N. 58 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 9 aprile 2010

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 9  aprile  2010  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Amministrazione pubblica - Impiego pubblico  -  Norme  della  Regione
  Basilicata - Dichiarazione di voler promuovere  la  stabilizzazione
  dei lavoratori impegnati in attivita' socialmente  utili  (ASU)  di
  cui alle lett. b) e c), comma 3, art. 2 della  legge  regionale  n.
  2/2005, nella disponibilita'  dei  Comuni  e  degli  enti  pubblici
  utilizzatori da almeno tre anni,  nonche'  la  stabilizzazione  dei
  lavoratori ex LSU rivenienti dalla platea regionale LSU, che  hanno
  avuto contratti di Co.Co.Co. per la durata di 60 mesi con pubbliche
  amministrazioni dal 2001 al 2008 o  in  essere  -  Esorbitanza  dai
  limiti imposti dalla normativa nazionale - Ricorso  del  Governo  -
  Denunciata violazione della competenza  legislativa  statale  nella
  materia  concorrente  del  coordinamento  della  finanza  pubblica,
  violazione  del  principio  di  eguaglianza,  per   disparita'   di
  trattamento   rispetto   ad   altri   lavoratori   esclusi    dalla
  stabilizzazione, e del principio del pubblico concorso. 
- Legge della Regione Basilicata 29 gennaio 2010, n. 10, art. 1,  che
  modifica  il  comma  2  dell'art.  33  della  legge  della  Regione
  Basilicata 7 agosto 2009, n. 27, gia' sostituito dall'art. 11 della
  legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2009, n. 42. 
- Costituzione, artt. 3, 97 e  117,  comma  terzo;  decreto-legge  1°
  luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,  nella  legge  3
  agosto 2009, n. 102, art. 17, comma 10; d.lgs. 30  marzo  2001,  n.
  165, art. 35, comma 4; legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  art.  1,
  commi 519 e 558; legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, comma 90. 
(GU n.19 del 12-5-2010 )
    Ricorso del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in  carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso  i
cui Uffici ha legale domicilio in Roma, via  dei  Portoghesi  n.  12,
contro la Regione Basilicata, in persona del Presidente della  Giunta
Regionale in carica, con sede in  Potenza,  per  la  declaratoria  di
incostituzionalita' e conseguente annullamento articolo 1 della legge
della Regione Basilicata del 29 gennaio 2010, n. 10,  pubblicata  nel
Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 - parte  I  -  del  giorno  5
febbraio 2010, recante «modifiche all'art. 11 della  legge  regionale
30 dicembre 2009, n. 42», per contrasto con l'art. 117, comma 3 e 97,
della Costituzione e  a  cio'  a  seguito  della  determinazione  del
Consiglio dei ministri di impugnativa della predetta legge regionale,
assunta nella seduta del 19 marzo 2010. 
    1. - Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 7 - parte I
- del 5 febbraio 2010,  risulta  pubblicata  la  legge  regionale  29
gennaio 2010, n. 10,  recante  «modifiche  all'art.  11  della  legge
regionale 30 dicembre 2009, n. 42», 
    L'art. 1, di tale legge dispone testualmente: 
        Art. 1. (Modifica all'art. 33 della legge regionale 7  agosto
2009, n. 27 «Assestamento del Bilancio di Previsione per  l'Esercizio
Finanziario 2009»). 
    1. All'art. 33 della legge regionale 7 agosto 2009, n.  27,  come
modificato dall'art. 11 della legge regionale 30  dicembre  2009,  n.
42, il comma 2 e' il seguente: 
        «2. Il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 24 dicembre
2008, n. 31 e' sostituito con: 
          1. La Regione Basilicata, in armonia  con  quanto  previsto
dai commi 550 e 551 dell'art. 2, legge  24  dicembre  2007,  n.  244,
promuove la stabilizzazione dei  lavoratori  impegnati  in  attivita'
socialmente utili (ASU) di cui alle lettere b) e c), comma 3, art.  2
della legge regionale 19 gennaio 2005, n. 2, nella disponibilita' dei
Comuni e degli enti  pubblici  utilizzatori  da  almeno  tre  anni  e
promuove altresi' la stabilizzazione dei lavoratori ex LSU rivenienti
dalla platea regionale LSU che hanno avuto contratti di Co.  Co.  Co.
per la durata di 60 mesi con pubbliche amministrazioni  dal  2001  al
2008 o in essere». 
    2. - Tale articolo e' da ritenere costituzionalmente illegittimo.
Al riguardo occorre  far  presente  che  il  Governo,  in  seguito  a
delibera del 19 febbraio 2010, ha  gia'  impugnato  l'art.  11  della
legge della Regione Basilicata n. 42/2009, perche' avendo  modificato
l'art. 14, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31, ha
ampliato  la  sfera  dei   destinatari   aventi   il   diritto   alla
stabilizzazione, in quanto lavoratori precari individuati dalla legge
regionale n. 31/2008. 
    Si e' evidenziato, infatti, un contrasto  con  i  limiti  imposti
dall'art. 17, comma 10,  del  decreto-legge  n.  78/2009,  convertito
nella  legge  n.  102/2009,  in  base  al  quale  le  amministrazioni
pubbliche,  regioni  comprese,  possono  bandire   concorsi,   previo
espletamento delle procedure  fissate  dall'art.  35,  comma  4,  del
decreto legislativo 165/2001, per assunzioni  a  tempo  indeterminato
con una riserva di posti non superiore al  40  per  cento  dei  posti
messi a concorso in possesso dei requisiti di cui all'art.  1,  commi
519 e 558 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) e all'art.
3, comma 90, della legge n. 244/2007  (legge  finanziaria  2008).  La
norma, pertanto, e' stata ritenuta non in linea con la su  richiamata
normativa nazionale  e  provocatrice  di  una  lesione  dei  principi
stabiliti dall'art. 117 della Costituzione, comma 3, nel  quadro  del
coordinamento  della  finanza  pubblica,  cui  la  Regione  non  puo'
derogare, nonche' una lesione dei principi di cui agli artt. 3 e  97,
della Costituzione. 
    Con  il  nuovo  intervento  normativo,   la   Regione,   mediante
l'articolo 1, che qui s'impugna, ha modificato  l'articolo  11  della
legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42; tuttavia, non solo non si e'
adeguata ai rilievi governativi, ma ne ha replicato  il  contenuto  e
ampliato la platea dei destinatari. 
    La legge, infatti, prevede la stabilizzazione di alcune categorie
di lavoratori «che hanno avuto contratti Co. Co. Co. per la durata di
60 mesi con pubbliche amministrazioni dal 2001 al 2008 o in essere». 
    Essa, pertanto, modifica  tale  ultimo  requisito  rispetto  alla
precedente previsione legislativa, la quale prevedeva che i contratti
sopra indicati dovevano sia avere la  stessa  durata  sia  essere  in
corso al momento dell'entrata in vigore della legge. Di  conseguenza,
ampliando ancor piu' le categorie dei beneficiari,  essa  accenna  il
contrasto con la normativa statale, gia' denunciato con il precedente
ricorso a codesta Corte Costituzionale, del  quale  pertanto  qui  si
richiama interamente il contenuto. 
    La norma impugnata, invero, violando  con  la  vigente  normativa
statale su richiamata, si pone in contrasto, come gia' rilevato,  con
i principi stabiliti dall'art. 117, terzo comma, della  Costituzione,
con riguardo al coordinamento della finanza  pubblica,  perche'  tale
coordinamento la Regione deve rispettare, e con gli articoli 3 e  97,
della Costituzione. 
    Con  riferimento  all'art.  3,  per  disparita'  di   trattamento
rispetto ad altre categorie di lavoratori, che sarebbero in tal  modo
ingiustificatamente «stabilizzati», perche' esclusi  dalla  norma  in
contestazione. 
    Con  riferimento,  infine,  all'art.  97,  per  violazione  delle
modalita' di accesso agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni,
attesa la natura  primaria  del  concorso  stabilita  da  tale  norma
costituzionale, salva la possibilita' di deroga solamente in presenza
di diversa e specifica normazione  ordinaria  (legge  statale),  come
ribadito con numerose decisioni da codesta Corte costituzionale. (per
tutte, sentenza n. 194/2002). 
 
                              P. Q. M. 
 
    Chiede  che  codesta  Corte  costituzionale   voglia   dichiarare
illegittimo e quindi annullare l'articolo 10, comma  4,  della  legge
della Regione Basilicata n. 31 del 24 dicembre 2008. Si depositeranno
con l'originale notificato del presente ricorso: 
        1) estratto della deliberazione del  Consiglio  dei  ministri
del 20 febbraio 2009 e della relazione allegata al verbale; 
        2) copia dell'impugnata legge regionale n. 31/2008. 
          Roma, addi' 29 marzo 2010 
 
                L'Avvocato dello Stato: Enrico Arena