N. 5 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 22 aprile 2010
Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 12 maggio 2010 (della Provincia autonoma di Trento). Opere pubbliche - Provincia autonoma di Trento - Autostrade - Convenzioni tra ANAS Spa e Autostrada Brescia-Padova Spa che prorogano la durata della concessione della costruzione e dell'esercizio della Autostrada A/31 - Incidenza del tratto autostradale terminale Trento-Piovene-Rocchette sul territorio della Provincia di Trento - Lamentata assenza di preventiva intesa con la Provincia, necessaria quando si tratti di autostrada di non grande rilievo nazionale, ricadente solo sul territorio della Provincia e quello di una regione finitima - Ritenuto procedimento di mero fatto per la mancata comunicazione di un decreto ministeriale approvativo della seconda convenzione e per la pendenza della procedura di infrazione dinanzi alla Commissione Europea - Ricorso per conflitto di attribuzione della Provincia autonoma di Trento - Denunciata lesione delle attribuzioni costituzionali della Provincia Autonoma di Trento in materia di assetto del territorio, di ambiente e di paesaggio, violazione del principio di leale collaborazione, violazione delle regole di buona amministrazione, di imparzialita' e buon andamento - Richiesta di dichiarare che non spetta allo Stato modificare, senza la previa intesa con la Provincia autonoma competente, il periodo di durata delle concessioni di Autostrade che incidono sul territorio della Provincia stessa e di una Regione finitima - Richiesta di accertare l'avvenuta violazione di attribuzioni e competenze costituzionalmente e statutariamente fissate in capo alla Provincia ricorrente e di annullare gli atti impugnati e conseguenti. - Convenzione tra ANAS Spa e Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova Spa del 7 dicembre 1999, approvata con decreto del Ministero dei LL.PP. di concerto con il Ministero del Tesoro del 21 dicembre 1999, art. 4; convenzione tra ANAS Spa e Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova Spa del 9 luglio 2007, art. 4. - Costituzione, artt. 116, 117 e 118; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 8 e 14; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, art. 19.(GU n.29 del 21-7-2010 )
Ricorso della Provincia Autonoma di Trento, con sede in Trento, Piazza Dante n. 15, in persona del Presidente pro tempore, on. Lorenzo Dellai, rappresentata e difesa, giusta procura speciale n. di racc. 39586 n. di rep. 27314 pratica 635 procure del 23 aprile 2010 dell'ufficiale rogante dott. Tommaso Sussarellu, dagli avv.ti Nicolo' Pedrazzoli e prof. Achille Chiappetti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, alla Via Paolo Emilio n. 7 contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore con sede in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna n. 370 per l'accertamento della violazione di norme costituzionali e statutarie attributive di competenze e garanzie alla Provincia Autonoma di Trento ed, in particolare dell'art. 116 Cost., degli artt. 8 e 14 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, degli artt. 117 e 118 Cost., come applicabili anche alle Regioni speciali e alle Province autonome in virtu' della clausola di favore di cui all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, nonche' dell'art. 19 del d.P.R. attuativo dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, 22 marzo 1974, n. 381 e per l'annullamento delle convenzioni stipulate tra ANAS S.p.a. e Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.a. rispettivamente il 7 dicembre 1999 e il 9 luglio 2007, approvata, la prima, con decreto del Ministero dei LL.PP. di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della Programmazione economica del 21 dicembre 1999 e la seconda con provvedimento di data e contenuto ignoti, nonche' degli atti approvativi connessi e conseguenti. F a t t o 1. - L'art. 8 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, approvato, con legge costituzionale n. 5 del 26 febbraio 1948 e inserita nel Testo Unico delle legge costituzionali sull'autonomia della Regione del Trentino Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, nonche' l'art. 19 del d.P.R. 22 marzo 1974 n. 381, portante le norme di attuazione dello Statuto anzidetto in materia urbanistica, viaria, di assetto del territorio e di tutela ambientale ed opere pubbliche, sanciscono precise attribuzioni in capo alle Province Autonome. In particolare, l'art. 19 del d.P.R. n. 381 del 1974 stabilisce che la competenza statale in materia di autostrade, che si estendono oltre il territorio della Provincia Autonoma, sono esercitabili solo previa intesa con la Provincia Autonoma stessa quando si tratti di arterie «il cui tracciato interessi soltanto il territorio provinciale e quello di una regione finitima». Ai fini del presente giudizio va tenuto presente che l'Autostrada Trento-Rovigo di cui e' questione interessa esclusivamente il territorio della Provincia Autonoma di Trento e il territorio della Regione Veneto. Se poi si fa riferimento al Tronco autostradale di cui specificamente si discute (Trento-Piovene Rocchette), esso interessa solo il territorio della Provincia Autonoma di Trento e della finitima Provincia di Vicenza. 2. - E' pertanto, con sorpresa che, negli ultimi giorni di febbraio 2010, la Provincia Autonoma ha appreso dalla stampa quotidiana la notizia del fatto che la S.p.a. Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova (d'ora in poi S.p.a. Autostrada Brescia-Padova), aveva bandito una gara per la predisposizione dei progetti, preliminare e definitivo, per la realizzazione del tronco Trento-Val d'Astico-Piovene dell'Autostrada A/31 Trento-Rovigo. La Provincia Autonoma ha, pertanto, immediatamente accertato che la S.p.a. Autostrada Brescia-Padova aveva effettivamente disposto la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 22 febbraio 2010 (V serie speciale) del Bando di gara BN01-2010-G0003-CIG0439885C92, «Servizi di ingegneria finalizzati alla realizzazione dell'Autostrada A/31». Essa ha in tal modo accertato che tale bando ha come oggetto la redazione - entro 210 giorni - del progetto preliminare del tronco anzidetto e nella redazione entro ulteriori 180 del progetto definitivo. In altre parole, la Provincia Autonoma di Trento e' venuta a conoscenza del fatto che l'ite rper la realizzazione di un'autostrada che interessa fortissimamente il proprio territorio e' gia' in fase molto avanzata. Inoltre forte e' stata la sua preoccupazione, dovuta alla rilevante incidenza che avrebbe, su di una delle poche aree pianeggianti, tra l'altro estremamente antropizzata della Provincia Autonoma, la costruzione della parte terminale e del futuro innesto dell'Autostrada A/31 nell'Autostrada A/22 del Brennero con un dirompente impatto ambientale e paesaggistico e con il condizionamento urbanistico e viario di tutta la splendida ma stretta Conca di Rovereto. D'altronde, e' sempre stato questo grave problema urbanistico e paesaggistico che ha indotto le realta' trentine, sin dal primo momento in cui si e' iniziato a prospettare la realizzazione della famigerata Autostrada PI-RU-BI (Trento-Rovigo), ad evidenziare la loro motivata perplessita' sull'opera e la loro giusta pretesa ad una necessaria e preventiva attenta valutazione congiunta tra Stato e Provincia Autonoma. 3. - Avendo richiesto all'ANAS, con una formale domanda di accesso, gli atti della procedura, la Provincia Autonoma ha avuto in risposta una del tutto parziale documentazione. Cio' nondimeno, tra i pochi documenti conseguiti e' stata allegata la convenzione sottoscritta dall'ANAS e la S.p.a. Autostrada Brescia-Padova il 9 luglio 2007. Dalle premesse di tale convenzione ci si avvede che con il «I atto aggiuntivo» del 1° agosto 1986 (n. 18711) reg. 20/ANAS, foglio 394, la S.p.a. Autostrada Brescia-Padova ha acquisito la concessione della costruzione e dell'esercizio della Autostrada A/31 (Trento-Rovigo) dalla precedente concessionaria che l'aveva conseguita nel 1970 S.p.a. Autostrada Trento-Val d'Astico-Vicenza-Riviera Berica-Rovigo. Successivamente, in attuazione dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1992 n. 498, che ha assegnato al CIPE il potere di emanare «direttive ... per la revisione delle convenzioni e degli atti aggiuntivi che disciplinano le convenzioni stradali ...», e' stata modificata la originaria convenzione tra la S.p.a. Autostrada Bresica-Padova e l'ANAS. Cio' e' avvenuto con la sottoscrizione in data 7 dicembre 1999 di una prima nuova convenzione accessiva tra ANAS S.p.a. e Autostrada Brescia-Padova S.p.a.. Senonche', nella convenzione stessa e' stato inserito l'art. 23 che ha fissato, del tutto inopinatamente, una nuova data di scadenza della concessione. In effetti, la sua durata e' stata portata fino all'anno 2013. Tra gli atti pervenuti alla Provincia e' stato ricompreso anche il decreto del Ministero del lavori pubblici di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica che ha approvato la convenzione. Il decreto stesso precisa che i Ministri sono intervenuti con l'atto approvativo «Ai sensi dell'art. 3, comma V, del decreto legislativo 26 febbraio 1994 . 143». In altre parole, al fine di esercitare il potere ad essi spettante, i Ministri concertanti hanno richiamato la disposizione in base alla quale «l'approvazione delle concessioni di costruzione e l'esercizio delle autostrade e' riservata al Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto con il Ministro del Tesoro». E cio' senza che la Provincia Autonoma di Trento fosse stata interpellata, sebbene un ampio tratto dell'Autostrada A/31 sarebbe stato realizzato sul suo territorio. Ma non basta. Essendo successivamente intervenuto il d.l. del 3 ottobre 2006 n. 262, secondo il quale tutte le regole in vigore nell'ambito delle esistenti concessioni autostradali dovevano essere inserite in una «convenzione unica», la convenzione del 1999 e' stata sostituita con una seconda nuova «convenzione unica» sottoscritta in data 9 luglio 2007, tra l'ANAS S.p.a. e la Autostrada Brescia-Padova S.p.a.. Anche in questa convenzione, meramente accessiva alla concessione, e' stata inserita una disposizione (per la precisione l'art. 4) che ha nuovamente modificato la durata della concessione portandone la scadenza dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2026, senza che fosse richiesta o cercata l'intesa con la Provincia Autonoma. 4. - Tra i documenti ricevuti dall'ANAS la Provincia Autonoma ha pure avuto a disposizione la deliberazione del CIPE del 15 giugno 2007 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2007 n. 219) di approvazione della convenzione anzidetta. Tale approvazione, tuttavia, specificava la non definitivita' della convenzione. Cio' inquanto, il Comitato Interministeriale ha precisato nel suo parere che «la stesura definitiva potra' essere definita solo dopo la conclusione della procedura di infrazione in corso» dinanzi alla Commissione Europea (la quale l'aveva avviata proprio con riferimento alla richiesta della Societa' autostradale interessata di prolungare il termine della durata della concessione). E se non bastasse, nello stesso parere, il CIPE rimandava alla futura stesura definitiva della convenzione, dovendo essere in questa inserite le prescrizioni che il Comitato stesso aveva dettato, tra le quali alcune specificamente riguardanti l'art. 4 e le tratte autostradali che avrebbero potuto risultare irrealizzabili proprio in relazione al prolungamento della durata della concessione. Ora, invece, in risposta alla richiesta della Provincia Autonoma di Trento, rivolta all'ANAS di disporre degli atti presupposti alla emanazione del bando di selezione per la progettazione, e' stata trasmessa quella medesima convenzione datata 9 luglio 2007, la quale - evidentemente ma per imperscrutabili motivazioni - non viene piu' considerata provvisoria bensi' definitiva. Senonche', si deve essere trattato di un procedimento di mero fatto, dato che, fra gli atti fatti conoscere dall'ANAS, manca il decreto del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia, che sarebbe stato comunque necessario per l'approvazione della disposizione con la quale e' stata prorogata la concessione in favore della S.p.a. Autostrada Brescia-Padova. Ma, comunque, tutto cio' e' avvenuto all'insaputa della Provincia Autonoma di Trento alla quale non era stata ne' richiesta (ne' tantomeno con la quale e' stata raggiunta) alcuna intesa preventiva riguardo al prolungamento della durata della concessione del tratto autostradale che incide sul suo territorio. D i r i t t o I - Violazione dell'art. 116, I comma Cost., degli artt. 8 e 14 dello Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige, legge costituzionale n. 5 del 26 febbraio 1948, raccolto nel decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, degli artt. 117, III comma, e 118 Cost. applicabili in virtu' della clausola di favore di cui all'art. 10 della legge cost. 18 ottobre 2001 n. 3, nonche' dell'art. 19 del d.P.R. attuativo 22 marzo 1974 n. 381. 1. - Gli atti di cui la Provincia Autonoma di Trento e' ora venuta a conoscenza, a seguito della pubblicazione del bando di gara per la progettazione del Tronco autostradale terminale, Trento-Piovene-Rocchette, dimostrano che e' stato perseguito un disegno preciso per superare del tutto illegittimamente la sua prerogativa costituzionale consistente nel partecipare a pieno titolo, attraverso un'intesa, alla decisione sulla concessione autostradale relativa al Tronco in parola. Tale disegno e' evidenziato dai seguenti elementi: a) essendo scaduta la concessione di cui era titolare la S.p.a. Autostrade Brescia-Padova, e' stato deciso di cogliere l'occasione della revisione della convenzione accessiva per inserirvi una disposizione di proroga della durata della concessione stessa. E cio' e' avvenuto due volte: con le due convenzioni tra ANAS e la Societa' autostradale interessata del 1999 e del 2007; b) la Convenzione del 2007, pur essendo stata dichiarata formalmente provvisoria e non essendo stata approvata dal Parlamento e' stata poi ritenuta surrettiziamente efficace per fare trovare la Provincia Autonoma davanti al fatto compiuto. L'intento perseguito, totalmente lesivo delle attribuzioni costituzionali della Provincia Autonoma di Trento in materia di assetto del territorio, di ambiente e di paesaggio, e' evidenziato con chiarezza dal precedente punto a), laddove si consideri con la dovuta attenzione l'art. 19 delle disposizioni attuative dello Statuto trentino. Questa disposizione, infatti, stabilisce che gli atti di concessione delle Autostrade che interessano il territorio provinciale e quello di una Regione finitima, sono sottoposte alla previa intesa con la Provincia Autonoma interessata. Aggiunge poi, lo stesso art. 19, che «restano peraltro di esclusiva competenza dello Stato anche per tali autostrade i provvedimenti successivi all'atto di concessione che sia stato emanato anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, anche se relativi a varianti, completamenti e prolungamenti del tracciato originario». Da detto articolato normativo emerge, indubitabilmente, che occorre l'intesa con la Provincia Autonoma per l'adozione degli atti e dei provvedimenti relativi alla concessione di autostrade, ivi compresa, ovviamente, la durata della concessione; mentre possono essere adottati senza l'intesa provinciale gli atti successivi meramente attuativi della concessione, anche se contenuti nella convenzione accessiva. Per il vero sarebbe lecito sostenere che anche la convenzione accessiva alla concessione faccia parte del «momento concessorio» e debba essere disposta d'intesa con la Provincia Autonoma. Ma non occorre richiamarsi , in questa sede, a questa estensiva interpretazione, dato che, per quanto riguarda il caso di specie, rilevano per la violazione delle attribuzioni della Provincia Autonoma, le sole disposizioni delle due convenzioni che hanno successivamente modificato il termine di durata della concessione dell'A/31. Il contenuto di tale disposizione appartiene sicuramente alla fase determinativa della concessione. In effetti, esse «concedono» la realizzazione dell'opera autostradale per il periodo aggiuntivo nel quale, altrimenti, la concessione non esisterebbe piu' giuridicamente. Ragion per cui, tali disposizioni, come d'altronde e' ovvio, devono essere determinate attraverso lo strumento della previa intesa con la Provincia Autonoma interessata. In altre parole, il nomen juris, che la disposizione stessa assume perche' inserita nella convenzione, non incide sulla sua sostanziale appartenenza al momento deliberativo del provvedimento concessorio. Tali considerazioni, d'altronde, sono confermate dal fatto che la prima delle due citate convenzioni - quella del 1999 - e' stata poi approvata dal Ministro dei lavori Pubblici di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, con decreto prot. 612 segr. DICOTER del 21 dicembre 1999, e nelle premesse di tale provvedimento si legge che l'approvazione interviene «Visto l'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, in base al quale l'approvazione della concessione di costruzione ed esercizio di autostrade e' riservata al Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministro del Tesoro». Lo Stato, pertanto, e' stato ben consapevole del fatto che il cambiamento, che ha posposto la data di scadenza della concessione, costituiva vero e proprio provvedimento di concessione per il periodo aggiuntivo. Anzi e' da notare come nelle premesse dello stesso provvedimento al fine di giustificare la «nuova» concessione vengono richiamati l'art. 5 della legge 12 agosto 1992, n. 531 che consente di adeguare la viabilita' di adduzione dei trafori alpini e ai valichi di confine, nonche' il d.l. 1º aprile 1989 n. 121, riguardante gli interventi infrastrutturali nelle aree interessate ai campionati mondiali di calcio del 1990. Due richiami, in effetti del tutto irrilevanti perche' non applicabili nel caso di specie, e comunque denotanti il preciso intendimento dei due Ministri concertanti di legittimare la nuova concessione. E' dunque evidente che prima di approvare la convenzione, quantomeno con riferimento all'art. 23, che ha sancito il termine di scadenza della concessione, lo Stato nella persona dei due anzidetti Ministri avrebbe dovuto raggiungere sul punto l'intesa con la Provincia Autonoma di Trento. 2. - Ancora piu' perplessi si rimane davanti all'elemento sopra indicato sub b. Per questa parte della vicenda, come si e' visto, la convenzione del 2007, considerata provvisoria dallo stesso CIPE, e' stata inopinatamente ritenuta efficace e si e' dato per definitivo ed esecutivo il prolungamento della concessione autostradale fino al 2026. Pertanto, vi e' stata una mera conclusione di fatto del procedimento che e' stato seguito per sancire il prolungamento della concessione. Ed e' cio' che sembra essere confermato dalla inesistenza (o, comunque, dalla mancata comunicazione alla Provincia Autonoma) di un decreto ministeriale approvativo. Di talche', e' stato anche totalmente omesso il provvedimento decisionale dello Stato che avrebbe dovuto conseguire la previa intesa della Provincia Autonoma di Trento. Pertanto, le due disposizioni con le quali e' stata stabilita una nuova data di scadenza della concessione per la realizzazione e la gestione della tratta autostradale dell'A/31 che incide sul territorio della Provincia Autonoma di Trento, si risolve in una violazione dell'attribuzione regionale prevista dall'articolo 19, I comma lettera b) della Legge di attuazione del d.P.R. attuativo dello Statuto speciale di autonomia, e l'illegittimita' delle deliberazioni cosi' assunte e di ogni altro atto conseguente, ivi compreso il bando di gara. II - Violazione dell'art. 97 Cost.. Violazione del principio di leale collaborazione. Lo Stato e gli organismi da esso dipendenti hanno sempre avuto certezza riguardo alle serie e gravi perplessita' sollevate dalla Provincia Autonoma di Trento riguardo alla realizzazione di una vera e propria autostrada che attraversi il suo territorio in provenienza da Rovigo e che si immetta nell'Autostrada del Brennero nella splendida Conca di Rovereto. Ebbene, dalle dichiarazioni che sono apparse sulla stampa locale emerge invece il chiaro l'intento dello Stato di procedere surrettiziamente al fine di fare trovare la Provincia Autonoma di Trento di fronte al fatto compiuto, onde vanificare la sua motivata opposizione. E' evidente, dunque, che, nel caso di specie, il principio di leale collaborazione non e' stato violato unicamente perche' lo Stato non ha applicato la disposizione sull'intesa preventiva con la Provincia Autonoma di Trento sulla concessione di un autostrada che interessa il suo territorio ma anche perche', con il suo comportamento scorretto, lo Stato ha fatto di tutto per scavalcare l'autonomia provinciale fino al punto di fare correre il rischio alla Provincia Autonoma di vedere il suo territorio gravemente inciso da un'autostrada di non grande rilievo nazionale. Non puo' non essere denunciata la violazione da parte dell'Amministrazione dello Stato delle regole di buona amministrazione, di imparzialita' e buon andamento sancite dall'art. 97 della Costituzione.
P.Q.M. Chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, voglia: dichiarare che non spetta allo Stato modificare, senza la previa intesa con la Provincia Autonoma competente, il periodo di durata delle concessioni di Autostrade che incidono sul territorio della Provincia stessa e di una Regione finitima, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, Cost.; accertare l'avvenuta violazione, come sopra prospettata, di attribuzioni e competenze, costituzionalmente e statutariamente fissato in campo alla Regione ricorrente; annullare conseguentemente, gli atti in epigrafe individuati, ossia a) l'art. 4 della convenzione tra ANAS e Autostrada Brescia-Verona del 7 dicembre 1999; nonche' il decreto del Ministrero dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 21 dicembre 1999, nonche' l'art. 4 della convenzione tra ANAS e Autostrada Brescia-Verona del 9 luglio 2007 e di ogni atto connesso e conseguente, ivi compreso il relativo parere del CIPE, di ogni atto conseguente, ivi compreso il Bando di gara BN01-2010-G0003- CIG0439885C92 Servizi di ingegneria finalizzati alla realizzazione del Tronco Trento-Piovene-Rocchette. Roma, addi' 22 aprile 2010 Avv. Nicolo' Pedrazzoli - Prof. Avv. Achille Chiappetti