N. 64 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 aprile 2010

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale   depositato  in
cancelleria il 28 aprile  2010  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Comuni, Province e citta' metropolitane - Referendum  -  Norme  della
  Provincia di Bolzano - Istituzione e disciplina del  Consiglio  dei
  Comuni - Possibilita' che il Consiglio  dei  Comuni,  con  il  voto
  favorevole dei  due  terzi  dei  componenti,  possa  richiedere  il
  referendum popolare per l'abrogazione  totale  o  parziale  di  una
  legge provinciale riguardante, tra le altre, le materie dei tributi
  locali o della finanza locale - Ricorso del  Governo  -  Denunciata
  violazione  dell'espresso  divieto  costituzionale  di   referendum
  popolare  abrogativo  per  le  leggi  tributarie  e  di   bilancio,
  esorbitanza dalla competenza legislativa statutaria. 
- Legge della Provincia di Bolzano 8 febbraio 2010,  n.  4,  art.  7,
  comma 2, in combinato disposto con l'art. 6. 
- Costituzione,  art.  75,  secondo  comma;  statuto  della   Regione
  Trentino-Alto Adige, artt. 4, 5, 8, 9 e 47. 
(GU n.20 del 19-5-2010 )
    Ricorso del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in  persona
Presidente  del  Consiglio  pro  tempore,  rappresentato   e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, via
dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato nei confronti Provincia  Autonoma
di Bolzano in persona del Presidente  della  Giunta  provinciale  pro
tempore per la dichiarazione di illegittimita'  costituzionale  della
legge della provincia autonoma di Bolzano n. 4 dell'8  febbraio  2010
pubblicata sul BUR n. 8 del 23 febbraio 2010 recante  «Istituzione  e
disciplina del  Consiglio  dei  Comuni»,  quanto  all'art.  7,  comma
secondo. 
    La  legge  in  epigrafe  viene  impugnata  giusta  delibera   del
Consiglio dei Ministri in data 16  aprile  2010  quanto  all'art.  7,
comma 2 per violazione dell'art. 75, secondo  comma,  Cost,  e  degli
articoli 4, 5, 8, 9 e 47 del decreto del Presidente della  Repubblica
31 agosto 1972, n. 670 «Approvazione  del  Testo  Unico  delle  leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il  trentino  Alto
Adige» per le seguenti motivazioni. 
    La legge provinciale n. 4 del 2010  istituisce  e  disciplina  il
Consiglio  dei  Comuni,  quale   organo   di   consultazione   e   di
collaborazione tra la Provincia autonoma di Bolzano e  i  comuni  del
territorio  provinciale,  composto  dai  sindaci  e  dagli  assessori
comunali di comuni altoatesini nonche' da ex sindaci degli stessi. 
    L'art. 7, comma 2,  nel  disciplinare  l'iniziativa  referendaria
abrogativa da  parte  del  Consiglio  dei  Comuni,  prevede  che  «il
Consiglio, con il voto favorevole di due terzi dei  componenti,  puo'
richiedere il referendum popolare per l'abrogazione totale o parziale
di una legge provinciale riguardante materie di cui all'art. 6, comma
1». 
    Il  contenuto  della  disposizione  qui  censurata  si  completa,
dunque, attraverso il rinvio al precedente sesto comma della medesima
legge provinciale. Tale ultima disposizione, nel disciplinare i  casi
in cui  il  Consiglio  e'  chiamato  a  rendere  parere  obbligatorio
menziona - tra l'altro - le materie che riguardano i tributi locali o
la finanza locale nonche' i disegni di legge concernenti  la  manovra
finanziaria provinciale. 
    1) La  disposizione  qui  censurata  si  pone,  innanzitutto,  in
contrasto con lo Statuto speciale  del  Trentino  Alto  Adige  tenuto
conto che le materie tributarie e di bilancio non rientrano in alcuna
delle competenze normative spettanti alla Provincia autonoma elencate
negli artt. 8 e ss. dello Statuto speciale di che, in ogni caso,  per
espressa previsione statutaria devono svolgersi  in  armonia  con  la
Costituzione (ex artt. 4 e 5, d.P.R. n. 670 del 1972). 
    E' pur vero che, con  particolare  riferimento  all'istituto  del
referendum, l'art. 47 dello  Statuto  speciale,  demanda  alla  legge
provinciale la possibilita' di determinare, tra l'altro,  l'esercizio
del diritto di' iniziativa popolare delle  leggi  provinciali  e  del
referendum  provinciale  abrogativo,  propositivo  e  consultivo   ma
precisando, pur sempre, che quanto sopra potra' avvenire «in  armonia
con  la  Costituzione  oltre  che  con  i  principi  dell'ordinamento
giuridico» e, dunque, implicitamente  richiamando  i  limiti  di  cui
all'invocato art. 75, comma 2 della Cost., richiamato in epigrafe. 
    2) Tale disposizione costituzionale, in  armonia  con  la  quale,
come  gia'  osservato,  dovrebbe  svolgersi  la  potesta'   normativa
regionale, sancisce espressamente il divieto di  referendum  popolare
abrogativo «per le leggi tributarie e di bilancio». 
    Di qui il rilievo di illegittimita' costituzionale  dell'art.  7,
comma secondo, della legge della provincia  autonoma  di  Bolzano  in
combinato disposto con l'art. 6 della medesima legge provinciale  che
consente al Consiglio provinciale di indire referendum  popolare  per
l'abrogazione totale o parziale di una legge provinciale anche  nelle
predette materie,  sebbene  espressamente  escluse  dalla  menzionata
disposizione costituzionale. 
    Codesta ecc.ma Corte, oltre  a  sottolineare  come  la  normativa
oggetto del quesito referendario non possa  riguardare  le  leggi  di
bilancio e tributarie, non ha mancato di evidenziare,  altresi',  che
«l'interpretazione letterale dell'art. 75, secondo comma, Cost., deve
essere integrata con  criterio  logico  sistematico,  per  cui  vanno
sottratte a referendum  quelle  disposizioni  produttive  di  effetti
collegati in modo cosi'  stretto  all'ambito  di  operativita'  delle
leggi espressamente indicate dall'art.  75  Cost,  da  far  risultare
sottintesa la preclusione». (Corte cost. sent. n. 16/78  e  sent.  n.
51/2000). 
    Di qui la contrarieta' alla norma costituzionale in epigrafe  non
solo del richiamo alle leggi tributarie e di bilancio  operato  dalla
prima parte dell'art. 6 ma anche dei  disegni  di  legge  finanziaria
degli  enti  locali  di  cui  alla  seconda  parte   della   medesima
disposizione di legge. 
    3) L'art. 7 seconda parte della legge provinciale n. 4  del  2010
si conclude statuendo che «Si  applica,  in  quanto  compatibile,  il
Capo II della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, e successive
modifiche. 
    Il  capo  II  della  legge  provinciale  n.  11/2005   richiamata
dall'art. 7 disciplina  il  referendum  abrogativo  regolandone  ogni
aspetto: dai presupposti (art. 5)  alla  modalita'  di  presentazione
della richiesta (art. 6) al procedimento di indizione ecc. 
    E' possibile rilevare che, nel disciplinare i  presupposti  della
presentazione del referendum, il  secondo  comma  dell'art.  5  della
menzionata legge provinciale n. 5 del 2005 sancisce tra l'altro,  che
«Il referendum abrogativo non puo'  essere  richiesto  per  le  leggi
tributarie e di bilancio». 
    Il mero riferimento all'applicazione,  «in  quanto  compatibile,»
dell'intero titolo  secondo  contenuta  nell'art.  7,  tuttavia,  non
consente  di  ricostruire  il  significato  della  disposizione   qui
censurata nel senso che essa escluda la  possibilita'  di  indire  il
referendum anche su materie tributarie e di bilancio. 
    Al contrario, l'insanabile contraddizione tra  le  due  normative
emanate dalla provincia  autonoma  di  Bolzano  quanto  alle  materie
oggetto di referendum, fa si' che il  presupposto  di  compatibilita'
indicato dall'art. 7 ultima parte della legge in epigrafe,  impedisca
di richiamare l'espressa esclusione delle  materie  tributarie  e  di
bilancio  operata  dal  secondo  comma  dell'art.   5   della   legge
provinciale n. 57/2005 sopra riportato. 
    Resta,  pertanto,  confermata  la   censura   di   illegittimita'
costituzionale nei termini suesposti. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Tutto  cio'  premesso  si  conclude  affinche'   sia   dichiarata
l'illegittimita' costituzionale dell'art.  7,  comma  secondo,  della
legge della provincia autonoma di Bolzano n. 4 dell'8  febbraio  2010
pubblicata sul BUR n. 8 del 23 febbraio 2010, recante «Istituzione  e
disciplina del Consiglio dei Comuni» per i motivi sopra illustrati. 
    Unitamente all'originale notificato del ricorso si depositera' la
delibera del Consiglio dei  Ministri  in  data  16  aprile  2010  con
allegata relazione del Ministro proponente. 
        Roma, addi' 22 aprile 2010 
 
               L'Avvocato dello Stato: Paola Palmieri