N. 67 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 aprile 2010
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 28 aprile 2010 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Veneto - Demanio marittimo - Concessioni demaniali con finalita' turistico-ricreative - Possibilita' di rinnovo automatico, a richiesta del concessionario, fino a venti anni - Contrasto con la normativa nazionale, che dispone la proroga delle concessioni in atto fino al massimo al 2015, adottata al fine di superare le illegittimita' contestate dalla Comunita' europea con la procedura di infrazione n. 2008/4908 - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi dell'ordinamento comunitario di parita' di trattamento degli operatori economici, di liberta' di stabilimento e di libera concorrenza, violazione del vincolo di osservanza della normativa comunitaria, violazione della competenza statale esclusiva in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea, e di tutela della concorrenza. - Legge della Regione Veneto 16 febbraio 2010, n. 13, art. 5. - Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. a) ed e); d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2010, n. 25, art. 1, comma 18; trattato CE, artt. 43 e 81.(GU n.21 del 26-5-2010 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, organicamente patrocinato dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, e' ex lege domiciliato, nei confronti della Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Veneto del 16 febbraio 2010, n. 13, pubblicata sul B.U.R. del 19 febbraio 2010, n. 16, recante «Adeguamento della disciplina regionale delle concessioni demaniali marittime a finalita' turistico-ricreativa alla normativa comunitaria. Modifiche alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni». La legge regionale, riportata in epigrafe, viene impugnata, giusta deliberazione del Consiglio dei ministri in data 16 aprile 2010, per le seguenti motivazioni. La legge regionale, che, apportando modifiche al testo unico delle leggi regionali sul turismo, detta norme relative alla durata delle concessioni demaniali per uso turistico-ricreativo presenta profili di illegittimita' costituzionale relativamente alla disposizione contenuta nell'art. 5. Tale norma, dopo aver affermato, al comma 1, che tutte le concessioni demaniali marittime a finalita' turistico-ricreativa in essere scadono al 31 dicembre 2015, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 1, comma 18, del d.l. n. 194/2009, come convertito in legge n. 25/2010, prevede pero', al successivo comma 2, che i titolari di concessione in corso di validita' che abbiano eseguito o eseguano durante la vigenza della concessione interventi edilizi, ovvero che, oltre agli interventi edilizi, abbiano effettuato investimenti mediante l'acquisto di attrezzature e beni mobili, possano presentare al comune istanza di modifica della durata della concessione, in conformita' a quanto previsto dalla lettera e)-ter dell'allegato S/3 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni. Il comma 3 della medesima norma dispone poi che il comune, verificate le condizioni di cui al comma 2, modifica la durata della concessione, con decorrenza dalla data del provvedimento di modifica, sempre in conformita' a quanto previsto dalla lettera e)-ter dell'allegato S/3 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni. Le descritte norme regionali, quindi, mediante il richiamo al disposto della lettera e)-ter dell'allegato S/3 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, che contiene una tabella che consente la variazione della durata delle concessioni in relazione agli investimenti effettuati da un minimo di 7 anni ad un massimo di 20 anni, consentono un'illegittima estensione della durata delle concessioni demaniali marittime a finalita' turistico-ricreative In merito si premette che e' in corso la procedura di infrazione n. 2008/4908 da parte della Comunita' europea. La Commissione, infatti, ha sollevato questioni di compatibilita' con il diritto comunitario della normativa italiana in materia di concessioni del demanio marittimo, nonche' delle conseguenti iniziative legislative regionali. In particolare l'articolo 37, comma 2, del codice della navigazione, nell'ambito delle procedure di affidamento in concessione di beni del demanio marittimo con finalita' turistico-ricreativa, attribuisce preferenza - c. d. diritto di insistenza - al concessionario uscente. Il legislatore statale, al fine di superare le illegittimita' sollevate dalla Commissione ha approvato il decreto-legge n. 194/2009, convertito in legge n. 25/2010, che all'art. 1, comma 18, abroga l'art. 37, comma 2, del codice della navigazione e dispone una proroga, assentibile per la specificita' del territorio italiano, delle concessioni in atto fino al massimo al 2015. Le norme regionali citate, invece, prevedono una deroga alla normativa statale e dispongono la possibilita' di rinnovo della concessione fino ad un massimo di vent'anni. Esse, quindi, prevedendo un rinnovo automatico, non sfuggono alle conclusioni della Commissione. Quest'ultima, infatti, ha rilevato che la previsione del diritto di insistenza a favore del soggetto gia' possessore della concessione, consentendo il rinnovo automatico della medesima concessione, determina disparita' di trattamento tra gli operatori economici in violazione della liberta' di stabilimento di cui all'articolo 43 del Trattato. A cio' si aggiunga che le norma in esame non prevedono alcuna forma di procedura selettiva ma consentono ai concessionari che ne facciano richiesta, la proroga automatica della concessione. Cosi' disponendo le disposizioni regionali violano l'art. 117, comma 1, della Costituzione, in quanto non coerenti con i vincoli derivanti dall'Ordinamento comunitario in tema di liberta' di stabilimento e tutela della concorrenza, violando, rispettivamente gli articoli 43 e 81 del Trattato CE. Inoltre violano l'art. 117, comma 2, lett. a), in relazione ai rapporti con l'Unione europea, in quanto, come detto, e' gia' esistente la procedura d'infrazione n. 2008/4908, pendente su analoga questione. Viola anche il medesimo articolo 117, comma 2, lett. e), in materia di tutela della concorrenza.
P. Q. M. Alla luce di quanto sopra esposto, si conclude affinche' codesta ecc.ma Corte voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Veneto del 16 febbraio 2010, n. 13, pubblicata sul B.U.R. del 19 febbraio 2010, n. 16, recante «Adeguamento della disciplina regionale delle concessioni demaniali marittime a finalita' turistico-ricreativa alla normativa comunitaria. Modifiche alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 ''Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni». Si produrra' copia autentica della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2010, con l'allegata relazione. Roma, addi' 17 aprile 2010. L'Avvocato dello Stato: Maurizio Borgo