N. 58 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 9 aprile 2010
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 9 aprile 2010 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Basilicata - Dichiarazione di voler promuovere la stabilizzazione dei lavoratori impegnati in attivita' socialmente utili (ASU) di cui alle lett. b) e c), comma 3, art. 2 della legge regionale n. 2/2005, nella disponibilita' dei Comuni e degli enti pubblici utilizzatori da almeno tre anni, nonche' la stabilizzazione dei lavoratori ex LSU rivenienti dalla platea regionale LSU, che hanno avuto contratti di Co.Co.Co. per la durata di 60 mesi con pubbliche amministrazioni dal 2001 al 2008 o in essere - Esorbitanza dai limiti imposti dalla normativa nazionale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, violazione del principio di eguaglianza, per disparita' di trattamento rispetto ad altri lavoratori esclusi dalla stabilizzazione, e del principio del pubblico concorso. - Legge della Regione Basilicata 29 gennaio 2010, n. 10, art. 1, che modifica il comma 2 dell'art. 33 della legge della Regione Basilicata 7 agosto 2009, n. 27, gia' sostituito dall'art. 11 della legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2009, n. 42. - Costituzione, artt. 3, 97 e 117, comma terzo; decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, art. 17, comma 10; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 35, comma 4; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 519 e 558; legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, comma 90.(GU n.19 del 12-5-2010 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in Potenza, per la declaratoria di incostituzionalita' e conseguente annullamento articolo 1 della legge della Regione Basilicata del 29 gennaio 2010, n. 10, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 - parte I - del giorno 5 febbraio 2010, recante «modifiche all'art. 11 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42», per contrasto con l'art. 117, comma 3 e 97, della Costituzione e a cio' a seguito della determinazione del Consiglio dei ministri di impugnativa della predetta legge regionale, assunta nella seduta del 19 marzo 2010. 1. - Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 7 - parte I - del 5 febbraio 2010, risulta pubblicata la legge regionale 29 gennaio 2010, n. 10, recante «modifiche all'art. 11 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42», L'art. 1, di tale legge dispone testualmente: Art. 1. (Modifica all'art. 33 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 27 «Assestamento del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2009»). 1. All'art. 33 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 27, come modificato dall'art. 11 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42, il comma 2 e' il seguente: «2. Il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 e' sostituito con: 1. La Regione Basilicata, in armonia con quanto previsto dai commi 550 e 551 dell'art. 2, legge 24 dicembre 2007, n. 244, promuove la stabilizzazione dei lavoratori impegnati in attivita' socialmente utili (ASU) di cui alle lettere b) e c), comma 3, art. 2 della legge regionale 19 gennaio 2005, n. 2, nella disponibilita' dei Comuni e degli enti pubblici utilizzatori da almeno tre anni e promuove altresi' la stabilizzazione dei lavoratori ex LSU rivenienti dalla platea regionale LSU che hanno avuto contratti di Co. Co. Co. per la durata di 60 mesi con pubbliche amministrazioni dal 2001 al 2008 o in essere». 2. - Tale articolo e' da ritenere costituzionalmente illegittimo. Al riguardo occorre far presente che il Governo, in seguito a delibera del 19 febbraio 2010, ha gia' impugnato l'art. 11 della legge della Regione Basilicata n. 42/2009, perche' avendo modificato l'art. 14, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31, ha ampliato la sfera dei destinatari aventi il diritto alla stabilizzazione, in quanto lavoratori precari individuati dalla legge regionale n. 31/2008. Si e' evidenziato, infatti, un contrasto con i limiti imposti dall'art. 17, comma 10, del decreto-legge n. 78/2009, convertito nella legge n. 102/2009, in base al quale le amministrazioni pubbliche, regioni comprese, possono bandire concorsi, previo espletamento delle procedure fissate dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 165/2001, per assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 519 e 558 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) e all'art. 3, comma 90, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008). La norma, pertanto, e' stata ritenuta non in linea con la su richiamata normativa nazionale e provocatrice di una lesione dei principi stabiliti dall'art. 117 della Costituzione, comma 3, nel quadro del coordinamento della finanza pubblica, cui la Regione non puo' derogare, nonche' una lesione dei principi di cui agli artt. 3 e 97, della Costituzione. Con il nuovo intervento normativo, la Regione, mediante l'articolo 1, che qui s'impugna, ha modificato l'articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42; tuttavia, non solo non si e' adeguata ai rilievi governativi, ma ne ha replicato il contenuto e ampliato la platea dei destinatari. La legge, infatti, prevede la stabilizzazione di alcune categorie di lavoratori «che hanno avuto contratti Co. Co. Co. per la durata di 60 mesi con pubbliche amministrazioni dal 2001 al 2008 o in essere». Essa, pertanto, modifica tale ultimo requisito rispetto alla precedente previsione legislativa, la quale prevedeva che i contratti sopra indicati dovevano sia avere la stessa durata sia essere in corso al momento dell'entrata in vigore della legge. Di conseguenza, ampliando ancor piu' le categorie dei beneficiari, essa accenna il contrasto con la normativa statale, gia' denunciato con il precedente ricorso a codesta Corte Costituzionale, del quale pertanto qui si richiama interamente il contenuto. La norma impugnata, invero, violando con la vigente normativa statale su richiamata, si pone in contrasto, come gia' rilevato, con i principi stabiliti dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, con riguardo al coordinamento della finanza pubblica, perche' tale coordinamento la Regione deve rispettare, e con gli articoli 3 e 97, della Costituzione. Con riferimento all'art. 3, per disparita' di trattamento rispetto ad altre categorie di lavoratori, che sarebbero in tal modo ingiustificatamente «stabilizzati», perche' esclusi dalla norma in contestazione. Con riferimento, infine, all'art. 97, per violazione delle modalita' di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, attesa la natura primaria del concorso stabilita da tale norma costituzionale, salva la possibilita' di deroga solamente in presenza di diversa e specifica normazione ordinaria (legge statale), come ribadito con numerose decisioni da codesta Corte costituzionale. (per tutte, sentenza n. 194/2002).
P. Q. M. Chiede che codesta Corte costituzionale voglia dichiarare illegittimo e quindi annullare l'articolo 10, comma 4, della legge della Regione Basilicata n. 31 del 24 dicembre 2008. Si depositeranno con l'originale notificato del presente ricorso: 1) estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 febbraio 2009 e della relazione allegata al verbale; 2) copia dell'impugnata legge regionale n. 31/2008. Roma, addi' 29 marzo 2010 L'Avvocato dello Stato: Enrico Arena