N. 5 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 22 aprile 2010

Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 12 maggio
2010 (della Provincia autonoma di Trento). 
 
Opere pubbliche  -  Provincia  autonoma  di  Trento  -  Autostrade  -
  Convenzioni tra  ANAS  Spa  e  Autostrada  Brescia-Padova  Spa  che
  prorogano  la  durata  della  concessione   della   costruzione   e
  dell'esercizio  della  Autostrada  A/31  -  Incidenza  del   tratto
  autostradale  terminale  Trento-Piovene-Rocchette  sul   territorio
  della Provincia di Trento - Lamentata assenza di preventiva  intesa
  con la Provincia, necessaria quando si tratti di autostrada di  non
  grande rilievo  nazionale,  ricadente  solo  sul  territorio  della
  Provincia e quello di una regione finitima - Ritenuto  procedimento
  di  mero  fatto  per  la  mancata  comunicazione  di   un   decreto
  ministeriale  approvativo  della  seconda  convenzione  e  per   la
  pendenza della procedura di  infrazione  dinanzi  alla  Commissione
  Europea - Ricorso per conflitto  di  attribuzione  della  Provincia
  autonoma  di  Trento  -  Denunciata  lesione   delle   attribuzioni
  costituzionali della Provincia Autonoma di  Trento  in  materia  di
  assetto del territorio, di ambiente e di paesaggio, violazione  del
  principio di leale collaborazione, violazione delle regole di buona
  amministrazione, di imparzialita' e buon andamento -  Richiesta  di
  dichiarare che non spetta allo Stato modificare,  senza  la  previa
  intesa con la Provincia autonoma competente, il periodo  di  durata
  delle concessioni di Autostrade che incidono sul  territorio  della
  Provincia stessa e di una Regione finitima - Richiesta di accertare
  l'avvenuta    violazione    di    attribuzioni     e     competenze
  costituzionalmente e statutariamente fissate in capo alla Provincia
  ricorrente e di annullare gli atti impugnati e conseguenti. 
- Convenzione tra ANAS Spa e Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova
  Spa del 7 dicembre 1999, approvata con decreto  del  Ministero  dei
  LL.PP. di concerto con il Ministero  del  Tesoro  del  21  dicembre
  1999,   art.   4;   convenzione   tra   ANAS   Spa   e   Autostrada
  Brescia-Verona-Vicenza-Padova Spa del 9 luglio 2007, art. 4. 
- Costituzione, artt. 116, 117 e 118; legge costituzionale 18 ottobre
  2001, n. 3, art. 10; statuto speciale per il  Trentino-Alto  Adige,
  artt. 8 e 14; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, art. 19. 
(GU n.29 del 21-7-2010 )
    Ricorso della Provincia Autonoma di Trento, con sede  in  Trento,
Piazza Dante n. 15,  in  persona  del  Presidente  pro  tempore,  on.
Lorenzo Dellai, rappresentata e difesa, giusta procura speciale n. di
racc. 39586 n. di rep. 27314 pratica 635 procure del 23  aprile  2010
dell'ufficiale rogante dott. Tommaso Sussarellu, dagli avv.ti Nicolo'
Pedrazzoli e prof. Achille Chiappetti, ed  elettivamente  domiciliata
presso lo studio del secondo in Roma, alla  Via  Paolo  Emilio  n.  7
contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore con  sede
in Roma, Palazzo Chigi, Piazza  Colonna  n.  370  per  l'accertamento
della violazione di norme costituzionali e statutarie attributive  di
competenze e garanzie  alla  Provincia  Autonoma  di  Trento  ed,  in
particolare dell'art. 116 Cost., degli artt. 8  e  14  dello  Statuto
speciale per il Trentino Alto Adige, degli artt.  117  e  118  Cost.,
come applicabili anche alle Regioni speciali e alle Province autonome
in virtu' della clausola di favore di cui  all'art.  10  della  legge
costituzionale n.  3  del  2001,  nonche'  dell'art.  19  del  d.P.R.
attuativo dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, 22 marzo
1974, n. 381 e per l'annullamento  delle  convenzioni  stipulate  tra
ANAS  S.p.a.  e   Autostrada   Brescia-Verona-Vicenza-Padova   S.p.a.
rispettivamente il 7 dicembre 1999 e il 9 luglio 2007, approvata,  la
prima, con decreto del  Ministero  dei  LL.PP.  di  concerto  con  il
Ministro del Tesoro, del bilancio e  della  Programmazione  economica
del 21 dicembre 1999  e  la  seconda  con  provvedimento  di  data  e
contenuto  ignoti,  nonche'  degli  atti   approvativi   connessi   e
conseguenti. 
 
                              F a t t o 
 
    1. - L'art. 8 dello Statuto speciale per il Trentino Alto  Adige,
approvato, con legge costituzionale n.  5  del  26  febbraio  1948  e
inserita nel Testo Unico delle  legge  costituzionali  sull'autonomia
della Regione del Trentino Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972
n. 670, nonche' l'art. 19 del d.P.R. 22 marzo 1974 n.  381,  portante
le  norme  di  attuazione  dello   Statuto   anzidetto   in   materia
urbanistica, viaria, di assetto del territorio e di tutela ambientale
ed opere pubbliche, sanciscono  precise  attribuzioni  in  capo  alle
Province Autonome. 
    In particolare, l'art. 19 del d.P.R. n. 381 del  1974  stabilisce
che la competenza statale in materia di autostrade, che si  estendono
oltre il territorio della Provincia Autonoma, sono esercitabili  solo
previa intesa con la Provincia Autonoma stessa quando  si  tratti  di
arterie  «il  cui  tracciato   interessi   soltanto   il   territorio
provinciale e quello di una regione finitima». 
    Ai fini del presente giudizio va tenuto presente che l'Autostrada
Trento-Rovigo  di  cui  e'  questione  interessa  esclusivamente   il
territorio della Provincia Autonoma di Trento e il  territorio  della
Regione Veneto. Se poi si fa riferimento al  Tronco  autostradale  di
cui  specificamente  si  discute  (Trento-Piovene  Rocchette),   esso
interessa solo il territorio della Provincia  Autonoma  di  Trento  e
della finitima Provincia di Vicenza. 
    2. - E' pertanto,  con  sorpresa  che,  negli  ultimi  giorni  di
febbraio  2010,  la  Provincia  Autonoma  ha  appreso  dalla   stampa
quotidiana  la  notizia  del   fatto   che   la   S.p.a.   Autostrada
Brescia-Verona-Vicenza-Padova  (d'ora  in   poi   S.p.a.   Autostrada
Brescia-Padova), aveva bandito una gara per  la  predisposizione  dei
progetti, preliminare e definitivo, per la realizzazione  del  tronco
Trento-Val d'Astico-Piovene dell'Autostrada A/31 Trento-Rovigo. 
    La Provincia Autonoma ha, pertanto, immediatamente accertato  che
la S.p.a. Autostrada Brescia-Padova aveva effettivamente disposto  la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 22 febbraio 2010  (V
serie speciale)  del  Bando  di  gara  BN01-2010-G0003-CIG0439885C92,
«Servizi di ingegneria finalizzati alla realizzazione dell'Autostrada
A/31». Essa ha in tal modo accertato che tale bando ha  come  oggetto
la redazione - entro 210 giorni - del progetto preliminare del tronco
anzidetto  e  nella  redazione  entro  ulteriori  180  del   progetto
definitivo. 
    In altre parole, la Provincia Autonoma  di  Trento  e'  venuta  a
conoscenza del fatto che l'ite rper la realizzazione di un'autostrada
che interessa fortissimamente il proprio territorio e' gia'  in  fase
molto avanzata. 
    Inoltre  forte  e'  stata  la  sua  preoccupazione,  dovuta  alla
rilevante  incidenza  che  avrebbe,  su  di  una  delle  poche   aree
pianeggianti, tra l'altro estremamente antropizzata  della  Provincia
Autonoma, la costruzione della parte terminale e del  futuro  innesto
dell'Autostrada  A/31  nell'Autostrada  A/22  del  Brennero  con   un
dirompente   impatto   ambientale   e   paesaggistico   e   con    il
condizionamento urbanistico e viario di tutta la splendida ma stretta
Conca di Rovereto. 
    D'altronde, e' sempre stato questo grave problema  urbanistico  e
paesaggistico che ha indotto  le  realta'  trentine,  sin  dal  primo
momento in cui si e' iniziato a prospettare  la  realizzazione  della
famigerata Autostrada PI-RU-BI  (Trento-Rovigo),  ad  evidenziare  la
loro motivata perplessita' sull'opera e la loro giusta pretesa ad una
necessaria e preventiva attenta valutazione  congiunta  tra  Stato  e
Provincia Autonoma. 
    3. - Avendo  richiesto  all'ANAS,  con  una  formale  domanda  di
accesso, gli atti della procedura, la Provincia Autonoma ha avuto  in
risposta una del tutto parziale documentazione. Cio' nondimeno, tra i
pochi  documenti  conseguiti  e'  stata   allegata   la   convenzione
sottoscritta dall'ANAS e la S.p.a.  Autostrada  Brescia-Padova  il  9
luglio 2007. 
    Dalle premesse di tale convenzione ci si avvede  che  con  il  «I
atto aggiuntivo» del 1° agosto 1986 (n. 18711) reg.  20/ANAS,  foglio
394, la S.p.a. Autostrada Brescia-Padova ha acquisito la  concessione
della   costruzione   e   dell'esercizio   della   Autostrada    A/31
(Trento-Rovigo)   dalla   precedente   concessionaria   che   l'aveva
conseguita     nel     1970     S.p.a.     Autostrada      Trento-Val
d'Astico-Vicenza-Riviera Berica-Rovigo. 
    Successivamente,  in  attuazione  dell'art.  11  della  legge  23
dicembre 1992 n. 498, che ha assegnato al CIPE il potere  di  emanare
«direttive ... per  la  revisione  delle  convenzioni  e  degli  atti
aggiuntivi che disciplinano le convenzioni stradali  ...»,  e'  stata
modificata  la  originaria  convenzione  tra  la  S.p.a.   Autostrada
Bresica-Padova e l'ANAS. 
    Cio' e' avvenuto con la sottoscrizione in data 7 dicembre 1999 di
una prima nuova convenzione accessiva tra ANAS  S.p.a.  e  Autostrada
Brescia-Padova S.p.a.. 
    Senonche', nella convenzione stessa e' stato inserito  l'art.  23
che ha fissato, del tutto inopinatamente, una nuova data di  scadenza
della concessione. In effetti, la sua durata e'  stata  portata  fino
all'anno 2013. 
    Tra gli atti pervenuti alla Provincia e' stato  ricompreso  anche
il decreto del Ministero del  lavori  pubblici  di  concerto  con  il
Ministro del Tesoro, del Bilancio e  della  Programmazione  Economica
che ha approvato la convenzione. Il  decreto  stesso  precisa  che  i
Ministri sono intervenuti con l'atto approvativo «Ai sensi  dell'art.
3, comma V, del decreto legislativo 26 febbraio 1994 . 143». In altre
parole, al fine di esercitare il potere ad essi spettante, i Ministri
concertanti hanno richiamato  la  disposizione  in  base  alla  quale
«l'approvazione delle concessioni di costruzione e l'esercizio  delle
autostrade e' riservata al Ministro dei Lavori Pubblici, di  concerto
con il Ministro del Tesoro». 
    E cio' senza che la Provincia  Autonoma  di  Trento  fosse  stata
interpellata, sebbene un ampio tratto  dell'Autostrada  A/31  sarebbe
stato realizzato sul suo territorio. 
    Ma non basta. 
    Essendo successivamente intervenuto il d.l. del 3 ottobre 2006 n.
262, secondo il quale tutte le regole  in  vigore  nell'ambito  delle
esistenti concessioni autostradali dovevano essere  inserite  in  una
«convenzione unica», la convenzione del 1999 e' stata sostituita  con
una seconda nuova «convenzione unica» sottoscritta in data  9  luglio
2007, tra l'ANAS S.p.a. e la Autostrada Brescia-Padova S.p.a.. 
    Anche   in   questa   convenzione,   meramente   accessiva   alla
concessione, e' stata inserita una disposizione  (per  la  precisione
l'art. 4) che ha nuovamente modificato la  durata  della  concessione
portandone la scadenza dal 31 dicembre  2013  al  31  dicembre  2026,
senza che  fosse  richiesta  o  cercata  l'intesa  con  la  Provincia
Autonoma. 
    4. - Tra i documenti ricevuti dall'ANAS la Provincia Autonoma  ha
pure avuto a disposizione la deliberazione del  CIPE  del  15  giugno
2007 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2007 n. 219)
di approvazione della convenzione anzidetta. 
    Tale approvazione, tuttavia,  specificava  la  non  definitivita'
della convenzione. Cio' inquanto, il  Comitato  Interministeriale  ha
precisato nel suo parere che «la  stesura  definitiva  potra'  essere
definita solo dopo la conclusione della procedura  di  infrazione  in
corso» dinanzi alla Commissione Europea  (la  quale  l'aveva  avviata
proprio con riferimento alla richiesta  della  Societa'  autostradale
interessata di prolungare il termine della durata della concessione). 
    E se non bastasse, nello stesso parere, il  CIPE  rimandava  alla
futura stesura definitiva della convenzione, dovendo essere in questa
inserite le prescrizioni che il Comitato stesso aveva dettato, tra le
quali  alcune  specificamente  riguardanti  l'art.  4  e  le   tratte
autostradali che avrebbero potuto risultare irrealizzabili proprio in
relazione al prolungamento della durata della concessione. 
    Ora, invece, in risposta alla richiesta della Provincia  Autonoma
di Trento, rivolta all'ANAS di disporre degli atti  presupposti  alla
emanazione del bando di selezione  per  la  progettazione,  e'  stata
trasmessa quella medesima convenzione datata 9 luglio 2007, la  quale
- evidentemente ma per imperscrutabili motivazioni - non  viene  piu'
considerata provvisoria bensi' definitiva. 
    Senonche', si deve essere trattato di  un  procedimento  di  mero
fatto, dato che, fra gli atti fatti  conoscere  dall'ANAS,  manca  il
decreto del  Ministero  dei  trasporti  e  delle  infrastrutture,  di
concerto con il Ministro dell'economia, che  sarebbe  stato  comunque
necessario per l'approvazione della  disposizione  con  la  quale  e'
stata prorogata la concessione  in  favore  della  S.p.a.  Autostrada
Brescia-Padova. 
    Ma, comunque, tutto cio' e' avvenuto all'insaputa della Provincia
Autonoma di Trento alla  quale  non  era  stata  ne'  richiesta  (ne'
tantomeno con la quale e' stata raggiunta) alcuna  intesa  preventiva
riguardo al prolungamento della durata della concessione  del  tratto
autostradale che incide sul suo territorio. 
 
                            D i r i t t o 
 
I - Violazione dell'art. 116, I comma Cost., degli artt. 8 e 14 dello
Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige, legge costituzionale  n.
5 del 26 febbraio 1948, raccolto nel  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, degli artt. 117, III comma, e  118
Cost. applicabili in virtu' della clausola di favore di cui  all'art.
10 della legge cost. 18 ottobre 2001 n. 3, nonche' dell'art.  19  del
d.P.R. attuativo 22 marzo 1974 n. 381. 
    1. - Gli atti di cui la  Provincia  Autonoma  di  Trento  e'  ora
venuta a conoscenza, a seguito della pubblicazione del bando di  gara
per   la   progettazione   del   Tronco    autostradale    terminale,
Trento-Piovene-Rocchette,  dimostrano  che  e'  stato  perseguito  un
disegno preciso  per  superare  del  tutto  illegittimamente  la  sua
prerogativa  costituzionale  consistente  nel  partecipare  a   pieno
titolo,  attraverso  un'intesa,  alla  decisione  sulla   concessione
autostradale relativa al Tronco in parola. 
    Tale disegno e' evidenziato dai seguenti elementi: 
        a) essendo scaduta la concessione  di  cui  era  titolare  la
S.p.a.  Autostrade  Brescia-Padova,  e'  stato  deciso  di   cogliere
l'occasione della revisione della convenzione accessiva per inserirvi
una disposizione di proroga della durata della concessione stessa.  E
cio' e' avvenuto due volte: con le due  convenzioni  tra  ANAS  e  la
Societa' autostradale interessata del 1999 e del 2007; 
        b) la Convenzione del  2007,  pur  essendo  stata  dichiarata
formalmente provvisoria e non essendo stata approvata dal  Parlamento
e' stata poi ritenuta surrettiziamente efficace per fare  trovare  la
Provincia Autonoma davanti al fatto compiuto. 
    L'intento  perseguito,  totalmente  lesivo   delle   attribuzioni
costituzionali della Provincia  Autonoma  di  Trento  in  materia  di
assetto del territorio, di ambiente e di  paesaggio,  e'  evidenziato
con chiarezza dal precedente punto a), laddove si  consideri  con  la
dovuta  attenzione  l'art.  19  delle  disposizioni  attuative  dello
Statuto trentino. 
    Questa  disposizione,  infatti,  stabilisce  che  gli   atti   di
concessione  delle   Autostrade   che   interessano   il   territorio
provinciale e quello di una Regione finitima,  sono  sottoposte  alla
previa intesa con la Provincia Autonoma interessata. Aggiunge poi, lo
stesso art. 19, che «restano peraltro di esclusiva  competenza  dello
Stato anche per tali autostrade i provvedimenti  successivi  all'atto
di concessione che sia stato  emanato  anteriormente  all'entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  anche  se   relativi   a   varianti,
completamenti e prolungamenti del tracciato originario». 
    Da  detto  articolato  normativo  emerge,  indubitabilmente,  che
occorre l'intesa con la Provincia Autonoma per l'adozione degli  atti
e dei provvedimenti relativi  alla  concessione  di  autostrade,  ivi
compresa, ovviamente, la durata  della  concessione;  mentre  possono
essere  adottati  senza  l'intesa  provinciale  gli  atti  successivi
meramente attuativi  della  concessione,  anche  se  contenuti  nella
convenzione accessiva. 
    Per il vero sarebbe lecito sostenere  che  anche  la  convenzione
accessiva alla concessione faccia parte del «momento  concessorio»  e
debba essere disposta d'intesa con  la  Provincia  Autonoma.  Ma  non
occorre  richiamarsi  ,  in   questa   sede,   a   questa   estensiva
interpretazione, dato che, per quanto riguarda  il  caso  di  specie,
rilevano  per  la  violazione  delle  attribuzioni  della   Provincia
Autonoma, le  sole  disposizioni  delle  due  convenzioni  che  hanno
successivamente modificato il termine  di  durata  della  concessione
dell'A/31. Il contenuto di tale disposizione  appartiene  sicuramente
alla  fase  determinativa  della  concessione.   In   effetti,   esse
«concedono» la realizzazione dell'opera autostradale per  il  periodo
aggiuntivo nel quale, altrimenti, la concessione non esisterebbe piu'
giuridicamente. 
    Ragion per cui, tali  disposizioni,  come  d'altronde  e'  ovvio,
devono essere determinate attraverso lo strumento della previa intesa
con la Provincia Autonoma interessata.  In  altre  parole,  il  nomen
juris, che la  disposizione  stessa  assume  perche'  inserita  nella
convenzione, non incide sulla sua sostanziale appartenenza al momento
deliberativo del provvedimento concessorio. 
    Tali considerazioni, d'altronde, sono confermate dal fatto che la
prima delle due citate convenzioni - quella del 1999 - e'  stata  poi
approvata dal  Ministro  dei  lavori  Pubblici  di  concerto  con  il
Ministro del Tesoro, del Bilancio e della  Programmazione  Economica,
con decreto prot. 612 segr. DICOTER del 21  dicembre  1999,  e  nelle
premesse di tale provvedimento si legge che l'approvazione interviene
«Visto l'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 26  febbraio  1994,
n.  143,  in  base  al  quale  l'approvazione  della  concessione  di
costruzione ed esercizio di autostrade e' riservata al  Ministro  dei
Lavori Pubblici di concerto con il Ministro del Tesoro». 
    Lo Stato, pertanto, e' stato ben consapevole  del  fatto  che  il
cambiamento, che ha posposto la data di scadenza  della  concessione,
costituiva vero e proprio provvedimento di concessione per il periodo
aggiuntivo. 
    Anzi e' da notare come nelle premesse dello stesso  provvedimento
al fine di giustificare la  «nuova»  concessione  vengono  richiamati
l'art. 5 della legge 12 agosto 1992, n. 531 che consente di  adeguare
la viabilita' di  adduzione  dei  trafori  alpini  e  ai  valichi  di
confine, nonche' il d.l. 1º  aprile  1989  n.  121,  riguardante  gli
interventi infrastrutturali  nelle  aree  interessate  ai  campionati
mondiali di calcio del 1990. 
    Due richiami,  in  effetti  del  tutto  irrilevanti  perche'  non
applicabili nel caso di  specie,  e  comunque  denotanti  il  preciso
intendimento dei due Ministri concertanti  di  legittimare  la  nuova
concessione. 
    E'  dunque  evidente  che  prima  di  approvare  la  convenzione,
quantomeno con riferimento all'art. 23, che ha sancito il termine  di
scadenza della concessione, lo Stato nella persona dei due  anzidetti
Ministri  avrebbe  dovuto  raggiungere  sul  punto  l'intesa  con  la
Provincia Autonoma di Trento. 
    2. - Ancora piu' perplessi si rimane davanti  all'elemento  sopra
indicato sub b. 
    Per questa parte della vicenda, come si e' visto, la  convenzione
del  2007,  considerata  provvisoria  dallo  stesso  CIPE,  e'  stata
inopinatamente ritenuta efficace e  si  e'  dato  per  definitivo  ed
esecutivo il prolungamento della  concessione  autostradale  fino  al
2026. 
    Pertanto,  vi  e'  stata  una  mera  conclusione  di  fatto   del
procedimento che e' stato seguito per sancire il prolungamento  della
concessione.  Ed  e'  cio'  che  sembra   essere   confermato   dalla
inesistenza (o, comunque, dalla mancata comunicazione alla  Provincia
Autonoma) di un decreto ministeriale approvativo. 
    Di talche', e' stato anche  totalmente  omesso  il  provvedimento
decisionale dello Stato  che  avrebbe  dovuto  conseguire  la  previa
intesa della Provincia Autonoma di Trento. 
    Pertanto, le due disposizioni con le quali e' stata stabilita una
nuova data di scadenza della concessione per la  realizzazione  e  la
gestione  della  tratta  autostradale  dell'A/31   che   incide   sul
territorio della Provincia Autonoma di  Trento,  si  risolve  in  una
violazione dell'attribuzione regionale prevista dall'articolo  19,  I
comma lettera b) della Legge di attuazione del d.P.R. attuativo dello
Statuto speciale di autonomia, e l'illegittimita' delle deliberazioni
cosi' assunte e di ogni altro atto conseguente, ivi compreso il bando
di gara. 
II - Violazione dell'art. 97 Cost.. Violazione del principio di leale
collaborazione. 
    Lo Stato e gli organismi da esso dipendenti  hanno  sempre  avuto
certezza riguardo alle serie e  gravi  perplessita'  sollevate  dalla
Provincia Autonoma di Trento riguardo alla realizzazione di una  vera
e propria autostrada che attraversi il suo territorio in  provenienza
da Rovigo  e  che  si  immetta  nell'Autostrada  del  Brennero  nella
splendida Conca di Rovereto. 
    Ebbene, dalle dichiarazioni che sono apparse sulla stampa  locale
emerge  invece  il  chiaro  l'intento  dello   Stato   di   procedere
surrettiziamente al fine di fare trovare  la  Provincia  Autonoma  di
Trento di fronte al fatto compiuto, onde vanificare la  sua  motivata
opposizione. 
    E' evidente, dunque, che, nel caso di  specie,  il  principio  di
leale collaborazione non e' stato violato unicamente perche' lo Stato
non ha  applicato  la  disposizione  sull'intesa  preventiva  con  la
Provincia Autonoma di Trento sulla concessione di un  autostrada  che
interessa  il  suo  territorio  ma  anche   perche',   con   il   suo
comportamento scorretto, lo Stato ha fatto di  tutto  per  scavalcare
l'autonomia provinciale fino al punto di fare correre il rischio alla
Provincia Autonoma di vedere il suo territorio gravemente  inciso  da
un'autostrada di non grande rilievo nazionale. 
    Non  puo'  non  essere  denunciata   la   violazione   da   parte
dell'Amministrazione   dello   Stato   delle    regole    di    buona
amministrazione, di imparzialita' e buon andamento sancite  dall'art.
97 della Costituzione. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale,  in  accoglimento
del presente ricorso, voglia: 
        dichiarare che non spetta allo  Stato  modificare,  senza  la
previa intesa con la Provincia Autonoma  competente,  il  periodo  di
durata delle concessioni di Autostrade che  incidono  sul  territorio
della Provincia stessa e di una Regione finitima, ai sensi  dell'art.
132, secondo comma, Cost.; 
        accertare l'avvenuta violazione, come sopra  prospettata,  di
attribuzioni  e  competenze,  costituzionalmente  e   statutariamente
fissato in campo alla Regione ricorrente; 
        annullare conseguentemente, gli atti in epigrafe individuati,
ossia  a)  l'art.  4  della  convenzione  tra   ANAS   e   Autostrada
Brescia-Verona del 7 dicembre 1999; nonche' il decreto del Ministrero
dei lavori pubblici di concerto  con  il  Ministro  del  Tesoro,  del
Bilancio e della  Programmazione  Economica  del  21  dicembre  1999,
nonche'  l'art.  4  della   convenzione   tra   ANAS   e   Autostrada
Brescia-Verona  del  9  luglio  2007  e  di  ogni  atto  connesso   e
conseguente, ivi compreso il relativo parere del CIPE, di  ogni  atto
conseguente,  ivi  compreso  il  Bando   di   gara   BN01-2010-G0003-
CIG0439885C92 Servizi di ingegneria  finalizzati  alla  realizzazione
del Tronco Trento-Piovene-Rocchette. 
        Roma, addi' 22 aprile 2010 
 
       Avv. Nicolo' Pedrazzoli - Prof. Avv. Achille Chiappetti