  Marco
Riva  e  Sebastiano  Mancuso  e  presso  il   secondo   elettivamente
domiciliato in Milano, via G. Modena, 20; 
        Trevisan Italo, rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Stefania
Tascaroli e presso la stessa elettivamente domiciliato in Adria,  via
Mercato Vecchio, 2; 
        Venco Dante, rappresentato e difeso dall'avv. Mario  Venco  e
presso lo stesso elettivamente domiciliato in Como, via Auguadri, 10; 
    Letta l'istanza  14  ottobre  2009  formulata  dalla  difesa  del
convenuto Di Tolle di declaratoria di  nullita'  di  tutti  gli  atti
istruttori e processuali ex art. 17, comma  30-ter,  d.l.  1°  luglio
2009, n. 78 (convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2009, n. 102) come modificato dall'art. 1, d.l. 3 agosto 2009 n.  103
(convertito dalla legge 3 ottobre 2009 n. 141); 
    Letta l'analoga istanza 14 ottobre 2009  formulata  dalla  difesa
del convenuto Trevisan alla luce della medesima norma; 
    Esaminati gli altri atti e documenti fascicolati; 
    Ascoltata, nell'odierna udienza in Camera  di  consiglio  del  12
novembre 2009  la  relazione  del  Magistrato  designato  prof.  Vito
Tenore; 
    Viste le leggi 14 gennaio 1994, n. 19 e 20 dicembre 1996, n.  639
e l'art. 17, comma 30-ter, d.l. 1° luglio 2009,  n.  78  (convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102) come modificato
dall'art. 1, d.l. 3 agosto 2009 n.  103  (convertito  dalla  legge  3
ottobre 2009 n. 141), 
    Rilevato che con istanza 14 ottobre 2009 la difesa del  convenuto
Di Tolle ha richiesto una declaratoria di nullita' di tutti gli  atti
istruttori e processuali del giudizio di merito  per  responsabilita'
amministrativo-contabile in epigrafe ex art. 17, comma  30-ter,  d.l.
1° luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102) come modificato dall'art. 1, d.l. 3 agosto  2009
n. 103 (convertito dalla legge 3 ottobre 2009 n. 141), ritenendo  che
l'iniziativa della Procura sia stata intrapresa  in  assenza  di  una
«specifica e concreta» notizia di danno, ovvero su  di  una  verifica
ispettiva del 2004 e una relazione sull'attivita' di accertamento del
2006, ritenute generiche, prive  di  quantificazioni  economiche  del
danno e  senza  ascrizione  di  eventi  fattuali  a  nessun  soggetto
nominativamente individuato; 
    Osservato che analoga istanza, alla luce del  medesimo  art.  17,
comma 30-ter, e' stata formulata dalla difesa del convenuto  Trevisan
per  la  declaratoria  di  nullita',  per  la  loro  genericita'   ed
inidoneita' funzionale:  a)  dell'atto  di  costituzione  in  mora  8
novembre 2006 inoltrato dall'a.  delegato  della  casa  da  gioco  di
Campione d'Italia al Trevisan per danni erariali;  b)  dell'invito  a
dedurre inoltrato dalla  Procura  contabile  al  Trevisan;  c)  della
citazione in giudizio della Procura nei confronti del Trevisan; 
    Considerato che secondo detto art.  17,  comma  30-ter,  d.l.  1°
luglio 2009, n. 78 (convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102) come modificato dall'art. 1, d.l. 3 agosto  2009
n. 103 (convertito dalla legge 3 ottobre 2009 n.  141),  «Le  procure
della Corte dei conti possono  iniziare  l'attivita'  istruttoria  ai
fini  dell'esercizio  dell'azione  di  danno  erariale  a  fronte  di
specifica e concreta notizia di danno,  fatte  salve  le  fattispecie
direttamente sanzionate dalla legge.  Qualunque  atto  istruttorio  o
processuale posto in essere in violazione delle disposizioni  di  cui
al presente comma, salvo che  sia  stata  gia'  pronunciata  sentenza
anche non definitiva alla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, e' nullo  e  la  relativa  nullita'
puo' essere fatta valere  in  ogni  momento,  da  chiunque  vi  abbia
interesse, innanzi  alla  competente  sezione  giurisdizionale  della
Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di  trenta  giorni
dal deposito della richiesta»; 
    Ritenuto preliminarmente che l'accoglimento delle istanze-domande
di nullita' suddette, avente natura  decisoria  sebbene  il  relativo
procedimento  abbia   palese   cognizione   sommaria,   comporta   la
caducazione   del   giudizio   di    merito    per    responsabilita'
amministrativo-contabile,  con  conseguente  ricaduta  in  punto   di
rilevanza ai fini del decidere nel giudizio di merito suddetto  della
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, comma  30-ter,
citato. 
    Osservato che il predetto procedimento ex art. 17, comma  30-ter,
cit., a palese cognizione sommaria, si presta a  plurime  censure  di
incostituzionalita', non palesemente infondate e  non  superabili  in
via interpretativa e che dette censure sono cosi compendiabili: 
        a) il procedimento ex art. 17, comma 30-ter, 1° luglio  2009,
n. 78 (convertito con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2009,
n.102) come modificato  dall'art.  1,  d.l.  3  agosto  2009  n.  103
(convertito  dalla  legge  3  ottobre  2009  n.  141),  non   prevede
testualmente ne' la notifica dell'istanza alle parti  costituite  ne'
la  partecipazione   all'incidentale   procedimento   «innanzi   alla
competente sezione giurisdizionale  della  Corte  dei  conti»,  delle
parti in giudizio, ne' di quella pubblica attrice,  ne'  delle  parti
convenute,  nonostante  il   predetto   contenuto   decisorio   sulla
prospettata istanza di nullita' e nonostante espressa  previsione  in
tal senso  contenuta,  quale  regola  generale,  in  tutte  le  norme
processuali generali e speciali (ex pluribus, si veda  sull'art.  28,
legge n. 300 del 1970 Cass., sez. lav., 21  luglio  2008  n.  20078).
Tale omissione legislativa, in  sintonia  con  noti  indirizzi  della
Corte costituzionale (ex pluribus C. cost., n. 181 del 2008),  viola,
in assenza di esigenze di celerita' e speditezza (v. infra), in  modo
palese,  in generale  e   nel   caso   sub   iudice,   il   principio
costituzionale del diritto alla difesa e del contraddittorio (neanche
differito, dopo la fase inaudita altera parte, ad una eventuale fase,
a contraddittorio pieno, di reclamo avverso  il  provvedimento  della
Sezione giudicante) ex art. 24, primo e secondo comma  e  111  Cost.,
precludendo alle parti costituite in giudizio di prospettare i propri
argomenti difensivi a sostegno o  a  confutazione  della  istanza  di
nullita' proposta dalla parte istante; 
        b) anche a voler ritenere che il  procedimento  decisorio  ex
art. 17, comma 30-ter cit., preveda implicitamente il contraddittorio
tra  le  parti  costituite,  da  instaurare  con  provvedimento   del
Presidente  della  Sezione  giudicante  da  notificare   alle   parti
costituite e statuente una camera di consiglio ad hoc e/o il deposito
di memorie, il rigoroso termine «perentorio»  di  trenta  giorni  dal
deposito dall'istanza  per  decidere  sulla  stessa,  con  cognizione
sommaria, ma  con  contenuto  sostanzialmente  decisorio,  si  palesa
egualmente     costituzionalmente     illegittimo,     in      quanto
irragionevolmente breve, impedendo da un lato un  compiuto  esercizio
del diritto alla difesa ed il contraddittorio tra le  parti  (la  cui
convocazione per una udienza o la cui produzione di ponderata memoria
difensiva in tempi cosi' ristretti limiterebbe o impedirebbe il pieno
esercizio del diritto alla  difesa)  e  comprimendo,  dall'altro,  il
fisiologico esercizio di una meditata  ponderazione  degli  argomenti
difensivi  delle  parti  ad  opera  della   Sezione   giurisdizionale
giudicante,  che  avrebbe  tempi  irragionevolmente   ristretti   per
decidere (quasi ad horas a fronte di memorie  depositabili,  come  la
legge de qua sembrerebbe non precludere,  anche  il  ventinovesimo  o
trentesimo giorno dal deposito dell'istanza).  Tali  due  sunteggiati
risvolti della recente normativa,  in  sintonia  con  noti  indirizzi
della Consulta (ex pluribus C.cost., n. 42 del 1981; id., n.  10  del
1970) violano gli art.  24,  111  e  103,  secondo  comma  Cost.  per
eccessiva brevita' del termine a difesa  (fatalmente  piu'  breve  di
quello per la decisione) e del termine per decidere; 
        c) il procedimento decisorio ex art. 17, comma  30-ter  cit.,
palesa un ulteriore profilo di  illegittimita'  costituzionale  nella
parte in cui, nel sancire un  termine  perentorio  per  la  decisione
della Sezione giurisdizionale, lo determina in un arco temporale  (30
giorni dal deposito  della  istanza  di  nullita')  irragionevolmente
breve, stante  l'assenza  di  ragioni  cautelari  e  d'urgenza  o  di
peculiare  speditezza   procedurale,   uniche   condizioni,   secondo
l'insegnamento della Consulta (ex pluribus C. cost. n. 485 del  2000;
id., 235 del 1996), che avallerebbero un cosi celere sub-procedimento
incidentale nell'ambito di un giudizio di merito gia' incardinato  (o
prima dello stesso): non e' dato comprendere quali esigenze vitali  o
costituzionalmente rilevanti impongano tempi decisionali  «perentori»
cosi' serrati a fronte di una ordinaria richiesta di nullita' di atti
che, ben potrebbe  essere  fatta  valere  nell'ambito  dell'ordinario
giudizio a cognizione piena innanzi alla Sezione giurisdizionale,  al
pari di qualsiasi altra eccezione di rito  o  di  merito  prospettata
dalle parti  in  causa.  In  altre  parole,  l'istanza  di  nullita';
introdotta dall'art.17, comma 30-ter cit., non si fonda  su  esigenze
cautelari  e  d'urgenza,  ma  configura   una   ordinaria   eccezione
processuale, che gode  di  un  atipico  ed  irragionevole  privilegio
processuale, ovvero quello dell'(immotivato) immediato vaglio  (entro
i cennati 30 giorni) da parte della Sezione adita e,  pertanto,  tale
norma opera, all'interno del  tessuto  egualitario  dell'ordinamento,
senza  una  giustificazione  sul  privilegio  riconosciuto   a   tale
eccezione di nullita' rispetto a tante altre, assolutamente omogenee,
rinvenibili   nel   rito   giuscontabile   (che    richiama    quello
processualcivilistico). Cio' si pone in contrasto  non  solo  con  le
gia' richiamate ordinarie regole del diritto alla difesa (di soggetti
diversi dal proponente l'istanza),  del  contraddittorio  processuale
(art.  24  e  111  Cost.),  ma,  soprattutto,  con  il  principio  di
ragionevolezza (art. 3 Cost.), per assenza di  giustificazione  nella
differenziazione  processuale  tra  situazioni  omogenee  (ovvero  le
molteplici  eccezioni  di  nullita'  prospettabili  dalle  parti   in
giudizio). Ne' e' possibile rinvenire, nella previsione in esame, una
minimale «necessita' di una sollecita definizione» o  di  «speditezza
processuale» del procedimento, rimarcata dalla Consulta (ex  pluribus
C. cost. n. 485 del 2000; id., 235 del 1996),  a  giustificazione  di
riti processuali speciali dai ritmi serrati; 
        d) il procedimento decisorio ex art. 17, comma  30-ter  cit.,
palesa ulteriori profili di illegittimita' costituzionale nella parte
in cui, nello statuire che «la nullita' puo' essere fatta  valere  in
ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente
sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine
perentorio di  trenta  giorni  dal  deposito  della  richiesta»,  non
prevede alcun effetto giuridico derivante dal mancato deposito  della
decisione della Sezione nel «perentorio» termine o  dal  suo  tardivo
deposito: che  cio'  comporti  l'invalidazione  dei  successivi  atti
processuali o che  tale  inerzia  o  ritardo  non  abbia  conseguenze
sostanziali e/o processuali,  non  e'  dato  comprendere  e  cio'  si
ripercuote, in punto di legittimita' costituzionale, ancora una volta
sul diritto alla difesa delle  parti  (art.  24  Cost.)  che  possono
prospettare una istanza di nullita' senza esiti processuali certi,  a
fronte del silenzio normativo sul punto, in caso di inerzia o ritardi
del   giudicante   (aventi,   forse   solo   riflessi   disciplinari,
processualmente irrilevanti); 
    Ritenuto che i sovra esposti argomenti rendano  rilevante  e  non
manifestamente   infondata    la    questione    di    illegittimita'
costituzionale dell'art. 17, comma 30-ter, d.l. 1° luglio 2009, n. 78
(convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n.  102)
come modificato dall'art.1, d.l. 3 agosto  2009  n.  103  (convertito
dalla legge 3 ottobre  2009  n.  141),  nella  parte  in  cui,  nello
statuire che le  procure  della  Corte  dei  conti  possono  iniziare
l'attivita' istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione  di  danno
erariale a fronte di specifica e concreta notizia  di'  danno,  fatte
salve le  fattispecie  direttamente  sanzionate  dalla  legge  e  che
qualunque  atto  istruttorio  o  processuale  posto  in   essere   in
violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia
stata gia' pronunciata sentenza anche non  definitiva  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
nullo e la  relativa  nullita'  puo'  essere  fatta  valere  in  ogni
momento, da chiunque vi abbia interesse, prevede che  detta  nullita'
va fatta valere  «innanzi  alla  competente  sezione  giurisdizionale
della Corte dei conti, che decide nel termine  perentorio  di  trenta
giorni dal deposito della richiesta», 
        senza prevedere contraddittorio tra le parti, 
        con un termine irragionevolmente breve, in assenza di ragioni
cautelari e d'urgenza, per decidere su una mera istanza  di  nullita'
da parte della competente sezione giurisdizionale, 
        senza prevedere conseguenze processuali e sostanziali in caso
di tardivo o omesso deposito della sentenza; 
 
                               P.Q.M. 
 
    Solleva questione di legittimita' costituzionale di  detta  norma
nei limiti e nei termini sopra precisati  e  per  contrasto  con  gli
artt. 3, 24, 103 e 111 Cost. per le motivazioni sovra esposte; 
    Dispone la sospensione del giudizio incidentale  sull'istanza  di
nullita' e la trasmissione degli atti alla Corte  costituzionale  per
la pronuncia sulla questione di leggittimita' costituzionale  di  cui
sopra; 
    Ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza  alle
parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' di
darne comunicazione al Presidente della Camera  dei  deputati  ed  al
Presidente del Senato della Repubblica. 
    Cosi' deciso in Milano, nella Camera di consiglio del 12 novembre
2009. 
 
                        Il Presidente: Vetro 
 
    Depositata in cancelleria il 12 novembre 2009.