N. 142 SENTENZA 14 - 23 aprile 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Ambiente - Norme della Regione  Lombardia  -  Modifiche  della  legge
  regionale n. 26 del 2003 -  Risorse  idriche  -  Attribuzione  alla
  Regione  della  competenza   a   verificare   il   piano   d'ambito
  territoriale e i suoi aggiornamenti - Contrasto  con  la  normativa
  statale  interposta  concernente  la  pianificazione   d'ambito   -
  Conseguente  violazione  della  competenza  esclusiva  statale   in
  materia di tutela della concorrenza - Illegittimita' costituzionale
  in parte qua. 
- Legge della Regione Lombardia 29 gennaio 2009, n. 1, art. 4,  comma
  1, lett. b), che aggiunge la lett. h-ter) al comma 1  dell'art.  44
  della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e);  d.lgs.  3  aprile
  2006, n. 152, artt. 149, comma 6, e 161, comma 4, lett. b). 
Ambiente - Norme della  Regione  Lombardia  -  Modifica  della  legge
  regionale n. 26 del 2003 - Risorse  idriche  -  Sistema  tariffario
  d'ambito  -  Determinazione  della   tariffa   sulla   base   delle
  prescrizioni dell'amministrazione  regionale  -  Contrasto  con  la
  normativa  statale   interposta   concernente   la   determinazione
  tariffaria  dei  servizi  idrici  -  Conseguente  violazione  della
  competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza
  e tutela dell'ambiente - Illegittimita' costituzionale in parte qua
  - Assorbimento delle ulteriori questioni. 
- Legge della Regione Lombardia 29 gennaio 2009, n. 1,  art.  5,  che
  sostituisce la lett. e) del comma 2 e il secondo periodo del  comma
  4 dell'art. 48 della legge  della  Regione  Lombardia  12  dicembre
  2003, n. 26. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e)  ed  s);  d.lgs.  3
  aprile 2006, n. 152, art. 154, commi  2  e  4  (combinato  disposto
  dell'art. 161, comma 4, lett. a) del  d.lgs.  n.  152  del  2006  e
  dell'art. 6, comma 2, lett. b), del d.P.R. 14 maggio 2007, n. 90). 
Ambiente - Norme della  Regione  Lombardia  -  Modifica  della  legge
  regionale n. 26 del 2003 - Risorse  idriche  -  Sistema  tariffario
  d'ambito  -  Determinazione  della   tariffa   sulla   base   delle
  prescrizioni dell'amministrazione  regionale  -  Contrasto  con  la
  normativa  statale   interposta   concernente   la   determinazione
  tariffaria  dei  servizi  idrici  -  Conseguente  violazione  della
  competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza
  e tutela dell'ambiente - Illegittimita' costituzionale in parte qua
  - Assorbimento delle ulteriori questioni. 
- Legge della Regione Lombardia 29 gennaio 2009, n. 1,  art.  8,  che
  sostituisce il comma 1  dell'art.  51  della  legge  della  Regione
  Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e)  ed  s);  d.lgs.  3
  aprile 2006, n. 152, art. 154, commi  2  e  4  (combinato  disposto
  dell'art. 161, comma 4, lett. a), del d.lgs.  n.  152  del  2006  e
  dell'art. 6, comma 2, lett. b), del d.P.R. 14 maggio 2007, n. 90). 
Ambiente - Norme della  Regione  Lombardia  -  Modifica  della  legge
  regionale n. 26 del 2003 -  Servizi  idrici  -  Sistema  tariffario
  d'ambito - Attribuzione alla Regione  della  competenza  a  fissare
  disposizioni  «limitatamente  alle  ipotesi  di   separazione   fra
  gestioni delle reti ed erogazione del servizio» - Contrasto con  la
  normativa  statale   interposta   concernente   la   determinazione
  tariffaria  dei  servizi  idrici  -  Conseguente  violazione  della
  competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza
  e  tutela   dell'ambiente   -   Illegittimita'   costituzionale   -
  Assorbimento delle ulteriori questioni. 
- Legge della Regione Lombardia 29 giugno 2009, n. 10, art. 3,  comma
  1, lett. p) (che modifica l'art. 48, comma 2, lett. e), della legge
  della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n.  26,  come  sostituito
  dall'art. 5 della legge della Regione Lombardia 29 gennaio 2009, n.
  1), ed r) (che sostituisce l'art. 51, comma 1,  della  legge  della
  Regione  Lombardia  12  dicembre  2003,  n.  26,  come   modificato
  dall'art. 8 della Regione Lombardia 29 gennaio 2009, n. 1). 
- Costituzione, artt. 117, secondo comma, lett. e) ed  s);  d.lgs.  3
  aprile 2006, n. 152, artt. 154, commi 2 e 4 (artt. 149, comma 6,  e
  161, comma 4). 
Ambiente - Norme della  Regione  Lombardia  -  Modifica  della  legge
  regionale n. 26 del 2003  -  Servizi  idrici  -  Attribuzione  alla
  Giunta  regionale  delle  competenze  amministrative  di  controllo
  relative  al  piano  d'ambito  territoriale  -  Contrasto  con   la
  normativa statale interposta concernente la pianificazione d'ambito
  - Conseguente violazione  della  competenza  esclusiva  statale  in
  materia   di   tutela   della    concorrenza    -    Illegittimita'
  costituzionale. 
- Legge della Regione Lombardia 29 giugno 2009, n. 10, art. 3,  comma
  1, lett. q), che sostituisce l'art. 48, comma 4,  secondo  periodo,
  della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n.  26,  come
  modificato dall'art. 5  della  legge  della  Regione  Lombardia  29
  gennaio 2009, n. 1. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e);  d.lgs.  3  aprile
  2006, n. 152, artt. 149, comma 6, e 161, comma 4, lett. b). 
Ambiente - Norme della  Regione  Lombardia  -  Modifica  della  legge
  regionale n. 26 del 2003 -  Servizi  idrici  -  Sistema  tariffario
  d'ambito  -  Sanatoria  degli  atti  emanati  in  attuazione  della
  deliberazione della Giunta Regionale n. 8/5448 del 2007, inclusi  i
  Piani d'ambito approvati e impugnati con ricorso  straordinario  al
  Capo dello Stato, adottati anteriormente alla  legge  regionale  n.
  1/2009 - Contrasto con la normativa statale interposta  concernente
  la determinazione  tariffaria  dei  servizi  idrici  -  Conseguente
  violazione della competenza esclusiva statale in materia di  tutela
  della  concorrenza  e   tutela   dell'ambiente   -   Illegittimita'
  costituzionale - Assorbimento delle ulteriori questioni. 
- Legge della Regione Lombardia 29 giugno 2009, n. 10, art. 15, comma
  9, che sostituisce l'art. 48, comma 4, secondo periodo, della legge
  della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n.  26,  come  modificato
  dall'art. 5 della legge della Regione Lombardia 29 gennaio 2009, n.
  1. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e) ed s) (artt. 3 e 97
  Cost.); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 154, commi 2 e 4  (artt.
  149, comma 6, e 161, comma 4). 
(GU n.17 del 28-4-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe   TESAURO,   Paolo   Maria
  NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Sentenza 
 
nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt.  4,  comma  1,
lettera b), 5 e 8 della legge  della  Regione  Lombardia  29  gennaio
2009, n. 1 (Modifiche alle disposizioni generali del servizio  idrico
integrato di cui  alla  legge  regionale  12  dicembre  2003,  n.  26
«Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme
in materia di gestione dei  rifiuti,  di  energia,  di  utilizzo  del
sottosuolo e di risorse idriche»), e degli artt. 3, comma 1,  lettere
p), q) ed r), e 15, comma 9, della legge della Regione  Lombardia  29
giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi  di
interesse economico generale - Collegamento ordinamentale),  promossi
dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 2
aprile 2009 ed il 1° settembre 2009, depositati in cancelleria  il  7
aprile 2009 ed il 4 settembre 2009 ed iscritti al n. 26 ed al  n.  56
del registro ricorsi 2009. 
    Visti gli atti di costituzione della Regione Lombardia; 
    Udito nell'udienza pubblica del 23 marzo 2010 il Giudice relatore
Franco Gallo; 
    Uditi l'avvocato dello Stato Francesco Lettera per il  Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato Marcello Collevecchio per  la
Regione Lombardia. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.  -  Con  ricorso  notificato  tramite  il  servizio   postale,
consegnato per  la  spedizione  il  30  marzo  2009,  pervenuto  alla
destinataria Regione Lombardia il 2  aprile  2009,  depositato  il  7
aprile 2009 e iscritto al n. 26 del registro  ricorsi  del  2009,  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  promosso  questioni  di
legittimita' costituzionale degli articoli 4, comma 1, lettera b),  5
e 8 della legge  della  Regione  Lombardia  29  gennaio  2009,  n.  1
(Modifiche alle disposizioni generali del servizio  idrico  integrato
di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26  «Disciplina  dei
servizi locali di interesse economico generale. Norme in  materia  di
gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo  del  sottosuolo  e  di
risorse  idriche»),  in  riferimento  all'art.  117,  secondo  comma,
lettere e) ed s), della Costituzione e, quali  parametri  interposti,
agli artt. 149, comma 6, 154, commi 2 e 4, 161, comma 4, del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme  in  materia  ambientale)  e
all'art. 6 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  maggio
2007, n. 90 (Regolamento per il  riordino  degli  organismi  operanti
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4  luglio  2006,  n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.
248). 
    Il  ricorrente,  premesso  che  «della  legge  regionale  non  e'
indicata  la  base  costituzionale»,  sostiene  che  le  disposizioni
denunciate,  ponendosi  in  contrasto  con  gli   evocati   parametri
interposti, violano le competenze legislative  esclusive  statali  in
materia di tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente. 
    1.1. - Quanto al censurato art. 4, comma  1,  lettera  b),  della
legge della Regione Lombardia n. 1 del 2009, la  difesa  dello  Stato
osserva che esso aggiunge la lettera h-ter) al comma 1  dell'art.  44
della legge della stessa Regione 12 dicembre 2003, n. 26  (Disciplina
dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in  materia
di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e  di
risorse idriche), assegnando alla competenza regionale  «la  verifica
del piano d'ambito e dei suoi aggiornamenti, approvati dall'Autorita'
d'ambito ai sensi  dell'articolo  48,  comma  2,  lettera  b),  ferme
restando le funzioni dell'Autorita' di cui all'articolo 149, comma 6,
del d.lgs. n. 152/2006». 
    Il ricorrente  lamenta  che  tale  disposizione,  attribuendo  la
funzione di controllo  sul  piano  d'ambito  alla  Giunta  regionale,
invade la sfera di competenza  legislativa  esclusiva  statale  della
tutela  della  concorrenza  e  dell'ambiente,  perche'  si  pone   in
contrasto con quanto disposto dagli evocati artt.  149,  comma  6,  e
161, comma 4, lettera b),  del  d.lgs.  n.  152  del  2006,  i  quali
attribuiscono al Comitato per la  vigilanza  sull'uso  delle  risorse
idriche (Coviri) e non  alla  Giunta  regionale  la  competenza  alla
verifica del piano d'ambito. Tali  disposizioni,  infatti,  prevedono
che: a) «Il piano d'ambito e'  trasmesso  entro  dieci  giorni  dalla
delibera di approvazione alla regione  competente,  all'Autorita'  di
vigilanza  sulle  risorse  idriche  e  sui  rifiuti  e  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio. L'Autorita' di vigilanza
sulle risorse idriche e sui  rifiuti  puo'  notificare  all'Autorita'
d'ambito, entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento del  piano,
i  propri  rilievi  od  osservazioni,   dettando,   ove   necessario,
prescrizioni  concernenti:  il  programma   degli   interventi,   con
particolare   riferimento    all'adeguatezza    degli    investimenti
programmati in relazione ai livelli minimi  di  servizio  individuati
quali obiettivi della gestione; il piano finanziario, con particolare
riferimento alla capacita' dell'evoluzione  tariffaria  di  garantire
l'equilibrio economico finanziario della gestione, anche in relazione
agli investimenti programmati» (art. 149, comma 6); b)  «Il  Comitato
[...] verifica la corretta redazione del piano  d'ambito,  esprimendo
osservazioni,  rilievi  e  prescrizioni  sugli  elementi  tecnici  ed
economici e sulla necessita' di modificare le clausole contrattuali e
gli atti che regolano il rapporto  tra  le  Autorita'  d'ambito  e  i
gestori in particolare quando cio' sia  richiesto  dalle  ragionevoli
esigenze degli utenti» (art. 161, comma 4, lettera b). 
    1.2. - Quanto al censurato  art.  5  della  legge  della  Regione
Lombardia n. 1  del  2009,  il  ricorrente  premette  che  esso,  nel
sostituire l'art. 48 della legge reg. n. 26  del  2003,  prevede  che
l'Autorita' d'ambito «trasmette alla Regione il piano  d'ambito  e  i
relativi  aggiornamenti  entro  dieci  giorni   dalla   delibera   di
approvazione» e che «la Giunta regionale verifica il piano in base ai
criteri di cui all'articolo 149, comma 6, del d.lgs.  n.  152/2006  e
detta, ove necessario, prescrizioni vincolanti». 
    A detta della difesa dello Stato, tale disposizione,  attribuendo
la funzione di controllo sul piano d'ambito  alla  Giunta  regionale,
risulta anch'essa in contrasto con quanto disposto dagli  artt.  149,
comma 6, e 161, comma 4, lettera b), del d.lgs. n.  152  del  2006  e
invade, percio', le competenze  legislative  statali  in  materia  di
tutela della concorrenza e dell'ambiente. 
    1.3. - Quanto alle altre previsioni del censurato  art.  5  e  al
parimenti  censurato  art.  8  della  legge  reg.  n.  1  del   2009,
l'Avvocatura generale  dello  Stato  premette  che  essi  modificano,
rispettivamente, gli artt. 48 e 51 della legge reg. n. 26  del  2003.
In particolare, la prima delle due  disposizioni  modificate  prevede
che l'Autorita' d'ambito «determina il sistema tariffario d'ambito in
conformita' alle  prescrizioni  regionali  che  tengono  conto  anche
dell'esigenza  di  graduare  nel  tempo   le   eventuali   variazioni
tariffarie e articolare la tariffa per zone territoriali  e  soggetti
svantaggiati». La seconda  delle  due  disposizioni  prevede  che  il
sistema  tariffario  sia  determinato  dall'Autorita'   d'ambito   in
conformita' alle prescrizioni regionali e  che  la  stessa  Autorita'
preveda indicazioni  per  la  riscossione  e  la  ripartizione  della
tariffa tra il soggetto erogatore e il gestore del servizio. 
    Il ricorrente evoca quali parametri interposti  i  commi  2  e  4
dell'art. 154, del d.lgs. n. 152 del 2006, i quali,  rispettivamente,
prevedono  che  «Il  Ministro  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio, su proposta dell'Autorita'  di  vigilanza  sulle  risorse
idriche e sui rifiuti, tenuto conto della necessita' di recuperare  i
costi ambientali anche  secondo  il  principio  "chi  inquina  paga",
definisce con decreto le componenti di costo  per  la  determinazione
della tariffa relativa ai  servizi  idrici  per  i  vari  settori  di
impiego dell'acqua»  e  che  «L'Autorita'  d'ambito,  al  fine  della
predisposizione del Piano finanziario di cui all'art. 149,  comma  1,
lettera c), determina  la  tariffa  di  base,  nell'osservanza  delle
disposizioni contenute nel decreto di cui al comma  2,  comunicandola
all'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ed  al
Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio».   Evoca,
altresi', il «combinato disposto» dell'art. 161, comma 4, del  citato
decreto legislativo n. 152 del 2006, e dell'art.  6,  del  d.P.R.  14
maggio 2007, n. 90, ai  sensi  del  quale,  sulla  base  dei  criteri
fissati  dal  Comitato  interministeriale  prezzi  (CIP),  il  Coviri
predispone con delibera il metodo tariffario  per  la  determinazione
della tariffa di cui al citato  art.  154,  in  base  al  quale,  con
decreto ministeriale del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio sono definite le componenti di costo per la determinazione
della tariffa relativa ai servizi idrici, mentre l'Autorita' d'ambito
e' tenuta a determinare la tariffa  di  base,  nell'osservanza  delle
disposizioni contenute nel richiamato decreto ministeriale. 
    Ad avviso della difesa dello Stato, detti parametri:  a)  fissano
una  «riserva  statale   sulla   determinazione   dei   criteri   per
l'individuazione della tariffa di  riferimento  del  servizio  idrico
integrato, che devono essere presi in  considerazione  dall'AATO  nel
definire  il   sistema   tariffario»;   b)   stabiliscono   «standard
quantitativi e qualitativi della risorsa idrica che devono  garantire
uniformita' su tutto il territorio nazionale». 
    Le norme censurate, stabilendo  che  le  tariffe  debbano  essere
determinate  sulla  base  delle   prescrizioni   dell'amministrazione
regionale, contrasterebbero con tali parametri, perche'  violerebbero
la  competenza  legislativa  statale  in  materia  di  tutela   della
concorrenza e di tutela dell'ambiente. 
    2. - Si e' costituita in giudizio la Regione Lombardia, chiedendo
che le questioni proposte siano dichiarate inammissibili o infondate. 
    La  resistente  premette  che  le  materie  della  tutela   della
concorrenza  e  della  tutela   dell'ambiente   hanno,   secondo   la
giurisprudenza  costituzionale,  carattere  «trasversale»,   con   la
conseguenza che l'intervento legislativo statale in tali materie  non
«deve essere considerato preclusivo ed escludente rispetto  ad  altri
livelli di governo. Soprattutto  quando  questi  ultimi,  in  ragione
delle peculiarita' territoriali di cui sono espressione e degli altri
ambiti materiali che inevitabilmente vengono coinvolti, si pongono la
finalita' di integrare e  rafforzare  la  funzione  perseguita  dalla
materia di tipo trasversale». 
    Secondo la difesa regionale, le norme  censurate  «hanno  operato
proprio in base a tali  criteri»,  perche'  «mirano  a  precisare  il
procedimento per la determinazione della tariffa, in  piena  sintonia
con il sistema delineato dal legislatore nazionale, che ben  consente
alla Regione la facolta' di essere parte dell'attivita' di governance
relativa alla gestione del servizio idrico integrato». 
    In particolare, la Regione  sostiene  che  il  rilievo  di  parte
ricorrente circa la «mancata indicazione, da  parte  del  legislatore
lombardo,  della  base  costituzionale  sulla  quale  fonda  il   suo
intervento» e' infondato,  perche'  non  esiste  alcuna  disposizione
costituzionale «che imponga al legislatore regionale di  indicare  la
base costituzionale del suo agire». 
    2.1. - Quanto ai censurati artt. 4, comma  1,  lettera  b),  e  5
della legge reg. n. 1 del 2009, i  quali  attribuiscono  alla  Giunta
regionale la potesta' di verifica  del  piano  d'ambito  e  dei  suoi
aggiornamenti, approvati dall'Autorita', la  resistente  osserva  che
essi non invadono la sfera dei poteri demandati in materia al Coviri,
perche' tale potesta' «ben lungi  dal  sostituirsi  alle  prerogative
statali, a queste si aggiunge e coordina».  Tale  conclusione  deriva
dal tenore «letterale dell'art. 44 l.r. n. 26/2003, che, in generale,
per tutte le funzioni elencate, fa salve espressamente le  competenze
conferite dalle leggi statali (comma 1) e, in particolare, assoggetta
la  nuova  funzione  regionale  di   verifica   al   rispetto   delle
attribuzioni dell'Autorita' di cui all'art. 149, comma 6 del d.lgs n.
152/2006 - il Coviri -  (lettera  h-ter,  introdotta  dalla  l.r.  n.
1/2009)». A cio' deve aggiungersi che la disciplina  statale  che  si
assume violata «non prevede competenze esclusive ne'  preclusioni  ad
un intervento regionale in  sede  di  verifica  del  piano  approvato
dall'Autorita' d'ambito», anche perche' il comma 6 dell'art. 149  del
d.lgs. n. 152 del 2006 prevede  che  l'Autorita'  di  vigilanza  puo'
operare eventuali rilievi ed osservazioni limitatamente al  programma
degli interventi e al piano  finanziario,  con  la  conseguenza  che,
«sulle restanti  componenti  del  piano  d'ambito,  vale  a  dire  la
ricognizione delle infrastrutture (lett. A) e il  modello  gestionale
ed organizzativo (lett. C), non e' attribuito alcun potere  esclusivo
all'Autorita' di  vigilanza,  e  quindi  ben  puo'  esservi  in  tali
settori, un ruolo regionale». 
    2.2. - Quanto alle questioni aventi ad  oggetto  le  disposizioni
che prevedono competenze regionali nella procedura di  determinazione
delle tariffe del servizio idrico integrato, la Regione  sostiene  di
essersi «limitata ad esercitare un ruolo, pienamente rispettoso degli
ambiti statali, che le consentisse di garantire un sistema tariffario
capace  di  rispondere  in  termini  di  efficienza,   efficacia   ed
economicita' alle peculiarita' strutturali del proprio sistema idrico
integrato». Infatti - prosegue la resistente - l'intervento regionale
sul sistema tariffario non incide sulla definizione delle  componenti
di costo,  «ma  opera  sul  piano  della  modulazione  della  tariffa
nell'ambito delle previsioni dell'art. 154, comma 6 e 7,  del  d.lgs.
n. 152». 
    3. - Con  memoria  depositata  in  prossimita'  dell'udienza,  la
Regione Lombardia ha ribadito quanto gia' dedotto  nella  memoria  di
costituzione  in  giudizio,  precisando,  in  particolare,   che   la
previsione  di  una   competenza   regionale   nella   procedura   di
determinazione delle tariffe del servizio idrico  integrato  risponde
all'esigenza  di  garantire  un  sistema  tariffario  adeguato   alle
esigenze delle realta' locali. Rileva, infatti, la resistente che  il
metodo  normalizzato  fissato  dalla   normativa   statale   per   la
determinazione della tariffa e' ispirato a  criteri  inadeguati  alla
realta' lombarda, perche' «determina  aumenti  tariffari  ingenti  ed
illogici, che si ripercuotono  in  maniera  insanabile  a  danno  dei
consumatori e degli utenti piu' deboli». 
    4.  -  Con  ricorso  notificato  tramite  il  servizio   postale,
consegnato per la  spedizione  il  28  agosto  2009,  pervenuto  alla
destinataria il 1° settembre 2009, depositato il 4 settembre  2009  e
iscritto al n. 56 del registro ricorsi del 2009,  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  ha  promosso   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli articoli 3, comma 1, lettere p), q) ed r), e 15,
comma 9, della legge della Regione Lombardia 29 giugno  2009,  n.  10
(Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico
generale - Collegato ordinamentale), in riferimento agli artt. 3,  97
e 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione  e,  quali
parametri interposti, agli artt. 149, comma 6, 154, commi 2 e 4, 161,
comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006. 
    Il  ricorrente,  premesso  che  «della  legge  regionale  non  e'
indicata  la  base  costituzionale»,  sostiene  che  le  disposizioni
denunciate  si  pongono  in  contrasto  con  gli  evocati   parametri
interposti,  violando  cosi'  le  competenze  legislative   esclusive
statali  in  materia   di   tutela   della   concorrenza   e   tutela
dell'ambiente. 
    4.1. - Quanto alla censurata lettera p) del comma 1  dell'art.  3
della legge reg. n. 10 del 2009, che modifica  l'art.  48,  comma  2,
lettera e),  della  legge  reg.  n.  26  del  2003,  come  sostituito
dall'art. 5 della legge reg. n. 1 del 2009,  la  difesa  dello  Stato
osserva che essa  attribuisce  alla  Regione  la  determinazione  del
sistema tariffario limitatamente  alle  ipotesi  di  separazione  fra
gestione delle reti ed erogazione del servizio. Quanto alla censurata
successiva lettera r) del comma 1 dell'art. 3 della legge reg. n.  10
del 2009, che sostituisce l'art. 51, comma 1, della legge reg. n.  26
del 2003, come modificato dall'art. 8 della legge reg. n. 1 del 2009,
la difesa dello  Stato  osserva  che  essa  prevede  che  l'autorita'
d'ambito  determina  il  sistema  tariffario  «nel   rispetto   della
normativa  nazionale  vigente  e,  limitatamente  alle   ipotesi   di
separazione fra gestione delle reti ed erogazione del servizio, delle
disposizioni regionali in materia». 
    Il ricorrente evoca quali parametri interposti  i  commi  2  e  4
dell'art. 154, del d.lgs. n. 152 del 2006, i quali,  rispettivamente,
prevedono  che  «Il  Ministro  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio, su proposta dell'Autorita'  di  vigilanza  sulle  risorse
idriche e sui rifiuti, tenuto conto della necessita' di recuperare  i
costi ambientali anche  secondo  il  principio  "chi  inquina  paga",
definisce con decreto le componenti di costo  per  la  determinazione
della tariffa relativa ai  servizi  idrici  per  i  vari  settori  di
impiego dell'acqua»  e  che  «L'Autorita'  d'ambito,  al  fine  della
predisposizione del Piano finanziario di cui all'art. 149,  comma  1,
lettera c), determina  la  tariffa  di  base,  nell'osservanza  delle
disposizioni contenute nel decreto di cui al comma  2,  comunicandola
all'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ed  al
Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio».   Evoca,
altresi' l'art. 161, comma 4, del citato decreto legislativo  n.  152
del 2006, ai sensi del quale, sulla  base  dei  criteri  fissati  dal
Comitato interministeriale prezzi (CIP),  il  Coviri  predispone  con
delibera il metodo tariffario per la determinazione della tariffa  di
cui al citato art. 154. 
    Ad  avviso  dell'Avvocatura  generale  dello  Stato,   le   norme
censurate presentano, in riferimento ai parametri evocati, profili di
illegittimita' analoghi a quelli gia' prospettati con il  ricorso  n.
26 del 2009, perche' incidono illegittimamente  nelle  materie  della
tutela della concorrenza e della tutela dell'ambiente, di  competenza
legislativa esclusiva statale. In particolare, la  separazione  della
gestione delle reti dall'erogazione del servizio non giustificherebbe
«un  diverso  sistema  tariffario,  neppure   riferito   al   metodo,
attribuito alla competenza esclusiva  statale,  in  quanto  anche  in
questo caso risulta applicabile il Metodo normalizzato di cui al d.m.
1º agosto 1996, visto che detto  Metodo  prevede  una  tariffa  reale
media  costituita  da  tre  componenti  di  cui  due  relativi   agli
investimenti (ammortamento  e  remunerazione)  tra  i  quali  possono
rientrare le competenze del gestore delle reti». A sostegno della sua
ricostruzione,  cita  la  decisione  dell'Autorita'   Garante   della
Concorrenza e del mercato n. AS446 del 21 febbraio 2008, secondo  cui
«e' in primo luogo  dall'applicazione  di  una  uniforme  metodologia
tariffaria del servizio idrico integrato che  si  puo'  attendere  un
effettivo sviluppo in senso concorrenziale del  settore  dei  servizi
idrici,  superando  le  disparita'   ancora   esistenti   a   livello
nazionale». Cita, inoltre, la sentenza della Corte costituzionale  n.
246 del 2009, con la quale si e' affermato che  la  disciplina  degli
artt. 154 e 155 del d.lgs.  n.  152  del  2006  «e'  ascrivibile,  in
prevalenza,  alla  tutela   dell'ambiente   e   alla   tutela   della
concorrenza,  materie  di  competenza  legislativa  esclusiva   dello
Stato». 
    4.2. - Quanto alla censurata lettera q) del comma 1  dell'art.  3
della legge reg. n. 10 del 2009, che sostituisce l'art. 48, comma  4,
secondo periodo, della legge reg. n. 26  del  2003,  come  modificato
dall'art. 5 della legge reg. n. 1 del 2009,  la  difesa  dello  Stato
osserva che essa prevede che la Giunta regionale, sentito il Comitato
per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche,  verifica  il  piano
d'ambito «per i profili di sua competenza ai sensi dell'articolo  149
del  d.lgs.  n.  152/2006  e  detta,  ove  necessario,   prescrizioni
vincolanti». 
    A detta della difesa dello Stato, tale disposizione,  attribuendo
la funzione di controllo sul piano d'ambito alla Giunta regionale, si
pone in contrasto con quanto disposto dagli artt.  149,  comma  6,  e
161, comma 4, lettera b),  del  d.lgs.  n.  152  del  2006,  i  quali
attribuiscono alla competenza esclusiva della  Commissione  nazionale
per la vigilanza sulle risorse  idriche  (gia'  Coviri)  la  fase  di
verifica del piano, e  invade,  percio',  le  competenze  legislative
statali in materia di tutela della concorrenza e dell'ambiente. 
    4.3. - E' impugnato, infine, l'art. 15, comma 9, della legge reg.
n. 10 del 2009, il quale dispone che «Sono fatti salvi e si intendono
approvati ai sensi e per gli effetti delle prescrizioni regionali  di
cui  all'articolo  51  della  l.r.  n.   26/2003,   come   modificato
dall'articolo  8  della  legge  regionale  29  gennaio  2009,  n.   1
(Modifiche alle disposizioni generali del servizio  idrico  integrato
di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26  «Disciplina  dei
servizi locali di interesse economico generale. Norme in  materia  di
gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo  del  sottosuolo  e  di
risorse idriche»), gli atti  emanati  in  attuazione  conforme  della
Delib. G.R. n. 8/5448 del 2007, ivi inclusi i Piani d'Ambito  di  cui
all'articolo 149 del d.lgs. n. 152/2006, approvati prima dell'entrata
in vigore della presente legge». 
    Secondo la  difesa  dello  Stato,  tale  disposizione  invade  la
competenza legislativa statale in materia di tutela della concorrenza
e di tutela  dell'ambiente,  di  cui  all'art.  117,  secondo  comma,
lettere e) ed s), Cost., perche' si pone in contrasto con l'art. 154,
commi 2 e 4, del d.lgs. n. 152 del 2006,  operando  «una  illegittima
sanatoria del vizio che affligge gli atti emanati in attuazione della
citata deliberazione della Giunta Regionale, che reca "Metodo per  la
determinazione della tariffa del servizio  idrico  integrato  per  la
regione Lombardia ai sensi della legge n. 26/2003", atteso  che  tali
atti  risultano  adottati  in  carenza  di   alcuna   normativa   che
attribuisse alla Regione il potere di determinare un  proprio  metodo
tariffario,  non  potendo  trovare  applicazione,  in   ossequio   al
principio del tempus regit actum, la  l.r.  n.  1/2009,  sopravvenuta
alla citata deliberazione della Giunta regionale». 
    A cio' deve aggiungersi - sempre secondo il ricorrente -  che  la
norma censurata viola il «principio di buon andamento della  pubblica
amministrazione di cui agli articoli  3  e  97  della  Costituzione»,
perche' ha «effetti sananti, in  relazione  alla  medesima  questione
riguardante la validita' del piano d'Ambito dell'ATO di Pavia, per la
quale, da parte della la Commissione nazionale per la vigilanza sulle
risorse idriche, gia' Co.Vi.Ri., e' stato proposto  ricorso  al  Capo
dello Stato». 
    5 - Si e' costituita in giudizio la Regione Lombardia,  chiedendo
che le questioni proposte siano dichiarate inammissibili o infondate. 
    La ricorrente svolge rilievi analoghi a quelli gia' svolti  nella
memoria di costituzione nel giudizio r. ric. n. 26 del 2009,  sia  in
generale, sia in relazione alle singole questioni proposte. 
    5.1. - In particolare, quanto alle questioni aventi ad oggetto le
disposizioni  regionali  che  prevedono  competenze  regionali  nella
procedura  di  determinazione  delle  tariffe  del  servizio   idrico
integrato, la Regione sostiene che «una volta determinata la  tariffa
di base, sulla base delle componenti di costo  definite  con  decreto
ministeriale, e' proprio la normativa statale che ben consente e anzi
espressamente prevede una "modulazione" della tariffa che tenga conto
della necessita' di assicurare agevolazioni per i  consumi  domestici
essenziali, nonche' per i consumi di determinate  categorie,  secondo
prefissati scaglioni di reddito e,  ancora,  degli  investimenti  pro
capite per residente effettuati dai comuni  che  risultino  utili  ai
fini  dell'organizzazione  del  servizio  idrico  integrato   realta'
territoriali locali (art. 154, comma 6 e 7, del d.lgs.  n.  152)».  A
cio' si deve aggiungere, sempre secondo la Regione che, «nel caso  di
esercizio del servizio idrico integrato con separazione fra  gestione
della  rete  ed  erogazione  del  servizio,  e'  necessario  che   le
componenti di costo che concorrono alla determinazione della  tariffa
non   vengano   imputate   unitariamente   ad   un   unico   soggetto
gestore-erogatore, ma  vengano  riferite  a  due  soggetti  tra  loro
distinti»;  esigenza  che  «appare   fortemente   penalizzata   dalla
applicazione del "Metodo normalizzato"  di  cui  al  d.m.  1º  agosto
1996». 
    5.2.  -  Quanto,  poi,   alle   questioni   aventi   ad   oggetto
l'attribuzione alla competenza regionale  della  verifica  del  piano
d'ambito, la resistente osserva che essa «ben lungi  dal  sostituirsi
alle prerogative statali, a queste si aggiunge e coordina».  Inoltre,
la verifica del piano d'ambito, che la  norma  impugnata  attribuisce
anche  alla  Giunta  regionale,  trova  una  sua  ulteriore   ragione
giustificativa nel fatto che le  misure  organizzative  contenute  in
detto  piano  incidono  in   modo   rilevante   anche   sui   profili
organizzativi e di gestione dei distretti idrografici, in  particolar
modo con riferimento al miglioramento qualitativo dei corsi  d'acqua.
Vi e'  percio'  -  sempre  per  la  resistente  -  la  necessita'  di
coordinare i piani di tutela per il risanamento dei corpi idrici  con
i piani d'ambito e con i  piani  di  gestione  e  tutela  dei  bacini
idrografici, con la conseguenza che  il  legislatore  regionale  puo'
legittimamente prevedere «un momento di verifica dei  piani  d'ambito
al fine di riscontrare la piena coerenza delle  misure  adottate  nei
piani di tutela con quanto previsto nei piani d'ambito (in  relazione
al miglioramento qualitativo dei corsi d'acqua), cosi' come  previsto
dalla norma regionale impugnata». 
    5.3. - Quanto, infine, alle questioni relative all'art. 15, comma
9, della legge reg. n. 10 del 2009, la difesa regionale  osserva  che
«le affermazioni dell'Avvocatura, in  ordine  agli  asseriti  effetti
"sananti" che  la  norma  avrebbe  rispetto  agli  atti  adottati  in
attuazione della DGR n. 8/5448, risultano prive di pregio»,  per  tre
ordini di ragioni: a) l'affermazione dell'illegittimita'  degli  atti
adottati in attuazione della richiamata delibera e' immotivata, anche
perche' detta delibera «non e' stata oggetto di  alcuna  impugnazione
da  parte  del  Governo,  ne',  ovviamente  di  alcuna  pronuncia  di
illegittimita'»;  b)  «destituita  di  fondamento  e'  l'affermazione
relativa alla "carenza  di  alcuna  normativa  che  attribuisse  alla
Regione il potere di determinare un proprio metodo  tariffario"»;  c)
la mera proposizione di un ricorso al Capo dello Stato da parte della
Commissione nazionale per la  vigilanza  sulle  risorse  idriche  non
autorizza a ritenere che «le norme impugnate abbiano l'obbiettivo  di
conseguire un illegittimo effetto sanante». 
    6. - Con  memoria  depositata  in  prossimita'  dell'udienza,  la
Regione Lombardia ha ribadito quanto gia' dedotto  nella  memoria  di
costituzione in giudizio. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Con il ricorso iscritto al n. 26 del  registro  ricorsi  del
2009, il Presidente del Consiglio dei ministri censura gli  artt.  4,
comma 1, lettera b), 5 e 8 della legge  della  Regione  Lombardia  29
gennaio 2009, n. 1 (Modifiche alle disposizioni generali del servizio
idrico integrato di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n.  26
«Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme
in materia di gestione dei  rifiuti,  di  energia,  di  utilizzo  del
sottosuolo e di  risorse  idriche»),  in  riferimento  all'art.  117,
secondo  comma,  lettere  e)  ed  s),  della  Costituzione  e,  quali
parametri interposti, agli artt. 149, comma 6, 154, commi 2 e 4, 161,
comma 4, del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  (Norme  in
materia ambientale) e all'art. 6 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 (Regolamento per il  riordino  degli
organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248). 
    Con il ricorso iscritto al n. 56 del registro ricorsi  del  2009,
il Presidente del Consiglio dei  ministri  censura  gli  articoli  3,
comma 1, lettere p), q) ed r), e  15,  comma  9,  della  legge  della
Regione Lombardia 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in  materia  di
ambiente e  servizi  di  interesse  economico  generale  -  Collegato
ordinamentale), in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma,
lettere e) ed s), Cost. e, quali  parametri  interposti,  agli  artt.
149, comma 6, 154, commi 2 e 4, 161, comma 4, del decreto legislativo
n. 152 del 2006. 
    2. - I giudizi vanno riuniti per essere congiuntamente trattati e
decisi, in considerazione dell'identita' delle parti e  dell'analogia
delle questioni proposte. 
    2.1. - In primo luogo, il ricorrente impugna l'art. 4,  comma  1,
lettera b), della legge reg. n. 1 del 2009, nella parte in  cui  esso
aggiunge la lettera h-ter) al comma 1 dell'art. 44 della legge  della
stessa Regione 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali
di interesse economico generale. Norme in  materia  di  gestione  dei
rifiuti,  di  energia,  di  utilizzo  del  sottosuolo  e  di  risorse
idriche), assegnando alla competenza regionale «la verifica del piano
d'ambito e dei suoi aggiornamenti, approvati dall'Autorita'  d'ambito
ai sensi dell'articolo 48, comma 2, lettera  b),  ferme  restando  le
funzioni dell'Autorita' di cui all'articolo 149, comma 6, del  d.lgs.
n. 152/2006». 
    Impugna, del pari, l'art. 5 della stessa  legge  reg.  n.  1  del
2009, nella parte in cui sostituisce il secondo periodo del  comma  4
dell'art. 48 della citata legge reg. n. 26 del 2003,  prevedendo  che
la Giunta regionale verifica il piano d'ambito «in base ai criteri di
cui all'articolo 149, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006  e  detta,  ove
necessario, prescrizioni vincolanti». 
    2.1.1. -  Secondo  la  difesa  dello  Stato,  tali  disposizioni,
attribuendo la funzione di verifica del piano d'ambito alla  Regione,
violano gli artt. 149, comma 6, e  161,  comma  4,  lettera  b),  del
decreto legislativo n. 152 del 2006, i quali  attribuiscono,  invece,
tale funzione al Comitato per la  vigilanza  sull'uso  delle  risorse
idriche e non a organi regionali. Di conseguenza,  esse  violerebbero
l'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost.,  secondo  cui  lo
Stato ha competenza legislativa esclusiva nelle materie della  tutela
della concorrenza e della tutela dell'ambiente. 
    2.1.2. - Le questioni sono fondate. 
    Le norme  censurate  attribuiscono  alla  Regione  le  competenze
amministrative di controllo relative  alla  pianificazione  d'ambito,
che sono, invece, attribuite dagli evocati  parametri  interposti  al
Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche. 
    Questa Corte ha  gia'  affermato  che  tale  pianificazione  deve
essere ricondotta alla materia della «tutela  della  concorrenza,  di
competenza legislativa esclusiva dello Stato, perche' e' strettamente
funzionale alla gestione unitaria del  servizio  e  ha,  percio',  lo
scopo di consentire  il  concreto  superamento  della  frammentazione
della  gestione  delle  risorse  idriche,   al   fine   di   inserire
armonicamente tale gestione in un piu' ampio quadro normativo diretto
alla razionalizzazione del mercato del settore» (sentenza n. 246  del
2009, punto 13.1. del Considerato in diritto). 
    Ne consegue l'illegittimita'  costituzionale  delle  disposizioni
regionali denunciate,  perche'  recano  una  disciplina  difforme  da
quella statale in un settore, quello della  pianificazione  d'ambito,
che e' precluso alla Regione. 
    2.2. - In secondo luogo, sono censurati gli artt.  5  e  8  della
legge reg. n. 1 del 2009, nella parte  in  cui  essi  modificano  gli
artt.  48  e  51  della  legge  reg.  n.  26  del  2003,  prevedendo,
rispettivamente, che: a) l'Autorita' d'ambito «determina  il  sistema
tariffario d'ambito in conformita' alle  prescrizioni  regionali  che
tengono conto anche dell'esigenza di graduare nel tempo le  eventuali
variazioni tariffarie e articolare la tariffa per zone territoriali e
soggetti svantaggiati» (art. 48, comma 2, lettera e); b)  il  sistema
tariffario e' determinato dall'Autorita' d'ambito in conformita' alle
prescrizioni regionali (art. 51, comma 1). 
    2.2.1. -  Secondo  la  difesa  dello  Stato,  tali  disposizioni,
stabilendo  che  la  tariffa  del  servizio  idrico   integrato   sia
determinata  sulla  base  delle   prescrizioni   dell'amministrazione
regionale, si pongono in contrasto con  l'art.  117,  secondo  comma,
lettere e) ed s), Cost., in base al  quale  lo  Stato  ha  competenza
legislativa esclusiva nelle materie della tutela della concorrenza  e
della tutela dell'ambiente, perche' violano, quali norme  interposte:
a) i commi 2 e 4 dell'art. 154  del  d.lgs.  n.  152  del  2006,  che
prevedono, rispettivamente, che «Il Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio, su proposta dell'Autorita' di vigilanza  sulle
risorse idriche e sui  rifiuti,  tenuto  conto  della  necessita'  di
recuperare i costi ambientali anche secondo il principio "chi inquina
paga",  definisce  con  decreto  le  componenti  di  costo   per   la
determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici  per  i  vari
settori di impiego dell'acqua» (comma 2) e che «L'Autorita' d'ambito,
al fine della predisposizione del Piano finanziario di  cui  all'art.
149,  comma  1,  lettera  c),   determina   la   tariffa   di   base,
nell'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto  di  cui  al
comma 2,  comunicandola  all'Autorita'  di  vigilanza  sulle  risorse
idriche e sui rifiuti ed al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio» (comma 4); b)  il  «combinato  disposto»  dell'art.  161,
comma 4, lettera a), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e
dell'art. 6, comma 2, lettera b) del d.P.R. n. 90 del 2007, ai  sensi
del  quale,   sulla   base   dei   criteri   fissati   dal   Comitato
interministeriale prezzi, il Comitato per la vigilanza sull'uso delle
risorse idriche - che, in forza dell'art. 1,  comma  5,  del  decreto
legislativo 8 novembre 2006 (Disposizioni  correttive  e  integrative
del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  recante  norme  in
materia ambientale), ha sostituito  l'Autorita'  di  vigilanza  sulle
risorse idriche e sui rifiuti - predispone  con  delibera  il  metodo
tariffario per la determinazione della tariffa di cui al citato  art.
154. 
    2.2.2. - Le questioni riferite alle norme interposte dei commi  2
e 4 dell'art. 154 del d.lgs.  n.  152  del  2006  sono  fondate,  con
conseguente assorbimento delle altre. 
    Le norme  censurate  recano  una  disciplina  della  tariffa  del
servizio idrico integrato,  prevedendo  che  questa  sia  determinata
sulla base delle prescrizioni dell'amministrazione regionale,  mentre
i citati parametri interposti dei commi  2  e  4  dell'art.  154  del
d.lgs. n. 152 del 2006  attribuiscono  al  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio la definizione delle componenti di  costo
per la determinazione della «tariffa relativa ai servizi idrici per i
vari settori di  impiego  dell'acqua»  e  all'Autorita'  d'ambito  la
determinazione della tariffa di base. 
    Come affermato da questa Corte nella citata sentenza n.  246  del
2009, la disciplina  della  tariffa  del  servizio  idrico  integrato
contenuta nell'art. 154 del d.lgs. n. 152 del  2006  e'  ascrivibile,
«in  prevalenza,  alla  tutela  dell'ambiente  e  alla  tutela  della
concorrenza,  materie  di  competenza  legislativa  esclusiva   dello
Stato».  Attraverso  la  determinazione  della  tariffa   nell'ambito
territoriale ottimale, il legislatore statale  ha  fissato,  infatti,
livelli  uniformi  di  tutela  dell'ambiente,   perche'   ha   inteso
perseguire la finalita' di  garantire  la  tutela  e  l'uso,  secondo
criteri di solidarieta', delle  risorse  idriche,  salvaguardando  la
vivibilita' dell'ambiente  e  «le  aspettative  ed  i  diritti  delle
generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale» e le
altre finalita' tipicamente ambientali individuate  dagli  artt.  144
(Tutela e uso delle risorse idriche), 145  (Equilibrio  del  bilancio
idrico) e 146 (Risparmio idrico) dello stesso decreto legislativo. La
finalita' della tutela dell'ambiente viene, inoltre, in rilievo anche
in relazione alla scelta delle tipologie dei costi che la tariffa  e'
diretta a recuperare,  perche'  tra  tali  costi  sono  espressamente
inclusi quelli ambientali, da recuperare «anche secondo il  principio
"chi inquina paga"» (art. 154, comma 2). I profili della tutela della
concorrenza vengono poi in  rilievo,  perche',  nella  determinazione
della tariffa, si persegue anche il fine di  ottenere  un  equilibrio
economico-finanziario  della  gestione  e  di  assicurare  all'utenza
efficienza ed affidabilita' del servizio (art. 151, comma 2,  lettere
c, d, e); fine che e' raggiunto determinando la  tariffa  secondo  un
meccanismo di price cap (artt.  151  e  154,  comma  1),  diretto  ad
evitare  che  il  concessionario  unico  abusi  della  sua  posizione
dominante (punto 17.4. del Considerato in  diritto  della  richiamata
sentenza). 
    Ne consegue l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  5  della
legge reg. n. 1 del 2009, nella parte in cui sostituisce  la  lettera
e) del comma 2 dell'artt. 48 della legge  reg.  n.  26  del  2003,  e
dell'art. 8 della stessa legge reg. n. 1 del 2009, nella parte in cui
sostituisce il comma 1 dell'art. 51 della citata legge reg. n. 26 del
2003, perche' tali  disposizioni  intervengono,  con  una  disciplina
difforme da quella statale, in un settore, quello della  tariffa  del
servizio idrico integrato, la cui regolamentazione e'  preclusa  alla
Regione. 
    2.3. - In terzo luogo, sono censurate le lettere  p)  ed  r)  del
comma 1 dell'art. 3 della legge reg. n. 10 del 2009. 
    La censurata lettera p) del comma 1 dell'art. 3 della legge  reg.
n. 10 del 2009, che modifica l'art. 48, comma 2,  lettera  e),  della
legge reg. n. 26 del 2003, come sostituito dall'art.  5  della  legge
reg. n. 1 del 2009, attribuisce alla Regione la competenza a  fissare
disposizioni per la determinazione del sistema  tariffario  da  parte
dell'Autorita' d'ambito, limitatamente alle  ipotesi  di  separazione
fra gestione delle reti ed erogazione del servizio. 
    Analogamente, la censurata successiva lettera r), che sostituisce
l'art. 51, comma 1, della legge reg. n. 26 del 2003, come  modificato
dall'art. 8 della legge reg. n. 1 del 2009, prevede  che  l'Autorita'
d'ambito  determina  il  sistema  tariffario  «nel   rispetto   della
normativa  nazionale  vigente  e,  limitatamente  alle   ipotesi   di
separazione fra gestione delle reti ed erogazione del servizio, delle
disposizioni regionali in materia». 
    2.3.1.  -  Secondo  l'Avvocatura  generale  dello   Stato,   tali
disposizioni violano i commi 2 e 4 dell'art. 154 del  d.lgs.  n.  152
del 2006 e l'art. 161, comma 4, dello stesso decreto  legislativo  e,
di conseguenza, violano l'art. 117, secondo comma, lettere e) ed  s),
Cost., perche' incidono illegittimamente nelle materie  della  tutela
della  concorrenza  e  della  tutela  dell'ambiente,  di   competenza
legislativa esclusiva statale, per  motivi  analoghi  a  quelli  gia'
prospettati con il ricorso n. 26 del 2009. In particolare,  l'ipotesi
della separazione  della  gestione  delle  reti  dall'erogazione  del
servizio contemplata dalle norme censurate  non  giustificherebbe  un
diverso sistema tariffario, perche' anche in  tal  caso  risulterebbe
applicabile la disciplina generale del d.m. 1°  agosto  1996  (Metodo
normalizzato per la  definizione  delle  componenti  di  costo  e  la
determinazione della  tariffa  di  riferimento  del  servizio  idrico
integrato). 
    2.3.2. - Le questioni riferite alle norme interposte dei commi  2
e 4 dell'art. 154, del d.lgs. n. 152 del 2006  sono  fondate,  per  i
motivi gia' esposti al punto  2.2.2.,  con  conseguente  assorbimento
delle altre. 
    Anche in questo caso le norme  censurate  recano  una  disciplina
della tariffa del servizio idrico integrato, prevedendo, seppure  nel
particolare  caso  della  separazione  della  gestione   delle   reti
dall'erogazione del servizio, che detta tariffa sia determinata sulla
base delle  prescrizioni  dell'amministrazione  regionale,  mentre  i
citati parametri interposti dei commi 2 e 4 dell'art. 154 del  d.lgs.
n.  152  del  2006  -  come  visto  -   attribuiscono   al   Ministro
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  la  definizione  delle
componenti di costo per la determinazione della «tariffa relativa  ai
servizi  idrici  per  i  vari  settori  di  impiego   dell'acqua»   e
all'Autorita' d'ambito la determinazione della tariffa di base. 
    Poiche' la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato
e'  ascrivibile  alla  tutela  dell'ambiente  e  alla  tutela   della
concorrenza, materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato,
e' precluso al legislatore regionale intervenire nel settore, con una
disciplina difforme da quella statale. 
    2.4. - In quarto luogo, e' censurata la lettera q)  del  comma  1
dell'art. 3 della legge reg. n. 10 del 2009, che  sostituisce  l'art.
48, comma 4, secondo periodo, della legge reg. n. 26 del  2003,  come
modificato dall'art. 5 della legge reg. n. 1 del 2009, prevedendo che
la Giunta regionale, sentito il Comitato per  la  vigilanza  sull'uso
delle risorse idriche, verifica il piano d'ambito «per i  profili  di
sua competenza ai sensi dell'articolo 149 del d.lgs.  n.  152/2006  e
detta, ove necessario, prescrizioni vincolanti». 
    2.4.1.  -  Per  la  difesa  dello   Stato,   tale   disposizione,
attribuendo la funzione di controllo sul piano d'ambito  alla  Giunta
regionale, si pone in contrasto con quanto disposto  dai  piu'  volte
evocati artt. 149, comma 6, e 161, comma 4, lettera b), del d.lgs. n.
152 del 2006 e invade, percio', le competenze legislative statali  in
materia di tutela della concorrenza e dell'ambiente di  cui  all'art.
117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost. 
    2.4.2. - Le questioni sono fondate, per i motivi gia' esposti  al
punto 2.1.2. 
    La  norma  censurata  attribuisce  alla   Giunta   regionale   le
competenze amministrative di controllo relative  alla  pianificazione
d'ambito,  che  sono,  invece,  attribuite  dagli  evocati  parametri
interposti al  Comitato  per  la  vigilanza  sull'uso  delle  risorse
idriche. 
    Poiche' la disciplina della  pianificazione  d'ambito  rientra  -
come visto  -  nella  materia  della  tutela  della  concorrenza,  di
competenza  legislativa  esclusiva  dello  Stato,   le   disposizioni
regionali denunciate sono illegittime,  perche'  intervengono  in  un
settore, quello della pianificazione d'ambito, che e'  precluso  alla
Regione. 
    2.5. - E' infine censurato l'art. 15, comma 9, della  legge  reg.
n. 10 del 2009, il quale dispone che «Sono fatti salvi e si intendono
approvati ai sensi e per gli effetti delle prescrizioni regionali  di
cui  all'articolo  51  della  l.r.  n.   26/2003,   come   modificato
dall'articolo 8 della legge regionale 29 gennaio 2009,  n.  1  [...],
gli atti emanati in attuazione conforme della Delib. G.R.  n.  8/5448
del 2007, ivi inclusi i Piani d'Ambito di cui  all'articolo  149  del
d.lgs. n. 152/2006, approvati  prima  dell'entrata  in  vigore  della
presente legge». 
    2.5.1. - Per la difesa dello Stato, tale disposizione  invade  la
competenza legislativa statale in materia di tutela della concorrenza
e di tutela  dell'ambiente,  di  cui  all'art.  117,  secondo  comma,
lettere e) ed s), Cost., perche' si pone in contrasto con: a) i commi
2 e 4 dell'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto  opera  una
illegittima sanatoria del vizio che  affligge  gli  atti  emanati  in
attuazione della citata deliberazione della Giunta Regionale, «atteso
che tali atti risultano adottati in carenza di alcuna  normativa  che
attribuisse alla Regione il potere di determinare un  proprio  metodo
tariffario»; b)  il  «principio  di  buon  andamento  della  pubblica
amministrazione di cui agli articoli  3  e  97  della  Costituzione»,
perche' ha effetti sananti in relazione a una analoga situazione, per
la quale «da parte della Commissione nazionale per la vigilanza sulle
risorse idriche [...] e' stato proposto ricorso al Capo dello Stato». 
    2.5.2. - Le questioni riferite alle norme interposte dei commi  2
e 4 dell'art. 154 del d.lgs.  n.  152  del  2006  sono  fondate,  con
conseguente assorbimento delle altre. 
    La norma censurata reca una disciplina della tariffa del servizio
idrico integrato, facendo  «salvi»  e  dichiarando  «approvati»,  «ai
sensi  e  per  gli  effetti  delle  prescrizioni  regionali  di   cui
all'articolo 51 della l.r. n. 26/2003, come modificato  dall'articolo
8 della  legge  regionale  29  gennaio  2009,  n.  1»,  gli  atti  di
determinazione della tariffa  delle  Autorita'  d'ambito  e  i  piani
d'ambito gia' adottati; i citati parametri interposti dei commi 2 e 4
dell'art. 154, del d.lgs. n. 152 del 2006 - come visto piu'  volte  -
attribuiscono, invece, al Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio  la  definizione  delle  componenti  di   costo   per   la
determinazione della «tariffa relativa ai servizi idrici per  i  vari
settori  di  impiego  dell'acqua»   e   all'Autorita'   d'ambito   la
determinazione della tariffa di base. 
    Come gia' piu' volte osservato, la disciplina della  tariffa  del
servizio idrico integrato e' ascrivibile alla competenza  legislativa
esclusiva dello Stato. 
    Ne consegue l'illegittimita'  costituzionale  della  disposizione
denunciata, perche' essa interviene in settori, quelli della  tariffa
del servizio idrico integrato e della pianificazione d'ambito, la cui
disciplina e' preclusa alla Regione. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Riuniti i giudizi, 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  4,  comma  1,
lettera b), della legge della Regione Lombardia 29 gennaio 2009, n. 1
(Modifiche alle disposizioni generali del servizio  idrico  integrato
di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26  «Disciplina  dei
servizi locali di interesse economico generale. Norme in  materia  di
gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo  del  sottosuolo  e  di
risorse idriche»), nella parte in cui aggiunge la lettera  h-ter)  al
comma 1 dell'art. 44 della legge della  stessa  Regione  12  dicembre
2003, n. 26 (Disciplina dei servizi  locali  di  interesse  economico
generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti,  di  energia,  di
utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche); 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5 della  legge
della Regione Lombardia n. 1 del 2009, nella parte in cui sostituisce
la lettera e) del comma 2 e il secondo periodo del comma 4  dell'art.
48 della legge n. 26 del 2003 della stessa Regione; 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8 della  legge
della Regione Lombardia n. 1 del 2009, nella parte in cui sostituisce
il comma 1 dell'art. 51 della legge  n.  26  del  2003  della  stessa
Regione; 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  3,  comma  1,
lettere p), q) ed r), e dell'art. 15,  comma  9,  della  legge  della
Regione Lombardia 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in  materia  di
ambiente e  servizi  di  interesse  economico  generale  -  Collegato
ordinamentale). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                         Il redattore: Gallo 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 23 aprile 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola