N. 47 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 marzo 2010

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 23  marzo  2010  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Amministrazione pubblica - Impiego pubblico  -  Norme  della  Regione
  Abruzzo - Modifiche alla legge della Regione Abruzzo n.  77/1999  -
  Possibilita' per  i  Direttori  Regionali  di  poter  permanere  in
  servizio oltre i normali limiti di eta' anagrafica o contributiva -
  Lamentata deroga ai principi statali  in  materia  pensionistica  -
  Ricorso  del  Governo  -  Denunciata  violazione  della  competenza
  legislativa statale esclusiva in  materia  di  previdenza  sociale,
  violazione  dei   principi   di   uguaglianza,   ragionevolezza   e
  imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. 
- Legge della Regione Abruzzo 9 gennaio 2010, n. 1, art. 21, commi 1,
  2, 3 e 4, che ha aggiunto l'art. 22-bis alla  legge  della  Regione
  Abruzzo 14 settembre 1999, n. 77. 
- Costituzione, artt. 3, 97, terzo comma, e 117, secondo comma, lett.
  o); legge 8 agosto 1995, n. 335;  d.l.  25  giugno  2008,  n.  112,
  convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133;  d.lgs.  30  dicembre
  1992, n. 503. 
Amministrazione pubblica - Impiego pubblico  -  Norme  della  Regione
  Abruzzo - Introduzione del comma 4-bis all'art. 2 della legge della
  Regione Abruzzo n. 17/2001 - Ufficio di diretta collaborazione  del
  Presidente -  Personale  incaricato  nelle  Strutture  Speciali  di
  Supporto «Gabinetto della Presidenza» e «Segreteria del Presidente»
  - Equiparazione al personale con qualifica dirigenziale di  cui  al
  C.C.N.L. dell'area della dirigenza delle Regioni e delle  Autonomie
  locali  -  Lamentata  natura  meramente  fiduciaria  del   rapporto
  instaurato con il  predetto  personale  incaricato,  assunto  senza
  necessita' di alcun particolare titolo di  studio,  ne'  di  alcuna
  procedura concorsuale - Contrasto con i principi  fondamentali  che
  disciplinano l'organizzazione degli uffici e il rapporto di impiego
  alle dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche  -  Ricorso  del
  Governo - Denunciata violazione dei  principi  di  uguaglianza,  di
  imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione,  del
  pubblico concorso. 
- Legge della Regione Abruzzo 9 gennaio 2010, n. 1, art. 22, comma 4,
  che ha inserito il comma 4-bis all'art. 2 della legge della Regione
  Abruzzo 9 maggio 2001, n. 17. 
- Costituzione, artt. 3, primo comma,  e  97, primo  e  terzo  comma;
  d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(GU n.16 del 21-4-2010 )
    Ricorso del Presidente  del  Consiglio  dei  Minstri  in  carica,
rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato presso  i
cui Uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro Regione Abruzzo, in persona del  Presidente  della  giunta
regionale in carica, con sede in  L'Aquila  per  la  declaratoria  di
incostituzionalita' e conseguente annullamento dell'art. 21, commi 1,
2, 3, 4, e dell'art. 22, comma 4, della legge della  Regione  Abruzzo
del 9 gennaio 2010, n. 1, pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della
Regione n. 1  straordinario  del  giorno  15  gennaio  2010,  recante
«Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale  2010
e pluriennale 2010-2012  della  Regione  Abruzzo  (Legge  Finanziaria
Regionale 2010)», per contrasto con gli articoli 3, 97, comma  terzo,
e 117, comma 2, lettera o), della Costituzione e  a  cio'  a  seguito
della determinazione del Consiglio dei Ministri di impugnativa  della
predetta legge regionale, assunta nella seduta del  giorno  1°  marzo
2010. 
    1.  -  Nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Abruzzo  n.  1
straordinario del  15  gennaio  2010,  risulta  pubblicata  la  legge
regionale 9 gennaio 2010, n. l, recante «Disposizioni finanziarie per
la redazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012  della
Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2010)». 
    L'art.  21,  di  tale  legge  regionale   dispone   testualmente:
«Modifiche alla l.r. 14 settembre 1999, n. 77, dopo l'art.  22  della
l.r. 14 settembre 1999, n. 77, e' aggiunto il seguente: 
    «Art. 22-bis - (Prosecuzione del rapporto di lavoro). 
    1.  I  direttori  regionali  che  maturano  l'eta'  anagrafica  o
contributiva utile per il  collocamento  a  riposo  nel  corso  della
legislatura,   possono   presentare   richiesta    di    prosecuzione
dell'attivita' lavorativa sino al termine della legislatura stessa. 
    2. La richiesta di cui al comma 1 puo'  essere  presentata  anche
dai direttori regionali che maturano nel corso della  legislatura  il
sessantesimo anno di eta' a seguito della permanenza in servizio  per
l'ulteriore biennio previsto dalll'art. 16  del  d.lgs.  30  dicembre
1992, n. 503. 
    3.  La  prosecuzione  dell'attivita'  lavorativa  dei   direttori
regionali non puo' essere estesa oltre il compimento del settantesimo
anno di eta'. 
    4. Gli organi di direzione politica hanno facolta' di  accogliere
la richiesta in relazione  ad  esigenze  correlate  alla  continuita'
nell'esercizio della  funzione  direttiva  del  richiedente  e  della
particolare professionalita' acquisita dal richiedente nella funzione
esercitata». 
    I commi 1, 2, 3, e 4 dell'art. 1 della  citata  legge  n.  1/2010
sono da ritenere costituzionalmente illegittimi. 
    Essi,  invero,  accordano  ai  direttori  regionali  il  notevole
vantaggio di poter permanere in servizio oltre i  normali  limiti  di
eta' anagrafica o contributiva. 
    L'impugnato art. 1, infatti, incide  sulla  materia  del  sistema
pensionistico e della previdenza sociale:  materia  questa  riservata
alla competenza esclusiva del legislatore statale, al sensi dell'art.
117, comma 2, lettera o) della Costituzione. 
    Lo Stato, infatti, rivedendo i criteri di calcolo dei trattamenti
pensionistici  attraverso  la  commisurazione  dei  trattamenti  alla
contribuzione,  le  condizioni  di  accesso  alle   prestazioni   con
affermazione del principio di flessibilita',  l'armonizzazione  degli
ordinamenti  pensionistici  nel  rispetto  della   pluralita'   degli
organismi assicurativi, la stabilizzazione della spesa  pensionistica
nel rapporto con il prodotto interno lordo e lo sviluppo del  sistema
previdenziale medesimo (legge n. 335/1995),  ridefinisce  il  sistema
previdenziale  al  fine  di  dare  attuazione  alla  tutela  di   cui
all'articolo 38 della Costituzione. 
    Alla stregua di quanto precede, risulta evidente che con commi 2,
3 e 4, il legislatore  regionale  ha  derogato  ai  principi  statali
vigenti in materia pensionistica. Analoga deroga  risulta  effettuata
anche  dal  comma  1,  dal  momento  che  autorizza  la  prosecuzione
dell'attivita' lavorativa  oltre  i  limiti  massimi  previsti  dalla
normativa statale vigente. Il  legislatore  regionale,  pertanto,  ha
ecceduto dalla propria  competenza  e,  dettando  norme  in  tema  di
prosecuzione del rapporto di  lavoro  le  quali  riservano  i  limiti
stabiliti dal legislatore statale sia con  la  legge  n.  335/1995  e
s.m.i. (in particolare d.l. n. 112/08, conv. in l.  n.  133/08),  sia
con il d.lgs. n. 503/92, risulta in contrasto tanto con la  normativa
nazionale,  quanto  con  l'art.  117,  comma  2,  lettera  o)   della
Costituzione, ai sensi del quale lo Stato ha  legislazione  esclusiva
in materia di ordinamento civile e previdenziale sociale. 
    L'articolo 1, per le ragioni dianzi illustrate,  viola,  inoltre,
gli articoli 3 e 97, comma terzo, della Costituzione, non rispettando
i principi di uguaglianza e ragionevolezza nonche' di imparzialita' e
buon andamento della pubblica amministrazione, fissati. 
    2. - Con riferimento all'impugnato articolo 22,  comma  4,  della
legge regionale n. 1/2010, se ne riporta  il  testo  per  completezza
espositiva: 
    «Art. 4. all'art. 2 della l.r. n. 1712001 e' inserito il seguente
comma 4-bis: 
        4-bis, l'espletamento dell'incarico di cui al comma 3, in una
delle forme ivi  previste,  e'  utile  ai  fini  del  trattamento  di
quiescenza, di previdenza e di anzianita' di servizio  e  costituisce
titolo di carriera da far valere nelle forme di legge previste ed  e'
equiparato ad ogni effetto di  legge,  a  quello  del  personale  con
qualifica dirigenziale di cui al CC.N.L.  dell'area  della  dirigenza
della Regioni e delle Autonomie locali». 
    A sua volta,  l'articolo  2  della  legge  regionale  n.  17/2001
prevede disposizioni per l'«Ufficio  di  diretta  collaborazione  del
Presidente»  e  con  l'articolo  3   stabilisce   che:   «le   unita'
organizzative e le dotazioni  organiche  attualmente  assegnate  alla
Struttura Speciale di Supporto "Gabinetto della Presidenza"  ed  alla
"Segreteria  del  Presidente"  concorrono,  in  via  transitoria,   a
determinare e formare le articolazioni organizzative e  la  dotazione
organica dell'Ufficio di cui al comma 1 del presente articolo», delle
quali si avvale in conformita' all'art. 14, comma 2, del  d.l.gs.  30
marzo 2001, n. 165 (comma 1 dell'art. 2). 
    In forza dell'impugnata disposizione, ne deriva che l'espetamento
dell'incarico nelle Strutture Speciali di Supporto  «Gabinetto  della
Presidenza» e «Segreteria del  Presidente»,  e'  equiparato  ad  ogni
effetto di legge, a quello del personale con  qualifica  dirigenziale
di cui al C.C.N.L. dell'area della dirigenza delle  Regioni  e  delle
Autonomie locali. 
    Tale   disposizione,   In   particolare,    prevede    che    per
l'equiparazione al ruolo dirigenziale di cui  al  C.C.N.L.  dell'area
della dirigenza delle Regioni e delle Autonomie  locali,  basti  aver
svolto un incarico presso gli Uffici di  diretta  collaborazione  del
Presidente per  il  cui  accesso  e'  sufficiente  il  mero  rapporto
fiduciario, senza la necessita' di alcun particolare titolo di studio
(ad esempio, diploma di laurea), ne' di alcuna procedura concorsuale. 
    Cosi'  disponendo,  tuttavia,  la  norma  regionale  si  pone  in
evidente contrasto  con  i  principi  fondamentali  che  disciplinano
l'organizzazione  degli  uffici  e  il  rapporto  di   impiego   alle
dipendenze delle amministrazioni  pubbliche,  come  disciplinati  dal
d.lgs. n. 165/2001: principi ai quali tutte le Amministrazioni devono
attenersi. Pertanto, la censurata norma  regionale  contrasta  con  i
principi  di  uguaglianza,  buon  andamento  e  imparzialita'   della
pubblica amministrazione, previsti dagli artt. 3, primo comma, e  97,
primo e terzo comma,  della  Costituzione:  in  particolar  modo,  il
principio costituzionale del pubblico concorso, che offre le migliori
garanzie di selezione dei piu' capaci,  in  funzione  dell'efficienza
della stessa amministrazione,  anche  per  l'accesso  dei  dipendenti
delle pubbliche amministrazioni a funzioni piu'  elevate,  come  piu'
volte  ribadito  dalla  costante  giurisprudenza  di  codesta   Corte
costituzionale (sentenza n. 159/2005  n.  205/2004,  n.  3912004,  n.
194/200, n. 1/1999). 
 
                              P. Q. M. 
 
    Chiede  che  codesta  Corte  costituzionale   voglia   dichiarare
illegittimo e quindi annullare l'articolo 21, commi 1, 2, 3  e  4,  e
dell'articolo 22, comma 4, della legge della Regione Abruzzo n. 1 del
9 gennaio 2010. 
    Si depositeranno con l'originale notificato del presente ricorso: 
        1) estratto della deliberazione del  Consiglio  dei  ministri
del 1° marzo 2010 e della relazione allegata al verbale; 
        2) copia della impugnata legge regionale n. 1/2010. 
          Roma, addi' 12 marzo 2010. 
 
                L'Avvocato dello Stato: Enrico Arena