N. 49 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 marzo 2010
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria 29 marzo 2010 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Calabria - Intesa stipulata tra Stato e Regioni il 1° aprile 2009, recante misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa nel settore edilizio - Possibilita' di realizzare interventi straordinari di demolizione e ricostruzione con ampliamento per edifici a destinazione residenziale entro il limite del 35% della volumetria esistente - Mancata esclusione degli interventi ricadenti nelle zone ad elevato rischio individuati dai piani di bacino o dai piani di stralcio - Contrasto con la norma statale per cui le prescrizioni piu' restrittive contenute negli atti di pianificazione hanno carattere vincolante e sono sovraordinate ai piani territoriali e programmi regionali - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente. - Legge della Regione Calabria 11 febbraio 2010, n. 5, art. 1, comma 2, lett. d). - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 65, commi 4, 5 e 6. Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Calabria - Intesa stipulata tra Stato e Regioni il 1° aprile 2009, recante misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa nel settore edilizio - Previsione di successiva disciplina attuativa, di natura regolamentare, da adottarsi dalla Giunta regionale entro sessanta giorni - Lamentato differimento della concreta realizzazione degli interventi, a un anno dall'Intesa - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione. - Legge della Regione Calabria 11 febbraio 2010, n. 5, art. 2, comma 1. - Costituzione, artt. 117 e 118.(GU n.16 del 21-4-2010 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, organicamente patrocinato dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, e' ex lege domiciliato, nei confronti della Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 1, comma 2, lett. d), e 2, comma 1, della legge della Regione Calabria dell'11 febbraio 2010, n. 5, approvata dal Presidente della Giunta Regionale quale Commissario ad acta con decreto n. 24 del 9 febbraio 2010, pubblicata sul B.U.R. del 22 febbraio 2010, n. 3, recante «Attuazione dell'Intesa sancita in data 1° aprile 2009, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, Regioni ed Autonomie locali, concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attivita' edilizia - Approvata dal Presidente della Giunta Regionale quale Commissario ad acta con decreto n. 24 del 9 febbraio 2010». La legge regionale, riportata in epigrafe, viene impugnata, giusta deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 12 marzo 2010, per le seguenti motivazioni. La legge regionale, che, in attuazione dell'Intesa stipulata tra Stato e Regioni il 1° aprile 2009, reca misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa nel settore edilizio, presenta i seguenti profili di illegittimita' costituzionale. L'art. 1 contiene una enunciazione degli obiettivi da perseguire, parzialmente riproduttivi di quanto contenuto nella suddetta intesa. Il comma 2, lettera d), del prefato articolo, nella misura in cui prevede la possibilita' di realizzare interventi straordinari di demolizione e ricostruzione con ampliamento per edifici a destinazione residenziale entro il limite del 35% della volumetria esistente, senza escludere gli interventi ricadenti nelle zone ad elevato rischio individuati dai piani di bacino o dai piani di stralcio di cui alla legge n. 183/1989, contrasta con l'art. 65, comma 4, 5 e 6 del d.lgs. n. 152/2006 in base al quale le prescrizioni piu' restrittive di tutela dell'ambiente contenute negli atti di pianificazione hanno carattere vincolante e sono sovraordinate ai piani territoriali e programmi regionali. Si evidenzia pertanto un contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione che riserva allo Stato la competenza in materia di tutela dell'ambiente. Il successivo art. 2, comma 1, prevede che «La Giunta regionale adotta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ogni conseguente disciplina attuativa di natura regolamentare, nel rispetto degli obbiettivi individuati all'articolo precedente». Si rappresenta che la legge in esame, adottata a distanza di un anno dalla sottoscrizione dell'Intesa, piu' sopra menzionata ed a seguito di commissariamento, come previsto nell'Intesa medesima, subordina la sua reale efficacia all'emanazione di una successiva disciplina attuativa, di natura regolamentare, con ulteriore differimento dei termini per la concreta realizzazione degli interventi. In cio', la legge non rispetta l'accordo succitato e quindi viola il principio della leale collaborazione di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione.
P. Q. M. Si conclude affinche' codesta ecc.ma Corte voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale degli articoli 1, comma 2, lett. d), e 2, comma 1, della legge della Regione Calabria dell'11 febbraio 2010, n. 5, approvata dal Presidente della Giunta regionale quale Commissario ad acta con decreto n. 24 del 9 febbraio 2010, pubblicata sul B.U.R. del 22 febbraio 2010, n. 3, recante «Attuazione dell'Intesa sancita in data 1° aprile 2009, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra Stato, Regioni ed Autonomie locali, concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attivita' edilizia - Approvata dal Presidente della Giunta regionale quale Commissario ad acta con decreto n. 24 del 9 febbraio 2010.». Si produrra' copia autentica della deliberazione del Consiglio dei ministri del 12 marzo 2010, con l'allegata relazione. Roma, addi' 17 marzo 2010 L'Avvocato dello Stato: Maurizio Borgo