N. 53 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 marzo 2010

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 1º aprile  2010  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria -  Disciplina  organica
  della materia della esecuzione  di  lavori  e  opere  pubbliche  da
  eseguirsi sul territorio regionale - Contrasto con  il  codice  dei
  contratti pubblici che riserva la disciplina medesima allo Stato  -
  Ricorso  del  Governo  -  Denunciata  violazione  della  competenza
  legislativa esclusiva nelle materie della tutela della  concorrenza
  e dell'ordinamento civile. 
- Legge della Regione Umbria 21 gennaio 2010, n. 3, art. 1, comma 1. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e)  e  l);  d.lgs.  12
  aprile 2006, n. 163, art. 4, comma 3. 
Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria -  Disciplina  organica
  della materia della esecuzione  di  lavori  e  opere  pubbliche  da
  eseguirsi sul  territorio  regionale  -  Definizione  dei  soggetti
  aggiudicatori destinatari, quali soggetti attivi, della  articolata
  disciplina in materia di contratti  pubblici  -  Contrasto  con  il
  codice dei contratti pubblici che riserva  la  disciplina  medesima
  allo Stato - Ricorso del  Governo  -  Denunciata  violazione  della
  competenza legislativa esclusiva nelle materie della  tutela  della
  concorrenza e dell'ordinamento civile. 
- Legge della Regione Umbria 21 gennaio 2010, n. 3, art. 2. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e)  e  l);  d.lgs.  12
  aprile 2006, n. 163, artt. 3 e 4, comma 3. 
Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria -  Disciplina  organica
  della materia della esecuzione  di  lavori  e  opere  pubbliche  da
  eseguirsi sul territorio regionale - Possibilita'  per  i  soggetti
  aggiudicatori di utilizzare i prezziari  pubblici  non  aggiornati,
  relativi all'anno precedente - Contrasto con la  specifica  e  piu'
  restrittiva  disposizione  del  codice  dei  contratti  pubblici  -
  Ricorso  del  Governo  -  Denunciata  violazione  della  competenza
  legislativa esclusiva nella materia dell'ordinamento civile. 
- Legge della Regione Umbria 21 gennaio 2010, n. 3, art. 13, comma 3. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. l); d.lgs.  12  aprile
  2006, n. 163, artt. 133, comma 8, e 4, comma 3. 
Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria -  Disciplina  organica
  della materia della esecuzione  di  lavori  e  opere  pubbliche  da
  eseguirsi sul territorio regionale - Incentivo per la progettazione
  e per le attivita' tecnico-amministrative connesse - Contrasto  con
  la specifica disposizione  del  codice  dei  contratti  pubblici  -
  Ricorso  del  Governo  -  Denunciata  violazione  della  competenza
  legislativa esclusiva nelle materie della tutela della  concorrenza
  e dell'ordinamento civile. 
- Legge della Regione Umbria 21 gennaio 2010, n. 3, art. 16. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e)  e  l);  d.lgs.  12
  aprile 2006, n. 163, artt. 92, comma 5, e 4, comma 3. 
Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria -  Disciplina  organica
  della materia della esecuzione  di  lavori  e  opere  pubbliche  da
  eseguirsi sul  territorio  regionale  -  Affidamento  di  incarichi
  architetturali ed  ingegneristici  -  Preferenza  per  il  criterio
  dell'offerta economicamente  piu'  vantaggiosa  rispetto  a  quella
  ordinaria del prezzo  piu'  basso  -  Contrasto  con  la  specifica
  disposizione del  codice  dei  contratti  pubblici  -  Ricorso  del
  Governo  -  Denunciata  violazione  della  competenza   legislativa
  esclusiva nella materia della tutela della concorrenza. 
- Legge della Regione Umbria 21 gennaio 2010, n. 3, art. 19, comma 1. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e); d.lgs.  12  aprile
  2006, n. 163, artt. 81, commi 1 e 2, e 4, comma 3. 
Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria -  Disciplina  organica
  della materia della esecuzione  di  lavori  e  opere  pubbliche  da
  eseguirsi   sul   territorio   regionale   -   Servizi    attinenti
  all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a  ventimila
  euro - Determinazione dei corrispettivi demandati alla negoziazione
  tra la stazione appaltante ed il progettista fiduciario - Contrasto
  con la specifica disposizione del codice dei contratti  pubblici  -
  Ricorso  del  Governo  -  Denunciata  violazione  della  competenza
  legislativa esclusiva nelle materie della tutela della  concorrenza
  e dell'ordinamento civile. 
- Legge della Regione Umbria 21 gennaio 2010, n. 3, art. 20, comma 3. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e)  e  l);  d.lgs.  12
  aprile 2006, n. 163, artt. 92, commi 2 e 3, e 4, comma 3. 
Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria -  Disciplina  organica
  della materia della esecuzione  di  lavori  e  opere  pubbliche  da
  eseguirsi sul territorio  regionale  -  Attivita'  di  manutenzione
  tramite la stipula di contratti aperti, privi di un importo certo e
  predefinito al momento della stipula,  ma  variabile  in  relazione
  agli interventi non predeterminati  nel  numero  e  resi  necessari
  secondo  le  necessita'  delle  amministrazioni  aggiudicatrici   -
  Previsione di una tipologia contrattuale innovativa,  in  contrasto
  con la  tassativita'  delle  tipologie  contrattuali  previste  dal
  Codice dei contratti pubblici - Ricorso del  Governo  -  Denunciata
  violazione della competenza  legislativa  esclusiva  nelle  materie
  della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile. 
- Legge della Regione Umbria 21 gennaio 2010, n. 3, art. 22, commi  3
  e 4. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e)  e  l);  d.lgs.  12
  aprile 2006, n. 163, artt. 3, commi 3 e 10, 4, comma 3, e  Allegato
  IIA. 
Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria -  Disciplina  organica
  della materia della esecuzione  di  lavori  e  opere  pubbliche  da
  eseguirsi sul territorio regionale - Responsabile del  procedimento
  - Definizione dell'organizzazione amministrativa, dei compiti e dei
  requisiti, in contrasto con i principi fondamentali  contenuti  nel
  Codice   dei   contratti   pubblici,   quali    l'unicita'    della
  responsabilita' del procedimento e l'appartenenza del  responsabile
  unico alla struttura dell'amministrazione aggiudicatrice -  Ricorso
  del Governo - Denunciata violazione  della  competenza  legislativa
  statale. 
- Legge della Regione Umbria 21 gennaio 2010, n. 3, art. 15. 
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163,
  art. 10. 
Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria -  Disciplina  organica
  della materia della esecuzione  di  lavori  e  opere  pubbliche  da
  eseguirsi sul territorio regionale - Commissione  giudicatrice  nel
  caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta  economicamente
  piu' vantaggiosa - Composizione  e  funzioni  della  commissione  -
  Contrasto con le disposizioni sulle cause di  incompatibilita'  dei
  commissari contenute nel Codice dei contratti  pubblici  -  Ricorso
  del Governo - Denunciata violazione  della  competenza  legislativa
  statale. 
- Legge della Regione Umbria 21 gennaio 2010, n. 3, art. 28. 
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163,
  art. 84, commi 4, 5 e 6. 
(GU n.17 del 28-4-2010 )
     Nell'interesse della Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  in
persona del Presidente pro tempore, rappresentata e  difesa  ex  lege
dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui  uffici  in  Roma,
via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliata; 
    Nei confronti della Regione Umbria,  in  persona  del  Presidente
della  Giunta  Regionale  pro  tempore,  per  la   dichiarazione   di
illegittimita'  costituzionale  dei  seguenti  articoli  della  legge
regionale 21 gennaio 2010, n. 3, recante  «Disciplina  regionale  dei
lavori pubblici e norme in materia di regolarita' contributiva per  i
lavori pubblici», pubblicata sul B.U.R. n. 5 del 27 gennaio 2010: 
        art. 1 (Oggetto e finalita'), comma 1; 
        art. 2 (Ambito di applicazione); 
        art. 13 (Aggiornamento dell'elenco regionale dei prezzi e dei
costi per la sicurezza), comma 3; 
        art. 15 (Responsabile del procedimento); 
        art. 16 (Incentivo per la progettazione e  per  le  attivita'
tecnico-amministrative connesse); 
        art. 19 (Qualita' dei progetti e  dei  soggetti  partecipanti
alle gare), comma 1; 
        art. 20 (Servizi attinenti all'architettura e  all'ingegneria
di importo inferiore a centomila euro), comma 3; 
        art. 22 (Attivita' di manutenzione), commi 3 e 4; 
        art. 28 (Commissione giudicatrice nel caso di  aggiudicazione
con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa); 
    in virtu' della deliberazione del Consiglio dei Ministri in  data
12 marzo 2010. 
 
                              Premessa 
 
    1. - La Regione Umbria ha emanato la legge regionale indicata  in
epigrafe, con la quale ha inteso  regolare  in  maniera  organica  la
materia della esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul
territorio regionale,  nonche'  la  regolarita'  contributiva  per  i
lavori pubblici, con le finalita' specificate al comma 2 dell'art. 1.
Alcune delle norme della Legge Regionale in questione  non  risultano
in linea con i principi  costituzionali  che  presiedono  al  riparto
delle competenze legislative tra Stato e regioni; per tale motivo  il
Consiglio dei Ministri ha ritenuto di doverle impugnare, ed  a  tanto
in effetti si provvede mediante il presente ricorso. 
    2.  -  E'  noto  che  la  questione  del  riparto  di  competenza
legislativa fra Stato e regioni nel settore degli appalti pubblici ha
avuto un notevole contributo  interpretativo  ad  opera  di  svariati
pronunciamenti di codesta Corte costituzionale, segnatamente ad opera
delle sentenze nn. 303  e  304/2003,  n.  345/2004,  e  n.  322/2008,
nonche' una precisa regolamentazione ad opera del c.d. «Codice  degli
appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»  (d.lgs.  n.
163/2006).  In  particolare,  in  relazione   alla   tematica   sopra
richiamata, il suddetto Codice  ha  espressamente  previsto  che  «le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  esercitano  la
potesta' normativa nelle materie  oggetto  del  presente  codice  nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario  e  delle
disposizioni relative a materie di competenza esclusiva dello Stato»,
mentre «relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente,
le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  esercitano
la  potesta'  normativa  nel  rispetto  dei   principi   fondamentali
contenuti nelle norme del presente codice, in particolare, in tema di
programmazione di lavori pubblici, approvazione dei progetti ai  fini
urbanistici ed espropriativi, organizzazione amministrativa,  compiti
e requisiti del responsabile del procedimento, sicurezza del  lavoro»
(art. 4, commi 1 e 2). 
    Dipoi, il comma 3 del medesimo art. 4 ha ulteriormente  precisato
l'operativita' dell'art. 177, secondo comma, Cost.  in  relazione  al
settore degli appalti pubblici, disponendo quanto segue: «Le regioni,
nel rispetto dell'art. 117, comma secondo,  della  Costituzione,  non
possono prevedere una  disciplina  diversa  da  quella  del  presente
codice in relazione: alla qualificazione e selezione dei concorrenti;
alle procedure di affidamento, esclusi i  profili  di  organizzazione
amministrativa; ai  criteri  di  aggiudicazione;  al  subappalto;  ai
poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati  all'Autorita'
per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e
forniture; alle attivita' di progettazione e ai piani  di  sicurezza;
alla  stipulazione  e  all'esecuzione  dei  contratti,  ivi  compresi
direzione  dell'esecuzione,  direzione  dei  lavori,  contabilita'  e
collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione  e  contabilita'
amministrative; al contenzioso. Resta ferma la  competenza  esclusiva
dello Stato a disciplinare i contratti relativi alla tutela dei  beni
culturali,  i  contratti  nel  settore  della  difesa,  i   contratti
segretati o che esigono particolari misure di  sicurezza  relativi  a
lavori, servizi, forniture». 
      
    3.  -  Sulla  base  dei  principi   desumibili   dalle   pronunce
costituzionali e dalle norme ora richiamate,  e'  pertanto  possibile
affermare che la materia  degli  appalti  pubblici  -  ancorche'  non
espressamente menzionata dall'art. 117 Cost.  -  non  appartiene  per
residualita' alla competenza legislativa delle regioni.  In  effetti,
come ritenuto da codesta Corte, si tratta di ambiti  di  legislazione
che non integrano una vera e propria materia,  ma  si  qualificano  a
seconda dell'oggetto  al  quale  afferiscono,  e,  pertanto,  possono
essere ascritti di volta in volta a potesta' legislative dello Stato,
ovvero a potesta' legislative concorrenti. 
    Se dunque si procede a  scomporre  la  disciplina  degli  appalti
pubblici  in  tutti  i  suoi  momenti   (dell'organizzazione,   della
programmazione, del finanziamento, della scelta del contraente, della
sua   qualificazione,   dell'esecuzione    del    contratto,    delle
controversie), si ha che ciascuno  di  essi  puo'  essere  ricondotto
all'ambito di legislazione cui appartiene la relativa materia, e,  di
conseguenza, puo'  essere  individuato  il  soggetto  titolare  della
connessa potesta' legislativa. 
    4. - A grandi linee, si puo' affermare dunque che tutto cio'  che
attiene alla fase dell'affidamento dell'appalto (contenuto dei  bandi
di  gara,  criteri  di  aggiudicazione,  commissioni  aggiudicatrici,
disciplina della gara, qualificazione dei  concorrenti)  rientra  nel
generale  concetto  di  regolamentazione  della  concorrenza   e   di
regolazione del mercato; ed in questa prospettiva  e'  la  genesi  di
tutta la normativa comunitaria in materia, nonche' la  ragione  della
predominanza di questa sulla normativa interna: regolamentazione che,
in quanto tale, appartiene allo Stato in via esclusiva. In tal  senso
si e'  espressamente  indirizzato  l'orientamento  di  codesta  Corte
Costituzionale, affermando che l'acquisto di beni e servizi da  parte
delle pubbliche amministrazioni  secondo  le  procedure  ad  evidenza
pubblica  costituisce  la  concreta  attuazione  della  pienezza  dei
rapporti concorrenziali: «Le procedure ad  evidenza  pubblica,  anche
alla luce delle direttive della Comunita' Europea (cfr. da ultimo  la
direttiva 2004/18l/CE del 31 marzo 2004,  relativa  al  coordinamento
delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici  di  lavori,
di forniture e servzi), hanno assunto un rilievo fondamentale per  la
tutela della concorrenza tra i vari operatori  economici  interessati
alle commesse pubbliche. Viene in rilievo,  a  questo  proposito,  la
disposizione di cui all'art. 117, secondo comma, Cost.,  secondo  cui
spetta allo Stato legiferare in via esclusiva in tema di tutela della
concorrenza» (sentenza n. 345/2004). 
    La ragione di quanto sopra risiede nella insopprimibile  esigenza
che il mercato degli appalti pubblici  (da  considerarsi  in  maniera
unitaria sul territorio nazionale, ove non addirittura europeo) e  le
sue  regole  non  soffrano  della  frantumazione   conseguente   alla
pluralita'   di   possibili   discipline,   articolate   secondo   le
differenziazioni del territorio regionale e  ciascuna  rispondente  a
finalita' politiche diverse,  ed  abbiano  viceversa  una  disciplina
omogenea ed unitaria su tutto il territorio nazionale. 
    Per altro verso, occorre  tener  presente  che  la  normativa  di
settore non risponde soltanto all'esigenza di assicurare  la  massima
concorrenzialita'  fra  le  imprese  (in   attuazione   di   principi
sovranazionali  soprattutto  di  matrice   comunitaria),   ma   anche
all'esigenza, altrettanto rilevante, della  Pubblica  Amministrazione
di individuare un contraente che sia affidabile sia sotto il  profilo
tecnico che finanziario. Si puo' quindi affermare che,  nella  misura
in cui la normativa di  settore  risponde  anche  all'esigenza  della
stazione appaltante di poter aggiudicare l'appalto ad un soggetto che
sia in possesso di adeguati requisiti  (indice  della  sua  capacita'
finanziaria e tecnica), incide direttamente anche sulla  liberta'  di
iniziativa economica (che costituisce,  in  qualche  misura,  l'altra
faccia della medaglia rispetto al concetto di  concorrenza)  tutelata
ex articolo 41 Cost.: e'  evidente,  infatti,  che  la  normativa  in
materia di contratti pubblici  preordinata  alla  individuazione  dei
requisiti occorrenti per l'aggiudicazione di un  determinato  appalto
integra e completa la menzionata norma costituzionale, e finisce  per
conformare il diritto di iniziativa economica  o,  per  meglio  dire,
l'attivita' d'impresa nello specifico settore qui considerato. 
    In conclusione, nella specifica materia che in questa sede  viene
in considerazione, lo  Stato  dispone  di  una  potesta'  legislativa
esclusiva, che trova il suo  fondamento  non  soltanto  nell'articolo
117, secondo comma, lett. e) (tutela  della  concorrenza),  ma  anche
nell'articolo 117, secondo  comma,  lett.  I),  nella  parte  in  cui
stabilisce una riserva di  legge  in  suo  favore  per  tutto  quanto
attiene all'ordinamento civile. 
    Le Regioni (e le Province Autonome di Trento e Bolzano),  quindi,
non possono emanare autonome norme di legge destinate a  disciplinare
le procedure di affidamento di contratti pubblici, in  contrasto  con
la disciplina statale. 
    5. - Il discorso ovviamente si  pone  negli  stessi  termini  con
riguardo ad altri aspetti della materia dei lavori  pubblici  (e  dei
contratti  pubblici  in   genere),   quali   la   progettazione,   la
sottoscrizione dei contratti, l'individuazione del loro  oggetto,  la
loro esecuzione, il subappalto, la disciplina delle controversie. 
    E' infatti evidente che tutta la vicenda contrattuale  appartiene
alla disciplina civilistica delle obbligazioni, delle loro fonti, del
loro adempimento, del loro inadempimento e delle relative conseguenze
giuridiche (non  a  caso  il  contratto  di  appalto  trova  compiuta
disciplina negli articoli del codice civile, e l'appalto pubblico  e'
tradizionalmente ritenuto un contratto di diritto privato,  ancorche'
speciale),  e  come  tale  rientra  a  pieno  titolo  nella  potesta'
legislativa  esclusiva  dello  Stato,  cui  spetta,  sempre  a  norma
dell'art. 117 Cost., legiferare  in  tema  di  ordinamento  civile  e
penale. Le Regioni (e le  Province  Autonome),  quindi,  non  possono
nemmeno  emanare  norme  proprie  volte  a   regolare   gli   aspetti
contrattuali degli appalti pubblici. 
    Al riguardo, la sentenza n. 401/2007 della Corte ha avuto modo di
segnalare che «sussiste, infatti, l'esigenza,  sottesa  al  principio
costituzionale  di  eguaglianza,  di   garantire   l'uniformita'   di
trattamento, nell'intero territorio nazionale, della disciplina della
fase di conclusione ed esecuzione dei contratti  di  appalto  avente,
tra l'altro -  per  l'attivita'  di  unificazione  e  semplificazione
normativa svolta dal legislatore -, valenza sistematica (punto 6.8). 
    Quanto poi alla progettazione degli appalti pubblici, la  cennata
sentenza n. 401/2007 ha del pari chiarito - in sede di ermeneusi  del
richiamato articolo 4, comma 3, del Codice dei contratti  pubblici  -
che  detta  materia  appartiene  bensi'  all'ambito   di   competenza
legislativa esclusiva  dello  Stato,  con  la  precisazione  che  «la
riconduzione  dell'attivita'   di   progettazione   alla   competenza
esclusiva dello Stato opera esclusivamente per  quanto  attiene  alla
fissazione dei criteri in base ai quali tale  attivita'  deve  essere
svolta  in  modo  da  assicurare  in  ogni   caso   la   piu'   ampia
competitivita' e la libera circolatone degli operatori economici  nel
segmento di mercato in questione» (punto 6.10). 
    Possono invece emanare norme dirette a disciplinare argomenti  ed
istituti che  sono  oggetto  di  competenza  legislativa  concorrente
(programmazione,  esercizio  ed  effetti   dei   poteri   approvativi
specialmente   per   quanto   attiene   all'ambito   urbanistico   ed
espropriativo, ecc.), ma cio' nel rispetto dei principi  fondamentali
desumibili dalle norme statali. 
    6.  Sulla  base  delle  suesposte  considerazioni  di   carattere
preliminare e generale, il Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
giusta delibera del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2010, intende
impugnare la Legge della Regione Umbria n. 3 del 21 gennaio  2010,  e
le specifiche disposizioni della stessa che comportano  senza  dubbio
il superamento della linea di demarcazione della potesta' legislativa
tra Stato e regioni tracciata dalla Costituzione, cosi'  come  dianzi
sommariamente  delineata,  e  comunque  travalicano  i  limiti  della
competenza legislativa regionale in materia. 
    Cio' e' avvenuto, secondo la Presidenza del Consiglio ricorrente,
in relazione alle norme che di seguito specificamente si  elencano  e
si censurano. 
1. - Art. 1, comma 1: contrasto con l'art. 117, secondo comma,  lett.
e) ed l), Cost. 
    L'art. 1, comma 1, della L.R. n. 3/2010,  dispone  quanto  segue:
«Con la presente legge la Regione nei limiti  e  nel  rispetto  della
Costituzione, dei vincoli derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e
dagli obblighi internazionali, nonche' della normativa statale, detta
la disciplina per la  esecuzione  di  lavori  e  opere  pubbliche  da
eseguirsi sul territorio regionale, di  competenza  della  Regione  e
degli altri soggetti di  cui  all'art.  2,  nonche'  disposizioni  in
materia di  regolarita'  contributiva  per  i  lavori  pubblici».  La
presente  disposizione  intende   dunque   definire   l'oggetto   del
complessivo  intervento  normativo  regionale,  attribuendo  all'ente
locale il potere di dettare la  disciplina  per  la  «esecuzione»  di
lavori pubblici genericamente  di  interesse  regionale,  nonche'  in
materia di regolarita' contributiva per i lavori pubblici. 
    Le considerazioni espresse nella premessa  del  presente  ricorso
circa l'assenza di alcuna competenza legislativa regionale in materia
di esecuzione dei  contratti  pubblici,  risultano  avvalorate  dalla
pertinente previsione dell'art. 4, comma 3, del d.lgs.  n.  163/2006,
il quale si rammenta, prevede che «le regioni, nel rispetto dell'art.
117, comma secondo, della Costituzione,  non  possono  prevedere  una
disciplina diversa da quella del presente codice in  relazione  (...)
alla  stipulazione  e  all'esecuzione  dei  contratti,  ivi  compresi
direzione  dell'esecuzione,  direzione  dei  lavori,  contabilita'  e
collaudo (...)». Sicche' la  esaminata  disposizione  regionale,  pur
nella sua portata meramente enunciativa e programmatica,  lede  nella
descritta guisa l'ambito esclusivo di competenza legislativa statale,
per come fissato dall'articolo 117, secondo comma, lett.  e)  (tutela
della concorrenza), e lett. l) (ordinamento civile). 
2. - Articolo 2: : contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lett.
e) ed l), Cost. 
    L'art.  2  della   L.R.   n.   3/2010,   rubricato   «Ambito   di
applicazione», recita come segue: 
    «1. Le disposizioni di cui alla presente legge si  applicano:  a)
alla Regione Umbria, alle agenzie e agli enti da essa  istituiti;  b)
agli enti locali, alle  loro  associazioni,  unioni  e  consorzi,  ai
consorzi di bonifica, c) alle aziende unita' sanitarie  locali,  alle
aziende ospedaliere, agli enti di gestione delle residenze  sanitarie
assistenziali per anziani e disabili e alle Istituzioni pubbliche  di
assistenza e  beneficienza  (IPAB);  d)  agli  organismi  di  diritto
pubblico; e) ai soggetti, diversi  da  quelli  di  cui  alle  lettere
precedenti, relativamente a lavori od opere pubbliche o  di  pubblica
utilita' che beneficiano di finanziamenti pubblici in conto interesse
o in conto capitale, assegnati in attuazione  di  piani  e  programmi
approvati dall'amministrazione  regionale,  di  importo  attualizzato
pari o superiore al cinquanta per cento dell'importo dei lavori. 
    2.  Ai  sensi  della  presente  legge  si   intendono:   a)   per
«amministrazioni aggiudicatrici»  i  soggetti  di  cui  al  comma  1,
lettere a), b), c) e d); b) per «soggetti aggiudicatori»  i  soggetti
di cui al comma 1. In sostanza, quindi, la Legge  Regionale  delinea,
con la presente disposizione, i «soggetti aggiudicatori» destinatari,
quali soggetti "attivi" della articolata  disciplina  in  materia  di
contratti pubblici. 
    Anche  tale  previsione  contrasta  con  la  riserva  legislativa
statale di cui all'art. 117 Cost., in quanto impinge  inevitabilmente
-  nella  sua  genericita',  ed  in  virtu'  della  disciplina  dipoi
precisata nel prosieguo della Legge Regionale - anche  quegli  ambiti
relativi  agli  appalti   pubblici   (ad   es.,   le   procedure   di
aggiudicazione, l'esecuzione dei contratti, ecc.) la  cui  disciplina
e' per l'appunto oggetto di esclusiva competenza dello Stato. 
    D'altronde le definizioni fornite al ripetuto art. 2  della  L.R.
n. 3/2010, contrastano sotto svariati  profili  con  quelle  previste
dall'art. 3 del d.lgs. n. 163/2006. Basti al riguardo  segnalare  che
la generica previsione per cui la legge regionale  si  applica  anche
alle agenzie e agli enti istituiti dalla Regione (cfr.  il  comma  1,
lett. a) consentirebbe in astratto di applicare la  normativa  locale
anche a soggetti che,  purche'  «istituiti  dalla  Regione»,  non  si
comprende  in  che  forma,  magari  anche  privatistica,  non   siano
suscettibili di rientrare nelle piu' precise definizioni  di  cui  al
richiamato art. 3 del Codice  dei  contratti  pubblici.  Sotto  altro
profilo, la definizione di «soggetti aggiudicatori» di cui  al  comma
2, lett. b), e che assorbe - tra l'altro - quella di cui al comma  1,
lett. e), non coincide, ed e' anzi decisamente piu'  restrittiva,  di
quella desumibile dall'art. 3, comma  31,  del  d.lgs.  n.  163/2006,
concernente gli  «altri  soggetti  aggiudicatori»:  il  che  comporta
quindi una sensibile differenziazione della portata applicativa della
relativa norma rispetto ai non  derogabili  parametri  offerti  dalla
normativa statale. 
    Non  appare  inutile  rammentare,  infine,  che  la  sentenza  n.
401/2007 ha avuto modo di precisare la impossibilita'  di  «tracciare
una netta linea di  demarcazione  che  faccia  unicamente  perno  sul
profilo soggettivo, distinguendo le  procedure  di  gara  indette  da
amministrazioni statali da quelle poste in essere da  amministrazioni
regionali o sub-regionali, per inferirne che solo le prime  sarebbero
di spettanza statale, mentre le  seconde  rientrerebbero  nell'ambito
della  potesta'  legislativa   regionale»:   cio'   in   quanto   «la
perimetrazione delle sfere materiali di competenza non puo', infatti,
essere determinata avendo riguardo  esclusivamente  alla  natura  del
soggetto che indice la gara o al quale e' riferibile quel determinato
bene o servizio, in quanto,  come  gia'  sottolineato,  occorre  fare
riferimento, invece, al contenuto delle norme censurate  al  fine  di
inquadrarlo negli ambiti materiali indicati dall'art. 117 Cost.». 
3. - Art. 13, comma 3: contrasto con l'articolo 117,  secondo  comma,
lett. 1), Cost. 
    L'art. 13, comma 3, della L.R. n. 3/2010, dispone  quanto  segue:
«I soggetti aggiudicatori possono utilizzare l'elenco  regionale  dei
prezzi e dei costi per la sicurezza non aggiornato per i progetti  di
livello  almeno  preliminare,   approvati   prima   della   data   di
pubblicazione dell'aggiornamento a condiione che  i  relativi  bandi,
avvisi o lettere di  invito  per  l'esecuzione  dei  lavori  vengano,
rispettivamente, pubblicati o trasmesse, entro il successivo mese  di
giugno». 
    La presente previsione consente dunque ai soggetti  aggiudicatori
l'utilizzazione dei prezziari pubblici non aggiornati, ossia relativi
all'anno precedente, in relazione  a  progetti  che  siano  approvati
entro una non meglio precisata data  dell'anno  successivo  (relativa
all'aggiornamento dei prezzi dell'anno successivo), e sempreche' - in
sostanza -  l'avvio  delle  procedure  di  aggiudicazione  di  quella
progettazione sia intervenuto entro il giugno dell'anno successivo  a
quello dei prezziari «scaduti». 
    Tale previsione si pone in evidente  contrasto  con  l'art.  133,
comma 8, del d.lgs. n. 163/2006, il quale  dispone  come  segue:  «Le
stazioni appaltanti provvedono ad  aggiornare  annualmente  i  propri
prezzari, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a
quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti  a
significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di
mercato. I prezzari cessano di avere validita' il 31 dicembre di ogni
anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al  30  giugno
dell'anno  successivo  per  i  progetti  a  base  di  gara   la   cui
approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza
da parte dei predetti soggetti, i prezzari possono essere  aggiornati
dalle  competenti  articolazioni  territoriali  del  Ministero  delle
infrastrutture di concerto con le regioni interessate». 
    Diversamente dalla norma  regionale  qui  impugnata,  dunque,  la
disciplina  statale  pone  termini  piu'  stringenti  e   certi   per
l'utilizzazione dei prezziari «scaduti», prevedendo che essi  possano
essere applicati in relazione a progetti gia' approvati alla data del
30 giugno dell'anno successivo, e che comunque - in caso  di  mancato
aggiornamento anche per l'ulteriore periodo - l'aggiornamento  andra'
effettuato ad opera delle articolazioni  locali  dell'Amministrazione
delle infrastrutture. Tale previsione  statale,  ed  i  termini  piu'
solleciti ivi previsti per l'aggiornamento dei prezziari della  P.A.,
e' evidentemente posta «al fine  di  assicurare  che  i  costi  degli
interventi indicati nel progetto  e  quindi  posti  a  base  di  gara
corrispondano alla reale situazione di mercato (e per questa via  sia
assicurato   l'interesse   pubblico    alla    corretta    esecuzione
dell'intervento)» (TAR Umbria, Perugia, I, 7 giugno 2008, n. 247). 
    In ogni caso, e' indubitabile che la previsione regionale de  qua
impinga il tema della esecuzione dei  contratti  pubblici,  incidendo
sulla disciplina  dei  prezzi  contrattuali,  ossia  di  un  elemento
essenziale dei contratti medesimi, e comporti pertanto la  violazione
dell'articolo 4, comma 3, del d.lgs. n.  163/2006,  e  con  esso  del
riparto di competenze ex art. 117 Cost. 
4. - Art. 16: contrasto con l'art. 117, secondo comma,  lett.  e)  ed
l), Cost. 
    L'art. 16 della L.R.  n.  3/2010,  rubricato  «Incentivo  per  la
progettazione e per le  attivita'  tecnico-amministrative  connesse»,
dispone quanto segue: «Le amministrazioni aggiudicatrici ripartiscono
una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di
gara di un'opera o  di  un  lavoro,  comprensiva  anche  degli  oneri
previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, per ogni
singola opera o lavoro, con le modalita' e i criteri previsti in sede
di contrattazione decentrata ed assunti in  un  regolamento  adottato
dall'amministrazione, tra il  responsabile  del  procedimento  e  gli
incaricati della redazione del progetto, del piano  della  sicurezza,
della  direzione  dei  lavori,  del  collaudo,  nonche'  tra  i  loro
collaboratori». 
    Tale disposizione  riproduce,  nella  prima  parte,  quanto  gia'
disposto dall'articolo 92, comma 5,  del  Codice  n.  163/2006  (come
modificato con D.L. n. 162/2008, convertito con Legge  n.  201/2008),
ma omette di dettagliare - come  fa  invece  la  norma  statale  -  i
criteri per la determinazione della percentuale  effettiva  destinata
ad ogni singola  attivita'  svolta.  Si  riporta,  per  comodita'  di
lettura, il testo del richiamato art. 92, comma  5:  «Una  somma  non
superiore al due per cento dell'importo  posto  a  base  di  gara  di
un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri  previdenziali
e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere  direttamente
sugli stanziamenti di cui all'art. 93, comma  7,  e'  ripartita,  per
ogni singola opera o lavoro, con le modalita' e i criteri previsti in
sede  di  contrattazione  decentrata  e  assunti  in  un  regolamento
adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e
gli  incaricati  della  redazione  del  progetto,  del  piano   della
sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo,  nonche'  tra  i
loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo  del
due per cento, e' stabilita dal regolamento in rapporto all'entita' e
alla complessita' dell'opera da  realizzare.  La  ripartizione  tiene
conto delle responsabilita' professionali  connesse  alle  specifiche
prestazioni da svolgere. La corresponsione dell'incentivo e' disposta
dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento
positivo delle specifiche attivita' svolte dai  predetti  dipendenti;
limitatamente   alle   attivita'   di   progettazione,    l'incentivo
corrisposto al singolo dipendente non  puo'  superare  l'importo  del
rispettivo trattamento economico complessivo annuo  lordo;  le  quote
parti dell'incentivo corrispondenti  a  prestazioni  non  svolte  dai
medesimi  dipendenti,  in  quanto  affidate   a   personale   esterno
all'organico  dell'amministra.zione  medesima,   ovvero   prive   del
predetto accertamento,  costituirono  economie.  I  soggetti  di  cui
all'articolo 32, comma 1, lettere  b)  e  c),  possono  adottare  con
proprio provvedimento analoghi criteri». 
    Pure al di la' della evidenziata difformita'  tra  la  disciplina
statale e quella regionale qui in contestazione, non  e'  dubbio  che
quest'ultima  attenga  al  tema  della  progettazione  degli  appalti
pubblici, nella misura delineata da codesta Corte  nella  piu'  volte
richiamata pronuncia n. 401/2007, non essendo  revocabile  in  dubbio
che la disciplina degli incentivi alla progettazione  (oggetto  della
impugnata disposizione regionale) riguardi  i  «criteri  in  base  ai
quali tale attivita' deve essere svolta in modo da assicurare in ogni
caso la piu' ampia competitivita'  e  la  libera  circolazione  degli
operatori economici nel  segmento  di  mercato  in  questione»:  essa
disciplina invero una  qualificata  modalita'  di  individuazione  di
emolumenti accessori, da destinare ai soggetti coinvolti  nella  fase
latu sensu progettuale degli  appalti,  chiaramente  indirizzata  nel
senso di incentivare lo svolgimento della  relativa  attivita'  intra
moenia alla Pubblica Amministrazione, e di implementare  la  qualita'
della stessa. 
    E' quindi entro tale ottica che la norma in questione  e'  quindi
certamente violativa dell'ambito statale di competenza legislativa ex
articolo 117 Cost. ed articolo 4, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006. 
5. - Art. 19, comma 1: contrasto con l'articolo 117,  secondo  comma,
lett. e), Cost. 
    L'art. 19, comma 1, della L.R. n. 3/2010, dispone  quanto  segue:
«Nell'affidamento   di   servizi   attinenti    all'architettura    e
all'ingegneria, al fine di promuovere la qualita' dei progetti e  dei
soggetti partecipanti alle  gare,  i  soggetti  aggiudicatori,  nella
scelta dell'offerta migliore, utilizzano, di preferenza, il  criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa». In sostanza, pertanto,
il  legislatore  regionale  esprime  una  tendenziale  preferenza  al
criterio   dell'offerta   economicamente   piu'    vantaggiosa    per
l'affidamento di incarichi architetturali  ed  ingegneristici  (ossia
quelli riguardanti le attivita' progettuali, di  coordinamento  della
sicurezza e di direzione lavori), rispetto  a  quella  ordinaria  del
prezzo piu' basso. 
    Tale previsione si pone in contrasto con l'articolo 81, commi 1 e
2, del d.lgs. n. 163/2006,  il  quale  dispone  che  il  criterio  di
selezione delle offerte negli appalti pubblici (ed  anche  in  quelli
relativi  all'architettura  ed  all'ingegneria,  giusta   il   rinvio
all'uopo effettuato dal successivo art. 91,  comma  1,  del  medesimo
d.lgs. n. 163/2006) possa essere alternativamente  «il  criterio  del
prezzo piu' basso o (...)  il  criterio  dell'offerta  economicamente
piu'  vantaggiosa»  (comma  1  dell'art.  81),  e  che  «le  stazioni
appaltanti scelgono, tra i criteri di cui al  comma  1,  quello  piu'
adeguato  in  relazione   alle   caratteristiche   dell'oggetto   del
contratto» (comma 2). 
    La  differenza  tra  la  norma  regionale e  quella  statale   e'
radicale, e risiede dunque in una preconfezionata scelta della  prima
in favore del criterio dell'offerta economicamente piu'  vantaggiosa,
mentre la seconda affida opportunamente la  scelta  del  criterio  da
adottare nella specie alla natura dell'appalto, ed alle  peculiarita'
dello stesso. 
    Risulta, quindi, evidente il contrasto con  l'art.  117,  secondo
comma, lett. e), Cost. ("tutela della concorrenza"), alla stregua del
quale si e'  ritenuto  che  nella  specifica  materia  dei  lavori  e
contratti pubblici lo  Stato  e'  titolare  di  potesta'  legislativa
esclusiva per tutto quanto attiene alle procedure attraverso le quali
deve  pervenirsi  all'affidamento  ovvero  all'aggiudicazione   degli
appalti,  cui  si  affiancano  indiscutibilmente  le  procedure   per
l'affidamento  di  tutti   quegli   incarichi   aventi   ad   oggetto
l'espletamento  di  attivita'   tecnico-amministrativa   strumentale,
prodromica e comunque connessa alla progettazione e esecuzione  degli
appalti pubblici: non a caso si tratta di procedure  che  trovano  la
loro regolamentazione sia a  livello  di  disciplina  statale  che  a
livello di  disciplina  regionale  nel  medesimo  contesto  normativo
concernente  l'affidamento  degli  appalti.  Trattasi  invero  di  un
complesso normativo attraverso  il  quale  deve  essere  massimamente
assicurato il confronto concorrenziale  (non  a  caso  si  tratta  di
materia su cui e' intervenuto in modo assai penetrante il legislatore
dell'Unione  europea),  e  destinato   a   conformare   sensibilmente
l'esercizio dell'attivita' d'impresa. 
    E' invero in attuazione del surrichiamato precetto costituzionale
che l'art. 4, comma 3,  del  d.lgs.  n.  163/2006  ha  perspicuamente
prescritto che «le regioni, nel  rispetto  dell'articolo  117,  comma
secondo, della Costituzione, non  possono  prevedere  una  disciplina
diversa da  quella  del  presente  codice  in  relazione  (...)  alle
procedure  di  affidamento,  esclusi  i  profili  di   organizzazione
amministrativa; ai  criteri  di  aggiudicazione;  alle  attivita'  di
progettazione e ai piani di sicurezza (. .)» 
6. - Articolo 20, comma  3:  contrasto  con  l'articolo  117  secondo
comma, lett. e) ed l), Cost. 
    L'art. 20, comma 3, della L.R. n. 3/2010, dispone  quanto  segue:
"Il responsabile del procedimento o  il  dirigente  competente  delle
amministrazioni  aggiudicatrici  possono  procedere   all'affidamento
diretto dei servizi attinenti all'architettura  e  all'ingegneria  di
importo stimato  inferiore  a  ventimila  euro  indicati  nei  propri
provvedimenti per l'acquisizione in economia, a soggetti esterni alle
amministrazioni con le procedure e le modalita' indicate negli stessi
provvedimenti, scegliendoli anche negli eventuali elenchi di  cui  al
comma 1. In tal  caso  il  ribasso  sull'importo  delle  prestazioni,
stimato ai sensi delle tariffe professionali di cui al D.M. 4  aprile
2001 del Ministro della giustizia (Corrispettivi delle  attivita'  di
progettazione e delle altre attivita', ai sensi dell'art.  17,  comma
4-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche),
e' negoziato tra il responsabile  del  procedimento  o  il  dirigente
competente e il professionista cui si intende affidare il servizio". 
    Tale norma si pone a propria volta in evidente contrasto  con  la
disciplina portata dall'articolo 92, commi  2  e  3,  del  d.lgs.  n.
163/2006, a mente della quale e' demandato ad un decreto del Ministro
della Giustizia, da  adottare  di  concerto  con  il  Ministro  delle
Infrastrutture e dei Trasporti, la determinazione  dei  corrispettivi
previsti per le attivita' dei progettisti di opere  pubbliche  (sulla
base  delle  tariffe  previste   per   le   categorie   professionali
interessate); e dipoi e' prevista la modalita'  concreta  di  calcolo
dei  corrispettivi  per  quelle  attivita'  nel  seguente  modo:   «I
corrispettivi  delle  attivita'  di  progettazione  sono   calcolati,
applicando le aliquote che il decreto di cui al  comma  2  stabilisce
ripartendo in  tre  aliquote  percentuali  la  somma  delle  aliquote
attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in
vigore  per  i  medesimi  livelli.  Con  lo   stesso   decreto   sono
rideterminate le tabelle dei  corrispettivi  a  percentuale  relativi
alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai  nuovi  oneri
finanziari assicurativi,  e  la  percentuale  per  il  pagamento  dei
corrispettivi per le attivita' di supporto di  cui  all'articolo  10,
comma 7 nonche' le  attivita'  del  responsabile  di  progetto  e  le
attivita' dei coordinatori in materia  di  sicurezza  introdotti  dal
decreto legislativo 14 agosto 1996,  n.  494.  Per  la  progettazione
preliminare si applica l'aliquota fissata per il progetto di  massima
e per il preventivo sommario;  per  la  progettazione  definitiva  si
applica  l'aliquota  fissata  per  il  progetto  esecutivo;  per   la
progettazione esecutiva si  applicano  le  aliquote  fissate  per  il
preventivo particolareggialo, per i particolari costruitivi e  per  i
capitolati e i contratti» (art. 92, comma 3). 
    A fronte pertanto della normativa statale che  prescrive  criteri
rigidi ed uniformi per la determinazione di  siffatti  corrispettivi,
la  norma  regionale  demanda   invece   tale   determinazione   alla
negoziazione tra la stazione appaltante ed il progettista fiduciario.
Anche tale previsione normativa regionale risulta chiaramente  lesiva
dell'ambito  di  competenza  statale  in  materia  di  tutela   della
concorrenza,  fissato  dall'articolo  117,   lett.   e),   Cost.,   e
pacificamente   applicabile   alla    materia    delle    gare    per
l'aggiudicazione di contratti pubblici, secondo  quanto  dianzi  gia'
segnalato. Al contempo, risulta inciso anche l'ambito  di  competenza
di  cui  alla  lett.  1)   dell'articolo   117   Cost.,   riguardante
l'ordinamento civile,  in  quanto  viene  ad  essere  interessato  il
contenuto economico di siffatti contratti di progettazione  (rectius:
relativi a  servizi  attinenti  all'architettura  e  all'ingegneria),
ossia le modalita' di calcolo dei corrispettivi. 
7. - Art. 22, commi 3 e 4: contrasto con l'art. 117,  secondo  comma,
lett. e) ed 1), Cost. 
    I commi 3 e 4  dell'art.  22  della  L.R.  n.  3/2010  dispongono
rispettivamente  quanto  segue:  «Le  amministrazioni  aggiudicatrici
possono provvedere all'espletamento  dell'attivita'  di  manutenzione
tramite la stipula  di  contratti  aperti  della  durata  massima  di
quattro anni. Per contratto aperto si intende il contratto in cui  la
prestazione e' pattuita con riferimento ad  un  determinato  arco  di
tempo,  per  interventi  non  predeterminati  nel  numero,  ma   resi
necessari secondo le necessita' delle amministrazioni aggiudicatrici»
(comma 3), e "Qualora, nel caso di contratti  aperti,  l'importo  dei
lavori da eseguire ecceda l'importo contrattuale,  il  direttore  dei
lavori da' comunicazione al  responsabile  del  procedimento  per  le
opportune  determinazioni.  Il  responsabile  del  procedimento  puo'
autorizzare l'ulteriore spesa fino  ad  un  totale  complessivo  pari
all'importo originario posto a base di gara, e comunque non superiore
a duecentomila euro. In caso di contratto  pluriennale  la  ulteriore
spesa riferita alla singola annualita' puo' essere  autorizzata  fino
ad un totale complessivo pari all'importo originario posto a base  di
gara previsto per  il  singolo  anno,  e  comunque  non  puo'  essere
superiore a duecentomila euro" (comma  4).  La  norma  regionale,  in
buona sostanza, delinea una tipologia  contrattuale  innovativa,  non
conosciuta  ne'  tipizzata  dal  Codice  dei  contratti  pubblici  n.
163/2006, e che in realta' assume connotati riconducibili all'appalto
di servizi di manutenzione: cfr.,  al  riguardo,  l'Allegato  IIA  al
Codice, il  quale  prevede,  come  categoria  n.  1,  i  "servizi  di
manutenzione e riparazione". In ispecie, le  richiamate  disposizioni
umbre disciplinano, riguardo questi rinnovati "contratti aperti": 
        la   definizione   e   l'oggetto   della   nuova    tipologia
contrattuale; 
        le modalita' di determinazione del  corrispettivo,  che  pare
doversi determinare nel corso della esecuzione  pluriennale  di  tali
contratti; 
        l'adeguamento del corrispettivo, e le modalita' di  copertura
dello stesso in  caso  di  sopravvenuta  eccedenza  dell'importo  dei
lavori rispetto a quello contrattuale. 
    In buona sostanza, questi contratti verrebbero a  configurarsi  -
almeno cosi' sembra dalla invero scarna disciplina regionale che  qui
si contesta - come privi di un importo certo e predefinito al momento
della loro stipula, ma variabile in relazione  agli  «interventi  [di
manutenzione]  non  predeterminati  nel  numero,  ma  resi  necessari
secondo le necessita' delle amministrazioni aggiudicatrici». 
    Fermo quanto sopra, e' evidente il contrasto di  tali  previsioni
con la tassativita' delle tipologie contrattuali previste dal  d.lgs.
n. 163/2006, come  emergente  dalle  pertinenti  definizioni  di  cui
all'art. 3  (cfr.  commi  3  e  10,  concernenti  rispettivamente  le
definizioni di «contratti» e  «contratti  pubblici»,  e  di  «appalti
pubblici di servizi»), e quindi la violazione dell'art. 4,  comma  3,
del medesimo Codice, nella parte in cui - lo si  e'  a  piu'  riprese
segnalato con la presente  impugnazione  -  assicura  allo  Stato  la
competenza esclusiva riguardo la normazione legislativa in materia di
contratti pubblici, in aderenza ed applicazione dell'art. 117,  lett.
1), Cost.. 
    Ne  risulta  interessato  anche  l'ambito  di  disciplina   della
concorrenza,  in  quanto  -  intendendosi  rimodulare  l'oggetto   di
siffatti contratti  in  maniera  difforme  da  quanto  emergente  dal
sistema del Codice n. 163/2006 -  anche  i  criteri  per  i  relativi
affidamenti  possono  risultare  diversificati,  con   compromissione
appunto del  legittimo  esplicarsi  della  concorrenza  nel  relativo
settore: sicche', anche in tal caso, risulta indebitamente violata la
competenza esclusiva statale a legiferare in materia. 
8. - Art. 15: contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost. 
    8.1 L'art. 15 della L.R. n. 3/2010, rubricato  «Responsabile  del
procedimento», recita come segue: 
        «1.   Le   amministrazioni   aggiudicatrici    nominano    un
responsabile  del  procedimento  di  attuazione   di   ogni   singolo
intervento, unico per tutte le fasi. 
        2.  Con  specifico   riferimento   alla   propria   struttura
organizzativa,   le   amministrazioni   aggiudicatrici    nell'ambito
dell'unitario procedimento  di  attuazione  dell'intervento,  possono
individuare sub procedimenti la cui responsabilita' puo' essere posta
in capo a soggetti diversi dal responsabile del procedimento  di  cui
al comma 1, al quale gli stessi rispondono direttamente. 
        3. Il responsabile del procedimento e' un tecnico in possesso
di titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per
i quali e' nominato. 
        4. In caso di carenza di dipendenti tecnici  in  servizio  in
possesso   di   professionalita'   adeguate,    le    amministrazioni
aggiudicatrici  possono:  a)  avvalersi,  nel  rispetto  delle  norme
vigenti in materia di pubblico  impiego,  di  dipendenti  tecnici  di
pubbliche  amministrazioni  in  possesso   di   adeguate   competenze
professionali; b) assumere idonee figure professionali,  in  possesso
di competenze, ai sensi delle vigenti norme in  materia  di  pubblico
impiego. 
        5. Il responsabile del procedimento individua  i  livelli  di
progettazione necessari e i contenuti  documentali  del  progetto  da
appaltare, in ragione delle disposizioni  stabilite  dalla  normativa
vigente per  la  specifica  tipologia  e  dimensione  dei  lavori  da
progettare e della documentazione richiesta  per  il  rilascio  degli
atti di autorizzazione, approvazione o pareri,  comunque  denominati,
necessari ai fini dell'approvazione dei lavori stessi. 
        6. I soggetti aggiudicatori,  diversi  dalle  amministrazioni
aggiudicatrici, in conformita' ai principi della legge 7 agosto 1990,
n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento  amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi), individuano, secondo
i propri ordinamenti, uno o piu'  soggetti  cui  affidare  i  compiti
propri del responsabile del procedimento. 
        7. La Giunta regionale,  per  gli  interventi  di  competenza
regionale, disciplina con regolamento modalita',  tempi  e  procedure
per la nomina del responsabile del procedimento di  cui  al  presente
articolo». 
    La presente disposizione regionale impinge  una  materia  (quella
dell'organizzazione amministrativa, e dei  compiti  e  requisiti  del
responsabile  del  procedimento),  pacificamente   rientrante   nella
competenza legislativa concorrente delle regioni (cfr. art. 4,  comma
2, del d.lgs. n. 163/2006). Ma proprio  in  virtu'  della  richiamata
norma statale - oltreche', ovviamente, del terzo comma  dell'articolo
117 Cost. - tale competenza  puo'  essere  esercitata  soltanto  «nel
rispetto dei principi fondamentali contenuti nelle norme del presente
codice». 
    Cio' non e' avvenuto con riguardo al riportato articolo  15,  che
si pone in evidente contrasto con l'art. 10 del Codice dei  contratti
pubblici, sotto i seguenti profili. 
    8.2 - Anzitutto, dopo aver fissato il  principio  della  unicita'
del responsabile del procedimento relativamente a tutte  le  fasi  di
attuazione di un intervento, ossia di un appalto (comma 1), la  norma
consente   alle   amministrazioni   aggiudicatrici   di   individuare
sub-procedimenti  la  cui  responsabilita'  puo'  esser  assegnata  a
soggetti diversi al  responsabile  «unico»  del  procedimento,  cosi'
consentendo di spezzettare quel fondamentale  principio  di  unicita'
della responsabilita' amministrativa del  procedimento,  sottesa  per
l'appunto alla figura del «responsabile unico». E'  dunque  violativa
di tale  principio  fondamentale  in  materia  di  appalti  pubblici,
desumibile dall'art. 10 del Codice dei contratti  pubblici,  a  mente
del quale "per ogni singolo intervento  da  realizzarsi  mediante  un
contratto pubblico, le amministrazioni  aggiudicatrici  nominano,  ai
sensi della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  un  responsabile  del
procedimento,   unico    per    le    fasi    della    progettazione,
dell'affidamento,  dell'esecuzione"  (comma  1):  principio  che  non
ammette deroga alcuna, come  agevolmente  desumibile  dalla  restante
disciplina  portata  dal  cennato   articolo   10.   D'altronde,   e'
indiscutibile che l'unicita' della responsabilita' del procedimento -
in linea generale nel rinnovato sistema  del  diritto  amministrativo
italiano,  e  segnatamente  nel  settore  degli  appalti  pubblici  -
costituisca un  valore  di  primaria  importanza:  esso  contribuisce
invero  ad  assicurare  la  visione  e  trattazione  unitaria   della
procedura relativa ad un appalto pubblico, in tutti i suoi molteplici
snodi. In tal senso  depongono  d'altronde  le  ulteriori  previsioni
codicistiche che non consentono la delegabilita'  ad  externum  della
relativa funzione, consentendo esclusivamente  la  individuazione  in
tale direzione di una struttura di  «supporto»  al  responsabile  del
procedimento (cfr. articolo 10, comma 7, del d.lgs. n.  163/2006,  su
cui piu' diffusamente infra), cui dunque deve appuntarsi, in modo per
l'appunto   "unificato",   la    responsabilita'    della    gestione
amministrativa dell'appalto. 
    Non appare infine inutile rammentare che la sentenza n.  401/2007
ha gia' chiarito che «la previsione  di  un  responsabile  unico  dei
relativi procedimenti non reca un vulnus alle  competenze  regionali»
(punto  5.8);  mentre,  al  contrario,  e'   certamente   ammissibile
sostenere che la possibilita' di frammentazione di  tale  figura  nel
settore degli appalti pubblici, prevista  dalla  norma  regionale  in
questione, leda le competenze statali in materia. 
    8.3 - E' del pari incostituzionale il comma 4 dell'art. 15  della
Legge Regionale impugnata, allorche'  consente  alle  amministrazioni
aggiudicatrici, in caso di carenza di dipendenti tecnici in  servizio
in possesso di professionalita'  adeguate,  di  rivolgersi  ad  altre
amministrazioni pubbliche in possesso di  siffatte  professionalita',
ovvero di assumerne ai  sensi  delle  vigenti  norme  in  materia  di
pubblico  impiego,  anziche'  dotarsi   di   un   adeguato   supporto
all'attivita'   del   responsabile   del    procedimento,    mediante
espletamento di procedura di selezione prevista dal  Codice  medesimo
per  l'affidamento  di  incarichi   di   servizi,   come   prescritto
dall'articolo 10, comma 7, del d. lgs. n. 163/2006. 
    Tale disposizione  -  pure  essa  chiaramente  espressiva  di  un
principio fondamentale, inderogabile dalle regioni - prevede  infatti
che «nel caso in cui l'organico delle amministrazioni  aggiudicatrici
presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto
in  possesso  della  specifica  professionalita'  necessaria  per  lo
svolgimento dei compiti propri  del  responsabile  del  procedimento,
secondo quanto attestato  dal  dirigente  competente,  i  compiti  di
supporto all'attivita'  del  responsabile  del  procedimento  possono
essere affidati, con le procedure previste dal  presente  codice  per
l'affidamento  di  incarichi  di  servizi,  ai  soggetti  aventi   le
specifiche competenze di carattere tecnico, economico -  finanziario,
amministrativo,  organizzativo,  e  legale,  che  abbiano   stipulato
adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali». 
    In buona  sostanza,  il  principio  fondamentale  desumibile  dal
riportato articolo 10, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006,  prevede  che
la figura del responsabile del procedimento  sia  sempre  e  comunque
interna  all'amministrazione   aggiudicatrice,   onde   evidentemente
garantire la  completa  ascrizione  a  quella  della  responsabilita'
amministrativa dell'intervento da appaltare, in  ciascuna  delle  sue
fasi; e consente l'acquisizione  delle  occorrenti  professionalita',
non   presenti   all'interno    dell'organico    dell'amministrazione
aggiudicatrice medesima, esclusivamente: 
        in termini di «supporto» al responsabile del procedimento,  e
non di sostituzione dello stesso; 
        mediante  procedure  previste   dal   medesimo   Codice   dei
contratti, e quindi -all'occorrenza - mediante procedure di gara; 
        nei confronti  di  soggetti  dotati  di'  adeguata  copertura
assicurativa. 
    Il  «principio  di  appartenenza»  del  responsabile  unico   del
procedimento alla struttura delle amministrazioni  aggiudicatrici  si
rinveniva d'altronde gia' nella legislazione antecedente al Codice, e
segnatamente nell'articolo 7 della  Legge  n.  109/1994  (c.d.  Legge
quadro sui lavori pubblici), tanto nel testo  originario,  quanto  in
quello modificato dalla legge n. 216/1995 (c.d. "Legge Merloni-bis");
ed e' inoltre stato confermato anche dall'Autorita' per la  vigilanza
sui contratti pubblici, con la deliberazione  n.  51  del  25  maggio
2005, la quale ha  affermato  (con  pronunciamento  riferimento  alla
legislazione antecedente al Codice n.  163/2006,  ma  tranquillamente
applicabile anche alla normativa attualmente vigente) che "la  nomina
quale Responsabile del procedimento (RUP) di un  soggetto  dipendente
da un'Amministrazione diversa  dalla  stazione  appaltante,  peraltro
limitatamente alla fase della  progettazione  e  soltanto  a  partire
dalla sub-fase della progettazione definitiva ovvero da quella  della
progettazione esecutiva, non si  presenta  conforme  ai  principi  di
appartenenza del RUP all'organico dell'amministrazione aggiudicatrice
e  di  unicita'  del  responsabile  per  l'intero   procedimento   di
attuazione dell'intervento, ossia per le  fasi  della  progettazione,
dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori, come si rinviene dagli
articoli 7, commi 1 e 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e  s.m.
e 7, comma 1, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m.". 
    Risulta   pertanto   indiscutibile    che    quanto    riveniente
dall'articolo 10, comma  7,  del  D.  Lgs.  n.  163/2006  costituisca
principio fondamentale della legislazione statale in subiecta materia
ai sensi dell'articolo 177, comma 3, Cost., e che la norma  regionale
impugnata abbia arrecato violazione al relativo ambito di  competenza
legislativa dello Stato. 
9. - Art. 28: contrasto con l'articolo 117, terzo comma, Cost. 
    9.1 L'art.  28  della  L.R.  n.  3/2010,  rubricato  "Commissione
giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio  dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa", dispone quanto segue: 
    «1. Nel  caso  in  cui  il  criterio  utilizzato  per  la  scelta
dell'offerta migliore  e'  quello  dell'offerta  economicamente  piu'
vantaggiosa,    la    Commissione    giudicatrice     e'     nominata
dall'amministrazione aggiudicatrice ed e' composta fino ad un massimo
di cinque componenti esperti nello specifico settore  di  intervento,
scelti prioritariamente tra  il  personale  dipendente  della  stessa
amministrazione aggiudicatrice. 
     2. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano  il  Presidente
della Commissione secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
Per l'affidamento di lavori e di servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria di competenza della Regione la Commissione di  cui  al
comma 1 e' individuata  dal  responsabile  del  procedimento  di  cui
all'art. 15, comma 1. 
    3.  In  caso  di  accertata  carenza  in  organico  di   adeguate
professionalita',  i   commissari   diversi   dal   Presidente   sono
individuati tra i dipendenti di altre amministrazioni  aggiudicatrici
in possesso di adeguate professionalita', ovvero, con un criterio  di
rotazione,  tra  gli  appartenenti  alle   seguenti   categorie:   a)
proftssionisti, con almeno dieci anni di  iscrizione  nei  rispettivi
albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla  base  di
rose di candidati fornito dagli ordini professionali;  b)  professori
universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato  sulla  base
di rose di candidati fornite dalle facolta' di appartenenza. 
    4.  La  Commissione  individua  l'offerta   economicamente   piu'
vantaggiosa  entro  il  termine  stabilito   dal   responsabile   del
procedimento di cui all'articolo  15,  comma  1.  Tale  termine  puo'
essere prorogato una sola volta. 
    5. Le spese relative alla Commissione sono  inserite  nel  quadro
economico   del   progetto    tra    le    somme    a    disposizione
dell'amministrazione. 
    6.  Per  gli  interventi  di  competenza  regionale,  la   Giunta
regionale, con regolamento, disciplina modalita', tempi  e  procedure
per la nomina della Commissione giudicatrice». 
    9.2 - La riportata disposizione regionale,  nel  disciplinare  la
composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici  incaricate
di  decidere  sull'aggiudicazione  di   appalti   con   il   criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, prescinde completamente
dai seguenti principi emergenti  dall'articolo  84  del  D.  Lgs.  n.
163/2006 (commi 4, 5 e 6): 
    «4. I commissari diversi dal Presidente non  devono  aver  svolto
ne' possono  svolgere  alcun'altra  funzione  o  incarico  tecnico  o
amministrativo relativamente al  contratto  del  cui  affidamento  si
tratta. 
    5. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito  cariche  di
pubblico  amministratore  non  possono  essere  nominati   commissari
relativamente a contratti affidati dalle  amministrazioni  presso  le
quali hanno prestato servizio. 
    6. Sono esclusi da successivi  incarichi  di  commissario  coloro
che, in qualita' di membri delle  commissioni  giudicatrici,  abbiano
concorso, con dolo o colpa grave accertati  in  sede  giurisdizionale
con  sentenza  non  sospesa,  all'approvazione  di  atti   dichiarati
illegittimi». 
    Tali   previsioni   costituiscono    indubitabilmente    principi
fondamentali   in   materia   di   composizione   delle   commissioni
aggiudicatrici di  appalti  pubblici,  in  quanto  fissano  cause  di
incompatibilita' dei commissari rispettivamente: 
        rispetto ad altri incarichi, passati e futuri,  afferenti  il
medesimo appalto; 
        rispetto  ad   incarichi   pubblici   previamente   ricoperti
nell'amministrazione aggiudicatrice; 
        rispetto all'accertata pregressa commissione di comportamenti
illeciti nell'ambito di procedure di gara; 
    e  sono  volte  ad  assicurare  la  piu'  completa  terzieta'  ed
imparzialita' dei commissari nell'espletamento del loro  incarico,  e
quindi   il   piu'   corretto    svolgimento delle    procedure    di
aggiudicazione. 
    Appare dunque indiscutibile che la diversa disciplina,  ad  opera
della impugnata disposizione regionale, nella misura in cui prescinde
completamente dalle indicate cause di incompatibilita', si  ponga  in
termini dissonanti ed incongrui  nel  relativo  settore  del  sistema
degli appalti pubblici: d'altronde, la stessa sentenza n. 401/2007 di
codesta Corte Costituzionale ha avuto  modo  di  affermare  che  "gli
aspetti connessi alla composizione della Commissione  giudicatrice  e
alle  modalita'  di  scelta  dei  suoi  componenti  attengono,   piu'
specificamente, all'organizzazione amministrativa degli organismi cui
sia affidato il compito di procedere alla verifica del  possesso  dei
necessari  requisiti,  da  parte  delle  imprese   concorrenti,   per
aggiudicarsi la gara", e che quindi appartengono legittimamente  alla
competenza concorrente Stato - Regioni. 
 
                              P. Q. M.  
 
    Ricorre alla ecc.ma  Corte  costituzionale  affinche'  la  stessa
voglia dichiarare - in accoglimento delle  suesposte  deduzioni -  la
illegittimita'  costituzionale  dei  seguenti  articoli  della  Legge
Regionale 21 gennaio 2010, n. 3, recante  «Disciplina  regionale  dei
lavori pubblici e norme in materia di regolarita' contributiva per  i
lavori pubblici», pubblicata sul B.U.R. n. 5 del 27 gennaio 2010: 
        art. 1 (Oggetto e finalita'), comma 1; 
        art. 2 (Ambito di applicazione); 
        art. 13 (Aggiornamento dell'elenco regionale dei prezzi e dei
costi per la sicurezza), comma 3; 
        art. 15 (Responsabile del procedimento); 
        art. 16 (Incentivo per la progettazione e  per  le  attivita'
tecnico-amministrative connesse); 
        art. 19 (Qualita' dei progetti e  dei  soggetti  partecipanti
alle gare), comma 1; articolo 20 (Servizi attinenti  all'architettura
e all'ingegneria di importo inferiore a centomila euro), comma 3; 
        art. 22 (Attivita' di manutenzione), commi 3 e 4; 
        art. 28 (Commissione giudicatrice nel caso di  aggiudicazione
con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa); 
per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. e) ed 1),  nonche'
terzo comma, Cost.. 
    Si deposita la seguente documentazione: 
        1) copia autentica dell'estratto del  verbale  relativo  alla
deliberazione del Consiglio dei  Ministri  del  12  marzo  2010,  con
l'allegata relazione; 
        2) copia della Legge Regionale 21 gennaio 2010, n. 3, recante
«Disciplina regionale dei lavori  pubblici  e  norme  in  materia  di
regolarita' contributiva  per  i  lavori  pubblici»,  pubblicata  sul
B.U.R. n. 5 del 27 gennaio 2010. 
          Roma, addi' 25 marzo 2010 
 
                   L'Avvocato dello Stato: Caselli