N. 181 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 gennaio 2010
Ordinanza del 29 gennaio 2010 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno nel procedimento civile promosso da M.P. contro I.N.A.I.L. . Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Invalidi sul lavoro che abbiano usufruito dell'assegno di incollocabilita' fino al 65° anno d'eta' - Corresponsione d'ufficio di un assegno di importo pari a quello previsto dal comma 1 dell'art. 20 del T.U. n. 915/1978 per gli invalidi di guerra e per gli invalidi per servizio - Mancata previsione - Ingiustificato diverso trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sulla garanzia assistenziale. - Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, art. 180; decreto ministeriale 27 gennaio 1987, n. 137. - Costituzione, artt. 3 e 38.(GU n.25 del 23-6-2010 )
IL TRIBUNALE Il giudice a scioglimento della riserva rivela quanto segue: con ricorso depositato in data 8 novembre 2005 P.M. esponeva: di essere titolare di pensione INPS e di rendita INAIL per infortunio subito durante il servizio prestato quale marinaio per una ditta privata nel settore marittimo; di essere stato riconosciuto, con verbale della Commissione medica permanente di primo grado dell'8 settembre 1983 «inabile permanente alla navigazione con infermita' ascrivibile alla II Tab. A, L n. 313 del 1968 con invalidita' superiore ai 3/3 del normale; di aver ottenuto, per lo stesso infortunio sul lavoro, la rendita INAIL a decorrere dal 1º giugno 1992; che gli era stato riconosciuto l'assegno di incollocabilita' fino al 30 giugno 2005 ovvero fino al compimento del 65° anno di eta' del ricorrente; di aver presentato ricorso amministrativo avverso il provvedimento INAIL di revoca dell'assegno di incollocabilita' del 12 aprile 2005, sostenendo di aver diritto alla sostituzione del citato assegno con altro di importo pari alla pensione minima INPS in applicazione della normativa prevista per gli invalidi per servizio; di percepire la rendita INAIL ma non l'assegno di incollocabilita' ne' il trattamento economico previsto in sua sostituzione al compimento del sessantacinquesimo anno d'eta'. Conveniva l'INAIL per sentir accertare il diritto del ricorrente al trattamento sostitutivo dell'assegno di incollocabilita' a decorrere dalla disposta revoca ovvero al compimento del sessantacinquesimo anno d'eta' o, in subordine, sollevare la questione di illegittimita' dell'art. 180 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 in combinato disposto con decreto ministeriale 27 gennaio 1987, n. 137, per contrasto con gli articoli 3 e 38 Cost., nella parte in cui non prevedono che agli invalidi sul lavoro che abbiano usufruito dell'assegno di incollocabilita' fino al compimento del sessantacinquesimo anno d'eta', venga corrisposto d'ufficio un assegno di importo pari a quello previsto dal comma 1 dell'art. 20 del testo unico n. 915/78 per gli invalidi di guerra e per gli invalidi per servizio. L'INAIL chiedeva il rigetto della domanda ed in ordine ai sollevati dubbi di costituzionalita' della norma sosteneva che il legislatore aveva ragionevolmente fissato i limiti e le modalita' di tutela di alcune categorie. A parere del giudicante la sollevata questione di legittimita' costituzionale degli articoli di legge sopraindicati non e' manifestamente infondata. Il ricorrente P.M. e' invalido per lavoro per avere subito un infortunio durante il servizio prestato come marinaio per una ditta privata. Lo stesso ricorrente veniva dichiarato totalmente inabile e diveniva titolare di un assegno di incollocabilita' a carico dell'INAIL, assegno che gli veniva revocato al compimento del sessantacinquesimo anno d'eta'. Le modalita' di erogazione dell'assegno di incollocabilita' sono stabilite dal decreto ministeriale 27 gennaio 1987, n. 137, che prevede la perdita del beneficio al compimento del sessantacinquesimo anno d'eta'. Una diversa disciplina e', invece, prevista per gli invalidi per servizio e per gli invalidi di guerra. Per quanto riguarda la prima categoria l'art. 104, commi 3 e 4, del Testo unico n. 1092/1973 stabilisce che «Ai mutilati e invalidi per servizio che, fino alla data del compimento del sessantacinquesimo anno d'eta', abbiano beneficiato dell'assegno di incollocabilita' viene corrisposto dal giorno successivo alla data predetta ed in aggiunta al trattamento stabilito per la categoria alla quale sono ascritti, un assegno pari alla pensione minima prevista per gli assicurati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui all'art. 10, secondo comma, lettera a), della legge 4 aprile 1952, n. 218 e successive modificazioni. L'assegno e' cumulabile con l'assegno di previdenza. Il trattamento di incollocabilita' previsto dai precedenti commi e' attribuito, sospeso o revocato, secondo le modalita' stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra». Anche per gli invalidi di guerra l'art. 20, ultimo comma, del testo unico n. 91571978 stabilisce che «Ai mutilati ed in invalidi di guerra che fino alla data del compimento del sessantacinquesimo anno d'eta' abbiano beneficiato dell'assegno di incollocabilita' viene corrisposto d'ufficio, dal giorno successivo alla data predetta ed in aggiunta al trattamento previsto per la categoria alla quale sono ascritti, un assegno di importo pari a quello stabilito al primo comma del presente articolo a titolo compensativa per la mancata applicazione nei loro confronti delle disposizioni in materia di assunzione obbligatoria al lavoro. Ai titolari dell'assegno di cui al presente comma si applicano le disposizioni contenute al secondo comma del presente articolo». Dall'esame congiunto dei presupposti necessari per l'assegno in parola emerge che i presupposti per il riconoscimento sono i medesimi. Anche la ratio legis, collegata alla funzione compensativa sembra esattamente la stessa (non puo' parlarsi di funzione assistenziale in quanto non vi e' alcun collocamento con lo stato di bisogno ne' di funzione previdenziale in quanto prescinde dal versamento di contributi).
P.Q.M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 180 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del decreto ministeriale 27 gennaio 1987, n. 137, per contrasto con gli articoli 3 e 38 Cost., nella parte in cui non prevede che agli invalidi sul lavoro che abbiano usufruito dell'assegno di incollocabilita' fino al compimento del sessantacinquesimo anno d'eta', venga corrisposto d'ufficio un assegno di importo pari a quello previsto dal comma 1 dell'art. 20 del testo unico n. 915/78 per gli invalidi di guerra e per gli invalidi per servizio; Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, alle parti ed al presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Ascoli Piceno, addi' 28 gennaio 2010 Il Giudice: Pocci