N. 193 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 marzo 2010
Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per le Marche del 26 marzo 2010 sul ricorso proposto da Idrotermica 2006 S.r.l. contro Regione Marche ed altra. Ambiente - Norme della Regione Marche - Disciplina delle procedure di impatto ambientale - Previsione (per il periodo antecedente all'abrogazione della norma censurata stabilita con l'art. 5, comma 4, della legge regionale 12 giugno 2007, n. 6) che la mancata pronuncia dell'autorita' competente nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'annuncio sul B.U.R. comporta l'esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A. - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo della diversita' di disciplina del silenzio-assenso rispetto ai principi enunciati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale - Lesione dei principi di buon andamento ed imparzialita' della pubblica amministrazione - Violazione della sfera di competenza esclusiva statale in materia di tutela ambientale. - Legge della Regione Marche 14 aprile 2004, n. 7, art. 6, comma 9. - Costituzione, artt. 3, 97 e 117.(GU n.26 del 30-6-2010 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza, sul ricorso numero di registro generale 437 del 2009, proposto da Idrotermica 2006 S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Filippetti, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Marche, in Ancona, via della Loggia, 24; Contro Regione Marche, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale De Bellis, con domicilio eletto presso il Servizio Legale della Regione Marche, in Ancona, via Giannelli, 36; Provincia di Macerata, rappresentata e difesa dagli avv. Leonardo Filippucci e Michele Ponzelli, con domicilio eletto presso l'Avv. Gian Luca Grisanti, in Ancona, via Goito, 4; Per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto del dirigente della posizione di funzione valutazioni ed autorizzazioni ambientali n. 20/VAA-08 del 27 febbraio 2009, mediante il quale la Regione Marche ha disposto di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale (cd. V.I.A.) il progetto di «Centrale idroelettrica ad acqua fluente sul fiume Potenza - Comuni di Gagliole (Macerata) e Castelraimondo (Macerata)», presentato dalla Idrotermica 2006 S.r.l. Visto il ricorso con i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Marche e della Provincia di Macerata; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2010 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale. 1. - Con il presente ricorso Idrotermica 2006 S.r.l. impugna il provvedimento con cui la Regione Marche ha: ritenuto di assoggettate a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) il progetto relativo alla costruzione di una centrale idroelettrica sul fiume Potenza, presentato dalla ricorrente in data 6 ottobre 2006, ai sensi del d.lgs. n. 387/2003; negata l'autorizzazione paesaggistica ex artt. 146 e 159 d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. L'opera in questione (che consta di un'opera di presa consistente in una traversa in calcestruzzo da realizzare nel letto del fiume Potenza e relativa paratia; in una condotta di 2 metri di diametro e 1300 metri di lunghezza; nella centrale vera e propria; nel canale di scarico e restituzione dell'acqua al fiume) rientra nella previsione di cui all'allegato B1, punto 2, della l.r. Marche n. 7/2004 e s.m.i. (recante «Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale» in ambito regionale), per cui, in caso di esito negativo del c.d. screening preliminare, il relativo progetto va sottoposto alla V.I.A. e la relativa competenza e' della Regione (art. 4 l.r. n. 7/2004). 2. - In punto di fatto, la societa' ricorrente espone che: la domanda di rilascio dell'autorizzazione unica e' stata presentata in data 6 ottobre 2006; in data 16 novembre 2006 e' stato pubblicato nel B.U.R.M. l'avviso di cui all'art. 6, comma 3, l.r. n. 7/2004; il 18 aprile 2007 e' stata presentata la documentazione integrativa richiesta dal competente ufficio regionale responsabile dell'istruttoria; in data 29 maggio 2007, 31 maggio 2007 e 6 giugno 2007 hanno espresso parere favorevole il Comune di Castelraimondo, la Provincia di Macerata e l'A.R.P.A.M. 3. - Il ricorso e' affidato ai seguenti motivi: illegittimita' del provvedimento impugnato in quanto alla data del 18 giugno 2007 si era formato il silenzio-assenso ex art. 6, comma 9, l.r. n. 7/2004, nella versione previgente all'abrogazione disposta dall'art. 5 della l.r. n. 6/2007. Poiche' la citata legge n. 6/2007 e' stata pubblicata nel B.U.R.M. n. 55 del 21 giugno 2007 e poiche' la stessa e' entrata in vigore al termine del consueto periodo di vacatio legis, alla data del 18 giugno 2007 (computando quale dies a quo il 18 aprile 2007, ossia la data nella quale la ricorrente ha integrato la documentazione carente) si era ormai invertita la fattispecie autorizzativa a implicita prevista dal citato art. 6, comma 9; nel merito, erroneita' dei presupposti e violazione delle linee guida dettate dal vigente Piano Energetico Regionale approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 175/2005 (per tutta una serie di profili dettagliatamente esposti in ricorso); illegittima derivata del diniego di autorizzazione paesaggistica. 4. - Si sono sostituite le Amministrazioni intimate, chiedendo il rigetto del ricorso. Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2010 la causa e' stasa trattenuta per la decisione di merito. 5. - Cio' premesso, il Tribunale ritiene che la definizione della presente controversia non possa prescindere da una pronuncia della Corte costituzionale sulla legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 9, l.r. n. 7/2004. 5.1. - Ritiene infatti il Collegio che: il secondo motivo di ricorso non e' meritevole di accoglimento, in quanto le valutazioni espresse dalla Regione sul merito del progetto presentato da Idrotermica non appaiono irragionevoli o palesemente erronee (non essendo revocabile in dubbio il fatto che si tratta della realizzazione di una nuova traversa sul fiume Potenza, il quale e' gia' interessato da un numero notevole di impianti similari. Questo, oltre a porsi in potenziale contrasto con il Piano Energetico Regionale - il quale privilegia l'utilizzo di impianti preesistenti, in un'ottica di conservazione dell'ambiente - rende comunque opportuna la VIA.). Al riguardo, e' noto che il sindacato del giudice amministrativo in subiecta materia e' di tipo «debole» o «estrinseco», non potendo il Tribunale sostituire proprie valutazioni di merito a quelle degli organi tecnici preposti (ne' la ricorrente ha allegato elementi probatori tali dimostrare l'inattendibilita' tecnica delle valutazioni poste a fondamento della decisione della Regione e da indurre questo T.A.R. a disporre ulteriori approfondimenti istruttori); il primo motivo, invece, sarebbe da accogliere, in quanto non c'e' dubbio che alla data in cui e' stato presentato il progetto era vigente l'art. 6, comma 9, della l.r. n. 7/2004 (il quale prescriveva che «La mancata pronuncia dell'autorita' competente nel termine di cui al comma 7 comporta l'esclusione del progetto dalla procedura di VIA». Il comma 7, ancora vigente, disciplina invece le varie possibilita' che possono verificarsi all'esito del c.d. screening preliminare, stabilendo che «Entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 3 nel Bollettino ufficiale della Regione, l'autorita' competente si pronuncia, sulla base degli elementi di verifica di cui all'allegato C con uno dei seguenti esiti: a) esclusione del progetto dalla procedura di VIA; b) esclusione del progetto dalla procedura di VIA, con prescrizioni per la mitigazione del suo impatto ambientale, per il monitoraggio dell'opera, o per l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili; c) assoggettamento del progetto alla procedura di VIA; d) improcedibilita'. L'abrogazione del comma 9 ad opera della l.r. n. 6/2097 e' decorsa dal 6 luglio 2007, quando ormai il silenzio-assenso si era formato (e cio' anche a voler considerare quale dies a quo quello piu' sfavorevole per la ricorrente, ossia il 18 aprile 2007). Ne' puo' sostenersi, come ha fatto la Provincia di Macerata, che il provvedimento impugnato ha rimosso in autotutela, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 241/1990, l'atto autorizzativo implicito, e cio' in quanto l'atto in questione non fa alcun riferimento all'esercizio del ius poenitendi della p.a. (tanto e' vero che la ricorrente non l'ha impugnato sotto questo profilo, lamentando magari l'omessa comparazione degli interessi o la lesione dell'affidamento o il decorso di un termine troppo ampio, etc.). Ma cio' del resto si desume dalla memoria difensiva della Regione del 9 giugno 2009, la quale ha evidenziato che fin dal 2005 la disposizione del comma 9 non e' stata piu' applicata, stante il suo contrasto con la normativa statale, anche se poi la formale abrogazione della norma e' stata disposta solo nel 2007. Sempre per cio' che riguarda la rilevanza della questione, si osserva che: non e' possibile nella specie la disapplicazione dell'art. 6, comma 9, della l.r. n. 7/2004 per contrasto con la direttiva 85/337/CEE e s.m.i. Questo perche', come correttamente rilevato dalla difesa della ricorrente, la direttiva si applica ai progetti aventi «rilevante» impatto sull'ambiente, mentre nella specie non puo' oggettivamente dirsi che l'impianto progettato da Idrotermica sia da reputare tale (pur avendo esso un impatto sull'ambiente, che sara' oggetto di valutazione in sede di procedura di V.I.A.). Se si trattasse della materia degli appalti pubblici potrebbe dirsi che il progetto de quo e' «sotto soglia», ma non per questo autorizzabile senza ulteriori verifiche circa la sua compatibilita' con l'ecosistema del fiume Potenza; ne' puo' sostenersi che la norma e' stata abrogata implicitamente dall'art. 20, comma 4, della legge n. 241/1990, visto che le disposizioni della legge fondamentale sul procedimento amministrativo non si applicano direttamente alle amministrazioni non statali e quindi non puo' parlarsi di abrogazione esplicita o implicita (tra l'altro, come ha avuto modo di affermare il Consiglio di Stato - sez. VI, n. 6591/2008 - l'esclusione dal campo di applicazione del comma l dell'art. 20, fra gli altri, dei procedimenti in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio, non equivale automaticamente al divieto di prevedere ipotesi speciali di silenzio-assenso anche in tali casi, l'unico limite essendo rappresentato dalle norme costituzionali e dai principi del diritto comunitario). Infine, si deve osservare che solo con la legge n. 69/2009 e' stato precisato l'ambito di applicazione delle varie norme della legge n. 241/1990, alla luce del riparto di competenze di cui all'art. 117 Cost., l'art. 29, comma 2-ter, ha infatti disposto che «Attengono altresi' ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la dichiarazione di inizio attivita' e il silenzio assenso, salva la possibilita' di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano». E poiche' il nostro ordinamento non contempla il sindacato diffuso sulla costituzionalita' delle leggi ordinarie, non resta allora che sottoporre la questione alla Corte costituzionale. 5.2. - Per quanto concerne la non manifesta infondatezza della questione, il Tribunale reputa sufficiente richiamare i consolidati principi affermati in numerose sentenze della Consulta, nonche' i principi desumibili dalla legislazione statale susseguente alla modifica del titolo V della Carta fondamentale. 5.3. - Nelle sentenze n. 26/1996 e n. 404/1997 la Corte ha affermato «.... D'altro canto la materia dei programmi integrati (come previsti dalla legge regionale impugnata) ha una duplice valenza sia urbanistica sia ambientale, anche in quanto l'approvazione regionale ricomprende tutte le autorizzazioni di competenza regionale in tema di vincoli idrogeologici, forestali ecc., nonche' il parere ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e della legge 8 agosto 1985, n. 431 (art. 6, comma 7 della legge impugnata). Pertanto, per quest'ultimo profilo ambientale opera il principio fondamentale, risultante da una serie di norme in materia ambientale, della necessita' di pronuncia esplicita mentre il silenzio dell'amministrazione preposta a vincolo ambientale non puo' avere valore di assenso (sentenza n. 302 del 1988)...Tanto si evince dagli art. 14, comma 4, 16, comma 3, 17, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' dall'art. 19, comma 1, della stessa legge nel testo sostituito dall'art. 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; dall'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sia nel testo originario, sia in quello modificato dall'art. 12, comma 2, del d.l. 12 gennaio 1988, n. 2, come sostituito dalla legge di conversione 13 marzo 1988, n. 68, nonche' nel testo vigente dell'art. 8, comma 12, del decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 30; e infine dall'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nel testo risultante a seguito delle aggiunte introdotte dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431...» E che «...La illegittimita' della previsione del silenzio-assenso in materia di pianificazione (non meramente attutiva e esecutiva) urbanistico-territoriale ed il conseguente venir meno di detto istituto nella normativa statale, per effetto della sentenza n. 393 del 1992, consente - come affermato nella sentenza n. 408 del 1995 - di ritenere attualmente vigente nella legge statale in materia, un principio fondamentale opposto, che considera indispensabile una valutazione esplicita da parte degli organi regionali nei procedimenti che necessitano del diversificato contributo degli organi e uffici competenti coinvolti nella procedura. Questa Corte ha invece avuto occasione di censurare la diversa ipotesi di legge regionale che prevedeva il silenzio-assenso ai fini dell'approvazione dei programmi integrati difformi dagli strumenti urbanistici generali, proprio per la «duplice valenza sia urbanistica sia ambientale, anche in quanto l'approvazione regionale ricomprende tutte le autorizzazioni di competenza regionale in tema di vincoli idrogeologici forestali ecc., nonche' il parere ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e della legge 8 agosto 1985, n. 431. Pertanto per quest'ultimo profilo ambientale opera il principio fondamentale, risultante da una serie di norme in materia ambientale, della necessita' di pronuncia esplicita, mentre il silenzio dell'Amministrazione preposta a vincolo ambientale non puo' avere valore di assenso» (sentenza n. 26 del 1996 e n. 302 del 1988)» (ad analoghe conclusioni la Consulta e' pervenuta nella sentenza n. 194 del 1993, relativa alla materia della gestione dei rifiuti). Anche nel caso di specie si e' in presenza di un procedimento che vede coinvolti piu' enti pubblici (ARPAM, Comuni interessati, Provincia di Macerata, Corpo forestale dello Stato, etc.) e nell'ambito del quale si deve valutare l'eventuale compromissione di valori ambientali e paesaggistici da parte dell'opera progettata dalla ricorrente, per cui la previsione del silenzio-assenso nell'ormai abrogato art. 6, comma 9, della l.r. n. 7/2004 si pone in contrasto con le predette affermazioni della Consulta. Inoltre, vi e' da osservare che il silenzio-assenso e' logicamente incompatibile, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 97 Cost., con fattispecie nelle quali alla p.a. e' rimesso il compito di esprimere una valutazione motivata su una certa vicenda amministrativa, essendo al contrario l'atto autorizzativo implicito validamente utilizzabile nei procedimenti in cui l'amministrazione deve solo verificare (anche a seguito di accertamenti tecnici) la conformita' dell'istanza del privato rispetto ad uno schema normativo predeterminato (il che accade, ad esempio, in materia di autorizzazioni commerciali - in presenza di attivita' non contingentate - oppure di edilizia - visto che a fronte della richiesta del titolo, il competente Comune deve solo verificare la compatibilita' del progetto con lo strumento urbanistico - e in materie analoghe). 5.4. - A seguito della legge Cost. n. 3 del 2001, la materia della tutela dell'ambiente, come e' noto, e' passata alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, lettera s), Cost.), che l'ha esercitata soprattutto con l'adozione del d.lgs. n. 152/2006 (successivamente piu' volte modificato). Ebbene, in primo luogo si deve rilevare che l'art. 48 del T.U. Ambiente ha abrogato il d.P.R. 12 aprile 1996 («Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale»), il quale, all'art. 10, comma 2, conteneva la disposizione sul silenzio-assenso che e' stata poi recepita dall'art. 6, comma 9, della l.r. Marche n. 7/2004, nonche' da altre leggi regionali e che il Codice dell'Ambiente non contiene piu' disposizioni analoghe (al contrario, l'art. 32, comma 3, nella versione originaria stabiliva espressamente che «L'autorita' competente deve pronunciarsi entro i sessanta giorni decorrenti dalla domanda, individuando eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti e per il monitoraggio delle opere o degli impianti; avverso il silenzio inadempimento sono esperibili i rimedi previsti dalla normativa vigente», con cio' escludendo espressamente l'applicabilita' del silenzio-assenso). Ma il Codice contiene anche altre disposizioni dalle quali si desume agevolmente che in subiecta materia non c'e' spazio per provvedimenti autorizzativi impliciti, i principi costituzionali e comunitari richiedendo la piena assunzione di responsabilita' da parte degli enti pubblici preposti alla valutazione di compatibilita' ambientale di piani, programmi e progetti incidenti in qualche modo sui beni ambientali e paesaggistici (vedasi ad esempio, l'art. 12, comma 5, in cui si stabilisce che «Il risultato della verifica di assoggettabilita' [a V.A.S. - N.d.R.] comprese le motivazioni, deve essere resa pubblico» oppure l'art. 20, comma 7, ove si prevede che «Il provvedimento di assoggettabilita' [a V.I.A. - N.d.R.], comprese le motivazioni, e' pubblicato a cura dell'autorita' competente mediante: a) un sintetico avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dilla Repubblica italiana ovvero nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma; b) con la pubblicazione integrale nel sito web dell'autorita' competente»). 6. - Premesso quanto sopra, il Tribunale amministrativo regionale per le Marche, solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 9, della l.r. Marche n. 7/2004, della versione previgente alla novella di cui all'art. 5, comma 4, della l.r. Marche n. 6/2007, per contrasto con gli artt. 9, 97 e 117 Cost. Il presente giudizio va quindi sospeso nelle more della decisione della Corte costituzionale. Visti gli art. 134 Cost., comma 23 della legge 11 marzo 1953, n. 8.
P. Q. M. Il Tribunale amministrativo regionale delle Marche: sospende il giudizio; rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 9, della l.r. Marche n. 7/2004; dispone che, a cura della Segreteria, gli atti del giudizio siano trasmessi alla Corte costituzionale e che il presente atto sia comunicato alle parti, al Presidente della Giunta regionale delle Marche e al Presidente del Consiglio regionale delle Marche. Cosi' deciso in Ancona nella Camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2010. Il Presidente: Passanisi Il consigliere: Daniele Il primo referendario estensore: Capitano