N. 148 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 aprile 2004

Ordinanza del 22 aprile 2004 emessa  dal  Tribunale  di  Bergamo  nel
procedimento civile promosso da  Il  Leasing  S.p.a.  contro  Lazzari
Anna. 
 
Procedimento civile - Prova - Giuramento decisorio - Falso giuramento
  - Potere del giudice civile di conoscere del reato al solo fine del
  risarcimento  del  danno  -  Omessa  previsione   nell'ipotesi   di
  intervenuta sentenza di applicazione della pena ai sensi  dell'art.
  444 c.p.p. - Questione di legittimita' costituzionale. 
- Codice civile, art. 2738, secondo comma. 
(GU n.22 del 3-6-2010 )
 
                            IL TRIBUNALE 
 
    Il Goa avv. Luppino Umberto nella causa R.G. 3991/94-R.S.1190 tra
il Leasing spa con il proc. dom. avv. Aldo  Algani  di  Bergamo,  via
Partigiani n. 5, contro Lazzari Anna con il  proc.  dom.  avv.  Paolo
Bendinelli di Bergamo, V.G. D'Alzano n.  6/b  pronuncia  la  seguente
ordinanza. 
    L'attore agisce contro la convenuta per ottenere il  risarcimento
dei danni sostenendo che la sentenza di condanna ex art.  444  c.p.p.
debba essere equiparata al reato estinto per il  quale  l'art.  2738,
comma 2, cc. prevede che il giudice civile puo' conoscere de reato ai
fini del risarcimento. In sintesi era  avvenuto  che  l'attore  aveva
ottenuto decreto ingiuntivo contro la convenuta Lazzari Anna in forza
di un documento con cui prestava garanzia  da  lei  sottoscritto.  La
Lazzari disconosceva la sua firma e deferitale il giuramento  giurava
che la firma non era sua. Denunciata per falso  giuramento,  chiedeva
con il consenso del P.M. l'applicazione della pena ai sensi dell'art.
444 c.p.p.  Il  Tribunale  accoglieva  la  richiesta  ed  pronunciava
sentenza di condanna ex art. 444 c.p.p. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Si rivolge alla suprema  Corte  costituzionale  perche'  dichiari
l'illegittimita' costituzionale del comma 2, art.  2738  c.c.,  nella
parte in cui non prevede che il giudice  civile  puo'  conoscere  del
reato di  falso  giuramento  al  fine  del  risarcimento  danni  dopo
sentenza di condanna ai sensi dell'art. 444 c.p.p. 
    La presente causa viene sospesa sino alla decisione della suprema
Corte sulla questione postale. 
    Manda alla cancelleria di trasmettere gli atti alla suprema Corte
costituzionale previo adempimento di tutte le attivita' relative. 
    Si comunichi anche alle parti. 
        Bergamo, addi' 20 aprile 2004