N. 47 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 marzo 2010
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 23 marzo 2010 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Abruzzo - Modifiche alla legge della Regione Abruzzo n. 77/1999 - Possibilita' per i Direttori Regionali di poter permanere in servizio oltre i normali limiti di eta' anagrafica o contributiva - Lamentata deroga ai principi statali in materia pensionistica - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di previdenza sociale, violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. - Legge della Regione Abruzzo 9 gennaio 2010, n. 1, art. 21, commi 1, 2, 3 e 4, che ha aggiunto l'art. 22-bis alla legge della Regione Abruzzo 14 settembre 1999, n. 77. - Costituzione, artt. 3, 97, terzo comma, e 117, secondo comma, lett. o); legge 8 agosto 1995, n. 335; d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503. Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Abruzzo - Introduzione del comma 4-bis all'art. 2 della legge della Regione Abruzzo n. 17/2001 - Ufficio di diretta collaborazione del Presidente - Personale incaricato nelle Strutture Speciali di Supporto «Gabinetto della Presidenza» e «Segreteria del Presidente» - Equiparazione al personale con qualifica dirigenziale di cui al C.C.N.L. dell'area della dirigenza delle Regioni e delle Autonomie locali - Lamentata natura meramente fiduciaria del rapporto instaurato con il predetto personale incaricato, assunto senza necessita' di alcun particolare titolo di studio, ne' di alcuna procedura concorsuale - Contrasto con i principi fondamentali che disciplinano l'organizzazione degli uffici e il rapporto di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione, del pubblico concorso. - Legge della Regione Abruzzo 9 gennaio 2010, n. 1, art. 22, comma 4, che ha inserito il comma 4-bis all'art. 2 della legge della Regione Abruzzo 9 maggio 2001, n. 17. - Costituzione, artt. 3, primo comma, e 97, primo e terzo comma; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.(GU n.16 del 21-4-2010 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Minstri in carica, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro Regione Abruzzo, in persona del Presidente della giunta regionale in carica, con sede in L'Aquila per la declaratoria di incostituzionalita' e conseguente annullamento dell'art. 21, commi 1, 2, 3, 4, e dell'art. 22, comma 4, della legge della Regione Abruzzo del 9 gennaio 2010, n. 1, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 1 straordinario del giorno 15 gennaio 2010, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2010)», per contrasto con gli articoli 3, 97, comma terzo, e 117, comma 2, lettera o), della Costituzione e a cio' a seguito della determinazione del Consiglio dei Ministri di impugnativa della predetta legge regionale, assunta nella seduta del giorno 1° marzo 2010. 1. - Nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 1 straordinario del 15 gennaio 2010, risulta pubblicata la legge regionale 9 gennaio 2010, n. l, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2010)». L'art. 21, di tale legge regionale dispone testualmente: «Modifiche alla l.r. 14 settembre 1999, n. 77, dopo l'art. 22 della l.r. 14 settembre 1999, n. 77, e' aggiunto il seguente: «Art. 22-bis - (Prosecuzione del rapporto di lavoro). 1. I direttori regionali che maturano l'eta' anagrafica o contributiva utile per il collocamento a riposo nel corso della legislatura, possono presentare richiesta di prosecuzione dell'attivita' lavorativa sino al termine della legislatura stessa. 2. La richiesta di cui al comma 1 puo' essere presentata anche dai direttori regionali che maturano nel corso della legislatura il sessantesimo anno di eta' a seguito della permanenza in servizio per l'ulteriore biennio previsto dalll'art. 16 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503. 3. La prosecuzione dell'attivita' lavorativa dei direttori regionali non puo' essere estesa oltre il compimento del settantesimo anno di eta'. 4. Gli organi di direzione politica hanno facolta' di accogliere la richiesta in relazione ad esigenze correlate alla continuita' nell'esercizio della funzione direttiva del richiedente e della particolare professionalita' acquisita dal richiedente nella funzione esercitata». I commi 1, 2, 3, e 4 dell'art. 1 della citata legge n. 1/2010 sono da ritenere costituzionalmente illegittimi. Essi, invero, accordano ai direttori regionali il notevole vantaggio di poter permanere in servizio oltre i normali limiti di eta' anagrafica o contributiva. L'impugnato art. 1, infatti, incide sulla materia del sistema pensionistico e della previdenza sociale: materia questa riservata alla competenza esclusiva del legislatore statale, al sensi dell'art. 117, comma 2, lettera o) della Costituzione. Lo Stato, infatti, rivedendo i criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione dei trattamenti alla contribuzione, le condizioni di accesso alle prestazioni con affermazione del principio di flessibilita', l'armonizzazione degli ordinamenti pensionistici nel rispetto della pluralita' degli organismi assicurativi, la stabilizzazione della spesa pensionistica nel rapporto con il prodotto interno lordo e lo sviluppo del sistema previdenziale medesimo (legge n. 335/1995), ridefinisce il sistema previdenziale al fine di dare attuazione alla tutela di cui all'articolo 38 della Costituzione. Alla stregua di quanto precede, risulta evidente che con commi 2, 3 e 4, il legislatore regionale ha derogato ai principi statali vigenti in materia pensionistica. Analoga deroga risulta effettuata anche dal comma 1, dal momento che autorizza la prosecuzione dell'attivita' lavorativa oltre i limiti massimi previsti dalla normativa statale vigente. Il legislatore regionale, pertanto, ha ecceduto dalla propria competenza e, dettando norme in tema di prosecuzione del rapporto di lavoro le quali riservano i limiti stabiliti dal legislatore statale sia con la legge n. 335/1995 e s.m.i. (in particolare d.l. n. 112/08, conv. in l. n. 133/08), sia con il d.lgs. n. 503/92, risulta in contrasto tanto con la normativa nazionale, quanto con l'art. 117, comma 2, lettera o) della Costituzione, ai sensi del quale lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di ordinamento civile e previdenziale sociale. L'articolo 1, per le ragioni dianzi illustrate, viola, inoltre, gli articoli 3 e 97, comma terzo, della Costituzione, non rispettando i principi di uguaglianza e ragionevolezza nonche' di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione, fissati. 2. - Con riferimento all'impugnato articolo 22, comma 4, della legge regionale n. 1/2010, se ne riporta il testo per completezza espositiva: «Art. 4. all'art. 2 della l.r. n. 1712001 e' inserito il seguente comma 4-bis: 4-bis, l'espletamento dell'incarico di cui al comma 3, in una delle forme ivi previste, e' utile ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e di anzianita' di servizio e costituisce titolo di carriera da far valere nelle forme di legge previste ed e' equiparato ad ogni effetto di legge, a quello del personale con qualifica dirigenziale di cui al CC.N.L. dell'area della dirigenza della Regioni e delle Autonomie locali». A sua volta, l'articolo 2 della legge regionale n. 17/2001 prevede disposizioni per l'«Ufficio di diretta collaborazione del Presidente» e con l'articolo 3 stabilisce che: «le unita' organizzative e le dotazioni organiche attualmente assegnate alla Struttura Speciale di Supporto "Gabinetto della Presidenza" ed alla "Segreteria del Presidente" concorrono, in via transitoria, a determinare e formare le articolazioni organizzative e la dotazione organica dell'Ufficio di cui al comma 1 del presente articolo», delle quali si avvale in conformita' all'art. 14, comma 2, del d.l.gs. 30 marzo 2001, n. 165 (comma 1 dell'art. 2). In forza dell'impugnata disposizione, ne deriva che l'espetamento dell'incarico nelle Strutture Speciali di Supporto «Gabinetto della Presidenza» e «Segreteria del Presidente», e' equiparato ad ogni effetto di legge, a quello del personale con qualifica dirigenziale di cui al C.C.N.L. dell'area della dirigenza delle Regioni e delle Autonomie locali. Tale disposizione, In particolare, prevede che per l'equiparazione al ruolo dirigenziale di cui al C.C.N.L. dell'area della dirigenza delle Regioni e delle Autonomie locali, basti aver svolto un incarico presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente per il cui accesso e' sufficiente il mero rapporto fiduciario, senza la necessita' di alcun particolare titolo di studio (ad esempio, diploma di laurea), ne' di alcuna procedura concorsuale. Cosi' disponendo, tuttavia, la norma regionale si pone in evidente contrasto con i principi fondamentali che disciplinano l'organizzazione degli uffici e il rapporto di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, come disciplinati dal d.lgs. n. 165/2001: principi ai quali tutte le Amministrazioni devono attenersi. Pertanto, la censurata norma regionale contrasta con i principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione, previsti dagli artt. 3, primo comma, e 97, primo e terzo comma, della Costituzione: in particolar modo, il principio costituzionale del pubblico concorso, che offre le migliori garanzie di selezione dei piu' capaci, in funzione dell'efficienza della stessa amministrazione, anche per l'accesso dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni a funzioni piu' elevate, come piu' volte ribadito dalla costante giurisprudenza di codesta Corte costituzionale (sentenza n. 159/2005 n. 205/2004, n. 3912004, n. 194/200, n. 1/1999).
P. Q. M. Chiede che codesta Corte costituzionale voglia dichiarare illegittimo e quindi annullare l'articolo 21, commi 1, 2, 3 e 4, e dell'articolo 22, comma 4, della legge della Regione Abruzzo n. 1 del 9 gennaio 2010. Si depositeranno con l'originale notificato del presente ricorso: 1) estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2010 e della relazione allegata al verbale; 2) copia della impugnata legge regionale n. 1/2010. Roma, addi' 12 marzo 2010. L'Avvocato dello Stato: Enrico Arena