N. 192 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 marzo 2010

Ordinanza  del Tribunale amministrativo regionale per le  Marche  del
12 marzo 2010 sul ricorso  proposto  dal  Comitato  Civico  Quartiere
Saline ed altri contro Comune di Senigallia ed altri. 
 
Telecomunicazioni - Regione Marche  -  Divieto  di  installazione  di
  impianti di telefonia mobile negli impianti  sportivi  al  fine  di
  tutela ambientale e sanitaria della popolazione  -  Violazione  del
  principio di uguaglianza sotto il profilo  dell'irragionevolezza  -
  Violazione dei principi di liberta' di comunicazione,  di  liberta'
  di manifestazione del pensiero, di liberta' di iniziativa economica
  privata -  Contrasto  con  i  principi  stabiliti  dalla  normativa
  statale in materia (legge n. 36 del 2001). 
- Legge della Regione Marche 13 novembre 2001, n. 25, art.  7,  comma
  2, lett. b). 
- Costituzione, artt. 3, 15, 21, 32, 41 e 117. 
(GU n.26 del 30-6-2010 )
 
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
    Ha pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro  generale  798  del  2007,  integrato  da  motivi  aggiunti,
proposto da: 
    Comitato Civico Quartiere Saline, Fabiano Pierfederici,  Cristian
Ricci, Franco Bonucci,  Sabrina  Santini,  Michele  Ferrati,  Samuela
Sartini, Marco Mandolini, Simona  Aguzzi,  Giovanna  Sassaroli,  Aldo
Simonetti, Eugenio Brutti, Daniele Contardi, Simone Veschi,  Giuseppe
Paglialunga, Marco Massi,  Stefania  Belardinelli,  Roberto  Bigelli,
Mara Montefi, Otello Bartolacci, Stefano  Agoccioni,  Pietro  Veschi,
Antonio Di Angelis, Barbara Minardi, Federica Minardi,  rappresentati
e difesi  dagli  avv.  Roberto  Paradisi,  Filippo  Boccioletti,  con
domicilio  eletto  presso  Domenico  Liso  Avv.  in   Ancona,   corso
Garibaldi, 19; 
    Contro il Comune di Senigallia, rappresentato e difeso dagli avv.
Laura Amaranto, Filippo Lubrano, con domicilio eletto  presso  Marche
Segreteria T.A.R. in Ancona, via della Loggia, 24; 
    Nei confronti di Nokia Siemens Network,  rappresentata  e  difesa
Gennaro Belvini, con domicilio  eletto  presso  Michele  Brunetti  in
Ancona, via Matteotti, 54, e con l'intervento di ad opponendum:  Wind
Telecomunicazioni Spa,  rappresentata  e  difesa  dall'avv.  Giuseppe
Sartorio, con domicilio  eletto  presso  Riccardo  Leonardi  Avv.  in
Ancona, piazza Roma, 7; 
    Per  l'annullamento,  previa  sospensione  dell'efficacia,  della
deliberazione del Consiglio Comunale  di  Senigallia  n.  76  del  25
luglio 2007 concernente variante al PRG relativa alle aree per  nuovi
impianti di telefonia mobile in zona Saline ed in zona Cesanella; 
    - delle deliberazioni del Consiglio Comunale di Senigallia n. 107
e n. 108 del 15 novembre 2006; 
    -  della  delibera  consiliare  20  dicembre  2007  n.   148   di
approvazione definitiva della variante; 
    - del permesso di costruire n. P/08/97 in  data  17  luglio  2008
rilasciato a Nokia Siemens Network per la costruzione di un  impianto
di telefonia cellulare nell'area oggetto di variante. 
    Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati; 
    Visti  gli  atti  di  costituzione  in  giudizio  di  Comune   di
Senigallia e di Nokia Siemens Network; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del  giorno  27  gennaio  2010  il
dott.  Gianluca  Morri  e  uditi  per  le  parti  i  difensori   come
specificato nel verbale; 
    Ritenuto c considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
                                Fatto 
 
    Con  il  ricorso  introduttivo  del  giudizio  e'  impugnata   la
deliberazione del Consiglio Comunale di Senigallia 25 luglio 2007  n.
76 con la quale veniva definitivamente adottata la variante  parziale
al PRG per la localizzazione di nuovi impianti  di  telefonia  mobile
nelle zone Saline e Cesanella. Il gravame e' limitato alla parte  che
interessa il sito di Saline. 
    Vengono  altresi'  impugnate  le  deliberazioni   consiliari   15
novembre 2006 nn. 107 e 108 aventi analogo oggetto. 
    I ricorrenti, in qualita' di persone fisiche, allegano di vantare
diritti  su  immobili,  costruiti  e  costruendi,   nelle   immediate
vicinanze dell'area dove  sorgera'  l'impianto  di  telefonia  mobile
previsto dalla variante urbanistica.  Riferiscono,  inoltre,  che  il
Comitato ricorrente e' invece composto da cittadini residenti in zone
limitrofe. 
    Con il primo ricorso per motivi aggiunti, depositato in  data  20
marzo 2008, viene impugnata la delibera consiliare 20  dicembre  2007
n. 148 di approvazione definitiva della variante in oggetto. 
    Con il secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data  2
ottobre 2008, viene impugnato il permesso di costruire n. P/08/97  in
data 17 luglio  2008  rilasciato  a  Nokia  Siemens  Network  per  la
costruzione di un impianto di telefonia cellulare  nell'area  oggetto
di variante. 
    Si sono costituiti in giudizio  il  Comune  di  Senigallia,  Wind
Telecomunicazioni Spa e Siemens  Network  che  eccepiscono  questioni
preliminari e svolgono deduzioni di merito, chiedendo il rigetto  del
ricorso. 
    Con sentenza  parziale  non  definitiva  3  giugno  2009  n.  456
venivano esaminate le questioni preliminari che, risultando in  parte
fondate,  determinavano  la  declaratoria  di  inammissibilita'   del
ricorso introduttivo del giudizio e  del  primo  ricorso  per  motivi
aggiunti. 
    Veniva quindi esaminato nel merito  secondo  ricorso  per  motivi
aggiunti. 
    Dagli atti di causa  e  nel  corso  della  discussione  orale  in
occasione dell'udienza del 6 maggio 2009 emergeva che, immediatamente
a ridosso dell'impianto in oggetto, sono collocati impianti  sportivi
esistenti realizzati in  forza  un  piano  attuativo  e  regolarmente
utilizzati dall'utenza. 
    Inoltre,  benche'  il  Comune   avesse   formalmente   rinunciato
all'istituzione del parco  previsto  dal  PRG,  risultava  essere  il
proprietario della relativa area. I  ricorrenti  allegavano  poi  che
detta area  veniva,  di  fatto,  utilizzata  come  parco  pubblico  o
comunque come area che, ai sensi dell'art. 7 comma 2 lett.  b)  della
l.r. n. 25/01, avrebbe potuto risultare incompatibile con  l'impianto
di telefonia mobile. 
    Si rendeva  quindi  necessario  chiarire  quanto  sopra  mediante
l'espletamento di apposita istruttoria per acquisire. 
    Indicazione circa la proprieta' dell'intera area  destinata  alla
realizzazione del c.d «Parco delle Saline»; 
    - planimetria generale indicante: estensione dell'area  destinata
al  c.d  «Parco  delle  Saline»;  i  relativi  confini  ed  eventuali
recinzioni;  le  attrezzature,  gli  impianti  (compreso  quello   di
telefonia mobile in oggetto), le strutture, i  parcheggi,  gli  spazi
attrezzati,  i  sentieri  e  le  destinazioni  attualmente   presenti
nell'area stessa; 
    - indicazioni da cui si possa desumere l'effettivo stato di fatto
dell'area in oggetto e il relativo utilizzo da parte del  Comune,  di
altre amministrazioni e della collettivita'; 
    - indicazioni riguardo  la  proprieta'  degli  impianti  e  delle
attrezzature presenti nell'area destinata alla realizzazione del  c.d
«Parco delle Saline», il  relativo  soggetto  gestore  e  l'eventuale
titolo di gestione; 
    - indicazioni riguardo ad interventi di  manutenzione  effettuati
dal Comune o altri soggetti nell'area in questione. 
    Il  Comune  di  Senigallia  depositava  quanto  sopra   in   data
16.10.2009. In vista dell'udienza di merito fissata per il giorno  27
gennaio 2010 le parti depositavano memorie difensive. 
    Il Comune, oltre a contestare nel merito le  deduzioni  di  parte
ricorrente, ripropone eccezioni preliminari, alcune delle quali  gia'
esaminate con la citata sentenza non definitiva 3 giugno 2009 n. 456.
In particolare viene eccepita  l'inammissibilita',  del  ricorso  per
seguenti motivi: 
        1. Non e' stato impugnato il secondo  permesso  di  costruire
(P08/137) rilasciato per l'impianto di telefonia mobile in esame; 
        2. Sussiste carenza di interesse di legittimazione  ad  agire
perche' nessuno dei ricorrenti  fa  attualmente  parte  del  Comitato
genitori atleti pattinaggio e perche' detti ricorrenti agiscono  solo
a tutela degli immobili ubicati nelle vicinanze; 
        3. Il secondo ricorso per motivi  aggiunti  e'  inammissibile
perche' ripropone vizi di legittimita' derivata riguardanti l'aspetto
urbanistico  gia'  contenuti  nei  primi   due   ricorsi   dichiarati
inammissibili con la citata sentenza non definitiva; 
        4. Il secondo ricorso per motivi  aggiunti  e'  inammissibile
perche' e' stato notificato alle parti presso  il  domicilio  eletto.
Deve  inoltre  considerarsi  inammissibile  perche'  proposto  in  un
giudizio introdotto da un ricorso dichiarato inammissibile. 
    All'udienza del 27 gennaio 2010 la causa e' stata  trattenuta  in
decisione. 
 
                               Diritto 
 
    1. Occorre preliminarmente esaminare le  eccezioni  pregiudiziali
dedotte e ridedotte dal Comune resistente. 
    1.1  L'Amministrazione  insiste  nell'eccepire  che  il   secondo
ricorso per motivi aggiunti sarebbe inammissibile perche' non  veniva
impugnato il secondo permesso di costruire (P08/137)  rilasciato  per
l'impianto di telefonia mobile in esame. 
    Con la citata sentenza non definitiva n. 456/2009 l'eccezione  in
esame veniva  dichiarata  inammissibile  perche'  formulata  in  modo
generico. 
    Alla luce delle ulteriori  allegazioni  offerte  dal  Comune,  il
Collegio Ritiene ora di poterla esaminare nel merito. 
    Sotto questo profilo non puo', tuttavia, essere condivisa. 
    Al riguardo e' sufficiente Osservare che il secondo  permesso  di
costruire rappresenta una semplice  variante  al  primo  permesso  di
costruire  (oggetto  del  secondo  ricorso  per   motivi   aggiunti),
richiesta per l'innalzamento del palo originario. 
    Risulta quindi evidente che, non solo l'ubicazione  dell'impianto
resta quella del permesso originario, ma l'eventuale annullamento  di
questo  travolgerebbe  anche  il   permesso   successivo   rilasciato
esclusivamente  per  aumentarne   l'altezza   (risulterebbe   infatti
illogico considerare efficace un permesso di costruire  che  riguarda
gli  ultimi  metri  di  altezza  del  palo  quando  tutta  la   parte
sottostante viene travolta per illegittimita'). 
    Resta poi indifferente l'eventuale circostanza  che  siano  state
modificate anche le antenne, poiche' il  travolgimento  del  permesso
originario determinerebbe la rimozione del  palo  dall'ubicazione  in
esame, compreso tutto cio' che vi e' stato installato sopra. 
    1.2 Il Comune  insiste,  inoltre,  nell'eccepire  la  carenza  di
interesse e di legittimazione ad agire perche' nessuno dei ricorrenti
fa attualmente parte  del  Comitato  genitori  atleti  pattinaggio  e
perche' detti  ricorrenti  agiscono  solo  a  tutela  degli  immobili
ubicati nelle vicinanze. 
    Al riguardo il Collegio non intravede  elementi  per  discostarsi
dalla conclusione cui era  pervenuto  con  la  ridetta  sentenza  non
definitiva n. 456/2009 (cfr. punto 1.1 delle relative  considerazioni
di diritto). L'eccezione va quindi disattesa; 
    1.3 Sotto altro profilo il secondo ricorso  per  motivi  aggiunti
sarebbe inammissibile perche' ripropone vizi di legittimita' derivata
riguardanti  l'aspetto  urbanistico  gia'  contenuti  nei  primi  due
ricorsi  dichiarati  inammissibili  con  la   citata   sentenza   non
definitiva. 
    L'eccezione e' infondata. 
    Al riguardo  va  osservato  che  il  ricorso  in  esame,  seppure
riproponga, contro il permesso di costruire n.  P/08/97  in  data  17
luglio 2008, i medesimi motivi dedotti  nei  due  ricorsi  precedenti
dichiarati inammissibili, contiene, nella sostanza, vizi  propri  del
nuovo provvedimento impugnato. 
    In  particolare  la  dedotta  sussistenza  del  divieto,  di  cui
all'art. 7 comma 2, lett. b) della L.r.  n.  25/2001,  di  installare
impianti di telefonia mobile nei parchi pubblici, nelle aree verdi  e
negli  impianti  sportivi,  si  riflette,  tenuto  conto  di   quanto
affermato da questo Tribunale con la citata sentenza  non  definitiva
n. 456/2009 (cfr. punto 2 le considerazioni di diritto), direttamente
sulla legittimita' del permesso di  costruire  e  non  su  quella  di
eventuali varianti urbanistiche che tendono ad eludere detto divieto. 
    1.4. Il Comune eccepisce, infine, l'inammissibilita' del  secondo
ricorso per motivi aggiunti perche' e' stato  notificato  alle  parti
presso il domicilio eletto. Lo  stesso  deve,  inoltre,  considerarsi
inammissibile perche'  proposto  in  un  giudizio  introdotto  da  un
ricorso dichiarato inammissibile. 
    Anche la censura in esame non merita condivisione. 
    L'Amministrazione,  a  sostegno  delle  proprie   ragioni,   cita
giurisprudenza ormai superata  dagli  sviluppi  della  giurisprudenza
successiva, secondo cui i motivi aggiunti, in quanto ampliamento  del
giudizio in corso e, quindi, atto dello stesso,  sono  legittimamente
notificati presso il domicilio eletto dalla parte intimata, e non  in
quello  reale  risultante  dalla   relata   di   notifica   dell'atto
introduttivo del giudizio (cfr. Cons. Stato, sez. IV,11 ottobre  2007
n. 5354; T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 14 luglio  2009  n.  1311;
T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I,  4  giugno  2009  n.  1170;  T.A.R.
Liguria, sez. I, 26 maggio 2008 n. 1079). 
    La stessa giurisprudenza giunta addirittura ad affermare che deve
considerarsi comunque legittima e rituale la notificazione dei motivi
aggiunti, sia presso il domicilio eletto dalla parte intimata che  in
quello  reale  risultante  dalla   relata   di   notifica   dell'atto
introduttivo del giudizio (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. II,  26  giugno
2009 n. 1876). 
    Sotto il secondo profilo dell'eccezione in  esame,  va  osservato
che nel processo amministrativo l'istituto dei motivi  aggiunti,  per
come disciplinato dalla Legge n. 205/2000, rappresenta, oltre che  lo
strumento attraverso  il  quale  e'  possibile  arricchire  la  causa
petendi,  anche  un  mezzo  che  consente  di  evitare  la   distinta
impugnativa di piu' atti  collegati  tra  loro,  in  quanto  dotati -
diversamente  dai  tradizionali  motivi  aggiunti  -   di   autonomia
sostanziale. 
    Di conseguenza ogni impugnativa aggiunta, pur non  rivestendo  le
sembianze   di   un   ricorso   a   se'   stante,   ma   possedendone
l'intima natura, puo' dar luogo ad una  trattazione  delle  questioni
disgiunta dal ricorso principale (cfr. T.A.R. Lazio Roma,  sez.  III,
29 aprile 2009 n. 4396; T.A.R. Lombardia. Brescia, 26  novembre  2008
n. 1689; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 2 gennaio 2008  n.  1)  e  quindi
l'eventuale declaratoria di inammissibilita' del ricorso introduttivo
del giudizio non si ripercuote automaticamente, travolgendolo per  la
stessa ragione, sul ricorso per motivi aggiunti. 
    2. Venendo  all'esame  di  merito  assume  rilevanza  la  dedotta
violazione del divieto previsto dall'art. 7 comma 2  lett.  b)  della
L.r. Marche  13  novembre  2001  n.  25  di  installare  impianti  di
telefonia mobile nei  parchi  pubblici,  nelle  aree  verdi  e  negli
impianti sportivi. 
    L'istruttoria ha evidenziato, in punto  di  fatto,  che  il  c.d.
Parco delle Saline non e' stato realizzato. Tantomeno risulta  essere
inserito negli attuali programmi dell'Amministrazione comunale, anche
se l'impianto ricade in area libera e, di fatto, aperta al  pubblico.
Cio', tuttavia, non e' sufficiente,  a  giudizio  del  Collegio,  per
affermare che esiste comunque un parco pubblico incompatibile con  il
divieto  in  oggetto,  poiche'  manca  proprio  quella  destinazione,
ancorche'  di  fatto,  all'uso  collettivo  che   caratterizza,   per
accessibilita', fruibilita', facolta' di godimento,  aree  di  sosta,
organizzazione degli spazi e delle strutture accessorie, il  parco  e
le aree verdi in generale. 
    La medesima istruttoria ha invece confermato la  presenza  di  un
impianto  sportivo   rappresentato   dalla   pista   di   pattinaggio
regolamentare destinata anche a manifestazioni e raduni di  rilevanza
nazionale: 
    La documentazione fotografica  e  cartografica  versata  in  atti
mostra chiaramente che l'impianto di telefonia  mobile  in  questione
risulta essere  ubicato  immediatamente  all'esterno  della  rete  di
recinzione  della  predetta  pista  e  a  una   distanza   (stimabile
attraverso la scala cartografica) di circa 60 mt.  dal  centro  della
piattaforma e di circa 30 mt dal punto piu' vicino della stessa. 
    2.1 In punto di diritto va ricordato che l'art. 7 comma  2  della
L.r.   Marche   n.   25/2001   testualmente   recita:   «E'   vietata
l'installazione di impianti per telefonia mobile», cui segue la lett.
b) che recita a sua volta,: «su ospedali, case di cura e  di  riposo,
edifici adibiti al culto, scuole  ed  asili  nido,  parchi  pubblici,
parchi gioco, aree verdi attrezzate e impianti sportivi». 
    Va inoltre osservato che la citata L.r. n. 25/2001  non  contiene
la definizione di impianto sportivo. 
    Nel silenzio  del  Legislatore  regionale,  la  nozione  potrebbe
essere dedotta attraverso il ricorso al criterio dell'interpretazione
analogica (analogica legis), che consente l'utilizzazione,  ai  sensi
dell'art. 12 comma 2 delle Disposizioni preliminari al Cod. Civ.,  di
norme che disciplinano materie analoghe. 
    Nell'ordinamento delle Marche vige il  Regolamento  regionale  28
febbraio  2005  n.  1  recante  «Requisiti  degli  impianti  e  delle
attrezzature per l'esercizio  di  attivita'  motoria  ricreativa,  ai
sensi dell'art. 7 della.  L.R.  1°  agosto  1997,  n.  47»,  volto  a
disciplinare,  per  quanto  qui  interessa,  «i   requisiti   tecnici
igenico-sanitari e di sicurezza degli impianti e  delle  attrezzature
utilizzati per l'esercizio delle attivita' ginniche, di  muscolazione
e di formazione fisica e sportive in genere non  regolamentate  dalle
federazioni  sportive  nazionali  aderenti   al   Comitato   olimpico
nazionale italiano (CONI),  dalle  discipline  sportive  associate  e
dagli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI  ovvero  non
rientranti nei programmi di educazione fisica previsti dal competente
Ministero» (cfr. art. 1 comma 1 lett. a). 
    Il successivo art. 2  (rubricato  «Definizione  degli  impianti»)
recita: 
    «1. E' impianto ai sensi del presente  regolamento  la  struttura
ove sono organizzate gestite le attivita' ginniche, di muscolazione e
di formazione fisica e sportive in  genere  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, finalizzate  al  raggiungimento  del  benessere  psicofisico
degli utenti. 
    2. L'impianto e' l'insieme di  uno  o  piu'  sale  per  attivita'
motorie, anche integrate con vasche  per  attivita'  acquatiche,  che
hanno in comune gli spazi ed i servizi di supporto ed accessori. 
    3. La  sala  di  attivita'  motoria  e'  lo  spazio  destinato  a
consentire la pratica  di  attivita'  motorie,  cosi'  come  definite
dall'art. 1, comma 2. 
    4. Gli spazi e i nuclei-servizi di supporto sono spazi o  servizi
direttamente funzionali alle attivita' motorie e alla presenza  degli
utenti,  quali,  a  titolo   esemplificativo,   spogliatoi,   servizi
igienici, locali di pronto soccorso. 
    5. Gli spazi o i servizi accessori  sono  spazi  o  servizi,  non
strettamente  funzionali  accessibili  agli  utenti  o  dagli  stessi
fruibili, quali, a titolo esemplificativo, solarium, bar, sauna. 
    6. La via d'uscita e' il percorso senza ostacoli che consente  il
deflusso  degli  utenti  e  del  personale   dagli   spazi   dedicati
all'attivita' motoria verso una zona esterna. 
    7. Le strutture pressostatiche sono coperture di spazi  destinati
alle attivita'  motorie,  sostenute  unicamente  da  aria  immessa  a
pressione. 
    8. La capienza e' il massimo affollamento ipotizzabile. 
    9. Sono attrezzature: 
        a)  i  piccoli  attrezzi  o  attrezzi  mobili  per  attivita'
ginniche a corpo libero e aerobica in genere; 
        b)  le  macchine  e   le   attrezzature   per   l'allenamento
dell'apparato cardiovascolare; 
        c) le macchine e  le  attrezzature  fisse  per  l'allenamento
dell'apparato muscolare». 
    Pur considerando la non facile applicazione al caso in esame,  il
Collegio osserva che dalla disciplina  sopra  richiamata  si  possono
trarre  le  seguenti  considerazioni   utili   a   comprendere   cosa
effettivamente intendesse  il  legislatore  regionale  attraverso  la
nozione di «impianti sportivi». 
    Innanzi  tutto  emerge  un  rinvio   normativo   implicito,   per
esclusione,   alle   attivita'   sportive   in   genere   che   siano
«regolamentate  dalle  federazioni  sportive  nazionali  aderenti  al
Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI),   dalle   discipline
sportive associate e dagli enti di promozione  sportiva  riconosciuti
dal CONI» (cfr. art. 1 comma 1 lett. a, cit.). 
    Emerge poi una nozione ampia di impianto, che  si  riferisce  non
solo allo spazio direttamente destinato  alla  pratica  di  attivita'
motorie (cd. sala di attivita' motoria ex art. 2 comma 3),  ma  anche
agli spazi, ai servizi di supporto  ed  accessori,  quali,  a  titolo
esemplificativo,  spogliatoi,  servizi  igienici,  locali  di  pronto
soccorso, solarium, bar, sauna. 
    Un concetto simile  (ossia  una  definizione  ampia  di  impianto
sportivo) e' contenuto nell'art. 2 del  DM  18  marzo  1996  (recante
Norme di sicurezza per la costruzione e  l'esercizio  degli  impianti
sportivi) che contempla le seguenti definizioni: 
    «Spazio di attivita'  sportiva:  Spazio  conformato  in  modo  da
consentire la pratica di una o piu'  attivita'  sportive;  nel  primo
caso lo spazio e' definito monovalente, nel secondo polivalente; piu'
spazi  di  attivita'  sportiva  contingui  costituiscono uno   spazio
sportivo polifunzionale. 
    Impianto sportivo: Insieme di  uno  o  piu'  spazi  di  attivita'
sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in  comune  i
relativi spazi e servizi  accessori,  preposto  allo  svolgimento  di
manifestazioni sportive. L'impianto sportivo comprende: a) lo  spazio
o gli  spazi  di  attivita'  sportiva;  b)  la  zona  spettatori;  c)
eventuali spazi e servizi accessori; d) eventuali spazi e servizi  di
supporto. 
    Impianto sportivo all'aperto: Impianto sportivo avente lo  spazio
di attivita' scoperto.Questa categoria comprende anche  gli  impianti
con spazio riservato agli spettatori coperto». 
    La stessa logica concettuale  si  rileva  nelle  Norme  CONI  per
l'impiantistica  sportiva  (approvate  dalla  G.E.   del   CONI   con
deliberazione n. 851 del 15  luglio  1999)  in  cui  viene  stabilito
quanto segue: 
        «1. Impianto sportivo: e' il luogo opportunamente  conformato
ed attrezzato per lo svolgimento dell'attivita' sportiva.  Comprende,
in linea di massima, le parti funzionali di cui al  successivo  punto
2; per la definizione e'  essenziale  la  presenza  dello  spazio  di
attivita'». 
    A loro volta le caratteristiche degli impianti sportivi di cui al
citato punto 2 prescrivono: 
    «Gli impianti dovranno essere realizzati ed attrezzati in modo da
consentire lo svolgimento della attivita' sportiva, in condizioni  di
igiene e sicurezza per tutti gli utenti  (atleti,  giudici  di  gara,
personale  addetto,  spettatori)  secondo  le  esigenze  connesse  al
livello di pratica previsto. 
    In generale, gli  impianti  sportivi  sono  caratterizzati  dalle
seguenti parti funzionali: 
        spazi per  attivita'  sportiva  (campi,  piste,  vasche.....,
relativi percorsi);  servizi  di  supporto  (spogliatoi  ed  annessi,
pronto   soccorso,   deposito   attrezzi,   uffici    amministrativi,
parcheggi....., relativi percorsi); impianti tecnici  (idrosanitario,
riscaldamento,    refrigerazione,    ventilazione,     illuminazione,
emergenza, segnalazione, depurazione.); spazi per il pubblico (posti,
spettatori, servizi igienici, posto di pronto soccorso, parcheggi...,
percorsi). 
    Possono essere previsti inoltre spazi  complementari  finalizzati
all'organizzazione sportiva ovvero alla formazioni atletica, quali ad
esempio: sedi di societa' o Federazioni, aule didattiche, laboratori,
sale di riunione, foresterie, uffici vari e simili. Ferma restando la
definizione di impianto sportivo di cui al precedente punto 1,  detti
spazi potranno essere realizzati anche indipendentemente dagli  spazi
di  attivita'  sportiva.  Possono  altresi'  essere  previsti   spazi
complementari per ristoro, attivita'  ricreative  o  commerciali  con
relativi annessi, non necessari allo svolgimento  delle  attivita'  o
delle manifestazioni sportive ma opportuni in relazione alla gestione
dell'impianto. 
    L'ubicazione e la modalita' di utilizzazione di tali spazi dovra'
essere  opportunamente  correlata  a  quella  degli  spazi  destinati
all'attivita' sportiva onde  assicurare  le  necessarie  integrazioni
ovvero l'assenza di interferenze». 
    Che  il  Legislatore  regionale  abbia  voluto  riferirsi  ad  un
concetto ampio di  «impianto  sportivo»  puo'  essere  dedotto  anche
attraverso  criteri  logici,  osservando   semplicemente   che   pare
inconcepibile collocare un impianto di telefonia  mobile  all'interno
dello   spazio   destinato,   in   senso    stretto,    all'esercizio
dell'attivita' sportiva come potrebbe essere, nel caso in  esame,  la
piattaforma di pattinaggio  o,  in  generale,  il  manto  erboso  che
delimita un campo di calcio o la i pavimentazione  di  una  pista  di
atletica, di un campo di pallavolo,  di  pallacanestro  o  da  tennis
ovvero la vasca di una piscina. 
    2.2 Applicando, quindi, la nozione  ampia  di  impianto  sportivo
(che   comprende   sia   lo   spazio   destinato   allo   svolgimento
dell'attivita' sportiva  che  spazi  di  supporto  e  accessori),  va
ulteriormente osservato che il Comune non  ha  offerto  elementi  per
comprendere attraverso quali criteri o normative sia stata  collocata
la recinzione della pista di pattinaggio, in aderenza alla quale (sul
lato esterno) e' stato poi realizzato l'impianto di telefonia  mobile
in esame. 
    In assenza di tale elementi valutativi  il  Collegio  deduce  che
cio' sia avvenuto  secondo  logiche  esclusivamente  discrezionali  e
arbitrarie,  anche  in   considerazione   della   particolare   forma
perimetrale  delineata  dalla  predetta  recinzione  che  disegna  un
esagono irregolare,  il  quale  sembra  seguire  piu'  che  altro  la
particolare conformazione dei luoghi, caratterizzata, a Est e a Ovest
della pista di pattinaggio, dalla presenza di 2 piste ciclabili oltre
le quali non sarebbe stato possibile estendere la recinzione. 
    Per quanto sopra andrebbe quindi  concluso  in  senso  favorevole
alle ragioni dei ricorrenti perche',  nonostante  che  l'antenna  sia
stata formalmente collocata all'esterno della recinzione,  la  stessa
andrebbe  comunque   considerata   all'interno   dello   spazio   che
contraddistingue  l'impianto  sportivo  nel  suo  complesso;   spazio
rappresentato  dalla  piattaforma  di  pattinaggio  (c.d.   sala   di
attivita' motoria o spazio  di  attivita'  sportiva)  e  dagli  spazi
accessori, accessibili e utilizzabili, come la  zona  spettatori,  il
parcheggio e  i  percorsi  di  accesso  ivi  comprese  le  due  piste
ciclabili che corrono lungo i lati Est e Ovest a pochi  metri,  dalla
piattaforma. 
    Di conseguenza il ricorso risulterebbe  fondato  con  conseguente
annullamento del permesso di costruire n. P/08/97 in data  17  luglio
2008 per violazione del citato divieto di  cui  all'art.  7  comma  2
lett. b) della L.r. 25/2001. 
    3. Assume pertanto rilevanza la questione di  incostituzionalita'
della  norma  in  esame  dedotta  dalla   contro   interessata   Wind
Telecomunicazioni Spa poiche', nel caso in cui detta norma risultasse
effettivamente incostituzionale, il ricorso andrebbe invece respinto.
A giudizio del Collegio detta  questione  non  sembra  manifestamente
infondata. 
    3.1 Va innanzitutto osservato che la Legge  nazionale  quadro  n.
36/2001 non contempla  espressamente,  quali  luoghi  sensibili,  gli
impianti sportivi e neppure tali impianti sembrano rientrare, in  via
generale  e  indiscriminata,  nel  concetto  di  «luoghi  adibiti   a
permanenze prolungate per le finalita' di cui all'articolo  1,  comma
1, lettere b) e c)» (cfr. art. 3 comma 1, lett. c), Legge n.  36/2001
cit.). L'art. 8 comma 1  lett.  e)  della  Legge  quadro  n.  36/2001
demanda alla competenza regionale l'individuazione degli strumenti  e
delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualita' di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 1)  della  stessa  Legge,
ossia  i  criteri  localizzativi,  gli   standard   urbanistici,   le
prescrizioni  e  le  incentivazioni  per  l'utilizzo  delle  migliori
tecnologie disponibili. 
      
      
    L'art. 7 comma 2 lett. b) della l.r.  Marche  n.  25/2001,  nella
parte in o cui vieta l'installazione di impianti per telefonia mobile
negli  impianti  sportivi  potrebbe  contrastare  con   la   suddetta
disciplina di principio stabilita dalla Legge quadro n.  36/2001  per
delimitare l'esercizio della potesta' legislativa regionale ai  sensi
degli artt. 117, commi secondo,  lett.  s),  e  terzo  (tutela  della
salute; ordinamento sportivo;  governo  del  territorio;  ordinamento
della comunicazione), della Costituzione. 
    Come si e' visto, se da una parte e' vero che spetta alla regione
dettare i criteri localizzativi, e' anche vero che deve trattarsi  di
«criteri» e non di divieti specifici e indiscriminati, diversi  dalle
categorie contemplate dalla legge  quadro  nazionale  di  riferimento
(cfr. art. 3 comma l, lett. c), Legge n. 36/2001 cit.), ossia: 
        - ambienti abitativi e scolastici 
        - luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalita'  di
cui all'art. comma 1, lettere b) e c). 
    Al  riguardo  va  Osservato  che  l'impianto  sportivo  non  pare
rientrare  in  quest'ultima  definizione   poiche'   interessato   da
permanenze temporanee (in occasione di allenamenti o di  competizioni
sportive) e comunque solo parte di esso  potrebbe  essere  adibito  a
permanenze prolungate (es. il bar o gli uffici, ove esistenti). 
    3.2 La Corte costituzionale, con sentenza 7 ottobre 2003 n.  307,
ha affermato la legittimita', costituzionale dell'art.  3,  comma  1,
lett. m) della legge della Regione Puglia  n.  5/2002  che  definisce
«aree per le quali le amministrazioni comunali,  su  regolamentazione
regionale,  possono  prescrivere  localizzazioni  alternative   degli
impianti, in considerazione  della  particolare  densita'  abitativa,
della presenza di infrastrutture e/o  servizi  a  elevata  intensita'
d'uso, nonche' dello  specifico  interesse  storico-architettonico  e
paesaggistico-ambientale». 
    L'art. 7 comma 2 lett. b) della L.r.  Marche  n.  25/2001,  nella
parte in cui vieta l'installazione di impianti per  telefonia  mobile
negli impianti  sportivi  introduce,  invece,  un  divieto  generale,
generico (stante l'assenza di una definizione di impianto sportivo  -
su cui infra)  e  immediatamente  applicabile  in  presenza  di  ogni
impianto sportivo, indipendentemente dal contesto di riferimento  che
invece,  nella  legislazione  regionale  pugliese,   presuppone   una
valutazione sul caso specifico attraverso  alcuni  fattori  quali  la
particolare densita' abitativa, la  presenza  di  infrastrutture  e/o
servizi a elevata intensita' d'uso, nonche'  lo  specifico  interesse
storico-architettonico e paesaggistico-ambientale. 
    3.3 Del resto  va  osservato  che  la  medesima  legge  regionale
pugliese  superava  indenne   lo   scrutinio   di   costituzionalita'
relativamente all'art. 10 comma 1,  che  vietava  l'installazione  di
sistemi radianti relativi agli impianti di eminenza radiotelevisiva e
di stazioni radio base per telefonia mobile  su  «ospedali,  case  di
cura e di riposo, scuole e asili nido», cioe' elementi sensibili  ben
determinati e circoscritti (cfr. Punto 20  Corte  cost.  n.  307/2003
cit.). 
    La   stessa   Legge    pugliese    veniva    invece    dichiarata
incostituzionale nella parte in cui (art. 10 comma  2)  estendeva  il
divieto di localizzazione degli impianti alle aree vincolate ai sensi
della legge statale  sui  beni  culturali  e  ambientali,  alle  aree
classificate  di  interesse  storico-architettonico,  alle  aree  «di
pregio storico, culturale e testimoniale», e alle fasce di  rispetto,
perimetrate  secondo  una  delibera  della  Giunta  regionale,  degli
immobili «protetti» di cui al comma 1 (ospedali, case di  cura  e  di
riposo, scuole e asili nido). 
    Al riguardo la Corte costituzionale osservava che l'ampiezza e la
eterogeneita' delle categorie di aree contemplate, l'indeterminatezza
di alcune definizioni (come quella di aree «di pregio  testimoniale»)
fanno  del  divieto  legislativo  un  vincolo  in  grado,  nella  sua
assolutezza, di pregiudicare l'interesse, protetto dalla legislazione
nazionale,  alla  realizzazione  delle  reti  di   telecomunicazione,
nonche' lesivo, per cio' che attiene alla determinazione delle  fasce
di rispetto, del principio di legalita' sostanziale  (cfr.  Punto  21
Corte cost. n. 307/2003 cit.). 
    L'art. 7 comma 2 lett. b) della L.r.  Marche  n.  25/2001,  nella
parte in cui vieta l'installazione di impianti per  telefonia  mobile
negli impianti sportivi introduce, come si era visto  nel  precedente
punto 2.1 delle  presenti  considerazioni  di  diritto,  un  concetto
indeterminato definibile solo attraverso criteri  interpretativi  che
conducono ad una nozione  ampia  di  impianto  sportivo  e  idonea  a
pregiudicare quegli interessi protetti dalla  legislazione  nazionale
sopra citati. 
    Va  ricordato,  al  riguardo  che  proprio  la   genericita'   ed
eterogeneita' delle categorie di  aree  e  di  edifici  costitui'  il
presupposto per affermare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7
comma 3 della L.r. Marche n. 25/2001 perche' eccedente i limiti della
competenza regionale e in contrasto con  il  principio  di  legalita'
sostanziale  tanto  da  pregiudicare  l'interesse,   protetto   dalla
legislazione   nazionale,   alla   realizzazione   delle   reti    di
telecomunicazione (cfr. Punto 11 Corte cost. n. 307/2003 cit.). 
    3.4  Il  citato  divieto  di  installazione  degli  impianti  per
telefonia mobile negli impianti sportivi di cui all'art.  7  comma  2
lett. b) della L.r. Marche n. 25/2001, sembra contrastare  anche  con
l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo  della  ragionevolezza,
in   relazione   alla   salvaguardia    di    diritti    fondamentali
costituzionalmente garantiti, quali la liberta' di manifestazione del
pensiero con ogni mezzo di diffusione (art. 21 Cost.), la liberta' di
comunicazione  (art.  15  Cost)  e   la   liberta'   di   svolgimento
dell'iniziativa economica (art. 41 Cost.). 
    Come si e' visto,  spetta  alla  regione  definire  obiettivi  di
qualita' anche attraverso la  definizione  di  criteri  localizzativi
degli impianti. 
    La Legge quadro n. 36/2001, tuttavia, definisce all'art. 3, comma
1, lett. c), la nozione di «valore di attenzione», come quel  «valore
di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico,  considerato  come
valore di immissione, che non deve  essere  superato  negli  ambienti
abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti  a  permanenze  prolungate
per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1,  lettere  b)  e  c).
Esso costituisce misura  di  cautela  ai  fini  della  protezione  da
possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e
nei modi previsti dalla legge». 
    Questo Collegio ha gia' preso atto che la  Corte  Costituzionale,
con  la  piu'  volte   citata   sentenza   n.   307/2003,   escludeva
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10, comma  1,  della  legge
regionale Puglia n. 5 del 2002, che vieta l'installazione di  sistemi
radianti relativi agli impianti di  emittenza  radiotelevisiva  e  di
stazioni radio base per telefonia mobile su «ospedali, case di cura e
di  riposo,  scuole  e  asili  nido»,  cio'  perche'  il  divieto  in
questione, riferito a specifici edifici, non eccedeva l'ambito di  un
«criterio di localizzazione», in negativo, degli impianti,  e  dunque
l'ambito  degli  «obiettivi  di  qualita'»  consistenti  in   criteri
localizzativi. 
    L'art. 7 comma 2 lett.  b)  della  l.r.  Marche  n.  25/2001  va,
tuttavia, ben oltre l'apposizione del divieto su  specifici  edifici,
poiche'  puo'  essere  applicato  a  situazioni  (impianti  sportivi)
notevolmente diverse tra loro, che  vanno  dall'isolato  campetto  da
tennis in periferia frequentato saltuariamente,  al  grande  impianto
sportivo olimpionico e multidisciplinare,  ubicato  nell'area  urbana
per una estensione anche di ettari di terreno. 
    Appare  quindi   evidente   che,   in   determinate   situazioni,
l'obiettivo ci tutela della salute umana  attraverso  il  divieto  in
esame,  certamente  condivisibile  in  astratto,  urta  tuttavia,  in
concreto, con lo svolgimento degli altri  diritti  costituzionalmente
garantiti che sarebbero pregiudicati attraverso una rete di telefonia
mobile non ottimale o addirittura con  zone  d'ombra  non  altrimenti
colmabili. Non  si  tratta,  quindi,  di  garantire  la  liberta'  di
iniziativa economica per le sole imprese di gestione della  telefonia
mobile (aspetto comunque rilevante), ma di garantire quel rapporto di
strumementalita' fra le reti di telecomunicazioni e  l'esercizio  dei
diritti fondamentali di liberta' e di iniziativa economica di cui  ai
citati artt. 15, 21, 41 della Costituzione. 
    Resta, quindi ferma l'esigenza di  contemperare,  attraverso  una
adeguata  ponderazione  di  interessi  costituzionalmente  rilevanti,
l'esercizio di tali diritti  con  l'esercizio  di  altri  altrettanto
meritevoli di tutela, quali la salute dei cittadini (art.  32).  Tale
equo bilanciamento non sembra essere presente nel  divieto  contenuto
nell'art. 7 comma 2 lett. b) della L.r. Marche n. 25/2001, stante  la
sua  perentoria  inderogabilita'  che  non  tiene   adeguatamente   e
doverosamente   conto   delle   singole   realta'   territoriali    e
dell'effettivo  rischio  per  la  salute  provocato  da  impianti  di
telefonia mobile collocati in determinate zone e  non  in  altre.  Ad
esempio ci si puo' chiedere perche' sarebbe piu'  dannosa  un'antenna
collocata in un impianto sportivo frequentato saltuariamente anziche'
in un centro  residenziale  o  in  una  zona  produttiva  molto  piu'
frequentata nel corso della giornata. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, disattese le
eccezioni preliminari dedotte dal Comune di  Senigallia  e  riservata
ogni ulteriore decisione in rito, nel merito  e  sulle  spese,  visto
l'art. 23 della. Legge 11 marzo 1953 n. 87 dichiara rilevante  e  non
manifestamente infondata, nei  sensi  di  cui  in  motivazione  e  in
relazione agli artt. 3, 15, 21,  41  e  117  della  Costituzione,  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 comma 2 lett. b)
della  L.r.  Marche  n.   25/2001,   nella   parte   in   cui   vieta
l'installazione di  impianti  per  telefonia  mobile  negli  impianti
sportivi. 
    Ordina la sospensione del presente o rimessione degli  atti  alla
Corte costituzionale, nonche' la  notifica  della  presente  sentenza
alle parti in causa e  al  Presidente  del  consiglio  della  Regione
Marche nonche' la comunicazione al Presidente del Consiglio regionale
della medesima Regione. 
    La presente ordinanza e'  depositata  presso  la  Segreteria  del
Tribunale. 
        Cosi deciso in Ancona nelle camere di consiglio dei giorni 27
gennaio 2010 e 24 febbraio 2010. 
 
                      Il Presidente: Passanisi 
 
 
                         L'estensore: Morri