N. 3 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 16 aprile 2010

Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 26 aprile
2010 (del Presidente del Consiglio dei ministri). 
 
Amministrazione pubblica - Impiego  pubblico  -  Deliberazioni  della
  Giunta della Regione Siciliana che hanno disposto la conferma o  il
  conferimento  dell'incarico   di   direttore   generale   a   tempo
  determinato  a  nove  persone  esterne  alle  dotazioni   organiche
  dell'amministrazione   regionale   -   Omessa   motivazione   sulla
  inesistenza, tra i ruoli dell'amministrazione, di  persone  idonee,
  anche dal punto di  vista  della  qualificazione  professionale,  a
  ricoprire l'incarico affidato agli esterni -  Lamentata  deroga  al
  principio del concorso pubblico non sorretta da specifiche esigenze
  di  interesse  pubblico  idonee  a  giustificarla  -  Ricorso   per
  conflitto di attribuzione del Presidente del consiglio dei ministri
  -  Denunciata  violazione   del   principio   di   buon   andamento
  dell'amministrazione,  della  regola  dell'accesso  alla   pubblica
  amministrazione mediante concorso, irragionevolezza, contrasto  con
  i principi  fondamentali  della  normativa  statale  di  settore  -
  Richiesta  di  dichiarare  l'illegittimita'   delle   deliberazioni
  impugnate e per l'effetto di annullarle. 
- Deliberazioni della Giunta della Regione Siciliana  nn.  569,  573,
  578, 581, 585, 587, 588, 590 e 591 del 29 dicembre 2009. 
- Costituzione, artt. 3  e  97,  comma  terzo;  legge  della  Regione
  Siciliana 15 maggio 2000, n. 10, artt. 1, comma 2, e  9,  comma  8;
  d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 19; d.lgs. 30  marzo  2001,  n.
  165. 
(GU n.23 del 9-6-2010 )
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri,  rappresentato
e  difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  nei  cui  uffici
domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro la Regione Sicilia, in  persona  in  carica  della  Giunta
regionale la Presidenza  della  Regione  siciliana,  in  persona  del
Presidente in carica avverso  le  deliberazioni  della  Giunta  della
Regione Siciliana n. 569, 573, 578, 581, 585, 587, 588, 590, 591  del
29 dicembre 2009. 
    In data 29 dicembre sono state adottate le delibere della  Giunta
siciliana  che  hanno  disposto  la  conferma   o   il   conferimento
dell'incarico di direttore generale a  nove  persone  «esterne»  alle
dotazioni organiche dell'amministrazione regionale. 
    Si tratta dei seguenti atti, di cui si  riporta  la  motivazione,
per la parte che qui interessa. 
Delibera n. 573 del 29 dicembre 2009. 
    «Considerato   che   il   Presidente   della   Regione    ravvisa
l'opportunita' di affidare ad un soggetto esterno all'Amministrazione
regionale, di particolare e comprovata qualificazione  professionale,
l'incarico di Dirigente generale  del  Dipartimento  regionale  delle
attivita'  produttive  dell'Assessorato  regionale  delle   attivita'
produttive e, a tal uopo,  propone  il  dott.  Nicola  Vernuccio,  in
possesso  di  qualificati  titoli  e  dei  requisiti  che  dimostrano
l'idoneita' del medesimo a svolgere le funzioni dirigenziali generali
connesse al suddetto incarico; 
    Ritenuto di prendere atto dell'avocazione da parte del Presidente
della  Regione  della  competenza  in   ordine   alla   proposta   di
conferimento dell'incarico di  Dirigente  generale  del  Dipartimento
regionale delle attivita' produttive dell'Assessorato regionale delle
attivita' produttive; 
    Ritenuto  di  conferire  l'incarico  di  Dirigente  generale  del
Dipartimento regionale delle  attivita'  produttive  dell'Assessorato
regionale delle  attivita'  produttive  al  dott.  Nicola  Vernuccio,
soggetto esterno all'Amministrazione regionale, per la durata di anni
due, con efficacia dal 1° gennaio 2010, salvo quanto  previsto  dalle
vigenti disposizioni in materia di collocamento in quiescenza; 
    Ritenuto  di  assegnare  al  predetto  dirigente   generale   gli
obiettivi di carattere generale di cui all'allegato «A» alla presente
deliberazione, da inserire nel contratto individuale di  lavoro,  che
saranno  integrati  dagli   obiettivi   specifici   individuati   con
successiva Direttiva presidenziale». 
Delibera n. 578 del 29 dicembre 2009. 
    «Considerato   che   il   Presidente   della   Regione    ravvisa
l'opportunita' di affidare ad un soggetto esterno all'Amministrazione
regionale, di particolare e comprovata qualificazione  professionale,
l'incarico  di  dirigente   generale   del   Dipartimento   regionale
dell'energia dell'assessorato regionale dell'energia e dei servizi di
pubblica utilita' e, a tal uopo, propone l'avv.  Rossana  Interlandi,
in possesso dei titoli e dei requisiti che dimostrano l'idoneita' del
medesimo a svolgere le funzioni  dirigenziali  generali  connesse  al
suddetto incarico; 
    Ritenuto di prendere atto dell'avocazione da parte del Presidente
della  Regione  della  competenza  in   ordine   alla   proposta   di
conferimento dell'incarico di  dirigente  generale  del  Dipartimento
regionale dell'energia dell'Assessorato regionale dell'energia e  dei
servizi di pubblica utilita'; 
    Ritenuto  di  conferire  l'incarico  di  dirigente  generale  del
Dipartimento  regionale   dell'energia   dell'Assessorato   regionale
dell'energia e dei servizi  di  pubblica  utilita'  all'avv.  Rossana
Interlandi, soggetto esterno all'Amministrazione  regionale,  per  la
durata di anni due, con efficacia dal 1° gennaio 2010,  salvo  quanto
previsto dalle vigenti disposizioni in  materia  di  collocamento  in
quiescenza; 
    Ritenuto  di  assegnare  al  predetto  dirigente   generale   gli
obiettivi di carattere generale di cui all'allegato «A» alla presente
deliberazione, da inserire nel contratto individuale di  lavoro,  che
saranno  integrati  dagli   obiettivi   specifici   individuati   con
successiva Direttiva presidenziale». 
Delibera n. 581 del 29 dicembre 2009. 
    «Vista la deliberazione della Giunta  regionale  n.  567  del  22
dicembre 2009 relativa a: «D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 - art. 16,
comma 1 - Cessazione incarichi dirigenti generali»; 
    Ritenuto di  dovere  parzialmente  revocare  detta  deliberazione
della Giunta regionale n. 567 del 22 dicembre 2009 nella parte in cui
dispone   la   cessazione   dell'incarico   di   dirigente   generale
dell'Agenzia regionale per l'impiego e  la  formazione  professionale
conferito al prof. Gaspare Carlo Lo Nigro giusta deliberazione  della
Giunta regionale n. 42 del 10/11 febbraio 2009; 
    Considerato che pertanto, vigente ad  oggi  l'incarico  conferito
con deliberazione della Giunta regionale n.  42  del  10/11  febbraio
2009, e in mancanza di  preposizione  degli  Assessori  regionali  ai
singoli rami di Amministrazione, secondo  l'assetto  delineato  dagli
artt. 4 e 8 della citata legge regionale n.  19/2008,  il  Presidente
della Regione, avvalendosi della facolta' di avocazione,  propone  di
confermare, a decorrere dal 1° gennaio 2010, al prof.  Gaspare  Carlo
Lo Nigro l'incarico di dirigente generale dell'Agenzia regionale  per
l'impiego,  l'orientamento,  i  servizi  e  le  attivita'   formative
dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali  e
del lavoro, in prosecuzione e senza alcuna soluzione  di  continuita'
rispetto all'incarico gia' conferito ed in atto espletato; 
    Ritenuto in adesione alla proposta del Presidente  della  Regione
di dovere confermare, a decorrere  dal  1°  gennaio  2010,  al  prof.
Gaspare Carlo Lo Nigro l'incarico di dirigente generale  dell'Agenzia
regionale per l'impiego, l'orientamento, i  servizi  e  le  attivita'
formative dell'Assessorato regionale della famiglia, delle  politiche
sociali e del lavoro in prosecuzione  e  senza  alcuna  soluzione  di
continuita'  rispetto  all'incarico  gia'  conferito   ed   in   atto
espletato, fermo restando che l'incarico stesso proseguira' all'esito
di specifica valutazione annuale sugli  obiettivi  assegnati,  previo
positivo apprezzamento in Giunta regionale; 
    Ritenuto  di  assegnare  al  predetto  dirigente   generale   gli
obiettivi di carattere generale di cui all'allegato «A» alla presente
deliberazione, da inserire nel contatto  individuale  di  lavoro  che
saranno  integrati  dagli   obiettivi   specifici   individuati   con
successiva Direttiva presidenziale». 
Delibera n. 585 del 29 dicembre 2009. 
    «Considerato   che   il   Presidente   della   Regione    ravvisa
l'opportunita' di affidare ad un soggetto esterno all'Amministrazione
regionale, di particolare e comprovata qualificazione  professionale,
l'incarico  di  dirigente   generale   del   Dipartimento   regionale
dell'istruzione e  della  formazione  professionale  dell'Assessorato
regionale dell'istruzione e della formazione professionale e,  a  tal
uopo, propone la dott.ssa Giuseppa Patrizia Monterosso,  in  possesso
dei titoli e dei requisiti che dimostrano l'idoneita' del medesimo  a
svolgere le  funzioni  dirigenziali  generali  connesse  al  suddetto
incarico; 
    Ritenuto di prendere atto dell'avocazione da parte del Presidente
della  Regione  della  competenza  in   ordine   alla   proposta   di
conferimento dell'incarico di  dirigente  generale  del  Dipartimento
regionale   dell'istruzione   e   della   formazione    professionale
dell'Assessorato  regionale  dell'istruzione   e   della   formazione
professionale; 
    Ritenuto  di  conferire  l'incarico  di  dirigente  generale  del
Dipartimento   regionale   dell'istruzione   e    della    formazione
professionale  dell'Assessorato  regionale  dell'istruzione  e  della
formazione professionale alla dott.ssa Giuseppa Patrizia  Monterosso,
soggetto esterno all'Amministrazione regionale, per la durata di anni
due, con efficacia dal 1° gennaio 2010, salvo quanto  previsto  dalle
vigenti disposizioni in materia di collocamento in quiescenza; 
    Ritenuto  di  assegnare  al  predetto  dirigente   generale   gli
obiettivi di carattere generale di cui all'allegato «A» alla presente
deliberazione, da inserire nel contratto individuale di  lavoro,  che
saranno  integrati  dagli   obiettivi   specifici   individuati   con
successiva Direttiva presidenziale». 
Delibera n. 569 del 29 dicembre 2009. 
    «Vista la deliberazione della Giunta  regionale  n.  567  del  22
dicembre 2009 relativa a: «D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 - art. 16,
comma 1 - Cessazione incarichi dirigenti generali»; 
    Ritenuto di  dovere  parzialmente  revocare  detta  deliberazione
della Giunta regionale n. 567 del 22 dicembre 2009 nella parte in cui
dispone la cessazione dell'incarico di Avvocato generale dell'ufficio
legislativo  e  legale  al  cons.  Romeo  Ermenegildo  Palma   giusta
deliberatone della Giunta regionale n. 35 del 10 /11 febbraio 2009; 
    Considerato che pertanto, vigente ad  oggi  l'incarico  conferito
con deliberatone della Giunta regionale  n.  35  del  10/11  febbraio
2009, il Presidente della Regione propone di confermare, a  decorrere
dal 1° gennaio 2010, al cons. Romeo Ermenegildo Palma  l'incarico  di
Avvocato generale dell'ufficio legislativo e legale della  Presidenza
della  Regione,  in  prosecuzione  e  senza   alcuna   soluzione   di
continuita'  rispetto  all'incarico  gia'  conferito   ed   in   atto
espletato, e per lo stesso periodo di tempo (ossia 5 anni a decorrere
dall'avvio dell'esercizio delle funzioni) gia' deliberato; 
    Ritenuto in adesione alla proposta del Presidente  della  Regione
Siciliana di dovere confermare, a decorrere dal 1° gennaio  2010,  al
cons.  Romeo  Ermenegildo  Palma  l'incarico  di  Avvocato   generale
dell'ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione,  in
prosecuzione  e  senza  alcuna  soluzione  di  continuita'   rispetto
all'incarico gia' conferito ed in atto espletato,  e  per  lo  stesso
periodo di tempo (ossia 5 anni a decorrere dall'avvio  dell'esercizio
delle funzioni) gia' deliberato; 
    Ritenuto  di  assegnare  al  predetto  dirigente   generale   gli
obiettivi di carattere generale di cui all'allegato «A» alla presente
deliberazione, da inserire nel contatto  individuale  di  lavoro  che
saranno  integrati  dagli   obiettivi   specifici   individuati   con
successiva direttiva presidenziale». 
Delibera n. 587 del 29 dicembre 2009. 
    «Considerato   che   il   Presidente   della   Regione    ravvisa
l'opportunita' di affidare ad un soggetto esterno all'Amministrazione
regionale, di particolare e comprovata qualificazione  professionale,
l'incarico di dirigente generale  del  Dipartimento  regionale  degli
interventi  infrastrutturali   per   l'agricoltura   dell'Assessorato
regionale delle risorse agricole ed alimentari e, a tal uopo, propone
il dott. Salvatore Barbagallo, in possesso dei titoli e dei requisiti
che dimostrano  l'idoneita'  del  medesimo  a  svolgere  le  funzioni
dirigenziali generali connesse al suddetto incarico; 
      
    Ritenuto di prendere atto dell'avocazione da parte del Presidente
della  Regione  della  competenza  in   ordine   alla   proposta   di
conferimento dell'incarico di  dirigente  generale  del  Dipartimento
regionale  degli  interventi   infrastrutturali   per   l'agricoltura
dell'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari; 
    Ritenuto  di  conferire  l'incarico  di  dirigente  generale  del
Dipartimento  regionale   degli   interventi   infrastrutturali   per
l'agricoltura dell'Assessorato regionale delle  risorse  agricole  ed
alimentari  al   dott.   Salvatore   Barbagallo,   soggetto   esterno
all'Amministrazione  regionale,  per  la  durata  di  anni  due,  con
efficacia dal 1° gennaio 2010, salvo quanto  previsto  dalle  vigenti
disposizioni in materia di collocamento in quiescenza; 
    Ritenuto  di  assegnare  al  predetto  dirigente   generale   gli
obiettivi di carattere generale di cui all'allegato «A» alla presente
deliberazione, da inserire nel contratto individuale di  lavoro,  che
saranno  integrati  dagli   obiettivi   specifici   individuati   con
successiva direttiva presidenziale». 
Delibera n. 588 del 29 dicembre 2009. 
    «Considerato   che   il   Presidente   della   Regione    ravvisa
l'opportunita' di affidare ad un soggetto esterno all'Amministrazione
regionale, di particolare e comprovata qualificazione  professionale,
l'incarico di dirigente generale  del  Dipartimento  regionale  degli
interventi per la  pesca  dell'Assessorato  regionale  delle  risorse
agricole ed alimentari e, a tal uopo, propone  il  dott.  Gian  Maria
Sparma, in  possesso  dei  titoli  e  dei  requisiti  che  dimostrano
l'idoneita' del medesimo a svolgere le funzioni dirigenziali generali
connesse al suddetto incarico; 
    Ritenuto di prendere atto dell'avocazione da parte del Presidente
della  Regione  della  competenza  in   ordine   alla   proposta   di
conferimento dell'incarico di  dirigente  generale  del  Dipartimento
regionale degli interventi per la  pesca  dell'Assessorato  regionale
delle risorse agricole ed alimentari; 
    Ritenuto  di  assegnare  al  predetto  dirigente   generale   del
Dipartimento regionale degli interventi per la pesca dell'Assessorato
regionale delle risorse agricole ed alimentari al  dott.  Gian  Maria
Sparma, soggetto esterno all'Amministrazione regionale, per la durata
di anni due, con efficacia dal 1° gennaio 2010, salvo quanto previsto
dalle vigenti disposizioni in materia di collocamento in quiescenza; 
    Ritenuto  di  assegnare  al  predetto  dirigente   generale   gli
obiettivi di carattere generale di cui all'allegato «A» alla presente
deliberazione, da inserire nel contratto individuale di  lavoro,  che
saranno  integrati  dagli   obiettivi   specifici   individuati   con
successiva direttiva presidenziale». 
Delibera n. 590 del 29 dicembre 2009. 
    «Considerato   che   il   Presidente   della   Regione    ravvisa
l'opportunita' di affidare ad un soggetto esterno all'Amministrazione
regionale, di particolare e comprovata qualificazione  professionale,
l'incarico di dirigente generale del Dipartimento  regionale  per  la
pianificazione strategica dell'Assessorato regionale della salute  e,
a tal uopo, propone il dott.  Maurizio  Guizzardi,  in  possesso  dei
titoli e dei requisiti che  dimostrano  l'idoneita'  del  medesimo  a
svolgere le  funzioni  dirigenziali  generali  connesse  al  suddetto
incarico, gia' dirigente generale del Dipartimento regionale  per  la
pianificazione strategica giusta deliberazione della Giunta Regionale
n. 22/2009 sopra richiamata; 
    Ritenuto di prendere atto dell'avocazione da parte del Presidente
della  Regione  della  competenza  in   ordine   alla   proposta   di
conferimento dell'incarico di  dirigente  generale  del  Dipartimento
regionale per la pianificazione strategica dell'Assessorato regionale
della salute; 
    Ritenuto  di  conferire  l'incarico  di  dirigente  generale  del
Dipartimento   regionale    per    la    pianificazione    strategica
dell'Assessorato regionale della salute al dott. Maurizio  Guizzardi,
soggetto esterno all'Amministrazione regionale, per la durata di  due
anni  e  con  il  trattamento  economico  previsto  dalla  richiamata
deliberazione n. 22/2009, con efficacia dal 1°  gennaio  2010,  salvo
quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di collocamento
in quiescenza; 
    Ritenuto  di  assegnare  al  predetto  dirigente   generale   gli
obiettivi di carattere generale di cui all'allegato «A» alla presente
deliberazione, da inserire nel contratto individuale di  lavoro,  che
saranno  integrati  dagli   obiettivi   specifici   individuati   con
successiva direttiva Presidenziale». 
Delibera n. 591 del 29 dicembre 2009. 
    «Considerato   che   il   Presidente   della   Regione    ravvisa
l'opportunita' di affidare ad un soggetto esterno all'Amministrazione
regionale, di particolare e comprovata qualificazione  professionale,
l'incarico di dirigente generale del Dipartimento  regionale  per  le
attivita' sanitarie e  osservatorio  epidemiologico  dell'Assessorato
regionale della salute e, a tal uopo, propone il dr. Mario Zappia, in
possesso dei titoli e dei requisiti che  dimostrano  l'idoneita'  del
medesimo a svolgere le funzioni  dirigenziali  generali  connesse  al
suddetto incarico; 
    Ritenuto di prendere atto dell'avocazione da parte del Presidente
della  Regione  della  competenza  in   ordine   alla   proposta   di
conferimento dell'incarico di  dirigente  generale  del  Dipartimento
regionale per le attivita' sanitarie  e  Osservatorio  epidemiologico
dell'Assessorato regionale della salute; 
    Ritenuto  di  conferire  l'incarico  di  dirigente  generale  del
Dipartimento regionale per  le  attivita'  sanitarie  e  Osservatorio
epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute al dott. Mario
Zappia, soggetto esterno all'Amministrazione regionale, per la durata
di anni due, con efficacia dal 1° gennaio 2010, salvo quanto previsto
dalle vigenti disposizioni in materia di collocamento in quiescenza; 
    Ritenuto  di  assegnare  al  predetto  dirigente   generale   gli
obiettivi di carattere generale di cui all'allegato «A» alla presente
deliberazione, da inserire nel contratto individuale di  lavoro,  che
saranno  integrati  dagli   obiettivi   specifici   individuati   con
successiva direttiva Presidenziale»; 
    Le suddette delibere sono illegittime per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
Violazione dell'art. 3, comma 2 e dell'art. 97, commi  1  e  3  della
Costituzione, in relazione agli artt. 19, comma 6, d.lgs. n. 29/93  e
19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001. 
    Con gli atti indicati in epigrafe la Giunta  regionale  siciliana
ha  deliberato  la  conferma  o  il  conferimento  dell'incarico   di
direttore  generale  a  nove  persone  «esterne»  all'amministrazione
regionale. 
    Le deliberazioni sono avvenute ai sensi  dell'art.  9,  comma  8,
della legge regionale siciliana n. 10/2000,  che  cosi'  testualmente
dispone: «Al fine del conferimento degli incarichi di cui al comma  4
ed entro il limite del  5  per  cento  della  dotazione  organica  si
applicano le previsioni di cui al comma 6 dell'art.  19  del  decreto
legislativo 3  febbraio  1993,  n.  29,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni». Il predetto limite del 5 per cento e' stato elevato al
30 percento dall'art. 11, comma 7 della legge regionale n. 20/2003. 
    Le previsioni  di  cui  al  comma  6  dell'art.  19  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 erano le seguenti: «Gli  incarichi
di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con  contratto  a
tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5
per cento dei dirigenti appartenenti  alla  prima  fascia  del  ruolo
unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a
persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che
abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici  o  privati  o
aziende pubbliche e private con esperienza acquisita  per  almeno  un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che  abbiano  conseguito  una
particolare specializzazione professionale, culturale  e  scientifica
desumibile dalla formazione  universitaria  e  postuniversitaria,  da
pubblicazioni scientifiche o da  concrete  esperienze  di  lavoro,  o
provenienti dai settori della ricerca, della  docenza  universitaria,
delle magistrature e dei ruoli degli  avvocati  e  procuratori  dello
Stato.  Il  trattamento  economico  puo'  essere  integrato  da   una
indennita' commisurata alla specifica  qualificazione  professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni  di
mercato relative alle specifiche  competenze  professionali.  Per  il
periodo  di  durata  del  contratto,  i   dipendenti   di   pubbliche
amministrazioni sono collocati  in  aspettativa  senza  assegni,  con
riconoscimento dell'anzianita' di servizio». 
    Il decreto legislativo n. 29/1993 e' stato abrogato dall'art. 72,
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,   ma   le   predette
disposizioni sono state inserite nell'art. 19 del  medesimo  decreto,
recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze
delle amministrazioni pubbliche». 
    Questo il testo dell'art. 19 del decreto legislativo n. 165/2001,
come modificato dal recente decreto  legislativo  n.  150/2009:  «Gli
incarichi di cui ai commi da 1  a  5  possono  essere  conferiti,  da
ciascuna amministrazione, entro il limite  del  10  per  cento  della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima  fascia  dei
ruoli di cui  all'art.  23  e  dell'8%)  per  cento  della  dotazione
organica  di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  a   tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente  comma.  La  durata  di
tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per  gli  incarichi  di
funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre  anni,
e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale,  il  termine  di
cinque anni. Tali  incarichi  sono  conferiti,  fornendone  esplicita
motivazione, a persone di  particolare  e  comprovata  qualificazione
professionale, non rinvenibile nei  ruoli  dell'Amministrazione,  che
abbiano svolto attivita' in organismi  ed  enti  pubblici  o  privati
ovvero aziende pubbliche  o  private  con  esperienza  acquisita  per
almeno  un  quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o  che  abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,  culturale
e   scientifica   desumibile   dalla   formazione   universitaria   e
postuniversitaria,  da  pubblicazioni  scientifiche  e  da   concrete
esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso
amministrazioni statali, ivi comprese  quelle  che  conferiscono  gli
incarichi,  in  posizioni  funzionali  previste  per  l'accesso  alla
dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della  docenza
universitaria, delle  magistrature  e  dei  ruoli  degli  avvocati  e
procuratori  dello  Stato.  Il  trattamento  economico  puo'   essere
integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione
professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni   di   mercato   relative   alle   specifiche   competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico,  i  dipendenti
delle pubbliche amministrazioni sono collocati in  aspettativa  senza
assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizi». 
      
    Dall'esame della disposizione succitata emerge,  quindi,  che  la
nomina di soggetti esterni all'amministrazione statale puo' avvenire,
nei limiti del  10  percento  delle  dotazioni  organiche,  solo  ove
ricorrano specifici presupporti positivi (deve trattarsi  di  persone
di particolare e comprovata qualificazione professionale) e  negativi
(detta qualificazione professionale non deve essere  rinvenibile  tra
il personale interno all'amministrazione). 
    La  ricorrenza  dei  presupposti  positivi  e  negativi  suddetti
appare, in virtu' del rinvio operato dalla legge regionale n. 10/2000
al d.lgs. n. 29/1993 e successive modifiche, necessaria anche ai fini
del  conferimento  degli   incarichi   dirigenziali   della   Regione
siciliana. 
    La  verifica  di  tali  presupposti,  che  deve  emergere   dalla
motivazione  delle  delibere  che  attribuiscono  agli  esterni   gli
incarichi dirigenziali, dovra' essere  tanto  piu'  rigorosa,  quanto
piu' si superi il limite del  10  percento  individuato  dalla  legge
statale,  utilizzando  i  limiti  piu'  ampi  previsti  dalla   legge
regionale, sino ad un tetto massimo del 30 percento. 
    E' noto, infatti, che l'art. 97, terzo comma, della  Costituzione
prevede che «Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si  accede
mediante concorso, salvi i casi stabiliti dalla legge.». E  anche  la
scelta, tra  gli  appartenenti  ai  ruoli  dell'amministrazione,  dei
dipendenti  da  nominare  dirigenti  deve  avvenire  attraverso   una
selezione  di  tipo  concorsuale;  laddove  la  scelta   di   esterni
qualificati avviene in modo diretto. 
    L'inciso «salvi  i  casi  stabiliti  dalla  legge»,  costituisce,
quindi,  l'eccezione   alla   regola   dell'accesso   alla   pubblica
amministrazione mediante concorso. 
    Codesta  Corte  costituzionale  ha  chiarito  che  l'area   delle
eccezioni alla  regola  dell'accesso  alla  pubblica  amministrazione
mediante concorso «deve essere limitata in modo rigoroso» (sent.  nn.
215/2009 e 363/2006) e funzionale alle  esigenze  di  buon  andamento
dell'amministrazione (sent. n. 293/2009). Ha altresi' chiarito che le
deroghe sono legittime solo in presenza di «peculiari e straordinarie
esigente di interesse pubblico»  idonee  a  giustificarle  (sent.  n.
81/2006). 
    Come  si  e'  visto,  le  deliberazioni  della  Giunta  regionale
siciliana richiamate in epigrafe hanno  disposto  la  conferma  o  il
conferimento di incarichi di direttore regionale a tempo  determinato
a persone esterne all'amministrazione regionale, superando il  limite
del 10 percento della dotazione organica previsto dalla  legge  dello
Stato (art. 19 cit.); esse hanno infatti usufruito del  piu'  elevato
limite del 30 percento previsto dalla legge regionale. 
    Giusta il rinvio  operato  dall'art.  9,  comma  8,  della  legge
regionale n.  10/2000  (come  modificato  dall'art.  11  della  legge
regionale n. 20/2003) all'art. 19 del d.lgs. n. 29/1993 e  successive
modifiche, le deliberazioni in argomento avrebbero dovuto  effettuare
un attento scrutinio  dei  presupposti  positivi  (di  qualificazione
professionale  delle  persone  incaricate)  e  negativi  (assenza  di
persone  aventi  tale  qualificazione  professionale  tra   i   ruoli
dell'amministrazione).  Questo  scrutinio,  come  gia'  sottolineato,
avrebbe dovuto essere  condotto  in  modo  particolarmente  accurato,
atteso che la Giunta regionale ha  superato  il  limite  10  percento
della dotazione organica, previsto in via generale dalla legge  dello
Stato, per usufruire di quello ben piu' ampio del 30  percento  della
dotazione organica. 
      
    L'accuratezza  dello  scrutinio  sarebbe  dovuta  emergere  dalla
motivazione delle deliberazioni. 
    Tuttavia, tali deliberazioni, come si  e'  visto,  deliberano  in
modo   appena   sufficiente   sul   possesso   dei    requisiti    di
professionalita' in  capo  alle  persone  nominate,  e  non  motivano
affatto    sulla    riscontrata    inesistenza,    tra    i     ruoli
dell'amministrazione, di persone idonee anche dal unto di vista della
e qualificazione professionale a ricoprire l'incarico  affidato  agli
esterni. 
    In presenza di una  valutazione  superficiale  dei  requisiti  di
professionalita'  delle  persone  chiamate  a  ricoprire   l'incarico
dirigenziale,  ed  in  totale  mancanza  di  una  valutazione   sulla
esistenza di personale interno avente, quantomeno, il medesimo  grado
di professionalita' degli esterni, deve  ritenersi  che  le  delibere
meglio indicate in epigrafe siano state adottate in violazione  degli
articoli 3 e 97 della Costituzione. 
    Infatti,  contrasta  con   il   principio   di   buon   andamento
dell'amministrazione, anche nella  forma  specifica  contemplata  dal
terzo comma dell'art. 97 della Costituzione, consentire  l'assunzione
di   un   numero   cosi'    consistente    di    soggetti    estranei
all'amministrazione,  senza  concorso  e  con   contratti   a   tempo
determinato. 
    Le  delibere  di  incarico  agli   esterni,   infatti,   omettono
ingiustificatamente  di  valorizzare  il  personale  dipendente,  non
essendo stata svolta, come si e' detto,  un'appropriata  ricognizione
delle professionalita'  interne  all'amministrazione,  che  non  sono
state sfruttate. 
    Inoltre, il consistente numero di dirigenti esterni nominati, non
a conoscenza delle dinamiche dell'amministrazione, e la temporaneita'
dell'incarico, costituiscono -in ragione della posizione apicale  dei
soggetti contemplati  -  fattori  suscettibili  di  rendere  l'azione
amministrativa slegata e frammentaria, incidendo in misura  rilevante
sull'organizzazione dell'ente pubblico. 
    Cio' sarebbe del tutto ingiustificato  e  irragionevole,  nonche'
contrastante con il  principio  informatore  dell'intera  disciplina,
rappresentato  dal  richiamo,  per  tutto  quanto  non  espressamente
disciplinato, ai principi fondamentali  della  normativa  statale  in
materia (d.lgs. n. 29/93) operato dall'art. 1, comma 2,  della  legge
regionale n. 10/2000, in virtu' del quale la Regione ha proceduto  al
conferimento dell'incarico. 
    Codesta Corte costituzionale si e' espressa,  anche  di  recente,
sulla materia del conferimento degli incarichi agli esterni da  parte
delle amministrazioni regionali. 
    Da ultimo, con la  sentenza  n.  9  del  2010,  nel  giudizio  di
legittimita' costituzionale dell'art. 24, comma 2, della legge  della
Regione  Piemonte  28  luglio  2008,  n.   23   (recante   disciplina
dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti
la dirigenza ed il personale) promosso dal Presidente  del  Consiglio
dei  ministri,  codesta  Corte  ha   chiarito   quanto   di   seguito
testualmente riportato: 
        «4. -  Nel  merito  la  questione  sollevata  in  riferimento
all'art. 97 Cost. e' fondata. 
    Per  giurisprudenza  consolidata  di  questa  Corte,  le  deroghe
legislative al principio secondo cui agli  impieghi  nelle  pubbliche
amministrazioni  si  accede  mediante  concorso,   seppure   previste
espressamente  dallo  stesso  art.  97,  terzo  comma,  Cost.,   sono
sottoposte  al   sindacato   di   legittimita'   costituzionale.   In
particolare,  «l'area  delle  eccezioni»  al  concorso  deve   essere
«delimitata in modo rigoroso» (sent. n. 215 del 2009;  sent.  n.  363
del 2006). Le deroghe, cioe', sono  legittime  solo  in  presenza  di
peculiari e straordinarie esigenze di interesse  pubblico»  idonee  a
giustificarle (sent. n. 81 del 2006). In altre parole, la  deroga  al
principio del concorso pubblico deve essere  essa  stessa  funzionale
alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione  (sent.  n.  293
del 2009). 
    L'art. 24, comma 2, della legge regionale Piemonte n. 23 del 2008
contrasta con  l'art.  97,  terzo  comma,  della  Costituzione.  Tale
disposizione,  infatti,  oltre  a  prevedere   assunzioni   a   tempo
determinato, con contratto che  puo'  avere  una  durata  massima  di
cinque anni e  che  e'  rinnovabile  senza  alcun  limite,  e  a  non
richiedere la ricorrenza di alcun presupposto  oggettivo  perche'  un
incarico di direttore regionale sia affidato ad un  soggetto  esterno
piuttosto   che   ad   un    dirigente    appartenente    ai    ruoli
dell'amministrazione, contempla una deroga al principio del  concorso
pubblico di notevole consistenza (30 per cento dei posti di direttore
regionale). 
      
    Il fatto che tale deroga non sia circoscritta a  casi  nei  quali
ricorrano specifiche esigente di interesse pubblico,  come  richiesto
dalla giurisprudenza della Corte e come stabilito da  altre  analoghe
disposizioni rinvenibili sia nell'ordinamento statale (art. 19, comma
6, d.lgs. n. 165 del  2001,  chi  richiede  che  la  professionalita'
vantata  dal  soggetto  esterno  non  sia   rinvenibile   nei   ruoli
dell'amministrazione), sia in alcuni di quelli  regionali  [art.  22,
comma 1, della legge della regione Abruzzo 14 settembre 1999,  n.  77
(Norme in materia  di  organizzazione  e  rapporti  di  lavoro  della
Regione Abruzzo); art. 28, comma 3-bis, legge della Regione Marche 15
ottobre 2001,  n.  20  (Norme  in  materia  di  organizzazione  e  di
personale   della   Regione)],   comporta   la    dichiarazione    di
illegittimita' dell'art. 24, comma 2, legge regionale Piemonte n.  23
del 2008, per violazione dell'art. 97 della Costituzione. 
        5. - La questione di legittimita' costituzionale sollevata in
riferimento all'art. 3 Cost. resta assorbita.» 
    Nel caso deciso con la sentenza n. 9/2010, quindi, codesta  Corte
ha ritenuto incostituzionale una legge regionale  che  consentiva  il
conferimento di incarichi dirigenziali a  persone  esterne  ai  ruoli
dell'amministrazione, senza limitare tale  conferimento  a  specifici
casi nei quali esistessero specifiche esigenze d'interesse pubblico. 
    Nella fattispecie odierna la legge regionale sulla  cui  base  le
nomine sono state effettuate, in astratto, afferma che l'attribuzione
dell'incarico  puo'  avvenire  solo  in   presenza   di   determinate
condizioni, che sono quelle previste dalla legge statale cui rinvia. 
    Nondimeno, in concreto, la Giunta  regionale  ha  deliberato  non
tenendo conto di siffatte condizioni, di talche' essa  ha  omesso  di
circoscrivere  ad  esigenze  specifiche  la   deroga   al   principio
dell'accesso  alla   pubblica   amministrazione   mediante   pubblico
concorso, stabilito dal terzo comma dell'art. 97 della Costituzione. 
    La Giunta regionale, cosi' operando, ha superato i  limiti  delle
sue  attribuzioni  in  ordine  alla  possibilita'  di  organizzare  i
pubblici uffici, facendo accedere  nell'amministrazione  pubblica  un
consistente  numero  di  esterni  senza  avere  prima  verificato  la
possibilita' di conferire i medesimi incarichi a  personale  presente
nei  ruoli  dell'amministrazione,  il  che  comporta  una  violazione
dell'art. 97 della costituzione, in quanto si viola il principio  del
buon andamento dell'amministrazione, nonche' una violazione dell'art.
3 della Costituzione, essendo siffatte nomine adottate in  violazione
del principio di ragionevolezza. 
    Operando nel modo descritto la Regione, anziche' dare conto delle
giustificazioni  costituzionalmente  rilevanti  alla   deroga   cosi'
ampiamente apportata ai suddetti principi, ha in  sostanza  postulato
l'ontologica inidoneita' dell'amministrazione siciliana  a  sopperire
alle esigenze  di  tutela  dell'interesse  pubblico  con  le  risorse
interne. 
    Cio' si traduce non  solo  nell'illegittimita'  intrinseca  delle
delibere impugnate, ma anche nella  loro  invasivita'  rispetto  alla
sfera di tutela degli interessi costituzionalmente sottesi agli artt.
3 e 97 cost. spettante  allo  Stato.  Un  esercizio  incontrollabile,
perche'  non  motivato,  dell'autonomia  organizzativa  regionale  in
questa delicata  materia  compromette  infatti  in  modo  sostanziale
l'equilibrio tra valorizzazione delle risorse interne e  possibilita'
di avvalersi delle competenze emergenti dal  mercato,  che  la  legge
statale (d.lgs. n. 29/93 e d.lgs.  n.  164/2001)  ha  delineato  come
regola di principio generale per tutta la  pubblica  amministrazione,
compresa quella  regionale,  nel  momento  in  cui  ha  integralmente
riformato l'assetto organico e funzionale del pubblico impiego. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Si  confida  che   codesta   ecc.ma   Corte   vorra'   dichiarare
l'illegittimita' delle  deliberazioni  indicate  in  epigrafe  e  per
l'effetto annullarle. 
        Roma, addi' 16 aprile 2010 
 
               L'Avvocato dello Stato: Massimo Santoro