N. 148 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 aprile 2004
Ordinanza del 22 aprile 2004 emessa dal Tribunale di Bergamo nel procedimento civile promosso da Il Leasing S.p.a. contro Lazzari Anna. Procedimento civile - Prova - Giuramento decisorio - Falso giuramento - Potere del giudice civile di conoscere del reato al solo fine del risarcimento del danno - Omessa previsione nell'ipotesi di intervenuta sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. - Questione di legittimita' costituzionale. - Codice civile, art. 2738, secondo comma.(GU n.22 del 3-6-2010 )
IL TRIBUNALE Il Goa avv. Luppino Umberto nella causa R.G. 3991/94-R.S.1190 tra il Leasing spa con il proc. dom. avv. Aldo Algani di Bergamo, via Partigiani n. 5, contro Lazzari Anna con il proc. dom. avv. Paolo Bendinelli di Bergamo, V.G. D'Alzano n. 6/b pronuncia la seguente ordinanza. L'attore agisce contro la convenuta per ottenere il risarcimento dei danni sostenendo che la sentenza di condanna ex art. 444 c.p.p. debba essere equiparata al reato estinto per il quale l'art. 2738, comma 2, cc. prevede che il giudice civile puo' conoscere de reato ai fini del risarcimento. In sintesi era avvenuto che l'attore aveva ottenuto decreto ingiuntivo contro la convenuta Lazzari Anna in forza di un documento con cui prestava garanzia da lei sottoscritto. La Lazzari disconosceva la sua firma e deferitale il giuramento giurava che la firma non era sua. Denunciata per falso giuramento, chiedeva con il consenso del P.M. l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Il Tribunale accoglieva la richiesta ed pronunciava sentenza di condanna ex art. 444 c.p.p.
P. Q. M. Si rivolge alla suprema Corte costituzionale perche' dichiari l'illegittimita' costituzionale del comma 2, art. 2738 c.c., nella parte in cui non prevede che il giudice civile puo' conoscere del reato di falso giuramento al fine del risarcimento danni dopo sentenza di condanna ai sensi dell'art. 444 c.p.p. La presente causa viene sospesa sino alla decisione della suprema Corte sulla questione postale. Manda alla cancelleria di trasmettere gli atti alla suprema Corte costituzionale previo adempimento di tutte le attivita' relative. Si comunichi anche alle parti. Bergamo, addi' 20 aprile 2004