N. 148 ORDINANZA 14 - 23 aprile 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Elezioni - Partiti politici - Norme della  Regione  Calabria  per  lo
  svolgimento di «elezioni primarie» per la  selezione  di  candidati
  all'elezione di Presidente della Giunta  regionale  -  Ricorso  del
  Governo - Sopravvenuta modificazione delle disposizioni impugnate -
  Rinuncia al ricorso in assenza di costituzione  in  giudizio  della
  parte convenuta - Estinzione del processo. 
- Legge della Regione Calabria 17 agosto 2009, n.  25,  artt.  2,  9,
  commi 1 e 4, lett. a) e b), 13, comma 3, lett. b), e 15, comma 3. 
- Costituzione, artt. 48, 49, 51, primo comma,  117,  secondo  comma,
  lett. l), e 122, primo comma; legge 2 luglio 2004, n. 165, art.  2;
  d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, artt. 4, comma 1, lett. d), 20 e 22,
  comma 1;  norme  integrative  per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
  costituzionale, art. 23. 
(GU n.17 del 28-4-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Ugo DE SIERVO; 
Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco
  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria
  Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe
  FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2, 9, commi 1
e 4, lettere a) e b), 13, comma 3, lettera b), e 15, comma  3,  della
legge della Regione Calabria 17 agosto 2009,  n.  25  (Norme  per  lo
svolgimento di «elezioni primarie»  per  la  selezione  di  candidati
all'elezione di Presidente  della  Giunta  regionale),  promosso  dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 22-27
ottobre 2009,  depositato  in  cancelleria  il  27  ottobre  2009  ed
iscritto al n. 99 del registro ricorsi 2009. 
    Udito nella camera di consiglio del  24  marzo  2010  il  Giudice
relatore Sabino Cassese. 
    Ritenuto che  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con
ricorso in via principale ritualmente notificato e depositato in data
27 ottobre 2009 (reg. ric. n. 99 del 2009), ha proposto questione  di
legittimita' costituzionale degli articoli 2, 9, commi 1 e 4, lettere
a) e b), 13, comma 3, lettera b), 15,  comma  3,  della  legge  della
Regione Calabria 17 agosto 2009, n. 25 (Norme per lo  svolgimento  di
«elezioni primarie» per la selezione  di  candidati  all'elezione  di
Presidente della Giunta regionale), per contrasto  con  gli  articoli
48, 49, 51, primo comma, 117, secondo comma, lettera l), e 122, primo
comma, della Costituzione; 
        che la legge della Regione  Calabria  n.  25  del  2009,  con
l'intento di introdurre meccanismi di  democrazia  partecipativa,  ha
disciplinato le elezioni primarie quali modalita'  di  partecipazione
degli  elettori  alla  selezione  delle  candidature  presentate  dai
partiti e dai gruppi politici organizzati per le elezioni regionali; 
        che, in particolare, l'art. 2 della suddetta legge  regionale
ha previsto che  «I  partiti  ed  i  gruppi  politici  che  intendono
presentare liste elettorali per l'elezione  del  Consiglio  regionale
(...),  partecipano  alle  "elezioni  primarie"  e,  a   pena   della
esclusione  dal  rimborso  di  cui  all'articolo  15,  alle  elezioni
regionali candidano alla carica di Presidente della Giunta  regionale
il candidato della rispettiva lista che ha ottenuto il maggior numero
di voti nella "elezione  primaria"»;  che  gli  artt.  13,  comma  3,
lettera b), e 15, comma 3, hanno  previsto  la  mancata  restituzione
della cauzione e del rimborso spese per i soggetti  che  non  abbiano
candidato  alla  carica  di  Presidente  della  Giunta  regionale  il
candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti nelle elezioni
primarie; che l'art. 9 della  medesima  legge  regionale,  dopo  aver
disposto, al comma 1, che «ciascun elettore esprime il  proprio  voto
scegliendo la scheda della lista, o della coalizione di liste, per la
quale intende votare», ha previsto, al comma 4,  che  «Il  Presidente
ovvero il Vicepresidente della sezione: a) consegna la  scheda  della
lista richiesta dall'elettore; ciascun  elettore  puo'  esprimere  il
voto per una sola lista di candidati alla carica di Presidente  della
Giunta   regionale;   b)   deposita   ciascuna   scheda    restituita
dall'elettore dopo l'espressione del voto  nell'urna  riservata  alle
schede della lista per la quale l'elettore ha espresso il voto»; 
        che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sostenuto,  in  primo
luogo, che la legge regionale violerebbe  gli  artt.  49,  51,  primo
comma, e 122, primo comma, Cost., non essendo la Regione competente a
disciplinare il  sistema  di  selezione  dei  candidati  dei  partiti
politici alle elezioni, vincolando, l'art.  2,  la  formazione  delle
liste elettorali ai risultati delle elezioni primarie, e irrogando, i
successivi artt. 13, comma 3, lettera b), e  15,  comma  3,  sanzioni
pecuniarie derivanti dal mancato rispetto dell'obbligo  di  candidare
alla carica di presidente della giunta regionale il  vincitore  delle
elezioni primarie; in secondo luogo, che l'art. 9, commi 1 e 4, della
legge regionale, consentendo di desumere la manifestazione di voto  e
ledendo il diritto alla  riservatezza  dell'elettore,  contrasterebbe
con gli artt. 48, secondo comma, e 117, secondo  comma,  lettera  l),
Cost.; 
        che la Regione Calabria, non  costituitasi  in  giudizio,  ha
provveduto a modificare le disposizioni impugnate con due  successive
leggi regionali (la legge della Regione Calabria 29 ottobre 2009,  n.
38, e la legge della Regione Calabria 3 dicembre 2009, n. 44); 
        che, con atto depositato  presso  la  cancelleria  di  questa
Corte l'11 febbraio 2010,  l'Avvocatura  generale  dello  Stato,  per
conto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  in  virtu'  del
diritto sopravvenuto, ha dichiarato di rinunciare al  ricorso  n.  99
del 2009; 
        che l'atto di rinuncia e' stato ritualmente  notificato  alla
Regione Calabria in data 12 febbraio 2010. 
    Considerato che, in mancanza di costituzione  in  giudizio  della
parte convenuta, la rinuncia al ricorso determina, ai sensi dell'art.
23  delle  norme  integrative  per  i  giudizi  davanti  alla   Corte
costituzionale, l'estinzione del processo. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara estinto il processo. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2010. 
 
                      Il Presidente: De Siervo 
 
 
                        Il redattore: Cassese 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 23 aprile 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola