N. 161 ORDINANZA 28 aprile - 6 maggio 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Corresponsione di finanziamenti, a
  carico  del  bilancio  regionale,  agli  enti  locali  che  avviano
  procedure di stabilizzazione del personale  precario  impiegato  in
  lavori socialmente utili, pur in assenza della  preventiva  istanza
  dell'Agenzia regionale  per  l'impiego  -  Ricorso  del  Governo  -
  Promulgazione  della  delibera  impugnata   con   omissione   della
  disposizione censurata  -  Sopravvenuta  mancanza  di  oggetto  del
  giudizio - Cessazione della materia del contendere. 
- Delibera  legislativa  della  Regione  Siciliana  approvata  il  19
  dicembre 2008 (disegno di legge n. 328, stralcio I), art. 1,  comma
  12. 
- Costituzione, art. 81, quarto comma. 
(GU n.19 del 12-5-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe   TESAURO,   Paolo   Maria
  NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  1,  comma  12,
della delibera legislativa della Assemblea regionale siciliana del 19
dicembre  2008  (disegno  di  legge  n.  328,  stralcio  I),  recante
«Interventi finanziari urgenti  per  l'occupazione  e  lo  sviluppo»,
promosso dal Commissario dello Stato per  la  Regione  Siciliana  con
ricorso notificato il 27 dicembre 2008, depositato in cancelleria  il
successivo 31 dicembre ed iscritto al n.  106  del  registro  ricorsi
2008. 
    Udito nella camera di consiglio del 14  aprile  2010  il  Giudice
relatore Alfonso Quaranta. 
    Ritenuto che, con  ricorso  notificato  il  27  dicembre  2008  e
depositato il successivo 31 dicembre, il Commissario dello Stato  per
la Regione Siciliana ha sollevato, in riferimento all'art. 81, quarto
comma, della Costituzione, questione di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 1, comma  12,  della  delibera  legislativa  della  Regione
Siciliana, approvata dall'Assemblea regionale  nella  seduta  del  19
dicembre  2008  (disegno  di  legge  n.  328,  stralcio  I),  recante
«Interventi finanziari urgenti per l'occupazione e lo sviluppo»; 
        che  la  norma  impugnata  consente  la   corresponsione   di
finanziamenti, a carico del bilancio regionale, alle  amministrazioni
locali  che,   nell'attivare   procedure   di   stabilizzazione   del
precariato,  hanno  assunto  con  contratti  a  tempo   indeterminato
lavoratori provenienti dal bacino dei lavori socialmente  utili,  pur
in mancanza  della  preventiva  istanza  dell'Agenzia  regionale  per
l'impiego preposta all'istruttoria; 
        che, ad avviso del ricorrente, la disposizione in  esame,  da
un lato, pur comportando nuove  e  maggiori  spese  per  il  bilancio
regionale, non contiene ne'  la  quantificazione  delle  stesse,  ne'
l'indicazione delle risorse con  cui  farvi  fronte;  dall'altro,  in
ragione  della  propria  genericita',  non  consente   alcuna   stima
presumibile dei suddetti oneri; 
        che sarebbe, dunque, violato l'art. 81, quarto comma, Cost.; 
        che,   infatti,   come   la   giurisprudenza   della    Corte
costituzionale  ha  avuto  modo  di  affermare  (sono  richiamate  le
sentenze n. 386, n. 213 del 2008, n. 359 del 2007 e n. 9 del 1958) le
leggi  istitutive  di  nuove  spese  debbono  recare  una   esplicita
indicazione del relativo mezzo di copertura  e  a  tale  obbligo  non
sfuggono le norme regionali. 
    Considerato  che  il  Commissario  dello  Stato  per  la  Regione
Siciliana ha sollevato, in riferimento  all'art.  81,  quarto  comma,
della  Costituzione,   questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 1, comma  12,  della  delibera  legislativa  della  Regione
Siciliana, approvata dall'Assemblea regionale  nella  seduta  del  19
dicembre  2008  (disegno  di  legge  n.  328,  stralcio  I),  recante
«Interventi finanziari urgenti per l'occupazione e lo sviluppo»; 
        che, successivamente all'impugnazione, la  predetta  delibera
legislativa e' stata pubblicata come legge della Regione Siciliana 29
dicembre 2008, n. 25,  recante  «Interventi  finanziari  urgenti  per
l'occupazione  e  lo  sviluppo»,  con  omissione  della  disposizione
oggetto di censura; 
        che l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si
esercita necessariamente in modo unitario e contestuale  rispetto  al
testo deliberato dall'Assemblea regionale,  preclude  definitivamente
la possibilita' che le parti della legge impugnate ed omesse in  sede
di promulgazione  acquistino  o  esplichino  una  qualche  efficacia,
privando cosi' di oggetto il giudizio di legittimita'  costituzionale
(ex plurimis, ordinanze n. 74 del 2010; n. 304 del 2008; n. 358 e  n.
229 del 2007; n. 389, n. 340 e n. 136 del 2006); 
        che, pertanto, in conformita' alla giurisprudenza  di  questa
Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara cessata la materia del contendere in ordine  al  ricorso
in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 aprile 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                       Il redattore: Quaranta 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 6 maggio 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola