N. 160 ORDINANZA 28 aprile - 6 maggio 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Procedimento civile - Impugnazioni - Previsione, ad opera del  d.lgs.
  n. 40 del  2006,  dell'appellabilita'  delle  sentenze  emesse  nei
  giudizi di opposizione  ad  ordinanza  ingiunzione  applicativa  di
  sanzione  amministrativa  -  Denunciato  eccesso  di  delega,   per
  estraneita' all'oggetto della delega conferita al  Governo  con  la
  legge n. 80 del 2005 - Questione identica ad altra gia'  dichiarata
  non fondata e, successivamente, manifestamente infondata -  Mancata
  prospettazione di  argomenti  differenti  e  ulteriori  rispetto  a
  quelli gia' esaminati - Manifesta infondatezza della questione. 
- D.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26, comma 1, lett. b). 
- Costituzione, artt. 76 e 77, primo comma; legge 14 maggio 2005,  n.
  80, art. 1, commi 2 e 3. 
(GU n.19 del 12-5-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudice: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Franco
  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria
  Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe
  FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 26  del  decreto
legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di  procedura
civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica
e di arbitrato, a norma dell'articolo 1,  comma  2,  della  legge  14
maggio 2005, n. 80),  promossi  dal  Tribunale  ordinario  di  Reggio
Emilia  con  tre  ordinanze  del  27  novembre  2007  rispettivamente
iscritte ai nn.  289,  290  e  291  del  registro  ordinanze  2009  e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, 1ª  serie
speciale, dell'anno 2009. 
    Visti gli atti di intervento del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella camera di consiglio del 14  aprile  2010  il  Giudice
relatore Giuseppe Tesauro. 
    Ritenuto che, con tre distinte  ordinanze  in  data  27  novembre
2007,  emanate  nel  corso  di  altrettanti  giudizi,  il   Tribunale
ordinario di Reggio Emilia ha sollevato, in riferimento agli artt. 76
e 77, primo comma, della Costituzione, ed in  relazione  all'art.  1,
commi 2 e 3, della legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005,  n.  35,  recante
disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo  sviluppo
economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica
del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e
di arbitrato nonche' per la riforma organica della  disciplina  delle
procedure  concorsuali),  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 26 (recte: art.  26,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto
legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di  procedura
civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica
e di arbitrato, a norma dell'articolo 1,  comma  2,  della  legge  14
maggio 2005, n. 80), il quale ha abrogato l'ultimo comma dell'art. 23
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale); 
        che i tre giudizi principali hanno ad  oggetto  l'appello  di
altrettante sentenze emesse dal Giudice  di  pace  di  Castelovo  ne'
Monti,  aventi  ad  oggetto  opposizioni  avverso  provvedimenti   di
irrogazione di sanzioni amministrative, per violazione di  norme  del
decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
strada); 
        che, secondo i  provvedimenti  di  rimessione,  di  contenuto
sostanzialmente identico, l'art. 26, comma 1, lettera b), del  d.lgs.
n. 40 del 2006, abrogando l'ultimo comma dell'art. 23 della legge  n.
689 del 1981, ha reso impugnabile con l'appello la sentenza  prevista
da detta disposizione, con conseguente rilevanza della questione; 
        che, ad avviso dei giudici a quibus, la  norma  censurata  si
porrebbe in contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma,  Cost.,  in
relazione all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 maggio 2005, n. 80,
in quanto la delega contenuta in quest'ultima disposizione concerneva
esclusivamente l'introduzione di modificazioni al codice di procedura
civile ed al processo di cassazione, non all'art. 23 della  legge  n.
689 del 1981. 
        che, inoltre, secondo i  rimettenti,  l'abrogazione  non  era
prevista neppure implicitamente  dai  principi  e  criteri  direttivi
contenuti nella legge-delega, in quanto l'art. 1,  comma  3,  lettera
a), della legge n. 80 del 2005, aveva conferito al Governo il  potere
di modificare il processo di legittimita'  e  di  prevedere  «la  non
ricorribilita' immediata delle sentenze  che  decidono  di  questioni
insorte senza definire il giudizio»,  ipotesi  differente  da  quella
disciplinata dalla norma censurata; 
        che in tutti i giudizi e' intervenuto, con distinti atti,  di
contenuto in larga misura coincidente, il  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. 
    Considerato che i giudizi  hanno  ad  oggetto  la  stessa  norma,
censurata in riferimento ai medesimi parametri costituzionali  e  con
argomentazioni sostanzialmente coincidenti, quindi vanno riuniti,  ai
fini di una decisione congiunta; 
        che la questione di legittimita' costituzionale  investe,  in
riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della  Costituzione,  ed
in relazione all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 maggio 2005,  n.
80 (Conversione in legge, con  modificazioni,  del  decreto-legge  14
marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano
di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.  Deleghe
al Governo per la modifica del codice di procedura civile in  materia
di processo di cassazione e  di  arbitrato  nonche'  per  la  riforma
organica della disciplina delle procedure  concorsuali),  l'art.  26,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 febbraio 2006,  n.  40
(Modifiche al codice di procedura civile in materia  di  processo  di
cassazione  in  funzione  nomofilattica  e  di  arbitrato,  a   norma
dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), che  ha
abrogato l'ultimo comma dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n.
689 (Modifiche al sistema penale), rendendo in tal  modo  impugnabile
con  l'appello  la  sentenza  che  decide  l'opposizione  avverso  il
provvedimento di irrogazione di una  sanzione  amministrativa,  prima
soltanto ricorribile per cassazione; 
        che una questione identica a quella sollevata dalle ordinanze
in   esame,   proposta   in   riferimento   agli   stessi   parametri
costituzionali, e sotto gli stessi profili, tra l'altro, anche  dallo
stesso Tribunale ordinario di Reggio Emilia, e' stata gia' dichiarata
da questa Corte non fondata (sentenza n.  98  del  2008)  e,  quindi,
manifestamente infondata (ordinanze n. 281 e n. 396 del 2008,  n.  8,
n. 127 e n. 192 del 2009); 
        che  dette  pronunce  hanno  sottolineato  che  la   corretta
interpretazione  dell'art.  1  della  legge  n.  80  del   2005,   in
considerazione dello scopo di disciplinare il processo di  cassazione
in funzione  nomofilattica  (comma  3,  lettera  a),  alla  luce  del
significato assunto da tale espressione, di  rafforzamento  di  detta
funzione, rende chiara l'attribuzione al legislatore  delegato  della
facolta' di ridurre i casi di immediata ricorribilita' per cassazione
delle sentenze,  anche  mediante  la  modifica  di  disposizioni  non
collocate nel codice di rito  civile,  con  conseguente  infondatezza
delle censure; 
        che  le  ordinanze  non  deducono  argomenti   differenti   e
ulteriori rispetto a quelli valutati nelle pronunce sopra  richiamate
e,  quindi,  la  questione  deve  essere  dichiarata   manifestamente
infondata. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Riuniti i giudizi, 
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 26, comma 1,  lettera  b),  del
decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche  al  codice  di
procedura civile in materia di processo  di  cassazione  in  funzione
nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della
legge 14 maggio 2005, n. 80), sollevata, in riferimento agli artt. 76
e 77, primo comma, della Costituzione, ed in  relazione  all'art.  1,
commi 2 e 3, della legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005,  n.  35,  recante
disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo  sviluppo
economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica
del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e
di arbitrato nonche' per la riforma organica della  disciplina  delle
procedure concorsuali), dal Tribunale ordinario di Reggio Emilia, con
le ordinanze indicate in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 aprile 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                        Il redattore: Tesauro 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 6 maggio 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola