N. 52 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 marzo 2010
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 30 marzo 2010 (della Regione Toscana). Elezioni - Elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario - Procedimento elettorale - Interpretazione autentica degli artt. 9 e 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 - Disposizioni sui termini per la presentazione delle liste, sull'autenticazione delle firme, sulle decisioni dell'Ufficio centrale regionale, nonche' disposizioni per i procedimenti elettorali in corso - Ritenuta inapplicabilita' delle predette disposizioni nella Regione Toscana che ha adottato una propria legge elettorale - In subordine, lamentata natura autoapplicativa, puntuale e di dettaglio delle norme impugnate e conseguente lesione della potesta' legislativa concorrente della Regione in materia di procedimento elettorale regionale, irragionevole sanatoria - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente della elezione dei Consigli regionali, lesione del principio di ragionevolezza. - Decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, artt. 1 e 2. - Costituzione, art. 122, primo comma; legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, art. 5; legge della Regione Toscana 13 maggio 2004, n. 25, art. 12; legge della Regione Toscana 23 dicembre 2004, n. 74, artt. 3, 4, 5, 6 e 7.(GU n.16 del 21-4-2010 )
Ricorso della Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 316 del 15 marzo 2010, rappresentato e difeso, per mandato in calce al presente atto, dall' Avv. Lucia Bora dell'Avvocatura della Regione Toscana, elettivamente domiciliato in Roma, Corso Italia n. 102, presso lo studio dell'avv. Giovanni Pasquale Mosca. Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 5 marzo 2010 n. 29 «Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2010. L'art. 1 impugnato contiene l'interpretazione autentica degli artt. 9 e 10 della legge 17 febbraio 1968 n. 108, stabilendo che il rispetto dei termini orari di' presentazione delle liste si considera assolto quando, entro gli stessi, i delegati muniti della prescritta documentazione abbiano fatto ingresso nei locali del Tribunale; la presenza puo' essere provata con ogni mezzo idoneo. Le firme poi si considerano valide anche se l' autenticazione non risulti corredata da tutti gli elementi richiesti dall'art. 21 comma 2 del d.P.R. n. 445 del 2000, purche' i dati siano desumibili da altri elementi presenti nella documentazione prodotta, fermo restando che le irregolarita' meramente formali - quali la mancanza o la non leggibilita' del timbro dell'autorita' autenticante, dell'indicazione del luogo di autenticazione, nonche' dell'indicazione dell'autorita' autenticante se autorizzata - non inficiano la regolarita' dell'autenticazione stessa. La norma prosegue poi stabilendo che le decisioni di ammissione di liste di candidati o di singoli candidati da parte dell'ufficio centrale regionale sono definitive, non revocabili o modificabili dallo stesso ufficio e che contro le decisioni di eliminazione di liste di candidati o di singoli candidati puo' essere presentato ricorso all'Ufficio centrale regionale entro ventiquattro ore dalla comunicazione solo dai delegati della lista cui si riferisce la decisione. Le disposizioni suddette si applicano anche ai procedimenti elettorali regionali in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, con prevista riapertura dei termini per la presentazione delle liste. L'art. 2 stabilisce poi che nelle consultazioni per il rinnovo degli organi regionali fissate per il 28 e 29 marzo 2010, l'affissione del manifesto recante le liste e le candidature ammesse deve avvenire a cura dei sindaci non oltre il sesto giorno antecedente la data della votazione. Si ritiene che le richiamate disposizioni non trovino applicazione nel territorio di quelle Regioni che, come la Regione Toscana, siano dotate di leggi elettorali che disciplinano il procedimento elettorale regionale: in tal senso si e' pronunciata la prima giurisprudenza amministrativa, successiva alla pubblicazione del D.L. in esame (Tar Lazio Sezione II bis Ordinanza n. 1120 del 2010). Se cosi' e', la Regione Toscana non avrebbe interesse alcuno a proporre il presente ricorso che, conseguentemente, sarebbe inammissibile. Tuttavia, poiche' la suddetta interpretazione non e' ancora unanime, la Regione Toscana propone il presente ricorso per l'ipotesi in cui la normativa venga ritenuta applicabile anche alle Regioni dotate di legge elettorale regionale. In tale caso infatti gli articoli 1 e 2 del decreto legge n. 29 del 2010 sarebbe lesivo delle competenze regionali per i seguenti motivi di D i r i t t o 1) Illegittimita' costituzionale degli articoli 1 e 2 per violazione dell'art. 122 primo comma Cost. La legge costituzionale n. 1 del 1999 ha modificato l'art. 122 primo comma Cost. disponendo: «Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonche' dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi». Per evitare il vuoto normativo, il primo comma dell'art. 5 della stessa legge costituzionale n. 1 del 1999 ha previsto che «fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'art. 122 della Costituzione ... l'elezione del Presidente della Giunta regionale e' contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalita' previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali». Dal combinato disposto delle citate disposizioni si evince che la disciplina del procedimento elettorale regionale e' affidata alla potesta' legislativa concorrente delle regioni, con la conseguenza che in materia si applicano le leggi regionali emanate nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale; fino all'emanazione delle leggi regionali, la disciplina transitoria risulta costituita, da una parte dalle disposizioni di rango costituzionale sulla forma di governo regionale, dall'altra dalla normativa di legge statale ordinaria ( legge n. 108 del 1968; legge n. 43 del 1995) sul sistema di elezione e sul procedimento elettorale. Il superamento della disciplina transitoria posta dell'art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999 avviene con l'entrata in vigore della legge regionale emanata, come detto, nel rispetto dei principi posti dal legislatore statale, secondo la regola della potesta' legislativa concorrente. Lo Stato ha fissato i principi fondamentali della materia con la legge n. 164 del 2004; da parte sua la Regione Toscana ha approvato il nuovo Statuto e con le leggi regionali n.25 del 2004 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale) e n. 74 del 2004 ha esercitato appieno le proprie competenze in materia elettorale ponendo una normativa che, per quanto concerne il sistema di voto ed il procedimento elettorale, e' completa, autosufficiente e, quindi, completamente sostitutiva delle leggi statali che, ormai, disciplinano le elezioni regionali solo in via suppletiva. In particolare, come sopra rilevato, gli aspetti disciplinati nel recente D.L. n. 29 del 2010 riguardano: i termini per la presentazione delle liste, l'autenticazione delle firme, le decisioni dell'Ufficio centrale regionale. Ebbene tali aspetti sono gia' compiutamente normati dalla legislazione regionale. In particolare, l'art. 3 della L.R. n. 74 del 2004 disciplina le modalita' di presentazione delle liste dei candidati; l'art. 12 della L.R. n. 25 del 2004 e l'art. 4 della L.R. n. 74 del 2004 disciplinano le modalita' ed i termini della presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale; i successivi artt. 5 e 6 disciplinano le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'ufficio centrale regionale, compresi i termini e le modalita' per l'opposizione a quest'ultimo; infine l'art. 7 disciplina le operazioni di stampa dei manifesti e delle schede elettorali. L'applicabilita' della legge elettorale regionale rispetto a quella statale e' stata confermata da codesta ecc.ma Corte costituzionale. Nella sentenza n. 196 del 2003 e' affermato che il procedimento di elezione del Consiglio e' divenuto ormai di competenza concorrente della Regione ai sensi del nuovo art. 122, primo comma, Cost., sicche' non puo' essere contestato che la strutturazione di un sistema elettorale regionale permette alle Regioni di intervenire sul procedimento. Le impugnate disposizioni, ove ritenute applicabili, interferirebbero con le suddette leggi regionali, modificandole in violazione dell'art. 122 primo comma Cost. Conseguentemente il legislatore nazionale non puo' intervenire in un ambito materiale ormai affidato al legislatore regionale dall'art. 122 Cost. e concretamente disciplinato dalla legge regionale. 2) Illegittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 per ulteriore violazione dell'art. 122 primo comma Cost. Potrebbe essere eccepito che le disposizioni impugnate dettino principi fondamentali della materia, con conseguente applicabilita', per tale motivo, anche alle Regioni che hanno formato la materia stessa, stante la potesta' legislativa concorrente prevista dall'art. 122 primo comma Cost. La tesi pero' non appare fondata perche' le disposizioni impugnate sono norme autoapplicative, puntuali e di dettaglio che riaprono i termini di presentazione delle liste, che dettano le modalita' per l' autenticazione delle firme, dunque prive di quei caratteri di astrattezza e generalita' che devono caratterizzare i principi fondamentali; ne' si tratta di disposizioni che esprimono scelte fondamentali. Pertanto quindi non si puo' ritenere che gli articoli impugnati siano espressione di principi idonei a limitare il legislatore regionale in materia elettorale, con riferimento alle elezioni regionali. I principi della materia, inoltre, devono essere ragionevoli, mentre nel caso in esame non ricorre tale requisito. Infatti, come e' stato osservato, considerare assolto l'obbligo di presentazione delle liste per il solo fatto che i delegati muniti della prescritta documentazione siano nei locali entro l'orario stabilito e' un fatto giuridicamente privo di significato, perche' entrare in un locale non vuol dire avere la documentazione; si puo' entrare con una busta che in realta' e' vuota. Dunque la norma in parola contiene una vera e propria sanatoria che e' finalizzata ad ammettere chi non ha rispettato la legge. Ma questa sanatoria non puo' essere considerata un principio della materia. Parimenti non e' ragionevole sostenere l' irrilevanza sostanziale della verifica dell'autorita' autenticante, perche' cio' significa ammettere tutte le firme, senza alcun controllo. La ravvisata irragionevolezza e' dunque ulteriore conferma dell'assenza, nelle norme in esame, del carattere di principio fondamentale della materia. Gli eccepiti vizi non possono ritenersi superati dal fatto che il decreto legge qualifica le norme impugnate quali disposizioni di interpretazione autentica. Tale qualificazione, infatti, non corrisponde alla reale sostanza del contenuto delle norme impugnate. E' noto che la legge interpretativa spiega quale, tra piu' interpretazioni astrattamente possibili, sia quella da scegliere, in base alla «ratio iuris»; evidentemente essa non ha alcun carattere innovativo. Nel caso in esame, invece, si introduce una riapertura di termini altrimenti scaduti, si stabiliscono nuove modalita' in base alle quali ritenere autenticate le firme e quindi si tratta di nuove disposizioni che incidono in una materia regionale, in violazione all'art. 122 primo comma Cost. Tale violazione, in ogni caso, sussiste anche nel caso in cui le norme fossero ritenute realmente interpretative. Infatti, poiche' l'art. 122 primo comma Cost. attribuisce alla potesta' legislativa regionale la disciplina del procedimento elettorale regionale, il legislatore nazionale non puo' intervenire neppure con norme interpretative in tale ambito materiale, perche' anche tali norme sono espressione della potesta' legislativa che nella materia elettorale delle Regioni e' ammessa solo nei limiti dei principi fondamentali della materia e tale carattere, come sopra rilevato, non e' ravvisabile negli articoli 1 e 2 in oggetto.
P. Q. M. Si confida che la Corte costituzionale dichiari l'illegittimita' costituzionale degli articoli articoli 1 e 2 del decreto legge 5 marzo 2010 n. 29 «Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione», per i motivi indicati nel presente ricorso. Firenze - Roma, addi' 29 marzo 2010 Avv. Bora