N. 231 ORDINANZA 21 - 24 giugno 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Farmacia - Norme della Regione Toscana - Modifica dell'art. 17, comma
  2, della legge regionale n. 16 del 2000 - Estensione  dell'istituto
  delle  proiezioni  delle  sedi  farmaceutiche  a  tutti  i   Comuni
  classificati come montani o  parzialmente  montani  -  Ricorso  del
  Governo - Sopravvenuta integrale sostituzione dell'art.  17,  comma
  2, citato, cosi' come modificato dalla  disposizione  denunciata  -
  Rinuncia al  ricorso  formalmente  accettata  dalla  controparte  -
  Estinzione del processo. 
- Legge della Regione Toscana 21 novembre 2008, n. 62, art. 20. 
- Costituzione, art. 117, terzo comma; legge 8 novembre 1991, n. 362,
  art.  5;  norme  integrative  per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
  costituzionale, art. 23. 
(GU n.26 del 30-6-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe   TESAURO,   Paolo   Maria
  NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 20 della  legge
della Regione Toscana 21 novembre 2008, n. 62 (Legge di  manutenzione
dell'ordinamento  regionale  2008),  promosso  dal   Presidente   del
Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 27-30 gennaio  2009,
depositato in cancelleria il 2 febbraio 2009 ed iscritto al n. 7  del
registro ricorsi 2009. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana; 
    Udito nella Camera di consiglio del 26  maggio  2010  il  giudice
relatore Paolo Maddalena. 
    Ritenuto che con ricorso del 27 gennaio 2009, iscritto  al  n.  7
del registro ricorsi dell'anno 2009, il Presidente del Consiglio  dei
ministri ha sollevato in via principale, tra  l'altro,  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'articolo  20  della  legge   della
Regione Toscana 21  novembre  2008,  n.  62  (Legge  di  manutenzione
dell'ordinamento regionale 2008); 
        che l'impugnato art. 20 inserisce l'inciso «ovvero nei comuni
montani o parzialmente montani ai sensi  della  normativa  statale  e
regionale» nell'articolo  17,  comma  2,  della  legge  regionale  25
febbraio 2000, n.  16  (Riordino  in  materia  di  igiene  e  sanita'
pubblica, veterinaria,  igiene  degli  alimenti,  medicina  legale  e
farmaceutica), come sostituito dall'articolo 5 della legge  regionale
28 giugno 2007, n. 36 (Modifiche alla  legge  regionale  25  febbraio
2000, n. 16 recante Riordino in materia di igiene e sanita' pubblica,
veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e  farmaceutica),
consentendo  cosi'  l'istituzione   delle   proiezioni   delle   sedi
farmaceutiche, gia' prevista per i soli comuni con popolazione sino a
dodicimilacinquecento abitanti, in tutti i comuni  classificati  come
montani o parzialmente montani; 
        che  per  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  tale
disposizione  sarebbe  in  contrasto  con  il  criterio  fissato  dal
legislatore    statale    per    la    pianificazione    territoriale
dell'assistenza farmaceutica; 
        che il ricorrente ricorda come «[i]n base all'art. 1 della L.
n. 475/1968 ed all'art. 104 del R.D. n. 1265 del  1934,  al  fine  di
assicurare  l'omogenea  distribuzione  delle  farmacie  su  tutto  il
territorio nazionale, la  dislocazione  territoriale  degli  esercizi
farmaceutici  viene  effettuata,  tenendo  conto  sia  del   criterio
numerico della popolazione che di quello della distanza  rispetto  ad
altri esercizi farmaceutici», e sostiene,  in  particolare,  che  «il
carattere derogatorio della disposizione regionale impugnata rispetto
alla  disciplina  dello  Stato»  sarebbe  «confermato  dal  comma   9
dell'art. 17 della medesima legge  regionale  n.  16/2000,  il  quale
tuttora prevede che nei Comuni con popolazione  superiore  ai  12.500
abitanti si debba ricorrere alla procedura ordinaria di decentramento
delle farmacie di cui all'art. 5 della legge n.  362  del  1991,  che
fissa i principi statali inderogabili in questa  materia  concorrente
concernente la tutela della salute»; 
        che per il ricorrente la  prevista  estensione  dell'istituto
della proiezione delle sedi farmaceutiche ad una serie di comuni  con
una popolazione superiore ai 12.500 abitanti si  porrebbe,  pertanto,
in  contrasto  con  l'art.   117,   terzo   comma,   Cost.,   laddove
consentirebbe una elusione dei principi generali previsti dalla legge
statale di cui all'art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362  (Norme
di riordino del settore  farmaceutico)  per  il  decentramento  delle
farmacie; 
        che la Regione Toscana si  e'  costituita  con  una  memoria,
nella  quale  sostiene  la  inammissibilita'  e  l'infondatezza   del
ricorso, con riserva di deduzioni e deposito di documenti; 
        che, in prossimita' dell'udienza  pubblica  del  23  febbraio
2010, la Regione Toscana  ha  depositato  una  memoria,  nella  quale
argomenta la prospettata infondatezza del ricorso; 
        che per la difesa  regionale  la  istituzione  di  proiezioni
farmaceutiche non colliderebbe con la disciplina statale invocata dal
ricorrente quale parametro interposto del  giudizio,  atteso  che  la
proiezione non costituirebbe una nuova sede farmaceutica, ma  sarebbe
un ulteriore punto vendita di medicinali comuni e di pronto  soccorso
gia'   confezionati    dalla    medesima    sede    farmaceutica    e
rappresenterebbe, pertanto, solo  un  un'estensione  delle  attivita'
svolte nella farmacia di riferimento, finalizzata ad una piu' ampia e
razionale copertura del servizio di assistenza farmaceutica; 
        che la  proiezione  farmaceutica,  per  la  Regione  Toscana,
avrebbe, piuttosto, affinita' con i dispensari farmaceutici  annuali,
previsti e consentiti dalla disciplina statale, dai quali,  peraltro,
si distinguerebbe in quanto la proiezione non incontra  i  limiti  di
orario e di prodotti vendibili propri dei dispensari e,  diversamente
da questi, prescinde dalla esistenza di una sede in  pianta  organica
nella sede dove si intende aprire. 
    Considerato che, dopo la proposizione  del  ricorso,  l'art.  17,
comma 2, della legge regionale n. 16 del 2000  e'  stato  interamente
sostituto dall'art. 71 della legge regionale 14 dicembre 2009, n.  75
(Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009); 
        che il 1° marzo 2010 l'Avvocatura  generale  dello  Stato  ha
depositato il verbale della riunione del Consiglio dei  Ministri  del
10 febbraio 2010, contenente la rinuncia alla  impugnazione  proposta
nel presente giudizio; 
        che l'atto di rinuncia e' stato formalmente  accettato  dalla
Regione Toscana con atto del 3 marzo 2010; 
        che, ai sensi dell'art. 23  delle  norme  integrative  per  i
giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, la  rinuncia  al  ricorso,
seguita dall'accettazione della  controparte,  comporta  l'estinzione
del processo. 
 
                          Per questi motivi 
 
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara estinto il processo. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                       Il redattore: Maddalena 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 24 giugno 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola