N. 161 ORDINANZA 28 aprile - 6 maggio 2010
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Bilancio e contabilita' pubblica - Corresponsione di finanziamenti, a carico del bilancio regionale, agli enti locali che avviano procedure di stabilizzazione del personale precario impiegato in lavori socialmente utili, pur in assenza della preventiva istanza dell'Agenzia regionale per l'impiego - Ricorso del Governo - Promulgazione della delibera impugnata con omissione della disposizione censurata - Sopravvenuta mancanza di oggetto del giudizio - Cessazione della materia del contendere. - Delibera legislativa della Regione Siciliana approvata il 19 dicembre 2008 (disegno di legge n. 328, stralcio I), art. 1, comma 12. - Costituzione, art. 81, quarto comma.(GU n.19 del 12-5-2010 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; ha pronunciato la seguente
Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 12, della delibera legislativa della Assemblea regionale siciliana del 19 dicembre 2008 (disegno di legge n. 328, stralcio I), recante «Interventi finanziari urgenti per l'occupazione e lo sviluppo», promosso dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana con ricorso notificato il 27 dicembre 2008, depositato in cancelleria il successivo 31 dicembre ed iscritto al n. 106 del registro ricorsi 2008. Udito nella camera di consiglio del 14 aprile 2010 il Giudice relatore Alfonso Quaranta. Ritenuto che, con ricorso notificato il 27 dicembre 2008 e depositato il successivo 31 dicembre, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 12, della delibera legislativa della Regione Siciliana, approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 19 dicembre 2008 (disegno di legge n. 328, stralcio I), recante «Interventi finanziari urgenti per l'occupazione e lo sviluppo»; che la norma impugnata consente la corresponsione di finanziamenti, a carico del bilancio regionale, alle amministrazioni locali che, nell'attivare procedure di stabilizzazione del precariato, hanno assunto con contratti a tempo indeterminato lavoratori provenienti dal bacino dei lavori socialmente utili, pur in mancanza della preventiva istanza dell'Agenzia regionale per l'impiego preposta all'istruttoria; che, ad avviso del ricorrente, la disposizione in esame, da un lato, pur comportando nuove e maggiori spese per il bilancio regionale, non contiene ne' la quantificazione delle stesse, ne' l'indicazione delle risorse con cui farvi fronte; dall'altro, in ragione della propria genericita', non consente alcuna stima presumibile dei suddetti oneri; che sarebbe, dunque, violato l'art. 81, quarto comma, Cost.; che, infatti, come la giurisprudenza della Corte costituzionale ha avuto modo di affermare (sono richiamate le sentenze n. 386, n. 213 del 2008, n. 359 del 2007 e n. 9 del 1958) le leggi istitutive di nuove spese debbono recare una esplicita indicazione del relativo mezzo di copertura e a tale obbligo non sfuggono le norme regionali. Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 12, della delibera legislativa della Regione Siciliana, approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 19 dicembre 2008 (disegno di legge n. 328, stralcio I), recante «Interventi finanziari urgenti per l'occupazione e lo sviluppo»; che, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa e' stata pubblicata come legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2008, n. 25, recante «Interventi finanziari urgenti per l'occupazione e lo sviluppo», con omissione della disposizione oggetto di censura; che l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilita' che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia, privando cosi' di oggetto il giudizio di legittimita' costituzionale (ex plurimis, ordinanze n. 74 del 2010; n. 304 del 2008; n. 358 e n. 229 del 2007; n. 389, n. 340 e n. 136 del 2006); che, pertanto, in conformita' alla giurisprudenza di questa Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 aprile 2010. Il Presidente: Amirante Il redattore: Quaranta Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 6 maggio 2010. Il direttore della cancelleria: Di Paola