N. 194 SENTENZA 26 maggio - 4 giugno 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Energia - Norme della Regione Molise - Impianti per la produzione  di
  energia elettrica da fonti rinnovabili con capacita' di generazione
  non superiore a 1 Mw  elettrico  -  Attribuzione  ai  Comuni  della
  competenza  autorizzativa   secondo   le   procedure   semplificate
  stabilite  dalle  «linee  guida»  regionali  -  Contrasto  con   la
  normativa  nazionale  che  regolamenta  i  titoli   abilitativi   e
  l'applicabilita'  di  procedure   semplificate   -   Illegittimita'
  costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura. 
- Legge della Regione Molise 7 agosto 2009, n. 22, art. 3, comma 1. 
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 29  dicembre  2003,  n.
  387, art. 12; (Costituzione, artt. 3 e 97). 
(GU n.23 del 9-6-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA , Alfio FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe   TESAURO,   Paolo   Maria
  NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                               Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  3,  comma  1,
della legge  della  Regione  Molise  7  agosto  2009,  n.  22  (Nuova
disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione  Molise),
promosso dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  ricorso
notificato il 13-16 ottobre 2009, depositato  in  cancelleria  il  20
ottobre 2009 ed iscritto al n. 93 del registro ricorsi 2009. 
    Udito  nell'udienza  pubblica  dell'11  maggio  2010  il  Giudice
relatore Alfio Finocchiaro; 
    Udito l'avvocato dello Stato Enrico Arena per il  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ricorso notificato alla Regione  Molise  il  13  ottobre
2009, e depositato presso la cancelleria della  Corte  costituzionale
il 20 luglio 2009,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha
chiesto a questa Corte di dichiarare l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Molise 7 agosto 2009,
n.  22  (Nuova  disciplina  degli  insediamenti  degli  impianti   di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili  nel  territorio
della Regione Molise), per violazione  dell'art.  117,  terzo  comma,
nonche' degli artt. 3 e 97 Cost. 
    Il testo della norma impugnata dispone che «fermo restando quanto
previsto  all'articolo  12,  comma  5,  del  decreto  legislativo  n.
387/2003, e successive modificazioni ed  integrazioni,  gli  impianti
per la produzione di  energia  elettrica  da  fonti  rinnovabili  con
capacita'  di  generazione  non  superiore  a  1  Mw  elettrico  sono
autorizzati dai Comuni competenti per territorio secondo le procedure
semplificate stabilite dalle "linee guida" regionali». 
    Secondo il ricorrente, la disposizione  impugnata  configurerebbe
un riparto di funzioni  autorizzative  diverso  da  quello  stabilito
dall'art. 12  del  decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387
(Attuazione  della  direttiva  2001/77/CE  relativa  alla  produzione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili  nel
mercato  interno  dell'elettricita'),  che  al  comma  3   stabilisce
testualmente che «la costruzione  e  l'esercizio  degli  impianti  di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (...)
sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione e
dalle provincie  delegate  dalla  regione»  e  al  comma  5  prevede:
«all'installazione  degli  impianti  di  fonte  rinnovabile  di   cui
all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) per i quali non e'  previsto
il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano  le  procedure
di cui ai commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la  capacita'  di
generazione sia inferiore alle soglie  individuate  dalla  tabella  A
allegata al presente decreto, con riferimento alla  specifica  fonte,
si applica la disciplina della denuncia di inizio  attivita'  di  cui
agli articoli 22  e  23  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380,  e  successive
modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e  successive
modificazioni,  possono  essere  individuate   maggiori   soglie   di
capacita' di generazione e caratteristiche dei siti di  installazione
per i quali si procede con la medesima disciplina della  denuncia  di
inizio attivita'». 
    Ad  avviso  del  ricorrente,  la  disciplina  nazionale,  dunque,
affidando  alle  Regioni  o  alle  Province  delegate   il   rilascio
dell'autorizzazione  unica  alla  costruzione  ed   esercizio   degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili e  assoggettando  alla  sola
denuncia di inizio attivita' (DIA)  gli  impianti  stessi  unicamente
quando la loro capacita' di generazione  sia  inferiore  alle  soglie
individuate  dalla  tabella  A  del  decreto  legislativo   medesimo,
persegue,  nel  rispetto  dell'articolo  118  Cost.,  lo   scopo   di
assicurare  l'esercizio  unitario   delle   funzioni   amministrative
relative agli impianti di grandi  dimensioni,  riservando  ai  Comuni
soltanto  la  competenza  relativa  agli  impianti  di  piu'  piccole
dimensioni, per i quali tale esigenza non si pone e per  i  quali  e'
sufficiente la presentazione della DIA. 
    L'impugnata norma  regionale,  fissando  una  soglia  di  potenza
diversa da quanto previsto dalla tabella A allegata al d.lgs. n.  387
del 2003, violerebbe l'assetto  di  competenze  deciso  conformemente
all'art. 118 Cost. e si porrebbe in contrasto con l'art.  117,  terzo
comma, Cost., in relazione ai principi  fondamentali  in  materia  di
produzione, trasporto  e  distribuzione  nazionale  dell'energia.  La
deroga alle soglie di capacita' di generazione e caratteristiche  dei
siti di installazione, per i quali e' applicabile la disciplina della
DIA, sarebbe invece introducibile solo con decreto interministeriale,
d'intesa con la Conferenza unificata. Non  sarebbe  quindi  legittima
una norma regionale  che,  al  di  fuori  del  quadro  tracciato  dal
legislatore nazionale, pone soglie di potenza diverse  e/o  maggiori,
senza  nemmeno  distinguere  tra  le  diverse  tipologie   di   fonte
rinnovabile. 
    Non ha svolto attivita'  difensiva  in  questa  sede  la  Regione
Molise. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Con il ricorso in epigrafe, il Presidente del Consiglio  dei
ministri dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 3,  comma
1, della legge della Regione Molise  7  agosto  2009,  n.  22  (Nuova
disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione  Molise),
per violazione dell'art. 117, terzo comma, nonche' degli artt. 3 e 97
della Costituzione. 
    La  norma  censurata,  attribuendo  ai   Comuni   la   competenza
autorizzativa degli impianti per la produzione di  energia  elettrica
da fonti rinnovabili con capacita' di generazione non superiore  a  1
Mw elettrico,  secondo  le  procedure  semplificate  stabilite  dalle
«linee guida» regionali, porrebbe  una  disciplina  contrastante  con
quella nazionale di settore, costituita dall'art. 12  del  d.lgs.  29
dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa
alla produzione dell'energia elettrica prodotta da fonti  energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'), che  affida  alle
Regioni o alle  Province  delegate  il  rilascio  dell'autorizzazione
unica alla costruzione ed  esercizio  degli  impianti  alimentati  da
fonti rinnovabili e assoggetta alla sola denuncia di inizio attivita'
(DIA) gli impianti stessi, unicamente quando  la  loro  capacita'  di
generazione sia inferiore alle soglie individuate  dalla  tabella  A,
con possibilita' di deroga alle soglie di capacita' di generazione  e
caratteristiche dei siti di installazione per i quali e'  applicabile
la disciplina della DIA, solo con decreto interministeriale, d'intesa
con la Conferenza unificata. 
    2. - La questione, con riferimento alla violazione dell'art. 117,
terzo comma, Cost., e' fondata. 
    3. - L'art. 3, comma 1, della legge della Regione  Molise  n.  22
del 2009, dispone che «fermo restando  quanto  previsto  all'articolo
12, comma 5,  del  decreto  legislativo  n.  387/2003,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, gli  impianti  per  la  produzione  di
energia elettrica da fonti rinnovabili con capacita'  di  generazione
non superiore a 1 Mw elettrico sono autorizzati dai Comuni competenti
per territorio secondo  le  procedure  semplificate  stabilite  dalle
"linee guida" regionali». 
    La norma impugnata, pur richiamandosi  alla  disciplina  statale,
crea una competenza autorizzatoria, a favore dei Comuni, per tipi  di
impianti caratterizzati da determinate capacita' di generazione,  che
in realta' risulta derogatoria  rispetto  all'assetto  delineato  dal
d.lgs. n. 387 del 2003, che all'art. 12 assoggetta la costruzione  ed
esercizio   degli   impianti   alimentati   da   fonti    rinnovabili
all'autorizzazione unica delle Regioni (o delle Province delegate), e
ove la capacita' di generazione degli stessi impianti  sia  inferiore
alle soglie individuate dalla tabella A dello stesso  d.lgs.  n.  387
del 2003,  ne  subordina  la  costruzione  e  l'esercizio  alla  sola
denuncia di inizio attivita' (DIA). 
    Riguardo  alla  regolamentazione  dei  titoli   abilitativi,   in
particolare alle ipotesi di applicabilita' di procedure  semplificate
in alternativa all'autorizzazione unica, e' riconoscibile l'esercizio
della  legislazione  di  principio  dello   Stato   in   materia   di
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale  dell'energia»  (cui
va ricondotta la disciplina degli insediamenti di impianti  eolici  e
fotovoltaici: sentenze n.  282  del  2009,  n.  364  del  2006),  per
esigenze  di  uniformita'  e  di  esercizio  unitario   di   funzioni
amministrative relative ai problemi energetici di  livello  nazionale
(sentenza n. 383 del 2005), come piu' in generale  nelle  materie  di
competenza concorrente (sentenza n. 119 del 2010). 
    L'autorizzazione unica regionale prevista dal d.lgs. n.  387  del
2003,  solo  limitatamente   derogabile   a   favore   di   procedure
semplificate, concreta, del resto, una procedura  uniforme  mirata  a
realizzare le esigenze di tempestivita' e  contenimento  dei  termini
per la conclusione  dei  procedimenti  amministrativi  inerenti  alla
costruzione  ed  esercizio  degli  impianti   alimentati   da   fonti
rinnovabili, che resterebbe vanificata ove ad  essa  si  abbinasse  o
sostituisse una disciplina regionale, anche se concepita  nell'ambito
di una diversa materia (ordinanza n. 203 del 2006). 
    Ulteriore profilo di  illegittimita'  della  norma  regionale  si
rileva nell'aumento della soglia di potenza per la quale,  innalzando
la capacita', dai limiti ben piu' contenuti di  cui  alla  tabella  A
allegata al d.lgs. n. 387 del 2003, a 1 Mw elettrico, la  costruzione
dell'impianto risulta subordinata a procedure  semplificate,  laddove
maggiori soglie di capacita' di  generazione  e  caratteristiche  dei
siti di installazione, per i quali si proceda con diversa disciplina,
possono essere  individuate  solo  con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e  del  mare,  d'intesa  con  la  Conferenza
unificata, senza  che  la  Regione  possa  provvedervi  autonomamente
(sentenze n. 119 e n. 124 del 2010). 
    4.  -  Gli  ulteriori  profili  di  censura  -  peraltro  nemmeno
argomentati nel ricorso - sono assorbiti. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  3,  comma  1,
della legge  della  Regione  Molise  7  agosto  2009,  n.  22  (Nuova
disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                      Il redattore: Finocchiaro 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 4 giugno 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola