N. 128 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 novembre 2009
Ordinanza del 25 novembre 2009 emessa dal Tribunale di sorveglianza di Genova sull'istanza proposta da H. G.. Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di benefici - Affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'art. 47 dell'ordinamento penitenziario - Divieto di concessione per piu' di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. - Violazione del principio di ragionevolezza e del principio della finalita' rieducativa della pena. - Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 58-quater, comma 7-bis, aggiunto dall'art. 7, comma 7, della legge 5 dicembre 2005, n. 251. - Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.(GU n.19 del 12-5-2010 )
IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA Con la partecipazione dei dott. Tramontano Carlo Felice Sost. Procuratore Generale presso la Corte di appello di Genova per delibera sulla domanda di: Affidamento al Servizio Sociale; Detenzione domiciliare, presentate da H. G. nato a M., residente in M. G., avvocati: Michele Ispodamia del Foro di Genova d'ufficio, detenuto presso la Casa Circondariale di Genova «Marassi» con fine pena al 6 dicembre 2010. Visti gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato; Verificata la regolarita' delle comunicazioni e delle notificazioni degli avvisi al rappresentante del P.M., all'interessato e al difensore; Considerate le risultanze delle documentazioni acquisite, degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale; Visto il parere contrario del rappresentane del P.M.; Udite le conclusioni del difensore, Osserva H. G. e' detenuto dal 7 aprile 2009 in espiazione della condanna a un anno e otto mesi di reclusione inflittagli dal Tribunale di La Spezia con sentenza 14 aprile 2009 per il tentato furto di un motorino commesso lo stesso giorno di decorrenza della pena: in sentenza e' stata applicata la recidiva reiterata ex art. 99, comma 4 c.p. A suo carico risultano precedenti, dal 2000 al 2006, per furto, violazione delle misure di prevenzione, ricettazione ed evasione. Non risultano pendenze. Nel 2006 egli ha fruito positivamente di un affidamento in prova al servizio sociale. Dalle relazioni di sintesi delle Case circondariali di La Spezia e Genova Marassi emerge il quadro di un soggetto invalido al 74% per ritardo mentale, molto deprivato culturalmente, emotivamente ed affettivamente, che percepisce l'ambiente carcerario come ostile per l'incapacita' mentale di comprendere le dinamiche relazionali fra gli altri detenuti e, in merito al fatto, dichiara di essere stato manipolato dal concorrente nel reato. L'indagine socio-familiare riferisce del pregresso affidamento del soggetto al Comune di M. sino al ventunesimo anno di eta', del valido riferimento affettivo rappresentato dall'anziano nonno (che avalla l'affermazione del nipote circa la sua strumentalizzazione da parte di terzi in occasione dell'ultimo reato), del buon inserimento sociale del giovane nel territorio del Comune di residenza, dove tutti lo conoscono, e della possibilita' di inserimento, con borsa lavoro a carico della stessa municipalita', in una squadra di operai, nella quale gia' fu inserito nel corso del precedente affidamento, i componenti della quale lo conoscono, lo aiutano e lo contengono, conoscendone e accettandone i limiti. Tanto premesso in fatto, deve preliminarmente rilevarsi in diritto che l'applicazione in sentenza della recidiva reiterata rende inammissibili tutte le misure alternative alle quali, in sua assenza, il condannato potrebbe legittimamente ambire. E infatti: l'affidamento in prova al servizio sociale non puo' essere concesso per il divieto posto dal comma 7-bis dell'art. 58-quater o.p., avendo il condannato gia' fruito di un affidamento nel 2006; la detenzione domiciliare e' preclusa - in assenza di circostanze che ne legittimano l'applicazione ai sensi dell'art. 47-ter, comma primo o.p. - dal divieto di cui all'art. 47-ter, comma 1-bis o.p.; per l'ammissione al regime di semiliberta' mancano gli specifici requisiti richiesti dall'art. 50-bis o.p. per i condannati recidivi, ovverosia l'espiazione di due terzi della pena inflitta. Nel merito, invero, e' convinzione del Tribunale - in cio' confortato dal parere espresso nella relazione di sintesi del GOT della Casa circondariale di La Spezia - che le particolari condizioni personali del condannato e i riferimenti socio-familiari evidenziati dall'indagine svolta dall'Ufficio Esecuzione Penale esterna indichino come possibile ed opportuna l'ammissione del condannato a un secondo affidamento in prova al servizio sociale, potendosi confidare nell'idoneita' e sufficienza della rete di sostegno esterna apprestata in favore del soggetto a prevenire il pericolo di commissione di nuovi reati e a favorire il reinserimento del soggetto, laddove gli stessi limiti intellettivi e di capacita' relazionale del soggetto costituiscono un grave ostacolo a un percorso di rieducazione endo-carcerario. Ne' la prospettiva della possibilita' di ammissione al regime di semiliberta' dopo un anno di espiazione (pari a due terzi della pena inflitta) costituisce surrogato idoneo rispetto alla odierna applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale, sia per la sua intempestivita' rispetto alle esigenze di rieducazione, sia per la prevalenza, nell'essenza del beneficio ex art. 48 o.p., del profilo del controllo su quello del sostegno socio-assistenziale, che nel caso di specie si palesa come l'effettiva priorita'. Cio' premesso e a fronte della preclusione normativa alla concessione dell'affidamento ex art. 58-quater, comma 7-bis o.p., v'e' ragione per interrogarsi sulla compatibilita' costituzionale di tale divieto, in particolare rispetto ai parametri di cui agli artt. 3 e 27 Cost.: e a tale interrogativo questo Tribunale Ritiene di dover dare risposta negativa. La giurisprudenza costituzionale, nell'ambito di giudizi aventi ad oggetto le disposizioni contenute nella legge n. 354/1975, con riferimento alla finalita' rieducativa della pena, ha costantemente affermato che «detta finalita' deve contemperarsi con le altre funzioni che la Costituzione assegna alla pena medesima (prevenzione generale, difesa sociale, prevenzione speciale)», ma anche che le scelte del legislatore nell'esercizio della discrezionalita' che in questa materia gli compete «risulteranno non irragionevoli e rispettose del precetto dell'art. 27, terzo comma della Costituzione allorquando, pur privilegiando l'una o l'altra delle suddette finalita', il sacrificio che si arreca ad una di esse risulti assolutamente necessario e, comunque, purche' nessuna ne risulti obliterata (sentenze n. 257 del 2006 e n. 306 del 1993)»: cosi' Corte costituzionale sent. n. 78/2007. Premesso che la possibilita' di accesso a forme alternative di espiazione, in presenza dei presupposti oggettivi richiesti dalla legge, garantisce la flessibilita' della pena in funzione dell'obiettivo di risocializzazione e costituisce, quindi, una modalita' essenziale di attuazione della finalita' rieducativa, pare al Collegio che il divieto di un secondo affidamento in prova al servizio sociale, stabilito dall'art. 58-quater, comma 7-bis o.p., «chiudendo» nei confronti del recidivo reiterato il «cerchio» delle preclusioni ai benefici penitenziari derivante da tale qualita' soggettiva dell'autore di reato, realizzi un pregiudizio totale e irragionevole della finalita' rieducativa della pena nei confronti dei soggetti che versino nella situazione contemplata dalla norma. Si consideri, infatti, che l'attuale assetto legislativo esclude i recidivi reiterati (che debbano espiare una pena detentiva altrimenti compatibile con l'esecuzione in forma alternativa alla detenzione) sia dalla detenzione domiciliare «generica» ex art. 47-ter, comma 1-bis o.p. sia da quella per ultrasettantenni ex art. 47-ter, comma 1 o.p. sia dalla semiliberta' «residuale», normalmente concedibile ai sensi dell'art. 50, comma secondo. Invero, l'unica misura alla quale lo stesso legislatore non ha collegato preclusioni legale all'applicazione della recidiva reiterata e' proprio l'affidamento in prova al servizio sociale: e cio' pare ragionevolmente potersi attribuire ad una scelta consapevole di favore per la piu' «ampia» delle misure alternative, cui si assegna una funzione di «valvola di salvezza» delle situazioni meritevoli di tutela, che la Corte costituzionale bene spiega ed avalla nella sentenza n. 38 del 2008. Respingendo la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 50, comma secondo o.p., prospettata dal giudice remittente anche con riferimento al parametro della ragionevolezza - in quanto tale norma precluderebbe la misura «minore» della semiliberta' laddove resti concedibile quella «maggiore» dell'affidamento in prova al servizio sociale -, la Corte valorizza la peculiarita' del presupposto fondamentale di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale (la prognosi di non recidiva e di risocializzazione all'esito della prova) quale elemento che qualifica l'affidamento rispetto alle altre misure in termini non di mera «continenza», bensi' di peculiarita' dei presupposti e unicita' della funzione risocializzatrice: laddove, nei confronti del recidivo reiterato, sia formulabile una prognosi positiva, tale da giustificare l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale, non hanno ragion d'essere quei requisiti di maggior rigore che appaiono invece giustificati nella determinazione dei presupposti per l'accesso di questo stesso soggetto a misure piu' restrittive, alle quali ci si indirizza quando si versa nell'impossibilita' di formulare una tale prognosi. Si tratta, a ben vedere, dell'identica ratio sulla base della quale la legislazione restrittiva dei primi anni novanta non ha esteso all'affidamento in prova al servizio sociale il divieto imposto, in ragione del titolo di reato, all'accesso alla detenzione domiciliare non «umanitaria» (vedi art. 47-ter, comma l-bis o.p.) e alla semiliberta' «residuale» (vedi art. 50, comma secondo o.p.): con l'unica eccezione della preclusione assoluta per i reati c.d. «di prima fascia» dell'art. 4-bis o.p. peraltro «vincibile» dalla condotta meritevole della collaborazione (ma anche, grazie agli interventi interpretativi della Corte costituzionale, dalla inesigibilita' della collaborazione stessa). Ebbene il divieto di un secondo accesso all'affidamento, posto dall'art. 58-quater, comma 7-bis, contraddice tale ricostruzione sistematica e chiude quella valvola di salvezza ponendo una preclusione assoluta che viola sia il finalismo rieducativo della pena sia il principio di ragionevolezza. Viola il finalismo rieducativo della pena perche' elide qualsiasi possibilita' di apprezzare in concreto l'assenza di pericolosita' attuale e la possibilita' di utile reinserimento sociale del condannato e di ammetterlo, percio', alla forma alternativa piu' adeguata al fine risocializzativo. Viola il principio di ragionevolezza perche' fa derivare tale conseguenza da una qualita' giuridica dell'autore del reato che puo' non essere significativa di una sua particolare, attuale pericolosita' sociale: cosi' nel caso in cui il fatto per cui e' espiazione sia anteriore a un affidamento in prova positivamente concluso con un risultato di effettivo recupero sociale, ma che, per assurdo, preclude al soggetto il nuovo accesso ad analoga misura (a meno che il nuovo ordine di esecuzione non sia emesso in costanza di misura alternativa, nel qual caso l'istituto dell'estensione della misura gia' in atto finisce per «graziare» l'interessato sulla base del dato meramente casuale del tempo di esecuzione delle pene), ma anche nel caso in cui l'espiazione attuale riguardi un reato successivo al precedente affidamento che, tuttavia - come nel caso che ne occupa - non appaia di fatto espressivo di una pericolosita' sociale incompatibile con la concessione della piu' ampia misura alternativa. Ne' pare praticabile una diretta interpretazione in senso costituzionalmente orientato della nuova disposizione limitativa, attesa la drasticita' ed anelasticita' della formulazione normativa. La questione di legittimita' prospettata appare, quindi, non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio, non ravvisando il Collegio ostacoli alla concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale - ne' in termini di ammissibilita' ne' sul piano del merito - diversi dal divieto posto dall'art. 58-quater, comma 7-bis o.p. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 58-quater, comma 7-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, inserito dall'art. 7, comma 7, della legge 7 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prevede che l'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'art. 47 non possa essere concesso piu' di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma del codice penale; Dispone l'immediata trasmissione degli atti del presente procedimento alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alla parte privata e al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Genova, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Genova, addi' 22 ottobre 2009 Il Presidente: Rubini Il Giudice est.: Verrina