N. 158 ORDINANZA 28 aprile - 6 maggio 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Comuni, Province e Citta' metropolitane - Abrogazione di disposizioni
  concernenti l'istituzione, la ricostituzione o  la  variazione  dei
  territori di diversi  Comuni  siciliani  -  Ricorso  della  Regione
  Siciliana - Ius superveniens che sottrae all'effetto  abrogativo  i
  territori dei Comuni siciliani - Rinuncia al ricorso in assenza  di
  costituzione in giudizio della parte resistente  -  Estinzione  del
  processo. 
- Decreto-legge  22  dicembre   2008,   n.   200   (convertito,   con
  modificazioni, dalla legge  18  febbraio  2009,  n.  9),  combinato
  disposto dell'art. 2 e dell'allegato 1. 
- Costituzione, artt. 3 e 97; Statuto della Regione Siciliana,  artt.
  14, lett. o), e 15, comma terzo; norme integrative  per  i  giudizi
  davanti alla Corte costituzionale, art. 23. 
(GU n.19 del 12-5-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe   TESAURO,   Paolo   Maria
  NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale  del  combinato  disposto
dell'art. 2 e dell'allegato 1 del decreto-legge 22 dicembre 2008,  n.
200  (Misure  urgenti  in  materia  di  semplificazione   normativa),
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio  2009,  n.  9,
promosso dalla Regione Siciliana con ricorso  notificato  l'8  aprile
2009, depositato in cancelleria il 15 aprile 2009 ed iscritto  al  n.
27 del registro ricorsi 2009. 
    Udito nell'udienza pubblica del 23 marzo 2010 il Giudice relatore
Paolo Maria Napolitano; 
    Udito l'avvocato Michele Arcadipane per la Regione Siciliana. 
    Ritenuto che con ricorso notificato il 7 aprile 2009 e depositato
il successivo 15 aprile, la Regione Siciliana ha  promosso  questione
di legittimita'  costituzionale  -  in  riferimento  agli  artt.  14,
lettera o), e 15, comma  terzo,  del  regio  decreto  legislativo  15
maggio  1946,  n.  455  (Approvazione  dello  statuto  della  Regione
Siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26  febbraio  1948,
n. 2, nonche' agli artt. 3 e 97 della  Costituzione -  del  combinato
disposto dell'art. 2 e dell'allegato 1 del decreto-legge 22  dicembre
2008,  n.  200  (Misure  urgenti  in   materia   di   semplificazione
normativa), convertito, con modificazioni, dalla  legge  18  febbraio
2009, n. 9; 
        che la ricorrente premette che le norme  impugnate  prevedono
l'abrogazione,  tra  le  altre,   di   numerose   leggi   concernenti
l'istituzione  o  la  variazione  dei  territori  di  diversi  Comuni
siciliani; 
        che  l'abrogazione   di   tali   disposizioni,   secondo   la
ricorrente, e' costituzionalmente illegittima in quanto lesiva  delle
attribuzioni  proprie  della  Regione   Siciliana   quali   risultano
garantite  dalla  Costituzione,  dallo  statuto  speciale   e   dalle
correlate norme di attuazione; 
        che l'art. 14, lettera o), dello statuto regionale,  infatti,
assegna all'Assemblea regionale la competenza  legislativa  esclusiva
nella materia  «regime  degli  enti  locali  e  delle  circoscrizioni
relative»; 
        che l'art. 15 del medesimo statuto ribadisce, al terzo comma,
l'attribuzione alla Regione Siciliana di tale competenza  legislativa
esclusiva e dell'«esecuzione diretta in  materia  di  circoscrizione,
ordinamento e controllo degli enti locali»; 
        che,  pertanto,  le  abrogazioni  disposte   dalla   predetta
normativa statale  violerebbero  le  indicate  norme  statutarie  che
attribuiscono alla  Regione  Siciliana  la  competenza  esclusiva  in
materia di circoscrizione e ordinamento degli enti locali, competenza
che la  Regione  ha  esercitato  sin  dal  1948  sia  con  specifiche
disposizioni legislative che con leggi organiche; 
        che, sotto altro profilo, risulterebbe leso il  principio  di
ragionevolezza  di   cui   all'art.   3   Cost.,   vista   l'evidente
arbitrarieta' e contrarieta' al pubblico  interesse  dell'abrogazione
di disposizioni che hanno determinato l'ambito territoriale di Comuni
o, addirittura, la loro istituzione o ricostituzione; 
        che la Regione Siciliana ritiene leso anche il  principio  di
buon andamento  dell'attivita'  amministrativa  di  cui  all'art.  97
Cost.,  dal  momento  che  l'abrogazione  delle  norme  sopraelencate
comporta sicuri elementi d'incertezza per l'operativita'  degli  enti
locali stessi e, quindi, del loro corretto andamento gestionale; 
        che il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  non  si  e'
costituito in giudizio; 
        che, all'udienza del 23 marzo 2010, a seguito dell'emanazione
del decreto  legislativo  1°  dicembre  2009,  n.  179  (Disposizioni
legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui  si  ritiene
indispensabile la permanenza in  vigore,  a  norma  dell'articolo  14
della legge 28 novembre  2005,  n.  246),  la  difesa  della  Regione
Siciliana, ha depositato atto di rinuncia al ricorso. 
    Considerato che la Regione Siciliana  ha  promosso  questione  di
legittimita' costituzionale del  combinato  disposto  dell'art.  2  e
dell'allegato 1 del decreto-legge 22 dicembre 2008,  n.  200  (Misure
urgenti in materia di  semplificazione  normativa),  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009,  n.  9,  per  violazione
degli artt. 14, lettera o), e 15,  comma  terzo,  del  regio  decreto
legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto  della
Regione Siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 2, nonche' degli artt. 3 e 97 Cost.; 
        che,  successivamente  alla  proposizione  del  ricorso,   e'
intervenuto  il  decreto  legislativo  1°  dicembre  2009,   n.   179
(Disposizioni legislative statali anteriori al 1°  gennaio  1970,  di
cui si ritiene  indispensabile  la  permanenza  in  vigore,  a  norma
dell'articolo 14 della legge  28  novembre  2005,  n.  246),  che  ha
sottratto all'effetto abrogativo di cui all'art. 2 del  d.l.  n.  200
del   2008   tutte   le   disposizioni   riguardanti   l'istituzione,
ricostituzione o variazione dei territori di Comuni siciliani, di cui
la Regione lamentava l'abrogazione; 
        che, proprio in considerazione  dell'entrata  in  vigore  del
d.lgs. n. 179 del 2009, il Presidente della Regione Siciliana, previa
delibera della Giunta regionale in data 18 marzo 2010, ha  rinunciato
al  ricorso,   affermando   che   sono   venute   meno   le   ragioni
dell'impugnazione; 
        che, in mancanza di  costituzione  in  giudizio  della  parte
resistente, ai sensi dell'art.  23  delle  norme  integrative  per  i
giudizi dinanzi  alla  Corte  costituzionale,  la  mera  rinuncia  al
ricorso e' di per se' idonea a determinare l'estinzione del processo. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara estinto il processo. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 aprile 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                      Il redattore: Napolitano 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 6 maggio 2010 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola