N. 135 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 gennaio 2010
Ordinanza del 14 gennaio 2010 emessa dal Giudice di pace di Trieste nel procedimento penale a carico di Mor Gueye. Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Trattamento sanzionatorio - Violazione del principio della finalita' rieducativa della pena - Lesione del diritto di difesa - Contrasto con le norme internazionali pattizie - Violazione del principio di uguaglianza - Violazione del principio di ragionevolezza sotto diversi profili - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo alla propria identita' personale e alla cittadinanza - Violazione del principio di materialita' del reato. - Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94. - Costituzione, artt. 2, 3, 24, 25, secondo comma, 27 e 117, in relazione all'art. 14 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; Protocollo addizionale della Convenzione Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, art. 5, ratificata e resa esecutiva dalla legge 16 marzo 2006, n. 146.(GU n.20 del 19-5-2010 )
IL GIUDICE DI PACE Nel processo penale a carico di Mor Gueye, nato a Yeumbeul (Senegal) il 10 marzo 1979, libero contumace, assistito e difeso d'ufficio dall'avv. Sergio Mameli, imputato del reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perche', privo dei necessari permessi, faceva ingresso, ovvero si tratteneva, nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente Testo Unico, nonche' di quelle di cui all'art. 1 della Legge 28 maggio 2007, n. 68. Fatto accertato in Trieste, il 5 novembre 2009; A scioglimento della riserva formulata all'udienza del 4 dicembre 2009 ha pronunciato la seguente ordinanza. Premesso che: in data 7 novembre 2009 l'Ufficio di Polizia Giudiziaria del Comune di Trieste inviava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Trieste richiesta di autorizzazione alla presentazione immediata a giudizio ai sensi dell'art. 20-bis d.lgs. n. 274/00 di Mor Gueye, in relazione al reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e succ. mod, segnatamente perche' permaneva sul territorio nazionale in violazione alle disposizioni del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e succ. mod.; con provvedimento del 9 novembre 2009 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste autorizzava la presentazione immediata dell'imputato davanti al Giudice di Pace di Trieste per l'udienza del 20 novembre 2009, differita a quella successiva del 4 dicembre 2009 alla quale, nella contumacia dell'imputato, il Pubblico Ministero sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. n. 286/98 in relazione agli artt. 3, 24, 27, 117 della Costituzione per i motivi illustrati con nota scritta gia' depositata in altro analogo procedimento sub R.G.N.R. 1319/09 e R.G.G.d.P. 258/09 e chiedeva la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; le censure mosse dalla Procura della Repubblica di Trieste all'art. 10-bis del d.lgs. n. 286/98 vengono cosi' sintetizzate: violazione dell'art. 27 Cost. perche' la sanzione della pena pecuniaria irrogabile a chi non ha alcuna fonte di reddito appare meramente pretestuosa e quindi in alcun modo rieducativa; violazione dell'art. 24 Cost. perche' non consente all'imputato di dimostrare efficacemente ed a fini assolutori la esistenza di una qualche causa di giustificazione; violazione dell'art. 117 Cost. in riferimento all'art. 14 della Convenzione ONU sui Diritti dell'Uomo ed all'art. 5 del Preambolo del Protocollo della Convenzione di Palermo 12-15 dicembre 2000 (i migranti non diventano assoggettabili all'azione penale per il fatto di essere oggetto di condotte di cui all'art. 6 ); violazione dell'art. 3 Cost.: a) sotto il profilo dell'irragionevolezza della scelta legislativa di criminalizzare l'ingresso e la permanenza clandestini nello Stato Italiano, considerato che l'ambito applicativo della nuova fattispecie coincide con quello della preesistente misura amministrativa dell'espulsione; b) nella parte in cui impedisce l'oblazione ex art. 162 c.p., senza darne alcuna valida ragione e/o spiegazione, considerato che la sent. 78 del 2007 della Corte costituzionale (intervenuta in tema di misure alternative al carcere per extracomunitari) ha precisato che il Legislatore potrebbe in linea teorica distinguere le forme sanzionatorie previste, nel caso di stranieri entrati irregolarmente nel territorio dello Stato, o privi di permesso di soggiorno, ma senza potersi spingere fino al punto di sancire un divieto assoluto e generalizzato di accesso alle misure alternative in termini automatici, posto che un simile divieto contrasterebbe con i principi ispiratori dell'ordinamento penitenziario che, sulla base del principio dell'uguale dignita' delle persone e della funzione rieducativa della pena, non opera alcuna discriminazione, in merito al trattamento, sulla base della liceita' della presenza nel territorio nazionale; c) sotto il profilo della irragionevole disparita' di trattamento tra la nuova fattispecie e quella di cui all'art. 14, comma 5-ter d.lgs. n. 286/98 che prevede la punibilita' dello straniero inottemperante all'ordine di allontanamento del Questore solo quando lo stesso si trattenga nel territorio dello Stato oltre il termine stabilito e «senza giustificato motivo», condizione che non si ritrova nella nuova figura criminosa; d) sotto il profilo della irragionevole criminalizzazione del «migrante economico» in contrasto con il principio di uguaglianza che vieta ogni discriminazione fondata, fra l'altro, su condizioni personali e sociali; e) sotto il profilo dell'irrazionalita' nella parte in cui concedendo ai clandestini solo 15 gg. per allontanarsi dal territorio nazionale, considerato che prima della entrata in vigore della Legge lo stato di clandestinita' non era reato, nel mentre poi lo e' diventato senza dar luogo ad adeguata tempistica, si traduce nella impossibilita' concreta di adempimento, cioe' nell'impossibilita' di non incorrere in un reato per un fatto materiale gia' avvenuto, cioe' l'ingresso clandestino; violazione dell'art. 2 Cost. perche' pregiudica i diritti inviolabili dell'uomo alla propria identita' personale ed alla cittadinanza; violazione dell'art. 25, secondo comma Cost. perche' non sanziona fatti materiali, ma condizioni personali. Sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale. La non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale sollevata risulta ampiamente confermata dai motivi di irragionevolezza e di contrasto con varie norme costituzionali che caratterizzano la scelta legislativa. Riportandosi alla motivazione dell'Ordinanza della Corte costituzionale n. 41 del 9 febbraio 2009, deve osservarsi che nel presente caso sia le singole censure, sia il complesso delle medesime, consente di ritenere che la discrezionalita' del legislatore sia stata manifestamente irragionevole, sia nella configurazione della fattispecie criminosa, sia nel relativo trattamento sanzionatorio. Sulla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale. Deve osservarsi innanzitutto che il procedimento penale risulta istruito sulla base degli atti irripetibili espletati dalla pg e sulla base dei documenti prodotti da cui risulta, nel concreto, che l'imputato attualmente si trova sul territorio nazionale senza valido titolo. Va osservato altresi' che sussistono le condizioni di legge, anche processuali, per dovere accertare o meno la sussistenza del reato di che trattasi: sotto questo profilo le questioni risultano certamente rilevanti per il processo in corso poiche' il loro eventuale accoglimento da parte della Corte costituzionale, con la conseguente declaratoria di illegittimita', comporterebbe l'assoluzione dell'imputato Mor Gueye che, viceversa, allo stato, andrebbe incontro ad una prossima sentenza di condanna. In buona sostanza si ritiene, quindi, che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle suddette sollevate questioni.
P. Q. M. Visti gli artt. 137 della Costituzione, 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza; Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 1, comma 16 della legge 15 luglio 2009, n. 94, per contrasto con gli articoli 2, 3, 24, 25, secondo comma, 27 e 117 della Costituzione, nonche' con il principio della ragionevolezza; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina che a cura della ancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Trieste, addi' 7 gennaio 2010. Il Giudice di pace: Bernieri