N. 3 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 16 aprile 2010
Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 26 aprile 2010 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Deliberazioni della Giunta della Regione Siciliana che hanno disposto la conferma o il conferimento dell'incarico di direttore generale a tempo determinato a nove persone esterne alle dotazioni organiche dell'amministrazione regionale - Omessa motivazione sulla inesistenza, tra i ruoli dell'amministrazione, di persone idonee, anche dal punto di vista della qualificazione professionale, a ricoprire l'incarico affidato agli esterni - Lamentata deroga al principio del concorso pubblico non sorretta da specifiche esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarla - Ricorso per conflitto di attribuzione del Presidente del consiglio dei ministri - Denunciata violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione, della regola dell'accesso alla pubblica amministrazione mediante concorso, irragionevolezza, contrasto con i principi fondamentali della normativa statale di settore - Richiesta di dichiarare l'illegittimita' delle deliberazioni impugnate e per l'effetto di annullarle. - Deliberazioni della Giunta della Regione Siciliana nn. 569, 573, 578, 581, 585, 587, 588, 590 e 591 del 29 dicembre 2009. - Costituzione, artt. 3 e 97, comma terzo; legge della Regione Siciliana 15 maggio 2000, n. 10, artt. 1, comma 2, e 9, comma 8; d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 19; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.(GU n.23 del 9-6-2010 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro la Regione Sicilia, in persona in carica della Giunta regionale la Presidenza della Regione siciliana, in persona del Presidente in carica avverso le deliberazioni della Giunta della Regione Siciliana n. 569, 573, 578, 581, 585, 587, 588, 590, 591 del 29 dicembre 2009. In data 29 dicembre sono state adottate le delibere della Giunta siciliana che hanno disposto la conferma o il conferimento dell'incarico di direttore generale a nove persone «esterne» alle dotazioni organiche dell'amministrazione regionale. Si tratta dei seguenti atti, di cui si riporta la motivazione, per la parte che qui interessa. Delibera n. 573 del 29 dicembre 2009. «Considerato che il Presidente della Regione ravvisa l'opportunita' di affidare ad un soggetto esterno all'Amministrazione regionale, di particolare e comprovata qualificazione professionale, l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale delle attivita' produttive dell'Assessorato regionale delle attivita' produttive e, a tal uopo, propone il dott. Nicola Vernuccio, in possesso di qualificati titoli e dei requisiti che dimostrano l'idoneita' del medesimo a svolgere le funzioni dirigenziali generali connesse al suddetto incarico; Ritenuto di prendere atto dell'avocazione da parte del Presidente della Regione della competenza in ordine alla proposta di conferimento dell'incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale delle attivita' produttive dell'Assessorato regionale delle attivita' produttive; Ritenuto di conferire l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale delle attivita' produttive dell'Assessorato regionale delle attivita' produttive al dott. Nicola Vernuccio, soggetto esterno all'Amministrazione regionale, per la durata di anni due, con efficacia dal 1° gennaio 2010, salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di collocamento in quiescenza; Ritenuto di assegnare al predetto dirigente generale gli obiettivi di carattere generale di cui all'allegato «A» alla presente deliberazione, da inserire nel contratto individuale di lavoro, che saranno integrati dagli obiettivi specifici individuati con successiva Direttiva presidenziale». Delibera n. 578 del 29 dicembre 2009. «Considerato che il Presidente della Regione ravvisa l'opportunita' di affidare ad un soggetto esterno all'Amministrazione regionale, di particolare e comprovata qualificazione professionale, l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia dell'assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilita' e, a tal uopo, propone l'avv. Rossana Interlandi, in possesso dei titoli e dei requisiti che dimostrano l'idoneita' del medesimo a svolgere le funzioni dirigenziali generali connesse al suddetto incarico; Ritenuto di prendere atto dell'avocazione da parte del Presidente della Regione della competenza in ordine alla proposta di conferimento dell'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilita'; Ritenuto di conferire l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilita' all'avv. Rossana Interlandi, soggetto esterno all'Amministrazione regionale, per la durata di anni due, con efficacia dal 1° gennaio 2010, salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di collocamento in quiescenza; Ritenuto di assegnare al predetto dirigente generale gli obiettivi di carattere generale di cui all'allegato «A» alla presente deliberazione, da inserire nel contratto individuale di lavoro, che saranno integrati dagli obiettivi specifici individuati con successiva Direttiva presidenziale». Delibera n. 581 del 29 dicembre 2009. «Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 567 del 22 dicembre 2009 relativa a: «D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 - art. 16, comma 1 - Cessazione incarichi dirigenti generali»; Ritenuto di dovere parzialmente revocare detta deliberazione della Giunta regionale n. 567 del 22 dicembre 2009 nella parte in cui dispone la cessazione dell'incarico di dirigente generale dell'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale conferito al prof. Gaspare Carlo Lo Nigro giusta deliberazione della Giunta regionale n. 42 del 10/11 febbraio 2009; Considerato che pertanto, vigente ad oggi l'incarico conferito con deliberazione della Giunta regionale n. 42 del 10/11 febbraio 2009, e in mancanza di preposizione degli Assessori regionali ai singoli rami di Amministrazione, secondo l'assetto delineato dagli artt. 4 e 8 della citata legge regionale n. 19/2008, il Presidente della Regione, avvalendosi della facolta' di avocazione, propone di confermare, a decorrere dal 1° gennaio 2010, al prof. Gaspare Carlo Lo Nigro l'incarico di dirigente generale dell'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attivita' formative dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, in prosecuzione e senza alcuna soluzione di continuita' rispetto all'incarico gia' conferito ed in atto espletato; Ritenuto in adesione alla proposta del Presidente della Regione di dovere confermare, a decorrere dal 1° gennaio 2010, al prof. Gaspare Carlo Lo Nigro l'incarico di dirigente generale dell'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attivita' formative dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro in prosecuzione e senza alcuna soluzione di continuita' rispetto all'incarico gia' conferito ed in atto espletato, fermo restando che l'incarico stesso proseguira' all'esito di specifica valutazione annuale sugli obiettivi assegnati, previo positivo apprezzamento in Giunta regionale; Ritenuto di assegnare al predetto dirigente generale gli obiettivi di carattere generale di cui all'allegato «A» alla presente deliberazione, da inserire nel contatto individuale di lavoro che saranno integrati dagli obiettivi specifici individuati con successiva Direttiva presidenziale». Delibera n. 585 del 29 dicembre 2009. «Considerato che il Presidente della Regione ravvisa l'opportunita' di affidare ad un soggetto esterno all'Amministrazione regionale, di particolare e comprovata qualificazione professionale, l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale e, a tal uopo, propone la dott.ssa Giuseppa Patrizia Monterosso, in possesso dei titoli e dei requisiti che dimostrano l'idoneita' del medesimo a svolgere le funzioni dirigenziali generali connesse al suddetto incarico; Ritenuto di prendere atto dell'avocazione da parte del Presidente della Regione della competenza in ordine alla proposta di conferimento dell'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale; Ritenuto di conferire l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale alla dott.ssa Giuseppa Patrizia Monterosso, soggetto esterno all'Amministrazione regionale, per la durata di anni due, con efficacia dal 1° gennaio 2010, salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di collocamento in quiescenza; Ritenuto di assegnare al predetto dirigente generale gli obiettivi di carattere generale di cui all'allegato «A» alla presente deliberazione, da inserire nel contratto individuale di lavoro, che saranno integrati dagli obiettivi specifici individuati con successiva Direttiva presidenziale». Delibera n. 569 del 29 dicembre 2009. «Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 567 del 22 dicembre 2009 relativa a: «D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 - art. 16, comma 1 - Cessazione incarichi dirigenti generali»; Ritenuto di dovere parzialmente revocare detta deliberazione della Giunta regionale n. 567 del 22 dicembre 2009 nella parte in cui dispone la cessazione dell'incarico di Avvocato generale dell'ufficio legislativo e legale al cons. Romeo Ermenegildo Palma giusta deliberatone della Giunta regionale n. 35 del 10 /11 febbraio 2009; Considerato che pertanto, vigente ad oggi l'incarico conferito con deliberatone della Giunta regionale n. 35 del 10/11 febbraio 2009, il Presidente della Regione propone di confermare, a decorrere dal 1° gennaio 2010, al cons. Romeo Ermenegildo Palma l'incarico di Avvocato generale dell'ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione, in prosecuzione e senza alcuna soluzione di continuita' rispetto all'incarico gia' conferito ed in atto espletato, e per lo stesso periodo di tempo (ossia 5 anni a decorrere dall'avvio dell'esercizio delle funzioni) gia' deliberato; Ritenuto in adesione alla proposta del Presidente della Regione Siciliana di dovere confermare, a decorrere dal 1° gennaio 2010, al cons. Romeo Ermenegildo Palma l'incarico di Avvocato generale dell'ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione, in prosecuzione e senza alcuna soluzione di continuita' rispetto all'incarico gia' conferito ed in atto espletato, e per lo stesso periodo di tempo (ossia 5 anni a decorrere dall'avvio dell'esercizio delle funzioni) gia' deliberato; Ritenuto di assegnare al predetto dirigente generale gli obiettivi di carattere generale di cui all'allegato «A» alla presente deliberazione, da inserire nel contatto individuale di lavoro che saranno integrati dagli obiettivi specifici individuati con successiva direttiva presidenziale». Delibera n. 587 del 29 dicembre 2009. «Considerato che il Presidente della Regione ravvisa l'opportunita' di affidare ad un soggetto esterno all'Amministrazione regionale, di particolare e comprovata qualificazione professionale, l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura dell'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari e, a tal uopo, propone il dott. Salvatore Barbagallo, in possesso dei titoli e dei requisiti che dimostrano l'idoneita' del medesimo a svolgere le funzioni dirigenziali generali connesse al suddetto incarico; Ritenuto di prendere atto dell'avocazione da parte del Presidente della Regione della competenza in ordine alla proposta di conferimento dell'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura dell'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari; Ritenuto di conferire l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura dell'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari al dott. Salvatore Barbagallo, soggetto esterno all'Amministrazione regionale, per la durata di anni due, con efficacia dal 1° gennaio 2010, salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di collocamento in quiescenza; Ritenuto di assegnare al predetto dirigente generale gli obiettivi di carattere generale di cui all'allegato «A» alla presente deliberazione, da inserire nel contratto individuale di lavoro, che saranno integrati dagli obiettivi specifici individuati con successiva direttiva presidenziale». Delibera n. 588 del 29 dicembre 2009. «Considerato che il Presidente della Regione ravvisa l'opportunita' di affidare ad un soggetto esterno all'Amministrazione regionale, di particolare e comprovata qualificazione professionale, l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale degli interventi per la pesca dell'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari e, a tal uopo, propone il dott. Gian Maria Sparma, in possesso dei titoli e dei requisiti che dimostrano l'idoneita' del medesimo a svolgere le funzioni dirigenziali generali connesse al suddetto incarico; Ritenuto di prendere atto dell'avocazione da parte del Presidente della Regione della competenza in ordine alla proposta di conferimento dell'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale degli interventi per la pesca dell'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari; Ritenuto di assegnare al predetto dirigente generale del Dipartimento regionale degli interventi per la pesca dell'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari al dott. Gian Maria Sparma, soggetto esterno all'Amministrazione regionale, per la durata di anni due, con efficacia dal 1° gennaio 2010, salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di collocamento in quiescenza; Ritenuto di assegnare al predetto dirigente generale gli obiettivi di carattere generale di cui all'allegato «A» alla presente deliberazione, da inserire nel contratto individuale di lavoro, che saranno integrati dagli obiettivi specifici individuati con successiva direttiva presidenziale». Delibera n. 590 del 29 dicembre 2009. «Considerato che il Presidente della Regione ravvisa l'opportunita' di affidare ad un soggetto esterno all'Amministrazione regionale, di particolare e comprovata qualificazione professionale, l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica dell'Assessorato regionale della salute e, a tal uopo, propone il dott. Maurizio Guizzardi, in possesso dei titoli e dei requisiti che dimostrano l'idoneita' del medesimo a svolgere le funzioni dirigenziali generali connesse al suddetto incarico, gia' dirigente generale del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica giusta deliberazione della Giunta Regionale n. 22/2009 sopra richiamata; Ritenuto di prendere atto dell'avocazione da parte del Presidente della Regione della competenza in ordine alla proposta di conferimento dell'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica dell'Assessorato regionale della salute; Ritenuto di conferire l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica dell'Assessorato regionale della salute al dott. Maurizio Guizzardi, soggetto esterno all'Amministrazione regionale, per la durata di due anni e con il trattamento economico previsto dalla richiamata deliberazione n. 22/2009, con efficacia dal 1° gennaio 2010, salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di collocamento in quiescenza; Ritenuto di assegnare al predetto dirigente generale gli obiettivi di carattere generale di cui all'allegato «A» alla presente deliberazione, da inserire nel contratto individuale di lavoro, che saranno integrati dagli obiettivi specifici individuati con successiva direttiva Presidenziale». Delibera n. 591 del 29 dicembre 2009. «Considerato che il Presidente della Regione ravvisa l'opportunita' di affidare ad un soggetto esterno all'Amministrazione regionale, di particolare e comprovata qualificazione professionale, l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale per le attivita' sanitarie e osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute e, a tal uopo, propone il dr. Mario Zappia, in possesso dei titoli e dei requisiti che dimostrano l'idoneita' del medesimo a svolgere le funzioni dirigenziali generali connesse al suddetto incarico; Ritenuto di prendere atto dell'avocazione da parte del Presidente della Regione della competenza in ordine alla proposta di conferimento dell'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale per le attivita' sanitarie e Osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute; Ritenuto di conferire l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale per le attivita' sanitarie e Osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute al dott. Mario Zappia, soggetto esterno all'Amministrazione regionale, per la durata di anni due, con efficacia dal 1° gennaio 2010, salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di collocamento in quiescenza; Ritenuto di assegnare al predetto dirigente generale gli obiettivi di carattere generale di cui all'allegato «A» alla presente deliberazione, da inserire nel contratto individuale di lavoro, che saranno integrati dagli obiettivi specifici individuati con successiva direttiva Presidenziale»; Le suddette delibere sono illegittime per i seguenti Motivi Violazione dell'art. 3, comma 2 e dell'art. 97, commi 1 e 3 della Costituzione, in relazione agli artt. 19, comma 6, d.lgs. n. 29/93 e 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001. Con gli atti indicati in epigrafe la Giunta regionale siciliana ha deliberato la conferma o il conferimento dell'incarico di direttore generale a nove persone «esterne» all'amministrazione regionale. Le deliberazioni sono avvenute ai sensi dell'art. 9, comma 8, della legge regionale siciliana n. 10/2000, che cosi' testualmente dispone: «Al fine del conferimento degli incarichi di cui al comma 4 ed entro il limite del 5 per cento della dotazione organica si applicano le previsioni di cui al comma 6 dell'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni». Il predetto limite del 5 per cento e' stato elevato al 30 percento dall'art. 11, comma 7 della legge regionale n. 20/2003. Le previsioni di cui al comma 6 dell'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 erano le seguenti: «Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio». Il decreto legislativo n. 29/1993 e' stato abrogato dall'art. 72, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ma le predette disposizioni sono state inserite nell'art. 19 del medesimo decreto, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche». Questo il testo dell'art. 19 del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dal recente decreto legislativo n. 150/2009: «Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e dell'8%) per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizi». Dall'esame della disposizione succitata emerge, quindi, che la nomina di soggetti esterni all'amministrazione statale puo' avvenire, nei limiti del 10 percento delle dotazioni organiche, solo ove ricorrano specifici presupporti positivi (deve trattarsi di persone di particolare e comprovata qualificazione professionale) e negativi (detta qualificazione professionale non deve essere rinvenibile tra il personale interno all'amministrazione). La ricorrenza dei presupposti positivi e negativi suddetti appare, in virtu' del rinvio operato dalla legge regionale n. 10/2000 al d.lgs. n. 29/1993 e successive modifiche, necessaria anche ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali della Regione siciliana. La verifica di tali presupposti, che deve emergere dalla motivazione delle delibere che attribuiscono agli esterni gli incarichi dirigenziali, dovra' essere tanto piu' rigorosa, quanto piu' si superi il limite del 10 percento individuato dalla legge statale, utilizzando i limiti piu' ampi previsti dalla legge regionale, sino ad un tetto massimo del 30 percento. E' noto, infatti, che l'art. 97, terzo comma, della Costituzione prevede che «Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvi i casi stabiliti dalla legge.». E anche la scelta, tra gli appartenenti ai ruoli dell'amministrazione, dei dipendenti da nominare dirigenti deve avvenire attraverso una selezione di tipo concorsuale; laddove la scelta di esterni qualificati avviene in modo diretto. L'inciso «salvi i casi stabiliti dalla legge», costituisce, quindi, l'eccezione alla regola dell'accesso alla pubblica amministrazione mediante concorso. Codesta Corte costituzionale ha chiarito che l'area delle eccezioni alla regola dell'accesso alla pubblica amministrazione mediante concorso «deve essere limitata in modo rigoroso» (sent. nn. 215/2009 e 363/2006) e funzionale alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione (sent. n. 293/2009). Ha altresi' chiarito che le deroghe sono legittime solo in presenza di «peculiari e straordinarie esigente di interesse pubblico» idonee a giustificarle (sent. n. 81/2006). Come si e' visto, le deliberazioni della Giunta regionale siciliana richiamate in epigrafe hanno disposto la conferma o il conferimento di incarichi di direttore regionale a tempo determinato a persone esterne all'amministrazione regionale, superando il limite del 10 percento della dotazione organica previsto dalla legge dello Stato (art. 19 cit.); esse hanno infatti usufruito del piu' elevato limite del 30 percento previsto dalla legge regionale. Giusta il rinvio operato dall'art. 9, comma 8, della legge regionale n. 10/2000 (come modificato dall'art. 11 della legge regionale n. 20/2003) all'art. 19 del d.lgs. n. 29/1993 e successive modifiche, le deliberazioni in argomento avrebbero dovuto effettuare un attento scrutinio dei presupposti positivi (di qualificazione professionale delle persone incaricate) e negativi (assenza di persone aventi tale qualificazione professionale tra i ruoli dell'amministrazione). Questo scrutinio, come gia' sottolineato, avrebbe dovuto essere condotto in modo particolarmente accurato, atteso che la Giunta regionale ha superato il limite 10 percento della dotazione organica, previsto in via generale dalla legge dello Stato, per usufruire di quello ben piu' ampio del 30 percento della dotazione organica. L'accuratezza dello scrutinio sarebbe dovuta emergere dalla motivazione delle deliberazioni. Tuttavia, tali deliberazioni, come si e' visto, deliberano in modo appena sufficiente sul possesso dei requisiti di professionalita' in capo alle persone nominate, e non motivano affatto sulla riscontrata inesistenza, tra i ruoli dell'amministrazione, di persone idonee anche dal unto di vista della e qualificazione professionale a ricoprire l'incarico affidato agli esterni. In presenza di una valutazione superficiale dei requisiti di professionalita' delle persone chiamate a ricoprire l'incarico dirigenziale, ed in totale mancanza di una valutazione sulla esistenza di personale interno avente, quantomeno, il medesimo grado di professionalita' degli esterni, deve ritenersi che le delibere meglio indicate in epigrafe siano state adottate in violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione. Infatti, contrasta con il principio di buon andamento dell'amministrazione, anche nella forma specifica contemplata dal terzo comma dell'art. 97 della Costituzione, consentire l'assunzione di un numero cosi' consistente di soggetti estranei all'amministrazione, senza concorso e con contratti a tempo determinato. Le delibere di incarico agli esterni, infatti, omettono ingiustificatamente di valorizzare il personale dipendente, non essendo stata svolta, come si e' detto, un'appropriata ricognizione delle professionalita' interne all'amministrazione, che non sono state sfruttate. Inoltre, il consistente numero di dirigenti esterni nominati, non a conoscenza delle dinamiche dell'amministrazione, e la temporaneita' dell'incarico, costituiscono -in ragione della posizione apicale dei soggetti contemplati - fattori suscettibili di rendere l'azione amministrativa slegata e frammentaria, incidendo in misura rilevante sull'organizzazione dell'ente pubblico. Cio' sarebbe del tutto ingiustificato e irragionevole, nonche' contrastante con il principio informatore dell'intera disciplina, rappresentato dal richiamo, per tutto quanto non espressamente disciplinato, ai principi fondamentali della normativa statale in materia (d.lgs. n. 29/93) operato dall'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 10/2000, in virtu' del quale la Regione ha proceduto al conferimento dell'incarico. Codesta Corte costituzionale si e' espressa, anche di recente, sulla materia del conferimento degli incarichi agli esterni da parte delle amministrazioni regionali. Da ultimo, con la sentenza n. 9 del 2010, nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 24, comma 2, della legge della Regione Piemonte 28 luglio 2008, n. 23 (recante disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, codesta Corte ha chiarito quanto di seguito testualmente riportato: «4. - Nel merito la questione sollevata in riferimento all'art. 97 Cost. e' fondata. Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le deroghe legislative al principio secondo cui agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, seppure previste espressamente dallo stesso art. 97, terzo comma, Cost., sono sottoposte al sindacato di legittimita' costituzionale. In particolare, «l'area delle eccezioni» al concorso deve essere «delimitata in modo rigoroso» (sent. n. 215 del 2009; sent. n. 363 del 2006). Le deroghe, cioe', sono legittime solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico» idonee a giustificarle (sent. n. 81 del 2006). In altre parole, la deroga al principio del concorso pubblico deve essere essa stessa funzionale alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione (sent. n. 293 del 2009). L'art. 24, comma 2, della legge regionale Piemonte n. 23 del 2008 contrasta con l'art. 97, terzo comma, della Costituzione. Tale disposizione, infatti, oltre a prevedere assunzioni a tempo determinato, con contratto che puo' avere una durata massima di cinque anni e che e' rinnovabile senza alcun limite, e a non richiedere la ricorrenza di alcun presupposto oggettivo perche' un incarico di direttore regionale sia affidato ad un soggetto esterno piuttosto che ad un dirigente appartenente ai ruoli dell'amministrazione, contempla una deroga al principio del concorso pubblico di notevole consistenza (30 per cento dei posti di direttore regionale). Il fatto che tale deroga non sia circoscritta a casi nei quali ricorrano specifiche esigente di interesse pubblico, come richiesto dalla giurisprudenza della Corte e come stabilito da altre analoghe disposizioni rinvenibili sia nell'ordinamento statale (art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001, chi richiede che la professionalita' vantata dal soggetto esterno non sia rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione), sia in alcuni di quelli regionali [art. 22, comma 1, della legge della regione Abruzzo 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo); art. 28, comma 3-bis, legge della Regione Marche 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione)], comporta la dichiarazione di illegittimita' dell'art. 24, comma 2, legge regionale Piemonte n. 23 del 2008, per violazione dell'art. 97 della Costituzione. 5. - La questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. resta assorbita.» Nel caso deciso con la sentenza n. 9/2010, quindi, codesta Corte ha ritenuto incostituzionale una legge regionale che consentiva il conferimento di incarichi dirigenziali a persone esterne ai ruoli dell'amministrazione, senza limitare tale conferimento a specifici casi nei quali esistessero specifiche esigenze d'interesse pubblico. Nella fattispecie odierna la legge regionale sulla cui base le nomine sono state effettuate, in astratto, afferma che l'attribuzione dell'incarico puo' avvenire solo in presenza di determinate condizioni, che sono quelle previste dalla legge statale cui rinvia. Nondimeno, in concreto, la Giunta regionale ha deliberato non tenendo conto di siffatte condizioni, di talche' essa ha omesso di circoscrivere ad esigenze specifiche la deroga al principio dell'accesso alla pubblica amministrazione mediante pubblico concorso, stabilito dal terzo comma dell'art. 97 della Costituzione. La Giunta regionale, cosi' operando, ha superato i limiti delle sue attribuzioni in ordine alla possibilita' di organizzare i pubblici uffici, facendo accedere nell'amministrazione pubblica un consistente numero di esterni senza avere prima verificato la possibilita' di conferire i medesimi incarichi a personale presente nei ruoli dell'amministrazione, il che comporta una violazione dell'art. 97 della costituzione, in quanto si viola il principio del buon andamento dell'amministrazione, nonche' una violazione dell'art. 3 della Costituzione, essendo siffatte nomine adottate in violazione del principio di ragionevolezza. Operando nel modo descritto la Regione, anziche' dare conto delle giustificazioni costituzionalmente rilevanti alla deroga cosi' ampiamente apportata ai suddetti principi, ha in sostanza postulato l'ontologica inidoneita' dell'amministrazione siciliana a sopperire alle esigenze di tutela dell'interesse pubblico con le risorse interne. Cio' si traduce non solo nell'illegittimita' intrinseca delle delibere impugnate, ma anche nella loro invasivita' rispetto alla sfera di tutela degli interessi costituzionalmente sottesi agli artt. 3 e 97 cost. spettante allo Stato. Un esercizio incontrollabile, perche' non motivato, dell'autonomia organizzativa regionale in questa delicata materia compromette infatti in modo sostanziale l'equilibrio tra valorizzazione delle risorse interne e possibilita' di avvalersi delle competenze emergenti dal mercato, che la legge statale (d.lgs. n. 29/93 e d.lgs. n. 164/2001) ha delineato come regola di principio generale per tutta la pubblica amministrazione, compresa quella regionale, nel momento in cui ha integralmente riformato l'assetto organico e funzionale del pubblico impiego.
P. Q. M. Si confida che codesta ecc.ma Corte vorra' dichiarare l'illegittimita' delle deliberazioni indicate in epigrafe e per l'effetto annullarle. Roma, addi' 16 aprile 2010 L'Avvocato dello Stato: Massimo Santoro