N. 133 SENTENZA 12 - 15 aprile 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Ricorso della Regione Valle d'Aosta e  della  Provincia  autonoma  di
  Trento - Impugnazione di numerose disposizioni del decreto-legge n.
  78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102  del
  2009 - Trattazione  delle  sole  questioni  riguardanti  gli  artt.
  9-bis, comma 5, secondo, terzo e quarto periodo, e 22, commi 2 e  3
  - Decisione sulle ulteriori  questioni  sollevate  dalla  Provincia
  autonoma di Trento con il medesimo ricorso,  riservata  a  separate
  pronunce. 
- Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni,
  dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), art. 9-bis, comma  5,  secondo,
  terzo e quarto periodo, e 22, commi 2 e 3. 
- Costituzione, artt. 117, terzo, quarto e sesto comma; Statuto della
  Regione Valle d'Aosta, artt. 48-bis e  50,  quinto  comma;  Statuto
  della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 69-86,  103,  104  e  107;
  legge costituzionale 18 ottobre 2001,  n.  3,  art.  10;  legge  26
  novembre 1981, n. 690, artt. 1-4. 
Bilancio e contabilita' pubblica  -  Finanza  regionale  -  Patto  di
  stabilita' interno per gli enti locali - Fissazione,  ad  opera  di
  apposito   d.P.C.m.,   dei   criteri   per   la    rideterminazione
  dell'ammontare  dei  proventi  spettanti  a  Regioni   e   Province
  autonome,  compresi  quelli  afferenti  alla  compartecipazione  ai
  tributi erariali - Assegnazione delle risorse ad un fondo istituito
  nel  bilancio  dello  Stato,  da  distribuire  secondo  criteri   e
  modalita' definite in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
  tra  Stato  e  Regioni  -  Modifica  unilaterale   dell'ordinamento
  finanziario della Regione Valle d'Aosta e della Provincia  autonoma
  di Trento in  violazione  del  procedimento  previsto  dalle  norme
  statutarie - Illegittimita' costituzionale nella parte  in  cui  si
  applica alla Regione Valle d'Aosta e  alla  Provincia  autonoma  di
  Trento - Estensione dell'efficacia della pronuncia  alla  Provincia
  autonoma di Bolzano. 
- Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni,
  nella legge 3 agosto 2009, n. 102), art. 9-bis, comma  5,  secondo,
  terzo e quarto periodo. 
- Costituzione, artt. 117, terzo, quarto e sesto comma; Statuto della
  Regione Valle d'Aosta, artt. 48-bis e  50,  quinto  comma;  Statuto
  della Regione Trentino Alto Adige, artt. 69-86,  103,  104  e  107;
  legge costituzionale 18 ottobre 2001,  n.  3,  art.  10;  legge  26
  novembre 1981, n. 690, artt. 1-4; legge 30 novembre 1989,  n.  386;
  d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 5, 6, 7, 9, 10 e 11. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Finanza regionale -  Finanziamento
  del Servizio sanitario nazionale  -  Ricorso  della  Regione  Valle
  d'Aosta e della Provincia autonoma di Trento - Intervenuta modifica
  della disposizione impugnata non  influente  sulla  sostanza  della
  normativa stessa - Trasferimento delle questioni sul nuovo testo. 
- Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni,
  nella legge 3 agosto  2009,  n.  102),  art.  22,  comma,  2,  come
  modificato dall'art. 8-bis del decreto-legge 25 settembre 2009,  n.
  135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20  novembre  2009,
  n. 166. 
- Costituzione, artt. 117, terzo, quarto e sesto comma; Statuto della
  Regione Valle d'Aosta, artt. 48-bis e  50,  quinto  comma;  Statuto
  della Regione Trentino Alto Adige, artt. 69-86,  103,  104  e  107;
  legge costituzionale 18 ottobre 2001,  n.  3,  art.  10;  legge  26
  novembre 1981, n. 690, artt. 1-4; legge 30 novembre 1989,  n.  386;
  d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 5, 6, 7, 9, 10 e 11;  legge  23
  dicembre 1994, n. 724, artt. 34 e 36. 
Bilancio  e  contabilita'  pubblica  -  Finanziamento  del   Servizio
  sanitario nazionale - Obbligo di riversare nel bilancio dello Stato
  somme ricavate dalle economie sulla spesa farmaceutica - Violazione
  dell'autonomia finanziaria della  Regione  Valle  d'Aosta  e  della
  Provincia  autonoma  di   Trento   e   del   principio   di   leale
  collaborazione - Illegittimita' costituzionale nella parte  in  cui
  si applica alla Regione Valle d'Aosta e alla Provincia autonoma  di
  Trento - Estensione dell'efficacia della pronuncia  alla  Provincia
  autonoma di Bolzano. 
- Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni,
  nella legge 3 agosto 2009,  n.  102),  art.  22,  comma  3,  ultimo
  periodo. 
- Costituzione, artt. 117, terzo, quarto e sesto comma; Statuto della
  Regione Valle d'Aosta, artt. 48-bis e  50,  quinto  comma;  Statuto
  della Regione Trentino Alto Adige, artt. 69-86, 103, 104 e  107;  ;
  legge costituzionale 18 ottobre 2001,  n.  3,  art.  10;  legge  26
  novembre 1981, n. 690, artt. 1-4; legge 30 novembre 1989,  n.  386;
  d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 5, 6, 7, 9, 10 e 11;  legge  23
  dicembre 1994, n. 724, artt. 34 e 36. 
(GU n.16 del 21-4-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe   TESAURO,   Paolo   Maria
  NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Sentenza 
 
nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt.  9-bis,  comma
5, e 22, commi 2 e  3,  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78
(Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini), convertito  in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3  agosto
2009, n. 102, promossi dalla Regione Valle d'Aosta/Vallee  d'Aoste  e
dalla Provincia autonoma di Trento,  con  ricorsi  notificati  il  30
settembre-2  ottobre  2009  ed  il  3  ottobre  2009,  depositati  in
cancelleria il 1° ed il 7 ottobre 2009 ed iscritti ai nn. 68 e 80 del
registro ricorsi 2009. 
    Visti gli atti di costituzione del Presidente del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 2010 il giudice relatore
Gaetano Silvestri; 
    Uditi gli avvocati Francesco Saverio Marini per la Regione  Valle
d'Aosta, Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Provincia  autonoma
di  Trento  e  l'avvocato  dello  Stato  Antonio  Palatiello  per  il
Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - La Regione Valle d'Aosta/Vallee  d'Aoste  ha  promosso,  con
ricorso notificato il 30 settembre-2 ottobre 2009 e depositato il  1°
ottobre 2009 (reg. ric. n. 68 del 2009),  questioni  di  legittimita'
costituzionale degli artt. 9-bis, comma 5, e 22, commi  2  e  3,  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche'
proroga  di  termini),  convertito  in  legge,   con   modificazioni,
dall'art. 1, comma  1,  della  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  per
violazione degli  artt.  48-bis  e  50,  quinto  comma,  della  legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la  Valle
d'Aosta), dei principi di ragionevolezza e di leale collaborazione. 
    1.1. - Il comma 5 dell'art. 9-bis e' impugnato nella parte in cui
prevede che  «In  funzione  di  anticipazione  dell'attuazione  delle
misure connesse alla  realizzazione  di  un  sistema  di  federalismo
fiscale, secondo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42,  e
allo scopo di assicurare la tutela dei diritti  e  delle  prestazioni
sociali fondamentali su  tutto  il  territorio  nazionale,  ai  sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e  acquisito  il  parere
espresso in sede di tavolo di confronto di cui all'articolo 27, comma
7, della citata legge n. 42 del  2009,  da  adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono fissati i criteri per la  rideterminazione,  a
decorrere dall'anno 2009, dell'ammontare  dei  proventi  spettanti  a
regioni e province  autonome,  compatibilmente  con  gli  statuti  di
autonomia delle regioni ad autonomia speciale e delle citate province
autonome, ivi compresi quelli  afferenti  alla  compartecipazione  ai
tributi erariali statali, in misura tale da garantire  disponibilita'
finanziarie complessivamente non inferiori  a  300  milioni  di  euro
annui e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. Tali risorse sono assegnate ad un fondo da istituire  nello
stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia  e  delle
finanze  per  le  attivita'  di  carattere  sociale   di   pertinenza
regionale. In sede di Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  sono
stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
decreto di cui al secondo  periodo  del  presente  comma,  criteri  e
modalita' per la distribuzione delle risorse di cui al presente comma
tra  le  singole  regioni  e  province  autonome,  che  il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  provvede  ad  attuare  con  proprio
decreto». 
    1.1.1. - La Regione Valle d'Aosta assume che l'art. 9-bis,  comma
5, violi innanzitutto gli artt. 48-bis  e  50,  quinto  comma,  della
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per  la
Valle d'Aosta). 
    Al riguardo,  la  ricorrente  osserva  come  il  suo  ordinamento
finanziario sia disciplinato dalla legge 26  novembre  1981,  n.  690
(Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta),
che fissa le quote di tributi erariali da  attribuire  alla  medesima
Regione. Pur trattandosi di una legge dello Stato, tale normativa  e'
modificabile non nelle forme ordinarie,  ma  secondo  il  particolare
procedimento previsto dall'art. 48-bis dello statuto speciale. In tal
senso si esprime l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 22 aprile
1994, n. 320  (Norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale  della
regione Valle d'Aosta). 
    La peculiarita' del procedimento di modificazione della legge  n.
690 del 1981 si giustifica, secondo la ricorrente,  anche  alla  luce
della previsione dell'art. 50, quinto comma, dello statuto  speciale,
in base al quale la  disciplina  dell'ordinamento  finanziario  della
Regione Valle d'Aosta e' introdotta con legge dello Stato, in accordo
con la Giunta regionale. 
    Sulla base di queste considerazioni, la difesa regionale  ritiene
che la norma impugnata, modificando con procedura ordinaria la  legge
n. 690 del 1981, violi sia l'art. 50, quinto comma, sia l'art. 48-bis
dello statuto speciale. 
    Il  primo  parametro  sarebbe  violato  a   causa   del   mancato
coinvolgimento   della   Giunta   regionale   nel   procedimento   di
approvazione   della   norma   oggetto   dell'odierno   giudizio   di
legittimita' costituzionale. 
    L'art. 48-bis,  invece,  sarebbe  violato  in  quanto  il  regime
giuridico della legge n. 690 del 1981 e' assimilato, dal citato  art.
1 del d.lgs. n. 320 del 1994, a quello  dei  decreti  legislativi  di
attuazione statutaria. 
    La ricorrente individua poi un secondo profilo di  lesione  delle
attribuzioni regionali previste nell'art. 48-bis, avuto  riguardo  al
fatto che il censurato art. 9-bis, comma 5,  si  porrebbe  in  aperto
contrasto con quanto stabilito dal richiamato art. 1  del  d.lgs.  n.
320 del 1994; la violazione di quest'ultima norma,  contenuta  in  un
decreto  legislativo  di  attuazione  dello  Statuto  speciale,   non
modificabile ne' derogabile dal legislatore ordinario, comporterebbe,
anche sotto tale profilo, la violazione dell'art. 48-bis. 
    1.1.2. - L'art. 9-bis, comma 5, violerebbe, inoltre,  i  principi
di ragionevolezza, di cui all'art. 3 della Costituzione, e  di  leale
collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120 Cost. 
    Quanto all'asserito  contrasto  con  quest'ultimo  principio,  la
ricorrente muove dalla considerazione che  l'ordinamento  finanziario
della Regione Valle d'Aosta e' disciplinato «con legge  dello  Stato,
in accordo con la Giunta regionale» (art.  50,  quinto  comma,  dello
statuto speciale), per concludere che una modifica di tale disciplina
avrebbe richiesto l'acquisizione di una vera e propria intesa con  la
Regione medesima, oltre che per  l'espressa  previsione  degli  artt.
48-bis e 50 dello statuto, anche in virtu'  del  principio  di  leale
collaborazione. 
    La difesa regionale deduce, inoltre,  il  contrasto  della  norma
impugnata  con  il   principio   di   ragionevolezza:   la   modifica
unilateralmente introdotta  dallo  Stato  non  terrebbe  conto  delle
misure e degli atti gia' adottati dalla Regione, sulla base di quanto
previsto dalla legge n.  690  del  1981,  in  merito  alle  quote  di
partecipazione ai tributi erariali riservate alla Valle d'Aosta,  con
la conseguente lesione del legittimo  affidamento  della  Regione  e,
quindi, del principio di ragionevolezza. 
    1.2. - La ricorrente impugna anche l'art. 22, commi 2  e  3,  del
d.l. n. 78 del 2009 per violazione dei principi di  ragionevolezza  e
di leale collaborazione. 
    La predetta norma, nel prevedere l'istituzione di  un  fondo  con
dotazione di 800 milioni di euro - «destinato ad interventi  relativi
al  settore  sanitario»  ed  alimentato  con  le  economie  di  spese
derivanti, tra l'altro, dall'applicazione del decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle  popolazioni  colpite
dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009  e
ulteriori interventi urgenti di  protezione  civile),  convertito  in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 giugno
2009, n. 77 - dispone che «in sede di stipula del Patto per la salute
e' determinata la quota che  le  regioni  a  statuto  speciale  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano  riversano  all'entrata  del
bilancio dello Stato per  il  finanziamento  del  Servizio  sanitario
nazionale». 
    Secondo  la  ricorrente,  il  legislatore  statale  non   avrebbe
considerato che la Regione Valle d'Aosta provvede  al  «finanziamento
del Servizio sanitario  nazionale  nei  rispettivi  territori,  senza
alcun apporto a carico del bilancio dello Stato» (art. 34,  comma  3,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724 -  Misure  di  razionalizzazione
della finanza pubblica) e che, pertanto,  le  eventuali  economie  di
spesa dovrebbero essere destinate ad interventi relativi  al  settore
sanitario regionale. 
    La  difesa  regionale  aggiunge   che   i   principi   di   leale
collaborazione e  di  ragionevolezza  impongono  allo  Stato  di  non
introdurre unilateralmente variazioni, anche di carattere  normativo,
in grado di determinare un vulnus  al  legittimo  affidamento,  sulla
base del  quale  siano  stati  assunti,  dagli  altri  enti,  atti  e
comportamenti specifici  che,  in  seguito  a  dette  variazioni,  si
rivelino irrimediabilmente pregiudizievoli a causa della sopravvenuta
mancanza della copertura finanziaria. 
    Nel caso di specie, lo Stato  avrebbe  imposto  alla  Regione  di
partecipare al finanziamento del Servizio sanitario nazionale,  senza
tenere conto ne' del finanziamento esclusivamente regionale del  SSN,
ne' della mancata partecipazione della Valle  d'Aosta  al  cosiddetto
Patto per la salute. 
    La  difesa  regionale  sottolinea  come  la  normativa  impugnata
risulti del tutto irragionevole, atteso che, a partire dal  1994,  e'
venuta meno qualsiasi forma di partecipazione reciproca, tra Stato  e
Regione  Valle  d'Aosta,  al  finanziamento  dei  rispettivi  servizi
sanitari.  Per  questa  ragione,   le   norme   censurate   avrebbero
pregiudicato, «irragionevolmente,  oltre  che  inaspettatamente»,  il
legittimo  affidamento  dell'odierna  ricorrente  sulla  destinazione
delle proprie risorse in ambito sanitario. 
    La  lesione  dei  principi   di   ragionevolezza   e   di   leale
collaborazione sarebbe dunque rinvenibile nell'imposizione, del tutto
irragionevole, di un finanziamento da parte della  Valle  d'Aosta  al
Servizio sanitario nazionale (ma non viceversa) e nell'individuazione
della «sede  per  la  quantificazione  di  tale  finanziamento  nella
stipula di un Patto cui la Regione non partecipa». 
    2. - Nel giudizio si e' costituito il  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, deducendo l'infondatezza delle censure. 
    Quanto alla prospettata illegittimita' dell'art. 9-bis, comma  5,
la difesa erariale ritiene del tutto  infondate  le  doglianze  della
ricorrente,  in  quanto  la  «rideterminazione»  dell'ammontare   dei
proventi non costituirebbe una modifica normativa a  regime,  «ma  un
ricalcolo delle entrate che complessivamente affluiscono nei  bilanci
delle singole Regioni al netto della partecipazione al fondo  per  le
attivita' di  carattere  sociale,  tra  cui  la  tutela  dei  livelli
essenziali delle prestazioni e la  solidarieta'  e  perequazione  tra
territori». 
    La  norma  impugnata,  pertanto,   sarebbe   riconducibile   alla
competenza esclusiva dello Stato  ai  sensi  dell'art.  117,  secondo
comma, lettere m) ed e), Cost. 
    Il resistente sottolinea, inoltre, come  il  meccanismo  previsto
dall'art.  9-bis,  comma  5,  punti  a  realizzare  l'obiettivo   del
contenimento della finanza pubblica, anche al fine  di  rispettare  i
vincoli posti dal Patto di stabilita' e  di  crescita.  Le  norme  in
oggetto conterrebbero dunque principi di coordinamento della  finanza
pubblica,  i  quali,   secondo   la   giurisprudenza   costituzionale
richiamata  dalla  difesa   erariale,   possono   comprendere   anche
statuizioni puntuali adottate dal legislatore statale per  realizzare
in concreto la finalita' del coordinamento finanziario. 
    In merito alle censure  formulate  nei  confronti  dell'art.  22,
commi 2 e 3, la  difesa  erariale  ritiene  che  le  norme  impugnate
introducano una manovra di contenimento della spesa farmaceutica  che
comporta un risparmio anche per la Regione Valle  d'Aosta;  pertanto,
la ricorrente non sarebbe gravata da alcun onere supplementare. 
    Infine, quanto all'asserita violazione  del  principio  di  leale
collaborazione e del necessario rispetto delle prerogative regionali,
questi sarebbero garantiti  dalla  previsione  dell'approvazione  del
Piano per la salute. 
    3. - In prossimita'  dell'udienza  pubblica,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri ha  depositato  una  memoria  nella  quale  si
riporta integralmente a quanto gia' dedotto nell'atto di costituzione
nel  presente  giudizio  e  nella  memoria  depositata  nel  giudizio
promosso dalla Provincia autonoma di Trento,  avente  ad  oggetto  le
medesime norme (reg. ric. n. 80 del 2009). 
    4. - La Provincia autonoma di Trento  ha  promosso,  con  ricorso
notificato il 3 ottobre 2009 e depositato  il  successivo  7  ottobre
(reg. ric. n. 80 del 2009), questioni di legittimita'  costituzionale
di alcune disposizioni del d.l. n. 78 del 2009, convertito in  legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 102 del 2009,
e, tra queste, degli artt. 9-bis, comma 5, secondo,  terzo  e  quarto
periodo, e 22, commi 2 e 3, per violazione degli artt. 69-86  (Titolo
VI), 104 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n.  670  (Approvazione  del
testo  unico  delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo   statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige), dell'art. 117, terzo, quarto  e
sesto  comma,  Cost.,  in   relazione   all'art.   10   della   legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche  al  titolo  V  della
parte seconda della Costituzione), e dei principi di  ragionevolezza,
di leale collaborazione e di legalita' sostanziale. 
    4.1. - La difesa provinciale rileva, preliminarmente, come l'art.
9-bis, comma 5, secondo, terzo e quarto periodo, del d.l. n.  78  del
2009, attribuisca al Presidente del Consiglio dei ministri un  potere
di natura regolamentare, affinche' siano fissati «i  criteri  per  la
rideterminazione, a  decorrere  dall'anno  2009,  dell'ammontare  dei
proventi spettanti a regioni e province autonome, compatibilmente con
gli statuti di autonomia delle regioni ad autonomia speciale e  delle
citate  province  autonome,  ivi  compresi  quelli   afferenti   alla
compartecipazione ai tributi erariali statali». Lo scopo di  siffatta
previsione  e'  quello  di  «garantire   disponibilita'   finanziarie
complessivamente  non  inferiori  a  300  milioni  di  euro   annui»,
destinate «ad un fondo da istituire nello stato di  previsione  della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per le attivita' di
carattere sociale di pertinenza regionale». Si  prevede  poi  che  il
Ministro dell'economia  e  delle  finanze  provveda  ad  attuare  con
proprio decreto i criteri e le modalita' per la  distribuzione  delle
risorse, stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
    Per giustificare la previsione di  un  potere  regolamentare  del
Presidente del Consiglio dei ministri, l'art. 9-bis, comma 5,  invoca
lo «scopo di assicurare la tutela dei  diritti  e  delle  prestazioni
sociali fondamentali su  tutto  il  territorio  nazionale,  ai  sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione». 
    Secondo la ricorrente, la norma  impugnata  non  definisce  alcun
livello essenziale delle prestazioni sociali ma si limita a prevedere
un fondo  «per  le  attivita'  di  carattere  sociale  di  pertinenza
regionale», e dunque incide sulle materie della finanza  regionale  e
dei servizi sociali. 
    La Provincia autonoma di Trento sottolinea, al riguardo, come  la
clausola di salvaguardia delle autonomie speciali, prevista dall'art.
9-bis, comma 5, sia di «difficile applicazione»,  poiche'  il  tenore
complessivo della disposizione  impugnata  presuppone  che  anche  le
Province autonome debbano essere coinvolte dalla «rideterminazione, a
decorrere dall'anno 2009, dell'ammontare  dei  proventi  spettanti  a
regioni e province autonome».  Un'ulteriore  conferma  in  tal  senso
sarebbe desumibile dall'ultimo periodo del comma 5, il quale  prevede
«la distribuzione delle risorse di  cui  al  presente  comma  tra  le
singole regioni e province autonome». 
    4.1.1. - Alla luce delle anzidette considerazioni, la  ricorrente
assume l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  9-bis,  comma  5,
secondo periodo,  per  violazione  dell'autonomia  finanziaria  della
Provincia  di  Trento,  risultante  dagli   artt.   69   e   seguenti
(specialmente dagli artt. 75 e  78)  del  d.P.R.  n.  670  del  1972,
integrati dalla  legge  30  novembre  1989,  n.  386  (Norme  per  il
coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle
province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria) e
dagli artt. 5, 6, 7, 9, 10 e 11  del  decreto  legislativo  16  marzo
1992, n. 268 (Norme di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale). 
    Sarebbero violati anche gli artt. 104 e 107 del d.P.R. n. 670 del
1972, i quali prevedono che le  modifiche  e  le  integrazioni  delle
norme statutarie sopra richiamate debbano avvenire con fonte primaria
e con il consenso delle Province autonome. 
    Strettamente  collegata   alle   predette   censure   e'   quella
prospettata rispetto all'art.  117,  sesto  comma,  Cost.,  il  quale
sarebbe violato in quanto  la  norma  impugnata  prevede  l'esercizio
della  potesta'  regolamentare  statale  in   ambiti   materiali   di
competenza delle Province autonome. 
    Secondo la difesa della ricorrente, il principio consensuale, che
domina la materia dei rapporti finanziari tra lo Stato e  le  Regioni
speciali, avrebbe reso necessaria la prescrizione della stipula di un
accordo con le Province autonome  riguardo  alla  compatibilita'  del
decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  previsto  nel
secondo periodo dell'art. 9-bis, comma 5, con l'autonomia finanziaria
delle Province stesse.  Pertanto,  la  previsione  del  parere  della
Conferenza Stato-Regioni e di quello espresso in sede  di  tavolo  di
confronto di cui all'art. 27, comma 7, della legge 5 maggio 2009,  n.
42  (Delega  al  Governo  in  materia  di  federalismo  fiscale,   in
attuazione  dell'articolo  119  della  Costituzione),   non   sarebbe
sufficiente a soddisfare il principio di leale collaborazione. 
    Il secondo periodo dell'art. 9-bis, comma 5, violerebbe, inoltre,
il principio di legalita' sostanziale,  in  quanto  l'unico  criterio
contenuto  nella  disposizione  legislativa  impugnata  e'  «di  tipo
quantitativo»; infatti, il  d.P.C.m.  ivi  previsto  deve  «garantire
disponibilita'  finanziarie  complessivamente  non  inferiori  a  300
milioni di euro annui e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  per
la finanza  pubblica».  Secondo  la  ricorrente,  la  violazione  del
principio di legalita'  sostanziale,  nella  previsione  di  un  atto
governativo limitativo dell'autonomia della  Provincia  autonoma,  si
tradurrebbe in lesione delle prerogative costituzionali di questa (e'
richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2004). 
    4.1.2. - La Provincia autonoma di Trento impugna il terzo  ed  il
quarto periodo dell'art. 9-bis, comma  5,  per  violazione  dell'art.
117, quarto comma, Cost. e dell'art. 10 della legge cost.  n.  3  del
2001, in quanto prevedrebbero un fondo settoriale in una  materia  di
competenza provinciale piena (servizi sociali), istituendolo peraltro
nello stato di previsione della spesa del Ministero  dell'economia  e
delle finanze e non del Ministero competente per materia. 
    Un fondo siffatto, secondo la  difesa  provinciale,  non  sarebbe
giustificabile in virtu' del principio di  sussidiarieta',  dato  che
nessuna esigenza unitaria risulta dalla  disposizione  impugnata,  la
quale, anzi, contiene un  espresso  riferimento  alle  «attivita'  di
carattere  sociale  di  pertinenza   regionale».   Ne'   la   dedotta
illegittimita' verrebbe  meno  per  il  fatto  che  i  criteri  e  le
modalita'  per  la  distribuzione  delle  risorse  in  oggetto   sono
stabiliti in sede di Conferenza Stato-Regioni. 
    Pertanto, la ricorrente ritiene che  i  periodi  terzo  e  quarto
dell'art. 9-bis, comma 5, violino la sua autonomia finanziaria, quale
risulta dalle norme sopra citate, dato che  una  quota  dei  proventi
generali della Provincia viene destinata dallo Stato al  settore  dei
servizi sociali. Sarebbe violata anche l'autonomia legislativa  nella
materia dei servizi sociali, in quanto le scelte della  Provincia  in
questa materia sono destinate ad essere condizionate  dalla  delibera
della Conferenza Stato-Regioni. 
    Da  ultimo,  la  difesa  provinciale  ritiene   paradossale   che
l'istituzione di un fondo statale settoriale, in  materia  regionale,
venga giustificata con l'intento di  anticipare  l'«attuazione  delle
misure connesse alla  realizzazione  di  un  sistema  di  federalismo
fiscale». 
    4.2. - E' impugnato, inoltre, l'art. 22, commi 2 e 3, del d.l. n.
78 del 2009. In proposito,  la  ricorrente  premette  che,  ai  sensi
dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724 del 1994, «La regione Valle
d'Aosta e le province autonome di  Trento  e  Bolzano  provvedono  al
finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   nei   rispettivi
territori, senza alcun apporto a  carico  del  bilancio  dello  Stato
utilizzando prioritariamente  le  entrate  derivanti  dai  contributi
sanitari ad esse attribuiti dall'articolo 11, comma 9, del d.lgs.  30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, e,
ad integrazione, le risorse dei propri bilanci». 
    Dunque, nella  Provincia  di  Trento  il  servizio  sanitario  e'
finanziato, essenzialmente, con le risorse generali che alla medesima
Provincia  spettano  in  virtu'  delle  norme  che   ne   configurano
l'autonomia finanziaria (artt. 69 e seguenti del d.P.R.  n.  670  del
1972; legge n. 386 del 1989 e d.lgs. n. 268 del 1992). 
    La difesa  provinciale  sottolinea,  altresi',  come  alle  norme
appena citate, contenute nel Titolo VI dello Statuto speciale per  il
Trentino-Alto Adige/Südtirol, non possa derogare una legge  ordinaria
(se non con il consenso delle Province, ai sensi  dell'art.  104  del
d.P.R. n. 670 del 1972); parimenti, una legge non puo' derogare  alle
statuizioni recate dal d.lgs. n. 268 del 1992, trattandosi  di  norme
di attuazione  statutaria,  le  quali  hanno  competenza  separata  e
riservata e sono dotate  di  forza  prevalente  rispetto  alle  leggi
ordinarie. 
    Pertanto, aggiunge la ricorrente, le risorse che  affluiscono  al
bilancio provinciale in base alle norme dello Statuto speciale  ed  a
quelle di attuazione statutaria non possono essere «distratte» da una
legge ordinaria e destinate ad uno scopo in essa definito. 
    La Provincia di Trento ritiene che proprio  questo  sia,  invece,
l'effetto prodotto dall'art. 22, comma 3, in quanto  le  economie  di
spesa ivi previste non attengono a risorse erogate dallo  Stato  alla
Provincia autonoma per finanziare  il  servizio  sanitario,  ma  sono
economie che si producono in relazione a  risorse  proprie  dell'ente
provinciale, che quest'ultimo, «senza  alcun  apporto  a  carico  del
bilancio dello Stato» (art. 34, comma  3,  della  legge  n.  724  del
1994), ha destinato al servizio sanitario. 
    La ricorrente esclude che alle  predette  osservazioni  si  possa
replicare facendo leva  sulla  natura  statale  della  fonte  che  ha
prodotto tali  economie,  poiche'  l'intervento  legislativo  statale
potrebbe,  in  astratto,  determinare   un   aggravio   della   spesa
provinciale senza che a  cio'  corrisponda  alcuna  contribuzione  da
parte dello Stato. 
    La  Provincia  deduce,  dalle   argomentazioni   che   precedono,
l'illegittimita' del comma 3 dell'art. 22, nella parte in cui prevede
che «In sede di stipula del Patto per la  salute  e'  determinata  la
quota che le regioni a statuto speciale e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano riversano all'entrata del  bilancio  dello  Stato
per  il  finanziamento  del   Servizio   sanitario   nazionale».   In
particolare, sarebbe lesa l'autonomia finanziaria provinciale poiche'
la norma impugnata prevede che una quota delle risorse affluite  alla
Provincia in attuazione delle norme statutarie e  di  attuazione  sia
attribuita allo Stato. 
    Ne' potrebbe sostenersi che la lesione venga meno a  causa  della
previsione secondo cui la quota da versare e' determinata in sede  di
stipula del Patto per  la  salute;  infatti,  tale  norma  presuppone
comunque l'obbligo di conferire allo Stato  risorse  appartenenti  al
bilancio provinciale e, in ogni caso, non e' previsto  un  intervento
codecisorio della Provincia di Trento. 
    La ricorrente ritiene  pertanto  che  l'art.  22,  comma  3,  sia
incostituzionale nella parte in cui prevede che anche la Provincia di
Trento debba riversare una quota delle  proprie  risorse  -  ad  essa
spettanti in virtu' di norme non derogabili da  leggi  statali  -  al
bilancio  dello  Stato,  per  effetto  delle  economie  nella   spesa
farmaceutica. 
    La difesa provinciale esclude, altresi', che le norme di  cui  ai
commi  2  e  3  dell'art.  23  possano  giustificarsi  invocando   la
necessita' di risanare la finanza statale e quindi il potere  statale
di coordinamento della finanza pubblica.  Le  statuizioni  impugnate,
infatti, non realizzerebbero alcun risparmio ma  si  limiterebbero  a
«spostare» risorse delle Regioni e delle Province autonome  a  favore
di un fondo gestito  a  livello  ministeriale.  Di  conseguenza,  non
sarebbe pertinente il richiamo alla competenza statale in materia  di
coordinamento della finanza pubblica, trattandosi piuttosto di  norme
incidenti sulla tutela della salute e  quindi  lesive  dell'autonomia
legislativa ed amministrativa della Provincia ai sensi dell'art. 117,
terzo comma, Cost., in combinato disposto con l'art. 10  della  legge
cost. n. 3 del 2001, e del d.P.R. 28 marzo 1975,  n.  474  (Norme  di
attuazione dello  statuto  per  la  regione  Trentino-Alto  Adige  in
materia di igiene e sanita'). 
    I commi 2 e 3 dell'art. 22 violerebbero, inoltre,  l'art.  2  del
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione  dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti  il  rapporto
tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche'
la potesta' statale di indirizzo e coordinamento), perche'  sarebbero
direttamente  applicabili  in  un  ambito  materiale  di   competenza
provinciale  (tutela  della  salute),  imponendo  alla  Provincia  di
destinare  al  bilancio  statale  una  quota  delle  proprie  risorse
destinate al servizio sanitario. 
    In subordine, qualora la Corte ritenesse che anche  la  Provincia
di Trento sia soggetta al meccanismo istituito dall'art. 22 del  d.l.
n. 78 del 2009, la ricorrente impugna il primo periodo  del  comma  2
dell'art. 22 nella parte in cui prescrive il parere  e  non  l'intesa
della  Conferenza  Stato-Regioni.  La  mancata   previsione   di   un
coinvolgimento «forte»  della  Conferenza  Stato-Regioni,  in  merito
all'istituzione  di  un  fondo  attinente  a  materia  di  competenza
provinciale,  comporterebbe  la  lesione  del  principio   di   leale
collaborazione. 
    Infine, parimenti illegittimo sarebbe il  comma  3  dell'art.  22
nella parte in cui non prevede un'intesa  con  la  Provincia  per  la
quantificazione concreta dell'obbligazione gravante su  di  essa.  In
questo caso sarebbero violati l'autonomia finanziaria provinciale  ed
il principio di leale collaborazione. 
    5. - Nel giudizio si e' costituito il  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, deducendo l'infondatezza delle censure. 
    La difesa  erariale  svolge  argomentazioni  identiche  a  quelle
sviluppate nell'atto di  costituzione  nel  giudizio  promosso  dalla
Regione Valle d'Aosta (reg. ric. n. 68 del 2009). 
    Inoltre, con riferimento alla  questione  relativa  all'art.  22,
commi 2 e 3, l'Avvocatura generale segnala  che  una  norma  analoga,
introdotta dall'art. 13 del  d.l.  n.  39  del  2009,  non  e'  stata
impugnata dall'odierna ricorrente. 
    6. - In data 16 gennaio 2010, la difesa provinciale ha depositato
la delibera del Consiglio della Provincia autonoma di Trento  con  la
quale e' stata ratificata, ai sensi  dell'art.  54,  numero  7),  del
d.P.R. n. 670 del 1972, la  deliberazione  della  Giunta  provinciale
riguardante la presente impugnativa. 
    7. - In prossimita' dell'udienza pubblica, la Provincia  autonoma
di Trento ha depositato  una  memoria  con  la  quale  insiste  nelle
conclusioni gia' rassegnate nel ricorso. 
    7.1. - Preliminarmente, la  ricorrente  evidenzia  come  l'ultimo
periodo dell'art. 9-bis, comma 5, sia stato modificato  dall'art.  2,
comma 152, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -  legge
finanziaria  2010),  che  ha  aggiunto,  dopo  le  parole:  «Ministro
dell'economia e delle finanze», le seguenti: «, di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,».  Siffatta  modifica
non sarebbe pero' rilevante nel presente giudizio. 
    Nel merito, la  difesa  provinciale  contesta  le  considerazioni
svolte nell'atto di  costituzione  di  parte  avversa,  la'  dove  si
afferma che  la  rideterminazione  dell'ammontare  dei  proventi  non
costituisce una modifica normativa a regime  ma  un  ricalcolo  delle
entrate. Ad avviso della Provincia di Trento, e' inevitabile  che  la
norma impugnata operi sul piano normativo, prevedendo una  disciplina
a regime e non meramente transitoria. 
    La ricorrente esclude che la norma di cui all'art.  9-bis,  comma
5, possa essere ricondotta alla competenza statale prevista dall'art.
117, secondo comma, lettera m), Cost., in quanto non definisce  alcun
livello  essenziale  delle  prestazioni  sociali,  ma  si  limita   a
prevedere  un  fondo  «per  le  attivita'  di  carattere  sociale  di
pertinenza regionale».  D'altra  parte,  nel  presente  giudizio  non
ricorrerebbero i presupposti  per  una  decisione  analoga  a  quella
assunta con la sentenza n. 10 del 2010. 
    Peraltro, se anche l'istituzione del  fondo  in  questione  fosse
giustificabile ai sensi dell'art. 117,  secondo  comma,  lettera  m),
Cost., il fondo stesso non potrebbe essere finanziato derogando  alle
norme  statutarie  ed  a  quelle  di   attuazione   che   configurano
l'autonomia finanziaria provinciale,  tanto  meno  se  la  deroga  e'
introdotta con un d.P.C.m. 
    Inconferente  sarebbe  poi  il  richiamo,  operato  dalla  difesa
erariale, all'art. 117, secondo comma, lettera e),  Cost.,  non  solo
perche' non menzionato dall'art. 9-bis, comma 5,  ma  anche  a  causa
della mancanza di una funzione perequativa della norma impugnata. 
    Infine, la ricorrente sottolinea come il quadro  delle  relazioni
finanziarie tra lo Stato e la Regione Trentino-Alto Adige sia  stato,
recentemente,  modificato  con  una  espressa   modifica   statutaria
dall'art. 2, commi 107-125, della legge n.  191  del  2009.  In  tale
quadro, osserva la difesa provinciale, e'  stato  definito  anche  il
concorso «al conseguimento  degli  obiettivi  di  perequazione  e  di
solidarieta' e all'esercizio dei diritti e dei  doveri  dagli  stessi
derivanti  nonche'  all'assolvimento  degli  obblighi  di   carattere
finanziario  posti  dall'ordinamento  comunitario,   dal   patto   di
stabilita' interno  e  dalle  altre  misure  di  coordinamento  della
finanza pubblica stabilite dalla normativa statale»  (nuovo  art.  79
del d.P.R. n. 670 del 1972). 
    7.2. - In riferimento all'art. 22 del d.l. n.  78  del  2009,  la
Provincia di Trento ricorda come anche questa disposizione sia  stata
oggetto di modifiche  dopo  l'impugnazione.  In  particolare,  l'art.
8-bis del decreto-legge  25  settembre  2009,  n.  135  (Disposizioni
urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di
sentenze  della  Corte  di  giustizia  delle  Comunita'  europee)  ha
aggiunto, dopo il secondo periodo del comma 2, le seguenti parole: «A
valere sul fondo di cui al presente comma un importo, in  misura  non
inferiore a 2 milioni di euro annui, e' destinato al Centro nazionale
trapianti, al fine dell'attuazione delle disposizioni in  materia  di
cellule riproduttive, di cui al decreto legislativo 6 novembre  2007,
n. 191, nonche'  in  materia  di  qualita'  e  di  sicurezza  per  la
donazione, l'approvvigionamento, il  controllo,  la  lavorazione,  la
conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e  cellule
umani, di cui alle direttive  2006/17/CE  della  Commissione,  dell'8
febbraio 2006, e 2006/86/CE della Commissione, del 24  ottobre  2006,
in corso di recepimento». Secondo la ricorrente,  anche  la  predetta
modifica non incide sulla materia del contendere. 
    Nel  merito,  la  difesa  provinciale  ritiene  che  l'Avvocatura
generale abbia descritto gli effetti concreti delle  norme  impugnate
ma  non  abbia  replicato  alle  censure  avanzate  nel  ricorso.  In
particolare,  la  fondatezza  delle  questioni  prospettate   sarebbe
avvalorata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 341 del 2009,
nella quale si afferma: «Dal momento che lo  Stato  non  concorre  al
finanziamento  del  servizio  sanitario   provinciale,   ne'   quindi
contribuisce a cofinanziare una eventuale abolizione o riduzione  del
ticket in favore degli utenti dello stesso, esso  neppure  ha  titolo
per dettare norme di coordinamento  finanziario  che  definiscano  le
modalita' di contenimento di una spesa sanitaria che  e'  interamente
sostenuta dalla Provincia autonoma di Trento». 
    Infine, quanto alla mancata impugnazione dell'art. 13 del d.l. n.
39 del 2009, rilevata dalla difesa erariale, la Provincia  di  Trento
precisa che la decisione di non promuovere questione di  legittimita'
costituzionale  e'  stata  assunta  in  ragione   della   particolare
destinazione delle somme  («copertura  degli  oneri  derivanti  dagli
interventi urgenti conseguenti agli eccezionali  eventi  sismici  che
hanno interessato la regione Abruzzo»: art. 13, comma 3, lettera  a).
In ogni caso, la mancata impugnazione sarebbe  stata  irrilevante  ai
fini della decisione della presente  questione  anche  se  l'art.  13
avesse avuto un contenuto identico a quello dell'art. 22 del d.l.  n.
78 del 2009 (e' richiamata la sentenza n.  9  del  2010  della  Corte
costituzionale). 
    8. - In prossimita' dell'udienza pubblica,  anche  il  Presidente
del Consiglio dei ministri ha  depositato  una  memoria  nella  quale
ribadisce quanto gia' affermato nell'atto di costituzione. 
    La difesa erariale sottolinea come le questioni prospettate dalla
Provincia autonoma di Trento si risolvano «in  un'esternazione  quasi
profetica di quello che essa teme possa accadere  e  che  invece  non
puo' accadere se verra' - come sicuramente  verra'  -  rispettata  la
disposizione in  esame  con  leale  collaborazione  nel  suo  momento
attuativo». 
    Con  particolare  riferimento  all'art.  9-bis,   comma   5,   il
resistente precisa che la norma impugnata assicura il rispetto  delle
attribuzioni delle Regioni ad autonomia  speciale  e  delle  Province
autonome e che, pertanto, la citata norma non puo' che essere  intesa
ed  applicata  in  modo  coerente  con  il  riparto   di   competenza
costituzionale. 
    L'Avvocatura   generale   ricorda,   infine,   come   la    Corte
costituzionale abbia sottolineato in piu' occasioni che, a seguito di
manovre di finanza pubblica,  possono  determinarsi  riduzioni  nella
disponibilita' finanziaria delle Regioni, purche' non siano  tali  da
comportare uno squilibrio incompatibile con le  complessive  esigenze
di spesa regionale e non rendano insufficienti i mezzi finanziari dei
quali ogni Regione dispone per l'adempimento dei propri compiti. 
    In relazione all'art.  22,  commi  2  e  3,  la  difesa  erariale
ribadisce che il fondo ivi previsto e' destinato al finanziamento  di
interventi nel settore sanitario per la tutela della salute di  tutti
i cittadini, a  prescindere  dal  luogo  nel  quale  essi  risiedono.
Pertanto, la norma impugnata troverebbe fondamento  nella  competenza
statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. 
    In  conclusione,  il  resistente   evidenzia   che,   in   virtu'
dell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 22, la Provincia ricorrente
non potra' che beneficiare della riduzione delle spese per i farmaci,
di cui disporra', nel quadro della leale collaborazione, in  sede  di
stipula del Patto per la salute, quando cioe'  sara'  determinato  il
contributo dovuto dalla Provincia al Servizio sanitario nazionale. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.  -  La  Regione  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste  ha   promosso
questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 9-bis, comma  5,
e 22,  commi  2  e  3,  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78
(Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini), convertito  in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3  agosto
2009, n. 102, per violazione degli artt. 48-bis e 50,  quinto  comma,
della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4  (Statuto  speciale
per la Valle d'Aosta), dei principi  di  ragionevolezza  e  di  leale
collaborazione. 
    La  Provincia  autonoma  di  Trento  ha  promosso  questioni   di
legittimita' costituzionale di alcune disposizioni del d.l. n. 78 del
2009, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,  comma  1,
della legge n. 102 del 2009, e, tra queste, degli artt. 9-bis,  comma
5, secondo, terzo e quarto periodo, e 22, commi 2 e 3, per violazione
degli artt. 69-86 (Titolo VI), 104 e 107 del d.P.R. 31  agosto  1972,
n. 670 (Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti  lo  statuto  speciale  per  il   Trentino-Alto   Adige),
dell'art. 117, terzo, quarto  e  sesto  comma,  Cost.,  in  relazione
all'art.  10  della  legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e dei
principi di ragionevolezza, di leale collaborazione  e  di  legalita'
sostanziale. 
    Riservata a separate  pronunce  la  decisione  sull'impugnazione,
promossa dalla Provincia autonoma di Trento, delle altre disposizioni
contenute nel suddetto d.l. n. 78  del  2009,  vengono  in  esame  in
questa sede le questioni di legittimita' costituzionale relative agli
artt. 9-bis, comma 5, secondo, terzo e quarto periodo, e 22, commi  2
e 3. 
    I giudizi, cosi' separati e delimitati, in  considerazione  della
loro connessione oggettiva, devono essere riuniti, per essere  decisi
con un'unica pronuncia. 
    2. - Le questioni di legittimita' aventi ad oggetto l'art. 9-bis,
comma 5, secondo, terzo e quarto periodo, del d.l.  n.  78  del  2009
sono fondate. 
    2.1. - Per quanto riguarda la Regione  Valle  d'Aosta,  le  norme
statutarie, evocate quali parametri nella  presente  questione,  sono
gli artt. 48-bis e 50, quinto comma, dello Statuto speciale. La prima
norma  disciplina  il  meccanismo   di   approvazione   dei   decreti
legislativi di attuazione statutaria e stabilisce, al secondo  comma,
che «Gli  schemi  dei  decreti  legislativi  sono  elaborati  da  una
commissione   paritetica   composta   da   sei    membri    nominati,
rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale  della
Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio  stesso».  La
seconda statuisce che «Entro due  anni  dall'elezione  del  Consiglio
della Valle,  con  legge  dello  Stato,  in  accordo  con  la  Giunta
regionale, sara' stabilito, a  modifica  degli  artt.  12  e  13,  un
ordinamento finanziario della Regione». 
    La legge 26 novembre 1981,  n.  690  (Revisione  dell'ordinamento
finanziario della regione Valle d'Aosta) ha modificato il quadro  dei
rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione  Valle  d'Aosta  ed  ha
dettato  una  nuova  disciplina  dell'ordinamento  finanziario  della
Regione stessa. In particolare, gli artt. 1, 2, 3 e 4 della  suddetta
legge hanno  regolato  le  quote  di  partecipazione  regionale  alle
imposte erariali. Quanto alla posizione nel sistema  delle  fonti  di
questa legge, il decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di
attuazione  dello  statuto  speciale  della  regione  Valle  d'Aosta)
stabilisce, all'art. 1, che «Le norme  di  attuazione  dello  statuto
speciale della regione  Valle  d'Aosta  [...]  nonche'  l'ordinamento
finanziario della regione stabilito, ai sensi dell'art. 50, comma  3,
dello statuto speciale, con la legge 26 novembre 1981, n. 690  e  con
l'art. 8, comma 4, della legge 23  dicembre  1992,  n.  498,  possono
essere modificati solo con il procedimento di cui all'art. 48-bis del
medesimo statuto speciale». 
    Dalla citata norma di  attuazione  si  deduce  che  le  modifiche
dell'ordinamento  finanziario  della  Regione  Valle  d'Aosta  devono
avvenire con il procedimento previsto dall'art. 48-bis dello Statuto,
prescritto per l'approvazione dei decreti legislativi  di  attuazione
statutaria,  e  quindi  a  seguito  dei  lavori   della   commissione
paritetica  e  del  parere  del  Consiglio  della  Valle.  La   norma
censurata, invece, attribuisce ad un d.P.C.m. il compito di fissare i
criteri per la rideterminazione dell'ammontare dei proventi spettanti
a  Regioni  e  Province  autonome,  compresi  quelli  afferenti  alla
compartecipazione ai tributi erariali. La stessa disposizione assegna
tali risorse ad un fondo per le attivita'  di  carattere  sociale  di
pertinenza regionale e prevede altresi' che, in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra Stato e Regioni, sono stabiliti criteri
e modalita' per la distribuzione delle stesse risorse tra le  singole
Regioni e Province autonome. 
    Dal raffronto  tra  i  parametri  prima  richiamati  e  la  norma
censurata   si   trae   la   conclusione    che    quest'ultima    e'
costituzionalmente illegittima - nella parte in cui si  applica  alla
ricorrente -  in  quanto  modifica  l'ordinamento  finanziario  della
Regione Valle d'Aosta senza osservare il procedimento di approvazione
delle norme di attuazione dello Statuto, imposto,  nella  materia  de
qua, dallo Statuto stesso. 
    L'illegittimita' costituzionale dell'art.  9-bis,  comma  5,  del
d.l. n. 78 del 2009 non e' esclusa  dalla  clausola  di  salvaguardia
prevista nella stessa norma  censurata  -  «compatibilmente  con  gli
statuti di autonomia delle regioni  ad  autonomia  speciale  e  delle
citate  province  autonome»  -  giacche'  tale   formula   entra   in
contraddizione con quanto affermato nel seguito  della  disposizione,
con esplicito riferimento alle Regioni  a  statuto  speciale  e  alle
Province  autonome,  in  merito  alla  variazione  delle   quote   di
compartecipazione regionale ai tributi erariali. 
    Insufficiente e' pure la previsione del parere  della  Conferenza
Stato-Regioni e del «tavolo  di  confronto»  previsto  dall'art.  27,
comma 7, della legge 5 maggio 2009,  n.  42  (Delega  al  Governo  in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione). I pareri prescritti in entrambe le disposizioni citate
non possono validamente sostituire l'accordo  con  la  Regione  Valle
d'Aosta, posto a tutela del suo speciale ordinamento finanziario, che
non puo' essere accomunato e omologato a quello delle altre Regioni. 
    2.2. - Per quanto  riguarda  la  Provincia  autonoma  di  Trento,
bisogna  osservare  che   l'autonomia   finanziaria   della   Regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol e'  disciplinata  dal  Titolo  VI  dello
statuto speciale. Negli articoli che vanno da 69 a 86 di tale statuto
sono regolati i rapporti finanziari tra lo Stato,  la  Regione  e  le
Province autonome, comprese le quote di compartecipazione ai  tributi
erariali. Inoltre, il primo comma dell'art. 104 dello stesso  statuto
stabilisce che «Fermo quanto disposto dall'articolo 103 le norme  del
titolo VI e quelle dell'art. 13 possono essere modificate  con  legge
ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto
di rispettiva competenza, della regione o  delle  due  province».  Il
richiamato art. 103 prevede, a sua volta, che le modifiche statutarie
debbano  avvenire  con  il  procedimento  previsto   per   le   leggi
costituzionali. 
    Dalle disposizioni citate si deduce che l'art. 104 dello  statuto
speciale, consentendo una modifica delle norme relative all'autonomia
finanziaria su concorde richiesta del Governo, della Regione o  delle
Province, introduce una deroga alla regola  prevista  dall'art.  103,
che  impone  il  procedimento  di  revisione  costituzionale  per  le
modifiche statutarie, abilitando la legge ordinaria a conseguire tale
scopo, purche' sia rispettato il  principio  consensuale.  In  merito
alla norma censurata nel presente  giudizio,  e'  indubbio  che  essa
incida sui rapporti finanziari intercorrenti tra lo Stato, la Regione
e le Province autonome, per i motivi gia'  illustrati  nel  paragrafo
precedente a proposito della Regione Valle d'Aosta,  e  che  pertanto
avrebbe dovuto essere approvata  con  il  procedimento  previsto  dal
citato  art.  104  dello  statuto  speciale,  ove  e'  richiesto   il
necessario accordo preventivo di Stato  e  Regione.  Di  conseguenza,
deve ritenersi che i periodi secondo, terzo  e  quarto  del  comma  5
dell'art. 9-bis sono costituzionalmente illegittimi, nella  parte  in
cui si applicano anche alla Provincia autonoma di Trento. 
    La  conclusione  appena  enunciata  deve  estendersi  anche  alla
Provincia autonoma di Bolzano, in base alla giurisprudenza di  questa
Corte, secondo cui la dichiarazione di illegittimita'  costituzionale
di una  norma  statale,  a  seguito  del  ricorso  di  una  Provincia
autonoma, qualora sia basata sulla violazione del sistema  statutario
della Regione Trentino-Alto Adige, deve estendere  la  sua  efficacia
anche all'altra (ex plurimis, sentenze n. 341 e n. 334 del 2009). 
    3. - Le  questioni  di  legittimita'  costituzionale  riguardanti
l'art. 22, commi 2 e 3, del d.l. n. 78 del 2009 sono fondate. 
    Preliminarmente, occorre rilevare che la disposizione in esame e'
stata modificata successivamente alla proposizione  dei  ricorsi.  In
particolare, l'art. 8-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135
(Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari  e  per
l'esecuzione di sentenze della Corte  di  giustizia  delle  Comunita'
europee), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,  comma
1, della legge 20 novembre 2009,  n.  166,  ha  introdotto  un  nuovo
inciso dopo  il  secondo  periodo  del  comma  2  della  disposizione
censurata. Poiche' la modifica non influisce sulla sostanza normativa
del suddetto comma,  le  questioni  promosse  nel  presente  giudizio
devono intendersi trasferite sul nuovo testo. 
    La Regione Valle  d'Aosta  e  la  Provincia  autonoma  di  Trento
incentrano le loro censure  essenzialmente  sull'ultimo  periodo  del
comma 3 dell'art. 22 del d.l. citato. Questa  norma  prevede  che  le
economie di spesa farmaceutica siano riversate dalle Regioni speciali
e dalle Province autonome all'entrata del bilancio dello  Stato,  per
il finanziamento del Servizio sanitario nazionale. 
    Per valutare compiutamente le questioni, e'  utile  ricordare  le
modalita' di finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale,  con
riferimento alle odierne ricorrenti.  In  particolare,  rilevano  nel
presente giudizio gli artt. 34 e 36 della legge 23 dicembre 1994,  n.
724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). L'art.  34,
comma 3, secondo periodo, stabilisce che «La regione Valle d'Aosta  e
le province autonome di Trento e Bolzano provvedono al  finanziamento
del Servizio sanitario  nazionale  nei  rispettivi  territori,  senza
alcun  apporto  a  carico  del  bilancio  dello   Stato   utilizzando
prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari ad esse
attribuiti dall'art. 11, comma 9, del d.lgs.  30  dicembre  1992,  n.
502, e successive modificazioni ed integrazioni, e, ad  integrazione,
le risorse dei propri bilanci».  L'art.  36  dispone  che  «Rimangono
salve le competenze attribuite alla regione Valle d'Aosta dalla legge
26 novembre 1981, n. 690». 
    Gli artt. 34 e 36 della legge n.  724  del  1994  non  contengono
norme di attuazione statutaria e non hanno pertanto rango superiore a
quello   della   legge    ordinaria.    Tuttavia,    la    disciplina
dell'ordinamento finanziario della  Regione  Valle  d'Aosta  e  della
Provincia  autonoma  di  Trento  puo'  essere  modificata  solo   con
l'accordo dell'una e dell'altra, in  virtu'  delle  norme  statutarie
richiamate nei paragrafi precedenti. 
    L'art. 22, commi  2  e  3,  incide  invece  in  modo  unilaterale
sull'autonomia finanziaria di entrambe le ricorrenti, imponendo  loro
di riversare  nel  bilancio  dello  Stato  le  somme  ricavate  dalle
economie sulla  spesa  farmaceutica.  La  specialita'  dell'autonomia
finanziaria delle  stesse  ricorrenti  sarebbe  vanificata  se  fosse
possibile variare l'assetto dei rapporti finanziari con lo Stato  con
una semplice legge ordinaria, in assenza di un accordo bilaterale che
la preceda. Ne' vale richiamare la potesta' legislativa statale sulla
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni  relative  ai
diritti sociali, di cui all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  m),
Cost., giacche' la finalita' del fondo alimentato  dalle  risorse  di
cui sopra e' indicata  in  modo  generico  («interventi  relativi  al
settore sanitario») e non si  procede  pertanto  alla  fissazione  di
alcun livello di singole prestazioni. 
    Questa Corte, con riferimento ad un caso analogo, ha precisato di
recente che lo Stato, quando  non  concorre  al  finanziamento  della
spesa  sanitaria,  «neppure  ha   titolo   per   dettare   norme   di
coordinamento finanziario» (sentenza n.  341  del  2009).  Come  s'e'
visto prima, sia la Regione Valle d'Aosta, sia la Provincia  autonoma
di Trento non gravano, per il  finanziamento  della  spesa  sanitaria
nell'ambito dei rispettivi territori, sul  bilancio  dello  Stato,  e
quindi quest'ultimo non ha titolo per pretendere  il  versamento  sul
proprio bilancio delle somme risparmiate  dalla  spesa  farmaceutica,
che di quella sanitaria fa parte. 
    In definitiva, si deve dichiarare l'illegittimita' costituzionale
dell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 22 del d.l. n. 78 del 2009,
nella parte in  cui  si  applica  alla  Regione  Valle  d'Aosta,  per
violazione del principio di leale collaborazione, ed  alla  Provincia
autonoma  di  Trento,  per  violazione   dell'autonomia   finanziaria
provinciale e del principio di leale collaborazione. 
    La  conclusione  sopra  enunciata  deve  estendersi  anche   alla
Provincia di Bolzano, in base alla  giurisprudenza  di  questa  Corte
richiamata al paragrafo 2.2. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Riuniti i giudizi e riservata a separate  pronunce  la  decisione
delle altre questioni di legittimita' costituzionale  promosse  dalla
Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe; 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  9-bis,  comma
5, secondo, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009,
n.  78  (Provvedimenti  anticrisi,  nonche'  proroga   di   termini),
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della
legge 3 agosto 2009, n. 102, nella  parte  in  cui  si  applica  alla
Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste ed  alle  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano; 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 22,  comma  3,
ultimo periodo, del d.l. n. 78 del 2009,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge  n.  102  del  2009,
nella parte in cui si applica alla  Regione  Valle  d'Aosta  ed  alle
Province autonome di Trento e di Bolzano. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 aprile 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                       Il redattore: Silvestri 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 15 aprile 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola