N. 60 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 16 aprile 2010
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 16 aprile 2010 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Elezioni - Norme della Regione Basilicata - Elezione dei Consigli regionali - Modalita' di assegnazione del seggio da attribuire al candidato a presidente piu' votato dopo il presidente eletto - Determinazione del numero di seggi da assegnare alle circoscrizioni provinciali - Prevista applicazione della nuova legge elettorale regionale alle elezioni della decima legislatura regionale, senza espressa subordinazione dell'efficacia della normativa all'entrata in vigore del nuovo Statuto - Contrasto con la disciplina statale sulle elezioni dei Consigli regionali, non derogabile, se non in aspetti di dettaglio, dalla Regione in assenza di un nuovo statuto approvato ai sensi dell'art. 123 Cost. - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della disciplina costituzionale sulle elezioni regionali. - Legge della Regione Basilicata 5 febbraio 2010, n. 19, artt. 1, 2 e 3, modificativa della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 3. - Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, art. 5, comma 1.(GU n.19 del 12-5-2010 )
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12 ricorrente contro la Regione Basilicata, in persona del Presidente della Regione pro tempore, con sede in Potenza, alla via Vincenzo Verrastro n. 4 intimata per la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli articoli 1, 2, 3, della legge regionale n. 19 del 5 febbraio 2010, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 8 del 5 febbraio 2010, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 3 del 19 gennaio 2010», come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 19 marzo 2010 e sulla base di quanto specificato nell'allegata relazione del ministro per i rapporti con le Regioni. Sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 8 del 5 febbraio 2010 e' stata pubblicata la legge regionale 5 febbraio 2010 n. 19 recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 3 del 19 gennaio 2010». Il Governo ritiene che gli articoli 1, 2, 3 della legge reg. n. 19/2010 siano costituzionalmente illegittimi in quanto contrastanti con l'art. 5, comma 1, della legge Cost. n. 1/1999, cosi' come interpretato dalla giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte (sentenze n. 196/2003 e n. 4/2010) e, pertanto, propone questione di legittimita' costituzionale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, Cost., per i seguenti Motivi Preliminarmente occorre precisare che la Regione Basilicata non ha ancora approvato un nuovo Statuto ai sensi dell'art. 123 della Costituzione e, pertanto, come affermato da codesta ecc.ma Corte nella sentenza n. 196/2003 e ribadito nella recentissima sentenza n. 4/2010, la legge elettorale regionale puo' modificare solamente in aspetti di dettaglio la disciplina delle leggi elettorali statali vigenti, in quanto questi sono gli unici per i quali la Consulta ha ammesso l'esercizio della potesta' legislativa regionale prima dell'entrata in vigore dei nuovi Statuti approvati ai sensi dell'art. 123 della Cost. (sostituito dall'art. 3, L. Cost. 22 novembre 1999, n. 1). Infatti, fino all'entrata in vigore dei nuovi statuti regionali (oltre che delle nuove leggi elettorali regionali), l'art. 5 della legge costituzionale n. 1/1999 disciplina direttamente l'elezione del Presidente regionale, stabilendo che essa sia contestuale al rinnovo del Consiglio e che si effettui «con le modalita' previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali, cosi' indirettamente in qualche misura «irrigidite» in via transitoria» anche «dal fatto che la nuova disciplina statutaria, cui e' demandata la definizione della forma di governo regionale, condiziona inevitabilmente, in parte, il sistema elettorale per l'elezione del Consiglio. In pratica, cio' comporta che siano esigui gli spazi entro cui puo' intervenire il legislatore regionale in tema di elezione del Consiglio, prima dell'approvazione del nuovo statuto» (sent. n. 196/2003). Pertanto, la legge elettorale regionale puo' modificare, «in aspetti di dettaglio, la disciplina delle leggi statali vigenti, per tutto quanto non e' direttamente o indirettamente implicato dal citato art. 5 della legge Cost. n. 1 del 1999, in attesa del nuovo statuto, e cosi' per quanto riguarda competenze e modalita' procedurali». Cio' premesso, occorre osservare che la legge regionale n. 3/2010 della Regione Basilicata, recante: «Norme relative al sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali, ai sensi della legge 2 luglio 2004, n. 165 - Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione» e' stata impugnata dal Governo nella seduta del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2010 per violazione dell'art. 5 della legge Costituzionale n. 1/1999, anche in relazione a quanto stabilito da codesta ecc.ma Corte costituzionale con le sentenze n. 196/2003 e n. 4/2010. La legge regionale n. 19/2010, apportando modifiche alla citata legge regionale n. 3/2010, e' censurabile per le medesime motivazioni. In particolare: 1) gli articoli 1 e 2 della legge in esame, che incidono sul sistema di assegnazione dei seggi, prevedendo sia le modalita' di assegnazione del seggio da attribuire al candidato a presidente piu' votato dopo il presidente eletto, sia il numero di seggi da assegnare alle circoscrizioni provinciali, introducono disposizioni che apportano modifiche di natura sostanziale alla disciplina costituzionale che regola l'elezione degli organi regionali. Il sistema elettorale, infatti, non ammette alcuna operazione di modifica sostanziale o di integrazione prima della necessaria adozione del nuovo Statuto. Pertanto, le disposizioni della legge regionale sono costituzionalmente illegittime, come sopra evidenziato, per diretta violazione dell'art. 5, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 1999, cosi' come interpretato dalla giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte (sentt. n. 196/2003 e n. 4/2010), che non consente modifiche sostanziali alle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali, come quelle introdotte dalla Regione Basilicata, ma solo di dettaglio, in assenza di un nuovo Statuto approvato ai sensi dell'art. 123 della Cost. (sostituito dall'art. 3, L. Cost. 22 novembre 1999, n. 1). Anteriormente alla riforma introdotta dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, la disciplina del sistema di elezione regionale era riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato, il quale e' intervenuto con due fondamentali leggi: la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario - c.d. «Tatarellum»). Tale normativa e' stata transitoriamente costituzionalizzata dall'art. 5 della legge Cost. n. 1 del 1999 il quale ha disposto che, fino all'adozione dei nuovi Statuti (ovvero di una delibera statutaria stralcio che disciplini la forma di governo, Corte cost. sent. n. 304 del 2002) e delle nuove leggi elettorali, «l'elezione del Presidente della Giunta regionale e' contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalita' previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali». L'art. 5 non si e' limitato a costituzionalizzare il sistema elettorale statale ma vi ha anche apportato significative e innovative modifiche al fine di rendere immediatamente operativa la previsione costituzionale dell'elezione diretta del Presidente della Giunta. La ratio della citata norma costituzionale transitoria deve rinvenirsi, secondo codesta ecc.ma Corte, nella volonta' del legislatore costituzionale di «evitare che il rapporto tra forma di governo regionale - la quale, ai sensi dell'art. 123, primo comma, Cost., deve essere determinata dagli statuti delle singole Regioni - e legge elettorale regionale possa presentare aspetti di incoerenza dovuti all'inversione, temporale e logica, tra la prima e la seconda. E' noto infatti che la legge elettorale deve armonizzarsi con la forma di governo, allo scopo di fornire a quest'ultima strumenti adeguati di equilibrato funzionamento sin dal momento della costituzione degli organi della Regione, mediante la preposizione dei titolari alle singole cariche. L'entrata in vigore e l'applicazione della legge elettorale prima dello statuto potrebbero introdurre elementi originari di disfunzionalita', sino all'estremo limite del condizionamento del secondo da parte della prima, in violazione o elusione del carattere fondamentale della fonte statutaria, comprovato dal procedimento aggravato previsto dall'art. 123, secondo e terzo comma, della Costituzione» (sent. n. 4 del 2010). La disciplina statale sulle elezioni regionali sopra richiamata rappresenta ancora oggi la normativa fondamentale per tutte quelle Regioni ordinarie che, non avendo legiferato in materia, permangono all'interno del regime transitorio. Con la legge regionale n. 3 del 2010, gia' impugnata dal Governo e con la legge n. 19/2010 la Regione Basilicata ha modificato in aspetti tutt'altro che di dettaglio la normativa statale. Parimenti censurabile risulta la previsione di cui all'art. 3 della legge n. 19/2010 che ha inserito, dopo l'art. 1 della legge n. 3/2010, l'art. 1-bis secondo cui «la presente legge si applica per le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Regione Basilicata della decima legislatura regionale», in assenza della previsione dell'entrata in vigore del nuovo statuto, cui e' demandata la definizione della forma di governo regionale che condiziona, inevitabilmente, il sistema elettorale per l'elezione del Consiglio, ponendosi in contrasto con l'art. 5 della legge costituzionale n. 1/1999 e con quanto stabilito dalla citata giurisprudenza. A tale riguardo, va rilevato che il rinvio dell'applicazione della nuova legge elettorale regionale alle elezioni della X legislatura non fa venir meno l'interesse all'impugnativa deliberata dal Governo, in quanto non e' assolutamente certo che la Regione a quell'epoca avra' approvato il nuovo Statuto. . Si ritiene pertanto di sollevare la questione di legittimita' costituzionale della Legge regionale in esame dinanzi a codesta ecc.ma Corte costituzionale. (2) cfr., in tal senso, anche Francesco Drago, Il sistema di elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio nella legislazione delle Regioni a statuto ordinario, sulla rivista telematica «Federalismi.it», pag. 24.
P. Q. M. Si chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo gli articoli 1, 2, 3, della legge regionale della Basilicata n. 19 del 5 febbraio 2010, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 8 del 5 febbraio 2010, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 3 del 19 gennaio 2010», per i motivi illustrati nel presente ricorso. Con l'originale notificato del ricorso si depositera' estratto della delibera del Consiglio dei ministri in data 19 marzo 2010 con l'allegata relazione del Ministro per i rapporti con le Regioni. Roma, addi' 2 aprile 2010 L'avvocato dello Stato: Fabrizio Fedeli