N. 104 SENTENZA 10 - 17 marzo 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Sicurezza pubblica -  Legge  della  Regione  Basilicata  -  Norme  in
  materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa
  e  da  fondo  -  Previsione  a  carico  delle  Forze   di   polizia
  dell'obbligo di trasmettere alla Giunta  regionale  l'elenco  degli
  infortuni  verificatisi   nell'anno,   nonche'   del   compito   di
  controllare,   vigilare   e   irrogare   sanzioni   in    relazione
  all'osservanza della  legge  regionale  -  Ricorso  del  Governo  -
  Denunciata  violazione   della   competenza   legislativa   statale
  esclusiva in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa
  dello Stato e degli enti  pubblici  nazionali,  nonche'  di  ordine
  pubblico e sicurezza - Esclusione - Non fondatezza della questione. 
- Legge della Regione Basilicata 22 luglio  2009,  n.  22,  artt.  3,
  comma 4, 18 e 20. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett.  g)  e  h);  legge  24
  dicembre 2003, n. 363, art. 22. 
(GU n.12 del 24-3-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo  DE  SIERVO,  Alfio  FINOCCHIARO,  Franco  GALLO,  Luigi
  MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,
  Giuseppe  TESAURO,  Paolo   Maria   NAPOLITANO,   Giuseppe   FRIGO,
  Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                               Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 3,  comma  4,
18 e 20 della legge della Regione Basilicata 22 luglio  2009,  n.  22
(Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da
discesa e da  fondo),  promosso  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri con ricorso notificato il 18-21 settembre  2009,  depositato
in cancelleria il 22 settembre 2009 ed iscritto al n. 60 del registro
ricorsi 2009. 
    Udito nell'udienza pubblica  del  24  febbraio  2010  il  Giudice
relatore Giuseppe Frigo; 
    Udito l'avvocato dello Stato Lorenzo D'Ascia  per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    Con ricorso notificato il 18-21 settembre 2009  e  depositato  il
successivo 22 settembre, il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
proposto, in riferimento all'art. 117, secondo comma,  lettere  g)  e
h), della  Costituzione,  questione  di  legittimita'  costituzionale
degli artt. 3, comma 4, 18 e 20 della legge della Regione  Basilicata
22 luglio 2009, n. 22 (Norme in materia di  sicurezza  nella  pratica
degli sport invernali da discesa e da fondo). 
    Premesso che la citata legge regionale detta norme in materia  di
sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e  da  fondo
in attuazione dell'art. 22 della legge statale 24 dicembre  2003,  n.
363  (Norme  in  materia  di  sicurezza  nella  pratica  degli  sport
invernali da discesa e da fondo), il ricorrente ne censura, in  primo
luogo, l'art. 3, comma 4, il quale stabilisce che  «i  gestori  delle
aree sciabili attrezzate, i Comuni e le Forze di Polizia, al  termine
della stagione sciistica  annuale,  devono  trasmettere  alla  Giunta
Regionale,  l'elenco  degli  infortuni  verificatisi  indicando,  ove
possibile, anche la dinamica degli incidenti al fine  di  individuare
le piste o i tratti di pista ad elevata frequenza di infortuni». 
    Ad avviso del ricorrente, la disposizione censurata graverebbe le
Forze  di  Polizia  di  un  compito  istituzionale  obbligatorio  non
contemplato dalla legge n. 363 del 2003, la quale  prevede,  all'art.
3, comma 2, che  la  comunicazione  alle  Regioni  dell'elenco  degli
infortuni  debba  essere  effettuata  unicamente  dai  gestori  degli
impianti. Le Forze di Polizia, individuate dall'art. 16  della  legge
1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione  della
pubblica sicurezza), appartengono, peraltro, ad amministrazioni dello
Stato: con la conseguenza che la norma  regionale  violerebbe  l'art.
117, secondo comma, lettera g), Cost., che riserva in  via  esclusiva
alla   legislazione   statale   la   materia    dell'ordinamento    e
dell'organizzazione amministrativa dello Stato. 
    Ad analoga censura si esporrebbero i successivi artt. 18 e 20, in
forza dei quali il controllo sull'osservanza delle disposizioni della
legge regionale - oltre  che  di  quelle  della  legge  statale  -  e
l'irrogazione delle «relative sanzioni» sono affidati alla Polizia di
Stato, al Corpo Forestale dello Stato, all'Arma dei Carabinieri e  al
Corpo della Guardia di Finanza, oltre che ai corpi di polizia locali.
Anche tali norme regionali attribuirebbero, infatti,  alle  Forze  di
Polizia ora elencate - in violazione dell'art.  117,  secondo  comma,
lettera g), Cost. - compiti aggiuntivi rispetto alle previsioni della
legge n. 363 del 2003, il cui art. 21 demanda alle suddette Forze  la
vigilanza sul rispetto delle sole disposizioni della legge statale, e
non anche di quelle dettate dalle leggi regionali attuative. 
    Al riguardo, il ricorrente ricorda come la  Corte  costituzionale
abbia, in molteplici occasioni, dichiarato l'illegittimita' di  norme
regionali  attributive  di  nuovi  compiti  o   funzioni   a   figure
istituzionali riconducibili ad amministrazioni statali, sottolineando
come la previsione di forme di  collaborazione  e  coordinamento  che
coinvolgono compiti e  attribuzioni  dello  Stato  -  certamente  non
esclusa  -  non  possa,  tuttavia,  essere   frutto   di   iniziative
unilaterali delle Regioni,  ma  debba  trovare  fondamento  in  leggi
statali o in accordi tra gli enti interessati. 
    Secondo la Presidenza del Consiglio dei ministri, gli artt. 18  e
20 della legge regionale si porrebbero in contrasto anche con  l'art.
117, secondo comma, lettera h), Cost. La vigilanza sulle disposizioni
di legge che stabiliscono  regole  precauzionali,  rivolte  tanto  ai
gestori delle aree sciabili attrezzate che agli utenti delle piste da
sci, e  l'irrogazione  delle  sanzioni  nei  confronti  dei  soggetti
inadempienti atterrebbero, infatti, alla materia dell'ordine pubblico
e della sicurezza: materia parimenti attribuita in via esclusiva alla
legislazione dello Stato dalla citata norma costituzionale. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Il Presidente del Consiglio dei  ministri  impugna,  in  via
principale, tre disposizioni della legge della Regione Basilicata  22
luglio 2009, n. 22 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli
sport invernali da discesa e da fondo), legge emanata  in  attuazione
dell'art. 22 della legge statale 24 dicembre 2003, n. 363  (Norme  in
materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e
da fondo). 
    Ad  avviso  del  ricorrente,  l'art.  3,  comma  4,  della  legge
regionale - imponendo alle «Forze di  Polizia»  di  trasmettere  alla
Giunta  regionale,  al  termine  della  stagione  sciistica  annuale,
l'elenco  degli  infortuni   verificatisi,   con   indicazione,   ove
possibile,  della  relativa  dinamica -  violerebbe   la   competenza
legislativa esclusiva  dello  Stato  in  materia  di  «ordinamento  e
organizzazione amministrativa dello Stato» (art. 117, secondo  comma,
lettera g, della Costituzione). La  norma  censurata  configurerebbe,
infatti, a carico di Corpi appartenenti ad  amministrazioni  statali,
un compito non previsto dalla legge n. 363 del 2003, la quale  limita
l'obbligo di trasmissione  dell'elenco  degli  infortuni  ai  gestori
delle aree sciabili attrezzate (art. 3, comma 2). 
    Analoga censura viene formulata in rapporto agli artt. 18  e  20,
che demandano il controllo sull'osservanza delle  disposizioni  della
legge  regionale  e  l'irrogazione  delle  «relative  sanzioni»  alla
Polizia di Stato,  al  Corpo  Forestale  dello  Stato,  all'Arma  dei
Carabinieri e al Corpo della Guardia di Finanza, oltre che  ai  corpi
di polizia locali. Si tratterebbe, difatti, anche in  tale  caso,  di
compiti aggiuntivi rispetto alle previsioni della legge  n.  363  del
2003, il cui art. 21 affida alle Forze di Polizia dianzi elencate  la
vigilanza  sull'osservanza  delle  sole  disposizioni   della   legge
statale, e non anche di quelle delle leggi regionali attuative. 
    I medesimi artt. 18 e  20  violerebbero,  altresi',  l'art.  117,
secondo comma, lettera h), Cost., venendo  a  disciplinare  attivita'
riconducibili alla materia «ordine pubblico e  sicurezza»,  parimenti
rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato. 
    2. - La questione non e' fondata. 
    3. - Con la legge statale n. 363 del 2003  e'  stata  introdotta,
per la prima volta a livello nazionale, una  disciplina  organica  in
materia di sicurezza della pratica degli sport invernali da discesa e
da fondo: materia precedentemente regolata, in  modo  frammentario  e
non omogeneo, solo nell'ambito della legislazione regionale. 
    Nello stabilire una articolata serie di obblighi e prescrizioni a
carico dei gestori delle aree sciabili attrezzate, nonche' specifiche
«norme di comportamento» cui debbono attenersi gli  utenti  di  dette
aree, la citata legge statale prevede, altresi', che entro  sei  mesi
dalla sua entrata in vigore le Regioni debbano  adeguare  la  propria
normativa alle disposizioni della legge stessa (art.  22),  salva  la
facolta'  di  adottare  «ulteriori  prescrizioni  per  garantire   la
sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti»  (art.
18, comma 1). 
    La Regione Basilicata ha provveduto a disciplinare la materia, in
attuazione del citato art. 22, con la legge regionale n. 22 del 2009,
recante le disposizioni oggi impugnate: legge  largamente  ricalcata,
anche nella struttura, su quella statale, di cui riprende - spesso in
modo pedissequo -  gli  enunciati,  con  l'aggiunta  di  prescrizioni
ulteriori e di maggiore dettaglio. 
    4. - Cio' premesso, questa Corte  ha  reiteratamente  affermato -
con particolare riguardo alle censure di  violazione  dell'art.  117,
secondo comma, lettera g), Cost. - che «le Regioni non possono  porre
a  carico  di  organi  o  amministrazioni  dello  Stato   compiti   e
attribuzioni  ulteriori  rispetto  a  quelli  individuati  con  legge
statale» (sentenze n. 10 del 2008, n. 322  del  2006  e  n.  134  del
2004). Ed ha rimarcato come forme di collaborazione e coordinamento -
pure auspicabili - tra apparati statali, regionali e di enti  locali,
che coinvolgano compiti e attribuzioni di  organi  dello  Stato,  non
possano  essere  «disciplinate  unilateralmente  e  autoritativamente
dalle   Regioni,   nemmeno   nell'esercizio   della   loro   potesta'
legislativa», ma debbano «trovare il loro fondamento o presupposto in
leggi statali che le prevedano o consentano, o  in  accordi  tra  gli
enti interessati» (sentenze n. 322 del 2006 e n. 429 del 2004). 
    Nondimeno, la Corte ha escluso la configurabilita' di  un  vulnus
delle  competenze  statali  nel  caso  di  semplice  acquisizione  di
informazioni, trattandosi di strumento con il quale si esplica, ad un
livello minimo, la leale cooperazione tra Stato e Regioni,  in  vista
dell'esigenza  di  garantire  il  piu'  efficiente  esercizio   delle
attribuzioni tanto statali, quanto regionali  (sentenza  n.  327  del
2003, con richiamo alla sentenza n. 412 del 1994). 
    Cio'  consente  di   escludere   l'asserita   incostituzionalita'
dell'art. 3, comma 4, della legge della Regione Basilicata n. 22  del
2009, il quale si limita a richiedere alle Forze di Polizia una  mera
trasmissione di dati relativi agli infortuni sciistici  e  alla  loro
dinamica, qualora conosciuta. Dati che - alla stregua  di  una  piana
interpretazione  logico-sistematica  della  norma -  debbono   essere
comunque gia' in possesso delle predette Forze, in  quanto  acquisiti
nello  svolgimento  del  servizio  di  vigilanza  e  soccorso   nelle
localita' sciistiche, cui le Forze stesse vengono preposte  nei  modi
istituzionali (art. 21 della legge statale n. 363 del 2003 e artt. 18
e 20 della legge regionale). 
    La comunicazione delle informazioni in questione -  espressamente
finalizzata ad «individuare le piste o i tratti di pista  ad  elevata
frequenza di infortuni» -  si  connette,  d'altronde,  all'attuazione
degli obiettivi della normativa in  materia,  delineati  dalla  legge
statale: raccordandosi in  modo  particolare  al  potere -  demandato
specificamente alle Regioni dall'art. 2, comma 3, della legge n.  363
del 2003 -  di  individuare  le  «aree  sciabili  attrezzate»  (quali
definite  dal  comma  1  dello  stesso  art.   2),   nonche'   quelle
specificamente  destinate,  in  una  prospettiva  di   tutela   della
sicurezza degli utenti, alla pratica delle  attivita'  «con  attrezzi
quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri sport  della
neve», ovvero «interdette, anche temporaneamente, alla pratica  dello
snowboard» (comma 2). 
    In conformita' al disposto dell'art. 3, comma 2, ultimo  periodo,
della legge n. 363 del 2003, l'art. 3, comma 5, della legge regionale
prevede, inoltre, che i dati raccolti dalla  Giunta  regionale  siano
riversati al Ministero della salute. 
    5. - Quanto, poi, agli artt. 18  e  20  della  legge  regionale -
recanti norme i cui contenuti appaiono largamente sovrapponibili  fra
loro, tanto da  far  dubitare  della  reale  utilita'  della  seconda
disposizione - deve ritenersi che, contrariamente a quanto  sostenuto
dal ricorrente,  le  norme  stesse  trovano  fondamento  nella  legge
statale. 
    L'art. 21, comma 1, della  legge  n.  363  del  2003  stabilisce,
infatti, che «ferma restando la normativa gia' in vigore  in  materia
nelle regioni, la Polizia di Stato, il Corpo forestale  dello  Stato,
l'Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza, nonche' i
corpi di polizia locali» - vale a dire, i medesimi soggetti  indicati
nelle norme regionali censurate - provvedono, «nello svolgimento  del
servizio di vigilanza e soccorso  nelle  localita'  sciistiche»,  «al
controllo dell'osservanza delle disposizioni  di  cui  alla  presente
legge e a irrogare le relative sanzioni nei  confronti  dei  soggetti
inadempienti». 
    Tra le disposizioni sulla cui  osservanza,  in  base  alla  legge
statale, le Forze di Polizia dianzi elencate sono chiamate a vigilare
rientra, dunque, anche quella di cui  all'art.  18,  comma  1,  della
medesima legge, che - come gia' ricordato - stabilisce  espressamente
che le Regioni «possono adottare ulteriori prescrizioni per garantire
la sicurezza e il migliore  utilizzo  degli  impianti»:  prescrizioni
alle  quali,  in  quanto  cosi'  espressamente  legittimate,   devono
ritenersi, dunque, estesi  i  compiti  di  controllo  e  sanzionatori
previsti dal citato art. 21, comma 1. D'altro canto, nel caso che qui
interessa, le norme precettive  dettate  dalla  legge  della  Regione
Basilicata n. 22 del 2009 costituiscono, a seconda  dei  casi,  o  la
mera riproduzione di quelle statali, in  attuazione  dell'obbligo  di
adeguamento sancito dall'art. 22 della legge n. 363 del 2003;  ovvero
prescrizioni  aggiuntive  ispirate   alla   predetta   finalita'   di
«garantire la  sicurezza  e  il  migliore  utilizzo  degli  impianti»
(nessuna censura di esorbitanza da tale obiettivo e' stata del  resto
prospettata dal ricorrente). 
    Tale conclusione trova ulteriore  conforto  nel  rilievo  che  il
comma 2 dell'art. 18 della legge statale affida  specificamente  alle
Regioni il compito di stabilire - entro determinati limiti  minimi  e
massimi -  l'ammontare  delle  sanzioni   amministrative   pecuniarie
applicabili per la violazione di una serie di  precetti  posti  dalla
stessa legge statale, attinenti tanto ai gestori (artt. 5, comma 3, e
6), quanto, e soprattutto, agli utenti  delle  aree  sciabili  (artt.
9-13 e 15-17). Compito che e' stato assolto dalla Regione  Basilicata
con l'art. 19 della legge regionale in questione. 
    Ne deriva che le funzioni  di  controllo  e  sanzionatorie  delle
Forze di Polizia individuate  dall'art.  21,  comma  1,  della  legge
statale - e, in  piena  sintonia  con  esso,  dalle  norme  regionali
impugnate - non possono non estendersi anche alle prescrizioni  della
legge regionale, giacche' altrimenti dette Forze  si  troverebbero  a
vigilare sull'osservanza di regole cautelari non munite  di  apparato
sanzionatorio. 
    E'  opportuno  sottolineare,  infine,  che  le  norme   regionali
impugnate - di nuovo, in piena aderenza all'art. 21, comma  1,  della
legge n. 363 del 2003 - prevedono  che  i  compiti  in  parola  siano
espletati dalle Forze di Polizia  esclusivamente  «nello  svolgimento
del servizio di vigilanza e  soccorso  nelle  localita'  sciistiche»:
ossia sul presupposto di un previo affidamento di tale servizio  agli
appartenenti ai singoli Corpi, secondo  le  regole  della  disciplina
(statale) ordinaria. 
    6. - La sostanziale rispondenza dei citati artt. 18  e  20  della
legge regionale alle previsioni della legge  statale  di  riferimento
travolge automaticamente anche la  censura  di  violazione  dell'art.
117, secondo comma, lettera h), Cost.: cio', a  prescindere  da  ogni
rilievo in ordine all'asserita attinenza della  disciplina  censurata
alla materia «ordine pubblico e sicurezza». 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
degli artt. 3, comma 4, 18 e 20 della legge della Regione  Basilicata
22 luglio 2009, n. 22 (Norme in materia di  sicurezza  nella  pratica
degli  sport  invernali  da  discesa  e  da  fondo),  sollevata,   in
riferimento all'art. 117, secondo  comma,  lettere  g)  e  h),  della
Costituzione, dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  il
ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                         Il redattore: Frigo 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 17 marzo 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola