N. 75 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 maggio 2010

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria l'11 maggio 2010 (della Regione Toscana). 
 
Energia - Energia nucleare  -  Decreto  legislativo  attuativo  della
  legge di delega n. 99/2009 in materia  nucleare  -  Costruzione  ed
  esercizio  degli  impianti  nucleari  -  Attivita'  di   preminente
  interesse statale soggetta ad autorizzazione unica  rilasciata,  su
  istanza dell'operatore e previa intesa con la Conferenza unificata,
  con decreto del Ministro dello sviluppo economico di  concerto  con
  il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle infrastrutture  e
  dei trasporti - Lamentata carenza di adeguato  coinvolgimento,  con
  intesa  di  tipo   «forte»,   della   Regione   interessata   dalla
  localizzazione dell'impianto -  Ricorso  della  Regione  Toscana  -
  Denunciata violazione della competenza legislativa regionale  nelle
  materie  concorrenti  del  governo  del  territorio,  tutela  della
  salute,   produzione,   trasporto   e    distribuzione    nazionale
  dell'energia, valorizzazione  dei  beni  culturali  ed  ambientali,
  nonche' nella materia residuale del turismo, lesione del  principio
  di leale collaborazione. 
- Decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, art. 4. 
- Costituzione, artt. 117 e 118. 
Energia - Energia nucleare  -  Decreto  legislativo  attuativo  della
  legge di delega n. 99/2009 in materia nucleare - Definizione  delle
  caratteristiche  delle  aree  idonee  alla   localizzazione   degli
  impianti nucleari  -  Schema  definitivo,  contenente  i  parametri
  esplicativi dei criteri tecnici - Adozione con decreto del Ministro
  dello  sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministero
  dell'ambiente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed
  il Ministero per i beni e le attivita' culturali, da pubblicare sui
  siti Internet  dei  Ministeri  medesimi,  affinche',  nei  sessanta
  giorni successivi, le Regioni, gli Enti locali, nonche' i  soggetti
  portatori di interessi qualificati, possano formulare  osservazioni
  e proposte tecniche in forma scritta e non anonima,  trasmettendole
  all'indirizzo di posta elettronica dell'Agenzia  per  la  sicurezza
  nucleare di cui all'art. 29 della  legge  n.  99/2009  -  Lamentata
  carenza di adeguato coinvolgimento della Regione interessata  dalla
  localizzazione dell'impianto -  Ricorso  della  Regione  Toscana  -
  Denunciata violazione della competenza legislativa regionale  nelle
  materie  concorrenti  del  governo  del  territorio,  tutela  della
  salute,   produzione,   trasporto   e    distribuzione    nazionale
  dell'energia, valorizzazione  dei  beni  culturali  ed  ambientali,
  nonche' nella materia residuale del turismo, lesione del  principio
  di leale collaborazione. 
- Decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, art. 8, comma 3. 
- Costituzione, artt. 117 e 118. 
Energia - Energia nucleare  -  Decreto  legislativo  attuativo  della
  legge di delega n. 99/2009 in materia nucleare -  Procedimento  per
  la certificazione dei siti da destinare alla  localizzazione  degli
  impianti - Sottoposizione dei  siti  certificati  all'intesa  della
  Regione interessata, che si esprime previa acquisizione del  parere
  del  comune  interessato  -  Previsione,   in   caso   di   mancato
  raggiungimento dell'intesa, di  esercizio  del  potere  sostitutivo
  statale - Lamentata carenza di intesa  di  tipo  «forte»  e  omessa
  previsione che la mancata  intesa  inibisca  il  proseguimento  del
  procedimento  -  Ricorso  della  Regione   Toscana   -   Denunciata
  violazione della competenza  legislativa  regionale  nelle  materie
  concorrenti  del  governo  del  territorio,  tutela  della  salute,
  produzione,  trasporto  e  distribuzione  nazionale   dell'energia,
  valorizzazione dei beni  culturali  ed  ambientali,  nonche'  nella
  materia residuale del  turismo,  lesione  del  principio  di  leale
  collaborazione, violazione  dei  limiti  costituzionali  al  potere
  sostitutivo dello Stato nei confronti delle Regioni. 
- Decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, art. 11, commi 6, 7, 8
  e 10. 
- Costituzione, artt. 117, 118 e 120. 
Energia - Energia nucleare  -  Decreto  legislativo  attuativo  della
  legge di delega n. 99/2009 in  materia  nucleare  -  Autorizzazione
  unica per la costruzione  e  l'esercizio  degli  impianti  nucleari
  nonche' per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti
  radioattivi in strutture ubicate nello stesso sito - Previsione, in
  caso di mancato raggiungimento dell'intesa, di esercizio del potere
  sostitutivo statale - Lamentata carenza di intesa di tipo «forte» e
  omessa previsione che la mancata intesa inibisca  il  proseguimento
  del procedimento -  Ricorso  della  Regione  Toscana  -  Denunciata
  violazione della competenza  legislativa  regionale  nelle  materie
  concorrenti  del  governo  del  territorio,  tutela  della  salute,
  produzione,  trasporto  e  distribuzione  nazionale   dell'energia,
  valorizzazione dei beni  culturali  ed  ambientali,  nonche'  nella
  materia residuale del  turismo,  lesione  del  principio  di  leale
  collaborazione, violazione  dei  limiti  costituzionali  al  potere
  sostitutivo dello Stato nei confronti delle Regioni. 
- Decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, art. 13,  commi  11  e
  12. 
- Costituzione, artt. 117, 118 e 120. 
Energia - Energia nucleare  -  Decreto  legislativo  attuativo  della
  legge di delega n. 99/2009 in  materia  nucleare  -  Autorizzazione
  unica per la costruzione e  l'esercizio  del  parco  tecnologico  -
  Previsione, in  caso  di  mancato  raggiungimento  dell'intesa,  di
  esercizio del potere sostitutivo statale  -  Lamentata  carenza  di
  intesa di tipo «forte» e omessa previsione che  la  mancata  intesa
  inibisca il proseguimento del procedimento - Ricorso della  Regione
  Toscana  -  Denunciata  violazione  della  competenza   legislativa
  regionale nelle materie concorrenti  del  governo  del  territorio,
  tutela  della  salute,  produzione,   trasporto   e   distribuzione
  nazionale  dell'energia,  valorizzazione  dei  beni  culturali   ed
  ambientali, nonche' nella materia residuale  del  turismo,  lesione
  del  principio  di  leale  collaborazione,  violazione  dei  limiti
  costituzionali al potere  sostitutivo  dello  Stato  nei  confronti
  delle Regioni. 
- Decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, art. 27, commi 7, 8, 9
  e 15. 
- Costituzione, artt. 117, 118 e 120. 
Energia - Energia nucleare  -  Decreto  legislativo  attuativo  della
  legge di delega n. 99/2009 in  materia  nucleare  -  Disattivazione
  degli  impianti  -  Previsione   che,   al   termine   della   vita
  dell'impianto, la Sogin S.p.a. prende  in  carico  la  gestione  in
  sicurezza del medesimo e svolge tutte le  attivita'  relative  alla
  disattivazione dell'impianto fino al rilascio del  sito  per  altri
  usi - Lamentata carenza di coinvolgimento della Regione  -  Ricorso
  della Regione Toscana  -  Denunciata  violazione  della  competenza
  legislativa regionale nelle materie  concorrenti  del  governo  del
  territorio,  tutela   della   salute,   produzione,   trasporto   e
  distribuzione  nazionale  dell'energia,  valorizzazione  dei   beni
  culturali  ed  ambientali,  nonche'  nella  materia  residuale  del
  turismo, lesione del principio di leale collaborazione. 
- Decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, art. 20, comma 2. 
- Costituzione, artt. 117 e 118. 
(GU n.23 del 9-6-2010 )
    Ricorso della Regione Toscana,  in  persona  del  Presidente  pro
tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n.  483
del 3 maggio 2010 rappresentato e difeso, per  mandato  in  calce  al
presente atto, dall'avv. Lucia  Bora  dell'Avvocatura  della  Regione
Toscana, elettivamente domiciliato in  Roma,  corso  Italia  n.  102,
presso  lo  studio  dell'avv.  Giovanni  Pasquale  Mosca,  contro  il
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri   pro   tempore,   per   la
dichiarazione di illegittimita'  costituzionale  degli  artt.  4;  8,
comma 3; 11, commi 6, 7, 8, 10; 13, commi 11 e 12; 20, comma  2;  27,
commi 7, 8, 9 e 15 del  d.lgs.  15  febbraio  2010,  n.  31,  recante
«Disciplina   della    localizzazione,    della    realizzazione    e
dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione  di
energia  elettrica  nucleare,  di  impianti  di   fabbricazione   del
combustibile nucleare, dei sistemi  di  stoccaggio  del  combustibile
irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' misure  compensative  e
campagne informative al pubblico, a norma dell'art. 25 della legge 23
luglio 2009, n. 99». 
    Nella Gazzetta  Ufficiale  n.  55  dell'8  marzo  2010  e'  stato
pubblicato il  decreto  legislativo  n.  31/2010  che  disciplina  le
procedure relative alla localizzazione,  realizzazione  ed  esercizio
nel  territorio  nazionale  di  impianti  di  produzione  di  energia
elettrica nucleare, di impianti  di  fabbricazione  del  combustibile
nucleare nonche' dei sistemi di stoccaggio dei relativi rifiuti. 
    La Regione Toscana ha  gia'  impugnato  dinanzi  a  questa  Corte
costituzionale l'art. 25 della legge delega 23  luglio  2009,  n.  99
(recante «Disposzioni  per  lo  sviluppo  e  l'internazionalizzazione
delle  imprese,  nonche'  in  materia  di  energia»),  in  quanto  il
legislatore statale  non  ha  previsto  criteri  direttivi  volti  ad
assicurare  la  disciplina  del  procedimento  dell'intesa   si'   da
garantirne il carattere «forte», necessario  per  il  rispetto  delle
competenze costituzionali di tutti gli enti di Governo coinvolti. 
    La disciplina in esame rientra nella  materia  della  produzione,
trasporto e distribuzione nazionale  dell'energia,  che  l'art.  117,
comma 3, della Costituzione  attribuisce  alla  potesta'  legislativa
concorrente delle Regioni. In relazione a tale materia, lo Stato deve
limitarsi a dettare i soli principi fondamentali.  La  disciplina  in
questione involge anche profili strettamente attinenti al governo del
territorio,  alla  tutela   della   salute,   al   turismo   e   alla
valorizzazione dei beni culturali ed  ambientali,  materie  anch'esse
affidate  alla  competenza  concorrente  delle  Regioni,   ai   sensi
dell'art. 117, comma 3. 
    Le  norme  impugnate  sono  lesive  delle  competenze   regionali
costituzionalmente garantite per i seguenti motivi di 
 
                            D i r i t t o 
 
    l. - Illegittimita' costituzionale dell'art.  4,  per  violazione
degli artt. 117, 118 Cost. 
    La disposizione in esame prevede: 
    «La  costruzione  e  l'esercizio  degli  impianti  nucleari  sono
considerate attivita' di preminente interesse  statale  e  come  tali
soggette ad autorizzazione unica che  viene  rilasciata,  su  istanza
dell'operatore e previa  intesa  con  la  Conferenza  unificata,  con
decreto del Ministro dello sviluppo  economico  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti». 
    La  norma  appare  particolarmente  lesiva   delle   attribuzioni
regionali  in  quanto,  stabilendo  che  l'autorizzazione  unica  sia
rilasciata dal Ministero previa intesa con la  Conferenza  unificata,
non  assicura  alcun  ruolo  incisivo  alla   Regione,   direttamente
interessata  dalla  localizzazione   dell'impianto,   com'e'   invece
necessario, considerando le molteplici competenze regionali coinvolte
nel  plocedimento:  governo  del  territorio,  tutela  della  salute,
produzione,  trasporto  e   distribuzione   nazionale   dell'energia,
turismo, valorizzazione dei beni culturali ed ambientali. 
    Tale previsione non appare conforme agli artt. 117 e  118  Cost.,
come   interpretati   dalla   giurisprudenza    costituzionale,    in
particolare, nelle sentenze n. 303/2003 e n. 6/2004. 
    Infatti, quando il legislatore statale dispone  la  «chiamata  in
sussidiarieta'» di funzioni amministrative in materie  di  competenza
regionale ex art.  117  Cost.,  emanando  quindi  anche  la  relativa
disciplina  legislativa,  e'  necessario  che  la  legislazione   sia
adottata a seguito di procedure che assicurino la partecipazione  dei
diversi livelli di governo coinvolti e che la funzione amministrativa
sia esercitata, secondo il  canone  della  leale  collaborazione,  in
raccordo con la Regione interessata. 
    Proprio con riferimento al settore energetico,  questa  Corte  ha
chiarito  che  l'intesa  e'  di  tipo  «forte»  perche'  deve  essere
assicurata  una  codeterminazione  paritaria  tra   soggetti   dotati
entrambi di competenze costituzionali  (sentenza  n.  6  del  2004  e
ancora sentenza n. 383 del  2005).  Diversamente,  i  poteri  statali
comprimerebbero    eccessivamente     le     competenze     regionali
costituzionalmente garantite. 
    In particolare, nella richiamata sentenza n. 6/2004, questa Corte
costituzionale ha dichiarato  che  l'intesa  e'  da  considerarsi  di
natura  forte,  «nel  senso  che  il   suo   mancato   raggiungimento
costituisce ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento»,
stante  l'impatto  che  una  struttura  produttiva  come   l'impianto
energetico  ha  su  molteplici  funzioni   regionali   (governo   del
territorio, tutela della salute,  turismo,  valorizzazione  dei  beni
culturali ed ambientali, ecc.). 
    L'intesa tipo «forte», per giurisprudenza  ormai  consolidata  di
questa Corte, si impone, dunque, in tutti i casi in cui, come  quello
in esame, vi sia connessione  ed  intersezione  tra  le  attribuzioni
costituzionali spettanti allo Stato e alle Regioni. 
    L'intesa con la Conferenza unificata  prevista  dall'art.  4  del
d.lgs. n. 31/2010 non appare sufficiente per i fini in esame. 
    Vero e' che la sentenza di questa Corte costituzionale n. 383 del
2005 riconosce la  Conferenza  unificata  come  organo  adeguatamente
rappresentativo delle Regioni e degli enti locali, tutti incisi dalle
diverse  politiche  del  settore  energetico;  ma,  cio',   ai   fini
dell'adozione della legislazione statale che disponga la chiamata  in
sussidiarieta'  delle  funzioni  amministrative  allo   Stato.   Tale
legislazione, infatti, deve essere adottata a  seguito  di  procedure
che assicurino la partecipazione dei livelli di governo coinvolti  e,
per questo scopo, e' riconosciuta valida la Conferenza unificata. 
    Diversa e'  invece  l'intesa  necessaria,  a  valle,  al  momento
dell'esercizio della funzione  amministrativa  che  lo  Stato  si  e'
trattenuto. In questo caso, solo l'intesa con la Regione direttamente
interessata puo' garantire il rispetto delle attribuzioni  regionali.
Altrimenti,  infatti,  nell'ambito  della  conferenza  unificata,  la
«voce»  della  Regione  che  direttamente  verra'  incisa   da   quel
determinato provvedimento autorizzatorio (il quale sostituisce  tutti
gli atti di assenso, anche urbanistici) non avrebbe alcuna incidenza. 
    In sostanza, l'intesa con la Conferenza unificata puo' costituire
lo  strumento  sufficiente  a  fronte  di  norme  legislative  e   di
disposizioni generali, indirizzi, criteri e linee guida perche' tutte
queste hanno ad oggetto misure generali  rivolte  all'intero  sistema
delle  autonomie;  viceversa,   a   fronte   dello   specifico   atto
autorizzatorio, e' costituzionalmente indispensabile l'intesa con  la
Regione interessata. 
    Cio' trova conferma nella sentenza n. 383/2005,  citata,  ove  si
rileva che «la chiamata in sussidiarieta' da parte dello Stato di  un
delicato  potere  amministrativo,  per  di  piu'  connesso  con   una
molteplicita' di altre funzioni regionali, quanto  meno  in  tema  di
tutela  della  salute  e  di  governo  del  territorio,  deve  essere
accompagnato dalla previsione di un'intesa in  senso  forte  fra  gli
organi statali e le  Regioni  e  le  Province  autonome  direttamente
interessate». 
    Per i suddetti motivi la disposizione di cui all'art.  4  non  e'
conforme agli artt. 117  e  118  Cost.,  anche  per  la  lesione  del
principio della leale collaborazione. 
    2. - Illegittimita' costituzionale  dell'art.  8,  comma  3,  per
violazione degli artt. 117, 118 Cost. 
    La  lesione  delle  attribuzioni   regionali   costituzionalmente
garantite  appare  ancor  piu'  grave  ed  evidente  con  riferimento
all'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 31/2010. 
    La  disposizione  in  esame  concerne   la   «Definizione   delle
caratteristiche delle aree idonee alla localizzazione degli  impianti
nucleari». 
    Il comma 3 riserva l'individuazione  dello  «schema  definitivo»,
contenente i «parametri  esplicativi  dei  criteri  tecnici»,  ad  un
decreto del «Ministero dello sviluppo economico, di concerto  con  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero per  i
beni e le attivita' culturali». Tale decreto  «e'  adottato  entro  i
trenta giorni successivi alla conclusione della consultazione di  cui
al comma 2, adeguando i parametri indicati nello schema iniziale,  su
proposta dell'Agenzia  formulata  tenendo  conto  delle  osservazioni
pervenute. L'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni stesse
deve essere adeguatamente motivato.  Gli  esiti  della  consultazione
sono pubblicati sui siti Internet di cui al comma 2». 
    La consultazione menzionata dalla norma prevede esclusivamente la
pubblicazione dello  schema  in  questione  «sui  siti  Internet  del
Ministero dello sviluppo economico,  del  Ministero  dell'ambiente  e
della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  del  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'Agenzia, dando  contestualmente
avviso della pubblicazione almeno su cinque quotidiani  a  diffusione
nazionale,   affinche',   nei   sessanta   giorni   successivi   alla
pubblicazione, le  Regioni,  gli  Enti  locali,  nonche'  i  soggetti
portatori di interessi qualificati, possano formulare osservazioni  e
proposte tecniche in forma scritta e non anonima,  trasmettendole  ad
un  indirizzo  di  posta   elettronica   dell'Agenzia   appositamente
indicato». 
    Appare evidente  come  il  ruolo  della  Regione  sia  gravemente
svilito in quanto e' assimilato a quello di  un  qualunque  cittadino
che puo' presentare osservazioni allo schema in sede di consultazione
pubblica, senza che sia prevista alcuna intesa per l'approvazione del
decreto  ne'  con  la  Conferenza  unificata  ne'  con   le   Regioni
interessate. 
    La  norma  quindi  vanifica  la   competenza   costituzionalmente
garantita alle Regioni nelle materie concorrenti gia' richiamate  del
governo del territorio, tutela della salute, produzione, trasporto  e
distribuzione nazionale  dell'energia,  turismo,  valorizzazione  dei
beni culturali ed ambientali. 
    Di qui la violazione delle attribuzioni  costituzionali  che  gli
artt. 117, comma 3, e 118 Cost. riconoscono alle Regioni, nonche' del
principio di leale collaborazione, per  la  parte  in  cui  la  norma
impugnata non prevede che la funzione amministrativa allocata in capo
ad organi dello Stato debba essere esercitata mediante adeguate forme
di partecipazione al procedimento delle autonomie regionali. 
    3. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 11, commi 6, 7, 8  e
10, dell'art. 13, commi 11 e 12 e dell'art. 27, commi 7, 8, 9  e  15,
per violazione degli artt. 117, 118 e 120 Cost. 
    L'art. 11 regola il procedimento per la certificazione  dei  siti
da destinare alla localizzazione degli impianti. 
    In particolare, la norma (dopo aver stabilito al comma 5 che  «il
Ministro dello sviluppo economico ...  sottopone  ciascuno  dei  siti
certificati all'intesa della  Regione  interessata,  che  si  esprime
previa  acquisizione  del  parere  del   comune   interessato»),   ai
successivi commi 6, 7 e 8 disciplina il  procedimento  relativo  alla
certificazione definitiva dei  siti,  in  caso  di  mancato  rilascio
dell'intesa da parte della Regione interessata. 
    Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 prevedono che: 
    «6. In caso di mancata definizione dell'intesa di cui al comma  5
entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento  della  richiesta
dell'intesa stessa, si provvede entro i trenta giorni successivi alla
costituzione di un Comitato interistituzionale, i cui componenti sono
designati  in  modo  da  assicurare   una   composizione   paritaria,
rispettivamente,  dal  Ministero  dello   sviluppo   economico,   dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  da  un  lato,  e
dalla  Regione,  dall'altro,  che  assicura   la   presenza   di   un
rappresentante del comune interessato. Le modalita' di  funzionamento
del  Comitato  interistituzionale  sono  stabilite  con  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico,  previo  parere  della  Conferenza
unificata da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del parere
stesso;  il  Comitato  opera  senza  corresponsione  di  compensi   o
emolumenti a favore dei componenti. Ove non si riesca a costituire il
Comitato interistituzionale,  ovvero  non  si  pervenga  ancora  alla
definizione dell'intesa  entro  i  sessanta  giorni  successivi  alla
costituzione del Comitato, si provvede  all'intesa  con  decreto  del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del  Consiglio  dei
Ministri,  integrato  con  la  partecipazione  del  presidente  della
Regione interessata. 
    7. L'intesa ovvero il decreto del Presidente della Repubblica  di
cui al comma 6 operano anche in deroga ai Piani energetico ambientali
delle Regioni interessate da ciascuna possibile localizzazione. 
    8. Al termine della procedura di cui  ai  commi  4,  5  e  6,  il
Ministro  dello  sviluppo  economico  trasmette  l'elenco  dei   siti
certificati, sui quali e' stata  espressa  l'intesa  regionale  o  e'
intervenuto  il  decreto  sostitutivo  di  intesa,  alla   Conferenza
Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
n. 281, che si esprime entro i termini di cui all'art. 3 del medesimo
decreto legislativo  e,  comunque,  non  oltre  sessanta  giorni  dal
ricevimento della relativa richiesta; in mancanza di intesa entro  il
predetto  termine,   il   Consiglio   dei   Ministri   provvede   con
deliberazione motivata, secondo quanto disposto dallo stesso art.  3,
sulla base  delle  intese  gia'  raggiunte  con  le  singole  Regioni
interessate da ciascun sito o sulla base dei decreti  sostitutivi  di
intesa». 
    La disposizione in esame, da  un  lato,  prevede  l'intesa  della
Regione interessata e  dall'altro  consente  l'esercizio  del  potere
sostitutivo statale per il caso del mancato raggiungimento  di  detta
intesa. Cio', come evidente, svilisce il carattere forte  dell'intesa
e implica  una  posizione  di  debolezza  ed  inferiorita'  dell'ente
territoriale rispetto alla decisione da assumere. 
    L'autonomia  regionale  e  la   posizione   di   parita'   e   di
equiordinazione riconosciuta allo Stato e alle Regioni esigono invece
che l'intesa sia interpretata ed applicata  «in  senso  forte»,  come
strumento per la  codeterminazione  paritaria  del  contenuto  finale
dell'atto, con la conseguenza che la mancata intesa deve  inibire  il
proseguimento del procedimento. 
    Del resto, proprio la possibilita' di fermare  l'azione  statale,
non accettando la  proposta  di  intesa,  consente  alle  Regioni  di
condizionare i contenuti del provvedimento finale, facendo  si'  che,
tra i vari strumenti di raccordo procedimentale tra i due livelli  di
governo, l'intesa «in  senso  forte»  sia  l'unico  che  consente  un
coordinamento paritario. 
    A cio' si aggiunga, che, secondo l'insegnamento di questa  Corte,
neppure   le    esigenze    di    esercizio    unitario    consentono
all'Amministrazione statale  di  non  prevedere  l'intesa  «in  senso
forte» con le Regioni. Infatti, «l'esigenza di esercizio unitario che
consente di attrarre, insieme  alla  funzione  amministrativa,  anche
quella  legislativa,  puo'  aspirare  a   superare   il   vaglio   di
legittimita' costituzionale solo in presenza di  una  disciplina  che
prefiguri un iter in cui assumano  il  dovuto  risalto  le  attivita'
concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che
devono essere condotte in base al principio di lealta'» (sentenza  n.
303/2003). 
    Cio'  implica  la  «valenza  squisitamente  procedimentale»   dei
principi  di  sussidiarieta'  e  adeguatezza  e  la  necessita'   che
l'ampliamento delle funzioni dello Stato sia «oggetto di accordo  con
la Regione interessata» (sentenza n. 303/2003, cit.). 
    Percio' sono violati gli artt. 117, 118 e 120  Cost.:  il  potere
sostitutivo  infatti  non  e'  ammesso  per   superare   il   mancato
raggiungimento dell'intesa. 
    La   palese   violazione   dell'assetto   costituzionale    delle
attribuzioni dello Stato e delle Regioni risulta  evidente  anche  in
relazione al comma  10  dell'art.  11  in  esame,  ove  alle  Regioni
interessate dalla presenza di un sito nucleare e'  imposto  l'obbligo
di adeguare il proprio Piano Energetico Ambientale  «entro  i  dodici
mesi dalla pubblicazione» del decreto di approvazione dell'elenco dei
siti certificati, di cui al comma 9, e cio' tenendo conto dell'intesa
ovvero del decreto sostitutivo della stessa. 
    Le  argomentazioni  appena   dedotte   convincono   anche   della
illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 117, 118  e
120 Cost., del successivo art. 13 che, ai commi 11 e 12,  prevede  un
analogo  potere  sostitutivo  statale  per  il   caso   del   mancato
raggiungimento dell'intesa con riferimento  all'autorizzazione  unica
per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari nonche'  per
lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei  rifiuti  radioattivi
in strutture ubicate nello stesso  sito.  Le  disposizioni  in  esame
prevedono in particolare che: 
    «Qualora in sede  di  conferenza  di  servizi  di  cui  al  comma
precedente, non venga raggiunta la  necessaria  intesa  con  un  ente
locale coinvolto,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro  dello  sviluppo  economico,  assegna  all'ente
interessato  un  congruo  termine  per  esprimere  l'intesa;  decorso
inutilmente tale termine,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri  cui  partecipa  il  Presidente  della  Regione  interessata
all'intesa, e' adottato, su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti,  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei   Ministri
sostitutivo dell'intesa» (comma 11); 
    «nei  trenta  giorni   successivi   alla   positiva   conclusione
dell'istruttoria, il Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, rilascia
con  proprio  decreto   l'autorizzazione   unica,   disponendone   la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
nei siti Internet dei relativi Ministeri e dell'Agenzia. Il  predetto
decreto vale anche come certificazione del possesso dei requisiti  da
parte del titolare dell'autorizzazione unica» (comma 12). 
    A conferma dell'illegittimita' costituzionale delle  disposizioni
in esame, si puo' richiamare quanto espressamente chiarito da  questa
Corte nella sentenza n. 62 del 2005, ave si afferma che  allorquando,
«una  volta  individuato  il  sito,  si  debba  provvedere  alla  sua
"validazione", alla specifica  localizzazione  e  alla  realizzazione
dell'impianto, l'interesse territoriale da prendere in considerazione
e a cui deve  essere  offerta,  sul  piano  costituzionale,  adeguata
tutela, e'  quello  della  Regione  nel  cui  territorio  l'opera  e'
destinata ad essere ubicata (cfr. sentenze n. 338 del  1994,  n.  242
del 1997, n. 303 del 2003 e n. 6 del 2004)». 
    Un  procedimento  analogo,  per  il  quale  valgono  le  medesime
censure,  e'  delineato  anche  dal  successivo  art.   27   (recante
«Autorizzazione unica per la  costruzione  e  l'esercizio  del  parco
tecnologico») ove, con riferimento alla localizzazione del parco,  e'
nuovamente indicata la possibilita' di  superare  la  mancata  intesa
mediante l'adozione del decreto sostitutivo ed e' prevista una intesa
meramente eventuale della Conferenza unificata; mentre, in  relazione
alla  fase  autorizzatoria  per  la  costruzione  e  l'esercizio  del
Deposito nazionale e di tutte le altre opere  connesse  comprese  nel
parco, il ruolo delle Regioni  e'  limitato  alla  partecipazione  ai
lavori della conferenza di servizi di cui al comma 14. 
    Sul   punto,   appare    indispensabile    invocare    nuovamente
l'applicazione del principio piu' volte affermato  da  questa  Corte,
secondo cui quando lo Stato decide di allocare a se stesso, ai  sensi
dell'art. 118  Cost.,  la  titolarita'  di  funzioni  amministrative,
dettando anche la  necessaria  disciplina  legislativa  incidente  in
ambiti rientranti nella competenza regionale,  deve  essere  prevista
l'intesa  «forte»  con  le  Regioni,  a   salvaguardia   delle   loro
attribuzioni costituzionalmente previste (sentenze  n.  303/2003;  n.
6/2004; 383/2005), «nel  senso  che  il  suo  mancato  raggiungimento
costituisce ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento». 
    Le previsioni  in  esame,  nella  parte  in  cui  determinano  il
sostanziale svuotamento di significato delle intese  in  senso  forte
con la Regione interessata, necessarie a  garantire  la  legittimita'
costituzionale delle fattispecie di «chiamata in  sussidiarieta'»  di
funzioni  amministrative  presso  organi  statali  nelle  materie  di
competenza legislativa concorrente che vengono in rilievo nel caso di
specie, si pongono in palese contrasto con gli artt. 117, comma 3,  e
118 Cost., nonche' con il principio di leale collaborazione. 
    Sotto  altro  profilo,  occorre  anche  rilevare  che  le   norme
impugnate contraddicono inoltre il disposto dell'art. 120,  comma  2,
Cost., dal momento che prevedono  un'ipotesi  di  potere  sostitutivo
straordinario del Governo al di fuori dei presupposti  costituzionali
ivi individuati, per i quali e' indispensabile il previo  verificarsi
di un inadempimento dell'ente sostituito rispetto  ad  una  attivita'
imposta ad esso come obbligatoria; e tale non  puo'  certo  ritenersi
l'intesa che una Regione sia chiamata a raggiungere  per  l'esercizio
di una funzione amministrativa posta in capo ad organi dello Stato. 
    4. - Illegittimita' costituzionale dell'art.  20  per  violazione
degli artt. 117, 118 Cost. 
    Infine,  si  deve  denunciare   l'illegittimita'   costituzionale
dell'art. 20 (recante  «Disposizioni  in  materia  di  disattivazione
degli impianti»), comma 2, ove e' stabilito che «la Sogin S.p.A.,  al
termine della vita dell'impianto, prende in  carico  la  gestione  in
sicurezza del medesimo e svolge  tutte  le  attivita'  relative  alla
disattivazione dell'impianto stesso fino al  rilascio  del  sito  per
altri usi». 
    In base alla noma, l'attivita' di gestione  dei  siti  a  seguito
della  disattivazione  degli  impianti  compete  esclusivamente  alla
societa' Sogin. 
    Malgrado le evidenti ricadute e  l'intreccio  con  le  competenze
delle  Regioni,  in  particolare  con  riferimento  al  governo   del
territorio nella fase  di  post  esercizio  degli  impianti,  non  e'
previsto alcun  coinvolgimento  dell'Amministrazione  che,  anche  in
relazione a questa disposizione subisce una illegittima  compressione
delle attribuzioni costituzionalmente garantite. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Si confida che la Corte costituzionale dichiari  l'illegittimita'
costituzionale degli artt. 4, 8, comma 3, 11, commi 6, 7, 8, 10,  13,
commi 11 e 12, 20, comma 2, 27, commi 7, 8, 9  e  15  del  d.lgs.  15
febbraio 2010, n. 31, recante «Disciplina della localizzazione, della
realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale  di  impianti
di  produzione  di  energia  elettrica  nucleare,  di   impianti   di
fabbricazione del combustibile nucleare, dei  sistemi  di  stoccaggio
del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' misure
compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell'art. 25
della legge 23 luglio 2009, n. 99», per violazione degli  artt.  117,
118 e  120  Cost.,  anche  sotto  il  profilo  della  violazione  del
principio della leale cooperazione. 
        Firenze-Roma, addi' 3 maggio 2010 
 
                          Avv. Lucia Bora