N. 101 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 novembre 2009
Ordinanza del 23 novembre 2009 emessa dal Giudice di pace di Vigevano nel procedimento penale a carico di Jlassi Mohamed Ali. Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Violazione del principio di ragionevolezza sotto diversi profili - Disparita' di trattamento rispetto all'analoga ipotesi criminosa di cui all'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Violazione del principio di personalita' della responsabilita' penale e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo. - Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94. - Costituzione, artt. 2, 3, 25, secondo comma, e 97.(GU n.15 del 14-4-2010 )
IL GIUDICE DI PACE Il Giudice di pace dott.ssa Caterina del Giudice nel procedimento penale a carico di Jlassi Mohamedali, nato a Casablanca il 12 marzo 1982, imputato del reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 286/98 perche' si tratteneva nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni di legge del citato decreto legislativo inerenti l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato. Accertato in Vigevano il 31 ottobre 2009. All'udienza del 23 novembre 2009 ha pronunciato la seguente ordinanza. a) Violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell'irragionevolezza della scelta legislativa di criminalizzare l'ingresso e la permanenza dei clandestini nello Stato italiano. La irragionevolezza della nuova fattispecie criminosa e' evidenziata dalla insussistenza di un benche' minimo fondamento giustificativo, in quanto la sua sfera applicativa e' destinata a sovrapporsi integralmente a quella dell'espulsione quale misura amministrativa. Infatti, l'obiettivo perseguito dalla nuova figura di reato e' costituito dall'allontanamento dello straniero irregolare dal territorio dello Stato. E cio' si desume chiaramente dalle previsioni accessorie alla fattispecie, aventi ad oggetto proprio l'espulsione dello straniero: tale misura e' infatti prevista come sanzione sostitutiva irrogabile dal Giudice di Pace ai sensi dell'art. 16 d.lgs. n. 286/1998, appositamente modificato per comprendervi, tra i presupposti, la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 10-bis. Inoltre, la effettiva espulsione dello straniero in via amministrativa costituisce causa di non procedibilita' dell'azione penale, il che rende ulteriormente evidente quale sia l'interesse primario perseguito dal legislatore. Pertanto la chiara finalita' della nuova fattispecie incriminatrice, strumentale all'allontanamento dello straniero irregolare dal territorio italiano, ne sottolinea l'assoluta inutilita', essendo l'ambito di applicazione della nuova figura di reato perfettamente coincidente con quello della preesistente misura amministrativa dell'espulsione, sia sotto il profilo di soggetti destinatari, sia sotto il profilo della ratio giustificativa. La irragionevolezza della nuova figura di reato emerge anche sotto il profilo sanzionatorio considerato nel suo complesso, quindi, non solo della pena dell'ammenda da Euro 5.000 ad Euro 10.000, ma anche del divieto di applicazione del beneficio condizionale della sospensione condizionale della pena e della facolta' concessa al Giudice di sostituire la pena pecuniaria con una sanzione piu' grave, quale quella dell'espulsione dallo stato per un periodo non inferiore a cinque anni (unico caso di misura sostitutiva piu' grave della sanzione principale sostituita). Che la sanzione sostitutiva in questione diventi la pena generalmente adottata dal GdP, laddove non ricorrano le cause ostative di cui all'art. 14 comma l, e' del tutto prevedibile, stante l'assoluta carenza di efficacia deterrente dell'ammenda prevista. Non sara' certo il rischio di una mera sanzione, se pur elevata (da Euro 5.000 ad Euro 10.000) e non oblazionabile ex art. 162 c.p., a scoraggiare quanti sono spinti ad emigrare da condizioni di vita insostenibili. Per altro, lo straniero clandestino, prevedibilmente, non avra' mai in concreto, i mezzi economici per pagare la somma a cui sara' condannato dal giudice, con evidente vanificazione di ogni tentativo di esecuzione coattiva. b) Violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell'irragionevole disparita' di trattamento tra la nuova fattispecie e quella di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998. La irrazionale ed ingiustificata disparita' di trattamento tra le due fattispecie criminose - entrambe tese a colpire la stessa situazione soggettiva: lo straniero ab origine o divenuto clandestino - e' stata evidenziata in quanto l'art. 14 comma, 5-ter del citato decreto subordina la punibilita' della permanenza dello straniero nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine del Questore, al fatto che cio' avvenga «senza giustificato motivo». La nuova figura di reato, invece, non prevede alcuna scriminante con la conseguenza che il contravventore dell'art. 10-bis risulta posto in condizione peggiore dell'autore del delitto di cui all'art. 14, comma 5-ter che e' piu' grave ed assorbe la contravvenzione predetta. c) Violazione dell'art. 3 e 25, secondo comma della Costituzione, sotto il profilo della configurazione di una fattispecie penale discriminatoria, perche' fondata su particolari condizioni personali e sociali, anziche' su fatti e comportamenti riconducibili alla volonta' del soggetto attivo. In effetti, si deve ammettere che la nuova figura di reato solo apparentemente sanziona la condotta (l'azione di ingresso e l'omissione del mancato allontanamento) ma in realta' e' diretta a colpire la mera condizione personale dello straniero (costituita dal mancato possesso di un titolo abilitativo all'ingresso ed alla successiva permanenza nel territorio dello stato) che e' altresi' una condizione sociale, propria di una categoria di persone. Sanzionando penalmente in modo indiscriminato gli stranieri che soggiornano illegalmente nel territorio dello stato, la nuova disposizione presuppone arbitrariamente riguardo a tutti l'esistenza di una condizione di pericolosita' sociale che, per giustificare l'affermazione di una responsabilita' penale, deve invece, essere accertata in concreto e con riferimento ai singoli soggetti. Del resto la Corte costituzionale (sent. 78/2007) ha escluso che la condizione di mera irregolarita' dello straniero sia sintomatica di una pericolosita' sociale dello stesso: pertanto, la criminalizzazione di tale condizione stabilita dalla nuova disposizione, si rivela, anche sotto questo aspetto, priva di fondamento giustificativo. d)Violazione dell'art. 97, primo comma della Costituzione. Invero, in conseguenza della previsione di due distinti procedimenti (amministrativo e penale) diretti allo stesso fine, si finisce per influire negativamente sulla durata ragionevole del processo penale e cio' a prescindere da ogni altra considerazione relativa ai costi ed agli ulteriori incombenti di una nuova procedura che di fatto duplica quella gia' esistente. e) Violazione dell'art. 2 della Costituzione. La nuova fattispecie, infine, appare in contrasto con l'art. 2 della Costituzione che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e che richiede l'adempimento dei doveri di solidarieta' politica, economica e sociale. In sintesi, per tutto quanto in precedenza esposto, la questione di costituzionalita' come sopra enunciata, appare a questo Giudice rilevante e comunque, non manifestamente infondata. Inoltre la rilevanza nel processo in oggetto, deriva dalla semplice considerazione che in caso di declaratoria di illegittimita' della norma denunciata, l'imputato finirebbe per non avere conseguenza alcuna sotto il profilo penale.
P. Q. M. Visti gli articoli 137 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza, solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 introdotto dall'art. 1 comma 16 della legge 15 luglio 2009 n. 94 con riferimento agli articoli 2, 3, 25 comma 2 e 97 nonche' del principio costituzionale di ragionevolezza della legge penale; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Vigevano, addi' 23 novembre 2009 Il Giudice di pace: del Giudice